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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1965/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21 giugno 2024 da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati ad Alghero in via Mazzini 87, presso e lo C.F._2 studio dell'avv. Maria Grazia Murru (C.F. che li rappresenta e difende per C.F._3 procura alle liti rilasciata su documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 giugno Parte_1 Parte_2
2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 in Alghero, il giorno 14 agosto 1999, trascritto al n.27 dell'anno 1999, parte 1^, serie A dei registri di matrimonio, alle condizioni di seguito elencate e congiuntamente accettate dai coniugi:
2. Il figlio minore della coppia, sarà affidato ad entrambi i genitori con residenza Persona_1 abituale presso la madre e potrà incontrare e pernottare presso l'abitazione del Parte_2
pagina 1 di 3 padre ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con i propri impegni di studio e Parte_1
sportivi e con gli impegni lavorativi del padre;
3. Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio minore e Parte_1 Per_1
Per_ per la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma, , la somma di euro 500,00 mensili, da aggiornare annualmente in conformità agli indici ISTAT, che dovrà essere versata dal
Signor alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Pt_2
4. I ricorrenti concorreranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, di svago, istruzione e cura del figlio minorenne e della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, secondo le indicazioni del protocollo del CNF.
5. Le parti dichiarano di non volersi conciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso e ad integrazione di questo hanno chiesto: “concordemente che
l'assegno Unico erogato dall' per i figli minori sarà percepito al 100% dalla ricorrente CP_1 [...]
”. Pt_2
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Alghero il 14 agosto Persona_1 Parte_2
1999, atto regolarmente trascritto al n.27 dell'anno 1999, parte 1^, serie A, dalla cui unione sono nati i figli: a Sassari il 10 maggio 2002 (C.F. ) e nato a Persona_3 C.F._4 Persona_1
Sassari il 11.12.2007 (C.F. ). C.F._5
Le parti si sono in seguito separate con provvedimento del Tribunale di Sassari n.963/2019 in data
01.07.2019 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il pagina 2 di 3 soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Alghero in data 14 agosto 1999, tra
(C.F. ) nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di
Alghero al n.27 dell'anno 1999, parte 1^, serie A, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21 giugno 2024 da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati ad Alghero in via Mazzini 87, presso e lo C.F._2 studio dell'avv. Maria Grazia Murru (C.F. che li rappresenta e difende per C.F._3 procura alle liti rilasciata su documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 giugno Parte_1 Parte_2
2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 in Alghero, il giorno 14 agosto 1999, trascritto al n.27 dell'anno 1999, parte 1^, serie A dei registri di matrimonio, alle condizioni di seguito elencate e congiuntamente accettate dai coniugi:
2. Il figlio minore della coppia, sarà affidato ad entrambi i genitori con residenza Persona_1 abituale presso la madre e potrà incontrare e pernottare presso l'abitazione del Parte_2
pagina 1 di 3 padre ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con i propri impegni di studio e Parte_1
sportivi e con gli impegni lavorativi del padre;
3. Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio minore e Parte_1 Per_1
Per_ per la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma, , la somma di euro 500,00 mensili, da aggiornare annualmente in conformità agli indici ISTAT, che dovrà essere versata dal
Signor alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Pt_2
4. I ricorrenti concorreranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, di svago, istruzione e cura del figlio minorenne e della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, secondo le indicazioni del protocollo del CNF.
5. Le parti dichiarano di non volersi conciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso e ad integrazione di questo hanno chiesto: “concordemente che
l'assegno Unico erogato dall' per i figli minori sarà percepito al 100% dalla ricorrente CP_1 [...]
”. Pt_2
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Alghero il 14 agosto Persona_1 Parte_2
1999, atto regolarmente trascritto al n.27 dell'anno 1999, parte 1^, serie A, dalla cui unione sono nati i figli: a Sassari il 10 maggio 2002 (C.F. ) e nato a Persona_3 C.F._4 Persona_1
Sassari il 11.12.2007 (C.F. ). C.F._5
Le parti si sono in seguito separate con provvedimento del Tribunale di Sassari n.963/2019 in data
01.07.2019 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il pagina 2 di 3 soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Alghero in data 14 agosto 1999, tra
(C.F. ) nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di
Alghero al n.27 dell'anno 1999, parte 1^, serie A, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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