TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/10/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del 7.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. RG 7914/2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n. RG 1982/2024, vertenti
T R A
Parte_1 con l'avv. M.Angino
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. C. Contursi (nel procedimento n. rg
1982/2024), con gli avv.ti A.Marzochella e P.Sedda (nel procedimento n. rg
7914/2023),
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data 20.09.2023 (iscritto al n. rg 7914/2023) ha esposto di aver lavorato negli anni 2020, 2021 e 2022 come bracciante agricola, per 102 giornate per ciascuna annualità, alle dipendenze dell'azienda agricola "IM SRs" negli anni 2020 e 2021 e dell'azienda agricola “Il CA” dell'anno 2022.
La ricorrente ha precisato che:
- ha lavorato sui terreni siti in Foggia e provincia, ovvero nel magazzino dell'azienda;
- raggiugeva il magazzino con la propria auto, per poi raggiungere i terreni a mezzo di un caIOn, condotto da dipendenti dell'azienda;
1 - giornalmente osservavano un orario di lavoro di circa 6 ore, ovvero dalle ore
5:30/6:30 alle ore 11:30/12:30;
- percepiva una paga giornaliera di € 55,00 corrisposta da , in Parte_2 contanti, a fine giornata;
-osservava le direttive impartite da il quale controllava e verificava Parte_2
l'esattezza della prestazione;
- in caso di assenza del datore di lavoro, le direttive erano impartite da detto Per_1
“il rumeno”;
- l'attività espletata consisteva nella raccolta e selezione dei pomodori e nell'imballaggio dei carciofi.
Tanto premesso la ricorrente ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto CP_2 insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi TD di competenza degli anni 2020, 2021 e 2022.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di:
- “accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del comune di residenza per gli anni
2020, 2021 e 2022, per 102 giornate per ciascun anno;
CP_
- per l'effetto condannare l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del comune di residenza per gli anni 2020, 2021 e 2022, per 102 giornate per ciascun anno e alla conseguente regolarizzazione della relativa posizione assicurativa e contributiva”; vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_2 legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
Con separato ricorso, depositato in data 28.2.2024 ed iscritto al n. rg (1982/2024), la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2022 (pari ad euro 2.975,81), regolarmente demandata in sede amministrava. CP_ L' costituitosi anche in questo procedimento, ha chiesto il rigetto della domanda, sul presupposto della cancellazione delle giornate lavorate dalla ricorrente nell'anno 2022 nel settore agricolo.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta delle
2 cause ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, le cause, previa riunione, sono state decise, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione soggettiva e oggettiva in quanto il procedimento n. rg 7914/2023 ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi TD per gli anni 2020,
2021 e 2022 a seguito di cancellazione disposta dall' a seguito di disconoscimento del CP_2 rapporto di lavoro, mentre il procedimento n. rg 1982/2024 inerisce il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola dell'anno 2022, che presuppone l'iscrizione negli elenchi TD .
In via preliminare, non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_2
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L.
241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali”
(art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.
83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n.
241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass.,
3 sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante
è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di CP_ cui ha lamentato la violazione da parte dell' .
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_2 lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs.
n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
(“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_2 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass.
Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle
4 prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n. 7845/2003
(Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n.
13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr. Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo”
5 legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi TD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n. 5227;
Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto 2012, n.
13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n. 14296; Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della CP_ sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali ispettivi dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n.
15073; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio
2000, n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierna ricorrente, che ne erano gravata. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. N. 2022006442/DDL del 18/04/2023, riferito al periodo dall'1.08.2019 al 31.12.2021 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “IM S.r.l.s.”, con sede in Carapelle (Fg), Strada Provinciale 81, esercente attività di raccolta.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, sono emerse le seguenti circostanze:
1) La IM SR è risultata iscritta presso la C.C.I.A.A. di Foggia in data 22.05.19, con sede legale in Carapelle, Strada Provinciale 81 Km 0,203. Inoltre, per la denuncia dei propri operai agricoli è risultata anche iscritta presso l'archivio Aziende Agricole della sede CP_ di Foggia dall'1.08.19 (con CIDA n. 426158 e n. 427909).
2) la società non ha mai provveduto al pagamento dei contributi dovuti (pari ad euro
68.773,35 per l'anno 2019, euro 122.447,93 per l'anno 2020 ed euro 138.364,81 per l'anno
2021.
6 3) Il legale rappresentante dalla società di cui trattasi è risultato essere il sig.
[...]
. Parte_2
4) In sede ispettiva, il sig. ha dichiarato che l'IM SR aveva Parte_2 svolto innanzitutto un'attività commerciale di compravendita di pomodori e carciofi
(occasionalmente anche di qualche altro tipo di verdura di cui, però, non è stato in grado di specificare la varietà) e, poi, anche un'attività di “coltivazione di terreni”. Tuttavia, in relazione a questa seconda attività ha fornito informazioni del tutto generiche e lacunose.
Infatti, non è stato in grado di riferire l'ubicazione dei terreni coltivati, i nomi dei proprietari- concedenti ed i periodi di coltivazione. Ha precisato, comunque, che su di essi sarebbero stati coltivati pomodori e carciofi e, tuttavia - anche in relazione a tali coltivazioni - non è stato in grado di riferire come e da chi la sua società si sarebbe approvvigionata delle piantine di pomodori e carciofi per la fase di piantagione, nonché di concimi e prodotti fitosanitari.
Il ha dichiarato che l'IM SR, per lo svolgimento della propria Parte_2 attività aziendale, aveva utilizzato nel tempo un magazzino ubicato presso la sede legale della stessa società (cioè in Carapelle sulla Strada Provinciale n. 81 al Km 0,203) - di proprietà di sua moglie e delle sue cognate e Persona_2 Per_3 [...]
CP_3
Tuttavia, non è stato in grado di precisare se per l'uso di tale magazzino fosse mai stato stipulato un contratto scritto e/o se fosse stato mai pagato un canone di locazione.
Per l'uso di tale magazzino, sicuramente, non è stato risultato registrato all'Agenzia
Delle Entrate alcun contratto di locazione tra le parti.
5) Gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che il non ha saputo Parte_2 riferire circa: il periodo in cui i braccianti hanno lavorato;
il soggetto da cui la IM SRs acquistava le piantine per necessarie per la produzione;
la ditta da cui la IM SRs acquistava i concimi ed i prodotti fitosanitari;
il possesso di mezzi per il trasporto del prodotto raccolto ovvero la proprietà del trattare in uso alla società; l'irrigazione dei terreni
(laddove ha dichiarato di non “sapere come veniva fatta”);
6) , per il tramite della Casartigiani-Foggia e della Sistemi Integrati Parte_3
SR, ha esibito la seguente documentazione:
- Libro Unico del Lavoro della società relativo al periodo 01.08.19 al 31.12.21;
- Fatture emesse e ricevute nel periodo dall'1.08.19 al 31.12.2021 e relativi registri Iva;
- titoli di possesso dei terreni;
- documentazione relativa alla tracciabilità del pagamento delle retribuzioni.
7 7) Le verifiche effettuate in sede ispettiva hanno consentito di accertare: a) CP_ l'insussistenza della “totalità” dei rapporti di lavoro agricoli denunciati all' dall'IM
SR nell'anno 2021; b) l'insussistenza di una rilevante numero di rapporti di lavoro denunciati dalla medesima società nei precedenti anni 2019 e 2020.
8) è emersa la totale insussistenza dell'attività imprenditoriale dell'IM SR nel corso dell'anno 2021 e conseguente assenza di qualsiasi giustificazione per la denuncia CP_ all' nello stesso anno, di ben n. 120 rapporti di lavoro agricoli per complessive n.
9.561 giornate di lavoro.
9) A seguito dell'esame delle dichiarazioni fiscali e della fatturazione elettronica dell'IM SR (rilevate dagli archivi dell'Agenzia Delle Entrate) è emerso come nell'anno 2021 non risultasse traccia dello svolgimento di alcuna attività aziendale da parte CP_ di questa società, in contraddizione con la denuncia all' ben n. 120 operai agricoli per n.
9.561 giornate di lavoro.
10) Inoltre, è stata rilevata la circostanza per cui tali operai, nell'anno 2021, presso il
Centro per l'Impiego risultavano assunti negli stessi periodi sia alle dipendenze dell'IM
SR, sia alle dipendenze di un'altra azienda agricola denominata Il CA SR (P.Iva
). P.IVA_1
Le assunzioni effettuate dall'IM SR presentavano, però, la particolarità di essere state inviate tutte retroattivamente, almeno fino al mese di luglio.
11) Nel corso delle verifiche, gli ispettori, hanno chiarito tale evidente situazione anomala.
E' stato, infatti, riscontrato che il , per quanto risultasse socio unico Parte_2 ed amministratore unico dell'IM SR, era stato sempre coadiuvato nella gestione della società dai suoi fratelli ed (con i quali aveva condiviso anche precedenti Per_4 Per_5 esperienze imprenditoriali). Negli ultimi mesi dell'anno 2020, si era Parte_2 disinteressato di amministrare l'IM SR in modo da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività societaria.
Per questo, già in data 10.09.2020, era stata costituita una nuova società, denominata Il
CA SR (P.Iva n. , per proseguire lo stesso tipo di attività. P.IVA_1
Questa nuova società era poi diventata operativa dai primi mesi dell'anno 2021, aveva assunto alle proprie dipendenze la gran parte dei lavoratori in precedenza risultati occupati presso l'IM SR ed aveva anche acquisito in uso il medesimo magazzino in precedenza nella disponibilità di quest'ultima.
8 La denuncia previdenziale dei lavoratori assunti nel 2021 da parte de Il carciofo SR CP_ presupponeva però la presentazione all' e la “validazione” da parte di questo stesso Ente di una denuncia aziendale esplicativa dell'attività svolta in modo da conseguire il cosiddetto
CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) con il quale poi inviare le denunce contributive mensili ( dei lavoratori occupati. Per_6
Senonché, Il CA SR, nel corso dell'anno 2021, non è stato in grado di conseguire il , avendo presentato varie denunce aziendali che non sono state validate Per_7
CP_ dall' a causa di molteplici inesattezze ed incongruenze in esse contenute: CP_ conseguentemente non ha potuto denunciare all' gli operai agricoli assunti nel 2021.
Per rimediare a tale situazione - per quanto dichiarato dall'amministratore unico della società, sig. (e confermato da suo fratello sig. e da suo Parte_2 Parte_4 TE ) - i rapporti e le giornate di lavoro degli operai agricoli de Il CA Parte_5
CP_ Per_ SR sono stati denunciati all' utilizzando impropriamente il dell'IM SR
(società in realtà non più “in attività”) in modo da far risultare - con l'invio delle denunce CP_ mensili all' e con l'invio retroattivo di ulteriori e “sovrapposte” comunicazioni Per_6 di assunzione al Centro per l'impiego - che gli stessi operai avessero lavorato nell'anno 2021 alle dipendenze dell'IM SR anziché alle dipendenze de Il CA SR (effettivo datore di lavoro), con ciò realizzando un indebito trasferimento dell'onere contributivo da un soggetto ad un altro.
12) invero, in data 24.03.23, il (amministratore unico dell'IM Parte_2
SR) ha dichiarato: “L'attività aziendale dell'IM SR è cessata a fine anno 2020, nel momento in cui io ho voluto proseguire l'attività con la mia famiglia diretta anziché con i miei fratelli e . Pertanto, tutti i lavoratori che risultano Parte_4 Persona_8 denunciati nel 2021 alle dipendenze dell'IM SR hanno invece lavorato effettivamente alle dipendenze della società Il CA che è gestita dai miei fratelli. Questo è successo CP_ perché loro non potevano denunciare all' nel 2021 i lavoratori occupati dal CA ed CP_ hanno voluto utilizzare i codici dell'IM per inviare le denunce contributive dei lavoratori. Pertanto, posso dichiararvi che di certo io non ho avuto contatti con questi lavoratori sicuramente dalla fine dell'anno 2020. Nel 2021 questi hanno lavorato per Il
CA di cui io non so niente e sono stati di fatto assunti, controllati sul lavoro e retribuiti dai miei fratelli e non certo da me in quanto con essi, pur conoscendoli alcuni in quanto in precedenza occupati dall'IM, io non ho mai più avuto alcun rapporto o contatto lavorativo nel corso di tutto l'anno 2021 ed anche nel periodo successivo”.
9 13) Il fratello di , (nato ad [...] il [...]), in Parte_2 Parte_4 data 9.09.2022, ha dichiarato: “…. Dell'IM il titolare unico era IO fratello Parte_2
Tuttavia, alla fine del 2020 IO fratello ha di fatto abbandonato la
[...] Parte_2 gestione della società e si è disinteressato di essa. Per cui tutta l'attività aziendale dell'IM è finita nel 2020. Nel 2021 io e IO fratello abbiamo proseguito Per_5
l'attività che era di IM tramite un'altra società cioè Il CA Srl di cui è titolare
con il quale abbiamo lavorato e collaborato. Tutte le fatture relative alla Persona_9 nostra attività nel 2021 e poi anche 2022 sono state emesse e ricevute a nome del CA
Srl. Tanto è che Il CA aveva provveduto a fare le assunzioni dei lavoratori e a pagarli con i fondi del proprio conto corrente postale. Tuttavia, poiché Il CA Srl aveva CP_ problemi con la trasmissione all' delle denunce contributive, tenuto conto che l'IM era ancora formalmente esistente, abbiamo pensato di rifare le stesse assunzioni del CP_ CA con l'IM seppure retroattivamente e poi trasmettere all' le denunce dei CP_ lavoratori sempre su IM perché aveva ancora tutti i codici utilizzabili. I lavoratori, comunque, nel 2021 hanno lavorato per Il CA e non per IM e ancora oggi è così. Infatti i lavoratori che risultano assunti con IM nel 2021 hanno la tracciabilità delle retribuzioni dal conto corrente postale del CA Srl su cui ho delega ad operare da parte dell'amministratore. Comunque la tracciabilità non riguarda tutti i lavoratori perché alcuni sono stati pagati con acconti in contanti …..”.
14) In data 9.09.2022, il sig. (nato a [...] l'[...], TE Parte_5 dell'amministratore unico e nel contempo dipendente dell'IM SR), Parte_2 ha dichiarato: “…. Ho lavorato per IM SR negli anni 2019 e 2020 come operaio polifunzionale occupandomi anche di fare le fatture, consegnare le buste paga ai dipendenti ecc. Preciso che risulta un'assunzione su IM anche nel 2021 però in realtà era successo che il titolare di IM, IO zio , alla fine del 2020 non ha più Parte_2 voluto fare niente come attività aziendale. Io nel 2021, come tanti altri operai, siamo passati alla società Il carciofo Srl di che era stato anche dipendente IM. CP_4
Infatti, ci sono le assunzioni sia mia che di altri con il CA nel 2021. Però poiché ci CP_ sono stati problemi a mandare all' le denunce dei contributi sul CA si è pensato di CP_ rifare le assunzioni su IM e mandare le denunce dei contributi all' sempre su
IM pure nel 2021, anche se nel 2021 tutti avevano lavorato per Il CA e non per
IM. Infatti le retribuzioni dei lavoratori che nel 2021 risultano a carico di IM sono state pagate dal conto corrente del CA per cui lavoravano veramente. Ribadisco che l'attività di IM infatti è cessata a fine anno 2020 ….”.
10 CP_ 15) Pertanto, tutti i rapporti di lavoro risultati denunciati all' nell'anno 2021 alle dipendenze dell'IM SR sono certamente da “disconoscersi” in quanto non imputabili ad alcun titolo a questa società che di fatto non aveva svolto alcuna attività aziendale.
16) Tuttavia, non per questo tutti gli stessi rapporti di lavoro sono da riconoscersi alle dipendenze de Il CA SR in quanto nel corso delle verifiche è emerso come solo una piccola parte di essi sia da considerarsi genuina: i restanti lavoratori, infatti, sono risultati CP_ ingiustificatamente denunciati all' senza aver reso alcuna prestazione di lavoro.
17) E' risultata l'insussistenza “della gran parte” dei rapporti di lavoro agricoli CP_ denunciati dall'IM SR all' nei precedenti anni 2019 e 2020.
18) In aggiunta a quanto rilevato per l'anno 2021, nel corso delle verifiche è emerso come anche le giornate di lavoro denunciate dall'IM SR nel corso degli anni 2019 e
2020 fossero notevolmente “esuberanti” rispetto al reale fabbisogno occupazionale aziendale.
Ciò è risultato già ad una analisi dell'attività agricola aziendale dal punto di vista economico-finanziario in relazione al costo della manodopera bracciantile denunciata.
19) Con particolare riferimento agli anni 2019 e 2020, data l'imponenza delle spese per la manodopera, i costi totali superano di gran lunga i ricavi, giungendo ad un differenziale negativo pari a 389.989,13 per l'esercizio 2019 e di 630.062,56 per l'esercizio
2020.
20) Gli ispettori, hanno dunque evidenziato che, qualora l'IM SR avesse effettivamente occupato tutta la manodopera bracciantile dichiarata e qualora avesse dovuto effettivamente retribuire tutti i lavoratori denunciati, avrebbe dovuto sostenere negli stessi anni perdite economiche tali da far desistere qualsiasi imprenditore dal proseguire l'attività; inoltre avrebbe dovuto avere a propria disposizione ingenti risorse finanziarie per poter assolvere ai propri impegni con cadenza mensile.
21) Quanto alla tracciabilità dei pagamenti effettuati alla manodopera bracciantile dalla
IM S.r.l.s., gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato come sussistano pagamenti di retribuzione “tracciati”, con bonifici postali o con assegni postali, solo per n. 16 lavoratori CP_ rispetto ai n. 118 lavoratori complessivi denunciati all' nell'anno 2019 e solo per n. 19 lavoratori rispetto ai n. 180 lavoratori complessivi denunciati allo stesso Ente nell'anno
2020.
22) A seguito dell'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori che si sono presentati alla convocazione, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto: - con la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, sig. , e dai sigg.ri Parte_2
11 e e la documentazione aziendale esibita;
- con i fatti su Parte_4 Parte_5
CP_ illustrati in relazione all'attività aziendale;
-con i dati risultati denunciati all' in favore degli stessi lavoratori (periodi di lavoro, numero delle giornate di lavoro denunciate, altri lavoratori denunciati negli stessi periodi di lavoro, ecc.).
23) Sono emerse in modo inequivocabile evidenze in merito alla insussistenza della CP_ gran parte dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all' negli anni 2019 e 2020: rapporti di lavoro, per i quali, significativamente, non è emerso anche alcun pagamento
“tracciato” delle retribuzioni. In particolare, tutti i lavoratori i cui rapporti di lavoro sono stati poi “disconosciuti” dai verbalizzanti - a differenza dei lavoratori i cui rapporti di lavoro sono stati invece “convalidati” - oltre a non aver mai ricevuto alcun pagamento “tracciato” della retribuzione, hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro, tipico di quella zona, ma assolutamente avulso rispetto all'attività
e realtà aziendale dell'IM SR, con la citazione di fatti e circostanze assolutamente CP_ lacunose e/o incongruenti sia rispetto ai dati acquisiti agli archivi dell' sia rispetto agli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore: in particolare, riguardo alla persona che avrebbe impartito le disposizioni sul lavoro e corrisposto la retribuzione, alle modalità di rilevazione delle presenze, alle modalità di raggiungimento dei terreni di lavoro ed ai lavori effettuati su di essi, ai periodi di lavoro, all'orario di lavoro, all'importo della retribuzione ricevuta, alla cadenza e luogo del pagamento della retribuzione, ai compagni di lavoro, ecc.
24) In particolare, numerosi lavoratori, risultati denunciati alle dipendenze dell'IM SR anche per due o tre anni di seguito, oltre ad evidenziare varie altre lacune ed incongruenze, hanno dichiarato di aver mantenuto i contatti di lavoro ancora nell'anno
2021 personalmente con l'amministratore unico (che a loro dire, come gli Parte_2 anni precedenti, avrebbe impartito loro le disposizioni sul lavoro, rilevato le presenze e corrisposto la retribuzione) quando, invece, lo stesso già dalla fine Parte_2 dell'anno 2020 si era disinteressato dell'attività dell'IM SR.: tant'è che, si evidenzia ancora, proprio questa circostanza aveva determinato la sospensione dell'attività societaria e la costituzione della nuova società Il CA SR, diventata operativa dai primi mesi dell'anno 2021 e senza che vi partecipasse o avesse alcun ruolo in essa. Parte_2
24) Altri lavoratori, sempre in aggiunta ad altre inesattezze ed incongruenze, hanno riferito di aver raggiunto nei vari anni i terreni di lavoro a bordo di caIOn o furgoni aziendali ed invece , riferendosi evidentemente al periodo durante il quale Parte_2
l'IM SR era “in attività”, ha precisato che tutti i braccianti avevano sempre raggiunto i
12 terreni di lavoro con propri mezzi personali (“.. tutti i lavoratori hanno sempre raggiunto i terreni di lavoro con propri mezzi personali”); alcuni lavoratori hanno riferito di aver lavorato in compagnia di altri lavoratori che però, a loro volta, hanno dimostrato di non aver reso alcuna prestazione di lavoro;
altri, ancora, non sono stati in grado di fornire alcuna indicazione sull'ubicazione dei terreni di lavoro o hanno dichiarato di aver ricevuto una retribuzione netta giornaliera di importo diverso rispetto a quello dichiarato dal sig. Pt_5
(nato a [...] l'[...]) che - svolgendo in azienda mansioni di ragioniere ed
[...] addetto alla predisposizione dei bonifici delle retribuzioni - ha precisato che tutti gli operai ricevevano sempre € 50,00 netti al giorno, con l'eccezione sua e degli autisti di caIOn e trattori, che ricevevano € 60,00 netti al giorno. CP_ L' inoltre, ha prodotto anche il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2023000376/DDL del 19/04/2023, riferito al periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2022, con il quale sono state disconosciute e annullate le giornate di lavoro denunciate dall'azienda agricola Il CA S.r.l.s (c.f. ) e risultate fittizie, nel periodo oggetto di P.IVA_1 accertamento.
Dal suddetto verbale è emerso quanto segue.
1)La società il “Il CA SR” è risultata iscritta presso la C.C.I.A.A. di Foggia in data 18.09.20 e con sede legale in Carapelle, alla Via Maestra n. 38. Inoltre, per la denuncia dei propri operai agricoli è risultata iscritta presso l'archivio Aziende Agricole della sede CP_ di Foggia dall'11.07.2022 (con CIDA n. 470824) e nel periodo dall'1.06.2022 al
31.12.2022 – ai fini dello svolgimento della dichiarata attività commerciale e agricola – ha CP_ denunciato all' alle proprie dipendenze n. 67 operai agricoli con complessive n.
5.788 giornate di lavoro.
2) Il pagamento dei contributi previdenziali dovuti all' è risultato completamente CP_2 omesso. CP_
3) Dall'esame degli archivi dell' è emerso che la trasmissione delle denunce contributive relative agli operai agricoli è risultata effettuata telematicamente da operatore con codice fiscale riconducibile al dott. ed alla C.F._1 Persona_10
Sistemi Integrati S.r.l.s., con studio in Carapelle alla via Geremia Del Grosso n. 2
4) Gli accertamenti, volti alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi CP_ nei confronti degli operai agricoli denunciati all' e della congruità delle giornate di manodopera denunciata rispetto al fabbisogno aziendale, sono stati avviati dai verbalizzanti in data 20.02.2023 mediante notifica al legale rappresentante della società, sig. CP_4
13 Per_
, del verbale di primo accesso ispettivo con il quale è stata richiesta la documentazione previdenziale, lavoristica e contabile necessaria ai fini della verifica.
5) Nella stessa circostanza il sig. è stato escusso a S.i.t. (ai sensi CP_4 dell'art. 351 del c.p.p.) al fine di fornire informazioni sull'attività svolta da Il CA
S.r.l.s. e sui rapporti di lavoro agricoli da questa instaurati.
6) In sintesi, il sig. ha evidenziato che, pur avendo assunto CP_4 consapevolmente le cariche di socio ed amministratore unico de Il CA S.r.l.s (sin dal momento della costituzione della società), di fatto non aveva mai svolto alcuna attività gestionale restando complessivamente all'oscuro di qualsiasi decisione che riguardasse la società, l'organizzazione del lavoro, i costi e i ricavi e le operazioni effettuate sul conto corrente aziendale.
Infatti, tutta l'attività societaria (compreso il reclutamento, l'assunzione e la denuncia CP_ all' degli operai agricoli occupati) era stata di fatto sempre esercitata personalmente dai fratelli e , i quali non avevano mai condiviso con Parte_4 Persona_8 CP_4
alcuna decisione e/o informazione aziendale.
[...]
7) Nel corso delle verifiche è emerso come anche i rapporti e le giornate di lavoro CP_ denunciate all' da Il CA S.r.l.s. fossero notevolmente “esuberanti” rispetto al reale fabbisogno occupazionale aziendale.
8) Tanto risulta evidente anche dalla semplice analisi dell'attività agricola aziendale dal punto di vista economico-finanziario in relazione al costo della manodopera bracciantile denunciata.
9) Dall'esame dei dati aziendali contenuti nel verbale ispettivo cui si rimanda, risulta evidente la discrasia rappresentata dal peso dei costi (in particolare per l'incidenza del costo della manodopera) sempre abbondantemente superiori ai volumi dei ricavi. Ne consegue che, qualora Il CA S.r.l.s. avesse effettivamente occupato tutta la manodopera bracciantile dichiarata e qualora avesse dovuto effettivamente retribuire tutti i lavoratori denunciati, avrebbe dovuto sostenere negli stessi anni perdite economiche tali da far desistere qualsiasi imprenditore dal proseguire l'attività; inoltre avrebbe dovuto avere a propria disposizione ingenti risorse finanziarie per poter assolvere ai propri impegni con cadenza mensile.
10) Quanto alle verifiche in merito alla tracciabilità dei pagamenti, gli ispettori verbalizzanti hanno potuto constatare che sussistono pagamenti di retribuzioni “tracciati”, con bonifici postali o con assegni postali, solo per n. 10 lavoratori rispetto ai n. 120 CP_ Per_ complessivamente denunciati all' nell'anno 2021 (utilizzando il dell'IM CP_ S.r.l.s.) e solo per n. 13 lavoratori rispetto ai n. 67 complessivi denunciati all' nell'anno
14 2022 (direttamente da Il CA SR). In altre parole, per la stragrande maggioranza della manodopera denunciata non è emersa alcuna traccia del pagamento della retribuzione.
11) Gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto a convocare i lavoratori denunciati CP_ all' dalla società il CA, fatta sola eccezione per quei lavoratori denunciati con appena qualche giornata nel corso dell'intero anno – per i quali sarebbe stato difficile effettuare riscontri in merito alla veridicità delle rispettive brevi prestazioni di lavoro – o per qualche lavoratore trasferitosi fuori regione o irreperibile.
12) Tuttavia, una parte dei lavoratori convocati non si è presentata e sottoposta ad alcuna verifica, senza giustificarne il motivo.
13) Ebbene, a seguito dell'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori che si sono presentati alla convocazione, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto
- con le dichiarazioni rese dal “formale” legale rappresentante della società, sig.
, e dagli amministratori “di fatto”, sigg.ri e , e CP_5 Parte_4 Persona_8 la documentazione aziendale esibita;
- con i fatti illustrati in relazione all'attività aziendale;
CP_
- con i dati risultati denunciati all' in favore degli stessi lavoratori (periodo di lavoro, numero delle giornate di lavoro denunciate, altri lavoratori denunciati negli stessi periodi di la-voro, ecc.), sono emerse in modo inequivocabile, conferme in merito alla insussistenza della gran CP_ parte dei rapporti di lavoro agricoli denunciati all' nell'anno 2021 (utilizzando il Cida dell'IM) e nell'anno 2022 (direttamente da il CA SR): rapporti di lavoro, per i quali, significativamente non è emerso anche alcun pagamento “tracciato” delle retribuzioni.
In particolare, tutti gli asseriti lavoratori i cui rapporti di lavoro sono stati poi disconosciuti dai verbalizzanti – a differenza dei lavoratori i cui rapporti di lavoro soso stati invece “convalidati”- oltre a non aver mai ricevuto alcun pagamento “tracciato” della retribuzione, hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro, tipico di quella zona ma assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale de Il CA SR, con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose CP_ e/o incongruenti sia rispetto ai dati acquisiti agli archivi dell' sia rispetto agli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore: in particolare, riguardo alla persona che avrebbe impartito le disposizioni sul lavoro e corrisposto le retribuzione, alle modalità di rilevazione delle presenze, alle modalità di raggiungimento dei terreni di lavoro ed ai lavori effettuati su di essi, ai periodi di lavoro, all'orario di lavoro.
15 Orbene, a fronte di tali (particolarmente accurate) indagini ispettive, fondate su riscontri oggetti, le allegazioni e le prove offerte dall'odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze delle aziende agricole ispezionate.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi la genericità dell'atto introduttivo del giudizio, essendosi la parte ricorrente limitata ad allegare di aver effettuato la raccolta e selezione del pomodoro e l'imballaggio del carciofo, su fondi siti a Foggia, di aver osservato un orario di 6 ore al giorno, di aver eseguito le direttive del titolare dell'azienda agricola il quale provvedeva a retribuirla in contanti con una paga pari a 55 euro al giorno.
Quanto all'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro è opportuno rilevare l'assenza, nelle deduzioni attoree, di qualsiasi riferimento alle effettive modalità di manifestazione dello stesso.
Allo stesso modo, carente risulta qualsiasi indicazione in merito all'effettivo inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'eventuale predeterminazione dei turni e alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze, elementi, questi ultimi, caratterizzanti l'asserito vincolo di subordinazione.
Ed ancora, la ricorrente si è limitata a riportare genericamente il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in ciascuno dei periodi dedotti in giudizio (costituiti da più mesi), indicando, per tali interi periodi, prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità ed omettendo di precisare, per ciascuna frazione temporale degli interi periodi lavorativi, il numero di giornate dedicate alla raccolta dei singoli prodotti agricoli, così come ha omesso di precisare, anche in maniera approssimativa quando ha lavorato nei campi e, quando, invece, nel magazzino.
La ricorrente ha omesso anche di fornire un'indicazione precisa dei fondi ho lavorato.
Infine, la ricorrente ha omesso di indicare la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi, che la ricorrente non ha contestato in maniera specifica.
A ben vedere, le allegazioni contenute nel ricorso non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti
16 di lavoro che non consentono, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Va, inoltre, rilevato che la ricorrente ha dedotto circostanze di tenore confliggente con la ricostruzione della reale attività aziendale operata dagli ispettori e, in generale, con il complesso delle emergenze ispettive.
La ricorrente, inoltre, ha dedotto circostanze di tenore confliggente con le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal presunto datore di lavoro, . Parte_2
Da ultimo, non può affatto sottacersi la circostanza che la ricorrente non ha differenziato in alcun modo il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda agricola
IM SR rispetto a quello espletato in favore della ditta Il CA;
circostanza questa alquanto grave se sol si considera che le due aziende agricole sono state dirette da soggetti diversi, come puntualmente emerso in sede ispettiva.
In tal senso, è estremamente significativo, nella misura in cui indebolisce la tesi attorea, che la ricorrente abbia dedotto nel proprio atto introduttivo di aver sempre ricevuto le direttive da;
costui, tuttavia, legale rappresentante della società IM Parte_2 SR, ha dichiarato di aver cessato la propria attività alla fine dell'anno 2020 e di non aver avuto più rapporti con i lavoratori, transitati (a decorrere dall'anno 2021) alle dipendenze della ditta Il CA, formalmente amministrata da , ma nella sostanza CP_5 gestita da e . Tale asserzione ha trovato un riscontro sia nella Parte_4 Persona_8 documentazione aziendale analizzata dagli ispettori sia dalle dichiarazioni rilasciate da e (TE di ). Parte_4 Parte_5 Parte_2
Ebbene, la ricorrente non ha mai dedotto di aver ricevuto direttive da e Parte_4
; costoro invero nel ricorso introduttivo non sono nemmeno stati menzionati. Persona_8
La ha, infatti, individuato sempre e solo nella persona di Parte_1 [...]
, il titolare del potere direttivo, per tutte e tre le annualità (2020, 2021 e 2022) Parte_2
Inoltre le allegazioni attoree contrastano con quanto riferito dal in Parte_2 sede ispettiva.
Quanto alle modalità di pagamento della retribuzione, mentre la ricorrente ha asserito che vi provvedeva il datore lavoro, quest'ultimo ha riferito agli ispettori che di tale adempimento se ne occupava . Parte_5
17 Sul punto, peraltro, appaiono decisamente lampanti le incongruenze tra la dichiarazione resa da e quella rilasciata da . Invero il primo Parte_2 Parte_5 ha riferito: “non so dire che paga prendevano i braccianti. Lo sa dire sicuramente IO TE ( ). I braccianti venivano pagati in contanti o con bonifico. In contanti i Parte_5 soldi venivano dati da IO TE , mai da me. Qualche volta li pagavo io in Parte_5 contanti sulla base di un conteggio che mi dava IO TE […] il pagamento in contanti è stato sempre effettuato nel magazzino”. , invece, ha asserito: “per quel che so Parte_5 alcuni lavoratori di IM erano retribuiti con bonifico. Poiché la società non aveva il bonifico online, io compilavo il bonifico e IO zio lo portava in Posta. Altri Parte_2 lavoratori erano pagati con assegno che io compilavo e IO zio firmava. Altri ancora sono stati pagati in contanti, ma sempre personalmente da IO zio e mai da me.”
Ed ancora mentre la ricorrente ha dedotto in ricorso che raggiungeva il magazzino con la sua auto e, da lì, era condotta sui terreni, a mezzo di un caIOn aziendale, guidato da autisti di nazionalità tunisina;
il Martire ha riferito agli ispettori che i lavoratori Parte_2 raggiungevano i terreni con la propria auto.
Proseguendo nell'analisi delle contraddizioni, vale evidenziare che mentre la ricorrente ha dedotto che in sua assenza era sostituito da tale Il rumeno”; Parte_2 Per_1 il datore di lavoro, di contro, ha dedotto di essere sempre stato presente sui campi per esercitare il potere direttivo e di controllo (non ha menzionato nessun suo sostituto).
Infine la ricorrente non ha fatto alcun riferimento alla persona di , Parte_5 sebbene costui, a detta del datore di lavoro, si occupasse della registrazione quotidiana delle presenze a lavoro.
Non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto che, unitamente al deficit allegativo di cui si è detto innanzi, compromettono la prospettazione attorea.
Passando alle prove offerte dalla ricorrente, quella documentale, (buste-paga, comunicazione Uni-Lav), non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia
18 nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n.
1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dalla ricorrente, rispetto alla quale
è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
In particolare deve non solo evidenziarsi la genericità dei capitoli di prova ma anche e soprattutto l'inidoneità degli stessi a provare gli assunti attorei, non essendosi degnata la ricorrente nemmeno di differenziare i rapporti di lavoro asseritamente svolti in favore delle aziende agricole indicate in atti (IM SR e Il CA).
Peraltro, non può sottacersi la circostanza che non si vede come l'eventuale deposizione della teste avrebbe potuto corroborare l'assunto attoreo, Testimone_1 avendo quest'ultima reso in sede ispettiva delle dichiarazioni contrastanti con quanto asserito dalla . Pt_1
Ed invero la ha dedotto: di aver lavorato dall'anno 2021 in Testimone_1 favore della ditta Il CA (la ricorrente ha sostenuto di aver lavorato negli anni 2020 e
2021 per l'IM SR); che l'importo giornaliero della retribuzione era di euro 50,00
(secondo la ricorrente, la retribuzione ammontava ad euro 55,00); di essere stata pagata con bonifico (la ricorrente ha asserito e chiesto di provare che il pagamento della retribuzione avveniva in contanti); che dall'anno 2021, il potere direttivo era esercitato da Parte_4
e (secondo la ricorrente, invece, le direttive sono sempre state impartite da Persona_8
). Parte_2
Peraltro, deve rilevarsi che la non solo ha indicato in maniera Testimone_1 precisa i propri colleghi di lavoro, tra i quali non figura la ricorrente ma altresì precisato, di non aver visto a lavoro dall'anno 2019 altri lavoratori o lavoratrici italiani, oltre a quelli
19 indicati. Non si vede come, quindi, come la suddetta lavoratrice avrebbe potuto confermare la tesi attorea.
Parimenti, la teste escussa in sede ispettiva, non ha menzionato la Testimone_2 ricorrente tra i suoi colleghi di lavoro. Inoltre ella, contrariamente alla ricorrente, ha dedotto sia che il pagamento della retribuzione avveniva a mezzo contanti o con bonifico bancario sia che dal 2021 il potere direttivo era stato esercitato da e da Parte_4 Persona_8
(tali asserzioni contrastano con la prospettazione attorea).
La prova testimoniale, quindi, non è stata ammessa perché oggettivamente inidonea a corroborare l'assunto attoreo.
In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi TD 2020, 2021 e 2022 appare infondata.
Ne consegue quale logica conseguenza, il rigetto della domanda spiegata nel procedimento iscritto al n. rg 1982/2024 ed avente ad oggetto la liquidazione della DS agricola di competenza dell'anno 2022. Tale prestazione previdenziale non compete stante la mancata iscrizione negli elenchi TD dell'anno 2022.
In definitiva, i ricorsi riuniti, devono essere integralmente rigettati, restando assorbite le questioni preliminari.
Il ricorrente hanno prodotto la dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.,; tale dichiarazione può considerarsi valida avendo la parte ricorrente proposto anche una domanda avente ad oggetto la richiesta delle prestazioni previdenziali o assistenziali
(precisamente la DS agricola).
Nulla, quindi, può essere disposto a titolo di spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- -dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Foggia,7.10.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Lucchetti 20 21