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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/10/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c.ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREINI FILIPPO elettivamente Pt_3 P.IVA_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANDREINI FILIPPO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIANO Controparte_1 C.F._2
CIRO elettivamente domiciliato in VIA XXIII SETTEMBRE 1845 N. 109 RIMINI presso il difensore avv. VISCIANO CIRO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della società e della società conveniva in giudizio Parte_3 Parte_2 Controparte_1 avanti all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni : ““Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte: - accertare e dichiarare la portata diffamatoria ex art. 595, comma 3, c.p. del commento pubblicato sul sito internet “Tripadvisor” dal sig. , e conseguentemente, Controparte_1
- condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal Sig. Controparte_1
e dalle soc. dallo stesso rappresentate e così Parte_1 Parte_3 Parte_2
quantificati: - quanto ad € 15.000,00 a favore della società - quanto ad € 15.000,00 a Parte_3 favore della società - quanto a € 20.000,00 a favore del sig. o nella Parte_2 Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, anche in via equitativa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data dell'atto del fatto a quello dell'effettivo pagamento. Con
pagina 1 di 13 condanna della stessa a rifondere le spese ed i compensi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.””.
A sostegno della domanda premetteva di aver gestito per oltre 15 anni (dal 2002 al 2018) il ristorante denominato “Chi Burdlaz”, sito in Rimini viale Vespucci n. 63, da ultimo quale legale rappresentante Part della soc. e che durante tale lunghissimo periodo la gestione si svolgeva in virtù di Parte_3 contratti di affitto succeduti nel tutti stipulati con la proprietaria dell'azienda, la società
[...]
da sempre rappresentata dal quotista di maggioranza, socio Controparte_2
accomandatario e legale rappresentante . Controparte_1
Deduceva che il contestava all'affittuario l'uso illegittimo del nome “Chi Burdlaz” in quanto, a CP_1 suo parere, era suscettibile di arrecare pregiudizio al valore dell'azienda per lo svilimento del nome della medesima, ovvero “Garden BA”.
Le parti, al fine di conciliare la controversia e porre termine al procedimento ex art. 700 c.p.c., frattanto promosso dalla in data 15 maggio 2007 sottoscrivevano una scrittura transattiva con la CP_2
quale parte affittante concedeva a parte affittuaria la facoltà di affiancare alla denominazione aziendale
“Garden BA” l'ulteriore elemento denominativo “Chi Burdlaz”, ideato da parte affittuaria, a condizione che esso fosse sempre e soltanto utilizzato in combinazione con il nome originario “Garden
BA” e che, alla fine del contratto di affitto, i diritti su tale ulteriore elemento, quale segno distintivo dell'azienda, passassero alla parte affittante.
In vista dell'ultima scadenza contrattuale del marzo 2018, sulla scorta di quanto accaduto in precedenza, la parte affittuaria chiedeva il rinnovo del contratto di affitto, ma riceveva Parte_3
un primo, immotivato, rifiuto da parte affittante. La incaricava, quindi, professionisti di Parte_3
sua fiducia di salvaguardare la propria attività e in data 14 marzo 2018 l'affittuaria chiedeva alla di proseguire per altri due anni, proponendo essa stessa un incremento del canone nella CP_2
misura del 20%. In data 3 aprile 2018, quindi nella fase interlocutoria della trattativa, del tutto inaspettatamente, la depositava ricorso per sequestro giudiziario dell'azienda e CP_2
provvedeva a notificare in data 26 aprile 2018 tale atto alla unitamente al decreto di Parte_3
Part fissazione di udienza. La con istanza depositata in data 10 aprile 2018 convocava la Parte_3 innanzi all'Organismo di Mediazione ADR Center sede di Rimini e, all'incontro del 10 CP_2
maggio 2018, le parti siglavano un accordo che prevedeva la facoltà per la di detenere Parte_3
l'azienda sino al 31 maggio 2018 e l'impegno a consegnarla alla proprietà all'esito della verifica dello stato dei beni aziendali. Le parti definivano tutti i loro rapporti dare / avere, davano atto dell'avvenuta riconsegna dell'azienda e dichiaravano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti intercorsi ed oggetto del procedimento di mediazione. Tuttavia a dimostrazione della pagina 2 di 13 malevolenza del verso il la affittava l'azienda alla società “Il Buongustaio CP_1 Pt_1 CP_2
S.n.c. di GE ON, DA e C.” ad un prezzo inferiore a quello proposto dalla Società Pt_3
La nuova affittuaria iniziava l'attività a fine dicembre 2018 proprio con la denominazione
[...]
GA BA e Chi BU (denominazione tutt'ora in uso nel locale). Nel frattempo, sin dal 6 aprile
2016, il costituiva una nuova società denominata avente i servizi di Pt_1 Parte_2
ristorazione quale oggetto sociale. La new-co in data 16 febbraio 2017 iniziava la propria attività con l'apertura di un ristorante in Rimini alla Via Beccadelli n. 7/9 con la denominazione “ ” ed Parte_4 utilizzando anche la propria denominazione sociale nella forma “chi sbouron” quale segno distintivo.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 17.12.2018, notificato in data 09/01/2019 la citava la CP_2
a comparire innanzi al Tribunale di Bologna (Sezione Imprese) chiedendo che alla stessa Parte_2 fosse inibito l'utilizzo della denominazione ”, che le fosse ordinato di rimuovere qualsiasi CP_3
riferimento che potesse in qualsiasi modo e maniera associarsi al marchio Chi Burdlaz di proprietà dell'impresa ricorrente alla denominazione , con condanna della alla CP_3 Controparte_4
rifusione dei danni subiti dalla ricorrente. Si costituiva in giudizio la contestando le Parte_2
pretese della ricorrente in quanto infondate e, nelle more del procedimento, in data 4 aprile 2019 le parti siglavano un accordo conciliativo innanzi al Tribunale di Bologna.
Ebbene, in tale contesto litigioso provocato da parte convenuta, in data 10.11.2019 sul social network
“Tripadvisor” compariva la seguente recensione di un cliente diretta al ristorante “Chi BU del seguente tenore letterale: “Assidui frequentatori della vecchia gestione abbiamo provato la nuova.
Tralasciando il fatto che hanno provato malamente a scopiazzare anche piatti, personale, allegria e tanto altro, con un terribile risultato. Risotto non commestibile, giardiniera incomprensibile. Un consiglio per il futuro: personalità.”
quale socio accomandatario ed amministratore della Controparte_1 Controparte_2
rispondeva in pari data alla summenzionata recensione negativa, utilizzando, frasi e
[...]
dichiarazioni dal contenuto evidentemente diffamatorio nei confronti della precedente gestione del locale, come di seguito riportato: “Ogni tanto salta fuori qualcuno che si lamenta che non c'è più
l'ambiente di una volta. Costoro hanno ragione: di un contenitore attraversato da veri alberi ed immerso nel verde da oltre 50 anni, gli interni e gli esterni sono stati totalmente rinnovati ed ammodernati a fine 2018. Con una nuova gestione, diversa da quelle personalità che hanno portato questo locale agli onori della cronaca nera e che sostanzialmente negli ultimi quindici anni non hanno fatto nulla per migliorarlo o manutenerlo, anzi!!! Ai nostalgici di un passato polveroso ed infetto, che regolarmente ci coprono di giudizi squalificanti, senza esibire straccio di prova, dico solo che vadano
a cercarselo altrove, qui non lo troveranno. Il proprietario del marchio e dell'esercizio. ”
pagina 3 di 13 Si rilevava che a rispondere al commento dell'utente non era stato l'affittuario e gestore del locale, ovvero la società “Il Buongustaio S.n.c. di GE ON, DA e C.”, ma il proprietario dell'azienda che aveva approfittato dell'occasione per rendere pubbliche frasi gravemente offensive nei confronti degli attori.
Parte attrice quindi evidenziava che aveva diffamato pesantemente “la precedente Controparte_1 gestione del locale”, accusandola di “mala gestio” ed associandola alla cronaca nera, insinuando circa un passato “polveroso” e “infetto”, con chiaro riferimento alla cocaina, sostanza stupefacente chiamata in gergo “polvere bianca”.
Il citato commento era chiaramente diretto a ricordare ai lettori una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso rimase coinvolto nell'anno 2015, allorché quest'ultimo era stato ingiustamente Parte_1
accostato ad episodi legati al traffico di cocaina che secondo le accuse si svolgevano presso il ristorante
“Chi BU.
Tale vicenda giudiziaria si concludeva con piena assoluzione del dal reato di favoreggiamento Pt_1
e, pertanto, appariva ancor più odioso il commento diffamatorio del riportando notizie che, oltre CP_1
a non rivestire alcun interesse pubblico, risultavano false e pretestuose.
avvedutosi di tale commento diffamatorio su segnalazione della figlia del 22 Parte_1 CP_5
dicembre 2019 affidava al proprio legale la tutela dei suoi diritti e con missiva del 07.01.20 veniva intimato a alla e alla l'immediata rimozione del Controparte_1 CP_2 Parte_5
commento diffamante, con contestuale dichiarazione di rettifica e richiesta risarcitoria per il danno arrecato di importo quantificato in Euro 20.000,00.
Per i medesimi fatti sopradescritti, in data 10.02.2020 il presentava denuncia-querela ex art. Pt_1
595, comma 3, c.p.
Sentito in data 18 settembre 2020 a sommarie informazioni da parte del Comando dei Carabinieri
Stazione di Rimini Porto,. spontaneamente dichiarava “di essere l'amministratore Controparte_1 della Società “ , sita a Rimini in Via Trieste nr. 14, la quale è CP_2 Controparte_2 proprietaria dei muri, attrezzature, macchine fisse, del marchio e pagina Tripadvisor”. A domanda:
“Lei ci può riferire se dopo aver risposto ad una recensione di un utente, per identificarsi come chi ha risposto a tale recensione, usate il ruolo che avete all'interno dell'azienda?” rispondeva: CP_1
“[…] Quando rispondiamo io e GE ON, sopra la risposta compare la dicitura generica 'il proprietario'. […]. Proprio per evitare confusione nei ruoli, a suo tempo risposi alla recensione scritta dall'utente che denigrava la nostra gestione, aggiungendo apposta dei dettagli come di essere il proprietario dei muri, il mio pseudonimo, del marchio e di azienda in generale.”
pagina 4 di 13 Successivamente, concluse le indagini preliminari, il GIP Dott. ritenendo sussistenti Persona_1
gli elementi di idoneità per procedere con il rinvio a giudizio, disponeva che il P.M. formulasse l'imputazione, riconoscendo la portata diffamante del commento in questione, osservando come “il commento in risposta oggetto di procedimento risulta privo dei requisiti della continenza e soprattutto sproporzionato al post a cui ha replicato, atteso che, anziché limitarsi a criticare la precedente gestione, prende di mira (testualmente) le personalità dei gestori, soggetti assolutamente individuabili, attribuendo loro la responsabilità di un passato polveroso ed infetto”
Instaurato il giudizio penale, la denuncia veniva in seguito rimessa dal preferendo volgere Pt_1
l'attività difensiva dei propri legali all'ottenimento, in sede civile, del risarcimento del danno subito a causa degli illeciti commessi dal convenuto.
Deducevano gli attori che i suddetti commenti erano idonei a ledere l'onore e la reputazione personale e commerciale degli stessi.
Emergeva chiaramente come il riferimento alla cattiva gestione del locale, che negli anni non avrebbe fatto nulla per manutenerlo e/o miglioralo e che anzi avrebbe persino portato lo stesso agli “onori della cronaca nera”, fosse assolutamente falso e diffamante per l'odierno attore.
Non solo, il suindicato commento faceva riferimento al fatto che la precedente gestione del locale fosse legata a un “passato polveroso ed infetto”, alludendo a non meglio precisati episodi inerenti all'uso di cocaina, sostanza stupefacente denominata gergalmente “polvere bianca” e sovente così identificata anche in ambito giornalistico.
A rendere ancor più grave l'illecito era anche l'intento mistificatorio contenuto nelle allusioni del commento, tenuto conto che ultimate le indagini il veniva prosciolto da ogni accusa e le attività Pt_1 illecite collocate fuori dal ristorante “Chi BU.
Invero, durante la gestione del e grazie alle sue specifiche capacità imprenditoriali nel settore, Pt_1 il ristorante “Chi BU era divenuto un punto di riferimento della ristorazione riminese ed aveva acquisito un avviamento commerciale costruito con 15 anni di proficua gestione e fidelizzazione della clientela.
L'intento doloso era poi confermato dalle dichiarazioni rese dal medesimo quando lo stesso, CP_1
sentito in data 18 settembre 2020 a sommarie informazioni da parte del Comando dei Carabinieri
Stazione di Rimini Porto, dichiarava “… proprio per evitare confusione nei ruoli, a suo tempo risposi alla recensione scritta dall'utente che denigrava la nostra gestione, aggiungendo apposta dei dettagli come di essere il proprietario dei muri, il mio pseudonimo, del marchio e di azienda in generale”.
Inoltre il con la società aveva avviato sempre nella zona di marina centro, altra Pt_1 Parte_2
attività di ristorazione, ad appena 450 m dal locale del Dunque, le affermazioni di quest'ultimo CP_1
pagina 5 di 13 assumevano un carattere ancor più grave in quanto volte a gettare discredito su una attività commerciale in diretta concorrenza con l'azienda di sua proprietà.
Gli attori aggiungevano che non poteva ritenersi sussistere in relazione al citato commento l'esimente del diritto di critica. Nell'occasione, infatti, non vi era alcuna correlazione tra quanto riferito dal CP_1
e la recensione dallo stesso riscontrata. Era palese come l'occasione fosse stata utilizzata dal per CP_1
sfogare sentimenti ostili verso gli attori, senza alcun rispetto di qualsivoglia continenza espressiva e in assenza di interesse pubblico alla conoscenza del fatto.
I fatti riportati non trovavano poi alcun fondamento di verità, né oggettiva né putativa, ma si attestavano quali mere insinuazioni obiettivamente idonee a creare nella mente del lettore false rappresentazioni delle qualità personali e professionali del e delle società dallo stesso Pt_1
amministrate.
Circa la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal convenuto, risultava pacifico in giurisprudenza che la fattispecie fosse sussumibile nella diffamazione attuata mediante internet punibile in forza dell'art. 595, comma 3, c.p.,
Rilevavano gli attori che il bacino di utenti raggiungibile dal commento diffamatorio era ampio, essendo Tripadvisor punto di riferimento per gli utenti nella scelta di un ristorante o di altra attività commerciale e dunque idoneo a influenzare gli utenti nella scelta delle stesse.
L'elemento psicologico dell'illecito doveva individuarsi nell'intento di gettare discredito su un'attività
e su imprenditori in diretta concorrenza tramite la diffusione di valutazioni volte a instillare dubbi nel pubblico sulla serietà e sulla professionalità della vittima, con il chiaro intento di persuadere gli utenti della rete a non frequentare il locale attualmente gestito dal Pt_1
Precisavano altresì che il carattere offensivo dei commenti aveva provocato un ingiusto turbamento dello stato d'animo dell'attore, inteso come sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto, come la lesione all'immagine e alla reputazione di cui il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati, altrimenti detta onore e prestigio.
Quanto alla liquidazione del danno alla luce delle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano era possibile qualificare la diffamazione in commento come di “modesta gravità”, tale da legittimare una richiesta risarcitoria compresa tra € 11.000,00 e € 20.000,00, per ogni soggetto leso, così individuata: quanto a € 15.000,00 a favore della quanto a € 15.000,00 a favore della Parte_3
quanto a € 20.000,00 a favore del Parte_2 Pt_1
Infine si rilevava come non potessero sussistere dubbi circa la paternità del commento diffamatorio.
Il aveva pacificamente ammesso in sede di SIT di essere stato lui a redigere il commento CP_1
diffamatorio in rispondere alla recensione;
circostanza in seguito confermata dallo stesso convenuto pagina 6 di 13 con missiva del 23.01.20 laddove precisava che “l'account Tripadvisor in argomento, così come il marchio “Chi BU ed il relativo ramo d'azienda, non sono di proprietà del Sig. ON GE, né della di lui società “Il Buongustaio”, con conseguente impossibilità per gli stessi di esercitare alcun genere di dominio sui commenti caricati in rete;
da ciò consegue l'oggettiva impossibilità di un loro potenziale coinvolgimento nei fatti denunciati nella Sua missiva.”
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contestando gli Controparte_1
assunti attorei e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: in via principale respingere la domanda attorea per le causali sopra esposte poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali 15% e CPA come per legge. in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice ridurre il quantum risarcitorio richiesto. Con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali 15%, e CPA come per legge.”
Premetteva che in data 23.10.2019 sul portale Tripadvisor, veniva pubblicata dall'utente “allimac22” una recensione intitolata “OSCENO”. In tale recensione, l'autore, dopo aver posto in paragone la vecchia gestione del locale con quella del criticava e denigrava aspramente la sua attività, CP_1 descrivendolo con le seguenti parole: “assidui frequentatori della vecchia gestione, abbiamo provato la nuova. Tralasciando il fatto che hanno provato malamente a ricostruire l'ambiente ormai perduto, hanno provato a scopiazzare anche i piatti, personale, allegria e tanto altro, con un terribile risultato.
Risotto non commestibile, giardiniera incomprensibile. Un consiglio per il futuro: personalità”. In data
10.11.2019 presa visione di tale recensione, provvedeva prontamente a rispondere Controparte_1
utilizzando il commento in questione.
Rilevava poi che già da fine dicembre 2019, il commento oggetto del presente giudizio risultava rimosso e che invece risultava pubblicata solamente la recensione negativa redatta dall'utente
“allimac22”.
Osservava che il ha due figlie, e e che secondo quanto esposto dal era Pt_1 CP_5 Per_2 Pt_1 stata proprio la figlia a riferirgli del commento asseritamente “diffamatorio” e che l'utente che CP_5
redigeva il commento tanto negativo, che mirava ad una comparazione tra la vecchia e la nuova gestione, si nominava come al contrario: “Allimac”. Per_2
Aggiungeva poi che le argomentazioni del erano prive di pregio, in quanto il con la Pt_1 CP_1
risposta alla recensione, esercitava il proprio legittimo diritto di critica precisando che non vi erano in detto commento termini allusivi o un linguaggio che potesse considerarsi al di fuori della continenza verbale, né venivano riportati fatti falsi e infondati, quanto meno sotto il profilo putativo.
pagina 7 di 13 Esponeva inoltre che non corrispondeva al vero che “non vi è alcuna correlazione tra quanto riferito dal convenuto e la recensione dallo stesso riscontrata” (p. 10 atto di citazione) giacché, al contrario, era evidente che nella risposta all'utente “Allimac22” fosse riportata unicamente la replica della direzione del “Chi BU ad un commento molto duro ricevuto dal suddetto utente, che in primis proponeva un confronto tra le due gestioni. Pertanto la risposta fornita era da considerarsi pertinente e rispettosa del criterio di continenza verbale.
Deduceva che il aveva mal interpretato il commento posto che l'aggettivo “polveroso” si Pt_1
poteva riferire allo sporco ed al fatto che gli arredi fossero sudici e vetusti e non alla cocaina;
in ogni caso l'aggettivo non aveva alcun contenuto diffamatorio, trattandosi appunto di un riferimento ai passati fatti di cronaca che avevano interessato il locale con la precedente gestione.
Rilevava anche che per l'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica non occorreva necessariamente che i fatti esposti corrispondessero a verità assoluta, essendo sufficiente anche la c.d.
“verità putativa”. Nel caso di specie, esercitando il proprio diritto di critica, la direzione del “Chi
BU difendeva la propria gestione da un aspro commento che la paragonava alla vecchia, screditandola.
In altri termini la direzione del “Chi BU con il proprio commento intendeva rispondere ad un commento gravemente lesivo della propria immagine nel rispetto di tutti i limiti ex lege: verità (anche solo putativa), interesse pubblico, continenza formale.
Quanto alle pretese risarcitorie rilevava che le stesse non solo non erano sorrette da alcuna evidenza probatoria che potesse giustificarle sia sotto il profilo dell'an che del quantum ma risultavano anche violative del divieto di duplicazione del danno. Inoltre tali pretese risarcitorie, risultavano lievitate dalla fase stragiudiziale, nella quale venivano quantificate in € 20.000,00, ai 50.000,00 € richiesti nell'atto di citazione, senza alcun giustificato motivo e richiesti anche in quella fase, per il in proprio e in Pt_1
qualità di l.r.p.t. delle società odierne attrici, ma comunque reputate eccessive e sproporzionate.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di prove orali.
La domanda attorea è fondata e può essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, ai fini di un inquadramento delle fattispecie, giova ripercorrere sinteticamente la regolamentazione della fattispecie di diffamazione, cui l'ordinamento nel suo complesso attribuisce un disvalore, sia sul piano penale con la previsione di una specifica ipotesi di reato, ex art. 595 c.p., sia sul piano civile quale condotta integrativa di fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043.
Sotto il profilo della fattispecie diffamatoria, il codice penale punisce la condotta di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Se la comunicazione avviene a mezzo stampa o, come nel caso di specie, a mezzo internet, l'offesa si ritiene ancora più pregnante.
pagina 8 di 13 Sul piano civile, invece, la predetta diffusione attraverso social network andrà verosimilmente a potenziare l'ingiustizia del danno, posto che l'utilizzo del mezzo internet comporta una diffusione della notizia diffamatoria ben più ampia e potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato di individui.
La tutela della reputazione personale e dell'onore, bene giuridico presidiato dal perseguimento delle condotte diffamatorie, deve in concreto trovare un adeguato bilanciamento con un altro diritto fondamentale, ossia quello di manifestazione del libero pensiero, in tutte le sue specifiche declinazioni, quali il diritto di critica e il diritto di cronaca, che trovano un preciso riferimento normativo nell'art. 21
Cost.. L'impossibile coesistenza di entrambe le tutele, in alcune occasioni, impone all'ordinamento, all'esito di un bilanciamento tra i valori contrapposti, di decidere quale dei due diritti deve considerarsi prevalente, sacrificando l'altro. Ciò avviene attraverso l'operatività di vere e proprie scriminanti che, in una data situazione, elidono l'antigiuridicità di una condotta altrimenti rilevante.
In questo senso il diritto di critica e di cronaca, se esercitati con le modalità e nei limiti previsti, sono idonei a conferire legittimità a una condotta che, in astratto, potrebbe integrare un illecito, ad esempio perché lesiva della reputazione altrui.
Tuttavia, il diritto di critica e di cronaca deve essere esercitato nel rispetto dei principi di verità, di pertinenza e di continenza. In particolare, nel diritto di critica, il principio di verità assume un rilievo più limitato e affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, per sua natura, sottende espressioni meramente soggettive, relative non tanto alla narrazione di un fatto storico quanto piuttosto alle opinioni che l'individuo ha di questo, senza che possa pretendersi una valutazione rigorosamente obiettiva. Il diritto di cronaca, invece, è inteso quale diritto a informare e ad essere informati, che trova soprattutto nel “principio di verità” un presupposto ma anche un limite del suo esercizio. Ed infatti la finalità propria della cronaca è quella di riferire non mere opinioni personali ma notizie di accadimenti, che debbono in ogni caso rivestire un pubblico interesse.
Avuto riguardo alle pretese risarcitorie avanzate dal danneggiato a ristoro del danno all'immagine e alla reputazione che si ritiene subìto a fronte di condotte diffamatorie, le stesse devono sempre essere sostenute da prove adeguate sulla effettiva verificazione di un apprezzabile pregiudizio. Non è pertanto ammissibile una presunzione assoluta iuris et de iure per il solo fatto dell'accertamento di una condotta diffamatoria.
Nondimeno, la prova del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione può essere data anche per presunzioni, sulla base però di una complessiva valutazione di precisi elementi di fatto dedotti in causa (cfr., ex multis, Cassazione civile, sezioni unite, n. 28457/2008), potendosi in questo modo pagina 9 di 13 giungere a una valutazione anche in via equitativa dell'ammontare del risarcimento, stante l'obiettiva difficoltà in questi casi di una determinazione specifica.
Declinando i predetti principi al caso di specie deve rilevarsi che il commento del sebbene nasca CP_1
come replica a una recensione, travalica i confini del legittimo esercizio del diritto di critica. Le espressioni "onori della cronaca nera" e "passato polveroso ed infetto" non appaiono funzionali a una mera difesa dell'operato della nuova gestione, ma si traducono in un'aggressione diretta alla reputazione della precedente gestione e, per essa, del Tali locuzioni, cariche di valenza negativa e allusiva, Pt_1
evocano contesti di illegalità e degrado morale, ricollegandosi, come ammesso implicitamente dalla stessa difesa convenuta, a una vicenda giudiziaria pregressa dalla quale il è risultato assolto. Pt_1
L'utilizzo di tali espressioni non era necessario per replicare alle critiche mosse dall'utente "allimac22" sulla qualità della cucina o sull'ambiente del locale. Al contrario, esse appaiono finalizzate a gettare discredito sulla figura del precedente gestore, violando il limite della continenza sostanziale. Come affermato dalla giurisprudenza, non sono ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione. L'accostamento della precedente gestione a fatti di "cronaca nera" e a un passato "infetto" costituisce un'insinuazione grave, non giustificata dal contesto dialettico della recensione e della relativa risposta.
A rafforzare la natura dolosa della condotta del convenuto concorre la sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale assenza ingiustificata consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. In particolare, deve ritenersi ammesso che il convenuto, con le espressioni utilizzate, intendesse fare specifico riferimento alla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il pur essendo a conoscenza della sua assoluzione. Pt_1
Tale circostanza, unita al tenore delle espressioni, conferma l'intento lesivo della condotta, che esula dalla scriminante del diritto di critica.
In ordine al riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, si rileva ulteriormente che il contenuto del commento appare esorbitante rispetto ai limiti di una opinione genuina, continente e costruttiva.
Sul punto si è osservato che “il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula
l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi” (Cass., sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014 – dep. 20/08/2014, P.M. in proc. , Rv. 261122).
pagina 10 di 13 Invero, l'ambito di operatività di tale diritto nei delitti contro l'onore è stato oggetto di molteplici statuizioni della giurisprudenza. Si è così stabilito che, pur assumendo il requisito della verità del fatto un rilievo affievolito rispetto alla diversa incidenza che esso svolge sul versante del diritto di cronaca
(Sez. 5, n. 4938/11 del 28/10/2010, S., Rv. 249239), è tuttavia indispensabile che sia rispettato un nucleo di veridicità (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, R., Rv. 245098), posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne è investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Sez. 5, n. 7419/10 del 03/12/2009, C., Rv. 246096).
In relazione, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come noto è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'immagine e la reputazione altrui, la quale, nel caso di specie, si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Ciò posto in punto an debeatur in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, occorre accertare la consistenza dei pregiudizi patiti da parte attrice in conseguenza della pubblicazione lesiva.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il danno non patrimoniale da lesione dell'immagine e della reputazione non può qualificarsi quale danno “in re ipsa”, ciò contrastando con l'attuale, e ormai consolidatosi orientamento (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 26972/2008 e, da ultimo, Cass. civ., sez. un.,
22 luglio 2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, sia che esso derivi da reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine (anche di enti collettivi: Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643) e, segnatamente, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre 2014, n.
24474).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima (si veda, in tema di pagina 11 di 13 diffamazione a mezzo stampa Cass. n. 13153 del 2017). Sul punto deve rilevarsi che l'istruttoria orale ha comprovato la sussistenza del danno in questione
Ciò posto, dunque, l'oggettiva difficoltà di tradurre in termini monetari una entità (ossia il danno non patrimoniale) che non può essere stimata sulla base di criteri economici specifici, consente al giudice di applicare una valutazione necessariamente equitativa e ciò sulla base della espressa previsione codicistica, di cui all'art. 1226 c.c. richiamata in sede extracontrattuale dal disposto di cui all'art. 2056
c.c..
Ne consegue che si può presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione così capillare qual è il social network Tripadvisor – che raggiunge un ampio pubblico e che volutamente il resistente ha permesso con la diffusione data dalla tipologia di post pubblicato
(pubblico) – abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro.
Pertanto, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto debitamente considerate a tale fine nella specie, quali la diffusione dello scritto attraverso il social network Tripadvisor idoneo a diffondere il messaggio pubblicato nell'ambito di una pagina pubblica, dunque accessibile a tutti, l'intrinseca rilevanza dell'offesa all'immagine del ricorrente e alla reputazione dello stesso, il numero di destinatari qualificati raggiunti, tenuto conto della permanenza del post per un periodo significativo si ritiene equo riconoscere la somma complessiva pari ad Euro 10.000,00 a pari ad Euro 5.000,00 a Parte_1
e pari ad Euro 2.500,00 a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Pt_3 Parte_2
patito, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto ad oggi.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche, ai medi tariffari tenuto conto della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la natura diffamatoria del commento pubblicato dal in data Controparte_1
10.11.2019 sul sito internet "Tripadvisor" e, per l'effetto, lo condanna per i titoli di cui in motivazione a pagare in favore di la somma di € 10.000,00, in favore della società la Parte_1 Parte_3 somma di € 5.000,00 e in favore della società la somma di € 2.500,00; Parte_2
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti attrici in solido, che Controparte_1 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pagina 12 di 13 Così deciso in Rimini, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c.ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREINI FILIPPO elettivamente Pt_3 P.IVA_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANDREINI FILIPPO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIANO Controparte_1 C.F._2
CIRO elettivamente domiciliato in VIA XXIII SETTEMBRE 1845 N. 109 RIMINI presso il difensore avv. VISCIANO CIRO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della società e della società conveniva in giudizio Parte_3 Parte_2 Controparte_1 avanti all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni : ““Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte: - accertare e dichiarare la portata diffamatoria ex art. 595, comma 3, c.p. del commento pubblicato sul sito internet “Tripadvisor” dal sig. , e conseguentemente, Controparte_1
- condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal Sig. Controparte_1
e dalle soc. dallo stesso rappresentate e così Parte_1 Parte_3 Parte_2
quantificati: - quanto ad € 15.000,00 a favore della società - quanto ad € 15.000,00 a Parte_3 favore della società - quanto a € 20.000,00 a favore del sig. o nella Parte_2 Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, anche in via equitativa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data dell'atto del fatto a quello dell'effettivo pagamento. Con
pagina 1 di 13 condanna della stessa a rifondere le spese ed i compensi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.””.
A sostegno della domanda premetteva di aver gestito per oltre 15 anni (dal 2002 al 2018) il ristorante denominato “Chi Burdlaz”, sito in Rimini viale Vespucci n. 63, da ultimo quale legale rappresentante Part della soc. e che durante tale lunghissimo periodo la gestione si svolgeva in virtù di Parte_3 contratti di affitto succeduti nel tutti stipulati con la proprietaria dell'azienda, la società
[...]
da sempre rappresentata dal quotista di maggioranza, socio Controparte_2
accomandatario e legale rappresentante . Controparte_1
Deduceva che il contestava all'affittuario l'uso illegittimo del nome “Chi Burdlaz” in quanto, a CP_1 suo parere, era suscettibile di arrecare pregiudizio al valore dell'azienda per lo svilimento del nome della medesima, ovvero “Garden BA”.
Le parti, al fine di conciliare la controversia e porre termine al procedimento ex art. 700 c.p.c., frattanto promosso dalla in data 15 maggio 2007 sottoscrivevano una scrittura transattiva con la CP_2
quale parte affittante concedeva a parte affittuaria la facoltà di affiancare alla denominazione aziendale
“Garden BA” l'ulteriore elemento denominativo “Chi Burdlaz”, ideato da parte affittuaria, a condizione che esso fosse sempre e soltanto utilizzato in combinazione con il nome originario “Garden
BA” e che, alla fine del contratto di affitto, i diritti su tale ulteriore elemento, quale segno distintivo dell'azienda, passassero alla parte affittante.
In vista dell'ultima scadenza contrattuale del marzo 2018, sulla scorta di quanto accaduto in precedenza, la parte affittuaria chiedeva il rinnovo del contratto di affitto, ma riceveva Parte_3
un primo, immotivato, rifiuto da parte affittante. La incaricava, quindi, professionisti di Parte_3
sua fiducia di salvaguardare la propria attività e in data 14 marzo 2018 l'affittuaria chiedeva alla di proseguire per altri due anni, proponendo essa stessa un incremento del canone nella CP_2
misura del 20%. In data 3 aprile 2018, quindi nella fase interlocutoria della trattativa, del tutto inaspettatamente, la depositava ricorso per sequestro giudiziario dell'azienda e CP_2
provvedeva a notificare in data 26 aprile 2018 tale atto alla unitamente al decreto di Parte_3
Part fissazione di udienza. La con istanza depositata in data 10 aprile 2018 convocava la Parte_3 innanzi all'Organismo di Mediazione ADR Center sede di Rimini e, all'incontro del 10 CP_2
maggio 2018, le parti siglavano un accordo che prevedeva la facoltà per la di detenere Parte_3
l'azienda sino al 31 maggio 2018 e l'impegno a consegnarla alla proprietà all'esito della verifica dello stato dei beni aziendali. Le parti definivano tutti i loro rapporti dare / avere, davano atto dell'avvenuta riconsegna dell'azienda e dichiaravano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti intercorsi ed oggetto del procedimento di mediazione. Tuttavia a dimostrazione della pagina 2 di 13 malevolenza del verso il la affittava l'azienda alla società “Il Buongustaio CP_1 Pt_1 CP_2
S.n.c. di GE ON, DA e C.” ad un prezzo inferiore a quello proposto dalla Società Pt_3
La nuova affittuaria iniziava l'attività a fine dicembre 2018 proprio con la denominazione
[...]
GA BA e Chi BU (denominazione tutt'ora in uso nel locale). Nel frattempo, sin dal 6 aprile
2016, il costituiva una nuova società denominata avente i servizi di Pt_1 Parte_2
ristorazione quale oggetto sociale. La new-co in data 16 febbraio 2017 iniziava la propria attività con l'apertura di un ristorante in Rimini alla Via Beccadelli n. 7/9 con la denominazione “ ” ed Parte_4 utilizzando anche la propria denominazione sociale nella forma “chi sbouron” quale segno distintivo.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 17.12.2018, notificato in data 09/01/2019 la citava la CP_2
a comparire innanzi al Tribunale di Bologna (Sezione Imprese) chiedendo che alla stessa Parte_2 fosse inibito l'utilizzo della denominazione ”, che le fosse ordinato di rimuovere qualsiasi CP_3
riferimento che potesse in qualsiasi modo e maniera associarsi al marchio Chi Burdlaz di proprietà dell'impresa ricorrente alla denominazione , con condanna della alla CP_3 Controparte_4
rifusione dei danni subiti dalla ricorrente. Si costituiva in giudizio la contestando le Parte_2
pretese della ricorrente in quanto infondate e, nelle more del procedimento, in data 4 aprile 2019 le parti siglavano un accordo conciliativo innanzi al Tribunale di Bologna.
Ebbene, in tale contesto litigioso provocato da parte convenuta, in data 10.11.2019 sul social network
“Tripadvisor” compariva la seguente recensione di un cliente diretta al ristorante “Chi BU del seguente tenore letterale: “Assidui frequentatori della vecchia gestione abbiamo provato la nuova.
Tralasciando il fatto che hanno provato malamente a scopiazzare anche piatti, personale, allegria e tanto altro, con un terribile risultato. Risotto non commestibile, giardiniera incomprensibile. Un consiglio per il futuro: personalità.”
quale socio accomandatario ed amministratore della Controparte_1 Controparte_2
rispondeva in pari data alla summenzionata recensione negativa, utilizzando, frasi e
[...]
dichiarazioni dal contenuto evidentemente diffamatorio nei confronti della precedente gestione del locale, come di seguito riportato: “Ogni tanto salta fuori qualcuno che si lamenta che non c'è più
l'ambiente di una volta. Costoro hanno ragione: di un contenitore attraversato da veri alberi ed immerso nel verde da oltre 50 anni, gli interni e gli esterni sono stati totalmente rinnovati ed ammodernati a fine 2018. Con una nuova gestione, diversa da quelle personalità che hanno portato questo locale agli onori della cronaca nera e che sostanzialmente negli ultimi quindici anni non hanno fatto nulla per migliorarlo o manutenerlo, anzi!!! Ai nostalgici di un passato polveroso ed infetto, che regolarmente ci coprono di giudizi squalificanti, senza esibire straccio di prova, dico solo che vadano
a cercarselo altrove, qui non lo troveranno. Il proprietario del marchio e dell'esercizio. ”
pagina 3 di 13 Si rilevava che a rispondere al commento dell'utente non era stato l'affittuario e gestore del locale, ovvero la società “Il Buongustaio S.n.c. di GE ON, DA e C.”, ma il proprietario dell'azienda che aveva approfittato dell'occasione per rendere pubbliche frasi gravemente offensive nei confronti degli attori.
Parte attrice quindi evidenziava che aveva diffamato pesantemente “la precedente Controparte_1 gestione del locale”, accusandola di “mala gestio” ed associandola alla cronaca nera, insinuando circa un passato “polveroso” e “infetto”, con chiaro riferimento alla cocaina, sostanza stupefacente chiamata in gergo “polvere bianca”.
Il citato commento era chiaramente diretto a ricordare ai lettori una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso rimase coinvolto nell'anno 2015, allorché quest'ultimo era stato ingiustamente Parte_1
accostato ad episodi legati al traffico di cocaina che secondo le accuse si svolgevano presso il ristorante
“Chi BU.
Tale vicenda giudiziaria si concludeva con piena assoluzione del dal reato di favoreggiamento Pt_1
e, pertanto, appariva ancor più odioso il commento diffamatorio del riportando notizie che, oltre CP_1
a non rivestire alcun interesse pubblico, risultavano false e pretestuose.
avvedutosi di tale commento diffamatorio su segnalazione della figlia del 22 Parte_1 CP_5
dicembre 2019 affidava al proprio legale la tutela dei suoi diritti e con missiva del 07.01.20 veniva intimato a alla e alla l'immediata rimozione del Controparte_1 CP_2 Parte_5
commento diffamante, con contestuale dichiarazione di rettifica e richiesta risarcitoria per il danno arrecato di importo quantificato in Euro 20.000,00.
Per i medesimi fatti sopradescritti, in data 10.02.2020 il presentava denuncia-querela ex art. Pt_1
595, comma 3, c.p.
Sentito in data 18 settembre 2020 a sommarie informazioni da parte del Comando dei Carabinieri
Stazione di Rimini Porto,. spontaneamente dichiarava “di essere l'amministratore Controparte_1 della Società “ , sita a Rimini in Via Trieste nr. 14, la quale è CP_2 Controparte_2 proprietaria dei muri, attrezzature, macchine fisse, del marchio e pagina Tripadvisor”. A domanda:
“Lei ci può riferire se dopo aver risposto ad una recensione di un utente, per identificarsi come chi ha risposto a tale recensione, usate il ruolo che avete all'interno dell'azienda?” rispondeva: CP_1
“[…] Quando rispondiamo io e GE ON, sopra la risposta compare la dicitura generica 'il proprietario'. […]. Proprio per evitare confusione nei ruoli, a suo tempo risposi alla recensione scritta dall'utente che denigrava la nostra gestione, aggiungendo apposta dei dettagli come di essere il proprietario dei muri, il mio pseudonimo, del marchio e di azienda in generale.”
pagina 4 di 13 Successivamente, concluse le indagini preliminari, il GIP Dott. ritenendo sussistenti Persona_1
gli elementi di idoneità per procedere con il rinvio a giudizio, disponeva che il P.M. formulasse l'imputazione, riconoscendo la portata diffamante del commento in questione, osservando come “il commento in risposta oggetto di procedimento risulta privo dei requisiti della continenza e soprattutto sproporzionato al post a cui ha replicato, atteso che, anziché limitarsi a criticare la precedente gestione, prende di mira (testualmente) le personalità dei gestori, soggetti assolutamente individuabili, attribuendo loro la responsabilità di un passato polveroso ed infetto”
Instaurato il giudizio penale, la denuncia veniva in seguito rimessa dal preferendo volgere Pt_1
l'attività difensiva dei propri legali all'ottenimento, in sede civile, del risarcimento del danno subito a causa degli illeciti commessi dal convenuto.
Deducevano gli attori che i suddetti commenti erano idonei a ledere l'onore e la reputazione personale e commerciale degli stessi.
Emergeva chiaramente come il riferimento alla cattiva gestione del locale, che negli anni non avrebbe fatto nulla per manutenerlo e/o miglioralo e che anzi avrebbe persino portato lo stesso agli “onori della cronaca nera”, fosse assolutamente falso e diffamante per l'odierno attore.
Non solo, il suindicato commento faceva riferimento al fatto che la precedente gestione del locale fosse legata a un “passato polveroso ed infetto”, alludendo a non meglio precisati episodi inerenti all'uso di cocaina, sostanza stupefacente denominata gergalmente “polvere bianca” e sovente così identificata anche in ambito giornalistico.
A rendere ancor più grave l'illecito era anche l'intento mistificatorio contenuto nelle allusioni del commento, tenuto conto che ultimate le indagini il veniva prosciolto da ogni accusa e le attività Pt_1 illecite collocate fuori dal ristorante “Chi BU.
Invero, durante la gestione del e grazie alle sue specifiche capacità imprenditoriali nel settore, Pt_1 il ristorante “Chi BU era divenuto un punto di riferimento della ristorazione riminese ed aveva acquisito un avviamento commerciale costruito con 15 anni di proficua gestione e fidelizzazione della clientela.
L'intento doloso era poi confermato dalle dichiarazioni rese dal medesimo quando lo stesso, CP_1
sentito in data 18 settembre 2020 a sommarie informazioni da parte del Comando dei Carabinieri
Stazione di Rimini Porto, dichiarava “… proprio per evitare confusione nei ruoli, a suo tempo risposi alla recensione scritta dall'utente che denigrava la nostra gestione, aggiungendo apposta dei dettagli come di essere il proprietario dei muri, il mio pseudonimo, del marchio e di azienda in generale”.
Inoltre il con la società aveva avviato sempre nella zona di marina centro, altra Pt_1 Parte_2
attività di ristorazione, ad appena 450 m dal locale del Dunque, le affermazioni di quest'ultimo CP_1
pagina 5 di 13 assumevano un carattere ancor più grave in quanto volte a gettare discredito su una attività commerciale in diretta concorrenza con l'azienda di sua proprietà.
Gli attori aggiungevano che non poteva ritenersi sussistere in relazione al citato commento l'esimente del diritto di critica. Nell'occasione, infatti, non vi era alcuna correlazione tra quanto riferito dal CP_1
e la recensione dallo stesso riscontrata. Era palese come l'occasione fosse stata utilizzata dal per CP_1
sfogare sentimenti ostili verso gli attori, senza alcun rispetto di qualsivoglia continenza espressiva e in assenza di interesse pubblico alla conoscenza del fatto.
I fatti riportati non trovavano poi alcun fondamento di verità, né oggettiva né putativa, ma si attestavano quali mere insinuazioni obiettivamente idonee a creare nella mente del lettore false rappresentazioni delle qualità personali e professionali del e delle società dallo stesso Pt_1
amministrate.
Circa la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal convenuto, risultava pacifico in giurisprudenza che la fattispecie fosse sussumibile nella diffamazione attuata mediante internet punibile in forza dell'art. 595, comma 3, c.p.,
Rilevavano gli attori che il bacino di utenti raggiungibile dal commento diffamatorio era ampio, essendo Tripadvisor punto di riferimento per gli utenti nella scelta di un ristorante o di altra attività commerciale e dunque idoneo a influenzare gli utenti nella scelta delle stesse.
L'elemento psicologico dell'illecito doveva individuarsi nell'intento di gettare discredito su un'attività
e su imprenditori in diretta concorrenza tramite la diffusione di valutazioni volte a instillare dubbi nel pubblico sulla serietà e sulla professionalità della vittima, con il chiaro intento di persuadere gli utenti della rete a non frequentare il locale attualmente gestito dal Pt_1
Precisavano altresì che il carattere offensivo dei commenti aveva provocato un ingiusto turbamento dello stato d'animo dell'attore, inteso come sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto, come la lesione all'immagine e alla reputazione di cui il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati, altrimenti detta onore e prestigio.
Quanto alla liquidazione del danno alla luce delle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano era possibile qualificare la diffamazione in commento come di “modesta gravità”, tale da legittimare una richiesta risarcitoria compresa tra € 11.000,00 e € 20.000,00, per ogni soggetto leso, così individuata: quanto a € 15.000,00 a favore della quanto a € 15.000,00 a favore della Parte_3
quanto a € 20.000,00 a favore del Parte_2 Pt_1
Infine si rilevava come non potessero sussistere dubbi circa la paternità del commento diffamatorio.
Il aveva pacificamente ammesso in sede di SIT di essere stato lui a redigere il commento CP_1
diffamatorio in rispondere alla recensione;
circostanza in seguito confermata dallo stesso convenuto pagina 6 di 13 con missiva del 23.01.20 laddove precisava che “l'account Tripadvisor in argomento, così come il marchio “Chi BU ed il relativo ramo d'azienda, non sono di proprietà del Sig. ON GE, né della di lui società “Il Buongustaio”, con conseguente impossibilità per gli stessi di esercitare alcun genere di dominio sui commenti caricati in rete;
da ciò consegue l'oggettiva impossibilità di un loro potenziale coinvolgimento nei fatti denunciati nella Sua missiva.”
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contestando gli Controparte_1
assunti attorei e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: in via principale respingere la domanda attorea per le causali sopra esposte poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali 15% e CPA come per legge. in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice ridurre il quantum risarcitorio richiesto. Con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali 15%, e CPA come per legge.”
Premetteva che in data 23.10.2019 sul portale Tripadvisor, veniva pubblicata dall'utente “allimac22” una recensione intitolata “OSCENO”. In tale recensione, l'autore, dopo aver posto in paragone la vecchia gestione del locale con quella del criticava e denigrava aspramente la sua attività, CP_1 descrivendolo con le seguenti parole: “assidui frequentatori della vecchia gestione, abbiamo provato la nuova. Tralasciando il fatto che hanno provato malamente a ricostruire l'ambiente ormai perduto, hanno provato a scopiazzare anche i piatti, personale, allegria e tanto altro, con un terribile risultato.
Risotto non commestibile, giardiniera incomprensibile. Un consiglio per il futuro: personalità”. In data
10.11.2019 presa visione di tale recensione, provvedeva prontamente a rispondere Controparte_1
utilizzando il commento in questione.
Rilevava poi che già da fine dicembre 2019, il commento oggetto del presente giudizio risultava rimosso e che invece risultava pubblicata solamente la recensione negativa redatta dall'utente
“allimac22”.
Osservava che il ha due figlie, e e che secondo quanto esposto dal era Pt_1 CP_5 Per_2 Pt_1 stata proprio la figlia a riferirgli del commento asseritamente “diffamatorio” e che l'utente che CP_5
redigeva il commento tanto negativo, che mirava ad una comparazione tra la vecchia e la nuova gestione, si nominava come al contrario: “Allimac”. Per_2
Aggiungeva poi che le argomentazioni del erano prive di pregio, in quanto il con la Pt_1 CP_1
risposta alla recensione, esercitava il proprio legittimo diritto di critica precisando che non vi erano in detto commento termini allusivi o un linguaggio che potesse considerarsi al di fuori della continenza verbale, né venivano riportati fatti falsi e infondati, quanto meno sotto il profilo putativo.
pagina 7 di 13 Esponeva inoltre che non corrispondeva al vero che “non vi è alcuna correlazione tra quanto riferito dal convenuto e la recensione dallo stesso riscontrata” (p. 10 atto di citazione) giacché, al contrario, era evidente che nella risposta all'utente “Allimac22” fosse riportata unicamente la replica della direzione del “Chi BU ad un commento molto duro ricevuto dal suddetto utente, che in primis proponeva un confronto tra le due gestioni. Pertanto la risposta fornita era da considerarsi pertinente e rispettosa del criterio di continenza verbale.
Deduceva che il aveva mal interpretato il commento posto che l'aggettivo “polveroso” si Pt_1
poteva riferire allo sporco ed al fatto che gli arredi fossero sudici e vetusti e non alla cocaina;
in ogni caso l'aggettivo non aveva alcun contenuto diffamatorio, trattandosi appunto di un riferimento ai passati fatti di cronaca che avevano interessato il locale con la precedente gestione.
Rilevava anche che per l'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica non occorreva necessariamente che i fatti esposti corrispondessero a verità assoluta, essendo sufficiente anche la c.d.
“verità putativa”. Nel caso di specie, esercitando il proprio diritto di critica, la direzione del “Chi
BU difendeva la propria gestione da un aspro commento che la paragonava alla vecchia, screditandola.
In altri termini la direzione del “Chi BU con il proprio commento intendeva rispondere ad un commento gravemente lesivo della propria immagine nel rispetto di tutti i limiti ex lege: verità (anche solo putativa), interesse pubblico, continenza formale.
Quanto alle pretese risarcitorie rilevava che le stesse non solo non erano sorrette da alcuna evidenza probatoria che potesse giustificarle sia sotto il profilo dell'an che del quantum ma risultavano anche violative del divieto di duplicazione del danno. Inoltre tali pretese risarcitorie, risultavano lievitate dalla fase stragiudiziale, nella quale venivano quantificate in € 20.000,00, ai 50.000,00 € richiesti nell'atto di citazione, senza alcun giustificato motivo e richiesti anche in quella fase, per il in proprio e in Pt_1
qualità di l.r.p.t. delle società odierne attrici, ma comunque reputate eccessive e sproporzionate.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di prove orali.
La domanda attorea è fondata e può essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, ai fini di un inquadramento delle fattispecie, giova ripercorrere sinteticamente la regolamentazione della fattispecie di diffamazione, cui l'ordinamento nel suo complesso attribuisce un disvalore, sia sul piano penale con la previsione di una specifica ipotesi di reato, ex art. 595 c.p., sia sul piano civile quale condotta integrativa di fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043.
Sotto il profilo della fattispecie diffamatoria, il codice penale punisce la condotta di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Se la comunicazione avviene a mezzo stampa o, come nel caso di specie, a mezzo internet, l'offesa si ritiene ancora più pregnante.
pagina 8 di 13 Sul piano civile, invece, la predetta diffusione attraverso social network andrà verosimilmente a potenziare l'ingiustizia del danno, posto che l'utilizzo del mezzo internet comporta una diffusione della notizia diffamatoria ben più ampia e potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato di individui.
La tutela della reputazione personale e dell'onore, bene giuridico presidiato dal perseguimento delle condotte diffamatorie, deve in concreto trovare un adeguato bilanciamento con un altro diritto fondamentale, ossia quello di manifestazione del libero pensiero, in tutte le sue specifiche declinazioni, quali il diritto di critica e il diritto di cronaca, che trovano un preciso riferimento normativo nell'art. 21
Cost.. L'impossibile coesistenza di entrambe le tutele, in alcune occasioni, impone all'ordinamento, all'esito di un bilanciamento tra i valori contrapposti, di decidere quale dei due diritti deve considerarsi prevalente, sacrificando l'altro. Ciò avviene attraverso l'operatività di vere e proprie scriminanti che, in una data situazione, elidono l'antigiuridicità di una condotta altrimenti rilevante.
In questo senso il diritto di critica e di cronaca, se esercitati con le modalità e nei limiti previsti, sono idonei a conferire legittimità a una condotta che, in astratto, potrebbe integrare un illecito, ad esempio perché lesiva della reputazione altrui.
Tuttavia, il diritto di critica e di cronaca deve essere esercitato nel rispetto dei principi di verità, di pertinenza e di continenza. In particolare, nel diritto di critica, il principio di verità assume un rilievo più limitato e affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, per sua natura, sottende espressioni meramente soggettive, relative non tanto alla narrazione di un fatto storico quanto piuttosto alle opinioni che l'individuo ha di questo, senza che possa pretendersi una valutazione rigorosamente obiettiva. Il diritto di cronaca, invece, è inteso quale diritto a informare e ad essere informati, che trova soprattutto nel “principio di verità” un presupposto ma anche un limite del suo esercizio. Ed infatti la finalità propria della cronaca è quella di riferire non mere opinioni personali ma notizie di accadimenti, che debbono in ogni caso rivestire un pubblico interesse.
Avuto riguardo alle pretese risarcitorie avanzate dal danneggiato a ristoro del danno all'immagine e alla reputazione che si ritiene subìto a fronte di condotte diffamatorie, le stesse devono sempre essere sostenute da prove adeguate sulla effettiva verificazione di un apprezzabile pregiudizio. Non è pertanto ammissibile una presunzione assoluta iuris et de iure per il solo fatto dell'accertamento di una condotta diffamatoria.
Nondimeno, la prova del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione può essere data anche per presunzioni, sulla base però di una complessiva valutazione di precisi elementi di fatto dedotti in causa (cfr., ex multis, Cassazione civile, sezioni unite, n. 28457/2008), potendosi in questo modo pagina 9 di 13 giungere a una valutazione anche in via equitativa dell'ammontare del risarcimento, stante l'obiettiva difficoltà in questi casi di una determinazione specifica.
Declinando i predetti principi al caso di specie deve rilevarsi che il commento del sebbene nasca CP_1
come replica a una recensione, travalica i confini del legittimo esercizio del diritto di critica. Le espressioni "onori della cronaca nera" e "passato polveroso ed infetto" non appaiono funzionali a una mera difesa dell'operato della nuova gestione, ma si traducono in un'aggressione diretta alla reputazione della precedente gestione e, per essa, del Tali locuzioni, cariche di valenza negativa e allusiva, Pt_1
evocano contesti di illegalità e degrado morale, ricollegandosi, come ammesso implicitamente dalla stessa difesa convenuta, a una vicenda giudiziaria pregressa dalla quale il è risultato assolto. Pt_1
L'utilizzo di tali espressioni non era necessario per replicare alle critiche mosse dall'utente "allimac22" sulla qualità della cucina o sull'ambiente del locale. Al contrario, esse appaiono finalizzate a gettare discredito sulla figura del precedente gestore, violando il limite della continenza sostanziale. Come affermato dalla giurisprudenza, non sono ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione. L'accostamento della precedente gestione a fatti di "cronaca nera" e a un passato "infetto" costituisce un'insinuazione grave, non giustificata dal contesto dialettico della recensione e della relativa risposta.
A rafforzare la natura dolosa della condotta del convenuto concorre la sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale assenza ingiustificata consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. In particolare, deve ritenersi ammesso che il convenuto, con le espressioni utilizzate, intendesse fare specifico riferimento alla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il pur essendo a conoscenza della sua assoluzione. Pt_1
Tale circostanza, unita al tenore delle espressioni, conferma l'intento lesivo della condotta, che esula dalla scriminante del diritto di critica.
In ordine al riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, si rileva ulteriormente che il contenuto del commento appare esorbitante rispetto ai limiti di una opinione genuina, continente e costruttiva.
Sul punto si è osservato che “il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula
l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi” (Cass., sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014 – dep. 20/08/2014, P.M. in proc. , Rv. 261122).
pagina 10 di 13 Invero, l'ambito di operatività di tale diritto nei delitti contro l'onore è stato oggetto di molteplici statuizioni della giurisprudenza. Si è così stabilito che, pur assumendo il requisito della verità del fatto un rilievo affievolito rispetto alla diversa incidenza che esso svolge sul versante del diritto di cronaca
(Sez. 5, n. 4938/11 del 28/10/2010, S., Rv. 249239), è tuttavia indispensabile che sia rispettato un nucleo di veridicità (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, R., Rv. 245098), posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne è investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Sez. 5, n. 7419/10 del 03/12/2009, C., Rv. 246096).
In relazione, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come noto è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'immagine e la reputazione altrui, la quale, nel caso di specie, si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Ciò posto in punto an debeatur in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, occorre accertare la consistenza dei pregiudizi patiti da parte attrice in conseguenza della pubblicazione lesiva.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il danno non patrimoniale da lesione dell'immagine e della reputazione non può qualificarsi quale danno “in re ipsa”, ciò contrastando con l'attuale, e ormai consolidatosi orientamento (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 26972/2008 e, da ultimo, Cass. civ., sez. un.,
22 luglio 2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, sia che esso derivi da reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine (anche di enti collettivi: Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643) e, segnatamente, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre 2014, n.
24474).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima (si veda, in tema di pagina 11 di 13 diffamazione a mezzo stampa Cass. n. 13153 del 2017). Sul punto deve rilevarsi che l'istruttoria orale ha comprovato la sussistenza del danno in questione
Ciò posto, dunque, l'oggettiva difficoltà di tradurre in termini monetari una entità (ossia il danno non patrimoniale) che non può essere stimata sulla base di criteri economici specifici, consente al giudice di applicare una valutazione necessariamente equitativa e ciò sulla base della espressa previsione codicistica, di cui all'art. 1226 c.c. richiamata in sede extracontrattuale dal disposto di cui all'art. 2056
c.c..
Ne consegue che si può presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione così capillare qual è il social network Tripadvisor – che raggiunge un ampio pubblico e che volutamente il resistente ha permesso con la diffusione data dalla tipologia di post pubblicato
(pubblico) – abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro.
Pertanto, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto debitamente considerate a tale fine nella specie, quali la diffusione dello scritto attraverso il social network Tripadvisor idoneo a diffondere il messaggio pubblicato nell'ambito di una pagina pubblica, dunque accessibile a tutti, l'intrinseca rilevanza dell'offesa all'immagine del ricorrente e alla reputazione dello stesso, il numero di destinatari qualificati raggiunti, tenuto conto della permanenza del post per un periodo significativo si ritiene equo riconoscere la somma complessiva pari ad Euro 10.000,00 a pari ad Euro 5.000,00 a Parte_1
e pari ad Euro 2.500,00 a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Pt_3 Parte_2
patito, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto ad oggi.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche, ai medi tariffari tenuto conto della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la natura diffamatoria del commento pubblicato dal in data Controparte_1
10.11.2019 sul sito internet "Tripadvisor" e, per l'effetto, lo condanna per i titoli di cui in motivazione a pagare in favore di la somma di € 10.000,00, in favore della società la Parte_1 Parte_3 somma di € 5.000,00 e in favore della società la somma di € 2.500,00; Parte_2
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti attrici in solido, che Controparte_1 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pagina 12 di 13 Così deciso in Rimini, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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