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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Cristina Midulla Presidente dr. Marinella Laudani Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruccheri Angelo Pietro Parte_1 appellante
CONTRO
(quale mandataria di , Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore,
- appellata /contumace –
E NEI CONFRONTI DI
e per essa (procuratrice ad CP_3 Controparte_4 negotia di a sua volta quale procuratrice ad negotia di , CP_5 Controparte_6 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Di Miceli,
- intervenuta -.
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ammettere per la forma l'atto di appello e, nel merito, previa riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo opposto, - in via principale, riqualificando l'atto del 24/3/2003 a firma di quale fidejussione, ritenere e dichiarare la nullità della clausola derogativa della decadenza Parte_1 prevista dall'art. 1957 c.c. per violazione di norma imperativa e per illiceità della causa e, conseguentemente - dichiarare la decadenza dell'obbligazione fidejussoria contratta dal sig. il 24/3/2003 per non Parte_2 essere stata esercitata da parte del creditore l'azione nei confronti del debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c.; - ovvero, in via subordinata, previo ordine di esibizione sul documento indicato in narrativa, ritenere e dichiarare che l'obbligazione assunta dal debitore principale è stata estinta per adempimento e che conseguentemente nulla è più dovuto per la causale azionata ovvero rideterminare il quantum in considerazione di quanto incassato;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. »
Conclusioni per l'appellato: « VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dal sig.
poiché totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza Parte_1 n. 1449/2018 del Tribunale di Agrigento;
- con vittoria di spese. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2019, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1449/2018 del Tribunale di Agrigento, emessa e depositata il 27 novembre
2018, relativa al giudizio iscritto al n. 50296/2012 R.G. Con tale pronuncia, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n.
80/2012, confermandolo integralmente e condannando l'opponente alle spese del giudizio di opposizione.
Si è costituita in qualità di cessionaria del credito da parte della Controparte_6
chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_7
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.4.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c
Col primo e secondo motivo di appello, l'appellante contesta che il primo giudice ha ritenuto di riqualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione, senza neppure invitare le parti ad interloquire sul punto.
La censura è parzialmente fondata.
2 Sin dalla sentenza a Sezioni Unite n. 3947/2010, la Cassazione ha chiarito che la qualificazione di un contratto come autonomo di garanzia non si basa esclusivamente sulla previsione dell'obbligo del garante di eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, ma richiede l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola posta dall'art. 1945 c.c.
Pertanto, è l'inserimento della clausola di pagamento “senza eccezioni” a qualificare il contratto come autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà proprio della fideiussione (cfr. Cass. 32402/2019; 19736/2011;
10998/2011).
Nel caso di specie, però, la fideiussione dedotta in giudizio non priva affatto il garante della possibilità di sollevare eccezioni, limitandosi a prevedere l'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta”. Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente qualificato la garanzia prestata dall'appellante come contratto autonomo di garanzia, poiché il garante ha rilasciato una fideiussione omnibus per le obbligazioni contratte o da contrarre dal debitore principale fino a un importo massimo di € 150.000,00.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., ritenendola nulla per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990. Sostiene, infatti, che tale clausola sia invalida in quanto la fideiussione è stata sottoscritta su un modulo predisposto dalla in conformità al modello ABI. Controparte_7
Prima di affrontare il merito della questione, è necessario esaminare l'eccezione sollevata dall'appellata relativa all'incompetenza per materia della Corte d'Appello in favore della sezione specializzate in materia di imprese presso il Tribunale di Palermo, in relazione alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La Corte ritiene infondata tale eccezione, in quanto la questione non è direttamente rilevante nella controversia in decisione.
Infatti, la competenza della sezione specializzata per le imprese, sebbene estesa alle
3 controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 e a quelle relative alla normativa antitrust, si applica solo quando l'invalidità della fideiussione sia fatta valere in via di azione, e non quando sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo caso il giudice è chiamato a esaminare la questione solo incidentalmente (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).
Va altresì considerato che la Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, è competente a decidere sulla controversia in esame, essendo a essa devolute le cause della
Sezione Specializzata in materia di imprese e in ogni caso l'errata distribuzione interna della controversia tra sezione ordinaria e sezione specializzata non costituisce una questione di incompetenza per materia in senso tecnico, ma riguarda esclusivamente la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25059 del
23/10/2017).
Pertanto, non esiste alcun difetto di competenza della Corte di Appello a conoscere della eccezione sollevata dall'appellante di invalidità della fideiussione.
Va altresì rilevato che la contestazione dell'appellante, sollevata per la prima volta in appello e riguardante l'invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, è ammissibile e va dunque rigettata l'eccezione sollevata dalla appellata di inammissibilità del relativo motivo di gravame.
È pacifico, infatti, che, ai sensi dell'art. 1421 c.c., la nullità di un contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con le pronunce a Sezioni Unite nn. 26242 e 26243 del
2014, ha chiarito che il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto laddove emerga dagli atti di causa, sottoponendo la relativa questione alle parti per evitare decisioni fondate su un contratto invalido.
Di conseguenza, se la nullità può essere rilevata d'ufficio, non può essere preclusa alla parte la possibilità di dedurla anche con l'atto di appello, nel rispetto del contraddittorio.
Tuttavia, il motivo è infondato e va rigettato.
4 L'appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che la banca è decaduta dalla garanzia fideiussoria, avendo intrapreso azioni nei confronti della debitrice CP_8 oltre sei mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale. A suo avviso, la clausola con cui egli aveva acconsentito alla deroga della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. sarebbe nulla, in quanto contenuta in un formulario predisposto dalla Controparte_7
conforme al modello approvato dall'ABI e caratterizzato, come rilevato dalla Banca d'Italia, da clausole di dubbia legalità per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
L'appellante deduce che le clausole del modello ABI riprodotte nella fideiussione sarebbero:
la clausola 7), che obbliga il fideiussore a pagare immediatamente quanto dovuto alla banca, su semplice richiesta scritta, per capitale, interessi, spese e accessori;
la clausola 6), che prevede l'integrità dei diritti della banca fino a totale estinzione del credito, escludendo l'obbligo di escutere preventivamente il debitore principale o altri coobbligati e derogando ai termini dell'art. 1957 c.c.;
le clausole 2) e 8), che impongono al fideiussore il rimborso delle somme restituite dalla banca a seguito di revoca o inefficacia dei pagamenti e che stabiliscono l'obbligo del fideiussore anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite.
Come noto, la giurisprudenza invocata dall'appellante ritiene nulle le fideiussioni contenenti le tre clausole sopra indicate, in quanto riproduttive dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 e ritenuto contrario alla libera concorrenza dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Tuttavia, il giudice deve verificare la fondatezza della doglianza sulla base del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), per cui spetta a chi invoca la nullità dimostrare i fatti costitutivi della stessa, mediante la produzione documentale tempestiva e rituale. In particolare, è necessario produrre:
il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che non rientra tra le fonti del diritto conoscibili d'ufficio dal giudice;
5 il modello ABI del 2003, per consentire la verifica della corrispondenza tra le clausole contestate e quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia;
i contratti di fideiussione contestati.
Nel caso di specie, l'appellante ha depositato il solo provvedimento della Banca d'Italia e solo in appello, nonostante esso fosse preesistente al giudizio e, quindi, già disponibile. La tardività della produzione documentale comporta il rigetto della domanda per carenza di prova.
In ogni caso, anche ove si volesse esaminare nel merito l'eccezione di nullità, sarebbe comunque inammissibile l'eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c. della garanzia fideiussoria per mancata escussione del debitore principale nei termini previsti dalla norma.
Tale eccezione, infatti, si basa su documenti prodotti irritualmente in primo grado e finalizzati a dimostrare circostanze diverse, ossia l'integrale recupero del credito da parte della banca.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel non rilevare l'estinzione dell'obbligazione principale per difetto di prova, avendo ritenuto la documentazione a sostegno di tale eccezione depositata tardivamente, oltre le preclusioni istruttorie.
Anche questo motivo è infondato.
Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di inadempimento contrattuale il creditore, per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento, deve provare solo la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore. Invece, è il debitore convenuto a dover dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione (Cass. Sez. Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova dell'estinzione del credito. A prescindere dall'ammissibilità della produzione documentale tardiva, la polizza assicurativa prodotta non costituisce prova dell'estinzione del debito.
6 In ogni caso, non risulta alcun fatto estintivo: la banca, nel 2011, ha escusso il premio assicurativo, ma ciò non ha comportato l'estinzione dell'intera esposizione debitoria. La copertura assicurativa riguardava solo le scoperture di conto corrente e ha avuto effetto parziale, limitatamente al conto n. 47805.86. Infatti, nel ricorso per ingiunzione la banca ha agito per il saldo residuo di € 9.779,73, segno evidente che il resto del credito è stato recuperato tramite la polizza.
Infine, il fatto che la banca non abbia insinuato il credito nel passivo del fallimento della debitrice principale non prova l'inesistenza del credito. La banca ha semplicemente esercitato la facoltà di agire nei confronti del fideiussore per il recupero del credito, come previsto dal contratto.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, applicando il valore minimo dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di bassa complessità in € 3.809,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_3
15.5.2019, avverso la Sentenza n. 1449/2018 depositata il 27.11.2018 resa dal Tribunale di Agrigento;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
7 dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 14.11.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Cristina Midulla
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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