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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. Ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera – rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6/2024 VG promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore (con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. PINNA GIOVANNI BATTISTA)
Parte reclamante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (con l'Avv. Agostino Controparte_1
Giordo)
Parte reclamata
E contro
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
Parte reclamata contumace
Oggetto: reclamo ex art. 18 R.D. 267/1942 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte reclamante: “In via istruttoria:
a) si chiede l'acquisizione della relazione del curatore ex art. 33 l.fall. (non ancora elaborata alla data del 27.6.24)
b) ctu per accertare quanto sub 4).
Nel merito:
- revocare la dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza n° 13/2023 pubblicata il 16/12/2023 Rep.
n. 34/2023 del 16/12/2023, per i motivi sopra esposti.”
Nell'interesse della parte reclamata: “1) dichiarare il reclamo inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile,
2) in ogni caso dichiarare il medesimo infondato e/o immotivato e di conseguenza rigettarlo,
3) confermare la sentenza del Tribunale di Sassari n.13/23, pubblicata il 16/12/23, oggetto dell'impugnazione in subordine
4) ove necessario, previa occorrendo dichiarazione che, nella fattispecie, trova - in ogni caso -
applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 (CCII), disporre l'apertura del procedimento di liquidazione ovvero adottare gli altri provvedimenti ritenuti necessari o comunque trasmettere gli atti al primo Giudice e/o al P.M. per le necessarie incombenze (art. 38 CCII).
5) Disporre la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 331 c.p.p., affinché verifichi l'esistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti indicati nell'espositiva e/o rilevati nella relazione peritale.
6) Ove occorra, considerato il comportamento tenuto, porre ad esclusivo carico della soc. e/o Pt_1
del suo amministratore, tutte le spese del procedimento.
7) Con condanna a favore di delle spese, anche forfetarie, compensi e relativi Controparte_1
accessori (CPA ed IVA).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 13/2023 il Tribunale di Sassari, su ricorso di , dichiarò il fallimento Controparte_1
di ritenendo raggiunta la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge Parte_1
e segnatamente: -a) la qualità di imprenditore commerciale del soggetto convenuto;
-b) il superamento della soglia di fallibilità stabilita dall'art. 1 L.F., non avendo il debitore dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità (i bilanci, mai depositati, erano inattendibili e la debitrice non aveva fornito alcuna prova alternativa a essi, non avendo neanche presentato le dichiarazioni dei redditi); -c) lo stato di insolvenza, desumibile dal mancato adempimento a plurime obbligazioni specificamente indicate nella parte motiva.
Con ricorso depositato in data 15/1/2024 La ha proposto reclamo al fine di ottenere la Parte_1
revoca della dichiarazione di fallimento, deducendo quanto segue:
i)il mancato superamento della soglia di fallibilità come desumibile dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita in prime cure;
ii)il giudizio di inattendibilità dei dati dei bilanci espresso dal Tribunale sarebbe erroneo: infatti, lo stesso ausiliare avrebbe evidenziato, dopo aver posto a raffronto i saldi dei diversi conti esposti nelle scritture contabili, nelle situazioni contabili/bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, l'assenza di discordanze significative nei valori delle voci esaminate;
ii a)in particolare, il Ctu avrebbe attestato la corrispondenza tra quanto indicato nel libro giornale, nelle situazioni contabili, nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, mentre le discrasie sarebbero state individuate soltanto in relazione alla disponibilità di cassa e sarebbero state, a detta dello stesso ausiliare, non significative;
ii b) con riferimento ai debiti per mutui e ai debiti erariali e previdenziali, il Ctu avrebbe riscontrato un mero errore di registrazione contabile della competenza quanto a interessi e sanzioni, mentre il debito risulterebbe dalle scritture;
ii c) analogo discorso varrebbe per i debiti verso il , in relazione ai Controparte_3
quali, secondo la tesi della reclamante, la mancata puntuale rilevazione di imposte e tributi comunali sarebbe stata erroneamente valorizzata dal Ctu in termini di esposizione di minori costi e conseguente rappresentazione di un migliore risultato d'esercizio, mentre ai fini della soglia di fallibilità assumerebbe rilievo il dato relativo ai ricavi e non ai costi;
ii d) il Ctu avrebbe, inoltre, accertato un mero errore tecnico nella rappresentazione dei debiti verso la creditrice ricorrente e verso il Condominio Cala Del Porto, che non Controparte_1
sarebbero stati occultati perché risultanti dagli atti e comunque tali da non determinare,
considerati i rispettivi importi e l'ammontare complessivo dei debiti inferiore a euro
500.000,00, il superamento del relativo parametro dimensionale;
iii) assolvimento dell'onere probatorio in capo alla debitrice attraverso la produzione dei bilanci benché non depositati e in ogni caso avendo essa prodotto documentazione contabile alternativa tale da rappresentare l'effettiva realtà dell'impresa;
iv) prescrizione della gran parte dei debiti verso l'Erario.
In via istruttoria, ha concluso per la rinnovazione della c.t.u. al fine di determinare i valori dell'attivo patrimoniale per le annualità 2020-2019-2018 sulla scorta del registro dei beni ammortizzabili e delle visure ipocatastali, nonché i valori dei ricavi lordi per le medesime annualità esaminando i registri
Iva degli stessi periodi e l'ammontare dei debiti anche non scaduti per le annualità 2022-2021-2020
sulla base della documentazione versata in atti compresa quella a mani del Curatore.
Il creditore istante si è costituito, resistendo al reclamo, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo che:
I)l'amministratore della società aveva disatteso qualsiasi obbligo di correttezza derivante dalla sua carica, avendo predisposto i bilanci esclusivamente a seguito della richiesta di esibizione da parte della Guardia di Finanza, sebbene dovesse depositarli presso la Camera di Commercio e renderli pubblici nei termini di legge;
II) dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza la società
risultava aperta e operativa presso una sede diversa da quella legale, non aveva consegnato il registro dei beni ammortizzabili, dall'interrogazione effettuata presso la banca dati non risultava intestataria di alcun mezzo o veicolo, aveva realizzato un complesso immobiliare e risultava proprietaria di alcuni beni contro i quali erano state eseguite trascrizioni pregiudizievoli;
III) la relazione di ctu aveva restituito indizi di una contabilità inattendibile, concludendo nel senso che i bilanci non avessero rappresentato in maniera veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli esercizi esaminati.
Il fallimento non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa, previa acquisizione della prima relazione ex art. 33 co. 1 L.F. del curatore e deposito di note conclusive (in cui la reclamante ha ulteriormente argomentato in ordine all'asserita cessazione di ogni attività edilizia sul presupposto che la società si sarebbe limitata alla vendita degli immobili rimanenti), è stata tenuta a decisione all'udienza del 10.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di reclamo sub i)
Con tale doglianza la parte reclamante si è doluta dell'erroneità della sentenza del tribunale in quanto dalla relazione di ctu sarebbe emerso il mancato superamento della soglia di fallibilità ed al proposito la difesa di ha rimandato alle pagine 10,11 e 12 della relazione di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio esperita in prime cure (ove la Ctu dott.ssa illustrava le risultanze dei bilanci, Persona_1
ponendole a confronto con i saldi dei diversi conti esposti nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni fiscali).
La doglianza non è fondata, avendo il tribunale dato atto, per un verso, del mancato deposito dei bilanci presso il registro delle imprese i quali, quindi, non potevano costituire prova adeguata al superamento della presunzione di fallibilità: nella sentenza impugnata è dato leggere: “… È evidente
dunque che, in tanto il bilancio può essere considerato valida prova ai fini del superamento della
presunzione, in quanto sia stato regolarmente redatto, approvato e pubblicato con il deposito presso
la camera di commercio. Nel caso in esame i bilanci non sono mai stati depositati con la conseguenza
che non possono costituire prova adeguata al superamento della presunzione (Cass. Civ. sez. I
9/11/2023 n. 31171)” e avverso tale statuizione non è stato introdotto alcun motivo di impugnazione.
Pertanto, può ritenersi vincolante l'affermazione circa l'inidoneità probatoria dei bilanci in difetto di loro deposito. Del resto, la presunzione (iuris tantum) di attendibilità che assiste i bilanci opera soltanto ove regolarmente approvati e depositati (il che è mancato nell'ipotesi in esame) e al riguardo il tribunale correttamente richiamava Cass. Civ. 31171/2023. Di talché l'imprenditore è comunque tenuto, nel caso concreto, a provare la sussistenza dei requisiti di fallibilità.
Per altro verso, il tribunale dava atto, all'esito della ctu esperita nella fase di prima istanza,
dell'inattendibilità dei dati riportati nei bilanci della società. Circa la correttezza di tale valutazione si rinvia alle argomentazioni di cui al successivo paragrafo 2.
2. I motivi di reclamo sub ii) e iii)
Con tali doglianze la parte reclamante ha lamentato l'erroneità della pronuncia del Tribunale per aver ritenuto inattendibili i dati dei bilanci nonostante che lo stesso ausiliare avrebbe evidenziato, dopo aver posto a raffronto i saldi dei diversi conti esposti nelle scritture contabili, nelle situazioni contabili/bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, l'assenza di discordanze significative nei valori delle voci esaminate.
La reclamante ha, altresì, sostenuto di aver assolto all'onere probatorio in capo alla medesima attraverso la produzione dei bilanci benché non depositati e in ogni caso avendo essa prodotto documentazione contabile alternativa tale da rappresentare l'effettiva realtà dell'impresa.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, non colgono nel segno.
Reputa la corte che sia corretta la valutazione espressa dal primo giudice sia in relazione all'inattendibilità dei dati riportati nei bilanci sia in relazione alla inidoneità, della documentazione alternativa ai bilanci acquisita agli atti, a rappresentare l'effettiva situazione economica e patrimoniale dell'impresa. Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni da intendersi a integrazione della motivazione contenuta nella sentenza reclamata. Intanto, la corretta lettura integrale della relazione di ctu restituisce, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, un giudizio di inattendibilità dei bilanci, per le ragioni evidenziate nella stessa consulenza.
È vero che la Ctu nominata in prime cure, dott.ssa , dopo aver proceduto a elaborare Persona_1
contabilmente le scritture contabili annotate nel libro giornale degli anni 2018, 2019 e 2020 e dopo aver posto a raffronto i dati emergenti dalle scritture contabili con i saldi esposti nei bilanci sociali e con i valori indicati dalla società ai fini fiscali nelle dichiarazioni dei redditi (non presentate) esibite alla Guardia di Finanza, evidenziava, per gli esercizi del triennio che viene qui in considerazione
(2018 -2019 e 2020), l'assenza di discordanze significative nei valori delle voci esaminate.
Tuttavia, non è meno vero che l'ausiliare riscontrava, dalle scritture contabili degli esercizi 2018 -
2019 e 2020, saldi negativi del conto cassa nel periodo in verifica (come, del resto, riconosciuto dalla reclamante). È parimenti vero che la Ctu precisava trattarsi di discrasie che non apparivano significative (perché di poche migliaia di euro), ma non può trascurarsi, come precisato dalla consulente dott.ssa che “il conto cassa non può esporre saldi negativi. Infatti, i valori di cassa Per_1
negativi, sono un grave indizio di contabilità inattendibile. Il conto cassa è, infatti, un conto che ha
natura patrimoniale e il suo saldo non può che essere sempre positivo o nullo (pari a zero). Se il
conto cassa presenta un saldo negativo (anche in un solo giorno dell'anno), ciò può essere dovuto
solamente a errori di registrazione, ovvero all'omissione di registrazione di incassi o ancora ad altre
irregolarità. La sussistenza di un saldo negativo di cassa, oltre a presumere l'esistenza di ricavi non
contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, implica che le voci di spesa sono di entità superiore
a quella degli introiti registrati in contabilità” (cfr. relazione di ctu depositata in primo grado, pag.
16).
Peraltro, la lacunosità della documentazione presa in esame dalla Ctu precludeva all'ausiliare il riscontro dei reali valori dei ricavi (come anche dell'attivo e dei debiti). Tanto ciò è vero che l'ausiliare aveva cura di precisare che “la parziale documentazione esaminata non consente alla sottoscritta di fornire, con certezza i valori rettificati dell'attivo, dei ricavi e dei debiti” (pag.27
dell'elaborato).
Ebbene, pur a fronte della segnalata lacunosità della documentazione alternativa ai bilanci, la parte reclamante si è limitata a evidenziare, per quanto di rilievo con riferimento al parametro dei ricavi,
che le discrasie riscontrate dalla Ctu sarebbero state di ammontare a suo dire non significativo, senza tuttavia contestare l'erroneità della valutazione della consulente in ordine all'esistenza di tali discrasie;
si è limitata, inoltre, ad allegare genericamente di aver prodotto documentazione alternativa ai bilanci tale da rappresentare l'effettiva realtà dell'impresa senza tuttavia indicare specificamente
(ma solo con un generico richiamo alle scritture contabili) da quali documenti potrebbero trarsi gli elementi a sostegno della sua tesi e senza, a ben vedere, neppure contestare analiticamente la valutazione, compiuta dall'ausiliare, in merito all'incompletezza e insufficienza della documentazione. E omettendo, peraltro, di effettuare nuove produzioni rispetto a quelle di cui al primo grado.
Pertanto, in difetto di specifiche allegazioni difensive, non possono neppure esercitarsi poteri istruttori ufficiosi. Pacifico l'onere, gravante sull'imprenditrice, di provare il possesso congiunto dei requisiti soggettivi di non fallibilità, non è superfluo chiarire che “il potere di indagine officiosa è
residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti ex art. 15 quarto comma legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore ex art. 1 secondo comma lettera b) legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però
necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 23-07-10 n. 17281: conf. id, 4-12-15
n. 24721; 15-01-16 n. 625).
Né possono trovare accoglimento le istanze istruttorie della reclamante, per le ragioni in appresso.
Invero, la Ctu dott.ssa esaminava, al fine di rispondere ai quesiti, i seguenti documenti: Per_1
visura ordinaria della società rilasciata in data 7 ottobre 2021; Parte_1
fascicolo del bilancio abbreviato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, composto da stato patrimoniale – conto economico – nota integrativa – verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno
2013 di approvazione del bilancio;
modello IVA dei periodi di imposta degli anni 2018, 2019 e 2020;
dichiarazione dei redditi - modello unico SC dei periodi di imposta degli anni 2018, 2019 e 2020;
dichiarazione IRAP dei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020;
situazione patrimoniale ed economica degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2018, redatto in forma super abbreviata (stato patrimoniale e conto economico, privi della nota integrativa) ed – verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2019
di approvazione del bilancio;
fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2019, redatto in forma super abbreviata (stato patrimoniale e conto economico, privi della nota integrativa) ed – verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2020
di approvazione del bilancio;
fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2020, redatto in forma super abbreviata (stato patrimoniale e conto economico, privi della nota integrativa) ed – verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2021
di approvazione del bilancio;
estratti di ruolo notificati alla società; ispezione ipotecaria effettuata il 21 aprile 2021, riportante l'elenco sintetico delle formalità
iscritte/trascritte in capo alla società – codice fiscale Parte_1 P.IVA_1
ispezione ipotecaria effettuata il 16 marzo 2017, riportante la nota di trascrizione del verbale di pignoramento immobiliare del 18 agosto 2016 – RG 14645 – RP 11320, trascritto il 2 novembre 2016
a favore di e contro sugli immobili siti in Parte_2 Parte_3 Parte_1
al foglio 7, particella 1301, sub 6 – sub 7 – 13 e al foglio 7, particella 1315, sub 23 e sub CP_3
24;
ispezione ipotecaria del 16 marzo 2017 riportante l'annotazione del frazionamento dell'ipoteca del
23 aprile 2010 – RG 7551 e RP 877, iscritta il 5 maggio 2010 a favore di Intesa San Paolo S.p.a.
contro sugli immobili: 1) fabbricato sito in al foglio 7, particella Parte_1 CP_3
1301, sub 3 – capitale € 41.587,00 – ipoteca € 83.174,00;
2) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 4 – capitale € 41.587,00 – ipoteca € CP_3
83.174,00;
3) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 5 – capitale € 41.587,00 – ipoteca € CP_3
83.174,00;
4) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 6 – capitale € 42.372,00 – ipoteca € CP_3
84.744,00;
5) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 7 – capitale € 69.836,00 – ipoteca € CP_3
139.672,00;
6) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 8 – capitale € 57.280,00 – ipoteca € CP_3
114.560,00;
7) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 9 – capitale € 56.496,00 – ipoteca € CP_3
112.992,00; 8) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 10 – capitale € 40.802,00 – ipoteca CP_3
€ 81.604,00;
9) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 11 – capitale € 40.802,00 – ipoteca CP_3
€ 81.604,00;
10) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 12 – capitale € 30.602,00 – ipoteca CP_3
€ 61.204,00;
11) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 13 – capitale € 40.802,00 – ipoteca CP_3
€ 81.604,00;
12) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 14 – capitale € 69.051,00 – ipoteca CP_3
€ 138.102,00;
13) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 16 – capitale € 41.587,00 – ipoteca CP_3
€ 83.174,00;
14) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 18 – capitale € 30.602,00 – ipoteca CP_3
€ 61.204,00;
15) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 20 – capitale € 30.602,00 – ipoteca CP_3
€ 61.204,00;
16) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 29 – capitale € 39.233,00 – ipoteca CP_3
€ 78.466,00;
17) fabbricato sito in al foglio 7, particella 1301, sub 30 – capitale € 3.923,00 - ipoteca € CP_3
7.846,00;
sentenza n. 1219/2020 del Tribunale di Sassari con la quale è stato dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento della e quest'ultima è stata condannata al Parte_1 pagamento a favore della signora della somma di euro 67.000,00 oltre interessi ed al Controparte_1
rimborso delle spese di lite liquidate in euro 7.795,00, oltre rimborso forfetario ed accessori;
atto di precetto del 6 aprile 2021 con il quale la signora ha intimato, in ragione Controparte_1
della sopra citata sentenza, alla società il pagamento dell'importo di euro 95.234,34; Parte_1
ricorso per la dichiarazione di fallimento della società depositato il 10 novembre Parte_1
2021 e proposto dalla signora;
Controparte_1
esito degli accertamenti della Guardia di Finanza Tenenza di Porto Torres – del 27 maggio 2022,
protocollo n. 0090173/2022, contenente una breve relazione sugli accertamenti effettuati ed i seguenti documenti:
1) visura storica della società rilasciata in data 10 marzo 2022; Parte_1
2) processo verbale delle operazioni compiute il 18 maggio 2022 dalla Guardia di Finanza – Tenenza
di Porto Torres, presso gli uffici del Reparto;
3) fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2018, redatto in forma super abbreviata (stato patrimoniale e conto economico, privi della nota integrativa) e – verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2019
di approvazione del bilancio;
4) situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2018;
5) fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2019, redatto in forma super abbreviata (stato patrimoniale e conto economico, privi della nota integrativa) e – verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2020
di approvazione del bilancio;
6) situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2019;
7) fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2020, redatto in forma super abbreviata (stato patrimoniale e conto economico, privi della nota integrativa) e verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2021
di approvazione del bilancio;
8) situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2020;
9) situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2021;
10) libro giornale degli anni 2018, 2019 e 2020;
11) dichiarazione dei redditi - Modello Unico SC dei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
12) dichiarazione IVA dei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020;
13) dichiarazione IRAP dei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020;
14) elenco delle cartelle e degli avvisi rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni in data 26
Pa gennaio 2022 per il nominativo che espone un indebitamento di complessivi euro Parte_1
95.783,14;
15) informazioni anagrafiche della società tratte dall'Agenzia dell'Entrate alla data Parte_1
del 10 marzo 2022;
16) visura dei protesti del 15 marzo 2022 sul nominativo Parte_1
17) ispezione ipotecaria del 14 marzo 2022 recante la nota d'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria da decreto ingiuntivo del 24 luglio 2017, iscritta il 30 ottobre 2018 R.G. 14214 - R.P. 2238, per il complessivo importo di euro 23.000,00 in favore del Condominio Cala del Porto e contro Parte_1
[...]
18) ispezione ipotecaria del 14 marzo 2022 recante la nota d'iscrizione ipoteca esattoriale del 3
gennaio 2022, iscritta il 14 gennaio 2022 R.G. 516 - R.P. 55, per il complessivo importo di euro
188.774,46 di cui quota capitale per euro 94.387,23, favore dell' e Controparte_4
contro Parte_1
19) visura catastale per soggetto dei terreni e fabbricati intestati alla società Parte_1 20) dichiarazione di credito del 23 marzo 2022 dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione per l'importo di euro 96.341,33;
21) dichiarazione di credito del 24 marzo 2022 dell'INAIL per l'importo di euro 57,41;
22) dichiarazione di credito del 11 marzo 2022 del , per l'importo di euro Controparte_3
21.876,11.
23) fascicolo del bilancio abbreviato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, composto da stato patrimoniale – conto economico – nota integrativa – verbale dell'assemblea dei soci del 30 aprile
2014 di approvazione del bilancio.
Ciò posto, la parte reclamante ha chiesto la rinnovazione dell'accertamento peritale al fine di determinare “i valori dell'attivo patrimoniale del titolare della ditta” (rectius della società) per le annualità 2020-2019-2018 sulla scorta del registro dei beni ammortizzabili e delle visure ipocatastali;
i valori dei ricavi lordi per le medesime annualità esaminando i registri Iva degli stessi periodi;
l'ammontare dei debiti anche non scaduti per le annualità 2022-2021-2020 sulla base della documentazione versata in atti compresa quella a mani del Curatore”.
Ebbene, tale richiesta non può trovare accoglimento, considerato, per un verso, che l'elaborato predisposto in prime cure può dirsi certamente esaustivo alla stregua della documentazione esaminata dalla Ctu (e supra citata) e che, per altro verso, il registro dei beni ammortizzabili, come anche i registri Iva non risultano prodotti in giudizio (né è dato sapere se gli stessi siano stati formati).
Il registro dei beni ammortizzabili, come anche i libri Iva (che, si ripete, neppure è dato sapere se siano stati formati) non risultano acquisiti neppure dal curatore fallimentare, il quale, nella sua prima relazione ex art. 33, co.1 L.F., dopo aver dato atto di aver acquisito soltanto parte della documentazione contabile, non ha indicato tali scritture (le relative caselle del questionario di cui si compone tale relazione non sono barrate). Quanto, infine, alla richiesta di ctu sulla base della documentazione in possesso del curatore, è sufficiente evidenziare la genericità di siffatto richiamo per respingere la relativa istanza.
Né elementi a supporto della tesi della reclamante potrebbero desumersi, contrariamente a quanto per la prima volta dalla medesima sostenuto nelle note conclusive, da quanto affermato dal curatore nella prima relazione ex art. 33 comma 1 L.F. in cui si assume che la società fosse dedita alla sola cessione degli immobili rimanenti, il che dimostrerebbe secondo la reclamante l'attendibilità dei dati risultanti dai bilanci relativi ai ricavi.
Invero, dagli atti è emerso che la contrariamente a quanto indicato nella relazione Parte_1
preliminare predisposta dal curatore fallimentare e acquisita agli atti in data 29.6.24, aveva, oltre alla sede legale, anche una sede operativa, ubicata a pochi chilometri di distanza da quella dichiarata come sede legale, nella quale la società era risultata aperta al pubblico e operativa, tanto che erano state ivi rinvenute merci idonee a poter essere utilizzate per l'esecuzione di opere edili come da oggetto sociale: quanto testé esposto è stato puntualmente accertato dalla Guardia di Finanza di Porto Torres
in occasione del sopralluogo del 7.4.2022 (all. iv, comparsa di costituzione di nel Controparte_1
presente giudizio, pag. 199: “durante il sopralluogo nella località sede reale della società in
questione i militari redigenti notavano in zone periferiche sotto copertura del cortile interno
adiacente all'immobile delle scorte di materiali edili ancora impacchettate a mo' di rimanenze di
magazzino o probabili scorte per la realizzazione di futuri lavori”). La società, inoltre, come attestato dalla Guardia di Finanza nella medesima relazione risultava attiva sia dalla visura camerale storica che per l'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della reclamante e diversamente da quanto enunciato dal curatore nella relazione preliminare, non può condividersi l'affermazione che l'attività
sociale fosse limitata da tempo alla cessione degli immobili rimanenti nel magazzino. A tacere della genericità di siffatta affermazione, priva di qualsivoglia riferimento cronologico e anche a volerla ricondurre al triennio che viene in rilievo, le risultanze documentali sono di segno opposto. Oltre all'esistenza di una sede operativa (del tutto ignorata dal curatore nella sua relazione preliminare nonostante le chiare risultanze delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza), corre l'obbligo di rimarcare che nelle note alla sezione “bilancio micro, altre informazioni” relative all'esercizio al
31.12.2018, (vd. allegato a pag. 27 degli accertamenti della Guardia di Finanza), era stato indicato che la società aveva in media cinque dipendenti occupati durante quell'esercizio e identico dato era stato riportato sia nelle note alla sezione “bilancio micro, altre informazioni” relative all'esercizio al
31.12.2019 (vd. pag. 36 della relazione della Guardia di Finanza) che in quelle alla sezione “bilancio micro, altre informazioni” relative all'esercizio al 31.12.2020, (pag. 45 della relazione della Guardia
di Finanza).
Il numero dei dipendenti mediamente occupati in ciascuno degli esercizi di riferimento, pari a cinque,
è certamente incompatibile con un'attività meramente dismissiva dei beni ancora presenti nel patrimonio dell'ente e risulta piuttosto coerente con il perdurante svolgimento di un'attività d'impresa coerente con l'oggetto sociale (costruzione di edifici e lavori edili su immobili). Il che priva di qualsiasi attendibilità la cessazione della posizione assicurativa alla data del 31.12.2016 comunicata all'Inail (in allegato a pag. 223 della relazione della Guardia di Finanza). Fa emergere, inoltre,
l'inattendibilità delle dichiarazioni (evidentemente compiacenti) rese ai verbalizzanti dal padre dell'amministratore unico, il quale aveva riferito che le merci presenti all'atto del sopralluogo erano rimanenze di lavori pregressi. Consente, altresì, di ritenere non condivisibile la tesi di parte reclamante che vorrebbe desumere, dal compimento di attività meramente liquidatoria da parte della società, l'attendibilità dei dati, inseriti nei bilanci, relativi ai ricavi.
In definitiva, non può che concludersi per l'inattendibilità dei bilanci e per l'insufficienza della documentazione alternativa a essi a ricostruire l'esatto ammontare dei ricavi.
Posto, quindi, che al fine di sottrarsi al fallimento l'imprenditrice avrebbe dovuto dimostrare ai sensi dell'art. 1 comma 2 Legge Fallimentare, il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è sufficiente, ai fini del rigetto del reclamo, il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo al limite sub b (aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila).
I restanti rilievi risultano assorbiti.
Il reclamo dev'essere, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi delle cause di valore indeterminabile complessità
bassa. Deve, altresì, darsi atto dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ove dovuto detto contributo.
PQM
1. rigetta il reclamo;
2. condanna parte reclamante alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1
liquida, in euro 4.996,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo, ove dovuto detto contributo;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Sassari, 11.2.25
La consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi La presidente
Dott.ssa Maria Grixoni