Articolo 23 della Legge 24 giugno 1958, n. 637
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 luglio 1958
Art. 23.
Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.
Entrata in vigore il 13 luglio 1958