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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/05/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore
3) Dott. Michele CAMPANALE - Consigliere- ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 339 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, avverso la sentenza n.1953/2024(RG 6562/2020) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
Parte_1 Parte_2
rappr. e dif. dall' avv. C. GIOSA
- Appellante - contro
Controparte_1
Rappr.e difesa dall'avv. A. DELL'ELMO
-Appellato-
OGGETTO: “Locazione-oneri condominiali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/9/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo n. 2319 del 2019 emesso in data 13/11/2019, ai sensi dell'art 644 c.p.c., riconoscendo l'inesistenza della notifica tentata dagli appellanti nei confronti di . Ha assunto l'appellante l'erroneità della Controparte_1 decisione, risultando la notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c. a mezzo di ufficiale giudiziario, come si evince chiaramente dall'avviso depositato in atti, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e pervenuto al corretto indirizzo di residenza del via Peonie CP_1
1 34). Il mancato pervenimento della raccomandata informativa al determinava la nullità CP_1
della notifica e non la sua inesistenza. Nel merito ha insistito per la debenza del credito per oneri condominiali insoluti relativi agli anni 2007-2008, risultanti dal rendiconto presentato dall'amministratore di condominio e non prescritti, stante le numerose lettere di sollecito inviate al negli anni. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito l'appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata, precisando che non si evincesse dalla documentazione depositata la riferibilità del debito per oneri condominiali all'appartamento detenuto dal negli anni 2007 2008(fino a gennaio). CP_1
Ebbene, esaminando la documentazione inerente la notifica, in particolare la ricevuta compilata dall'ufficiale giudiziario, si evince che la notifica è stata eseguita in data 11/12/2019 ai sensi dell'art
140 c.p.c., chiaramente indicato, anche se la dicitura è un po' sbiadita nella fotocopia, presso l'indirizzo di residenza del come risultante dall'anagrafe comunale(via Peonie 34 CP_1
anziché via Peonie 36 dove vive effettivamente). L'ufficiale giudiziario, non trovando il
[...]
presso l'indirizzo, ha inoltrato la raccomandata n. 66836871282-3 informativa del deposito CP_1
presso la casa comunale presso il medesimo indirizzo, ma la stessa non è stata consegnata, perché, come attestato dall'ufficio postale nel documento allegato in corso di causa, il postino ha restituito al mittente la busta perché l'indirizzo è risultato sconosciuto. Dunque la notifica, avviata ai sensi dell'art 140 c.p.c., non è stata completata mancando gli ultimi adempimenti. Senz'altro essa è nulla ma non inesistente.
Per giurisprudenza consolidata “La notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge;
nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla”1. In un caso analogo, di recente la Cassazione ha sostenuto che “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (Cass. 28 agosto 2009, n. 18791; 23 agosto 2011, n. 17478); che nel caso di specie, si è verificata la sanatoria della (eventuale) nullità della notificazione ai sensi dell'art. 143
c.p.c., in virtù del raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., per
l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo (di cui aveva appreso l'esistenza per Parte_3
effetto della notificazione del precetto il 8 aprile 2009), in una con l'opposizione a quest'ultimo con atto depositato il 7 maggio 2009, in assenza di (risultanza di) alcun atto di esecuzione e pertanto ben qualificabile alla stregua di opposizione tardiva ammissibile, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.: tenuto anche conto della contestazione, non soltanto dell'(in)efficacia del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 644 c.p.c., ma anche (come si evince dal primo capoverso di pg. 3 del controricorso) della pretesa nel merito”2.
Anche nel caso in esame la notifica è stata sicuramente tentata da parte dell'appellante e, sebbene nulla, non può ritenersi che vi sia stata una volontà di abbandonare il titolo. Peraltro il CP_1
ha qualificato la sua opposizione come opposizione tardiva ex art 650 c.p.c., appunto confidando nella nullità della notifica ed è entrato anche nel merito della pretesa avanzata dai locatori, contestando appunto l'esistenza e debenza dello stesso.
Pertanto deve riformarsi la sentenza di primo grado sul punto, dichiarando nulla la notifica e ammissibile l'opposizione tardiva.
Passando al merito della stessa, deve rilevarsi la fondatezza dell'opposizione. Il credito domandato al a titolo di oneri condominiali ordinari per il 2007 e il 2008 non è affatto certo nella CP_1 sua esistenza. Difatti l'unico documento esibito a riprova dell'esistenza del credito è il riepilogo pagamenti condominiali insoluti redatto dall'amministratore in data 19/11/2013 riferito alla intera proprietà del condominio di via Polesine 10, sita presso il piano decimo. Al decimo piano gli Pt_1
appellanti avevano due appartamenti di proprietà, l'interno 37 e l'interno 35. L'esistenza dei due appartamenti si evince dalla prima missiva datata 23/8/2008 inviata da Parte_1 all'amministratore in cui precisava che l'appartamento sito al decimo piano interno 35 era stato locato al dal 2006 al gennaio 2008. L'appartamento int. 37 era rimasto in sua proprietà CP_1
fino al gennaio 2008 quando era stato venduto allo stesso Dunque ha CP_1 CP_1
detenuto in virtù di contratto di locazione, come si evince del resto dalla lettura dello stesso contratto allegato in atti, solo l'appartamento interno 35.
Pertanto quando l'amministratore comunicava allo che in relazione alle sue proprietà site al Pt_1
decimo piano dello stabile residuasse un insoluto riferito agli anni 2006-2008, non chiariva a quale delle due proprietà si riferissero tali insoluti. In mancanza di specificazione, non è possibile imputare la morosità all'inquilino di uno degli appartamenti.
Pertanto in mancanza di prova della sicura riferibilità del debito alla casa concessa in locazione al non è possibile accertarne alcun debito per oneri condominiali. CP_1
L'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata l'inesistenza della pretesa contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, di cui si dispone la revoca.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, a carico degli appellanti perché hanno coltivato, anche in appello un credito inesistente e comunque non provato.
P.Q.M.
Ritenuta la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e l'ammissibilità dell'opposizione tardiva allo stesso, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo e ne dispone la revoca.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite di primo grado in favore dell'appellato nella misura già liquidata nella sentenza appellata;
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado di appello, che liquida in € 494,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 14/5/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella
4 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. 2, Sentenza n. 14436 del 22/06/2006
2 2 Cass sezione L, ord n. 1509/2019
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