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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1518/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518/2020 del R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(già Parte_1 Parte_2
Agente per la Riscossione per la Provincia di Palermo, C.F. e P.I.V.A. P.IVA_1
), in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Calogero Lo Re
; Email_1
appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, per mandato in atti, dall'Avv.
IA C. GL ( ) e dall'Avv. Roberta Email_2 Email_3
Gariddi ; Email_4 appellata
e
1 in persona Controparte_2 dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.I.V.A. P.IVA_3
); P.IVA_4 appellato - contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2115/2020 del 5-8 luglio 2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo;
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'appellata a carico di , Parte_2 ponendole ad esclusivo carico dell'Ente impositore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- previo riconoscimento dell'avvenuto passaggio in giudicato di tutti i capi della sentenza non soggetti ad impugnazione, in via pregiudiziale- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso introitato per difetto di legitimatio ad processum stante l'assenza - di idonea procura alle liti, rilasciata da soggetto privo di potere rappresentativo della società appellante, essendo la procura conferita dal
Direttore Generale sulla base di una non provata procura notarile asseritamente rilasciata dal Presidente della Società di Riscossione, sì da impedire la verifica della sussistenza in capo al procuratore speciale della rappresentanza sostanziale e processuale dell'Ente;
- in subordine rispetto alla superiore eccezione pregiudiziale con carattere preliminare ed assorbente, rigettare nel merito l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni su indicate e confermare la sentenza n. 2115/2020 del Tribunale di Palermo, rispetto all'unico capo della stessa oggetto di gravame.
Con conseguente vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari e dei diritti ai sensi delle vigenti tariffe, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2 1.Con atto di citazione notificato il 29/3/2019 conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Palermo e l Parte_2 Controparte_3
chiedendo, preliminarmente, la sospensione
[...] dell'esecuzione dell'atto impugnato e, nel merito, la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento n.29320180009910029/000, notificata in data
29/1/2019, nonché del ruolo n. 2018/002042 Entrate coattive anno 2017, reso esecutivo in data 8/3/2018, dell'ingiunzione n. 82050 del 24/11/2017 (asseritamente notificata in data
12/12/2017) e di ogni altro atto presupposto;
in subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo intimato.
1.1. Precisava l'attrice:
- che in data 29/1/2019 aveva appreso che la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per il tramite di aveva emesso una cartella di Parte_2 pagamento nei suoi confronti, dell'importo di € 88.914,89, oltre € 2.744,98 a titolo di interessi, oneri e spese di riscossione, per un importo complessivo di € 91.659,87, da pagare entro le scadenze, relativo al “RECUPERO CREDITI OCCUPAZIONI ABUSIVE AREE
DEMANIALI MARITTIME anno 2017”, senza aggiungere null'altro;
- che l'importo era stato riferito all' atto “RUOLO N. 2018/002042 Entrate coattive anno 2017;
Partita: 089 2017001000000001001IN2017112482050 20171212MQ 1500,00MQ 1500,00 AB.OCC.
BARRIERA INGIUNZIONE 82050 DEL 24/11/2017 NOTIFICATO IL 12/12/2017 MQ
1500,00 MQ 1 500,00 AB.OCC.BARRIERA”;
- che alla voce “Descrizione” si leggeva: “2017 1U16 Recupero crediti occupazioni abusive di aree demaniali marittime € 88.914,89, 2017 1U17 Recupero crediti occupazioni abusive di aree demaniali marittime - interessi € 75,27”;
- che era venuta a conoscenza dell'esistenza di tale cartella solo a seguito della sua notifica, non essendo mai stata destinataria, prima di tale momento, di qualsivoglia altra comunicazione o notifica;
- che la medesima cartella aveva individuato e quali altri CP_4 CP_5 obbligati in solido;
- che le somme erano già state precedentemente richieste con l'ingiunzione n. 82050 del
24/11/2017, notificata il 12/12/2017 unicamente al coobbligato in solido , CP_4 per un importo pari ad € 88.914,89 e per un periodo di tempo maggiore, compreso tra l'1/1/2015 ed il 31/12/2017;
3 - che l'unico destinatario di tale comunicazione, , aveva già provveduto ad CP_4 impugnare l'ingiunzione dinanzi al Tribunale di Palermo, ottenendone l'annullamento totale con la sentenza n. 3000/2018 pubblicata il 20/6/2018 (non oggetto di impugnazione da parte dell'Amministrazione convenuta, che era rimasta contumace), recante il seguente dispositivo “Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così provvede: annulla l'ingiunzione di pagamento prot. n. 82050 del 24.11.2017 emessa dall Controparte_2
[...] condanna l al pagamento delle spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida nell'importo di € 7795,00 oltre rimborso forfetario 15% e oltre iva e cpa come per legge”;
- che in data 20/2/2019 aveva provveduto ad inviare alla Regione Sicilia - Dipartimento
Regionale dell'Ambiente una p.e.c. contenente l'istanza di annullamento e/o revoca in autotutela, nonché le ragioni dell'infondatezza e dell'illegittimità della pretesa avanzata;
- che, in pari data, aveva altresì provveduto ad inviare a una p.e.c. Parte_2 contenente la medesima istanza di annullamento, adducendo, quale motivazione, che l'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella impugnata era stata interessata da sentenza che aveva annullato la pretesa creditoria dell'Ente;
- che entrambe le richieste erano rimaste prive di riscontro alcuno;
- che, pertanto, impugnava la cartella n. 293 2018 0009910029000 per i seguenti motivi: 1)
“omessa preventiva notifica dell'atto presupposto. Violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio perché il procedimento che ha portato all'adozione della cartella impugnata si è svolto in violazione delle garanzie procedimentali e del principio di partecipazione all'azione amministrativa”,
2) “Erroneità e/o assoluta illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella impugnata e della pretesa creditoria- in essa contenuta- poiché l'ingiunzione di pagamento alla stessa sottesa, è già stata annullata con sentenza passata in giudicato. Difetto dell'atto presupposto”, 3) “difetto di potere –
Mancanza dei presupposti - Errore in procedendo. Errata individuazione della disciplina da applicare alla fattispecie de qua. Mancanza di titolo idoneo per poter procedere al recupero coattivo delle somme.
Ingiustizia manifesta ed illegittimità derivata in quanto la cartella è stata emessa sulla base di un procedimento erroneo. Nullità e/o annullabilità della cartella impugnata”, 4) “In subordine: difetto di motivazione della cartella impugnata per mancata esplicitazione e/o indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi applicati. Violazione dell'art. 3 Legge 241/90 come recepita in materia tributaria dall'art. 7 della legge 212/2000. Nullità della cartella impugnata”.
4 2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo la propria Parte_2 carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti l'esistenza della pretesa creditoria e rilevando la regolarità formale dei propri atti. La società chiedeva, quindi, la conferma della cartella, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e con distrazione in favore del procuratore.
3. L , seppur ritualmente citato in giudizio, CP_2 Controparte_6 non si costituiva, per cui, con ordinanza del 25/7/2019, ne veniva dichiarata la contumacia.
4. Istruita la causa con la produzione documentale, con sentenza del 5-8 luglio 2020 il
Tribunale di Palermo annullava la cartella di pagamento n. 29320180009910029000 e condannava l in Controparte_7 solido, al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali.
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento Agente per la Parte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, oggi , ha Parte_3 impugnato la sentenza n. 2115/2020, chiedendone la riforma, nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di legitimatio ad processum, stante l'assenza di idonea procura alle liti;
in subordine, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza n. 2115/2020 rispetto all'unico capo della stessa oggetto di gravame, con conseguente vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
7. Con ordinanza dell'8 maggio 2015 è stata ordinanza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , nei cui confronti Controparte_2 [...]
non aveva notificato l'atto di appello. Parte_3
8. All'esito della notifica, l non si è costituito in giudizio. CP_2
9. Sostituita l'udienza del giorno 15/10/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 19/10/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
10. Con l'unico motivo di appello la ha censurato la sentenza per Parte_2
“Erroneità del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese legali anche nei confronti della
in solido con l'Ente impositore”, deducendo che, avendo il giudizio di Parte_2 primo grado “sempre e soltanto avuto riguardo alla omessa preventiva notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, ovvero l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 5 (…)atto e procedura di esclusiva competenza dell'Ente impositore”, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel condannarla, seppur in solido, al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio in favore dell'opponente.
10.1. Nello specifico l'appellante ha dedotto che, in assenza di una qualsivoglia responsabilità in capo a sé (non avendo con il proprio comportamento extraprocessuale o processuale né dato causa alla controversia, né tantomeno favorito il suo protrarsi), il
Tribunale avrebbe dovuto condannare alla refusione delle spese legali soltanto l'Ente impositore.
11. ha resistito al motivo di reclamo rilevando che, secondo i principi Controparte_1 espressi dalla Suprema Corte, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore d'una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore
(rispetto all'esecuzione ordinaria), non può essere posta a suo carico la ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto a promuovere per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa.
12. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da
, per difetto di legitimatio ad processum, per avere Controparte_1 Parte_2 prodotto in giudizio una procura alle liti non idonea, in quanto conferita dal Direttore
Generale sulla base di una procura notarile non allegata ed asseritamente rilasciata dal
Presidente della società; ciò che impedirebbe di “verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona che avrebbe conferito la procura stessa”.
11. L'eccezione è fondata.
Ed invero, come reiteratamente osservato dalla Suprema Corte, non può ritenersi idonea la procura in calce all'atto introduttivo - di cui deve quindi dichiararsi l'inammissibilità -
«qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale» (così Cass., sez. trib., 25 gennaio 2022, n. 2033; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. lav., 21 ottobre 2013, n. CP_ 23786: «In caso di appello proposto a nome di una persona giuridica o di un ente (nella specie, l' , deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame, per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in 6 cui la stessa sia stata rilasciata, in nome e per conto dell' , da soggetto che si qualifichi come legale CP_9 rappresentante, specificando di essere "procuratore" dell'appellante come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia stato prodotto, attesa l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto e di accertare che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente a quella sostanziale;
né assume rilievo la mancata eccezione della parte avversaria dovendo il giudice d'appello rilevare d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante»).
11.1. Nel caso di specie, il mandato all'avv. Lo Re è stato conferito dal “Direttore Generale f.f.
- Procuratore”, «giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata Persona_1 in data 11 Gennaio 2019, dal Notaio Dr. in Catania, rep. n° 16731 racc. n° Per_2 Per_3
12067».
Tale procura non è stata mai esibita in giudizio, nonostante l'eccezione tempestivamente formulata dall'appellata . Controparte_1
Invero, l'appellante nulla ha dedotto sul punto negli scritti difensivi successivi alla costituzione della controparte (cfr. note di trattazione scritta depositate il 7/5/2025 e
15/10/2025).
11.2. Né al vizio di rappresentanza può ovviarsi mediante concessione di un termine per il deposito dell'atto notarile menzionato nel mandato, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., destinato ad operare solo in caso di rilievo officioso [cfr. Cass., sez. I, 20 ottobre 2021, n. 29244: «In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso»; nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito;
in senso conforme, cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 2023, ord. n. 7589; si veda anche Cass., sez. I, 7 agosto 2025, ord. n. 22779, che, nell'affermare il principio di diritto secondo cui «In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di 7 rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc», ha tuttavia confermato i principi espressi nelle sentenze nn. 29244/2021 e
7589/2023, precisando, nella parte motiva, quanto segue: « (…) Rimane dunque valido
l'insegnamento per cui la legittimazione "ad processum", riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass. 22099/2013; cfr. Cass. 22559/2015, entrambe con riguardo al testo dell'art. 182 c.p.c. anteriore alla riforma del
2009).
La differenza, semmai, sta in questo: che mentre nel caso di tempestivo rilievo ad eccezione di parte del difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero di un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, invece, nel caso del rilievo officioso, opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (cfr. Cass. 29244/2021, 7589/2023,
22564/2020)»].
12. Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile.
13. Le spese di lite, nei confronti dell'appellata costituita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Nei confronti dell'Assessorato, non costituito, le spese vanno dichiarate irripetibili.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello spiegato dalla (già Controparte_10
nei confronti di e dell Parte_2 Controparte_1 Controparte_7
, avverso la sentenza n. 2115/2020 del 5-8 luglio 2020 del Tribunale
[...] di Palermo, che conferma;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Pt_3 Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi CP_1
8 professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara le spese di lite irripetibili nei confronti dell Controparte_7
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 3 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518/2020 del R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(già Parte_1 Parte_2
Agente per la Riscossione per la Provincia di Palermo, C.F. e P.I.V.A. P.IVA_1
), in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Calogero Lo Re
; Email_1
appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, per mandato in atti, dall'Avv.
IA C. GL ( ) e dall'Avv. Roberta Email_2 Email_3
Gariddi ; Email_4 appellata
e
1 in persona Controparte_2 dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.I.V.A. P.IVA_3
); P.IVA_4 appellato - contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2115/2020 del 5-8 luglio 2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo;
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'appellata a carico di , Parte_2 ponendole ad esclusivo carico dell'Ente impositore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- previo riconoscimento dell'avvenuto passaggio in giudicato di tutti i capi della sentenza non soggetti ad impugnazione, in via pregiudiziale- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso introitato per difetto di legitimatio ad processum stante l'assenza - di idonea procura alle liti, rilasciata da soggetto privo di potere rappresentativo della società appellante, essendo la procura conferita dal
Direttore Generale sulla base di una non provata procura notarile asseritamente rilasciata dal Presidente della Società di Riscossione, sì da impedire la verifica della sussistenza in capo al procuratore speciale della rappresentanza sostanziale e processuale dell'Ente;
- in subordine rispetto alla superiore eccezione pregiudiziale con carattere preliminare ed assorbente, rigettare nel merito l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni su indicate e confermare la sentenza n. 2115/2020 del Tribunale di Palermo, rispetto all'unico capo della stessa oggetto di gravame.
Con conseguente vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari e dei diritti ai sensi delle vigenti tariffe, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2 1.Con atto di citazione notificato il 29/3/2019 conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Palermo e l Parte_2 Controparte_3
chiedendo, preliminarmente, la sospensione
[...] dell'esecuzione dell'atto impugnato e, nel merito, la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento n.29320180009910029/000, notificata in data
29/1/2019, nonché del ruolo n. 2018/002042 Entrate coattive anno 2017, reso esecutivo in data 8/3/2018, dell'ingiunzione n. 82050 del 24/11/2017 (asseritamente notificata in data
12/12/2017) e di ogni altro atto presupposto;
in subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo intimato.
1.1. Precisava l'attrice:
- che in data 29/1/2019 aveva appreso che la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per il tramite di aveva emesso una cartella di Parte_2 pagamento nei suoi confronti, dell'importo di € 88.914,89, oltre € 2.744,98 a titolo di interessi, oneri e spese di riscossione, per un importo complessivo di € 91.659,87, da pagare entro le scadenze, relativo al “RECUPERO CREDITI OCCUPAZIONI ABUSIVE AREE
DEMANIALI MARITTIME anno 2017”, senza aggiungere null'altro;
- che l'importo era stato riferito all' atto “RUOLO N. 2018/002042 Entrate coattive anno 2017;
Partita: 089 2017001000000001001IN2017112482050 20171212MQ 1500,00MQ 1500,00 AB.OCC.
BARRIERA INGIUNZIONE 82050 DEL 24/11/2017 NOTIFICATO IL 12/12/2017 MQ
1500,00 MQ 1 500,00 AB.OCC.BARRIERA”;
- che alla voce “Descrizione” si leggeva: “2017 1U16 Recupero crediti occupazioni abusive di aree demaniali marittime € 88.914,89, 2017 1U17 Recupero crediti occupazioni abusive di aree demaniali marittime - interessi € 75,27”;
- che era venuta a conoscenza dell'esistenza di tale cartella solo a seguito della sua notifica, non essendo mai stata destinataria, prima di tale momento, di qualsivoglia altra comunicazione o notifica;
- che la medesima cartella aveva individuato e quali altri CP_4 CP_5 obbligati in solido;
- che le somme erano già state precedentemente richieste con l'ingiunzione n. 82050 del
24/11/2017, notificata il 12/12/2017 unicamente al coobbligato in solido , CP_4 per un importo pari ad € 88.914,89 e per un periodo di tempo maggiore, compreso tra l'1/1/2015 ed il 31/12/2017;
3 - che l'unico destinatario di tale comunicazione, , aveva già provveduto ad CP_4 impugnare l'ingiunzione dinanzi al Tribunale di Palermo, ottenendone l'annullamento totale con la sentenza n. 3000/2018 pubblicata il 20/6/2018 (non oggetto di impugnazione da parte dell'Amministrazione convenuta, che era rimasta contumace), recante il seguente dispositivo “Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così provvede: annulla l'ingiunzione di pagamento prot. n. 82050 del 24.11.2017 emessa dall Controparte_2
[...] condanna l al pagamento delle spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida nell'importo di € 7795,00 oltre rimborso forfetario 15% e oltre iva e cpa come per legge”;
- che in data 20/2/2019 aveva provveduto ad inviare alla Regione Sicilia - Dipartimento
Regionale dell'Ambiente una p.e.c. contenente l'istanza di annullamento e/o revoca in autotutela, nonché le ragioni dell'infondatezza e dell'illegittimità della pretesa avanzata;
- che, in pari data, aveva altresì provveduto ad inviare a una p.e.c. Parte_2 contenente la medesima istanza di annullamento, adducendo, quale motivazione, che l'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella impugnata era stata interessata da sentenza che aveva annullato la pretesa creditoria dell'Ente;
- che entrambe le richieste erano rimaste prive di riscontro alcuno;
- che, pertanto, impugnava la cartella n. 293 2018 0009910029000 per i seguenti motivi: 1)
“omessa preventiva notifica dell'atto presupposto. Violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio perché il procedimento che ha portato all'adozione della cartella impugnata si è svolto in violazione delle garanzie procedimentali e del principio di partecipazione all'azione amministrativa”,
2) “Erroneità e/o assoluta illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella impugnata e della pretesa creditoria- in essa contenuta- poiché l'ingiunzione di pagamento alla stessa sottesa, è già stata annullata con sentenza passata in giudicato. Difetto dell'atto presupposto”, 3) “difetto di potere –
Mancanza dei presupposti - Errore in procedendo. Errata individuazione della disciplina da applicare alla fattispecie de qua. Mancanza di titolo idoneo per poter procedere al recupero coattivo delle somme.
Ingiustizia manifesta ed illegittimità derivata in quanto la cartella è stata emessa sulla base di un procedimento erroneo. Nullità e/o annullabilità della cartella impugnata”, 4) “In subordine: difetto di motivazione della cartella impugnata per mancata esplicitazione e/o indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi applicati. Violazione dell'art. 3 Legge 241/90 come recepita in materia tributaria dall'art. 7 della legge 212/2000. Nullità della cartella impugnata”.
4 2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo la propria Parte_2 carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti l'esistenza della pretesa creditoria e rilevando la regolarità formale dei propri atti. La società chiedeva, quindi, la conferma della cartella, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e con distrazione in favore del procuratore.
3. L , seppur ritualmente citato in giudizio, CP_2 Controparte_6 non si costituiva, per cui, con ordinanza del 25/7/2019, ne veniva dichiarata la contumacia.
4. Istruita la causa con la produzione documentale, con sentenza del 5-8 luglio 2020 il
Tribunale di Palermo annullava la cartella di pagamento n. 29320180009910029000 e condannava l in Controparte_7 solido, al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali.
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento Agente per la Parte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, oggi , ha Parte_3 impugnato la sentenza n. 2115/2020, chiedendone la riforma, nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di legitimatio ad processum, stante l'assenza di idonea procura alle liti;
in subordine, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza n. 2115/2020 rispetto all'unico capo della stessa oggetto di gravame, con conseguente vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
7. Con ordinanza dell'8 maggio 2015 è stata ordinanza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , nei cui confronti Controparte_2 [...]
non aveva notificato l'atto di appello. Parte_3
8. All'esito della notifica, l non si è costituito in giudizio. CP_2
9. Sostituita l'udienza del giorno 15/10/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 19/10/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
10. Con l'unico motivo di appello la ha censurato la sentenza per Parte_2
“Erroneità del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese legali anche nei confronti della
in solido con l'Ente impositore”, deducendo che, avendo il giudizio di Parte_2 primo grado “sempre e soltanto avuto riguardo alla omessa preventiva notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, ovvero l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 5 (…)atto e procedura di esclusiva competenza dell'Ente impositore”, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel condannarla, seppur in solido, al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio in favore dell'opponente.
10.1. Nello specifico l'appellante ha dedotto che, in assenza di una qualsivoglia responsabilità in capo a sé (non avendo con il proprio comportamento extraprocessuale o processuale né dato causa alla controversia, né tantomeno favorito il suo protrarsi), il
Tribunale avrebbe dovuto condannare alla refusione delle spese legali soltanto l'Ente impositore.
11. ha resistito al motivo di reclamo rilevando che, secondo i principi Controparte_1 espressi dalla Suprema Corte, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore d'una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore
(rispetto all'esecuzione ordinaria), non può essere posta a suo carico la ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto a promuovere per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa.
12. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da
, per difetto di legitimatio ad processum, per avere Controparte_1 Parte_2 prodotto in giudizio una procura alle liti non idonea, in quanto conferita dal Direttore
Generale sulla base di una procura notarile non allegata ed asseritamente rilasciata dal
Presidente della società; ciò che impedirebbe di “verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona che avrebbe conferito la procura stessa”.
11. L'eccezione è fondata.
Ed invero, come reiteratamente osservato dalla Suprema Corte, non può ritenersi idonea la procura in calce all'atto introduttivo - di cui deve quindi dichiararsi l'inammissibilità -
«qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale» (così Cass., sez. trib., 25 gennaio 2022, n. 2033; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. lav., 21 ottobre 2013, n. CP_ 23786: «In caso di appello proposto a nome di una persona giuridica o di un ente (nella specie, l' , deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame, per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in 6 cui la stessa sia stata rilasciata, in nome e per conto dell' , da soggetto che si qualifichi come legale CP_9 rappresentante, specificando di essere "procuratore" dell'appellante come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia stato prodotto, attesa l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto e di accertare che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente a quella sostanziale;
né assume rilievo la mancata eccezione della parte avversaria dovendo il giudice d'appello rilevare d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante»).
11.1. Nel caso di specie, il mandato all'avv. Lo Re è stato conferito dal “Direttore Generale f.f.
- Procuratore”, «giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata Persona_1 in data 11 Gennaio 2019, dal Notaio Dr. in Catania, rep. n° 16731 racc. n° Per_2 Per_3
12067».
Tale procura non è stata mai esibita in giudizio, nonostante l'eccezione tempestivamente formulata dall'appellata . Controparte_1
Invero, l'appellante nulla ha dedotto sul punto negli scritti difensivi successivi alla costituzione della controparte (cfr. note di trattazione scritta depositate il 7/5/2025 e
15/10/2025).
11.2. Né al vizio di rappresentanza può ovviarsi mediante concessione di un termine per il deposito dell'atto notarile menzionato nel mandato, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., destinato ad operare solo in caso di rilievo officioso [cfr. Cass., sez. I, 20 ottobre 2021, n. 29244: «In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso»; nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito;
in senso conforme, cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 2023, ord. n. 7589; si veda anche Cass., sez. I, 7 agosto 2025, ord. n. 22779, che, nell'affermare il principio di diritto secondo cui «In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di 7 rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc», ha tuttavia confermato i principi espressi nelle sentenze nn. 29244/2021 e
7589/2023, precisando, nella parte motiva, quanto segue: « (…) Rimane dunque valido
l'insegnamento per cui la legittimazione "ad processum", riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass. 22099/2013; cfr. Cass. 22559/2015, entrambe con riguardo al testo dell'art. 182 c.p.c. anteriore alla riforma del
2009).
La differenza, semmai, sta in questo: che mentre nel caso di tempestivo rilievo ad eccezione di parte del difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero di un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, invece, nel caso del rilievo officioso, opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (cfr. Cass. 29244/2021, 7589/2023,
22564/2020)»].
12. Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile.
13. Le spese di lite, nei confronti dell'appellata costituita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Nei confronti dell'Assessorato, non costituito, le spese vanno dichiarate irripetibili.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello spiegato dalla (già Controparte_10
nei confronti di e dell Parte_2 Controparte_1 Controparte_7
, avverso la sentenza n. 2115/2020 del 5-8 luglio 2020 del Tribunale
[...] di Palermo, che conferma;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Pt_3 Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi CP_1
8 professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara le spese di lite irripetibili nei confronti dell Controparte_7
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 3 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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