TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2709/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2709/2025 promossa dal sig.:
nato a [...], il [...], CF: , CP_1 C.F._1 residente in [...], domiciliato presso lo studio dell'Avv. Serena Psenda in Genova, Salita S. Viale 5/2 (pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso per ATP
-ricorrente-
CONTRO
l , con sede in Via Ciro il Grande, 21, Controparte_2
Roma (RM), CF: , in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Capurso (pec:
t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 notaio in Roma, rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R GENOVA, presso l'Avvocatura dell'Istituto
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, previa ammissione di nuova CTU per la verifica delle condizioni sanitarie in capo a parte ricorrente relative alla sussistenza, in particolare:
1) dell'invalidità civile pari al 100% della totale ai sensi della Legge 30.03.1971 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni con diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, e 508/1988 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, o dalla data meglio vista in corso di procedimento;
-disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall'art. 696-bis cpc;
-omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
-condannare l' in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese e CP_2 competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
: CP_2
“Voglia il Giudice ill.mo respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis co. 6° c.p.c. depositato telematicamente il 7.7.2025, il sig. ha contestato gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (come da precisazione del difensore dell'attore, di cui al verbale d'udienza del 19.12.2024 nel procedimento per ATP, la richiesta di accertamento delle condizioni di cui alla l. 104/1992 “è frutto di mero refuso”), evidenziando, in particolare, come il CTU abbia:
-omesso di effettuare una “valutazione complessiva delle patologie [da] cui è affetto il Sig. infatti i ricorrente è un 81enne affetto da involuzione psicoorganica CP_1 per encefalopatia multinfartuale con sindrome extrapiramidale e tremori agli arti superiori, sindrome ipocinetica ad eziopatogenesi multifattoriale, storia di insufficienza renale cronica, NIDDM, cardiopatia ischemica cronica in coronaropatia ostruttiva non suscettibile di stent, dislipidemia, portatore di protesi d'anca destra, pregressa infezione SARS COV 2 complicata da TVP ed embolia polmonare, grave quadro di spondiloartrosi e discopatie multiple con lombalgie croniche e algie aa.ii. di natura mista (verosimile neuropatia periferica da sofferenza radicolare)”;
-omesso di valutare “… quanto riferito in sede di operazioni peritali per cui risulta assolutamente necessaria la costante assistenza fornita dalla moglie e dai due figli”;
-omesso, altresì, di considerare quanto (sarebbe) “emerso sempre in sede di operazioni peritali”, cioè che “… la condizione di non autosufficienza è iniziata da oltre cinque anni, ricevendo la diagnosi di 'encefalopatia vascolare e sindrome extrapiramidale secondaria' e da allora [il ricorrente] ha sofferto di progressivo peggioramento motorio e funzionale tanto da non essere in grado di provvedere alla cura di sé e della casa”.
2. La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
3. Oggetto del giudizio - come appena evidenziato - è l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Le conclusioni del ricorrente contengono un evidente refuso, laddove richiedono anche l'omologazione della
CTU.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6° c.p.c., nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al 1° comma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena d'inammissibilità, i motivi della contestazione.
La parte, dunque, non può limitarsi a rappresentare un mero dissenso diagnostico, ancorché basato sulle valutazioni di altri medici, ma - sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello - deve formulare specifiche contestazioni alle conclusioni del CTU officiato in sede di accertamento tecnico preventivo. 5. Nella specie, in sede di procedimento per ATP, che ha preceduto l'odierno giudizio di opposizione, il CTU dott. ha esaminato attentamente, invero, la Per_2 documentazione medica prodotta dal ricorrente (che è la medesima versata in atti nel giudizio di opposizione), costituita da:
-lettera di dimissione dell'11/09/2012 dei Poli Ospedalieri
[...]
con indicazioni: “diagnosi alla dimissione: coxartrosi Controparte_3 destra. Trattamento eseguito: protesi totale anca tipo Trilogy… mantiene calze antitrombo… trattamento fisioterapico … visita di controllo fra un mese…”;
-lettera di dimissione del 08/08/2022 E.O. Ospedali Galliera, S.C. Cardiologia Utic, con indicazioni: “… dimettiamo il Sig. ricoverato il 29/07/2022 con diagnosi: CP_1 tromboembolia polmonare bilaterale… Precedenti anamnestici …: ipertensione, diabete mellito tipo 2, ipercolesterolemia… Nel 2018… scintigrafia miocardica che ha dimostrato una circoscritta area di possibile natura ischemica… non è stato poi ritenuto indicato procedere con esame emodinamico… Nel maggio 2022 infezione da Covid SARS 2, da allora riferita dispnea da sforzi di media entità. Motivo del ricovero: il 28 luglio ha eseguito una valutazione cardiologica: all'ecocardiogramma sono state riscontrate una marcata dilatazione ventricolare destra con ipertensione polmonare… Nel sospetto di tromboembolia polmonare… è stato inviato in Pronto Soccorso. In seguito a rilievo di marcato aumento del D-dimero… elevati valori di creatininemia… è stato sottoposto ad arteriografia polmonare. L'esame ha mostrato tromboembolia polmonare bilaterale con assenza di flusso ai campi basali e medi di destra… iniziato trattamento trombolitico… con beneficio. … L'ecoDoppler venoso degli arti inferiori ha mostrato processo trombotico che coinvolge la vena poplitea e la v. femorale superficiale sinistra in toto... è stato posizionato collant elastocompressivo di 2 classe che il paziente dovrà mantenere per la deambulazione
…”;
-referto di visita Specialistica Nefrologica, Prof. del Persona_3
07/09/2022, con indicazioni: “… danno renale è verosimilmente secondario a nefroangiosclerosi nefropatia ischemica/diabetica (non si può escludere una componente tromboembolica in occasione del recente episodio acuto di TEP). La terapia è finalizzata alla correzione dei fattori di rischio CV (incluso il compenso cardiaco) e di progressione renale…”;
-referto TC AC e IA con contrasto del 10/11/2022, E.O.
[...]
, con indicazioni: “… eseguito… per gli elevati livelli di Controparte_4 creatininemia… tiroide asimmetrica per prevalenza del lobo sinistro, nel cui contesto è presente grossolana nodulazione calcifica… alterazioni fibro-disventilatorie a sede bibasale, al lobo medio e alla lingula…”;
-referto Esami di Laboratorio del 05/09/2023, ASL3, con indicazioni: “… Glucosio
106 mg/dl (VN 60 – 100)… Urea 56 mg/dl (VN 10 – 50)… Creatinina 2.28 mg/dl (VN
0.70 – 1.20) …;
-referto di visita Cardiologica del 27/09/2023, Ospedale Policlinico San Martino,
U.O. Clinica di Medicina Interna 2, indicante: “… è stato visitato… in merito a ipertensione arteriosa… si tratta… nel complesso un profilo di rischio cardiovascolare molto elevato stante la presenza di fattori di rischio associati… segni di danno d'organo… patologie concomitanti… gli esami eseguiti nel mese di settembre… mostrano un lieve peggioramento della funzionalità renale… glicemia a digiuno soddisfacente ma non disponibile HbGlicata. Soddisfacente lo ionogramma… Normali i valori di emocromo. Non disponibile . Ottimale il controllo lipidico… riteniamo opportuno rivedere il CP_5 paziente tra 5-6 mesi”;
-referto visita di controllo del 19/10/2023, E.O. Ospedali Galliera, S.C. Medicina, indicante: “… torna a controllo paziente con TEP massiva e TVP dopo infezione covid, con ipomobilità, con compressione emodinamica e ipertensione polmonare, per cui eseguiva trombolisi locoregionale ad agosto us. Dalle dimissioni in terapia con Eliquis… Porta in visione ematici creatinina 2.28 (stabile rispetto ad ultimo controllo). Al torace MV diminuito non grossolani rumori aggiunti… edemi declivi bilaterali …”;
-referto visita del 26/10/2023, Ambulatorio di Neurologia (ASL3), indicante: “… in anamnesi: IRC, diabete, dislipidemia;
protesi anca dx 2002. A seguito di infezione COVID
a maggio 2022, riporta TEP e TVP… Da circa 4 anni presenta tremore agli arti superiori, che viene riscontrato anche durante un controllo al centro trombosi, che invia a visita neurologica. Obiettività: lieve tremore a riposo e intenzionale, bilaterale, più marcato a destra. Moderato impaccio aa. sup.ri, con difficoltà nella manipolazione fine. Marcia sostanzialmente in ordine. Conclusioni: Richiedo TC encefalo, senza mdc in sospetta encefalovasculopatia in pz con diabete dislipidemia e ipertensione, con s. extrapiramidale secondaria. Consigli Terapeutici: … PA …”;
-referto di visita del 07/03/2024 dell'Ambulatorio di Neurologia (ASL3), indicante:
“… paziente sta assumendo regolarmente PA 200+50… riferisce lieve riduzione del tremore … Obiettività:… si evidenzia sfumato tremore posturale agli aa. sup.ri, più marcato a dx, ove è presente lieve rigidità. Passaggi posturali e deambulazione autonomi.
Conclusioni: si richiedi di misurare… la pressione arteriosa… si ridistribuisce il PA, passando a ¼ di compressa…”.
6. Il CTU, ovviamente, ha sottoposto il ricorrente a visita, ciò che è avvenuto il
26/02/25, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova, ove lo
ER è giunto accompagnato dalla moglie;
alla visita ha partecipato “da remoto” il
CTP del medesimo attore.
In merito agli esiti della detta visita, il dott. ha così riferito: Per_2
-(“stato attuale”) il ricorrente “dichiara di essere aiutato in talune attività della vita quotidiana come nell'igiene personale e nel vestirsi. Riferisce che in casa si muove con bastone ed aiutato dalla moglie. Null'altro riferito”;
-(“Esame Obiettivo”) “Mediocri condizioni generali. Cute e mucose normoidratate.
Sistema neuro-psichico: vigile, collaborante ed orientato nelle persone, nel tempo e nello spazio. Ricorda data e luogo di nascita;
è sposato con due figli (di cui rammenta l'età).
Riesce a riferire la corretta residenza e il motivo della visita. Ricorda mese e anno corrente, ha contezza di dove si trova. Titolo di studio: ha completato la V elementare. Riferisce di aver lavorato come saldatore elettrico fino al 2001. Eloquio spontaneo fluente normostrutturato, mimica sintonica con i contenuti di conversazione. Apparente modesto calo timico. Passa la giornata a casa, segue tennis e sport con adeguata contezza (ricorda, per esempio, i piloti di formula 1 Ferrari), segue motociclismo, andava in moto;
riferisce che riusciva a guidava fino a poco tempo fa;
ancora patente in corso di validità. Riesce a riferire l'orario corrente tramite orologio analogico. Apparato osteo-articolare e locomotore: tremore arto superiore destro. Andatura a piccoli passi discretamente autonoma;
verticalizzazione con aiuto di bastone e ricerca di appoggio;
passaggio posturali rallentati”.
7. Quindi, sulla base della visita e dell'esame della documentazione medica, il CTU ha formulato le seguenti, condivisibili, “considerazioni medico-legali”:
“… Trattasi di Paziente anziano (anni 82), affetto da plurime comorbilità. In tal senso, dalla documentazione sanitaria agli atti emerge una condizione clinica caratterizzata da ipertensione, coxartrosi destra trattata chirurgicamente, diabete, trombosi venosa profonda con evento di tromboembolia polmonare bilaterale e danno renale con quadro di insufficienza renale cronica, tremore essenziale in terapia, pregresso infarto miocardico acuto non rivascolarizzato.
Per quanto concerne la valutazione dell'invalidità civile, il verbale della Commissione del
13/06/2024 riportava i seguenti codici DM 5/2/92 6442, 9309, 7223, 7009, 7338. Dunque, alla luce della valutazione clinica effettuata in sede di visita medico legale, il giudizio formulato dalla Commissione Invalidi Civili [invalidità civile pari all'80%] non si ritiene pienamente adeguato.
In tal senso, tenuto conto del quadro clinico complessivo, a partire dal 04/01/2024, sussisterebbe una condizione di invalidità con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, potendo attribuire una percentuale pari al 90%.
In sede di operazioni peritali, si palesava una condizione clinica caratterizzata da moderate difficoltà alla deambulazione in presenza di una espressione obiettiva neuro-cognitiva conservata.
Si cita, a tal proposito, la visita neurologica eseguita presso l'ASL 3 del 07/03/2024
(valutazione specialistica più recente agli atti) in cui è descritto uno sfumato tremore posturale agli arti superiori con passaggi posturali e deambulazione autonomi.
In conclusione, si può pertanto ritenere che il Paziente, manifesta un quadro patologico che, seppur complesso, ad ora, non impedisce l'autonomia delle attività della vita quotidiana.
Pertanto, il quadro patologico in merito allo stato motorio e neurologico non appare, ad ora, tale da definire una condizione di completa incapacità nel compiere gli atti di vita quotidiana. In conclusione, allo stato attuale non emergono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità d'accompagnamento”.
8. Il CTU si è fatto carico, quindi, di esaminare e contraddire le osservazioni critiche del CTP di parte attrice, dott. ribadite nella presente sede), secondo le quali: Per_4
-“si sa” che il sig. è assistito dalla moglie e dai due figli;
CP_1
-“la condizione [del ricorrente] è iniziata da oltre cinque anni, ricevendo la diagnosi di 'encefalopatia vascolare e sindrome extrapiramidale secondaria' e da allora ha sofferto di progressivo deterioramento motorio e funzionale, tanto da non essere in grado di provvedere alla cura di sé e della casa”;
-una (non meglio precisata e mai documentata) visita geriatrica del 3.10.2024 ha evidenziato, oltre che un certo decadimento cognitivo, un gravissimo rischio di cadute (test di valutazione complessiva 3/28); Per_5
-lo stesso CTU ha annotato che il ricorrente trascorre la maggior parte della giornata seduto in poltrona, “mentre la deambulazione che… descrive come sufficientemente autonoma, in realtà non può essere considerata valida in quanto possibile solo all'interno di strutture protette, come il domicilio o l'ambulatorio del medico, peraltro con supervisione… ER non è in grado di deambulare per medi e lunghi tratti, per dolore e rapida esauribilità muscolare, ed è quindi impedito agli accessi ed agli acquisti di generi di prima necessità e quindi nella possibilità di essere autonomo”.
Ebbene, il dott. ha condivisibilmente e motivatamente replicato che: Per_2
“… la dichiarazione del P., secondo cui il medesimo trascorre la giornata essenzialmente a casa… non può essere ritenuta elemento sufficiente al fine del riconoscimento del beneficio richiesto.
Difatti, tale condizione non implica, tout court, una incapacità di svolgere le attività della vita quotidiana.
Nel caso di specie, il P., in sede di operazioni peritali, presentava una condizione neuro cognitiva discretamente conservata in assenza di eclatanti deficit neurologici (a fortiori il citato MMSE pari a 24 non sottende una compromissione cognitiva rilevante). D'altro canto, la condizione motoria, seppur difficoltosa (così come in una rilevante quota di soggetti anziani), non integrava appieno una tangibile incapacità deambulatoria. Infine, si sottolinea come la certificazione della visita geriatrica dell'ottobre 2024, non appare presente nella documentazione medica agli atti e non risulta prodotta in sede di operazioni peritali. La medesima è solamente riportata nella relazione del Dott. . Per_4
9. Pertanto, il CTU ha ribadito le proprie condivisibili conclusioni, secondo cui “… si ritiene di poter riconoscere una condizione di invalidità civile pari al 90% con decorrenza dal 04/01/2024 (data di presentazione della domanda). Infine, si ritiene, altresì, alla luce dello stato motorio e neurologico del Sig. che non sussistano i requisiti sanitari CP_1 per la concessione dell'indennità d'accompagnamento”.
10. La relazione geriatrica menzionata dal CTP dott. non è stata Per_4 prodotta neppure nel presente procedimento di opposizione.
11. In ogni caso (e tanto più in assenza di evidenze documentali di segno diverso), le (più) recenti valutazioni del CTU, fondate sull'esame obiettivo del ricorrente (cui il CTP ha partecipato “da remoto”, con evidente pregiudizio per le possibilità di verifica diretta, quanto meno della capacità di movimento dell'odierno ricorrente), costituiscono un punto di riferimento decisivo, in ordine alle attuali condizioni, tanto neuro-psichiche, quanto osteo-articolari e locomotorie, dello anche perché coerenti con le pregresse CP_1 valutazioni dei sanitari del SSN, rispetto alle quali evidenziano un peggioramento, sotto l'aspetto della capacità di locomozione, che non giunge, tuttavia, all'impossibilità di deambulare e/o di provvedere al compimento degli atti quotidiani della vita. Infatti, ancora nel marzo 2024 - come accennato - i neurologi evidenziavano (solo) uno “sfumato tremore posturale agli aa. sup.ri”, con “passaggi posturali e deambulazione autonomi”. Non vi sono, inoltre, nei referti, indicazioni d'“involuzione psichica”, di “deterioramento cognitivo” e/o dell'incapacità d'intendere significato, portata, necessità e importanza degli atti quotidiani.
Certamente, nessun dato documentale conforta la tesi del CTP di parte attrice, secondo cui la condizione di non autonomia risalirebbe (addirittura) a 5 anni addietro.
Neppure risulta che, in sede di visita medico legale, siano state fornite indicazioni, da parte del ricorrente e/o della moglie, in merito ad impedimenti assoluti a svolgere determinate attività della vita quotidiana: si è dato conto, piuttosto, della propensione del ricorrente ad una vita sedentaria (compatibile con l'età e con le condizioni generali, oltre che con il tono timico) e dell'aiuto fornito dalla moglie “in talune attività della vita quotidiana come nell'igiene personale e nel vestirsi”.
12. Deve anche escludersi che il CTU non abbia preso in considerazione il complessivo quadro patologico del ricorrente. Il dott. , anzi, ha descritto Per_2 compiutamente le svariate patologie sofferte dal sig. quali attestate nella CP_1 documentazione medica e verificate in sede di visita, considerandole causa di “mediocri condizioni generali” e di una condizione di invalidità civile pari al 90%, a fronte dell'80% riconosciuto dalla Commissione medica.
Insomma, il dott. , lungi dal sottovalutare il quadro de quo, dopo Per_2 attento esame della documentazione in atti e a seguito dell'esame obiettivo, ha ritenuto che il complesso patologico esaminato non sia tale da compromettere l'autonomia del sig. nella deambulazione e nello svolgimento degli atti quotidiani della vita (sotto CP_1
l'aspetto meramente fisico, ma anche psichico e psico-fisico) al punto da esigere assistenza continua o un accompagnatore.
Per quanto riguarda l'eventuale deterioramento cognitivo, d'altra parte, nessuna particolare problematica è emersa in corso di CTU e neppure dalla documentazione medica versata in atti.
13. Si aggiunga che le contestazioni di parte ricorrente nono sono suffragate da alcun elemento, anche documentale, che non sia già stato esaurientemente preso in considerazione dal CTU.
14. Nulla viene dedotto in ordine ad eventuale aggravamento.
15. Nell'interpretare l'art. 1 della legge n. 509 del 1988, secondo cui l'indennità de qua è prevista in favore dei “mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”, la Corte di cassazione <… pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art.
1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n.
12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)…
[L]a capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non…
[deve] parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche
l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per
l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva>> (ex plurimis, Cass. n.
24980/2022).
16. Dunque, alla luce delle indicazioni ricavabili dalla documentazione medica e dalla (motivata e corretta) CTU del dott. , il quadro patologico che Per_2 caratterizza il sig. - in carenza di un sensibile deterioramento psichico;
non CP_1 emergendo elementi da cui desumere che egli è impossibilitato, senza l'ausilio di terzi, a vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, prepararsi i pasti, assumere le terapie farmacologiche…; constando (solo) difficoltà di deambulazione - non è tale, al momento, da compromettere (né la facoltà di locomozione, né) la capacità di compiere atti fondamentali della vita, nella misura richiesta per il riconoscimento della prestazione.
E il ricorso - lo si ribadisce - deve essere respinto.
17. Quanto alle spese di lite, riferite ad entrambe le fasi, tenuto conto della particolare complessità e opinabilità delle questioni trattate, legate all'espletamento di accertamenti tecnici e alla valutazione delle relative risultanze, appare equo, anche a fronte del peculiare e articolato quadro patologico comunque evidenziato dalla CTU, compensarle per due terzi, tra le parti.
Per la frazione residua, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e s.m.i., in considerazione della limitata attività giudiziale svolta;
nonché ulteriormente diminuite del 20%, per la fase dell'ATP, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.), a carico del ricorrente.
Per i medesimi motivi, le spese della CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo debbono essere definitivamente poste a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, rigetta la domanda;
compensa per due terzi, tra le parti, le spese di giudizio;
condanna il ricorrente a rifondere al convenuto la frazione residua delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro. Genova, il 9 settembre 2025.
Il Giudice
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2709/2025 promossa dal sig.:
nato a [...], il [...], CF: , CP_1 C.F._1 residente in [...], domiciliato presso lo studio dell'Avv. Serena Psenda in Genova, Salita S. Viale 5/2 (pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso per ATP
-ricorrente-
CONTRO
l , con sede in Via Ciro il Grande, 21, Controparte_2
Roma (RM), CF: , in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Capurso (pec:
t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 notaio in Roma, rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R GENOVA, presso l'Avvocatura dell'Istituto
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, previa ammissione di nuova CTU per la verifica delle condizioni sanitarie in capo a parte ricorrente relative alla sussistenza, in particolare:
1) dell'invalidità civile pari al 100% della totale ai sensi della Legge 30.03.1971 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni con diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, e 508/1988 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, o dalla data meglio vista in corso di procedimento;
-disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall'art. 696-bis cpc;
-omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
-condannare l' in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese e CP_2 competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
: CP_2
“Voglia il Giudice ill.mo respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis co. 6° c.p.c. depositato telematicamente il 7.7.2025, il sig. ha contestato gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (come da precisazione del difensore dell'attore, di cui al verbale d'udienza del 19.12.2024 nel procedimento per ATP, la richiesta di accertamento delle condizioni di cui alla l. 104/1992 “è frutto di mero refuso”), evidenziando, in particolare, come il CTU abbia:
-omesso di effettuare una “valutazione complessiva delle patologie [da] cui è affetto il Sig. infatti i ricorrente è un 81enne affetto da involuzione psicoorganica CP_1 per encefalopatia multinfartuale con sindrome extrapiramidale e tremori agli arti superiori, sindrome ipocinetica ad eziopatogenesi multifattoriale, storia di insufficienza renale cronica, NIDDM, cardiopatia ischemica cronica in coronaropatia ostruttiva non suscettibile di stent, dislipidemia, portatore di protesi d'anca destra, pregressa infezione SARS COV 2 complicata da TVP ed embolia polmonare, grave quadro di spondiloartrosi e discopatie multiple con lombalgie croniche e algie aa.ii. di natura mista (verosimile neuropatia periferica da sofferenza radicolare)”;
-omesso di valutare “… quanto riferito in sede di operazioni peritali per cui risulta assolutamente necessaria la costante assistenza fornita dalla moglie e dai due figli”;
-omesso, altresì, di considerare quanto (sarebbe) “emerso sempre in sede di operazioni peritali”, cioè che “… la condizione di non autosufficienza è iniziata da oltre cinque anni, ricevendo la diagnosi di 'encefalopatia vascolare e sindrome extrapiramidale secondaria' e da allora [il ricorrente] ha sofferto di progressivo peggioramento motorio e funzionale tanto da non essere in grado di provvedere alla cura di sé e della casa”.
2. La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
3. Oggetto del giudizio - come appena evidenziato - è l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Le conclusioni del ricorrente contengono un evidente refuso, laddove richiedono anche l'omologazione della
CTU.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6° c.p.c., nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al 1° comma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena d'inammissibilità, i motivi della contestazione.
La parte, dunque, non può limitarsi a rappresentare un mero dissenso diagnostico, ancorché basato sulle valutazioni di altri medici, ma - sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello - deve formulare specifiche contestazioni alle conclusioni del CTU officiato in sede di accertamento tecnico preventivo. 5. Nella specie, in sede di procedimento per ATP, che ha preceduto l'odierno giudizio di opposizione, il CTU dott. ha esaminato attentamente, invero, la Per_2 documentazione medica prodotta dal ricorrente (che è la medesima versata in atti nel giudizio di opposizione), costituita da:
-lettera di dimissione dell'11/09/2012 dei Poli Ospedalieri
[...]
con indicazioni: “diagnosi alla dimissione: coxartrosi Controparte_3 destra. Trattamento eseguito: protesi totale anca tipo Trilogy… mantiene calze antitrombo… trattamento fisioterapico … visita di controllo fra un mese…”;
-lettera di dimissione del 08/08/2022 E.O. Ospedali Galliera, S.C. Cardiologia Utic, con indicazioni: “… dimettiamo il Sig. ricoverato il 29/07/2022 con diagnosi: CP_1 tromboembolia polmonare bilaterale… Precedenti anamnestici …: ipertensione, diabete mellito tipo 2, ipercolesterolemia… Nel 2018… scintigrafia miocardica che ha dimostrato una circoscritta area di possibile natura ischemica… non è stato poi ritenuto indicato procedere con esame emodinamico… Nel maggio 2022 infezione da Covid SARS 2, da allora riferita dispnea da sforzi di media entità. Motivo del ricovero: il 28 luglio ha eseguito una valutazione cardiologica: all'ecocardiogramma sono state riscontrate una marcata dilatazione ventricolare destra con ipertensione polmonare… Nel sospetto di tromboembolia polmonare… è stato inviato in Pronto Soccorso. In seguito a rilievo di marcato aumento del D-dimero… elevati valori di creatininemia… è stato sottoposto ad arteriografia polmonare. L'esame ha mostrato tromboembolia polmonare bilaterale con assenza di flusso ai campi basali e medi di destra… iniziato trattamento trombolitico… con beneficio. … L'ecoDoppler venoso degli arti inferiori ha mostrato processo trombotico che coinvolge la vena poplitea e la v. femorale superficiale sinistra in toto... è stato posizionato collant elastocompressivo di 2 classe che il paziente dovrà mantenere per la deambulazione
…”;
-referto di visita Specialistica Nefrologica, Prof. del Persona_3
07/09/2022, con indicazioni: “… danno renale è verosimilmente secondario a nefroangiosclerosi nefropatia ischemica/diabetica (non si può escludere una componente tromboembolica in occasione del recente episodio acuto di TEP). La terapia è finalizzata alla correzione dei fattori di rischio CV (incluso il compenso cardiaco) e di progressione renale…”;
-referto TC AC e IA con contrasto del 10/11/2022, E.O.
[...]
, con indicazioni: “… eseguito… per gli elevati livelli di Controparte_4 creatininemia… tiroide asimmetrica per prevalenza del lobo sinistro, nel cui contesto è presente grossolana nodulazione calcifica… alterazioni fibro-disventilatorie a sede bibasale, al lobo medio e alla lingula…”;
-referto Esami di Laboratorio del 05/09/2023, ASL3, con indicazioni: “… Glucosio
106 mg/dl (VN 60 – 100)… Urea 56 mg/dl (VN 10 – 50)… Creatinina 2.28 mg/dl (VN
0.70 – 1.20) …;
-referto di visita Cardiologica del 27/09/2023, Ospedale Policlinico San Martino,
U.O. Clinica di Medicina Interna 2, indicante: “… è stato visitato… in merito a ipertensione arteriosa… si tratta… nel complesso un profilo di rischio cardiovascolare molto elevato stante la presenza di fattori di rischio associati… segni di danno d'organo… patologie concomitanti… gli esami eseguiti nel mese di settembre… mostrano un lieve peggioramento della funzionalità renale… glicemia a digiuno soddisfacente ma non disponibile HbGlicata. Soddisfacente lo ionogramma… Normali i valori di emocromo. Non disponibile . Ottimale il controllo lipidico… riteniamo opportuno rivedere il CP_5 paziente tra 5-6 mesi”;
-referto visita di controllo del 19/10/2023, E.O. Ospedali Galliera, S.C. Medicina, indicante: “… torna a controllo paziente con TEP massiva e TVP dopo infezione covid, con ipomobilità, con compressione emodinamica e ipertensione polmonare, per cui eseguiva trombolisi locoregionale ad agosto us. Dalle dimissioni in terapia con Eliquis… Porta in visione ematici creatinina 2.28 (stabile rispetto ad ultimo controllo). Al torace MV diminuito non grossolani rumori aggiunti… edemi declivi bilaterali …”;
-referto visita del 26/10/2023, Ambulatorio di Neurologia (ASL3), indicante: “… in anamnesi: IRC, diabete, dislipidemia;
protesi anca dx 2002. A seguito di infezione COVID
a maggio 2022, riporta TEP e TVP… Da circa 4 anni presenta tremore agli arti superiori, che viene riscontrato anche durante un controllo al centro trombosi, che invia a visita neurologica. Obiettività: lieve tremore a riposo e intenzionale, bilaterale, più marcato a destra. Moderato impaccio aa. sup.ri, con difficoltà nella manipolazione fine. Marcia sostanzialmente in ordine. Conclusioni: Richiedo TC encefalo, senza mdc in sospetta encefalovasculopatia in pz con diabete dislipidemia e ipertensione, con s. extrapiramidale secondaria. Consigli Terapeutici: … PA …”;
-referto di visita del 07/03/2024 dell'Ambulatorio di Neurologia (ASL3), indicante:
“… paziente sta assumendo regolarmente PA 200+50… riferisce lieve riduzione del tremore … Obiettività:… si evidenzia sfumato tremore posturale agli aa. sup.ri, più marcato a dx, ove è presente lieve rigidità. Passaggi posturali e deambulazione autonomi.
Conclusioni: si richiedi di misurare… la pressione arteriosa… si ridistribuisce il PA, passando a ¼ di compressa…”.
6. Il CTU, ovviamente, ha sottoposto il ricorrente a visita, ciò che è avvenuto il
26/02/25, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova, ove lo
ER è giunto accompagnato dalla moglie;
alla visita ha partecipato “da remoto” il
CTP del medesimo attore.
In merito agli esiti della detta visita, il dott. ha così riferito: Per_2
-(“stato attuale”) il ricorrente “dichiara di essere aiutato in talune attività della vita quotidiana come nell'igiene personale e nel vestirsi. Riferisce che in casa si muove con bastone ed aiutato dalla moglie. Null'altro riferito”;
-(“Esame Obiettivo”) “Mediocri condizioni generali. Cute e mucose normoidratate.
Sistema neuro-psichico: vigile, collaborante ed orientato nelle persone, nel tempo e nello spazio. Ricorda data e luogo di nascita;
è sposato con due figli (di cui rammenta l'età).
Riesce a riferire la corretta residenza e il motivo della visita. Ricorda mese e anno corrente, ha contezza di dove si trova. Titolo di studio: ha completato la V elementare. Riferisce di aver lavorato come saldatore elettrico fino al 2001. Eloquio spontaneo fluente normostrutturato, mimica sintonica con i contenuti di conversazione. Apparente modesto calo timico. Passa la giornata a casa, segue tennis e sport con adeguata contezza (ricorda, per esempio, i piloti di formula 1 Ferrari), segue motociclismo, andava in moto;
riferisce che riusciva a guidava fino a poco tempo fa;
ancora patente in corso di validità. Riesce a riferire l'orario corrente tramite orologio analogico. Apparato osteo-articolare e locomotore: tremore arto superiore destro. Andatura a piccoli passi discretamente autonoma;
verticalizzazione con aiuto di bastone e ricerca di appoggio;
passaggio posturali rallentati”.
7. Quindi, sulla base della visita e dell'esame della documentazione medica, il CTU ha formulato le seguenti, condivisibili, “considerazioni medico-legali”:
“… Trattasi di Paziente anziano (anni 82), affetto da plurime comorbilità. In tal senso, dalla documentazione sanitaria agli atti emerge una condizione clinica caratterizzata da ipertensione, coxartrosi destra trattata chirurgicamente, diabete, trombosi venosa profonda con evento di tromboembolia polmonare bilaterale e danno renale con quadro di insufficienza renale cronica, tremore essenziale in terapia, pregresso infarto miocardico acuto non rivascolarizzato.
Per quanto concerne la valutazione dell'invalidità civile, il verbale della Commissione del
13/06/2024 riportava i seguenti codici DM 5/2/92 6442, 9309, 7223, 7009, 7338. Dunque, alla luce della valutazione clinica effettuata in sede di visita medico legale, il giudizio formulato dalla Commissione Invalidi Civili [invalidità civile pari all'80%] non si ritiene pienamente adeguato.
In tal senso, tenuto conto del quadro clinico complessivo, a partire dal 04/01/2024, sussisterebbe una condizione di invalidità con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, potendo attribuire una percentuale pari al 90%.
In sede di operazioni peritali, si palesava una condizione clinica caratterizzata da moderate difficoltà alla deambulazione in presenza di una espressione obiettiva neuro-cognitiva conservata.
Si cita, a tal proposito, la visita neurologica eseguita presso l'ASL 3 del 07/03/2024
(valutazione specialistica più recente agli atti) in cui è descritto uno sfumato tremore posturale agli arti superiori con passaggi posturali e deambulazione autonomi.
In conclusione, si può pertanto ritenere che il Paziente, manifesta un quadro patologico che, seppur complesso, ad ora, non impedisce l'autonomia delle attività della vita quotidiana.
Pertanto, il quadro patologico in merito allo stato motorio e neurologico non appare, ad ora, tale da definire una condizione di completa incapacità nel compiere gli atti di vita quotidiana. In conclusione, allo stato attuale non emergono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità d'accompagnamento”.
8. Il CTU si è fatto carico, quindi, di esaminare e contraddire le osservazioni critiche del CTP di parte attrice, dott. ribadite nella presente sede), secondo le quali: Per_4
-“si sa” che il sig. è assistito dalla moglie e dai due figli;
CP_1
-“la condizione [del ricorrente] è iniziata da oltre cinque anni, ricevendo la diagnosi di 'encefalopatia vascolare e sindrome extrapiramidale secondaria' e da allora ha sofferto di progressivo deterioramento motorio e funzionale, tanto da non essere in grado di provvedere alla cura di sé e della casa”;
-una (non meglio precisata e mai documentata) visita geriatrica del 3.10.2024 ha evidenziato, oltre che un certo decadimento cognitivo, un gravissimo rischio di cadute (test di valutazione complessiva 3/28); Per_5
-lo stesso CTU ha annotato che il ricorrente trascorre la maggior parte della giornata seduto in poltrona, “mentre la deambulazione che… descrive come sufficientemente autonoma, in realtà non può essere considerata valida in quanto possibile solo all'interno di strutture protette, come il domicilio o l'ambulatorio del medico, peraltro con supervisione… ER non è in grado di deambulare per medi e lunghi tratti, per dolore e rapida esauribilità muscolare, ed è quindi impedito agli accessi ed agli acquisti di generi di prima necessità e quindi nella possibilità di essere autonomo”.
Ebbene, il dott. ha condivisibilmente e motivatamente replicato che: Per_2
“… la dichiarazione del P., secondo cui il medesimo trascorre la giornata essenzialmente a casa… non può essere ritenuta elemento sufficiente al fine del riconoscimento del beneficio richiesto.
Difatti, tale condizione non implica, tout court, una incapacità di svolgere le attività della vita quotidiana.
Nel caso di specie, il P., in sede di operazioni peritali, presentava una condizione neuro cognitiva discretamente conservata in assenza di eclatanti deficit neurologici (a fortiori il citato MMSE pari a 24 non sottende una compromissione cognitiva rilevante). D'altro canto, la condizione motoria, seppur difficoltosa (così come in una rilevante quota di soggetti anziani), non integrava appieno una tangibile incapacità deambulatoria. Infine, si sottolinea come la certificazione della visita geriatrica dell'ottobre 2024, non appare presente nella documentazione medica agli atti e non risulta prodotta in sede di operazioni peritali. La medesima è solamente riportata nella relazione del Dott. . Per_4
9. Pertanto, il CTU ha ribadito le proprie condivisibili conclusioni, secondo cui “… si ritiene di poter riconoscere una condizione di invalidità civile pari al 90% con decorrenza dal 04/01/2024 (data di presentazione della domanda). Infine, si ritiene, altresì, alla luce dello stato motorio e neurologico del Sig. che non sussistano i requisiti sanitari CP_1 per la concessione dell'indennità d'accompagnamento”.
10. La relazione geriatrica menzionata dal CTP dott. non è stata Per_4 prodotta neppure nel presente procedimento di opposizione.
11. In ogni caso (e tanto più in assenza di evidenze documentali di segno diverso), le (più) recenti valutazioni del CTU, fondate sull'esame obiettivo del ricorrente (cui il CTP ha partecipato “da remoto”, con evidente pregiudizio per le possibilità di verifica diretta, quanto meno della capacità di movimento dell'odierno ricorrente), costituiscono un punto di riferimento decisivo, in ordine alle attuali condizioni, tanto neuro-psichiche, quanto osteo-articolari e locomotorie, dello anche perché coerenti con le pregresse CP_1 valutazioni dei sanitari del SSN, rispetto alle quali evidenziano un peggioramento, sotto l'aspetto della capacità di locomozione, che non giunge, tuttavia, all'impossibilità di deambulare e/o di provvedere al compimento degli atti quotidiani della vita. Infatti, ancora nel marzo 2024 - come accennato - i neurologi evidenziavano (solo) uno “sfumato tremore posturale agli aa. sup.ri”, con “passaggi posturali e deambulazione autonomi”. Non vi sono, inoltre, nei referti, indicazioni d'“involuzione psichica”, di “deterioramento cognitivo” e/o dell'incapacità d'intendere significato, portata, necessità e importanza degli atti quotidiani.
Certamente, nessun dato documentale conforta la tesi del CTP di parte attrice, secondo cui la condizione di non autonomia risalirebbe (addirittura) a 5 anni addietro.
Neppure risulta che, in sede di visita medico legale, siano state fornite indicazioni, da parte del ricorrente e/o della moglie, in merito ad impedimenti assoluti a svolgere determinate attività della vita quotidiana: si è dato conto, piuttosto, della propensione del ricorrente ad una vita sedentaria (compatibile con l'età e con le condizioni generali, oltre che con il tono timico) e dell'aiuto fornito dalla moglie “in talune attività della vita quotidiana come nell'igiene personale e nel vestirsi”.
12. Deve anche escludersi che il CTU non abbia preso in considerazione il complessivo quadro patologico del ricorrente. Il dott. , anzi, ha descritto Per_2 compiutamente le svariate patologie sofferte dal sig. quali attestate nella CP_1 documentazione medica e verificate in sede di visita, considerandole causa di “mediocri condizioni generali” e di una condizione di invalidità civile pari al 90%, a fronte dell'80% riconosciuto dalla Commissione medica.
Insomma, il dott. , lungi dal sottovalutare il quadro de quo, dopo Per_2 attento esame della documentazione in atti e a seguito dell'esame obiettivo, ha ritenuto che il complesso patologico esaminato non sia tale da compromettere l'autonomia del sig. nella deambulazione e nello svolgimento degli atti quotidiani della vita (sotto CP_1
l'aspetto meramente fisico, ma anche psichico e psico-fisico) al punto da esigere assistenza continua o un accompagnatore.
Per quanto riguarda l'eventuale deterioramento cognitivo, d'altra parte, nessuna particolare problematica è emersa in corso di CTU e neppure dalla documentazione medica versata in atti.
13. Si aggiunga che le contestazioni di parte ricorrente nono sono suffragate da alcun elemento, anche documentale, che non sia già stato esaurientemente preso in considerazione dal CTU.
14. Nulla viene dedotto in ordine ad eventuale aggravamento.
15. Nell'interpretare l'art. 1 della legge n. 509 del 1988, secondo cui l'indennità de qua è prevista in favore dei “mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”, la Corte di cassazione <… pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art.
1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n.
12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)…
[L]a capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non…
[deve] parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche
l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per
l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva>> (ex plurimis, Cass. n.
24980/2022).
16. Dunque, alla luce delle indicazioni ricavabili dalla documentazione medica e dalla (motivata e corretta) CTU del dott. , il quadro patologico che Per_2 caratterizza il sig. - in carenza di un sensibile deterioramento psichico;
non CP_1 emergendo elementi da cui desumere che egli è impossibilitato, senza l'ausilio di terzi, a vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, prepararsi i pasti, assumere le terapie farmacologiche…; constando (solo) difficoltà di deambulazione - non è tale, al momento, da compromettere (né la facoltà di locomozione, né) la capacità di compiere atti fondamentali della vita, nella misura richiesta per il riconoscimento della prestazione.
E il ricorso - lo si ribadisce - deve essere respinto.
17. Quanto alle spese di lite, riferite ad entrambe le fasi, tenuto conto della particolare complessità e opinabilità delle questioni trattate, legate all'espletamento di accertamenti tecnici e alla valutazione delle relative risultanze, appare equo, anche a fronte del peculiare e articolato quadro patologico comunque evidenziato dalla CTU, compensarle per due terzi, tra le parti.
Per la frazione residua, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e s.m.i., in considerazione della limitata attività giudiziale svolta;
nonché ulteriormente diminuite del 20%, per la fase dell'ATP, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.), a carico del ricorrente.
Per i medesimi motivi, le spese della CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo debbono essere definitivamente poste a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, rigetta la domanda;
compensa per due terzi, tra le parti, le spese di giudizio;
condanna il ricorrente a rifondere al convenuto la frazione residua delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro. Genova, il 9 settembre 2025.
Il Giudice
Stefano GRILLO