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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]9, Parte_1 domiciliato in Ferrara in Via Pavone n. 27, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Stefano Cera e Linda
Zullo, del Foro di Bologna e domiciliato telematicamente presso l'avv. Cera;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
L. Bergonzoni 5/3, rappresentata e difesa, dall'Avv. CARLA BASSO (C.F. ) e C.F._1 dall'Avv. ALESSANDRA ASTROLOGO (C.F. ), entrambe del Foro di Bologna C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio delle stesse sito a Bologna, in Viale Carducci 17,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 07/10/2025 , sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BARI il
31/07/2004 tra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2004 al n. 652 parte II , Serie A;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 15.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]9, Parte_1 domiciliato in Ferrara in Via Pavone n. 27, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Stefano Cera e Linda
Zullo, del Foro di Bologna e domiciliato telematicamente presso l'avv. Cera;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
L. Bergonzoni 5/3, rappresentata e difesa, dall'Avv. CARLA BASSO (C.F. ) e C.F._1 dall'Avv. ALESSANDRA ASTROLOGO (C.F. ), entrambe del Foro di Bologna C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio delle stesse sito a Bologna, in Viale Carducci 17,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 07/10/2025 , sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BARI il
31/07/2004 tra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2004 al n. 652 parte II , Serie A;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 15.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3