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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/09/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 78 /2020 R.G. vertente
T R A
, Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in via Vittorio Veneto 11 , presso e nello studio dell' Avv. COLAGRANDE Pt_2
ROBERTO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Largo Arrigo VII, 4, Roma presso e nello studio dell'Avv. SORRENTINO CONCETTA dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Antonio Borraccino, Paola Ranieri Giovanni Desideri e Enzo Paolini
CP_2
, in persona del Presidente pro-tempore della Controparte_3 CP_4
Regionale, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di L' Aquila, nei cui uffici in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale “S. Domenico), è ope legis domiciliata Parte_2
Terza chiamata in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marchese
Terza chiamata
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresenta e Controparte_6 difesa dall'avv. Mauro Rufolo ed elettivamente domiciliata in via Armando Caldora n 4, Pescara presso e nello studio dell' avv. Alessandra Rulli
Terza chiamata
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
2 Con ricorso per decreto ingiuntivo la (d'ora in avanti anche Controparte_1 CP_1
ha dedotto: che la (d'ora in avanti anche solo ) quale
[...] CP_6 CP_6
proprietario e gestore della struttura sanitaria Casa di Cura NG e della Casa di
Cura SP ha eseguito negli anni dal 2006 al 2008 prestazioni ambulatoriali in regime di accreditamento nella e che in relazione alle prestazioni Controparte_3
eseguite negli anni dal 2010 al 2017la struttura ha emesso regolari fatture i cui importi Parte contrattualmente pattuiti sono stati pagati dalla in ritardo rispetto ai termini indicati dal D.Lgs n. 231/02; che con atto di cessione sottoscritto in data 21/06/2019, Parte notificato alla in data 29/07/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del
20/07/2019 la ha ceduto a i crediti vantati nei confronti della CP_6 CP_1
Parte
che ad oggi la non ha corrisposto i crediti Parte_4
vantati dalla e ceduti alla a titolo di interessi ex D. Lgs. CP_6 CP_1
n.231/2002 sulle fatture relative agli anni 2006-2008 maturando un credito di €
7.200,48 come da fatture indicate analiticamente e più precisamente: 1) in relazione alla Casa di Cura NG risulterebbero emesse le seguenti fatture: n. 77/1 per €.
376,95; n. 78/1 per €. 3.861,44; n. 79/1 per €. 2.054,02; 2) in relazione alla Casa di
Cura SP risulterebbero emesse le seguenti fatture: n. 129/2 per €. 54,10; 130/2 per €. 514,15; n. 131/2 per €. 339,82.
Sulla base di tale prospettazione il Tribunale di L'Aquila ha emesso il decreto ingiuntivo n. 559/2019 del 25/10/2019 giudizio n. 2549/2019 R.G. per complessivi €
7.200,48, oltre interessi di legge ex art. 1284 , comma 4°, cod.civ. e spese della procedura monitoria.
Parte Con atto di citazione in opposizione la ha dedotto: che le fatture specificatamente indicate nel ricorso per ingiunzione si riferiscono all'erogazione di prestazioni di
“specialistica ambulatoriale'' erogate nelle annualità 2006, 2007 e 2008 e non nelle annualità che vanno dal 2010 al 2017 (così come erroneamente dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo), in cui le e NG non hanno emesso Controparte_7
fatture nei confronti della la carenza di Parte_5
Parte legittimazione attiva di per la invalidità nei confronti della delle CP_1
3 cessioni di credito per il biennio 2006-2007 per mancata espressa accettazione da parte della ai sensi dell'art. 13 del contratto regolante le prestazioni sanitarie CP
per il suddetto biennio;
relativamente all'anno 2008 , l'inesigibilità degli interessi in ragione della mancata sottoscrizione di un contratto relativo a detta annualità; difetto di integrazione del contraddittorio per omessa evocazione giudiziale della CP
Parte ; la carenza di legittimazione passiva della in relazione alle fatture per le
[...]
quali sono stati conteggiati gli interessi in quanto per le annualità per cui si discute la gestione finanziaria era di competenza della e per essa della Controparte_3 CP_5
la erroneità delle decorrenza degli interessi e dei criteri di quantificazione;
il
[...]
riconoscimento dei corrispettivi maturati subordinato alla preventiva verifica della loro appropriatezza e legittimità da parte della . Controparte_8
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le presupposte declaratorie di rito:
- in via preliminare, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel suesteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciare la nullità del ricorso per ingiunzione di pagamento in ragione dell'erronea postulazione dei relativi elementi di ordine allegativo;
- in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la eccepita carenza delle relative condizioni di ammissibilità;
- ancora in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel presente atto, accertare e dichiarare la inammissibilità (anche sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva di per insussistenza dell'asserita Controparte_9
qualità di 'cessionario' della Cedente) ed infondatezza dell'azione negoziale spiegata nei confronti dell e, comunque, la stessa la invalidità e/o inefficacia Parte_1
e/o inoperatività nei confronti dell delle cessioni di credito addotte Parte_1
da Controparte_1
4 - sempre in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare
l'insussistenza e, comunque, la inesigibilità, non liquidità e l'esorbitanza del diritto di credito vantato da e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto respingendo, comunque, la relativa domanda di condanna al pagamento delle fatture descritte nel ricorso avversario;
- ancora in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'azione avversaria in ciascuna delle sue articolazioni.
Con vittoria integrale delle competenze di lite ivi comprese quelle generali nella percentuale del 15% oltre oneri fiscali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Si è costituita in giudizio la per contestare in fatto e in diritto i motivi CP_1
Parte dell'opposizione svolti dalla e per formulare la chiamata in causa della CP
e della
[...] Controparte_5
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
-in via preliminare nel rito, dato atto che è sorto l'interesse dell'odierna convenuta- Parte opposta, a seguito delle difese svolte dalla opponente, di chiamare in causa la
e la , autorizzare la loro chiamata in causa, con CP_5 Controparte_3
differimento dell'udienza di prima comparizione e concessione del termine per la notificazione della citazione del terzo nel rispetto dell'art. 163 bis cpc;
- rigettare, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Parte opposto, l'opposizione proposta dalla , in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5 -ovvero, in subordine, per le motivazioni sopra esposte, condannare la
[...]
, la e la , in solido tra di loro, ovvero Parte_5 CP_5 Controparte_3
ciascuna di esse per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore di dell'importo di €. 7.200,48 oltre interessi ex art. 1284 Controparte_1
comma 4 c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è costituita in giudizio la Controparte_5
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per aver svolto per il lasso temporale 2006-2008 la sola funzione di “mero organismo di monitoraggio e gestione finanziaria”.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Chiede che l'On.le Tribunale adito voglia dichiararne il difetto di legittimazione passiva, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Tommaso Marchese, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Si è costituita in giudizio anche la deducendo: il difetto di Controparte_3
legittimazione attiva della in ordine alla remunerazione delle prestazioni CP_1
ospedaliere erogate nel periodo 2010/2017 per non essere stata rispettata nella cessione del credito la procedura delineata nelle clausole contrattuali e per non essere stata portata a rituale conoscenza della e da essa non accettata espressamente;
CP
il difetto di legittimazione passiva della per inesistenza del vincolo di CP
Parte solidarietà passiva con la la prescrizione almeno parziale quinquennale o decennale di ogni pretesa creditoria nei confronti della . Ha chiesto Controparte_3
e ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa della per essere Controparte_6
dalla stessa manlevata e tenuta indenne da qualsiasi conseguenza negativa dovesse discendere dalla cessione del credito.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
6 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito - previo differimento dell'udienza di comparizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. -: 1) in primis, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della soc. in assoluto e comunque in Controparte_1
relazione a qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della;
2) in Controparte_3
ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , nonchè Controparte_3
l'insussistenza di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva fra l Parte_1
e la e/o di qualsiasi obbligo di pagamento a carico della
[...] CP CP
; 3) in ogni caso, dichiarare estinta ogni pretesa azionata nei confronti
[...]
dell'Amministrazione regionale per prescrizione quantomeno parziale, quinquennale ovvero decennale;
4) comunque, rigettare ogni pretesa azionata nei confronti di Essa
Amministrazione Regionale, siccome inammissibile ovvero infondata.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la si costituita in giudizio CP_6
deducendo la infondatezza della domanda di manleva esperita dalla nei CP
propri confronti. Ha formulato domanda riconvenzionale subordinata per il riconoscimento in suo favore dei crediti relativi agli interessi nell'ipotesi in cui sia dichiarata la carenza di legittimazione attiva della CP_1
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare integralmente la domanda di manleva avanzata dalla nei Controparte_3
confronti della deducente poiché infondata e non provata. CP_6
Indi rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della Controparte_1
cessione dei crediti, voglia il Tribunale adito condannare l' Parte_6
, la e la , in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] Controparte_3 CP_5
della deducente e per le causali di cui in narrativa (interessi di mora sulle CP_6
7 somme pagate in ritardo), della complessiva somma di € 7.200,48, oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c.. Vinte, in ogni caso, le spese tutte di lite, da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio tra tutte le parti in causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e CTU tecnico contabile, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Oggetto del contendere è il pagamento degli interessi di mora sui crediti che CP_1
ha acquisito dalla , vantati nei confronti della
[...] CP_6 Parte_7
[...]
Preliminarmente va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale è la fattispecie in esame, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte,
è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano
- seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto
2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda
8 avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
La ha ritualmente depositato l' atto di cessione dei crediti con relativa CP_1
Parte notifica, sia a mezzo pec che a mezzo raccomandata a.r. alla a comprova della asserita legittimazione attiva. La stessa opposta ha, peraltro, depositato le fatture su cui si fonda il calcolo degli interessi, corredate da tabelle in cui sono riportati tutti i riferimenti delle fatture originarie cedute (n. fattura, data ed importo) la data del pagamento , i giorni di ritardo e l'importo degli interessi.
Parte Quanto ai motivi di opposizione articolati dalla va innanzitutto osservato che non sono stati oggetto di contestazione i seguenti fatti posti a fondamento della pretesa creditoria ingiunta ossia : che la ha erogato prestazioni sanitarie in regime di CP_6
accreditamento negli anni 2006-2007 emettendo regolari fatture e l'intera somma è stata pagata;
che per il 2006 e il 2007 le prestazioni sono state rese in conformità ai contratti sottoscritti tra la e case di cura del gruppo , mentre per il CP CP_6
2008 nessun contratto era stato stipulato;
che il credito per interessi derivanti dal tardivo pagamento delle fatture ceduto alla non è stato pagato. CP_1
Oggetto di prima contestazione è l' eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria per non essersi perfezionata la cessione del credito CP_1
azionato per il periodo 2006-2007 per mancata accettazione della , Controparte_3
che ha sottoscritto i contratti, nel termine di trenta giorni, come previsto dall'art. 13 dei medesimi.
Innanzitutto, riguardo all'inquadramento dei rapporti tra la struttura privata accreditata e il Servizio Sanitario Nazionale, va osservato che l'attuale organizzazione del CP_10
già vigente nel periodo di riferimento oggetto di considerazione nella controversia in esame (nella quale costituiscono fonti normative di rilievo la L. n. 421 del 1992, il D.Lgs. n. 502 del 1992, integrato da successive circolari ministeriali e modificato dal
D.P.R. n. 37 del 1997, il D.Lgs. n. 229 del 1999), pur nella varietà delle configurazioni regionali, ruota attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa è stata
9 definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. Cass.
SS.UU. n. 35092/2023).
In particolare l' accreditamento istituzionale è un provvedimento amministrativo della che abilita la struttura ad inserirsi nel S.S.N. e pertanto come già ricostruito CP
dalla giurisprudenza, civilistica e amministrativa, l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. Cons.Stato, sez. V, 11 maggio 2010 n. 2828; Cons. di Stato sez. III, 14 settembre 2015, n.
4271; Cons. di Stato II, 4 gennaio 2021, n. 82).
La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli.
Il contratto, che trova la sua fonte normativa nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies che pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente
(sull'inquadramento del rapporto di accreditamento nell'ambito delle concessioni e sulla necessità della conclusione del contratto v. anche Cass. n. 17711 del 2014,
Cass. n. 23657 del 2015, Cass. n. 17591 del 2018, Cass. n. 17665 2019, nonché sulla necessità della forma scritta di esso v. Cass. n. 20931 del 2016; v. anche, per la imprescindibilità della fase contrattuale, Cons. Stato, n. 3675 del 2021).
10 L'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive (cfr. citata Cass. SS.UU. n. 35092/2023).
Nella fattispecie l'effettivo contraente dei relativi contratti per il biennio 2006-2007 Parte configura la in nome e per conto della quale la , parte Controparte_3
contrattuale, ha sottoscritto i contratti e in nome e per conto della quale la CP_5
effettuava il pagamento come da art. 10.
Ebbene, l' art.13 dei contratti relativi al biennio 2006-2007 dispone che "nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la struttura si impegna a notificare l'atto di cessione oltre che alla CP
alla competente e alla nella sua qualità di Parte_1 CP_5
Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art.38 della legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla ai sensi e per gli Parte_8
effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923che ha facoltà di esprimere l'accettazione entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923".
Tale pattuizione negoziale prevede, in deroga al normale regime di cui all'art. 1260 cod. civ., che la cessione del credito possa essere opponibile, previa notifica della Parte medesima cessione alla alla alla solo previa accettazione da CP CP_5
parte della da esprimere entro trenta giorni dalla notifica della Controparte_3
cessione stessa nel rispetto della procedura prevista dal R.D. n. 2440 del 1923 artt. 69
e 70.
Sulla interpretazione della disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.2440 del
1923 è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione
11 senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, stante l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n. 24758/2021; Cass.
18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007).
Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è una norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché essa non si applica nei confronti delle sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici Pt_1
estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, sono state le stesse parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina normativa nell' art. 13 del contratto con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con "assenso formale", così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione (Cass. 29420/2023).
Essendo la ratio della richiamata norma quella di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, potessero venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della p.a., la deroga in questione deve ritenersi operante solo fin quando il
12 contratto è in corso, cessando così al suo termine. La conclusione, propria della nomofilachia cassazionale, è confermata dall'art. 9, allegato E, Legge n. 2248 del 1865, richiamato espressamente da citato art. 70 secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso" non poteva "convenirsi cessione, se non vi aderis(se) l'amministrazione stessa".
Nella fattispecie, poiché le cessioni oggetto di lite concernano crediti maturati in relazione a contratti con la , quale proprietario e gestore della struttura CP_6
sanitaria della Casa di Cura NG e della Casa di Cura SP, che erano scaduti il 31 dicembre 2007e che alla data della comunicazione della cessione, sottoscritta in data 21.06.2019, notificata in data 29.07.2019 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 20.07.2019, le relative prestazioni risultavano completamente esaurite, non sussisteva alcuna ragione per procrastinare la necessità di accettazione del credito da parte della in deroga al principio di cui all'art. 1260 Controparte_3
cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore .
Quanto alla notificazione della cessione alla espressamente prevista dal CP_5
citato art. 13 del contratto "nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi dell'art. 38 della legge n. 146 del 1996 e stante le competenze alla stessa attribuite in virtù dell'articolo 10 del...contratto", non essendo stata pattuita esplicitamente in termini derogatori al regime codicistico dell'opponibilità della cessione del credito, era espressione di una finalità interna al sistema sanitario, di controllo della spesa regionale, rispetto al quale il cessionario era in posizione d'indifferenza, avendo il solo obbligo, assolto, d'informare il debitore ceduto che, a sua volta, non avrebbe potuto eccepire il carattere liberatorio dell'eventuale pagamento eseguito in favore di un soggetto non più legittimato a riceverlo.
In ragione del fatto che le parti hanno esteso al loro negozio ed alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale secondo la richiamata normativa sulla contabilità dello stato da parte della CP
, nella fattispecie non trova applicazione quale legis specialis la legge n.
[...]
130/1999 che nell'art. 4, comma 4 bis, in caso di cessione di crediti nell'ambito di 13 un'operazione di cartolarizzazione, in deroga alla disciplina del R.D. 2440/1923 statuisce: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo
2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Ogni diversa interpretazione risulta del tutto contraria al tenore letterale della clausola negoziale e non supportata da alcun elemento di segno contrario di una diversa interpretazione della volontà contrattuale.
In riferimento alla clausola concernente la cessione del credito presente nei contratti, sulla quale la ha sollevato la questione della sua non espressa Controparte_3
approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., va rilevato che la clausola in questione, come del resto tutto l'impianto della convenzione relativa alla disciplina dell'erogazione in concessione di un servizio pubblico per conto del è stata CP_10
frutto di una specifica trattativa pubblica, il che non solo ne esclude la vessatorietà, ma la riconduce evidentemente all'interno di un espressa e puntuale valutazione che le parti, nella tipicità del rapporto concessorio, hanno effettuato con riferimento alla cedibilità dei crediti, cui si sono limitate ad apporre una condizione e non certamente un divieto (Cass. n. 20868/2024).
Passando all'esame dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata in tema di interessi previsti dal d.lgs. n.231/20, va innanzitutto rilevata l'ammissibilità della presente azione relativa ai soli interessi e non già alla sorte capitale. Al riguardo va osservato che gli interessi costituiscono un accessorio del credito principale, pertanto essi possono essere riconosciuti solo a seguito di espressa domanda di parte, che ne individui la fonte e la misura. Tuttavia, la natura accessoria degli interessi rispetto al credito cui si riferiscono opera solo nella fase genetica, mentre, all'esito della loro
14 maturazione, essi costituiscono un'obbligazione autonoma, che può quindi formare oggetto di separati atti dispositivi e di autonoma azione in sede giurisdizionale. Nel caso di specie non vi è dubbio che gli interessi fossero già maturati e, pertanto, le cessioni e l'esperimento dell'azione devono ritenersi legittimi. Nel merito, la prova dell'esistenza dei rapporti sostanziali e l'estinzione dei debiti relativi alla sorte capitale relativamente al biennio 2006-2007 non è oggetto di contestazione tra le parti.
Sussiste contrasto, invece, sulla legittimità dell'applicazione degli interessi previsti per transazioni commerciali (questione sollevata dalla e in relazione all'erronea CP_5
decorrenza degli interessi ed ai relativi criteri di quantificazione (questione sollevata Parte dalla .
Dalla panorama giurisprudenziale della Corte di Cassazione emerge un quadro convergente verso una univoca soluzione al problema di carattere generale, affermando che i rapporti tra le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e il Servizio Sanitario Nazionale, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica, sono riconducibili alla nozione di transazione commerciale dettata dall'art. 1 e definita dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 e, di conseguenza in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del predetto decreto, (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del
2016, Cass. n. 17665 del 2019, Cass. n. 7019 del 2020; Cass. SS.UU. n. 35092del
2023).
Parte E' invece risultata fondata l'eccezione proposta dalla in relazione agli interessi per l'annualità 2008 non essendo stato prodotto in atti il relativo contratto scritto, fatto costitutivo delle pretesa attorea, la cui prova, imponendo la legge la forma scritta ad substantiam, deve necessariamente essere documentale e non può essere data per presunzioni. Sul punto la giurisprudenza è attestata nell'affermare che nell'ambito di
15 una fattispecie a formazione progressiva nella quale intervengono prima l'autorizzazione amministrativa, poi l'accreditamento e infine l'accordo (è la sequenza procedimentale delle cd. "tre A") non potrebbe non esserci un contratto che rivesta a pena di nullità la forma scritta ad substantiam ex art.
8-quinquies citato. Pertanto nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del
2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate e non sono ammissibili accordi per facta concludentia (Cfr. Cass.
n. 24985/2020; Cass. n. 22831/2024).
Parte Sulle censure dell è stata disposta CTU contabile, che ha proceduto ad effettuare il ricalcolo delle somme dovute in base al D.Lgs. 231/2002. Il CTU, chiarito che ai contratti stipulati ex art. 8 quinquies citato è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs.
231/2002, ha considerato che detta disciplina stabilisce: che nelle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche le parti possono pattuire, sempre in modo espresso e per iscritto, un termine per il pagamento superiore a trenta giorni ma non superiore a sessanta “quando ciò sia giustificato dalla natura e dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”; che in queste transazioni è nulla la clausola contrattuale che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura da parte del debitore e che il termine di pagamento è sempre di sessanta giorni se il debitore è un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria o se è tenuto al rispetto dei requisiti di trasparenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n° 333 del 2003
(art. 4, 4° e 5° comma, ed art. 7, 5° comma). Di conseguenza ha calcolato gli interessi di mora a far data da 60 gg. dalla data della fattura, accertando un credito di € 7.202,90. Parte Nel suddetto calcolo, in accoglimento parziale delle osservazioni della alla medesima CTU, questo Giudice ritiene che vadano però detratti gli interessi per le
16 prestazioni relative all'annualità 2008 prive di contratto per complessivi € 2.393,84 (di cui alla fattura: n. 79/1 per €. 2.054,02 e la fattura 131/2 per €. 339,82) per una differenza dovuta nella misura di € 4.809,06.
Parte Da ultimo l ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle tempistica di pagamento delle fatture sulle quali sono stati conteggiati erroneamente gli interessi di mora ciò perché la Legge Regionale n. 146/1996, vigente in relazione alle annualità 2005-2007 di cui si discute, affidava alla la CP_5
“gestione finanziaria dei pagamenti” in relazione ad una serie di previsioni negoziali condizionanti l'an ed il quantum del pagamento dei corrispettivi oltre che le relative
''tempistiche'' correlate al verificarsi delle condizioni di ''esigibilità'' dei crediti.
Riguardo alla posizione della per l'identificazione dell'ente incaricato del CP_5
pagamento deve farsi riferimento alla L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 38 come modificata dalla L.R. n. 15 del 2004, art. 122, applicabile ratione temporis, il quale era così formulato:
“1.Le provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla Pt_1
quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle
Aziende regionali.
2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria.
3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla affinchè coordini CP_5
l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione.
17
4. E' individuato nella l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario. CP_5
Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo Parte sanitario regionale assegnate per competenza alle singole In particolare assolve alle seguenti funzioni:
1) gestione finanziaria dei pagamenti;
2) monitoraggio finanziario della spesa;
3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE
2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n. 231 del 2002".
La delibera regionale 30/08/2004, n. 754/C – all'art. 10 “Modalità di CP
fatturazione e pagamenti” stabiliva:
“ La Struttura si impegna a fatturare le prestazioni erogate nel limite del volume massimo di prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 7 e come meglio specificato nell'allegato A.
Le fatture dovranno essere inviate in copia:
a) all ai fini contabili;
Pt_3
b) alla al fine dello Controparte_5 Controparte_5
svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnatele dall'art. 38 della legge regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno alla Direzione Regionale Sanità, di cui al precedente art.
7. Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente. Le fatture, in copia, dovranno essere inviate entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, separate per competenza, in funzione della residenza dell'assistito, su ciascuna delle Pt_1
18 Sanitarie Locali della Regione Abruzzo. Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno liquidate, per conto dell dalla nella sua Pt_3 Controparte_5
qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art.
38 della legge regionale n. 146/1996.”.
Ritenuto che alla L.R. n. 146 del 1996, non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, essendo l'efficacia dell'art. 47 della Legge Regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione trova applicazione (anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni) il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993 con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015; n.
34155/2022 ).
A tenore del citato articolo nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l'unità sanitaria locale competente".
Appare evidente dalla disamina della normativa statuale e regionale la funzione della come ente incaricato dei pagamenti delle prestazioni sanitarie convenzionate CP_5
contrattualmente svolte in esecuzione dei contratti stipulati con le singole
[...]
quale ente legittimato passivamente nei confronti di tali strutture con Parte_9
autonoma capacità gestionale e centro di imputazione di interessi (Corte Appello L'
Aquila sentenze n. 326/2019, n. 197 del 2019, n. 1237 del 2022, n. 1199 del 2022)
19 Ciò posto, deve affermarsi la legittimazione passiva della almeno per le CP_5
prestazioni erogate fino al 2009.
Riguardo alla posizione della Regione si osserva che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla citata Legge Regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze operative e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di Parte convenzionamento o accreditamento, spettando tali competenze alle ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla Regione esclusivamente le funzioni di governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e 3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma centottantesimo, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a prevedere che, in presenza di disavanzi di gestione delle asl o d'inadempimento degli obblighi di programmazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, subordinando alla sottoscrizione di tale accordo e alla verifica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggiori finanziamenti (Cass. n. 6300/2023).
Pertanto va escluso l'obbligo della di provvedere al pagamento degli importi CP
Parte dovuti dall' er le prestazioni erogate in esecuzione dei contratti per cui è causa.
La domanda di manleva spiegata dalla Regione nei confronti della è da CP_6
ritenersi nel merito assorbita.
In conclusione il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito dalla condanna della a pagare a il credito per interessi limitatamente Controparte_5 Controparte_1
20 all'annualità 2006 e 2007 nella misura di € 4.809,06, ad esclusione dei crediti per fatture emesse dopo il 01/01/2008 pari a complessivi € 2.393,84.
In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 559/2019 del 25/10/2019 Tribunale di L' Aquila, giudizio n. 2549/2019 R.G.;
-accerta e dichiara il credito di nei confronti della Controparte_1 [...]
nella misura di € 4.809,06 per interessi ex Controparte_5
D.Lgs. n. 231/2002 relativi al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel 2006 e nel 2007, oltre interessi di legge ex art. 1284, comma, IV, cod.civ. dalla domanda;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_11
[...]
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_3
-dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla CP_6
[...]
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
L' Aquila, lì 02/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 78 /2020 R.G. vertente
T R A
, Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in via Vittorio Veneto 11 , presso e nello studio dell' Avv. COLAGRANDE Pt_2
ROBERTO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Largo Arrigo VII, 4, Roma presso e nello studio dell'Avv. SORRENTINO CONCETTA dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Antonio Borraccino, Paola Ranieri Giovanni Desideri e Enzo Paolini
CP_2
, in persona del Presidente pro-tempore della Controparte_3 CP_4
Regionale, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di L' Aquila, nei cui uffici in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale “S. Domenico), è ope legis domiciliata Parte_2
Terza chiamata in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marchese
Terza chiamata
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresenta e Controparte_6 difesa dall'avv. Mauro Rufolo ed elettivamente domiciliata in via Armando Caldora n 4, Pescara presso e nello studio dell' avv. Alessandra Rulli
Terza chiamata
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
2 Con ricorso per decreto ingiuntivo la (d'ora in avanti anche Controparte_1 CP_1
ha dedotto: che la (d'ora in avanti anche solo ) quale
[...] CP_6 CP_6
proprietario e gestore della struttura sanitaria Casa di Cura NG e della Casa di
Cura SP ha eseguito negli anni dal 2006 al 2008 prestazioni ambulatoriali in regime di accreditamento nella e che in relazione alle prestazioni Controparte_3
eseguite negli anni dal 2010 al 2017la struttura ha emesso regolari fatture i cui importi Parte contrattualmente pattuiti sono stati pagati dalla in ritardo rispetto ai termini indicati dal D.Lgs n. 231/02; che con atto di cessione sottoscritto in data 21/06/2019, Parte notificato alla in data 29/07/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del
20/07/2019 la ha ceduto a i crediti vantati nei confronti della CP_6 CP_1
Parte
che ad oggi la non ha corrisposto i crediti Parte_4
vantati dalla e ceduti alla a titolo di interessi ex D. Lgs. CP_6 CP_1
n.231/2002 sulle fatture relative agli anni 2006-2008 maturando un credito di €
7.200,48 come da fatture indicate analiticamente e più precisamente: 1) in relazione alla Casa di Cura NG risulterebbero emesse le seguenti fatture: n. 77/1 per €.
376,95; n. 78/1 per €. 3.861,44; n. 79/1 per €. 2.054,02; 2) in relazione alla Casa di
Cura SP risulterebbero emesse le seguenti fatture: n. 129/2 per €. 54,10; 130/2 per €. 514,15; n. 131/2 per €. 339,82.
Sulla base di tale prospettazione il Tribunale di L'Aquila ha emesso il decreto ingiuntivo n. 559/2019 del 25/10/2019 giudizio n. 2549/2019 R.G. per complessivi €
7.200,48, oltre interessi di legge ex art. 1284 , comma 4°, cod.civ. e spese della procedura monitoria.
Parte Con atto di citazione in opposizione la ha dedotto: che le fatture specificatamente indicate nel ricorso per ingiunzione si riferiscono all'erogazione di prestazioni di
“specialistica ambulatoriale'' erogate nelle annualità 2006, 2007 e 2008 e non nelle annualità che vanno dal 2010 al 2017 (così come erroneamente dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo), in cui le e NG non hanno emesso Controparte_7
fatture nei confronti della la carenza di Parte_5
Parte legittimazione attiva di per la invalidità nei confronti della delle CP_1
3 cessioni di credito per il biennio 2006-2007 per mancata espressa accettazione da parte della ai sensi dell'art. 13 del contratto regolante le prestazioni sanitarie CP
per il suddetto biennio;
relativamente all'anno 2008 , l'inesigibilità degli interessi in ragione della mancata sottoscrizione di un contratto relativo a detta annualità; difetto di integrazione del contraddittorio per omessa evocazione giudiziale della CP
Parte ; la carenza di legittimazione passiva della in relazione alle fatture per le
[...]
quali sono stati conteggiati gli interessi in quanto per le annualità per cui si discute la gestione finanziaria era di competenza della e per essa della Controparte_3 CP_5
la erroneità delle decorrenza degli interessi e dei criteri di quantificazione;
il
[...]
riconoscimento dei corrispettivi maturati subordinato alla preventiva verifica della loro appropriatezza e legittimità da parte della . Controparte_8
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le presupposte declaratorie di rito:
- in via preliminare, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel suesteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciare la nullità del ricorso per ingiunzione di pagamento in ragione dell'erronea postulazione dei relativi elementi di ordine allegativo;
- in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la eccepita carenza delle relative condizioni di ammissibilità;
- ancora in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel presente atto, accertare e dichiarare la inammissibilità (anche sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva di per insussistenza dell'asserita Controparte_9
qualità di 'cessionario' della Cedente) ed infondatezza dell'azione negoziale spiegata nei confronti dell e, comunque, la stessa la invalidità e/o inefficacia Parte_1
e/o inoperatività nei confronti dell delle cessioni di credito addotte Parte_1
da Controparte_1
4 - sempre in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare
l'insussistenza e, comunque, la inesigibilità, non liquidità e l'esorbitanza del diritto di credito vantato da e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto respingendo, comunque, la relativa domanda di condanna al pagamento delle fatture descritte nel ricorso avversario;
- ancora in via principale e di merito, in ragione dei rilievi a tal uopo formulati nel su esteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'azione avversaria in ciascuna delle sue articolazioni.
Con vittoria integrale delle competenze di lite ivi comprese quelle generali nella percentuale del 15% oltre oneri fiscali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Si è costituita in giudizio la per contestare in fatto e in diritto i motivi CP_1
Parte dell'opposizione svolti dalla e per formulare la chiamata in causa della CP
e della
[...] Controparte_5
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
-in via preliminare nel rito, dato atto che è sorto l'interesse dell'odierna convenuta- Parte opposta, a seguito delle difese svolte dalla opponente, di chiamare in causa la
e la , autorizzare la loro chiamata in causa, con CP_5 Controparte_3
differimento dell'udienza di prima comparizione e concessione del termine per la notificazione della citazione del terzo nel rispetto dell'art. 163 bis cpc;
- rigettare, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Parte opposto, l'opposizione proposta dalla , in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5 -ovvero, in subordine, per le motivazioni sopra esposte, condannare la
[...]
, la e la , in solido tra di loro, ovvero Parte_5 CP_5 Controparte_3
ciascuna di esse per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore di dell'importo di €. 7.200,48 oltre interessi ex art. 1284 Controparte_1
comma 4 c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è costituita in giudizio la Controparte_5
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per aver svolto per il lasso temporale 2006-2008 la sola funzione di “mero organismo di monitoraggio e gestione finanziaria”.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Chiede che l'On.le Tribunale adito voglia dichiararne il difetto di legittimazione passiva, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Tommaso Marchese, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Si è costituita in giudizio anche la deducendo: il difetto di Controparte_3
legittimazione attiva della in ordine alla remunerazione delle prestazioni CP_1
ospedaliere erogate nel periodo 2010/2017 per non essere stata rispettata nella cessione del credito la procedura delineata nelle clausole contrattuali e per non essere stata portata a rituale conoscenza della e da essa non accettata espressamente;
CP
il difetto di legittimazione passiva della per inesistenza del vincolo di CP
Parte solidarietà passiva con la la prescrizione almeno parziale quinquennale o decennale di ogni pretesa creditoria nei confronti della . Ha chiesto Controparte_3
e ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa della per essere Controparte_6
dalla stessa manlevata e tenuta indenne da qualsiasi conseguenza negativa dovesse discendere dalla cessione del credito.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
6 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito - previo differimento dell'udienza di comparizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. -: 1) in primis, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della soc. in assoluto e comunque in Controparte_1
relazione a qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della;
2) in Controparte_3
ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , nonchè Controparte_3
l'insussistenza di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva fra l Parte_1
e la e/o di qualsiasi obbligo di pagamento a carico della
[...] CP CP
; 3) in ogni caso, dichiarare estinta ogni pretesa azionata nei confronti
[...]
dell'Amministrazione regionale per prescrizione quantomeno parziale, quinquennale ovvero decennale;
4) comunque, rigettare ogni pretesa azionata nei confronti di Essa
Amministrazione Regionale, siccome inammissibile ovvero infondata.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la si costituita in giudizio CP_6
deducendo la infondatezza della domanda di manleva esperita dalla nei CP
propri confronti. Ha formulato domanda riconvenzionale subordinata per il riconoscimento in suo favore dei crediti relativi agli interessi nell'ipotesi in cui sia dichiarata la carenza di legittimazione attiva della CP_1
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare integralmente la domanda di manleva avanzata dalla nei Controparte_3
confronti della deducente poiché infondata e non provata. CP_6
Indi rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della Controparte_1
cessione dei crediti, voglia il Tribunale adito condannare l' Parte_6
, la e la , in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] Controparte_3 CP_5
della deducente e per le causali di cui in narrativa (interessi di mora sulle CP_6
7 somme pagate in ritardo), della complessiva somma di € 7.200,48, oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c.. Vinte, in ogni caso, le spese tutte di lite, da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio tra tutte le parti in causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e CTU tecnico contabile, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Oggetto del contendere è il pagamento degli interessi di mora sui crediti che CP_1
ha acquisito dalla , vantati nei confronti della
[...] CP_6 Parte_7
[...]
Preliminarmente va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale è la fattispecie in esame, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte,
è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano
- seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto
2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda
8 avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
La ha ritualmente depositato l' atto di cessione dei crediti con relativa CP_1
Parte notifica, sia a mezzo pec che a mezzo raccomandata a.r. alla a comprova della asserita legittimazione attiva. La stessa opposta ha, peraltro, depositato le fatture su cui si fonda il calcolo degli interessi, corredate da tabelle in cui sono riportati tutti i riferimenti delle fatture originarie cedute (n. fattura, data ed importo) la data del pagamento , i giorni di ritardo e l'importo degli interessi.
Parte Quanto ai motivi di opposizione articolati dalla va innanzitutto osservato che non sono stati oggetto di contestazione i seguenti fatti posti a fondamento della pretesa creditoria ingiunta ossia : che la ha erogato prestazioni sanitarie in regime di CP_6
accreditamento negli anni 2006-2007 emettendo regolari fatture e l'intera somma è stata pagata;
che per il 2006 e il 2007 le prestazioni sono state rese in conformità ai contratti sottoscritti tra la e case di cura del gruppo , mentre per il CP CP_6
2008 nessun contratto era stato stipulato;
che il credito per interessi derivanti dal tardivo pagamento delle fatture ceduto alla non è stato pagato. CP_1
Oggetto di prima contestazione è l' eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria per non essersi perfezionata la cessione del credito CP_1
azionato per il periodo 2006-2007 per mancata accettazione della , Controparte_3
che ha sottoscritto i contratti, nel termine di trenta giorni, come previsto dall'art. 13 dei medesimi.
Innanzitutto, riguardo all'inquadramento dei rapporti tra la struttura privata accreditata e il Servizio Sanitario Nazionale, va osservato che l'attuale organizzazione del CP_10
già vigente nel periodo di riferimento oggetto di considerazione nella controversia in esame (nella quale costituiscono fonti normative di rilievo la L. n. 421 del 1992, il D.Lgs. n. 502 del 1992, integrato da successive circolari ministeriali e modificato dal
D.P.R. n. 37 del 1997, il D.Lgs. n. 229 del 1999), pur nella varietà delle configurazioni regionali, ruota attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa è stata
9 definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. Cass.
SS.UU. n. 35092/2023).
In particolare l' accreditamento istituzionale è un provvedimento amministrativo della che abilita la struttura ad inserirsi nel S.S.N. e pertanto come già ricostruito CP
dalla giurisprudenza, civilistica e amministrativa, l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. Cons.Stato, sez. V, 11 maggio 2010 n. 2828; Cons. di Stato sez. III, 14 settembre 2015, n.
4271; Cons. di Stato II, 4 gennaio 2021, n. 82).
La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli.
Il contratto, che trova la sua fonte normativa nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies che pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente
(sull'inquadramento del rapporto di accreditamento nell'ambito delle concessioni e sulla necessità della conclusione del contratto v. anche Cass. n. 17711 del 2014,
Cass. n. 23657 del 2015, Cass. n. 17591 del 2018, Cass. n. 17665 2019, nonché sulla necessità della forma scritta di esso v. Cass. n. 20931 del 2016; v. anche, per la imprescindibilità della fase contrattuale, Cons. Stato, n. 3675 del 2021).
10 L'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive (cfr. citata Cass. SS.UU. n. 35092/2023).
Nella fattispecie l'effettivo contraente dei relativi contratti per il biennio 2006-2007 Parte configura la in nome e per conto della quale la , parte Controparte_3
contrattuale, ha sottoscritto i contratti e in nome e per conto della quale la CP_5
effettuava il pagamento come da art. 10.
Ebbene, l' art.13 dei contratti relativi al biennio 2006-2007 dispone che "nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la struttura si impegna a notificare l'atto di cessione oltre che alla CP
alla competente e alla nella sua qualità di Parte_1 CP_5
Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art.38 della legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla ai sensi e per gli Parte_8
effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923che ha facoltà di esprimere l'accettazione entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923".
Tale pattuizione negoziale prevede, in deroga al normale regime di cui all'art. 1260 cod. civ., che la cessione del credito possa essere opponibile, previa notifica della Parte medesima cessione alla alla alla solo previa accettazione da CP CP_5
parte della da esprimere entro trenta giorni dalla notifica della Controparte_3
cessione stessa nel rispetto della procedura prevista dal R.D. n. 2440 del 1923 artt. 69
e 70.
Sulla interpretazione della disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.2440 del
1923 è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione
11 senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, stante l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n. 24758/2021; Cass.
18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007).
Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è una norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché essa non si applica nei confronti delle sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici Pt_1
estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, sono state le stesse parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina normativa nell' art. 13 del contratto con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con "assenso formale", così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione (Cass. 29420/2023).
Essendo la ratio della richiamata norma quella di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, potessero venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della p.a., la deroga in questione deve ritenersi operante solo fin quando il
12 contratto è in corso, cessando così al suo termine. La conclusione, propria della nomofilachia cassazionale, è confermata dall'art. 9, allegato E, Legge n. 2248 del 1865, richiamato espressamente da citato art. 70 secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso" non poteva "convenirsi cessione, se non vi aderis(se) l'amministrazione stessa".
Nella fattispecie, poiché le cessioni oggetto di lite concernano crediti maturati in relazione a contratti con la , quale proprietario e gestore della struttura CP_6
sanitaria della Casa di Cura NG e della Casa di Cura SP, che erano scaduti il 31 dicembre 2007e che alla data della comunicazione della cessione, sottoscritta in data 21.06.2019, notificata in data 29.07.2019 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 20.07.2019, le relative prestazioni risultavano completamente esaurite, non sussisteva alcuna ragione per procrastinare la necessità di accettazione del credito da parte della in deroga al principio di cui all'art. 1260 Controparte_3
cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore .
Quanto alla notificazione della cessione alla espressamente prevista dal CP_5
citato art. 13 del contratto "nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi dell'art. 38 della legge n. 146 del 1996 e stante le competenze alla stessa attribuite in virtù dell'articolo 10 del...contratto", non essendo stata pattuita esplicitamente in termini derogatori al regime codicistico dell'opponibilità della cessione del credito, era espressione di una finalità interna al sistema sanitario, di controllo della spesa regionale, rispetto al quale il cessionario era in posizione d'indifferenza, avendo il solo obbligo, assolto, d'informare il debitore ceduto che, a sua volta, non avrebbe potuto eccepire il carattere liberatorio dell'eventuale pagamento eseguito in favore di un soggetto non più legittimato a riceverlo.
In ragione del fatto che le parti hanno esteso al loro negozio ed alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale secondo la richiamata normativa sulla contabilità dello stato da parte della CP
, nella fattispecie non trova applicazione quale legis specialis la legge n.
[...]
130/1999 che nell'art. 4, comma 4 bis, in caso di cessione di crediti nell'ambito di 13 un'operazione di cartolarizzazione, in deroga alla disciplina del R.D. 2440/1923 statuisce: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo
2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Ogni diversa interpretazione risulta del tutto contraria al tenore letterale della clausola negoziale e non supportata da alcun elemento di segno contrario di una diversa interpretazione della volontà contrattuale.
In riferimento alla clausola concernente la cessione del credito presente nei contratti, sulla quale la ha sollevato la questione della sua non espressa Controparte_3
approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., va rilevato che la clausola in questione, come del resto tutto l'impianto della convenzione relativa alla disciplina dell'erogazione in concessione di un servizio pubblico per conto del è stata CP_10
frutto di una specifica trattativa pubblica, il che non solo ne esclude la vessatorietà, ma la riconduce evidentemente all'interno di un espressa e puntuale valutazione che le parti, nella tipicità del rapporto concessorio, hanno effettuato con riferimento alla cedibilità dei crediti, cui si sono limitate ad apporre una condizione e non certamente un divieto (Cass. n. 20868/2024).
Passando all'esame dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata in tema di interessi previsti dal d.lgs. n.231/20, va innanzitutto rilevata l'ammissibilità della presente azione relativa ai soli interessi e non già alla sorte capitale. Al riguardo va osservato che gli interessi costituiscono un accessorio del credito principale, pertanto essi possono essere riconosciuti solo a seguito di espressa domanda di parte, che ne individui la fonte e la misura. Tuttavia, la natura accessoria degli interessi rispetto al credito cui si riferiscono opera solo nella fase genetica, mentre, all'esito della loro
14 maturazione, essi costituiscono un'obbligazione autonoma, che può quindi formare oggetto di separati atti dispositivi e di autonoma azione in sede giurisdizionale. Nel caso di specie non vi è dubbio che gli interessi fossero già maturati e, pertanto, le cessioni e l'esperimento dell'azione devono ritenersi legittimi. Nel merito, la prova dell'esistenza dei rapporti sostanziali e l'estinzione dei debiti relativi alla sorte capitale relativamente al biennio 2006-2007 non è oggetto di contestazione tra le parti.
Sussiste contrasto, invece, sulla legittimità dell'applicazione degli interessi previsti per transazioni commerciali (questione sollevata dalla e in relazione all'erronea CP_5
decorrenza degli interessi ed ai relativi criteri di quantificazione (questione sollevata Parte dalla .
Dalla panorama giurisprudenziale della Corte di Cassazione emerge un quadro convergente verso una univoca soluzione al problema di carattere generale, affermando che i rapporti tra le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e il Servizio Sanitario Nazionale, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica, sono riconducibili alla nozione di transazione commerciale dettata dall'art. 1 e definita dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 e, di conseguenza in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del predetto decreto, (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del
2016, Cass. n. 17665 del 2019, Cass. n. 7019 del 2020; Cass. SS.UU. n. 35092del
2023).
Parte E' invece risultata fondata l'eccezione proposta dalla in relazione agli interessi per l'annualità 2008 non essendo stato prodotto in atti il relativo contratto scritto, fatto costitutivo delle pretesa attorea, la cui prova, imponendo la legge la forma scritta ad substantiam, deve necessariamente essere documentale e non può essere data per presunzioni. Sul punto la giurisprudenza è attestata nell'affermare che nell'ambito di
15 una fattispecie a formazione progressiva nella quale intervengono prima l'autorizzazione amministrativa, poi l'accreditamento e infine l'accordo (è la sequenza procedimentale delle cd. "tre A") non potrebbe non esserci un contratto che rivesta a pena di nullità la forma scritta ad substantiam ex art.
8-quinquies citato. Pertanto nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del
2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate e non sono ammissibili accordi per facta concludentia (Cfr. Cass.
n. 24985/2020; Cass. n. 22831/2024).
Parte Sulle censure dell è stata disposta CTU contabile, che ha proceduto ad effettuare il ricalcolo delle somme dovute in base al D.Lgs. 231/2002. Il CTU, chiarito che ai contratti stipulati ex art. 8 quinquies citato è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs.
231/2002, ha considerato che detta disciplina stabilisce: che nelle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche le parti possono pattuire, sempre in modo espresso e per iscritto, un termine per il pagamento superiore a trenta giorni ma non superiore a sessanta “quando ciò sia giustificato dalla natura e dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”; che in queste transazioni è nulla la clausola contrattuale che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura da parte del debitore e che il termine di pagamento è sempre di sessanta giorni se il debitore è un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria o se è tenuto al rispetto dei requisiti di trasparenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n° 333 del 2003
(art. 4, 4° e 5° comma, ed art. 7, 5° comma). Di conseguenza ha calcolato gli interessi di mora a far data da 60 gg. dalla data della fattura, accertando un credito di € 7.202,90. Parte Nel suddetto calcolo, in accoglimento parziale delle osservazioni della alla medesima CTU, questo Giudice ritiene che vadano però detratti gli interessi per le
16 prestazioni relative all'annualità 2008 prive di contratto per complessivi € 2.393,84 (di cui alla fattura: n. 79/1 per €. 2.054,02 e la fattura 131/2 per €. 339,82) per una differenza dovuta nella misura di € 4.809,06.
Parte Da ultimo l ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle tempistica di pagamento delle fatture sulle quali sono stati conteggiati erroneamente gli interessi di mora ciò perché la Legge Regionale n. 146/1996, vigente in relazione alle annualità 2005-2007 di cui si discute, affidava alla la CP_5
“gestione finanziaria dei pagamenti” in relazione ad una serie di previsioni negoziali condizionanti l'an ed il quantum del pagamento dei corrispettivi oltre che le relative
''tempistiche'' correlate al verificarsi delle condizioni di ''esigibilità'' dei crediti.
Riguardo alla posizione della per l'identificazione dell'ente incaricato del CP_5
pagamento deve farsi riferimento alla L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 38 come modificata dalla L.R. n. 15 del 2004, art. 122, applicabile ratione temporis, il quale era così formulato:
“1.Le provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla Pt_1
quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle
Aziende regionali.
2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria.
3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla affinchè coordini CP_5
l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione.
17
4. E' individuato nella l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario. CP_5
Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo Parte sanitario regionale assegnate per competenza alle singole In particolare assolve alle seguenti funzioni:
1) gestione finanziaria dei pagamenti;
2) monitoraggio finanziario della spesa;
3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE
2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n. 231 del 2002".
La delibera regionale 30/08/2004, n. 754/C – all'art. 10 “Modalità di CP
fatturazione e pagamenti” stabiliva:
“ La Struttura si impegna a fatturare le prestazioni erogate nel limite del volume massimo di prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 7 e come meglio specificato nell'allegato A.
Le fatture dovranno essere inviate in copia:
a) all ai fini contabili;
Pt_3
b) alla al fine dello Controparte_5 Controparte_5
svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnatele dall'art. 38 della legge regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno alla Direzione Regionale Sanità, di cui al precedente art.
7. Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente. Le fatture, in copia, dovranno essere inviate entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, separate per competenza, in funzione della residenza dell'assistito, su ciascuna delle Pt_1
18 Sanitarie Locali della Regione Abruzzo. Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno liquidate, per conto dell dalla nella sua Pt_3 Controparte_5
qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art.
38 della legge regionale n. 146/1996.”.
Ritenuto che alla L.R. n. 146 del 1996, non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, essendo l'efficacia dell'art. 47 della Legge Regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione trova applicazione (anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni) il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993 con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015; n.
34155/2022 ).
A tenore del citato articolo nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l'unità sanitaria locale competente".
Appare evidente dalla disamina della normativa statuale e regionale la funzione della come ente incaricato dei pagamenti delle prestazioni sanitarie convenzionate CP_5
contrattualmente svolte in esecuzione dei contratti stipulati con le singole
[...]
quale ente legittimato passivamente nei confronti di tali strutture con Parte_9
autonoma capacità gestionale e centro di imputazione di interessi (Corte Appello L'
Aquila sentenze n. 326/2019, n. 197 del 2019, n. 1237 del 2022, n. 1199 del 2022)
19 Ciò posto, deve affermarsi la legittimazione passiva della almeno per le CP_5
prestazioni erogate fino al 2009.
Riguardo alla posizione della Regione si osserva che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla citata Legge Regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze operative e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di Parte convenzionamento o accreditamento, spettando tali competenze alle ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla Regione esclusivamente le funzioni di governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e 3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma centottantesimo, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a prevedere che, in presenza di disavanzi di gestione delle asl o d'inadempimento degli obblighi di programmazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, subordinando alla sottoscrizione di tale accordo e alla verifica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggiori finanziamenti (Cass. n. 6300/2023).
Pertanto va escluso l'obbligo della di provvedere al pagamento degli importi CP
Parte dovuti dall' er le prestazioni erogate in esecuzione dei contratti per cui è causa.
La domanda di manleva spiegata dalla Regione nei confronti della è da CP_6
ritenersi nel merito assorbita.
In conclusione il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito dalla condanna della a pagare a il credito per interessi limitatamente Controparte_5 Controparte_1
20 all'annualità 2006 e 2007 nella misura di € 4.809,06, ad esclusione dei crediti per fatture emesse dopo il 01/01/2008 pari a complessivi € 2.393,84.
In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 559/2019 del 25/10/2019 Tribunale di L' Aquila, giudizio n. 2549/2019 R.G.;
-accerta e dichiara il credito di nei confronti della Controparte_1 [...]
nella misura di € 4.809,06 per interessi ex Controparte_5
D.Lgs. n. 231/2002 relativi al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel 2006 e nel 2007, oltre interessi di legge ex art. 1284, comma, IV, cod.civ. dalla domanda;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_11
[...]
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_3
-dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla CP_6
[...]
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
L' Aquila, lì 02/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
21