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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 775/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 3937,44 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con CP_1 missiva del 3.07.2024 ed inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di assegno di invalidità civile in relazione al periodo dall'1.01.2022 al 31.12.2022 - deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza CP_1 dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito reddituale inerente all'assegno sociale originariamente incassato in quanto il ricorrente avrebbe percepito nel 2022 redditi da pensione pari a Euro 12.793,00 quindi ben al di sopra del limite reddituale stabilito per la fruizione dell'assegno di invalidità civile.
Orbene, la percezione nel corso dell'anno 2022 dei redditi da ultimo citati è documentalmente provata dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla parte ricorrente in giudizio sicché è evidente che il requisito reddituale
1 dell'assegno di invalidità civile non sussistesse nel corso di tutto il 2022.
A fronte di tanto deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004).
Ciò posto, deve anche evidenziarsi che: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: <nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' CP_1 determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante,
2 Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato, se è abbastanza agevole identificare le situazioni in cui i dati reddituali sono già stati conosciuti dall'istituto previdenziale, è più complicato individuare le situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' CP_1 con l'uso della diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore della prestazione.
In proposito la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020), con riferimento alle materie diverse dall'invalidità civile, ha evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali CP_1 in possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati.
1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
3 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica a decorrere da tale data.
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1 già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di prestazioni CP_1 collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio lo stesso ha ammesso che i redditi percepiti nel corso del CP_1 2022 sono riconducibili all'erogazione di trattamento pensionistico (pagato quindi dal medesimo istituto) e comunque consta dalle dichiarazioni dei redditi presentate
4 dal ricorrente che quest'ultimo avesse debitamente comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria sicché non può esserci di certo il dolo del ricorrente e, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' CP_1
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ed CP_1 oggetto di causa;
- condanna l' alla corresponsione delle spese di CP_1 lite che si liquidano complessivamente in Euro 886,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 3937,44 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con CP_1 missiva del 3.07.2024 ed inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di assegno di invalidità civile in relazione al periodo dall'1.01.2022 al 31.12.2022 - deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza CP_1 dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito reddituale inerente all'assegno sociale originariamente incassato in quanto il ricorrente avrebbe percepito nel 2022 redditi da pensione pari a Euro 12.793,00 quindi ben al di sopra del limite reddituale stabilito per la fruizione dell'assegno di invalidità civile.
Orbene, la percezione nel corso dell'anno 2022 dei redditi da ultimo citati è documentalmente provata dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla parte ricorrente in giudizio sicché è evidente che il requisito reddituale
1 dell'assegno di invalidità civile non sussistesse nel corso di tutto il 2022.
A fronte di tanto deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004).
Ciò posto, deve anche evidenziarsi che: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: <nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' CP_1 determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante,
2 Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato, se è abbastanza agevole identificare le situazioni in cui i dati reddituali sono già stati conosciuti dall'istituto previdenziale, è più complicato individuare le situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' CP_1 con l'uso della diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore della prestazione.
In proposito la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020), con riferimento alle materie diverse dall'invalidità civile, ha evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali CP_1 in possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati.
1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
3 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica a decorrere da tale data.
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale CP_1 già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di prestazioni CP_1 collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio lo stesso ha ammesso che i redditi percepiti nel corso del CP_1 2022 sono riconducibili all'erogazione di trattamento pensionistico (pagato quindi dal medesimo istituto) e comunque consta dalle dichiarazioni dei redditi presentate
4 dal ricorrente che quest'ultimo avesse debitamente comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria sicché non può esserci di certo il dolo del ricorrente e, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' CP_1
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ed CP_1 oggetto di causa;
- condanna l' alla corresponsione delle spese di CP_1 lite che si liquidano complessivamente in Euro 886,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
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