TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott. Silvia Capitano Giudice
Dott. Enrico Legnini Giudice rel. nel procedimento n. 3-1//2025 r.g. promosso da con sede legale Parte_1
in Favara, Via Aldo Moro n. 234 - cap 92026 - p.iva e c.f. e i soci P.IVA_1
accomandatari , nato il [...] in [...], c.f. Parte_1
e nata il [...] in C.F._1 Parte_2
CC (PA) c.f. , entrambi residenti in [...]
n.
4 - cap 92026;
-debitori ricorrenti-
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letta la relazione depositata a PCT in data 4/2/2025 in proprio dalla società
[...]
e dai soci illimitatamente Parte_1 responsabili e per l'apertura della Parte_1 Parte_2
liquidazione controllata del loro patrimonio, seguita in data 19/3/2025 dal deposito di relazione integrativa;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la società ricorrente ha sede legale in Favara e i soci illimitatamente responsabili sono residenti a
Favara come da aggiornato certificato di residenza e stato di famiglia e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Agrigento;
ritenuto che
sussista la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'OCC Segretariato sociale
Protezione Sociale Italiana di AR (AG) nella persona del gestore nominato Dott.
che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Persona_1
documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che
nella specie ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
ritenuto che
, per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata
- della società Parte_1
residente a con sede legale in Favara, Via Aldo Moro n.
[...] P.IVA_1
234 - cap 92026 - p.iva e c.f. ; P.IVA_1 - del socio illimitatamente responsabile , nato il [...] Parte_1
in Agrigento, c.f. residente in [...] - cap C.F._1
92026;
- della socia illimitatamente responsabile nata il Parte_2
30/04/1965 in CC (PA) c.f. , residente in C.F._2
Favara, Via Italia n.
4 - cap 92026;
NOMINA Giudice delegato il Dott. Enrico Legnini;
NOMINA liquidatore l' Controparte_1
ella persona del gestore nominato Dott.
[...] Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale e la pubblicazione nel registro delle imprese;
DISPONE che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA, essendovi beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e
155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione, chieda al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute;
DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Agrigento in data 29/4/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Legnini
Il Presidente
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott. Silvia Capitano Giudice
Dott. Enrico Legnini Giudice rel. nel procedimento n. 3-1//2025 r.g. promosso da con sede legale Parte_1
in Favara, Via Aldo Moro n. 234 - cap 92026 - p.iva e c.f. e i soci P.IVA_1
accomandatari , nato il [...] in [...], c.f. Parte_1
e nata il [...] in C.F._1 Parte_2
CC (PA) c.f. , entrambi residenti in [...]
n.
4 - cap 92026;
-debitori ricorrenti-
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letta la relazione depositata a PCT in data 4/2/2025 in proprio dalla società
[...]
e dai soci illimitatamente Parte_1 responsabili e per l'apertura della Parte_1 Parte_2
liquidazione controllata del loro patrimonio, seguita in data 19/3/2025 dal deposito di relazione integrativa;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la società ricorrente ha sede legale in Favara e i soci illimitatamente responsabili sono residenti a
Favara come da aggiornato certificato di residenza e stato di famiglia e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Agrigento;
ritenuto che
sussista la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'OCC Segretariato sociale
Protezione Sociale Italiana di AR (AG) nella persona del gestore nominato Dott.
che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Persona_1
documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che
nella specie ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
ritenuto che
, per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata
- della società Parte_1
residente a con sede legale in Favara, Via Aldo Moro n.
[...] P.IVA_1
234 - cap 92026 - p.iva e c.f. ; P.IVA_1 - del socio illimitatamente responsabile , nato il [...] Parte_1
in Agrigento, c.f. residente in [...] - cap C.F._1
92026;
- della socia illimitatamente responsabile nata il Parte_2
30/04/1965 in CC (PA) c.f. , residente in C.F._2
Favara, Via Italia n.
4 - cap 92026;
NOMINA Giudice delegato il Dott. Enrico Legnini;
NOMINA liquidatore l' Controparte_1
ella persona del gestore nominato Dott.
[...] Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale e la pubblicazione nel registro delle imprese;
DISPONE che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA, essendovi beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e
155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione, chieda al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute;
DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Agrigento in data 29/4/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Legnini
Il Presidente
Dott. Marco Salvatori