Art. 1. Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323 , e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:
"Per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara "Garibaldi", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , modificato dall' articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348 , per il ripristino della nave "Nino Bixio", e' consentita la estinzione totale contro rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprieta'".
Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323 , e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:
"Per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara "Garibaldi", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , modificato dall' articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348 , per il ripristino della nave "Nino Bixio", e' consentita la estinzione totale contro rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprieta'".