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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
NA NI, TO
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4144/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 28/2/23 avente ad oggetto imposte erariali, Irpef ed IVA, per gli anni 2005 e 2007.
Lamentava la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi bonari .
Eccepiva la decadenza dai poteri accertativi , la intervenuta prescrizione decennale .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha sostenuto in maniera del tutto coerente Agenzia come le cartelle fossero state oggetto di notifica evidenziando al contempo come la prescrizione in subiecta materia fosse decennale per costante orientamento della Suprema Corte .
Peraltro la notifica di quest'ultimo atto, avviso di intimazione n. 29620229022941178000 effettuata in data
28/01/2023, era da considerarsi tempestivo avuto riguardo all'interruzione del termine di sospensione come introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19) .
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
NA NI, TO
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4144/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022941178000 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 28/2/23 avente ad oggetto imposte erariali, Irpef ed IVA, per gli anni 2005 e 2007.
Lamentava la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi bonari .
Eccepiva la decadenza dai poteri accertativi , la intervenuta prescrizione decennale .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha sostenuto in maniera del tutto coerente Agenzia come le cartelle fossero state oggetto di notifica evidenziando al contempo come la prescrizione in subiecta materia fosse decennale per costante orientamento della Suprema Corte .
Peraltro la notifica di quest'ultimo atto, avviso di intimazione n. 29620229022941178000 effettuata in data
28/01/2023, era da considerarsi tempestivo avuto riguardo all'interruzione del termine di sospensione come introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19) .
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026