Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/04/2026, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2025, proposto da
AN RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
- alla sentenza di accoglimento n. 5930 del 18/09/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav., all’esito del giudizio R.G. n. 13120/2023 divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav. - in data 14.05.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa BR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’azionata sentenza n. 5930/2024, all’esito del giudizio R.G. n. 13120/2023, il Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, adito per ottenere la “Carta elettronica del docente” per i servizi di docenza prestati a tempo determinato, in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, ha così disposto: “Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all’art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell’amministrazione convenuta all’assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 1.000,00 in favore del ricorrente AN SA;
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza in camera di consiglio del 26.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
5. Sussistano, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
6. Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Fissa la penalità di mora nei modi e nei termini di cui in motivazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (euro settecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, e alla rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Manda alla Segreteria per trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA AD, Presidente
BR RI, Consigliere, Estensore
AN TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR RI | IA RA AD |
IL SEGRETARIO