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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 4/02/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17462/2024 RG promossa
DA
e per la minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall' Avv. Nadia Candeloro ed Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, Via Fabio Massimo n. 45, giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 06/05/2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto:
-che il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, con decreto del 6.12.2023
omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio,
riconoscendo la sussistenza, in capo alla minore , delle Persona_1
condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge 289/1990 a decorrere dalla visita di revisione del 12.12.2022;
-che detto decreto di omologa veniva notificato all' in data 12.12.2023; CP_2
-di aver presentato alla sede competente la documentazione necessaria CP_2
per procedere alla liquidazione della prestazione;
-che ricorrono i requisiti socioeconomici per ottenere il riconoscimento della prestazione in questione;
-che l' ad oggi non ha provveduto al pagamento della prestazione, CP_2
nonostante sia decorso il termine di cui all'art.445 bis c.p.c. a tal fine previsto.
Tanto premesso i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' al fine di CP_2
ottenere la condanna dell'ente al pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza maturati e maturandi dalla data della revisione del 12.12.2022, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Istruita documentalmente, all'udienza del 4/02/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
2 II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato e modello
AP70 presentato all' ). CP_2
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 289/90 dalla data della visita di revisione. La certificazione dell'Agenzia delle entrate (depositata in data
30.01.2025) e il modello AP70, presentato alla sede dell' , attestano la CP_2
presenza delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state contestate dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore delle parti CP_2
ricorrenti dei ratei di indennità di frequenza maturati dalla data della revisione,
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17462/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
e quali genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
dei ratei di indennità di frequenza maturati dal 12.12.2022, Persona_1
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
3 -condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 4/02/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17462/2024 RG promossa
DA
e per la minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall' Avv. Nadia Candeloro ed Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, Via Fabio Massimo n. 45, giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 06/05/2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto:
-che il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, con decreto del 6.12.2023
omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio,
riconoscendo la sussistenza, in capo alla minore , delle Persona_1
condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge 289/1990 a decorrere dalla visita di revisione del 12.12.2022;
-che detto decreto di omologa veniva notificato all' in data 12.12.2023; CP_2
-di aver presentato alla sede competente la documentazione necessaria CP_2
per procedere alla liquidazione della prestazione;
-che ricorrono i requisiti socioeconomici per ottenere il riconoscimento della prestazione in questione;
-che l' ad oggi non ha provveduto al pagamento della prestazione, CP_2
nonostante sia decorso il termine di cui all'art.445 bis c.p.c. a tal fine previsto.
Tanto premesso i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' al fine di CP_2
ottenere la condanna dell'ente al pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza maturati e maturandi dalla data della revisione del 12.12.2022, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Istruita documentalmente, all'udienza del 4/02/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
2 II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato e modello
AP70 presentato all' ). CP_2
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 289/90 dalla data della visita di revisione. La certificazione dell'Agenzia delle entrate (depositata in data
30.01.2025) e il modello AP70, presentato alla sede dell' , attestano la CP_2
presenza delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state contestate dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore delle parti CP_2
ricorrenti dei ratei di indennità di frequenza maturati dalla data della revisione,
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17462/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
e quali genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
dei ratei di indennità di frequenza maturati dal 12.12.2022, Persona_1
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
3 -condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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