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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 393/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
dott.ssa Laura Speranza giudice giudice dott.ssa Ida Perna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 393/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
AM di AB (NA) il 21/07/1985 (C.F. Parte 1 nata a
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F. 1
IZ De RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in AM di AB (NA) alla Via Schito n. 15c e di Parte 2 nato a [...]
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al il 26/03/1985 (C.F. C.F. 2
ricorso, dall'avv. Catello Matrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
AM di AB (NA) alla Via Mascia n. 4.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 08/08/2011 in
AM di AB (Na) (atto n.245, parte 2, serie A, anno 2011) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nate le figlie: di a Castellammare di Stabia Persona 1
(NA) il 06/02/2014 e di Persona 2 a AM di AB (NA) il 18/08/2017, minorenni;
"
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
9.07.2025, il Giudice, letti gli atti di causa, rinviava all'udienza del 30.09.2025, invitando le parti a depositare documentazione reddituale riguardante la posizione economica dei coniugi.
All'udienza cartolare del 30.09.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze delle figlie minori alla bigenitorialità.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dedotto in ricorso che la signora Parte 1 svolge occasionalmente lavori domestici presso terzi, di essere in cerca di stabile occupazione ed essere economicamente sostenuta, all'occorrenza, dai membri della sua famiglia di origine. Non è proprietaria di alcun bene immobile;
mentre il signor Parte 3 è operaio della
SO.I.GE.A. S.r.l., sedente in Roma alla Via Salandra, con un reddito mensile netto di circa 1.800,00
euro, compreso i ratei della tredicesima e che non è proprietario di alcun bene immobile.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 e di Parte_2 in data 24.02.2025 così provvede:
"nata a [...] il A. Omologa la separazione dei coniugi Parte 1
21/07/1985 e di nato a [...] il [...] (atto n. 245, Parte 2 Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di AM di AB (NA) anno 2011), ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare in futuro – la propria dimora ove lo riterranno più opportuno. Allo stato la sig.ra Pt_1
-
continuerà a condurre in locazione l'appartamento sito in via Savorito n. 53, unitamente alle
[...]
figlie, ove tutte risiedono e dimorano;
2. Sull'affidamento delle figlie minori.
2.1 Le figlie Per 1 e Per 2, pur continuando a vivere con la madre, restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
2.2 Il padre potrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle minori, tenere con sé le figlie Per 1 e Per 2 ogni qual volta ne faccia richiesta e, comunque, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00. A settimane alterne le figlie Per 1 e Per 2
soggiorneranno presso la residenza paterna dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, avendone cura il padre di prelevarle e riaccompagnarle presso l'abitazione di quest'ultime e sempre nel rispetto degli obblighi scolastici e ludici delle minori;
2.3 Nella stagione estiva, le minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 10
(dieci) giorni continuativi di vacanza.
Il Sig. di Parte 2 dovrà comunicare alla Sig.ra Parte 1 entro il 30 GIUGNO di ogni anno, il periodo ed il luogo in cui le figlie soggiorneranno con lui.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata, entro la medesima data, dalla Sig.ra Parte 1 al Sig. Parte 3 per consentire il regolare esercizio del diritto di visita.
2.4 I coniugi, durante le festività natalizie, potranno tenere le figlie seguendo il criterio dell'alternanza nei giorni del 24 (ventiquattro) e del 25 (venticinque) dicembre ovvero del 31 (trentuno) dicembre e del 1° (primo) gennaio, nonché - ad anni alterni - il 6 (sei) gennaio, incominciando con il giorno
25.12.2024 alla madre. E ciò anche, sempre alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis, incominciando con la Pasqua 2025 alla madre;
2.5 Il padre potrà comunicare con le figlie, telefonicamente e con qualsiasi altro mezzo, quotidianamente;
2.6 I genitori si obbligano a rendere reciprocamente noti i recapiti telefonici ed eventuali future modifiche delle rispettive residenze e/o domicilio;
3. Sul mantenimento.
3.1 Il sig. di Parte 2 provvederà al mantenimento della sig.ra Parte_1 versandole mensilmente € 450,00, comprensivi del contributo mensile al canone di locazione dell'immobile ove sarà collocata la residenza della stessa e delle figlie, e al mantenimento delle figlie minori versando mensilmente € 200,00 per ciascuna di esse. Pertanto, il sig. di Parte 2 verserà alla sig.ra Pt_1
[...] a mezzo accredito sulla PostePay Evolution n. 5333 1711 3159 3127 recante il seguente
IBAN: [...] da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese - la somma netta di € 850,00 (Euro Ottocentocinquanta/00), dalla data di sottoscrizione del presente atto, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. Parte 3 verserà altresì alla sig.ra Parte 1 ogni mese e in aggiunta ai predetti € 850,00, come per legge, il corrispettivo di uno dei due Assegni Unici che gli verranno accreditati nell'interesse delle minori;
3.2 L'importo mensile di € 850,00 verrà corrisposto dal sig. di alla sig.ra Parte 2 Parte 1
anche durante i periodi che le figlie trascorreranno con il padre, senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere in compensazione e/o riduzione per qualsivoglia ragione, titolo o causale;
3.3 I coniugi concorreranno, invece, alle spese straordinarie – preventivamente concordate
- ed in ipotesi di anticipazione documentate ove possibile - concernenti le figlie Per 1 e Per 2 nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese le spese sportive, ricreative e quelle comunque indispensabili per il soddisfacimento delle legittime aspirazioni delle figlie nonché mediche, laddove non suscettibili di copertura del S.S.N.. Parimenti resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese scolastiche (acquisto libri, eventuali rette e contributi di partecipazione a gite scolastiche);
4. Sull'arredo.
4.1 I coniugi concordemente dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nell'abitazione, acquistati da entrambi i coniugi, rimarranno nella attuale dimora a disposizione della Sig.ra Pt 1
[...] e delle figlie;
il Sig. di Parte 2 provvederà quanto prima al completo ritiro dei propri effetti personali.
5. Gli istanti, sin d'ora, prestano il consenso reciproco all'eventuale rilascio di passaporto o tessera valida per l'espatrio.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di AM di AB (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 245, parte 2, SA dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28/10/2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
dott.ssa Laura Speranza giudice giudice dott.ssa Ida Perna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 393/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
AM di AB (NA) il 21/07/1985 (C.F. Parte 1 nata a
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F. 1
IZ De RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in AM di AB (NA) alla Via Schito n. 15c e di Parte 2 nato a [...]
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al il 26/03/1985 (C.F. C.F. 2
ricorso, dall'avv. Catello Matrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
AM di AB (NA) alla Via Mascia n. 4.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 08/08/2011 in
AM di AB (Na) (atto n.245, parte 2, serie A, anno 2011) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nate le figlie: di a Castellammare di Stabia Persona 1
(NA) il 06/02/2014 e di Persona 2 a AM di AB (NA) il 18/08/2017, minorenni;
"
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
9.07.2025, il Giudice, letti gli atti di causa, rinviava all'udienza del 30.09.2025, invitando le parti a depositare documentazione reddituale riguardante la posizione economica dei coniugi.
All'udienza cartolare del 30.09.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze delle figlie minori alla bigenitorialità.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dedotto in ricorso che la signora Parte 1 svolge occasionalmente lavori domestici presso terzi, di essere in cerca di stabile occupazione ed essere economicamente sostenuta, all'occorrenza, dai membri della sua famiglia di origine. Non è proprietaria di alcun bene immobile;
mentre il signor Parte 3 è operaio della
SO.I.GE.A. S.r.l., sedente in Roma alla Via Salandra, con un reddito mensile netto di circa 1.800,00
euro, compreso i ratei della tredicesima e che non è proprietario di alcun bene immobile.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 e di Parte_2 in data 24.02.2025 così provvede:
"nata a [...] il A. Omologa la separazione dei coniugi Parte 1
21/07/1985 e di nato a [...] il [...] (atto n. 245, Parte 2 Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di AM di AB (NA) anno 2011), ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare in futuro – la propria dimora ove lo riterranno più opportuno. Allo stato la sig.ra Pt_1
-
continuerà a condurre in locazione l'appartamento sito in via Savorito n. 53, unitamente alle
[...]
figlie, ove tutte risiedono e dimorano;
2. Sull'affidamento delle figlie minori.
2.1 Le figlie Per 1 e Per 2, pur continuando a vivere con la madre, restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
2.2 Il padre potrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle minori, tenere con sé le figlie Per 1 e Per 2 ogni qual volta ne faccia richiesta e, comunque, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00. A settimane alterne le figlie Per 1 e Per 2
soggiorneranno presso la residenza paterna dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, avendone cura il padre di prelevarle e riaccompagnarle presso l'abitazione di quest'ultime e sempre nel rispetto degli obblighi scolastici e ludici delle minori;
2.3 Nella stagione estiva, le minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 10
(dieci) giorni continuativi di vacanza.
Il Sig. di Parte 2 dovrà comunicare alla Sig.ra Parte 1 entro il 30 GIUGNO di ogni anno, il periodo ed il luogo in cui le figlie soggiorneranno con lui.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata, entro la medesima data, dalla Sig.ra Parte 1 al Sig. Parte 3 per consentire il regolare esercizio del diritto di visita.
2.4 I coniugi, durante le festività natalizie, potranno tenere le figlie seguendo il criterio dell'alternanza nei giorni del 24 (ventiquattro) e del 25 (venticinque) dicembre ovvero del 31 (trentuno) dicembre e del 1° (primo) gennaio, nonché - ad anni alterni - il 6 (sei) gennaio, incominciando con il giorno
25.12.2024 alla madre. E ciò anche, sempre alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis, incominciando con la Pasqua 2025 alla madre;
2.5 Il padre potrà comunicare con le figlie, telefonicamente e con qualsiasi altro mezzo, quotidianamente;
2.6 I genitori si obbligano a rendere reciprocamente noti i recapiti telefonici ed eventuali future modifiche delle rispettive residenze e/o domicilio;
3. Sul mantenimento.
3.1 Il sig. di Parte 2 provvederà al mantenimento della sig.ra Parte_1 versandole mensilmente € 450,00, comprensivi del contributo mensile al canone di locazione dell'immobile ove sarà collocata la residenza della stessa e delle figlie, e al mantenimento delle figlie minori versando mensilmente € 200,00 per ciascuna di esse. Pertanto, il sig. di Parte 2 verserà alla sig.ra Pt_1
[...] a mezzo accredito sulla PostePay Evolution n. 5333 1711 3159 3127 recante il seguente
IBAN: [...] da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese - la somma netta di € 850,00 (Euro Ottocentocinquanta/00), dalla data di sottoscrizione del presente atto, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. Parte 3 verserà altresì alla sig.ra Parte 1 ogni mese e in aggiunta ai predetti € 850,00, come per legge, il corrispettivo di uno dei due Assegni Unici che gli verranno accreditati nell'interesse delle minori;
3.2 L'importo mensile di € 850,00 verrà corrisposto dal sig. di alla sig.ra Parte 2 Parte 1
anche durante i periodi che le figlie trascorreranno con il padre, senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere in compensazione e/o riduzione per qualsivoglia ragione, titolo o causale;
3.3 I coniugi concorreranno, invece, alle spese straordinarie – preventivamente concordate
- ed in ipotesi di anticipazione documentate ove possibile - concernenti le figlie Per 1 e Per 2 nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese le spese sportive, ricreative e quelle comunque indispensabili per il soddisfacimento delle legittime aspirazioni delle figlie nonché mediche, laddove non suscettibili di copertura del S.S.N.. Parimenti resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese scolastiche (acquisto libri, eventuali rette e contributi di partecipazione a gite scolastiche);
4. Sull'arredo.
4.1 I coniugi concordemente dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nell'abitazione, acquistati da entrambi i coniugi, rimarranno nella attuale dimora a disposizione della Sig.ra Pt 1
[...] e delle figlie;
il Sig. di Parte 2 provvederà quanto prima al completo ritiro dei propri effetti personali.
5. Gli istanti, sin d'ora, prestano il consenso reciproco all'eventuale rilascio di passaporto o tessera valida per l'espatrio.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di AM di AB (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 245, parte 2, SA dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28/10/2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato