Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1894/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1894/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 ad Agliana (PT), Via Ticino n. 106, C.F.: C.F._1
e
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente, C.F.: , entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Manuela Guzzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad Agliana (PT), Via Don Lorenzo Milani n. 28, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Agliana (PT) il giorno 05.12.2020, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che avendo preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate nel tempo, decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Tenuto conto che la signora è tornata a vivere Parte_2 in Spagna presso la sua famiglia d'origine, disporre il libero godimento dell'immobile, ex dimora coniugale, ubicato nel Comune di Agliana (PT) Via Ticino 106, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. che lo conduce in Parte_1 locazione;
3. Dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
2 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Agliana (PT) il giorno 05.12.2020, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 12, P. 1, anno 2020);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3