Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1969, n. 1011
Versione
22 gennaio 1970
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323 , e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:
"Per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara "Garibaldi", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , modificato dall' articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348 , per il ripristino della nave "Nino Bixio", e' consentita la estinzione totale contro rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprieta'".

Entrata in vigore il 22 gennaio 1970