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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 3320/2024
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatrice Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BOTTA BRUNO presente;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti presente;
Controparte_2
CP_3
Avv./Avv.ti BERNARDINI SVEVA;
Avv. Colosimo in sost.
*** Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Funzionario addetto UPP La Presidente
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 6 novembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3320/24 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 18326/23 il Tribunale di Roma ha così statuito: “condanna la al pagamento, in favore di e a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
danni, della somma di euro 20.265,22 oltre lucro cessante pari ad euro 2.980,16 ed oltre interessi come in motivazione;
-) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, del 30% delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per spese (compresa ctu) ed euro 3.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
-) condanna a manlevare e tenere indenne la di Controparte_4 Controparte_1
quanto da questa tenuta a corrispondere all'attrice in virtù della presente sentenza”.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza di primo grado Sentenza n. 18326/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 48149/2020 Repert. n. 24745/2023 del 13/12/2023, non notificata, per tutti i motivi di cui al presente atto, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e totale della , P.I. , quale CP_1 P.IVA_1
proprietaria e custode del Centro ER NA, sito in Roma, Via Torre di
Mezzavia, 35, in merito al sinistro del 21/11/2015 avvenuto all'interno del Centro
ER NA ed ai fatti di cui alla citazione e nel presente atto citati e che qui si intendono riportati e trascritti e per l'effetto condannare la convenuta ex art .
2051 c.c. e/o in subordine ex art 2043 c.c. ed in via più gradata l'applicazione della normativa sugli infortuni sul lavoro, al risarcimento, dei danni tutti in favore dell'istante, della somma integrale e totale riferita al 100% già stabilita e conteggiata dalla sentenza di I grado o alla diversa somma anche maggiore risultante dalla normativa applicabile, oltre alle spese sostenute, oltre interessi e rivalutazione e svalutazione monetaria dalla data del sinistro, in favore dell'attrice; con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e del primo grado come da nota spese già allegata allo stesso, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
in caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, ha chiesto di essere manlevata dalla in ogni caso, con il riconoscimento delle spese di lite. Controparte_3
Si è costituita, a sua volta, la che ha eccepito a sua volta Controparte_3
l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, stante l'infondatezza, con il favore delle spese del grado.
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, il Parte_1 21 novembre 2015 mentre si trovava all'interno del Centro ER NA - di proprietà e gestito dalla - e precisamente nel corridoio adibito al Controparte_1
passaggio dei clienti, era scivolata sul pavimento bagnato, non visibile e privo di segnalazione di pericolo, ed era caduta rovinosamente in terra, procurandosi gravi lesioni.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, attribuendo la responsabilità dell'accaduto nella misura del 70% in capo all'attrice e del 30% in capo al gestore della struttura, che ha condannato al risarcimento del danno pari a € 20.265,22, oltre interessi;
ha posto a carico della convenuta la percentuale del 30% delle spese di lite;
ha condannato la - chiamata in causa - a manlevare la Controparte_4 CP_1
dalle conseguenze derivanti dalla pronuncia.
[...]
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da entrambe le appellate deve essere disattesa, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite
27199/17).
Va innanzitutto premesso che, in difetto di appelli incidentali, risulta definitivamente accertato che la responsabilità della caduta di va Parte_1
ascritta alla nella misura (quantomeno) del 30%, in quanto “la Controparte_1
presenza di pioggia sul pavimento del centro commerciale” ha “potuto favorire la caduta a terra dell'attrice”; che il danno patito dalla va quantificato in Pt_1
complessivi € 67.550,73 (il cui 30% - pari a € 20.265,22 - costituisce l'oggetto della condanna a carico dell'originaria convenuta); che la è tenuta alla Controparte_3
manleva.
Ciò posto, l'appello proposto da per ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità esclusiva del nella verificazione della caduta Parte_2
e per conseguire l'integrale risarcimento del danno, non è fondato e deve essere respinto.
Le censure sollevate dalla parte appellante, che si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della mancata attribuzione dell'intera responsabilità dell'accaduto al possono essere esaminate congiuntamente, per Parte_2
la connessione logica che le lega, e vanno disattese.
Invero, come rilevato dal giudice di primo grado, è pacifico che la struttura presenta una conformazione in parte aperta, con la conseguenza che, in caso di pioggia,
l'acqua penetra all'interno e bagna il pavimento, imponendo agli utenti di muoversi con cautela nel transitare sulle porzioni bagnate.
La parte appellante incentra le proprie doglianze sulla deposizione della teste che ha riferito come al momento della caduta non piovesse, e del teste Tes_1
, che ha collocato temporalmente le precipitazioni a circa due ore Testimone_2
prima della caduta;
da tali risultanze fa discendere la conseguenza che gli addetti alla sicurezza avevano avuto il tempo necessario per rimuovere la situazione di pericolo rappresentata dal pavimento scivoloso, di qui la responsabilità del gestore per non aver adottato le dovute misure di sicurezza.
Sul punto, ben più verosimili - anche sul piano dell'attendibilità dei ricordi in ragione della vicinanza all'attrice e del coinvolgimento familiare nell'episodio - appaiono le dichiarazioni rese dal teste (coniuge della ) secondo Testimone_3 Pt_1
cui “sul lato destro la parte del piano superiore era ed è aperta, da lì quando piove, entra l'acqua; in quel momento stava piovendo ed il pavimento era bagnato “di brutto” di acqua piovana”.
Alla luce di detta deposizione deve, quindi, ritenersi che al momento della caduta stesse effettivamente piovendo, cosicché la è scivolata mentre transitava su un Pt_1
tratto del corridoio esposto alla pioggia ed evidentemente bagnato, senza che il personale potesse provvedere ad asciugare l'area, in quanto scoperta ed esposta alla caduta dell'acqua.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024), soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo”
(Cass. 21675/23).
Nel caso in esame, l'uso della normale diligenza, evitando di transitare sulla porzione di pavimento bagnato ovvero prestando la dovuta attenzione nell'attraversarlo, avrebbe di certo contribuito a scongiurare il sinistro, cosicché non ricorrono i presupposti per attribuire alla società appellata una percentuale di responsabilità maggiore rispetto a quella accordata dal Tribunale. L'appello va, dunque, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima si è svolta con un solo rinvio e la seconda non è stata espletata affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 3320/2024
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatrice Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BOTTA BRUNO presente;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti presente;
Controparte_2
CP_3
Avv./Avv.ti BERNARDINI SVEVA;
Avv. Colosimo in sost.
*** Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Funzionario addetto UPP La Presidente
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 6 novembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3320/24 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 18326/23 il Tribunale di Roma ha così statuito: “condanna la al pagamento, in favore di e a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
danni, della somma di euro 20.265,22 oltre lucro cessante pari ad euro 2.980,16 ed oltre interessi come in motivazione;
-) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, del 30% delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per spese (compresa ctu) ed euro 3.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
-) condanna a manlevare e tenere indenne la di Controparte_4 Controparte_1
quanto da questa tenuta a corrispondere all'attrice in virtù della presente sentenza”.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza di primo grado Sentenza n. 18326/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 48149/2020 Repert. n. 24745/2023 del 13/12/2023, non notificata, per tutti i motivi di cui al presente atto, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e totale della , P.I. , quale CP_1 P.IVA_1
proprietaria e custode del Centro ER NA, sito in Roma, Via Torre di
Mezzavia, 35, in merito al sinistro del 21/11/2015 avvenuto all'interno del Centro
ER NA ed ai fatti di cui alla citazione e nel presente atto citati e che qui si intendono riportati e trascritti e per l'effetto condannare la convenuta ex art .
2051 c.c. e/o in subordine ex art 2043 c.c. ed in via più gradata l'applicazione della normativa sugli infortuni sul lavoro, al risarcimento, dei danni tutti in favore dell'istante, della somma integrale e totale riferita al 100% già stabilita e conteggiata dalla sentenza di I grado o alla diversa somma anche maggiore risultante dalla normativa applicabile, oltre alle spese sostenute, oltre interessi e rivalutazione e svalutazione monetaria dalla data del sinistro, in favore dell'attrice; con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e del primo grado come da nota spese già allegata allo stesso, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
in caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, ha chiesto di essere manlevata dalla in ogni caso, con il riconoscimento delle spese di lite. Controparte_3
Si è costituita, a sua volta, la che ha eccepito a sua volta Controparte_3
l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, stante l'infondatezza, con il favore delle spese del grado.
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, il Parte_1 21 novembre 2015 mentre si trovava all'interno del Centro ER NA - di proprietà e gestito dalla - e precisamente nel corridoio adibito al Controparte_1
passaggio dei clienti, era scivolata sul pavimento bagnato, non visibile e privo di segnalazione di pericolo, ed era caduta rovinosamente in terra, procurandosi gravi lesioni.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, attribuendo la responsabilità dell'accaduto nella misura del 70% in capo all'attrice e del 30% in capo al gestore della struttura, che ha condannato al risarcimento del danno pari a € 20.265,22, oltre interessi;
ha posto a carico della convenuta la percentuale del 30% delle spese di lite;
ha condannato la - chiamata in causa - a manlevare la Controparte_4 CP_1
dalle conseguenze derivanti dalla pronuncia.
[...]
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da entrambe le appellate deve essere disattesa, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite
27199/17).
Va innanzitutto premesso che, in difetto di appelli incidentali, risulta definitivamente accertato che la responsabilità della caduta di va Parte_1
ascritta alla nella misura (quantomeno) del 30%, in quanto “la Controparte_1
presenza di pioggia sul pavimento del centro commerciale” ha “potuto favorire la caduta a terra dell'attrice”; che il danno patito dalla va quantificato in Pt_1
complessivi € 67.550,73 (il cui 30% - pari a € 20.265,22 - costituisce l'oggetto della condanna a carico dell'originaria convenuta); che la è tenuta alla Controparte_3
manleva.
Ciò posto, l'appello proposto da per ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità esclusiva del nella verificazione della caduta Parte_2
e per conseguire l'integrale risarcimento del danno, non è fondato e deve essere respinto.
Le censure sollevate dalla parte appellante, che si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della mancata attribuzione dell'intera responsabilità dell'accaduto al possono essere esaminate congiuntamente, per Parte_2
la connessione logica che le lega, e vanno disattese.
Invero, come rilevato dal giudice di primo grado, è pacifico che la struttura presenta una conformazione in parte aperta, con la conseguenza che, in caso di pioggia,
l'acqua penetra all'interno e bagna il pavimento, imponendo agli utenti di muoversi con cautela nel transitare sulle porzioni bagnate.
La parte appellante incentra le proprie doglianze sulla deposizione della teste che ha riferito come al momento della caduta non piovesse, e del teste Tes_1
, che ha collocato temporalmente le precipitazioni a circa due ore Testimone_2
prima della caduta;
da tali risultanze fa discendere la conseguenza che gli addetti alla sicurezza avevano avuto il tempo necessario per rimuovere la situazione di pericolo rappresentata dal pavimento scivoloso, di qui la responsabilità del gestore per non aver adottato le dovute misure di sicurezza.
Sul punto, ben più verosimili - anche sul piano dell'attendibilità dei ricordi in ragione della vicinanza all'attrice e del coinvolgimento familiare nell'episodio - appaiono le dichiarazioni rese dal teste (coniuge della ) secondo Testimone_3 Pt_1
cui “sul lato destro la parte del piano superiore era ed è aperta, da lì quando piove, entra l'acqua; in quel momento stava piovendo ed il pavimento era bagnato “di brutto” di acqua piovana”.
Alla luce di detta deposizione deve, quindi, ritenersi che al momento della caduta stesse effettivamente piovendo, cosicché la è scivolata mentre transitava su un Pt_1
tratto del corridoio esposto alla pioggia ed evidentemente bagnato, senza che il personale potesse provvedere ad asciugare l'area, in quanto scoperta ed esposta alla caduta dell'acqua.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024), soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo”
(Cass. 21675/23).
Nel caso in esame, l'uso della normale diligenza, evitando di transitare sulla porzione di pavimento bagnato ovvero prestando la dovuta attenzione nell'attraversarlo, avrebbe di certo contribuito a scongiurare il sinistro, cosicché non ricorrono i presupposti per attribuire alla società appellata una percentuale di responsabilità maggiore rispetto a quella accordata dal Tribunale. L'appello va, dunque, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima si è svolta con un solo rinvio e la seconda non è stata espletata affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin