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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11746/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
23/10/2025 da:
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
16/02/1967 in ROMA (RM), assistito e difeso dall'avv. RAY FABIO FELICE LUCIANO MARIA, presso il cui studio - sito in VIA QUADRONNO, 4, MILANO - è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistita e difesa dall'avv. MAIENZA ANNA, presso il cui studio - sito in VIA PAGANO, 47, MILANO
- è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: , nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal
Tribunale di Milano n. 1100/2019 del 15.5.2019; in particolare, dando atto che il figlio si è Per_1 trasferito a vivere a casa del padre, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
1. il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, resta residente presso il Persona_1 padre il quale si impegna a proseguire nell'opera di sensibilizzazione circa l'importanza della figura materna incentivando e promuovendo gli incontri tra i due ai fini del recupero di un significativo rapporto;
la signora invero, si è trasferita a vivere nella propria città di origine, Ancona, e Parte_2 gode di entrate reddituali appena sufficienti a provvedere al proprie necessità di vita e al pagamento della rata del finanziamento dalla stessa contratto, Per tale motivo, stante anche il dispendio di risorse economiche per venire e alloggiare qualche giorno a Milano pur di vedere e stare con il figlio, il padre si impegna, almeno due volte l'anno, a portare il figlio in visita dalla mamma ad Ancona;
2. Il signor della Loggia terrà a proprio carico esclusivo il mantenimento Parte_1 di e provvederà al 100% alle spese straordinarie allo stesso afferenti (ivi comprese le spese Per_1 mediche straordinarie, anche non mutuabili, incluso il dentista e le spese per lo psicologo -salvo che le stesse non siano integralmente coperte dall'assicurazione medica Fasdac del Dr. le spese per Parte_1
l'iscrizione alla scuola, i libri e materiale di studio, le gite scolastiche con pernottamento ovvero, comunque, le iniziative extrascolastiche quali campus estivi od altro proposte od organizzate tramite l'attuale istituto scolastico, le eventuali rette i per i successivi cicli di studio, le tasse universitarie, i costi di iscrizione a corsi sportivi, artistici e ricreativi extra-scolastici ed eventuali lezioni di ripetizione, nonché per l'acquisto del materiale sportivo) così come previste e disciplinate nei Protocolli attualmente vigenti presso il Tribunale di Milano. Resta ferma la facoltà della madre di assumere autonome iniziative in merito ad eventuali spese straordinarie accollandosene i costi laddove non condivise dal padre. La madre provvederà in via diretta al mantenimento del figlio per il tempo in cui lo avrà Persona_1 con sé;
3. la signora rinuncia ai contributi economici in questi anni non corrispostile dal signor Parte_2 [...]
così come erano stati previsti e disciplinati negli accordi assunti dalle Parte_1 Pt_1 parti e recepiti Decreto n. cronol. 1100/2019 del 15/05/2019 RG n. 11687/2019;
4. Il Sig. rinuncia alla rivalsa nei confronti della Sig.ra Parte_1 per tutto quanto affrontato a titolo di mantenimento per il figlio in via Parte_2 Per_1 ordinaria e/o straordinaria a far data dal di lui trasferimento presso di sé occorso nel settembre 2021;
6. Le parti dichiarano pertanto di non avere più nulla a cui pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualunque titolo, ragione o causa connessa in generale con l'intercorso rapporto, in particolare con le obbligazioni di cui Decreto n. cronol. 1100/2019 del 15/05/2019 RG n. 11687/2019;
7. Il Sig. della si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 Pt_1 Parte_2
a titolo di solidarietà per facilitare i rapporti e gli incontri madre - figlio l'importo mensile di € 300 (euro trecento) per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso.
8. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico gli oneri del proprio difensore mentre saranno compensate tra loro le spese del presente procedimento. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Parte_2
Tribunale di Milano n. 1100/2019 del 15.5.2019:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
23/10/2025 da:
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
16/02/1967 in ROMA (RM), assistito e difeso dall'avv. RAY FABIO FELICE LUCIANO MARIA, presso il cui studio - sito in VIA QUADRONNO, 4, MILANO - è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistita e difesa dall'avv. MAIENZA ANNA, presso il cui studio - sito in VIA PAGANO, 47, MILANO
- è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: , nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal
Tribunale di Milano n. 1100/2019 del 15.5.2019; in particolare, dando atto che il figlio si è Per_1 trasferito a vivere a casa del padre, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
1. il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, resta residente presso il Persona_1 padre il quale si impegna a proseguire nell'opera di sensibilizzazione circa l'importanza della figura materna incentivando e promuovendo gli incontri tra i due ai fini del recupero di un significativo rapporto;
la signora invero, si è trasferita a vivere nella propria città di origine, Ancona, e Parte_2 gode di entrate reddituali appena sufficienti a provvedere al proprie necessità di vita e al pagamento della rata del finanziamento dalla stessa contratto, Per tale motivo, stante anche il dispendio di risorse economiche per venire e alloggiare qualche giorno a Milano pur di vedere e stare con il figlio, il padre si impegna, almeno due volte l'anno, a portare il figlio in visita dalla mamma ad Ancona;
2. Il signor della Loggia terrà a proprio carico esclusivo il mantenimento Parte_1 di e provvederà al 100% alle spese straordinarie allo stesso afferenti (ivi comprese le spese Per_1 mediche straordinarie, anche non mutuabili, incluso il dentista e le spese per lo psicologo -salvo che le stesse non siano integralmente coperte dall'assicurazione medica Fasdac del Dr. le spese per Parte_1
l'iscrizione alla scuola, i libri e materiale di studio, le gite scolastiche con pernottamento ovvero, comunque, le iniziative extrascolastiche quali campus estivi od altro proposte od organizzate tramite l'attuale istituto scolastico, le eventuali rette i per i successivi cicli di studio, le tasse universitarie, i costi di iscrizione a corsi sportivi, artistici e ricreativi extra-scolastici ed eventuali lezioni di ripetizione, nonché per l'acquisto del materiale sportivo) così come previste e disciplinate nei Protocolli attualmente vigenti presso il Tribunale di Milano. Resta ferma la facoltà della madre di assumere autonome iniziative in merito ad eventuali spese straordinarie accollandosene i costi laddove non condivise dal padre. La madre provvederà in via diretta al mantenimento del figlio per il tempo in cui lo avrà Persona_1 con sé;
3. la signora rinuncia ai contributi economici in questi anni non corrispostile dal signor Parte_2 [...]
così come erano stati previsti e disciplinati negli accordi assunti dalle Parte_1 Pt_1 parti e recepiti Decreto n. cronol. 1100/2019 del 15/05/2019 RG n. 11687/2019;
4. Il Sig. rinuncia alla rivalsa nei confronti della Sig.ra Parte_1 per tutto quanto affrontato a titolo di mantenimento per il figlio in via Parte_2 Per_1 ordinaria e/o straordinaria a far data dal di lui trasferimento presso di sé occorso nel settembre 2021;
6. Le parti dichiarano pertanto di non avere più nulla a cui pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualunque titolo, ragione o causa connessa in generale con l'intercorso rapporto, in particolare con le obbligazioni di cui Decreto n. cronol. 1100/2019 del 15/05/2019 RG n. 11687/2019;
7. Il Sig. della si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 Pt_1 Parte_2
a titolo di solidarietà per facilitare i rapporti e gli incontri madre - figlio l'importo mensile di € 300 (euro trecento) per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso.
8. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico gli oneri del proprio difensore mentre saranno compensate tra loro le spese del presente procedimento. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Parte_2
Tribunale di Milano n. 1100/2019 del 15.5.2019:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo