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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2326/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 IOVANE CLAUDIO e dall'Avv. SARTIANI GABRIELLA ( ) C.F._2 VIA CADORNA 15 58100 GROSSETO;
RICORRENTE
nei confronti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3 IAZZETTA SERENA RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di aver consensualizzato il giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“l'Ecc.mo Tribunale adìto, nel conformarsi alle determinazioni transattive delle parti
Voglia pronunciare sentenza di revisione, conformemente alle clausole di accordo già prodotto e che di seguito vengono qui trascritte, dei provvedimenti divorzili sanciti con la sentenza n.566/2006, resa dal Tribunale di Grosseto il 26.2.2006 e pubblicata il
10.6.2006, alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2) Il Sig. , con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso, è esentato Parte_1 dall'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno periodico per il CP_1 mantenimento del figlio nato a [...] il [...] Persona_1
(CF , attualmente residente anche anagraficamente presso C.F._4
l'abitazione materna, nonché ogni altro obbligo anche di natura straordinaria, per esso figlio indicato;
3) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti come confermato dai rispettivi legali che con la sottoscrizione del presente accordo, autenticano le sottoscrizioni dei propri assistiti e rinunciano alla solidarietà nel pagamento dei compensi professionali ex art. 13 comma 8 L. 247/2012”.
*** ***
Le condizioni concordate tra le parti e incorporate nelle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra rassegnate conclusioni prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2326/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 IOVANE CLAUDIO e dall'Avv. SARTIANI GABRIELLA ( ) C.F._2 VIA CADORNA 15 58100 GROSSETO;
RICORRENTE
nei confronti
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3 IAZZETTA SERENA RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di aver consensualizzato il giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“l'Ecc.mo Tribunale adìto, nel conformarsi alle determinazioni transattive delle parti
Voglia pronunciare sentenza di revisione, conformemente alle clausole di accordo già prodotto e che di seguito vengono qui trascritte, dei provvedimenti divorzili sanciti con la sentenza n.566/2006, resa dal Tribunale di Grosseto il 26.2.2006 e pubblicata il
10.6.2006, alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2) Il Sig. , con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso, è esentato Parte_1 dall'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno periodico per il CP_1 mantenimento del figlio nato a [...] il [...] Persona_1
(CF , attualmente residente anche anagraficamente presso C.F._4
l'abitazione materna, nonché ogni altro obbligo anche di natura straordinaria, per esso figlio indicato;
3) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti come confermato dai rispettivi legali che con la sottoscrizione del presente accordo, autenticano le sottoscrizioni dei propri assistiti e rinunciano alla solidarietà nel pagamento dei compensi professionali ex art. 13 comma 8 L. 247/2012”.
*** ***
Le condizioni concordate tra le parti e incorporate nelle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra rassegnate conclusioni prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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