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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
ER LI PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taurianova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA CARIC n. 09437202400064086000 UT AR a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Taurianova ed all'Agenzia delle Entrate e Riscossione il 28.12.2024
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico n. 09437202400064086000 notificato in data 29.10.2024 scaturito dalla presunta notificazione dell'avviso di accertamento n. 22910 relativo a Tributi Comunali non precisati, portante la pretesa di pagamento complessiva di € 7.135,10 asseritamente notificato in data
06/10/2021, di fatto asseritamente mai ricevuto.
Eccepiva l'illegittimità scaturita dalla mancata notificazione dell'avviso di accertamento n. 22910 . Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva solo l'ADER ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che l'ente preposto al servizio di riscossione non ha nessun potere o dovere valutativo e di verifica in ordine alla esistenza, entità o persistenza del credito.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Nessuno si costituiva per il Comune di Taurianova.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il Comune di Taurianova non costituendosi non ha fornito la prova del contrario di quanto affermato dalla ricorrente ossia di aver tempestivamente notificato l'avviso di accertamento n.22910 sotteso all'atto di presa in carico impugnato.
Va, quindi, dichiarata la nullità di quest'ultimo non essendo stata rispettata la sequenza procedimentale che deve essere osservata allorquando è emesso un atto che deve essere necessariamente preceduto dalla notifica degli atti ad esso sottesi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico sia dell'Ente impositore che dell'Ente di Riscossione che ha emesso l'atto impugnato nullo.
Va disposta la correzione materiale del dispositivo nella parte in cui erroneamente è indicata la data del
11.02.2026 anzichè quella corretta del 30.01.2026.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo accoglie. Condanna il Comune di Taurianova e Ader al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €600,00 oltre oneri di legge in favore della ricorrente.
Reggio Calabria, 30.01.2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
ER LI PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taurianova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA CARIC n. 09437202400064086000 UT AR a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Taurianova ed all'Agenzia delle Entrate e Riscossione il 28.12.2024
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico n. 09437202400064086000 notificato in data 29.10.2024 scaturito dalla presunta notificazione dell'avviso di accertamento n. 22910 relativo a Tributi Comunali non precisati, portante la pretesa di pagamento complessiva di € 7.135,10 asseritamente notificato in data
06/10/2021, di fatto asseritamente mai ricevuto.
Eccepiva l'illegittimità scaturita dalla mancata notificazione dell'avviso di accertamento n. 22910 . Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva solo l'ADER ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che l'ente preposto al servizio di riscossione non ha nessun potere o dovere valutativo e di verifica in ordine alla esistenza, entità o persistenza del credito.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Nessuno si costituiva per il Comune di Taurianova.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il Comune di Taurianova non costituendosi non ha fornito la prova del contrario di quanto affermato dalla ricorrente ossia di aver tempestivamente notificato l'avviso di accertamento n.22910 sotteso all'atto di presa in carico impugnato.
Va, quindi, dichiarata la nullità di quest'ultimo non essendo stata rispettata la sequenza procedimentale che deve essere osservata allorquando è emesso un atto che deve essere necessariamente preceduto dalla notifica degli atti ad esso sottesi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico sia dell'Ente impositore che dell'Ente di Riscossione che ha emesso l'atto impugnato nullo.
Va disposta la correzione materiale del dispositivo nella parte in cui erroneamente è indicata la data del
11.02.2026 anzichè quella corretta del 30.01.2026.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo accoglie. Condanna il Comune di Taurianova e Ader al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €600,00 oltre oneri di legge in favore della ricorrente.
Reggio Calabria, 30.01.2026