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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2024, n. 24292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24292 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IE, nato a [...] il giorno 31/10/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandra Sisti - di fiducia avverso la sentenza in data 25/9/2023 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Aldo SI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte inviate con atto datato 13 maggio 2024 dal difensore del ricorrente con la quali si è chiesto dichiararsi l'ammissibilità del ricorso ed annullarsi la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24292 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25 settembre 2023 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 22 luglio 2022 del Tribunale di Piacenza con la quale IE IN era stato dichiarato responsabile di due fatti-reato di truffa (art. 640 cod. pen.) consumati rispettivamente in San Giorgio Piacentino il 7 maggio 2016 ed in Piacenza il 9 maggio 2016, uniti sotto il vincolo della continuazione e, previa esclusione della contestata recidiva, condannato a pena ritenuta di giustizia. In estrema sintesi: a) nel primo episodio si contesta al IN, con artifizi e raggiri consistiti nell'aver lasciato credere a TA IN, titolare di una tabaccheria, di essere un aviere e di avere la disponibilità di denaro contante costituito da banconote poi rilevatesi false, di essersi procurato a fine di profitto una ricarica dell'importo di 500,00 euro su di una carta prepagata PostePay nella sua disponibilità; b) nel secondo episodio si contesta al IN, con artifizi e raggiri consistiti nell'aver lasciato credere a IU AN, pure essa operante presso una tabaccheria, di avere la disponibilità di denaro contante costituito da banconote poi rilevatesi false, di essersi procurato a fine di profitto una ricarica dell'importo di 500,00 euro sempre su di una carta prepagata PostePay nella sua disponibilità. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con un unico articolato motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione. Evidenzia, innanzitutto, la difesa del ricorrente che solo la persona offesa TA IN ha individuato fotograficamente con un livello di sicurezza al 99% il IN come l'autore dell'azione delittuosa a suo danno, senza poi confermare tale individuazione in dibattimento, mentre IU AN, persona offesa della seconda truffa non è stata in grado di procedere ad analoga individuazione. Aggiunge sempre parte ricorrente che la stessa IN in sede di dibattimento aveva dichiarato, a domanda della difesa, che l'autore dell'azione delittuosa aveva dei tatuaggi sul viso e sul collo, mentre dalle fotografie prodotte in sede di appello dalla stessa difesa non emerge che il IN abbia detti tatuaggi. Lamenta, infine, parte ricorrente che, in relazione al secondo episodio delittuoso, i Giudici di merito, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, si sarebbero determinati ad affermare la penale responsabilità dell'imputato sulla sola base delle riprese filmate nonostante che il IN non abbia fattezze fisiche che lo distinguono da altri soggetti comuni, oltre che per il fatto che la ricarica 2 è stata eseguita su una carta Poste Pay a lui intestata, peraltro poi denunciata come smarrita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. La Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata ha affrontato e adeguatamente risposto a tutte le doglianze difensive che in questa sede sono state riproposte, evidenziando come risulta di certo più attendibile l'individuazione, effettuata con pressoché assoluta certezza, opvgta dalla persona offesa IN in epoca prossima ai fatti rispetto a quella effettuata in dibattimento a distanza di sei anni. Il mancato riconoscimento del IN da parte della persona offesa AN è poi - sempre secondo la Corte di appello - compensato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza del locale che hanno ripreso l'uomo che mise in essere l'azione evidenziandone le fattezze compatibili con quelle dell'odierno ricorrente. Del resto, ha sempre chiarito la Corte di appello con motivazione logica, se anche la seconda azione delittuosa fosse stata compiuta da un soggetto diverso è comunque un dato di fatto che il IN ha beneficiato direttamente del provento del reato essendo sua la carta PostePay ricaricata. Quanto, infine, al fatto che il IN ha denunciato come smarrite le due carte PostePay sulle quali erano stati effettuati gli accrediti, la Corte di appello non ha mancato di evidenziare come detta denuncia di smarrimento è stata presentata in epoca successiva alla commissione dei due reati, il che porta a dedurre che detta denuncia costituisce un ulteriore artificio posto in essere dall'odierno ricorrente per allontanare da sé la responsabilità per i commessi reati. Quelle effettuate dalla Corte di appello nella sentenza impugnata sono valutazioni di merito sviluppate attraverso un adeguato iter logico-motivazionale che è esente da vizi rilevabili in sede di legittimità. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o 3 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 maggio 2024.
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Aldo SI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte inviate con atto datato 13 maggio 2024 dal difensore del ricorrente con la quali si è chiesto dichiararsi l'ammissibilità del ricorso ed annullarsi la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24292 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25 settembre 2023 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 22 luglio 2022 del Tribunale di Piacenza con la quale IE IN era stato dichiarato responsabile di due fatti-reato di truffa (art. 640 cod. pen.) consumati rispettivamente in San Giorgio Piacentino il 7 maggio 2016 ed in Piacenza il 9 maggio 2016, uniti sotto il vincolo della continuazione e, previa esclusione della contestata recidiva, condannato a pena ritenuta di giustizia. In estrema sintesi: a) nel primo episodio si contesta al IN, con artifizi e raggiri consistiti nell'aver lasciato credere a TA IN, titolare di una tabaccheria, di essere un aviere e di avere la disponibilità di denaro contante costituito da banconote poi rilevatesi false, di essersi procurato a fine di profitto una ricarica dell'importo di 500,00 euro su di una carta prepagata PostePay nella sua disponibilità; b) nel secondo episodio si contesta al IN, con artifizi e raggiri consistiti nell'aver lasciato credere a IU AN, pure essa operante presso una tabaccheria, di avere la disponibilità di denaro contante costituito da banconote poi rilevatesi false, di essersi procurato a fine di profitto una ricarica dell'importo di 500,00 euro sempre su di una carta prepagata PostePay nella sua disponibilità. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con un unico articolato motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione. Evidenzia, innanzitutto, la difesa del ricorrente che solo la persona offesa TA IN ha individuato fotograficamente con un livello di sicurezza al 99% il IN come l'autore dell'azione delittuosa a suo danno, senza poi confermare tale individuazione in dibattimento, mentre IU AN, persona offesa della seconda truffa non è stata in grado di procedere ad analoga individuazione. Aggiunge sempre parte ricorrente che la stessa IN in sede di dibattimento aveva dichiarato, a domanda della difesa, che l'autore dell'azione delittuosa aveva dei tatuaggi sul viso e sul collo, mentre dalle fotografie prodotte in sede di appello dalla stessa difesa non emerge che il IN abbia detti tatuaggi. Lamenta, infine, parte ricorrente che, in relazione al secondo episodio delittuoso, i Giudici di merito, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, si sarebbero determinati ad affermare la penale responsabilità dell'imputato sulla sola base delle riprese filmate nonostante che il IN non abbia fattezze fisiche che lo distinguono da altri soggetti comuni, oltre che per il fatto che la ricarica 2 è stata eseguita su una carta Poste Pay a lui intestata, peraltro poi denunciata come smarrita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. La Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata ha affrontato e adeguatamente risposto a tutte le doglianze difensive che in questa sede sono state riproposte, evidenziando come risulta di certo più attendibile l'individuazione, effettuata con pressoché assoluta certezza, opvgta dalla persona offesa IN in epoca prossima ai fatti rispetto a quella effettuata in dibattimento a distanza di sei anni. Il mancato riconoscimento del IN da parte della persona offesa AN è poi - sempre secondo la Corte di appello - compensato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza del locale che hanno ripreso l'uomo che mise in essere l'azione evidenziandone le fattezze compatibili con quelle dell'odierno ricorrente. Del resto, ha sempre chiarito la Corte di appello con motivazione logica, se anche la seconda azione delittuosa fosse stata compiuta da un soggetto diverso è comunque un dato di fatto che il IN ha beneficiato direttamente del provento del reato essendo sua la carta PostePay ricaricata. Quanto, infine, al fatto che il IN ha denunciato come smarrite le due carte PostePay sulle quali erano stati effettuati gli accrediti, la Corte di appello non ha mancato di evidenziare come detta denuncia di smarrimento è stata presentata in epoca successiva alla commissione dei due reati, il che porta a dedurre che detta denuncia costituisce un ulteriore artificio posto in essere dall'odierno ricorrente per allontanare da sé la responsabilità per i commessi reati. Quelle effettuate dalla Corte di appello nella sentenza impugnata sono valutazioni di merito sviluppate attraverso un adeguato iter logico-motivazionale che è esente da vizi rilevabili in sede di legittimità. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o 3 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 maggio 2024.