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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7649/2018 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7649/2018 R.G., assegnata in decisione in data 7.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...], tutte in proprio e nella Pt_2 C.F._2 qualità di eredi della de cuius , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
20.11.2014, elettivamente domiciliate in Frattamaggiore alla Via C. Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'Avv. Giulio Costanzo, che le rappresenta e le difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTRICI E soggetta alla direzione e al coordinamento de Controparte_1 [...] con sede in Napoli alla via G. Pergolesi n. 1b, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Amministratore Delegato (P. IVA Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), in Corso Garibaldi P.IVA_1
n. 8, presso lo studio dell'avv. Steve Fucci e dell'avv. Giuseppe Stellato, che la rappresentano e la difendono, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA NONCHE'
(P. IVA , in persona Controparte_4 P.IVA_2 del Direttore Generale, Dott. legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso la sede dell' Legali in Frattamaggiore, alla Controparte_6 via M. Lupoli n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Dulvi Corcione, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA NONCHE'
, (P. IVA OP
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Antonella Mameli, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Napoli ala Via San Pasquale a Chiaia, n. 79, presso lo studio dell'avv. Ferruccio Fiorito, che la rappresenta e la difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Scipioni, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
pagina 1 di 19 (C.F.: ), nato a [...] l'[...], CP_8 C.F._3 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Pt_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti in proprio e nella Parte_4 C.F._5 qualità di eredi della de cuius , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
20.11.2014, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla via Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'avv. Giulio Costanzo, che li rappresenta e li difende, in virtù di procura allegata all'atto di intervento volontario INTERVENTORI VOLONTARI
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 24.10.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.3.2018 e 17.7.2019, e Parte_1
in proprio e nella qualità di eredi di deceduta in Napoli il Parte_2 Persona_1
20.11.2014, proponevano domanda risarcitoria nei confronti di e dell' Controparte_1 [...]
, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del decesso della CP_6 propria congiunta. In particolare, a sostegno delle domande, le attrici deducevano che:
- in data 21.9.2014, arrivava al Pronto Soccorso della Casa di Cura Villa dei Persona_1
Fiori, sita in Acerra, dalla quale veniva dimessa con diagnosi di “scompenso cardiaco acuto in paziente affetta da Cardiomiopatia dilatativa post-ischemica con indicazione a rivascolarizzazione chirurgica”;
- nel corso di tale ricovero, la paziente veniva sottoposta a vari accertamenti, tra cui una RMN cardiaca, che evidenziava “funzione sistolica globale moderatamente ridotta con evidenzia di duplice area di pregressa necrosi ischemica”; una coronarografia, che evidenziava “malattia aterosclerotica ostruttiva dei tre vasi coronarici”; un ecocardiogramma, dal quale emergeva
“ventricolo sinistro lievemente ipertrofico con normali diametri cavitari e severo deficit della funzione sistolica globale” e, successivamente, una Eco-color-doppler TSA, che riferiva la presenza di una “ateromasia carotidea bilaterale con stenosi emodinamicamente non significativa”;
- in data 30.9.2014, la paziente veniva dimessa dalla Casa di Cura Villa dei Fiori e contestualmente ricoverata presso il P.O. Pineta Grande, sito in TE LT, fino al
17.11.2014, con diagnosi identica alle dimissioni dal primo nosocomio;
- a seguito di radiografia del torace, alla paziente era diagnosticata una sottile falda di aria libera a sede sottodiaframmatica a destra, che scompariva in data 1° ottobre 2014;
- sottoposta ad ulteriori accertamenti, in data 7.10.2014, la paziente veniva sottoposta a bypass aorto-coronarico, per poi essere trasferita nel reparto di cardiochirurgia, dove si evidenziavano ferite chirurgiche asciutte e una ECG mostrava un ritmo sinusale a 75 battiti pagina 2 di 19 al minuto, il murmure vescicolare risultava assente alle basi bilateralmente ma erano presenti rumori umidi diffusi spostabili con i colpi di tosse;
- la radiografia del torace del 10.10.2014 evidenziava “presenza di minimo versamento pleurico sinistro. Concomitano fenomeni atelettasici declivi omolateralmente con disventilazione basale destra”;
- a seguito di consulto anestesiologico del dott. , veniva trasferita in rianimazione in CP_9 base al seguente quadro clinico “paziente in stato soporoso con apertura degli occhi a stimolo doloroso e retrazione degli arti a stimolo doloroso. GGS 2-1-4. In respiro spontaneo con Mdv 60% 15 litri/minuti. Polipnoica con notevole componente addominale. All'EOT Mv marcatamente ridotto su tutto l'ambito polmonare, soprattutto alle basi. Rantoli diffusi su tutto l'ambito polmonare. Assenza dello stimolo della tosse. Addome globoso, trattabile. Diuresi presente. Paramtri vitali: PA 110/50 mmHg, fc 99 b/min, SpO2 89 % Praticato EAB di controllo”;
- in data 12.10.2014, veniva instaurata energica terapia a base di dobutrex, nonché refertata con TAC cranio e torace “lacuna poroencefalica in sede pontina. Mineralizzazione dei nuclei della base… Falda di versamento pleurico con sub-atelettasia lobare inferiore a destra.
Falda di versamento pleurico con ampia componente scissurale cui si associa subatelettasia lobare a destra”;
- eseguiti ulteriori esami clinico-strumentali, in data 15.10.2014, veniva sedata, intubata e collegata al VAM in modalità controllata;
- il giorno dopo, compariva un episodio di broncostenosi e la radiografia torace evidenziava
“accentuazione della trama polmonare con evidenza di sfumata ipodiafania a sede base destra e medio basale sinistra di natura almeno in parte pleurogena. Diaframma sfumato nel profilo con seni costofrenici ipoespansi”;
- pertanto, veniva sottoposta a tracheotomia e successivamente a nuova radiografia al torace e a TAC torace-addome;
- alcuni giorni dopo, comparivano edemi diffusi su tutto il corpo della paziente e l'addome risultava globoso e dolente alla palpitazione;
in particolare, l'ccocardiogramma del 27.10.2014 evidenziava una EF di circa il 50% e la TAC evidenziava “un versamento pleurico parieto-basale bilaterale più abbondante a sinistra (spessore massimo 53 mm) con associata atelettasia compressiva dei segmenti basali. (...) sovradistensione prevalentemente gassosa del tenue mesenteriale e più marcata del colon senza evidenza di definite stenosi da ileo ipotonico (…)”;
- in data 4.11.2014, un esame colturale metteva in evidenza la presenza di candida albicans;
- le condizioni della paziente risultavano stazionare sino al 17.11.2014, allorquando veniva dimessa e trasferita presso l'Hospice di Casavatore, con la seguente diagnosi: “Paziente sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione miocardica. Insorgenza nel decorso post- operatorio di insufficienza respiratoria per cui si praticava tracheostomia e di ictus ischemico, senza sequele”;
- il giorno dopo il trasferimento, compariva un episodio di broncospasmo con dispnea e saturazione all'85% e venivano effettuate la disinfezione e medicazione della lesione all'arto inferiore destro;
pagina 3 di 19 - in data 20.11.2014, la paziente subiva un arresto cardiorespiratorio, sicché si Per_1 rendevano necessarie manovre di rianimazione cardio-polmonari e defibrillazione;
- nello stesso giorno, alle ore 15.20, la donna veniva trasportata in gravissime condizioni al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e, in ragione delle sue gravissime condizioni di salute, i familiari della stessa optavano per una dimissione volontaria così descritta: “gravi condizioni cliniche in cardiopatica uscita dopo 30 di rianimazione cardiopolmonare. Attualmente GSC 3”;
- la sig.ra , in fin di vita, decedeva nell'immediatezza della dimissione. Per_1
Tanto premesso, le attrici, in qualità di figlie della de cuius, lamentavano che il decesso della propria congiunta fosse stata la conseguenza delle condotte negligenti, imperite ed imprudenti dei sanitari della clinica e dell'Hospice “Polo per il sollievo per la vita” di CP_1
Casavatore, che l'avevano presa in cura. Pertanto, citano in giudizio e l' , Controparte_2 Controparte_6 quest'ultima nella qualità di responsabile dell'operato dei sanitari dell'Hospice “Polo per il Sollievo per la Vita” di Casavatore (NA), per chiedere la condanna delle convenute, in solido e/o proporzionalmente tra di loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, iure hereditatis, quali il danno da perdita di chance, biologico terminale, catastrofale e da mancato consenso informato, nonché iure proprio, quali il danno da perdita del rapporto parentale, esistenziale e morale. Chiedevano, altresì, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 (quale cessionaria del ramo d'azienda de , contestando ogni Controparte_2 pretesa attorea, in quanto inammissibile ed improcedibile, per la genericità dell'atto introduttivo e per l'omessa allegazione delle condotte addebitabili ai sanitari, nonché chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, dal momento che l'exitus di sarebbe stato ascrivibile Persona_1 unicamente alle sue condizioni di salute.
Più precisamente, la convenuta sosteneva che la paziente, al momento del ricovero presso la struttura ospedaliera, presentava una broncopneumopatia cronica ostruttiva severa, una intolleranza glicemica, un'ipertensione arteriosa, una dislipidemia e una sindrome coronarica acuta con frazione di eiezione del 25%, nonché una duplice area di necrosi in sede antero infero laterale ed apice in toto.
In ogni caso, la convenuta hiedeva di essere autorizzata a chiamare in Controparte_1 causa la propria compagnia assicurativa, OP
, dalla quale intendeva essere manlevata in caso di condanna, in virtù
[...] della polizza in atti. Si costituiva in giudizio, altresì, l' , la quale preliminarmente eccepiva Controparte_6 la nullità dell'atto di citazione per omessa allegazione degli elementi posti a fondamento della domanda attorea. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la OP
eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e, di
[...] conseguenza, la nullità derivata dell'atto di chiamata in causa. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per difetto di rappresentanza, dovute alla genericità della procura rilasciata dalle attrici e dagli interventori al proprio difensore;
la carenza di pagina 4 di 19 legittimazione attiva delle attrici, per mancata prova della qualità di eredi della de cuius; l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei propri confronti;
il difetto di legittimazione passiva, per l'inoperatività della polizza e per mancata denuncia formale del sinistro da parte dell'assicurato, entro i termini previsti dal contratto nonché oltre il termine del periodo di validità dello stesso.
Nel merito, la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda attorea per l'insussistenza di responsabilità in capo alla casa di cura In via subordinata, CP_1 deduceva l'infondatezza della domanda per assenza di prova dei danni lamentati dagli attori;
l'accertamento della responsabilità esclusiva dei medici, in quanto alcuna carenza di tipo medico assistenziale ovvero logistico funzionale poteva essere addebitato a CP_1 l'operatività della franchigia della polizza;
l'operatività a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze sottoscritte dalla parte contraente ed, infine, l'accertamento della corresponsabilità dei sanitari dell' . Controparte_10
Con successiva comparsa, depositata in data 25.3.2020, proponevano intervento volontario adesivo autonomo, ex art. 105 comma 1 c.p.c., i restanti figli della de cuius, CP_8
e aderendo a tutto quanto già rappresentato dalle attrici e Parte_3 Parte_4 chiedendo la liquidazione, in loro favore, di tutti i danni subiti a seguito del decesso della propria madre, Persona_1
Quindi, disposta CTU medico-legale e rigettata la richiesta di prova orale articolata da parte attrice, in quanto ritenuta superflua, in data 7.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione non soltanto del “petitum”, ma anche l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (“causa petendi”), che non appaiono in alcun modo carenti in parte narrativa, né eccessivamente sintetiche.
Di conseguenza, deve essere disattesa l'eccezione di nullità derivata dell'atto di chiamata in causa del terzo, come sostenuto dalla compagnia assicurativa. Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza delle attrici e degli interventori volontari, dal momento che, all'udienza del 22.4.2021, il Giudice invitava dette parti a sanare le irregolarità segnalate, onde consentire di acclarare la certa riferibilità della procura al presente giudizio, e, in data 15.6.2021, veniva depositata una nuova procura, che sanava retroattivamente i vizi della precedente, con salvezza degli effetti sostanziali della domanda ex art. 185, comma 2, c.p.c. Del pari, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle attrici e degli interventori, dal momento che gli stessi hanno depositato il certificato stato di famiglia integrale, attestante la loro qualità di figli della de cuius.
pagina 5 di 19 A ciò si aggiunga che la prova della qualità di “erede”, derivante dall'accettazione dell'eredità, può desumersi Come ha avuto modo di affermare più volte la Corte di Cassazione, infatti, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 10519 del 18.4.2024)”; inoltre, “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 390 dell'8.1.2025)”. Ancora in via preliminare, in relazione all'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa
, circa il mancato OP esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, anche nei suoi confronti, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. n. 16092/2012 e Cass. n. 967/2004). Pertanto, non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale della norma, la quale prevede che l'improcedibilità possa essere sollevata dalla sola parte convenuta, cioè solo da colui il quale riceve la vocatio in ius ad opera dell'attore e non anche dal destinatario di una qualunque domanda giudiziale. In particolare, si consideri che l'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo stesso in maniera incompatibile anche col principio di ragionevole durata dello stesso e aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell'organismo di mediazione, pur avendo sostenuto già quelli relativi alla domanda principale.
Ne consegue che, per il richiamato principio giurisprudenziale, l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice deve essere senz'altro rigettata.
2. Nel merito, la domanda avanzata dalle attrici e e dagli Parte_1 Parte_2 interventori volontari e tutti in proprio e CP_8 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi della de cuius deceduta in data 20.11.2014, è parzialmente Persona_1 fondata e deve essere, pertanto, accolta, nei limiti di cui in motivazione.
3. La prospettazione delle parti attrici e di quelle interventrici, che si sono associate alle prime, postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari della clinica e dell' nel trattamento clinico-assistenziale Controparte_1 Controparte_6 della paziente deceduta in data 20.11.2014. Persona_1
In particolare, ai sanitari della clinica ove la de cuius fu ricoverata dal CP_1
7.10.2014 al 17.11.2014, le attrici hanno imputato una “condotta sanitaria censurabile sia sul piano diagnostico che su quello terapeutico”, e precisamente:
- di non aver diagnosticato tempestivamente l'ictus cerebrale della paziente Persona_1 omettendo di eseguire alcun esame neurologico fino al 15.10.2024, allorquando veniva pagina 6 di 19 finalmente richiesta una RMN al cranio, che permetteva di accertare la presenza di un ictus cerebrale esteso;
- successivamente, di non aver valutato correttamente gli esiti dell'ictus, ma anzi di avere, al momento delle dimissioni, asserito, senza avere effettuato nessun controllo, che “l'ictus celebrale è guarito senza esiti”;
- di non aver diagnosticato, né trattato adeguatamente l'insufficienza respiratoria, la broncopolmonite e la sepsi, atteso che:
• la toracentesi veniva effettuata, con ritardo, una sola volta;
• l'insufficienza respiratoria (presente già durante la degenza in cardiochirurgia) non veniva menzionata, se non quando la paziente veniva poi ritrasferita in rianimazione;
• la natura e l'eziologia della polmonite e del versamento pleurico non venivano approfondite tempestivamente;
• non venivano effettuati esami per escludere una sepsi sistemica (molto probabilmente presente);
• non veniva effettuata una broncoscopia;
• la broncopolmonite veniva trattata senza una terapia medica mirata;
• non veniva indagata la causa dell'ipopotassiemia;
• non veniva corretta la ipoalbuminemia;
• la paziente veniva incautamente dimessa con una broncopolmonite in corso, gravemente anemica, e con ematochimico suggestivo di sepsi severa;
• i sanitari redigevano una cartella clinica incompleta della paziente.
Ai sanitari dell'Hospice di Casavatore, invece, ove la paziente veniva ricoverata dal 17.11.2014 al 20.11.2014, le attrici hanno contestato:
- di non aver controllato il livello di potassio della paziente e di avere, quindi, determinato una fibrillazione ventricolare, effetto diretto della ipokaliemia;
- di non aver somministrato alla paziente una adeguata terapia antibiotica;
- di non aver effettuato un monitoraggio ECG, un esame ecocardiografico, una rx del torace, una EGA, un ECG Holter ed, almeno, il dosaggio degli elettroliti sierici, degli enzimi cardiaci e della troponina, nonché il controllo dell'emocromo, dell'azotemia, della glicemia e della creatininemia.
4. Ciò posto, occorre esaminare nel merito le condotte denunciate nell'atto introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento addebitato alle convenute strutture sanitarie, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati dalle attrici. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente, dai sanitari delle Persona_1 strutture convenute può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CCTTUU, prof.
[...]
specialista in medicina legale, e dott. specialista in anestesia e Persona_2 Persona_3 rianimazione, che è stato depositato in data 2.1.2024. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue: Si discute del “decesso di una 74enne avvenuto nel post-operatorio (dopo circa 40 giorni) di un triplice by pass aorto-coronarico (per malattia coronarica ostruttiva trivasale) espletato nell'ottobre 2014 presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT (CE). La
pagina 7 di 19 convalescenza fu inizialmente caratterizzata da insufficienza respiratoria, acidosi, anemia, ipopotassiemia ed alterazioni della coscienza. In seguito, si registrarono versamento pleurico basale bilaterale, broncopolmonite micotica, ischemia cerebrale. La paziente fu, poi, trasferita in discrete condizioni cliniche (ma in costanza di tracheostomia e ventilazione automatica) presso un Hospice afferente all' dove presentò episodi di broncospasmo e bradicardia, CP_11 associati ad edemi declivi, per i quali si provvide a modifiche della terapia farmacologica di stampo cardiologico. Successivamente subentrò arresto cardio-respiratorio sostenuto da fibrillazione ventricolare, vinto dalla rianimazione cardiopolmonare. Seguì ulteriore trasferimento presso altro ospedale che fu interrotto, stanti le gravissime condizioni cliniche, per dimissione volontaria della paziente e ritorno presso il suo domicilio dove, infine, avvenne l'exitus. Il decesso viene ricondotto da parte attrice in senso causale a specifici difetti assistenziali (cfr. quesito n. 3) e, segnatamente, a: 1) tardiva diagnosi di ictus cerebrale;
2) tardiva diagnosi e trattamento di insufficienza respiratoria, nonché omessa diagnosi e trattamento di broncopolmonite e sepsi;
3) omesso approfondimento sulle cause della ipopotassemia;
4) inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata presso l'Hospice;
5) inadeguato monitoraggio cardiologico presso l'Hospice. Le parti convenute negano gli addebiti, riconducendo lo sfavorevole esito della vicenda clinica alla grave cardiopatia di base ed alle conseguenti necessarie terapie (…).
- “Circa la lamentata tardiva diagnosi di ictus cerebrale, va riferito che nel caso di specie trattavasi di paziente anziana affetta da malattia coronarica trivasale (frazione di eiezione ridotta a circa il 30%) sottoposta a congruo regime di tromboprofilassi preoperatoria, a base prima di ASA 100 mg 1 cpr/die, poi di Clexane 6000UI s.c., fino al giorno della rivascolarizzazione coronarica. L'intervento risulta conforme a quanto abitualmente atteso, in assenza di complicazioni tecniche o eventi avversi intra-operatori, e venne eseguito a “cuore battente”, cioè senza l'utilizzo della macchina cuore-polmoni per la circolazione extracorporea (CEC), con riscontro intraoperatorio di placca calcifica sull'aorta ascendente e sclerosi calcifica della coronaria IVP. Al termine dell'intervento, il controllo nel flusso nei grafts con flussimetro risulta aver registrato buoni parametri. L'esito chirurgico immediato va considerato ottimale stante la situazione clinica di base, con ecocardiogramma post-procedurale indicativo di “ventricolo sinistro non dilatato con depressa contrattilità globale a riposo. CP_12 Co dell'apice e della porzione apicale del setto. circa 35-40%. Assenza di versamento pericardico.
In prima giornata postoperatoria, dopo sospensione della sedazione, il quadro clinico generale risultò stabile con sensorio integro e parametri emodinamici nella norma, tanto da consentire l'estubazione e il solo trattamento con ossigenoterapia e cicli di ginnastica respiratoria. In prosieguo, la paziente fu etichettata come scarsamente collaborante, poi soporosa ed ancora dopo in GGS 2-1-4 e tanto in concomitanza di un progressivo peggioramento della funzione respiratoria. In seguito (…) un esame RMN cranio evidenziò i segni di un recente stroke. Nel caso di specie la paziente era sicuramente un soggetto a rischio di stroke, ciò nondimeno all'atto dell'intervento non vennero a verificarsi eventi concretamente predittivi dell'ictus. Se è vero, infatti, che il tipo di intervento cardiochirurgico eseguito può comportare vasodilatazione ed ipotensione, è altrettanto vero che per tutta la durata dell'intervento non risultano segnalati valori di pressione
pagina 8 di 19 arteriosa media rilevati inferiori a quella soglia di 40 mmHg, né valori di emoglobinemia inferiori ai 6 g/100 ml. È del resto improbabile che negli intervalli tra i rilievi intraoperatori effettuati possano essersi verificati deficit di perfusione cerebrale per motivi di instabilità emodinamica e/o effetto farmacologico, sfuggiti ai sanitari.
Per ciò che concerne il post-operatorio l'esame dello stato neurologico della paziente, per quanto evincibile dal diario clinico, fu pressoché circoscritto alla valutazione dello stato di coscienza (se si eccettua il riscontro di temporanea anisocoria), risultato in quei giorni notevolmente fluttuante: “lievemente soporosa, facilmente risvegliabile” o “soporosa, risvegliabile, scarsamente collaborante”. Sicuramente un tal genere di valutazione appare poco utile ai fini dell'inquadramento clinico neurologico completo della paziente, oltre ad essere suscettibile di bias interpretativi, ma è pur vero che le alterazioni sensoriali evidenziabili già poche ore dopo il risveglio, in quanto fluttuanti ed in assenza di alterazioni neurologiche focali agevolmente evidenziabili (segni di lato o motori focali), non avrebbero potuto esser ragionevolmente ricondotte ad un presunto ictus, trattandosi di fenomeni molto frequenti nei soggetti in età avanzata sottoposti allo stress di grandi interventi chirurgici e della degenza in ambienti quali la Terapia Intensiva e la Chirurgia Cardiotoracica (che è un reparto ad intensità di cura intermedio). D'altronde il sospetto dell'insorgenza di un ictus fu tempestivamente ipotizzato posto che, in seguito a manovre di intubazione per garantire il supporto respiratorio e dopo stabilizzazione farmacologica del quadro emodinamico, la paziente fu prontamente sottoposta ad esame TC encefalo ma con esito negativo, esame che eseguito a distanza (per temporanea anisocoria) risultò sovrapponibile a quello precedente. La diagnosi dell'ictus cerebrale si ebbe, invece, successivamente allorquando una RMN cranio evidenziò un quadro di interessamento ischemico acuto multifocale dell'encefalo, non correlato, peraltro, ad esiti clinicamente apprezzabili. Stante quanto precede, è evidente che non vi fu un rilevante ritardo nella diagnosi dell'ictus e, comunque, è del tutto improbabile che una diagnosi più precoce avrebbe influito sui provvedimenti assistenziali in misura tale da risolvere immediatamente l'ictus medesimo e/o contenerne eventuali conseguenze anche e solo neuroradiologiche”.
- “Circa le lamentate tardiva diagnosi (e trattamento) della insufficienza respiratoria nonché omessa diagnosi e trattamento di broncopolmonite e sepsi, va riferito che, come può desumersi dalla documentazione agli atti, la paziente era affetta da BPCO di grado severo, malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da ostruzione irreversibile delle vie aeree. Tale patologia determina un restringimento scarsamente reversibile delle vie aeree, il rimodellamento della muscolatura liscia delle vie aeree, l'aumento del numero delle ghiandole muco-secernenti e alterazioni della vascolarizzazione polmonare con conseguente ipertensione polmonare. È un processo solitamente progressivo e la conseguenza a lungo termine è una riduzione consistente della capacità respiratoria. A complicare il quadro è l'aumento della predisposizione alle infezioni e del rischio (quadruplicato) di complicanze polmonari postoperatorie c.d. CPP. Nel caso in esame sussisteva tutta una serie di fattori di rischio per CCP come la funzione polmonare diminuita, il tipo di intervento (chirurgia cardiotoracica) che ha richiesto una ventilazione di lunga durata intra- e post-chirurgica, con intubazione tracheale >3 ore, associata
a un aumento della morbilità per marcata manipolazione delle vie aeree. (…) se la diagnosi ed il trattamento (temporaneamente risolutivo) della insufficienza respiratoria furono tempestivi ed adeguati da parte di chi (il Rianimatore) intervenne in consulenza, non altrettanto può riferirsi circa il monitoraggio e la strategia terapeutica di supporto finalizzata
pagina 9 di 19 alla prevenzione delle complicanze respiratorie di un paziente con gravi comorbidità come quella di specie.
Nel sospetto di germi multi-resistenti è opportuno avvalersi della consulenza dell'Infettivologo per la scelta della terapia empirica più appropriata e che il target per l'inizio della terapia antibiotica sia quanto più precoce possibile dalla diagnosi sospetta o certa di sepsi. È stato dimostrato che ad ogni ora di ritardo nell'inizio del trattamento corrisponde un incremento della mortalità, un peggioramento dei danni d'organo ed un prolungamento della degenza in Terapia Intensiva ed in Ospedale La paziente fu sottoposta ad antibioticoprofilassi, secondo protocollo, con Cefazolina 1 grammo e.v. il giorno dell'intervento chirurgico, ogni 6 ore, fino alle ore 19.00 del 9 ottobre;
quindi, il periodo di trattamento antibiotico è durato circa 48 ore. Probabilmente a causa delle sue Pa condizioni preoperatorie e il tipo di intervento, il suo indice di rischio di era stato giustamente classificato con un valore elevato. Al momento del nuovo ricovero in Terapia Intensiva, il sospetto di un'infezione polmonare, fondato sulla sintomatologia respiratoria e poi confermato dal referto TC torace, è stato subito evidente. Questa prima fase è stata gestita dal
Rianimatore che ha accolto la paziente in UTI che ha agito secondo le attuali linee guida per la gestione del paziente con polmonite grave e sospetta sepsi. Infatti, dopo l'intubazione è stato praticato un esame colturale per aspirato bronchiale e somministrata una terapia antibiotica a largo spettro. Non è documentato, però, un prelievo ematico per emocultura. Nei giorni successivi di ricovero fino a quello della dimissione, alla luce di quanto sopra esposto, è censurabile la metodologia applicata in Terapia Intensiva nella gestione e nel monitoraggio dell'infezione polmonare e del quadro settico di fondo. Numerosi e diversi sono i punti che si discostano da una gestione clinica metodologicamente corretta.
Il Dosaggio della Procalcitonina, marker infiammatorio più predittivo e sensibile nell'individuare una reazione infiammatoria sistemica, maggiormente affidabile rispetto alla Proteina C Reattiva (PCR) nel differenziare una infezione batterica sistemica rispetto ad altre cause di infiammazione sistemica ad eziologia non infettiva, è stato espletato una sola volta in data 15 ottobre 2014 con valore aumentato di 0.71 ng/mL.
Gli esami microbiologici risultano circoscritti alla verifica del broncoaspirato (11 ottobre refertato il 13 ottobre 2014, risultato negativo;
31 ottobre refertato il 3 novembre 2014, positivo per Candida africana;
13 novembre refertato il 16 novembre, positivo per Candida albicans, 16 novembre positivo per Acinetobacter lwoffi). Sono assenti prelievi per emocoltura che rappresenta il “gold standard” per la diagnosi di sepsi, basandosi sulla ricerca di microrganismi presenti nel sangue, e rende possibile la valutazione dell'antibiotico-sensibilità dell'eventuale microrganismo isolato. Non risulta espletata la ricerca degli antigeni urinari per pneumococco e legionella, né ricercate le tossine per Clostridium difficile”.
- “Circa l'omesso approfondimento sulle cause della ipopotassemia, va riferito che l'inadeguato management dell'ipokaliemia è un importante problema sanitario attuale e fortemente correlato ad aumentata mortalità. La mancata diagnosi, l'inadeguata terapia sostitutiva, l'asintomaticità delle forme lievi/moderate e l'assenza di linee guida circa il trattamento costituiscono criticità che minano continuamente il trattamento medico dei pazienti ospedalizzati.
La paziente è stata sottoposta già dal momento del primo ricovero presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra il giorno 21 settembre 2014 a terapia farmacologica con diuretici tiazidici per il trattamento dello scompenso cardiaco acuto. Tale terapia è stata portata avanti nel periodo preoperatorio e postoperatorio presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE
pagina 10 di 19 LT. Inoltre, tale categoria di farmaci è largamente impiegata nelle Terapie Intensive per
“stimolare” la diuresi dei pazienti critici. Nell'ultimo mese di degenza presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT (a partire dal giorno 8 ottobre 2014), la potassiemia della paziente è stata corretta continuamente ma la sua causa non è stata indagata. Parte Dalla scheda infermieristica dell si riscontra emissione di feci liquide a partire dal giorno 21 ottobre 2014, ingravescente fino alla dimissione e perdurante presso l'Hospice di Casavatore ove si documenta, in maniera clinicamente rilevante, che la paziente era affetta da diarrea. La diarrea è una condizione favorente ed una causa frequente di ipokaliemia in pazienti ricoverati in UTI;
in questi casi è richiesto un monitoraggio ancora più attento dei valori ematici di potassio. Come già accennato in precedenza, non risulta agli atti la ricerca di tossine del
Clostridium difficile, spia di infezione, frequente in pazienti sottoposti a terapia antibiotica da lungo tempo. Pertanto, all'atto della dimissione non risulta esser stata sufficientemente indagata la causa dell'ipokalemia né segnalata la condizione favorente della diarrea né indicata una terapia medica di supporto allo squilibrio elettrolitico in atto da cui era affetta la paziente”.
- “Circa l'inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata alla paziente presso l'Hospice va ricordato che presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT la terapia antibiotica, iniziata in data 11 ottobre 2014, consisteva nella somministrazione di OL e
e tali farmaci risultano praticati fino al giorno 26 ottobre 2014. Tale terapia, Parte_7 avviata empiricamente, è rimasta la stessa senza applicare in prosieguo il concetto terapeutico di 'de-escalation', ovvero di riduzione dello spettro antimicrobico alla luce dei risultati microbiologici introducendo antibiotici mirati in base alla sensibilità dell'antibiogramma. Parte Inoltre, il personale medico dell' non si è avvalso né del supporto di consulenze specialistiche (Medici Infettivologi) né di esami microbiologici seriati appropriati al caso. La paziente fu, quindi, trasferita dal Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT all'Hospice “Polo per il Sollievo per la Vita” di Casavatore il giorno 17 novembre 2014. (…) i sanitari dell'Hospice decisero correttamente di prescrivere alle ore 20.00 dello stesso giorno 200 mg 2 fl x 2 /die e 100 mg 2 fl/die. Su questa base, la Parte_8 Parte_9 terapia antibiotica ed antimicotica prescritta e somministrata alla paziente presso l'Hospice non fu né tardiva né inadeguata. La latenza nella somministrazione dei farmaci ad una paziente con antecedente protratta terapia antibiotica empirica trova, infatti, giustificazione nella scelta di impiegare una terapia antibiotica mirata, fondata sui risultati di esami microbiologici già espletati presso il presidio di provenienza”.
- “Circa l'inadeguato monitoraggio cardiologico presso l'Hospice, (…) va approfondita la questione dell'impiego del Lanoxin, cioè del farmaco Digossina. (…) la digossina risulta introdotta in terapia dai sanitari del Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT il giorno 27 ottobre 2014 ed il giorno 30 ottobre 2014 il valore riscontrato al dosaggio ematico era di 1.5 ng/ml, il giorno 3 novembre 2014 era di 0,9 ng/ml ed il 15 novembre 2014 era di 2,5 ng/ml (cioè al di sopra del range terapeutico). Nonostante il riscontro di questi valori di digossinemia superiori all'intervallo terapeutico la terapia non è stata modificata nel dosaggio. Dalla cartella clinica, inoltre, non si evince la motivazione terapeutica per la quale è stata indicata l'introduzione del farmaco. Infine non è noto se l'elevato valore di digossinemia fu comunicato al momento del trasferimento della paziente. Come si è riferito, quando la paziente fu trasferita all'Hospice (17 novembre 2014) era in terapia con Digossina che venne continuata con 0,25 mg ½ cp per poi dimezzarne il dosaggio dal 19 novembre 2014 e quindi sospenderne la somministrazione il giorno 20 novembre 2014.
Per vero, stante il livello ematico di digossina registratosi sin dal 15 novembre 2014, sarebbe
pagina 11 di 19 stato opportuno sospenderne immediatamente la somministrazione considerato il rischio aritmogeno in concomitanza della ipopotassiemia. In tal senso, deve effettivamente convenirsi per un inadeguato monitoraggio cardiologico (in termini di verifica dei livelli ematici di digossina e di tempestiva correzione del dosaggio o interruzione della somministrazione del farmaco) anche presso l'Hospice. Come si è detto, la paziente il 20 novembre 2014, alle ore 13:45, in seguito ad arresto cardiorespiratorio e fibrillazione ventricolare, fu sottoposta a manovre di rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione. In assenza di un tracciato ECG utile a verificare i prodromi dell'arresto cardio-respiratorio non è possibile identificarne con certezza la causa, ma dovendo ragionarsi con criterio di probabilità (più probabile che non) ben può ricondursi lo sviluppo dei fatti ad una intossicazione digitalica”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Circa l'effetto pregiudizievole di siffatti difetti di condotta assistenziale nello sviluppo della vicenda clinica, deve ritenersi che gli stessi abbiano probabilmente (nell'ottica del “più probabile che non”) avuto efficacia concausale (in concorso causale, all'incirca per il 50%, con lo stato patologico preesistente) nel successivo aggravarsi delle condizioni di salute della paziente sino al decesso. Tale nesso di concausalità va ascritto per quota parte maggioritaria (all'incirca i 2/3) al e per quota parte Controparte_14 minoritaria (il restante 1/3) all'Hospice Casavatore Polo del Sollievo per la Vita ASL NA2 Nord”. Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico-argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo Giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. di TE LT sarebbero, dunque, CP_1 consistite:
- nell'erronea gestione e nel monitoraggio dell'infezione polmonare e del quadro settico di fondo;
- nell'insufficiente indagine della causa dell'ipokalemia;
- nell'omessa segnalazione della condizione favorente la diarrea;
- nell'omessa indicazione di una terapia medica di supporto dello squilibrio elettrolitico. Le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell'Hospice Casavatore Polo del Sollievo per la Vita
- ASL NA2 Nord, invece, hanno riguardato l'inadeguato monitoraggio cardiologico (omessa sospensione della terapia con Digossina) della paziente.
Le predette condotte, tuttavia, avrebbero concorso solo nella misura del 50% nel determinismo dell'exitus della paziente, atteso che il decesso sarebbe ascrivibile, per il restante 50%, allo stato patologico già preesistente.
Ne consegue che, per la decisione del caso in questione, occorre richiamare il seguente principio di diritto secondo cui: “qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art.
1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o
pagina 12 di 19 imperizia del sanitario (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26851 del 19.9.2023; nonché, nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. III, ordinanza n. 2635 del 4.2.2025)”. La responsabilità al 50% attribuita alle due strutture sanitarie convenute, inoltre, sarebbe ripartita come di seguito:
- per i 2/3 a carico del Controparte_15
- per il restante 1/3 a carico dell' “Polo del Sollievo per la Vita” - ASL Controparte_10
NA2 Nord. (cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale). Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità delle strutture sanitarie convenute nel decesso della paziente Persona_1
Del resto, in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti delle parti attrici e convenute hanno mosso critiche alla CTU, che, tuttavia, hanno trovato precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
5. Ciò acclarato, si ritiene che le parti attrici e interventrici abbiano provato la responsabilità delle strutture sanitarie convenute, sia quella contrattuale, rilevante ai fini del risarcimento del danno iure hereditatis, sia quella extracontrattuale, per i danni fatti valere iure proprio dai medesimi.
Ne deriva che il presidio ospedaliero di TE LT e la CP_1 CP_6
, per l'Hospice Casavatore “Polo del Sollievo per la Vita”, devono essere condannate al
[...] risarcimento dei danni che - per le ragioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio – devono essere liquidati come di seguito, nella misura del 50%.
Sulla liquidazione dei danni “iure hereditatis” In punto di danno risarcibile iure hereditatis, con la sentenza n. 15350 del 2015, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di exitus del paziente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono consistere:
- nel danno biologico cd. “terminale”, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1877 del 30.1.2006; Cass., sez. III, sentenza n. 15491 dell'8.7.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 22228 del 20.10.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 23183 del 31.10.2014);
- nel danno morale cd. “catastrofale”, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima
(paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine della vita, purché vi sia la prova della “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 6754 del
24.3.2011; Cass., sez. III, sentenza n. 7126 del 21.3.2013; Cass., sez. III, sentenza n. 13537 del
13.6.2014);
- rimane, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd.
"danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr., in tal senso, Cass.,
pagina 13 di 19 SS.UU., sentenza n. 15350 del 22.7.2015 che ha composto in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass., sez. III, sentenza n. 1361 del
23.1.2014).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, sussiste certamente un apprezzabile lasso temporale tra il 17.11.2014 (data riferibile alla prima omissione colpevole consistita nell'insufficiente monitoriaggio e nell'inadeguata strategia terapeutica di supporto, finalizzata alla prevenzione delle complicanze respiratorie della de cuius) e la data dell'exitus della paziente, avvenuto il 20.11.2014. Si evidenzia, altresì, che, dall'elaborato peritale, è emerso che la paziente dopo Persona_1 essere stata “soporosa” e “scarsamente collaborante” per quasi tutto il periodo di ricovero presso il presidio ospedaliero risultava invece “vigile” e “cosciente” al CP_1 momento delle dimissioni dalla suddetta struttura e al contestuale ingresso nell'Hospice di Casavatore. Ne deriva che la de cuius, quanto meno nell'ultimo periodo del proprio ricovero ospedaliero, conservò certamente una lucidità agonica fino al giorno del decesso.
Alla luce di quanto sopra, quindi, può pertanto riconoscersi il danno cd. “terminale” (nella sua componente biologica e catastrofale) per il periodo compreso dal giorno 17.11.2014 fino al giorno 20.11.2014, come sopra precisato, per un totale di 4 giorni (i giorni sono calcolati per intero).
Ne consegue che le strutture sanitarie convenute devono essere condannate al risarcimento, a tale titolo e in favore delle attrici e degli interventori volontari, tutti nella qualità di eredi della de cuius dell'importo di € 16.175,00 (pari a € 15.000,00 per i primi tre giorni e € Persona_1 1.175,00 per il quarto giorno), che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, risulta essere pari a € 8.087,50.
Per i primi tre giorni del periodo sopra individuato, in particolare, non si ritiene di dover liquidare l'importo massimo previsto dalle tabelle di Milano 2024, pari a € 35.247,00, in quanto non risulta provata alcuna circostanza particolare volta a comprovare la percezione da parte della paziente della fine imminente.
In proposito, deve darsi atto che, sul punto, parte attrice aveva articolato una richiesta di prova orale, ma che tale richiesta è stata rigettata.
Ci si riferisce, in particolare, alla richiesta di prova testimoniale vertente (quanto al primo dei capitoli di prova) sulla consapevolezza della sig.ra dell'imminenza della morte durante Per_1 tutto il periodo di ricovero presso le strutture sanitarie convenute.
Senonché tale capo è risultato inammissibile in quanto assolutamente generico e, dunque, inidoneo a giustificare una liquidazione nel massimo dei primi tre giorni di danno terminale.
Le convenute e , quindi, devono essere Controparte_1 Controparte_6 condannate al risarcimento del danno terminale, pari a € 8.087,50, in favore delle parti attrici e interventrici, secondo le diverse quote di responsabilità riconosciute dai CTU e che vengono di seguito indicate:
- 2/3 a carico di per un importo pari a € 5.391,66; Controparte_1
- 1/3 a carico dell' , per un importo pari a € 2.695,83. Controparte_6
Orbene, gli importi sopra quantificati si intendono liquidati all'attualità, oltre al danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da novembre 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 14 di 19 Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria relativa all'altra voce di danno iure hereditatis e, cioè, il danno da perdita di chance di guarigione della paziente.
Ed invero, in mancanza di imputabilità delle condotte dei sanitari delle strutture sanitarie convenute rispetto all'autonomo e distinto bene della vita, da qualificarsi come “chance di guarigione”, nessuna responsabilità può loro attribuirsi in relazione a tale voce di danno, mancando un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra il fatto e il danno.
Quanto, infine, alla ulteriore istanza risarcitoria formulata in relazione alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, essa va rigettata, in quanto nulla è stato fornito al riguardo ai fini probatori. Invero, un asserito danno da consenso informato viene solamente menzionato, peraltro
“a titolo esemplificativo”, nel solo atto di citazione, ma dello stesso non è stata fornita alcuna prova.
Sulla liquidazione dei danni “iure proprio” In relazione ai danni iure proprio patiti dai prossimi congiunti del de cuius, deve essere riconosciuta la sussistenza del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale che, come è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, si differenzia dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis.
Tale danno, in particolare, spetta iure proprio ai familiari superstiti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile tutte le volte in cui sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione.
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto deceduto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. Sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle Tabelle di Milano 2024, come elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, il quale ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”. Per la liquidazione di tale danno, quindi, devono adottarsi i valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice della tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del pagina 15 di 19 genitore in € 3.911,00, valutando, altresì, le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Ebbene, sulla scorta di tali argomentazioni, può ritenersi, in base al certificato di stato di famiglia depositato in atti, che le attrici e gli interventori volontari siano figli della de cuius, Persona_1 e che, dunque, facciano parte dello stesso “nucleo familiare primario”. Nessun punteggio può essere riconosciuto per la qualità/intensità del legame affettivo dei figli della de cuius né per la convivenza con la stessa, per mancata prova sul punto. Persona_1
Orbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (figlia, di anni 49 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età Parte_1 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlia, di anni 46 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età Parte_2 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlio, di anni 44 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età CP_8 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlio, di anni 48 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età Parte_3 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlia, di anni 46 al momento del decesso della vittima): 12 punti per Parte_4
l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50.
- Totale complessivo: € 400.877,50. Alla luce di quanto sopra, e devono essere Controparte_1 Controparte_6 condannate al risarcimento del danno per la perdita del congiunto nei confronti delle parti attrici e delle parti interventrici, nella misura per ciascuno indicata all'attualità, secondo le quote di responsabilità di seguito indicate:
- 2/3 a carico di , per un importo complessivo pari a € 267.251,66; CP_1 CP_1
- 1/3 a carico dell' , per un importo complessivo pari a € 133.625,83. Controparte_6
Alle parti attrici e interventrici spetta, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, devono essere rigettate tutte le altre voci di danno non patrimoniale che sono state richieste iure proprio, in quanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del
pagina 16 di 19 risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ordinanza n. 8622/21)”.
Sulla liquidazione dei danni patrimoniali
Quanto ai danni di natura patrimoniale di cui le parti attrici e interventrici hanno chiesto il risarcimento, deve dirsi che nulla è dovuto, in quanto, sul punto, non è stata fornita alcuna prova al riguardo.
6. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta Controparte_1 nei confronti della terza chiamata in causa, OP
, atteso che la polizza invocata e prodotta risulta operativa in relazione
[...] al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono fondate contestazioni al riguardo da parte della compagnia assicurativa.
La , invero, ha OP eccepito il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa per l'inoperatività della polizza per mancata denuncia formale del sinistro da parte dell'assicurato entro i termini previsti dal contratto, nonché oltre il termine del periodo di validità della polizza.
Tale eccezione, però, non può essere accolta, dal momento che Controparte_1 notificava all'assicurazione la predetta denuncia in data 23.9.2015 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa), indirizzandola alla
Controparte_16
Orbene, deve rilevarsi che, nel prospetto della polizza (allegato al fascicolo di CP_1
, al punto 19, è indicato che “ogni comunicazione fatta dal Contraente o CP_1 dall'Assicurato a si intenderà come fatta alla Compagnia”. Controparte_16
Ne deriva che la denuncia del sinistro deve ritenersi correttamente eseguita nei confronti dell'assicurazione. Deve ritenersi, altresì, rispettato anche il termine entro il quale l'assicurato deve denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa e che, nel caso di specie, in base al punto 3.1 della stessa polizza, risulta essere di 20 giorni dalla conoscenza del fatto.
Dagli atti che sono stati prodotti, infatti, risulta che iceveva dalle parti Controparte_1 attrici la richiesta stragiudiziale di risarcimento in data 9.9.2105 (data di notifica via pec) e dava tempestivamente denuncia del sinistro tramite raccomandata A/R, notificata alla compagnia assicurativa in data 23.9.2015. Per tale ragione, la denuncia del sinistro per presunta colpa professionale in danno di deve ritenersi pervenuta alla compagnia assicurativa Persona_1 entro i termini previsti dalla polizza (20 giorni dalla conoscenza del sinistro) ed entro i limiti di validità della polizza (valida, infatti, tra i contraenti per l'anno 2015, come da prospetto depositato in atti).
A ciò si aggiunga che non è emersa la sussistenza di altri contratti assicurativi a favore della struttura sanitaria convenuta, con la conseguenza che la garanzia prestata dalla
[...]
si intende operante a primo rischio. OP
Devono rigettarsi, infine, tutte le altre eccezioni che la compagnia assicurativa ha sollevato nel merito della domanda attorea, in quanto, per le motivazioni suesposte, si è ritenuta accertata la responsabilità di ella misura indicata in motivazione. Controparte_1
pagina 17 di 19 Le eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa non possono, quindi, trovare accoglimento.
La va, dunque, OP condannata a tenere indenne la convenuta di tutto quanto quest'ultima Controparte_1 sarà tenuta a corrispondere alle parti attrici per effetto della presente pronuncia, nei limiti della franchigia dedotta in polizza.
7. Quanto alle spese di lite, deve osservarsi quanto segue. Il rigetto delle domande di risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione del paziente e del danno patrimoniale, nonché l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, riconosciuti nella misura del 50%, giustificano una compensazione parziale delle spese di lite tra le attrici, gli interventori volontari e le convenute, nella misura del
50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dalle attrici e dagli interventori volontari deve essere posta a carico, per 2/3, della convenuta e, per 1/3, della Controparte_1 convenuta . Controparte_6
Per quanto detto, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese tra la convenuta e la terza chiamata in causa Controparte_1 [...]
. OP Infine, quanto alle spese di CTU, le stesse, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
tutti nella qualità di eredi della de cuius condanna Parte_4 Persona_1 [...] al pagamento, in loro favore, della somma di € 5.391,66 a titolo di danno CP_1 iure hereditatis; il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
tutti nella qualità di eredi della de cuius condanna la Parte_4 Persona_1 CP_17
al pagamento, in loro favore, della somma di € 2.695,83 a titolo di danno iure
[...] hereditatis; il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
condanna al pagamento, in loro favore, della somma Parte_4 Controparte_1 complessiva di € 267.251,66 a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato,
pagina 18 di 19 devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
4) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
condanna la al pagamento, in loro favore, della somma Parte_4 CP_17 complessiva di € 133.625,83 a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
5) rigetta, nel resto, le domande avanzate dalle attrici e dagli interventori volontari;
6) condanna al pagamento, in favore delle attrici e degli interventori Controparte_1 volontari, dei 2/3 del 50% delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 200,00 per esborsi, nonché € 16.468,46 per compensi professionali, già maggiorati per il numero delle parti, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
7) condanna la al pagamento, in favore delle attrici e degli interventori CP_17 volontari, di 1/3 del 50% delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 100,00 per esborsi, nonché € 8.234,23 per compensi professionali, già maggiorati per il numero delle parti, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
8) dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra le attrici e gli interventori volontari e le convenute strutture sanitarie;
9) accoglie la domanda di garanzia avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la a OP tenere indenne di tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare alle Controparte_1 attrici e agli interventori volontari per effetto della predetta sentenza, detratta la franchigia contrattuale;
10) dichiara interamente compensate le spese di lite tra la convenuta e Controparte_1 la chiamata in causa OP
;
[...]
11) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Napoli, 12.4.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7649/2018 R.G., assegnata in decisione in data 7.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...], tutte in proprio e nella Pt_2 C.F._2 qualità di eredi della de cuius , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
20.11.2014, elettivamente domiciliate in Frattamaggiore alla Via C. Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'Avv. Giulio Costanzo, che le rappresenta e le difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTRICI E soggetta alla direzione e al coordinamento de Controparte_1 [...] con sede in Napoli alla via G. Pergolesi n. 1b, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Amministratore Delegato (P. IVA Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), in Corso Garibaldi P.IVA_1
n. 8, presso lo studio dell'avv. Steve Fucci e dell'avv. Giuseppe Stellato, che la rappresentano e la difendono, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA NONCHE'
(P. IVA , in persona Controparte_4 P.IVA_2 del Direttore Generale, Dott. legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso la sede dell' Legali in Frattamaggiore, alla Controparte_6 via M. Lupoli n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Dulvi Corcione, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA NONCHE'
, (P. IVA OP
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Antonella Mameli, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Napoli ala Via San Pasquale a Chiaia, n. 79, presso lo studio dell'avv. Ferruccio Fiorito, che la rappresenta e la difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Scipioni, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
pagina 1 di 19 (C.F.: ), nato a [...] l'[...], CP_8 C.F._3 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Pt_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti in proprio e nella Parte_4 C.F._5 qualità di eredi della de cuius , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
20.11.2014, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla via Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'avv. Giulio Costanzo, che li rappresenta e li difende, in virtù di procura allegata all'atto di intervento volontario INTERVENTORI VOLONTARI
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 24.10.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.3.2018 e 17.7.2019, e Parte_1
in proprio e nella qualità di eredi di deceduta in Napoli il Parte_2 Persona_1
20.11.2014, proponevano domanda risarcitoria nei confronti di e dell' Controparte_1 [...]
, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del decesso della CP_6 propria congiunta. In particolare, a sostegno delle domande, le attrici deducevano che:
- in data 21.9.2014, arrivava al Pronto Soccorso della Casa di Cura Villa dei Persona_1
Fiori, sita in Acerra, dalla quale veniva dimessa con diagnosi di “scompenso cardiaco acuto in paziente affetta da Cardiomiopatia dilatativa post-ischemica con indicazione a rivascolarizzazione chirurgica”;
- nel corso di tale ricovero, la paziente veniva sottoposta a vari accertamenti, tra cui una RMN cardiaca, che evidenziava “funzione sistolica globale moderatamente ridotta con evidenzia di duplice area di pregressa necrosi ischemica”; una coronarografia, che evidenziava “malattia aterosclerotica ostruttiva dei tre vasi coronarici”; un ecocardiogramma, dal quale emergeva
“ventricolo sinistro lievemente ipertrofico con normali diametri cavitari e severo deficit della funzione sistolica globale” e, successivamente, una Eco-color-doppler TSA, che riferiva la presenza di una “ateromasia carotidea bilaterale con stenosi emodinamicamente non significativa”;
- in data 30.9.2014, la paziente veniva dimessa dalla Casa di Cura Villa dei Fiori e contestualmente ricoverata presso il P.O. Pineta Grande, sito in TE LT, fino al
17.11.2014, con diagnosi identica alle dimissioni dal primo nosocomio;
- a seguito di radiografia del torace, alla paziente era diagnosticata una sottile falda di aria libera a sede sottodiaframmatica a destra, che scompariva in data 1° ottobre 2014;
- sottoposta ad ulteriori accertamenti, in data 7.10.2014, la paziente veniva sottoposta a bypass aorto-coronarico, per poi essere trasferita nel reparto di cardiochirurgia, dove si evidenziavano ferite chirurgiche asciutte e una ECG mostrava un ritmo sinusale a 75 battiti pagina 2 di 19 al minuto, il murmure vescicolare risultava assente alle basi bilateralmente ma erano presenti rumori umidi diffusi spostabili con i colpi di tosse;
- la radiografia del torace del 10.10.2014 evidenziava “presenza di minimo versamento pleurico sinistro. Concomitano fenomeni atelettasici declivi omolateralmente con disventilazione basale destra”;
- a seguito di consulto anestesiologico del dott. , veniva trasferita in rianimazione in CP_9 base al seguente quadro clinico “paziente in stato soporoso con apertura degli occhi a stimolo doloroso e retrazione degli arti a stimolo doloroso. GGS 2-1-4. In respiro spontaneo con Mdv 60% 15 litri/minuti. Polipnoica con notevole componente addominale. All'EOT Mv marcatamente ridotto su tutto l'ambito polmonare, soprattutto alle basi. Rantoli diffusi su tutto l'ambito polmonare. Assenza dello stimolo della tosse. Addome globoso, trattabile. Diuresi presente. Paramtri vitali: PA 110/50 mmHg, fc 99 b/min, SpO2 89 % Praticato EAB di controllo”;
- in data 12.10.2014, veniva instaurata energica terapia a base di dobutrex, nonché refertata con TAC cranio e torace “lacuna poroencefalica in sede pontina. Mineralizzazione dei nuclei della base… Falda di versamento pleurico con sub-atelettasia lobare inferiore a destra.
Falda di versamento pleurico con ampia componente scissurale cui si associa subatelettasia lobare a destra”;
- eseguiti ulteriori esami clinico-strumentali, in data 15.10.2014, veniva sedata, intubata e collegata al VAM in modalità controllata;
- il giorno dopo, compariva un episodio di broncostenosi e la radiografia torace evidenziava
“accentuazione della trama polmonare con evidenza di sfumata ipodiafania a sede base destra e medio basale sinistra di natura almeno in parte pleurogena. Diaframma sfumato nel profilo con seni costofrenici ipoespansi”;
- pertanto, veniva sottoposta a tracheotomia e successivamente a nuova radiografia al torace e a TAC torace-addome;
- alcuni giorni dopo, comparivano edemi diffusi su tutto il corpo della paziente e l'addome risultava globoso e dolente alla palpitazione;
in particolare, l'ccocardiogramma del 27.10.2014 evidenziava una EF di circa il 50% e la TAC evidenziava “un versamento pleurico parieto-basale bilaterale più abbondante a sinistra (spessore massimo 53 mm) con associata atelettasia compressiva dei segmenti basali. (...) sovradistensione prevalentemente gassosa del tenue mesenteriale e più marcata del colon senza evidenza di definite stenosi da ileo ipotonico (…)”;
- in data 4.11.2014, un esame colturale metteva in evidenza la presenza di candida albicans;
- le condizioni della paziente risultavano stazionare sino al 17.11.2014, allorquando veniva dimessa e trasferita presso l'Hospice di Casavatore, con la seguente diagnosi: “Paziente sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione miocardica. Insorgenza nel decorso post- operatorio di insufficienza respiratoria per cui si praticava tracheostomia e di ictus ischemico, senza sequele”;
- il giorno dopo il trasferimento, compariva un episodio di broncospasmo con dispnea e saturazione all'85% e venivano effettuate la disinfezione e medicazione della lesione all'arto inferiore destro;
pagina 3 di 19 - in data 20.11.2014, la paziente subiva un arresto cardiorespiratorio, sicché si Per_1 rendevano necessarie manovre di rianimazione cardio-polmonari e defibrillazione;
- nello stesso giorno, alle ore 15.20, la donna veniva trasportata in gravissime condizioni al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e, in ragione delle sue gravissime condizioni di salute, i familiari della stessa optavano per una dimissione volontaria così descritta: “gravi condizioni cliniche in cardiopatica uscita dopo 30 di rianimazione cardiopolmonare. Attualmente GSC 3”;
- la sig.ra , in fin di vita, decedeva nell'immediatezza della dimissione. Per_1
Tanto premesso, le attrici, in qualità di figlie della de cuius, lamentavano che il decesso della propria congiunta fosse stata la conseguenza delle condotte negligenti, imperite ed imprudenti dei sanitari della clinica e dell'Hospice “Polo per il sollievo per la vita” di CP_1
Casavatore, che l'avevano presa in cura. Pertanto, citano in giudizio e l' , Controparte_2 Controparte_6 quest'ultima nella qualità di responsabile dell'operato dei sanitari dell'Hospice “Polo per il Sollievo per la Vita” di Casavatore (NA), per chiedere la condanna delle convenute, in solido e/o proporzionalmente tra di loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, iure hereditatis, quali il danno da perdita di chance, biologico terminale, catastrofale e da mancato consenso informato, nonché iure proprio, quali il danno da perdita del rapporto parentale, esistenziale e morale. Chiedevano, altresì, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 (quale cessionaria del ramo d'azienda de , contestando ogni Controparte_2 pretesa attorea, in quanto inammissibile ed improcedibile, per la genericità dell'atto introduttivo e per l'omessa allegazione delle condotte addebitabili ai sanitari, nonché chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, dal momento che l'exitus di sarebbe stato ascrivibile Persona_1 unicamente alle sue condizioni di salute.
Più precisamente, la convenuta sosteneva che la paziente, al momento del ricovero presso la struttura ospedaliera, presentava una broncopneumopatia cronica ostruttiva severa, una intolleranza glicemica, un'ipertensione arteriosa, una dislipidemia e una sindrome coronarica acuta con frazione di eiezione del 25%, nonché una duplice area di necrosi in sede antero infero laterale ed apice in toto.
In ogni caso, la convenuta hiedeva di essere autorizzata a chiamare in Controparte_1 causa la propria compagnia assicurativa, OP
, dalla quale intendeva essere manlevata in caso di condanna, in virtù
[...] della polizza in atti. Si costituiva in giudizio, altresì, l' , la quale preliminarmente eccepiva Controparte_6 la nullità dell'atto di citazione per omessa allegazione degli elementi posti a fondamento della domanda attorea. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la OP
eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e, di
[...] conseguenza, la nullità derivata dell'atto di chiamata in causa. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per difetto di rappresentanza, dovute alla genericità della procura rilasciata dalle attrici e dagli interventori al proprio difensore;
la carenza di pagina 4 di 19 legittimazione attiva delle attrici, per mancata prova della qualità di eredi della de cuius; l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei propri confronti;
il difetto di legittimazione passiva, per l'inoperatività della polizza e per mancata denuncia formale del sinistro da parte dell'assicurato, entro i termini previsti dal contratto nonché oltre il termine del periodo di validità dello stesso.
Nel merito, la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda attorea per l'insussistenza di responsabilità in capo alla casa di cura In via subordinata, CP_1 deduceva l'infondatezza della domanda per assenza di prova dei danni lamentati dagli attori;
l'accertamento della responsabilità esclusiva dei medici, in quanto alcuna carenza di tipo medico assistenziale ovvero logistico funzionale poteva essere addebitato a CP_1 l'operatività della franchigia della polizza;
l'operatività a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze sottoscritte dalla parte contraente ed, infine, l'accertamento della corresponsabilità dei sanitari dell' . Controparte_10
Con successiva comparsa, depositata in data 25.3.2020, proponevano intervento volontario adesivo autonomo, ex art. 105 comma 1 c.p.c., i restanti figli della de cuius, CP_8
e aderendo a tutto quanto già rappresentato dalle attrici e Parte_3 Parte_4 chiedendo la liquidazione, in loro favore, di tutti i danni subiti a seguito del decesso della propria madre, Persona_1
Quindi, disposta CTU medico-legale e rigettata la richiesta di prova orale articolata da parte attrice, in quanto ritenuta superflua, in data 7.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione non soltanto del “petitum”, ma anche l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (“causa petendi”), che non appaiono in alcun modo carenti in parte narrativa, né eccessivamente sintetiche.
Di conseguenza, deve essere disattesa l'eccezione di nullità derivata dell'atto di chiamata in causa del terzo, come sostenuto dalla compagnia assicurativa. Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza delle attrici e degli interventori volontari, dal momento che, all'udienza del 22.4.2021, il Giudice invitava dette parti a sanare le irregolarità segnalate, onde consentire di acclarare la certa riferibilità della procura al presente giudizio, e, in data 15.6.2021, veniva depositata una nuova procura, che sanava retroattivamente i vizi della precedente, con salvezza degli effetti sostanziali della domanda ex art. 185, comma 2, c.p.c. Del pari, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle attrici e degli interventori, dal momento che gli stessi hanno depositato il certificato stato di famiglia integrale, attestante la loro qualità di figli della de cuius.
pagina 5 di 19 A ciò si aggiunga che la prova della qualità di “erede”, derivante dall'accettazione dell'eredità, può desumersi Come ha avuto modo di affermare più volte la Corte di Cassazione, infatti, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 10519 del 18.4.2024)”; inoltre, “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 390 dell'8.1.2025)”. Ancora in via preliminare, in relazione all'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa
, circa il mancato OP esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, anche nei suoi confronti, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. n. 16092/2012 e Cass. n. 967/2004). Pertanto, non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale della norma, la quale prevede che l'improcedibilità possa essere sollevata dalla sola parte convenuta, cioè solo da colui il quale riceve la vocatio in ius ad opera dell'attore e non anche dal destinatario di una qualunque domanda giudiziale. In particolare, si consideri che l'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo stesso in maniera incompatibile anche col principio di ragionevole durata dello stesso e aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell'organismo di mediazione, pur avendo sostenuto già quelli relativi alla domanda principale.
Ne consegue che, per il richiamato principio giurisprudenziale, l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice deve essere senz'altro rigettata.
2. Nel merito, la domanda avanzata dalle attrici e e dagli Parte_1 Parte_2 interventori volontari e tutti in proprio e CP_8 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi della de cuius deceduta in data 20.11.2014, è parzialmente Persona_1 fondata e deve essere, pertanto, accolta, nei limiti di cui in motivazione.
3. La prospettazione delle parti attrici e di quelle interventrici, che si sono associate alle prime, postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari della clinica e dell' nel trattamento clinico-assistenziale Controparte_1 Controparte_6 della paziente deceduta in data 20.11.2014. Persona_1
In particolare, ai sanitari della clinica ove la de cuius fu ricoverata dal CP_1
7.10.2014 al 17.11.2014, le attrici hanno imputato una “condotta sanitaria censurabile sia sul piano diagnostico che su quello terapeutico”, e precisamente:
- di non aver diagnosticato tempestivamente l'ictus cerebrale della paziente Persona_1 omettendo di eseguire alcun esame neurologico fino al 15.10.2024, allorquando veniva pagina 6 di 19 finalmente richiesta una RMN al cranio, che permetteva di accertare la presenza di un ictus cerebrale esteso;
- successivamente, di non aver valutato correttamente gli esiti dell'ictus, ma anzi di avere, al momento delle dimissioni, asserito, senza avere effettuato nessun controllo, che “l'ictus celebrale è guarito senza esiti”;
- di non aver diagnosticato, né trattato adeguatamente l'insufficienza respiratoria, la broncopolmonite e la sepsi, atteso che:
• la toracentesi veniva effettuata, con ritardo, una sola volta;
• l'insufficienza respiratoria (presente già durante la degenza in cardiochirurgia) non veniva menzionata, se non quando la paziente veniva poi ritrasferita in rianimazione;
• la natura e l'eziologia della polmonite e del versamento pleurico non venivano approfondite tempestivamente;
• non venivano effettuati esami per escludere una sepsi sistemica (molto probabilmente presente);
• non veniva effettuata una broncoscopia;
• la broncopolmonite veniva trattata senza una terapia medica mirata;
• non veniva indagata la causa dell'ipopotassiemia;
• non veniva corretta la ipoalbuminemia;
• la paziente veniva incautamente dimessa con una broncopolmonite in corso, gravemente anemica, e con ematochimico suggestivo di sepsi severa;
• i sanitari redigevano una cartella clinica incompleta della paziente.
Ai sanitari dell'Hospice di Casavatore, invece, ove la paziente veniva ricoverata dal 17.11.2014 al 20.11.2014, le attrici hanno contestato:
- di non aver controllato il livello di potassio della paziente e di avere, quindi, determinato una fibrillazione ventricolare, effetto diretto della ipokaliemia;
- di non aver somministrato alla paziente una adeguata terapia antibiotica;
- di non aver effettuato un monitoraggio ECG, un esame ecocardiografico, una rx del torace, una EGA, un ECG Holter ed, almeno, il dosaggio degli elettroliti sierici, degli enzimi cardiaci e della troponina, nonché il controllo dell'emocromo, dell'azotemia, della glicemia e della creatininemia.
4. Ciò posto, occorre esaminare nel merito le condotte denunciate nell'atto introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento addebitato alle convenute strutture sanitarie, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati dalle attrici. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente, dai sanitari delle Persona_1 strutture convenute può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CCTTUU, prof.
[...]
specialista in medicina legale, e dott. specialista in anestesia e Persona_2 Persona_3 rianimazione, che è stato depositato in data 2.1.2024. Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue: Si discute del “decesso di una 74enne avvenuto nel post-operatorio (dopo circa 40 giorni) di un triplice by pass aorto-coronarico (per malattia coronarica ostruttiva trivasale) espletato nell'ottobre 2014 presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT (CE). La
pagina 7 di 19 convalescenza fu inizialmente caratterizzata da insufficienza respiratoria, acidosi, anemia, ipopotassiemia ed alterazioni della coscienza. In seguito, si registrarono versamento pleurico basale bilaterale, broncopolmonite micotica, ischemia cerebrale. La paziente fu, poi, trasferita in discrete condizioni cliniche (ma in costanza di tracheostomia e ventilazione automatica) presso un Hospice afferente all' dove presentò episodi di broncospasmo e bradicardia, CP_11 associati ad edemi declivi, per i quali si provvide a modifiche della terapia farmacologica di stampo cardiologico. Successivamente subentrò arresto cardio-respiratorio sostenuto da fibrillazione ventricolare, vinto dalla rianimazione cardiopolmonare. Seguì ulteriore trasferimento presso altro ospedale che fu interrotto, stanti le gravissime condizioni cliniche, per dimissione volontaria della paziente e ritorno presso il suo domicilio dove, infine, avvenne l'exitus. Il decesso viene ricondotto da parte attrice in senso causale a specifici difetti assistenziali (cfr. quesito n. 3) e, segnatamente, a: 1) tardiva diagnosi di ictus cerebrale;
2) tardiva diagnosi e trattamento di insufficienza respiratoria, nonché omessa diagnosi e trattamento di broncopolmonite e sepsi;
3) omesso approfondimento sulle cause della ipopotassemia;
4) inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata presso l'Hospice;
5) inadeguato monitoraggio cardiologico presso l'Hospice. Le parti convenute negano gli addebiti, riconducendo lo sfavorevole esito della vicenda clinica alla grave cardiopatia di base ed alle conseguenti necessarie terapie (…).
- “Circa la lamentata tardiva diagnosi di ictus cerebrale, va riferito che nel caso di specie trattavasi di paziente anziana affetta da malattia coronarica trivasale (frazione di eiezione ridotta a circa il 30%) sottoposta a congruo regime di tromboprofilassi preoperatoria, a base prima di ASA 100 mg 1 cpr/die, poi di Clexane 6000UI s.c., fino al giorno della rivascolarizzazione coronarica. L'intervento risulta conforme a quanto abitualmente atteso, in assenza di complicazioni tecniche o eventi avversi intra-operatori, e venne eseguito a “cuore battente”, cioè senza l'utilizzo della macchina cuore-polmoni per la circolazione extracorporea (CEC), con riscontro intraoperatorio di placca calcifica sull'aorta ascendente e sclerosi calcifica della coronaria IVP. Al termine dell'intervento, il controllo nel flusso nei grafts con flussimetro risulta aver registrato buoni parametri. L'esito chirurgico immediato va considerato ottimale stante la situazione clinica di base, con ecocardiogramma post-procedurale indicativo di “ventricolo sinistro non dilatato con depressa contrattilità globale a riposo. CP_12 Co dell'apice e della porzione apicale del setto. circa 35-40%. Assenza di versamento pericardico.
In prima giornata postoperatoria, dopo sospensione della sedazione, il quadro clinico generale risultò stabile con sensorio integro e parametri emodinamici nella norma, tanto da consentire l'estubazione e il solo trattamento con ossigenoterapia e cicli di ginnastica respiratoria. In prosieguo, la paziente fu etichettata come scarsamente collaborante, poi soporosa ed ancora dopo in GGS 2-1-4 e tanto in concomitanza di un progressivo peggioramento della funzione respiratoria. In seguito (…) un esame RMN cranio evidenziò i segni di un recente stroke. Nel caso di specie la paziente era sicuramente un soggetto a rischio di stroke, ciò nondimeno all'atto dell'intervento non vennero a verificarsi eventi concretamente predittivi dell'ictus. Se è vero, infatti, che il tipo di intervento cardiochirurgico eseguito può comportare vasodilatazione ed ipotensione, è altrettanto vero che per tutta la durata dell'intervento non risultano segnalati valori di pressione
pagina 8 di 19 arteriosa media rilevati inferiori a quella soglia di 40 mmHg, né valori di emoglobinemia inferiori ai 6 g/100 ml. È del resto improbabile che negli intervalli tra i rilievi intraoperatori effettuati possano essersi verificati deficit di perfusione cerebrale per motivi di instabilità emodinamica e/o effetto farmacologico, sfuggiti ai sanitari.
Per ciò che concerne il post-operatorio l'esame dello stato neurologico della paziente, per quanto evincibile dal diario clinico, fu pressoché circoscritto alla valutazione dello stato di coscienza (se si eccettua il riscontro di temporanea anisocoria), risultato in quei giorni notevolmente fluttuante: “lievemente soporosa, facilmente risvegliabile” o “soporosa, risvegliabile, scarsamente collaborante”. Sicuramente un tal genere di valutazione appare poco utile ai fini dell'inquadramento clinico neurologico completo della paziente, oltre ad essere suscettibile di bias interpretativi, ma è pur vero che le alterazioni sensoriali evidenziabili già poche ore dopo il risveglio, in quanto fluttuanti ed in assenza di alterazioni neurologiche focali agevolmente evidenziabili (segni di lato o motori focali), non avrebbero potuto esser ragionevolmente ricondotte ad un presunto ictus, trattandosi di fenomeni molto frequenti nei soggetti in età avanzata sottoposti allo stress di grandi interventi chirurgici e della degenza in ambienti quali la Terapia Intensiva e la Chirurgia Cardiotoracica (che è un reparto ad intensità di cura intermedio). D'altronde il sospetto dell'insorgenza di un ictus fu tempestivamente ipotizzato posto che, in seguito a manovre di intubazione per garantire il supporto respiratorio e dopo stabilizzazione farmacologica del quadro emodinamico, la paziente fu prontamente sottoposta ad esame TC encefalo ma con esito negativo, esame che eseguito a distanza (per temporanea anisocoria) risultò sovrapponibile a quello precedente. La diagnosi dell'ictus cerebrale si ebbe, invece, successivamente allorquando una RMN cranio evidenziò un quadro di interessamento ischemico acuto multifocale dell'encefalo, non correlato, peraltro, ad esiti clinicamente apprezzabili. Stante quanto precede, è evidente che non vi fu un rilevante ritardo nella diagnosi dell'ictus e, comunque, è del tutto improbabile che una diagnosi più precoce avrebbe influito sui provvedimenti assistenziali in misura tale da risolvere immediatamente l'ictus medesimo e/o contenerne eventuali conseguenze anche e solo neuroradiologiche”.
- “Circa le lamentate tardiva diagnosi (e trattamento) della insufficienza respiratoria nonché omessa diagnosi e trattamento di broncopolmonite e sepsi, va riferito che, come può desumersi dalla documentazione agli atti, la paziente era affetta da BPCO di grado severo, malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da ostruzione irreversibile delle vie aeree. Tale patologia determina un restringimento scarsamente reversibile delle vie aeree, il rimodellamento della muscolatura liscia delle vie aeree, l'aumento del numero delle ghiandole muco-secernenti e alterazioni della vascolarizzazione polmonare con conseguente ipertensione polmonare. È un processo solitamente progressivo e la conseguenza a lungo termine è una riduzione consistente della capacità respiratoria. A complicare il quadro è l'aumento della predisposizione alle infezioni e del rischio (quadruplicato) di complicanze polmonari postoperatorie c.d. CPP. Nel caso in esame sussisteva tutta una serie di fattori di rischio per CCP come la funzione polmonare diminuita, il tipo di intervento (chirurgia cardiotoracica) che ha richiesto una ventilazione di lunga durata intra- e post-chirurgica, con intubazione tracheale >3 ore, associata
a un aumento della morbilità per marcata manipolazione delle vie aeree. (…) se la diagnosi ed il trattamento (temporaneamente risolutivo) della insufficienza respiratoria furono tempestivi ed adeguati da parte di chi (il Rianimatore) intervenne in consulenza, non altrettanto può riferirsi circa il monitoraggio e la strategia terapeutica di supporto finalizzata
pagina 9 di 19 alla prevenzione delle complicanze respiratorie di un paziente con gravi comorbidità come quella di specie.
Nel sospetto di germi multi-resistenti è opportuno avvalersi della consulenza dell'Infettivologo per la scelta della terapia empirica più appropriata e che il target per l'inizio della terapia antibiotica sia quanto più precoce possibile dalla diagnosi sospetta o certa di sepsi. È stato dimostrato che ad ogni ora di ritardo nell'inizio del trattamento corrisponde un incremento della mortalità, un peggioramento dei danni d'organo ed un prolungamento della degenza in Terapia Intensiva ed in Ospedale La paziente fu sottoposta ad antibioticoprofilassi, secondo protocollo, con Cefazolina 1 grammo e.v. il giorno dell'intervento chirurgico, ogni 6 ore, fino alle ore 19.00 del 9 ottobre;
quindi, il periodo di trattamento antibiotico è durato circa 48 ore. Probabilmente a causa delle sue Pa condizioni preoperatorie e il tipo di intervento, il suo indice di rischio di era stato giustamente classificato con un valore elevato. Al momento del nuovo ricovero in Terapia Intensiva, il sospetto di un'infezione polmonare, fondato sulla sintomatologia respiratoria e poi confermato dal referto TC torace, è stato subito evidente. Questa prima fase è stata gestita dal
Rianimatore che ha accolto la paziente in UTI che ha agito secondo le attuali linee guida per la gestione del paziente con polmonite grave e sospetta sepsi. Infatti, dopo l'intubazione è stato praticato un esame colturale per aspirato bronchiale e somministrata una terapia antibiotica a largo spettro. Non è documentato, però, un prelievo ematico per emocultura. Nei giorni successivi di ricovero fino a quello della dimissione, alla luce di quanto sopra esposto, è censurabile la metodologia applicata in Terapia Intensiva nella gestione e nel monitoraggio dell'infezione polmonare e del quadro settico di fondo. Numerosi e diversi sono i punti che si discostano da una gestione clinica metodologicamente corretta.
Il Dosaggio della Procalcitonina, marker infiammatorio più predittivo e sensibile nell'individuare una reazione infiammatoria sistemica, maggiormente affidabile rispetto alla Proteina C Reattiva (PCR) nel differenziare una infezione batterica sistemica rispetto ad altre cause di infiammazione sistemica ad eziologia non infettiva, è stato espletato una sola volta in data 15 ottobre 2014 con valore aumentato di 0.71 ng/mL.
Gli esami microbiologici risultano circoscritti alla verifica del broncoaspirato (11 ottobre refertato il 13 ottobre 2014, risultato negativo;
31 ottobre refertato il 3 novembre 2014, positivo per Candida africana;
13 novembre refertato il 16 novembre, positivo per Candida albicans, 16 novembre positivo per Acinetobacter lwoffi). Sono assenti prelievi per emocoltura che rappresenta il “gold standard” per la diagnosi di sepsi, basandosi sulla ricerca di microrganismi presenti nel sangue, e rende possibile la valutazione dell'antibiotico-sensibilità dell'eventuale microrganismo isolato. Non risulta espletata la ricerca degli antigeni urinari per pneumococco e legionella, né ricercate le tossine per Clostridium difficile”.
- “Circa l'omesso approfondimento sulle cause della ipopotassemia, va riferito che l'inadeguato management dell'ipokaliemia è un importante problema sanitario attuale e fortemente correlato ad aumentata mortalità. La mancata diagnosi, l'inadeguata terapia sostitutiva, l'asintomaticità delle forme lievi/moderate e l'assenza di linee guida circa il trattamento costituiscono criticità che minano continuamente il trattamento medico dei pazienti ospedalizzati.
La paziente è stata sottoposta già dal momento del primo ricovero presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra il giorno 21 settembre 2014 a terapia farmacologica con diuretici tiazidici per il trattamento dello scompenso cardiaco acuto. Tale terapia è stata portata avanti nel periodo preoperatorio e postoperatorio presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE
pagina 10 di 19 LT. Inoltre, tale categoria di farmaci è largamente impiegata nelle Terapie Intensive per
“stimolare” la diuresi dei pazienti critici. Nell'ultimo mese di degenza presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT (a partire dal giorno 8 ottobre 2014), la potassiemia della paziente è stata corretta continuamente ma la sua causa non è stata indagata. Parte Dalla scheda infermieristica dell si riscontra emissione di feci liquide a partire dal giorno 21 ottobre 2014, ingravescente fino alla dimissione e perdurante presso l'Hospice di Casavatore ove si documenta, in maniera clinicamente rilevante, che la paziente era affetta da diarrea. La diarrea è una condizione favorente ed una causa frequente di ipokaliemia in pazienti ricoverati in UTI;
in questi casi è richiesto un monitoraggio ancora più attento dei valori ematici di potassio. Come già accennato in precedenza, non risulta agli atti la ricerca di tossine del
Clostridium difficile, spia di infezione, frequente in pazienti sottoposti a terapia antibiotica da lungo tempo. Pertanto, all'atto della dimissione non risulta esser stata sufficientemente indagata la causa dell'ipokalemia né segnalata la condizione favorente della diarrea né indicata una terapia medica di supporto allo squilibrio elettrolitico in atto da cui era affetta la paziente”.
- “Circa l'inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata alla paziente presso l'Hospice va ricordato che presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT la terapia antibiotica, iniziata in data 11 ottobre 2014, consisteva nella somministrazione di OL e
e tali farmaci risultano praticati fino al giorno 26 ottobre 2014. Tale terapia, Parte_7 avviata empiricamente, è rimasta la stessa senza applicare in prosieguo il concetto terapeutico di 'de-escalation', ovvero di riduzione dello spettro antimicrobico alla luce dei risultati microbiologici introducendo antibiotici mirati in base alla sensibilità dell'antibiogramma. Parte Inoltre, il personale medico dell' non si è avvalso né del supporto di consulenze specialistiche (Medici Infettivologi) né di esami microbiologici seriati appropriati al caso. La paziente fu, quindi, trasferita dal Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT all'Hospice “Polo per il Sollievo per la Vita” di Casavatore il giorno 17 novembre 2014. (…) i sanitari dell'Hospice decisero correttamente di prescrivere alle ore 20.00 dello stesso giorno 200 mg 2 fl x 2 /die e 100 mg 2 fl/die. Su questa base, la Parte_8 Parte_9 terapia antibiotica ed antimicotica prescritta e somministrata alla paziente presso l'Hospice non fu né tardiva né inadeguata. La latenza nella somministrazione dei farmaci ad una paziente con antecedente protratta terapia antibiotica empirica trova, infatti, giustificazione nella scelta di impiegare una terapia antibiotica mirata, fondata sui risultati di esami microbiologici già espletati presso il presidio di provenienza”.
- “Circa l'inadeguato monitoraggio cardiologico presso l'Hospice, (…) va approfondita la questione dell'impiego del Lanoxin, cioè del farmaco Digossina. (…) la digossina risulta introdotta in terapia dai sanitari del Presidio Ospedaliero Pineta Grande di TE LT il giorno 27 ottobre 2014 ed il giorno 30 ottobre 2014 il valore riscontrato al dosaggio ematico era di 1.5 ng/ml, il giorno 3 novembre 2014 era di 0,9 ng/ml ed il 15 novembre 2014 era di 2,5 ng/ml (cioè al di sopra del range terapeutico). Nonostante il riscontro di questi valori di digossinemia superiori all'intervallo terapeutico la terapia non è stata modificata nel dosaggio. Dalla cartella clinica, inoltre, non si evince la motivazione terapeutica per la quale è stata indicata l'introduzione del farmaco. Infine non è noto se l'elevato valore di digossinemia fu comunicato al momento del trasferimento della paziente. Come si è riferito, quando la paziente fu trasferita all'Hospice (17 novembre 2014) era in terapia con Digossina che venne continuata con 0,25 mg ½ cp per poi dimezzarne il dosaggio dal 19 novembre 2014 e quindi sospenderne la somministrazione il giorno 20 novembre 2014.
Per vero, stante il livello ematico di digossina registratosi sin dal 15 novembre 2014, sarebbe
pagina 11 di 19 stato opportuno sospenderne immediatamente la somministrazione considerato il rischio aritmogeno in concomitanza della ipopotassiemia. In tal senso, deve effettivamente convenirsi per un inadeguato monitoraggio cardiologico (in termini di verifica dei livelli ematici di digossina e di tempestiva correzione del dosaggio o interruzione della somministrazione del farmaco) anche presso l'Hospice. Come si è detto, la paziente il 20 novembre 2014, alle ore 13:45, in seguito ad arresto cardiorespiratorio e fibrillazione ventricolare, fu sottoposta a manovre di rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione. In assenza di un tracciato ECG utile a verificare i prodromi dell'arresto cardio-respiratorio non è possibile identificarne con certezza la causa, ma dovendo ragionarsi con criterio di probabilità (più probabile che non) ben può ricondursi lo sviluppo dei fatti ad una intossicazione digitalica”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Circa l'effetto pregiudizievole di siffatti difetti di condotta assistenziale nello sviluppo della vicenda clinica, deve ritenersi che gli stessi abbiano probabilmente (nell'ottica del “più probabile che non”) avuto efficacia concausale (in concorso causale, all'incirca per il 50%, con lo stato patologico preesistente) nel successivo aggravarsi delle condizioni di salute della paziente sino al decesso. Tale nesso di concausalità va ascritto per quota parte maggioritaria (all'incirca i 2/3) al e per quota parte Controparte_14 minoritaria (il restante 1/3) all'Hospice Casavatore Polo del Sollievo per la Vita ASL NA2 Nord”. Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico-argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo Giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari del P.O. di TE LT sarebbero, dunque, CP_1 consistite:
- nell'erronea gestione e nel monitoraggio dell'infezione polmonare e del quadro settico di fondo;
- nell'insufficiente indagine della causa dell'ipokalemia;
- nell'omessa segnalazione della condizione favorente la diarrea;
- nell'omessa indicazione di una terapia medica di supporto dello squilibrio elettrolitico. Le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell'Hospice Casavatore Polo del Sollievo per la Vita
- ASL NA2 Nord, invece, hanno riguardato l'inadeguato monitoraggio cardiologico (omessa sospensione della terapia con Digossina) della paziente.
Le predette condotte, tuttavia, avrebbero concorso solo nella misura del 50% nel determinismo dell'exitus della paziente, atteso che il decesso sarebbe ascrivibile, per il restante 50%, allo stato patologico già preesistente.
Ne consegue che, per la decisione del caso in questione, occorre richiamare il seguente principio di diritto secondo cui: “qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art.
1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o
pagina 12 di 19 imperizia del sanitario (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26851 del 19.9.2023; nonché, nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. III, ordinanza n. 2635 del 4.2.2025)”. La responsabilità al 50% attribuita alle due strutture sanitarie convenute, inoltre, sarebbe ripartita come di seguito:
- per i 2/3 a carico del Controparte_15
- per il restante 1/3 a carico dell' “Polo del Sollievo per la Vita” - ASL Controparte_10
NA2 Nord. (cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale). Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità delle strutture sanitarie convenute nel decesso della paziente Persona_1
Del resto, in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti delle parti attrici e convenute hanno mosso critiche alla CTU, che, tuttavia, hanno trovato precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
5. Ciò acclarato, si ritiene che le parti attrici e interventrici abbiano provato la responsabilità delle strutture sanitarie convenute, sia quella contrattuale, rilevante ai fini del risarcimento del danno iure hereditatis, sia quella extracontrattuale, per i danni fatti valere iure proprio dai medesimi.
Ne deriva che il presidio ospedaliero di TE LT e la CP_1 CP_6
, per l'Hospice Casavatore “Polo del Sollievo per la Vita”, devono essere condannate al
[...] risarcimento dei danni che - per le ragioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio – devono essere liquidati come di seguito, nella misura del 50%.
Sulla liquidazione dei danni “iure hereditatis” In punto di danno risarcibile iure hereditatis, con la sentenza n. 15350 del 2015, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di exitus del paziente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono consistere:
- nel danno biologico cd. “terminale”, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1877 del 30.1.2006; Cass., sez. III, sentenza n. 15491 dell'8.7.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 22228 del 20.10.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 23183 del 31.10.2014);
- nel danno morale cd. “catastrofale”, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima
(paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine della vita, purché vi sia la prova della “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 6754 del
24.3.2011; Cass., sez. III, sentenza n. 7126 del 21.3.2013; Cass., sez. III, sentenza n. 13537 del
13.6.2014);
- rimane, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd.
"danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr., in tal senso, Cass.,
pagina 13 di 19 SS.UU., sentenza n. 15350 del 22.7.2015 che ha composto in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass., sez. III, sentenza n. 1361 del
23.1.2014).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, sussiste certamente un apprezzabile lasso temporale tra il 17.11.2014 (data riferibile alla prima omissione colpevole consistita nell'insufficiente monitoriaggio e nell'inadeguata strategia terapeutica di supporto, finalizzata alla prevenzione delle complicanze respiratorie della de cuius) e la data dell'exitus della paziente, avvenuto il 20.11.2014. Si evidenzia, altresì, che, dall'elaborato peritale, è emerso che la paziente dopo Persona_1 essere stata “soporosa” e “scarsamente collaborante” per quasi tutto il periodo di ricovero presso il presidio ospedaliero risultava invece “vigile” e “cosciente” al CP_1 momento delle dimissioni dalla suddetta struttura e al contestuale ingresso nell'Hospice di Casavatore. Ne deriva che la de cuius, quanto meno nell'ultimo periodo del proprio ricovero ospedaliero, conservò certamente una lucidità agonica fino al giorno del decesso.
Alla luce di quanto sopra, quindi, può pertanto riconoscersi il danno cd. “terminale” (nella sua componente biologica e catastrofale) per il periodo compreso dal giorno 17.11.2014 fino al giorno 20.11.2014, come sopra precisato, per un totale di 4 giorni (i giorni sono calcolati per intero).
Ne consegue che le strutture sanitarie convenute devono essere condannate al risarcimento, a tale titolo e in favore delle attrici e degli interventori volontari, tutti nella qualità di eredi della de cuius dell'importo di € 16.175,00 (pari a € 15.000,00 per i primi tre giorni e € Persona_1 1.175,00 per il quarto giorno), che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, risulta essere pari a € 8.087,50.
Per i primi tre giorni del periodo sopra individuato, in particolare, non si ritiene di dover liquidare l'importo massimo previsto dalle tabelle di Milano 2024, pari a € 35.247,00, in quanto non risulta provata alcuna circostanza particolare volta a comprovare la percezione da parte della paziente della fine imminente.
In proposito, deve darsi atto che, sul punto, parte attrice aveva articolato una richiesta di prova orale, ma che tale richiesta è stata rigettata.
Ci si riferisce, in particolare, alla richiesta di prova testimoniale vertente (quanto al primo dei capitoli di prova) sulla consapevolezza della sig.ra dell'imminenza della morte durante Per_1 tutto il periodo di ricovero presso le strutture sanitarie convenute.
Senonché tale capo è risultato inammissibile in quanto assolutamente generico e, dunque, inidoneo a giustificare una liquidazione nel massimo dei primi tre giorni di danno terminale.
Le convenute e , quindi, devono essere Controparte_1 Controparte_6 condannate al risarcimento del danno terminale, pari a € 8.087,50, in favore delle parti attrici e interventrici, secondo le diverse quote di responsabilità riconosciute dai CTU e che vengono di seguito indicate:
- 2/3 a carico di per un importo pari a € 5.391,66; Controparte_1
- 1/3 a carico dell' , per un importo pari a € 2.695,83. Controparte_6
Orbene, gli importi sopra quantificati si intendono liquidati all'attualità, oltre al danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da novembre 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 14 di 19 Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria relativa all'altra voce di danno iure hereditatis e, cioè, il danno da perdita di chance di guarigione della paziente.
Ed invero, in mancanza di imputabilità delle condotte dei sanitari delle strutture sanitarie convenute rispetto all'autonomo e distinto bene della vita, da qualificarsi come “chance di guarigione”, nessuna responsabilità può loro attribuirsi in relazione a tale voce di danno, mancando un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra il fatto e il danno.
Quanto, infine, alla ulteriore istanza risarcitoria formulata in relazione alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, essa va rigettata, in quanto nulla è stato fornito al riguardo ai fini probatori. Invero, un asserito danno da consenso informato viene solamente menzionato, peraltro
“a titolo esemplificativo”, nel solo atto di citazione, ma dello stesso non è stata fornita alcuna prova.
Sulla liquidazione dei danni “iure proprio” In relazione ai danni iure proprio patiti dai prossimi congiunti del de cuius, deve essere riconosciuta la sussistenza del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale che, come è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, si differenzia dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis.
Tale danno, in particolare, spetta iure proprio ai familiari superstiti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile tutte le volte in cui sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione.
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto deceduto è assistita da una presunzione “iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. Sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle Tabelle di Milano 2024, come elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, il quale ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”. Per la liquidazione di tale danno, quindi, devono adottarsi i valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice della tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del pagina 15 di 19 genitore in € 3.911,00, valutando, altresì, le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Ebbene, sulla scorta di tali argomentazioni, può ritenersi, in base al certificato di stato di famiglia depositato in atti, che le attrici e gli interventori volontari siano figli della de cuius, Persona_1 e che, dunque, facciano parte dello stesso “nucleo familiare primario”. Nessun punteggio può essere riconosciuto per la qualità/intensità del legame affettivo dei figli della de cuius né per la convivenza con la stessa, per mancata prova sul punto. Persona_1
Orbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (figlia, di anni 49 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età Parte_1 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlia, di anni 46 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età Parte_2 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlio, di anni 44 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età CP_8 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlio, di anni 48 al momento del decesso della vittima): 12 punti per l'età Parte_3 della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50;
- (figlia, di anni 46 al momento del decesso della vittima): 12 punti per Parte_4
l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di più di tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 41 punti, pari a € 160.351,00, che, ridotto nella misura del 50% sull'intero, è pari a € 80.175,50.
- Totale complessivo: € 400.877,50. Alla luce di quanto sopra, e devono essere Controparte_1 Controparte_6 condannate al risarcimento del danno per la perdita del congiunto nei confronti delle parti attrici e delle parti interventrici, nella misura per ciascuno indicata all'attualità, secondo le quote di responsabilità di seguito indicate:
- 2/3 a carico di , per un importo complessivo pari a € 267.251,66; CP_1 CP_1
- 1/3 a carico dell' , per un importo complessivo pari a € 133.625,83. Controparte_6
Alle parti attrici e interventrici spetta, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, devono essere rigettate tutte le altre voci di danno non patrimoniale che sono state richieste iure proprio, in quanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del
pagina 16 di 19 risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ordinanza n. 8622/21)”.
Sulla liquidazione dei danni patrimoniali
Quanto ai danni di natura patrimoniale di cui le parti attrici e interventrici hanno chiesto il risarcimento, deve dirsi che nulla è dovuto, in quanto, sul punto, non è stata fornita alcuna prova al riguardo.
6. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta Controparte_1 nei confronti della terza chiamata in causa, OP
, atteso che la polizza invocata e prodotta risulta operativa in relazione
[...] al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono fondate contestazioni al riguardo da parte della compagnia assicurativa.
La , invero, ha OP eccepito il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa per l'inoperatività della polizza per mancata denuncia formale del sinistro da parte dell'assicurato entro i termini previsti dal contratto, nonché oltre il termine del periodo di validità della polizza.
Tale eccezione, però, non può essere accolta, dal momento che Controparte_1 notificava all'assicurazione la predetta denuncia in data 23.9.2015 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa), indirizzandola alla
Controparte_16
Orbene, deve rilevarsi che, nel prospetto della polizza (allegato al fascicolo di CP_1
, al punto 19, è indicato che “ogni comunicazione fatta dal Contraente o CP_1 dall'Assicurato a si intenderà come fatta alla Compagnia”. Controparte_16
Ne deriva che la denuncia del sinistro deve ritenersi correttamente eseguita nei confronti dell'assicurazione. Deve ritenersi, altresì, rispettato anche il termine entro il quale l'assicurato deve denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa e che, nel caso di specie, in base al punto 3.1 della stessa polizza, risulta essere di 20 giorni dalla conoscenza del fatto.
Dagli atti che sono stati prodotti, infatti, risulta che iceveva dalle parti Controparte_1 attrici la richiesta stragiudiziale di risarcimento in data 9.9.2105 (data di notifica via pec) e dava tempestivamente denuncia del sinistro tramite raccomandata A/R, notificata alla compagnia assicurativa in data 23.9.2015. Per tale ragione, la denuncia del sinistro per presunta colpa professionale in danno di deve ritenersi pervenuta alla compagnia assicurativa Persona_1 entro i termini previsti dalla polizza (20 giorni dalla conoscenza del sinistro) ed entro i limiti di validità della polizza (valida, infatti, tra i contraenti per l'anno 2015, come da prospetto depositato in atti).
A ciò si aggiunga che non è emersa la sussistenza di altri contratti assicurativi a favore della struttura sanitaria convenuta, con la conseguenza che la garanzia prestata dalla
[...]
si intende operante a primo rischio. OP
Devono rigettarsi, infine, tutte le altre eccezioni che la compagnia assicurativa ha sollevato nel merito della domanda attorea, in quanto, per le motivazioni suesposte, si è ritenuta accertata la responsabilità di ella misura indicata in motivazione. Controparte_1
pagina 17 di 19 Le eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa non possono, quindi, trovare accoglimento.
La va, dunque, OP condannata a tenere indenne la convenuta di tutto quanto quest'ultima Controparte_1 sarà tenuta a corrispondere alle parti attrici per effetto della presente pronuncia, nei limiti della franchigia dedotta in polizza.
7. Quanto alle spese di lite, deve osservarsi quanto segue. Il rigetto delle domande di risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione del paziente e del danno patrimoniale, nonché l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, riconosciuti nella misura del 50%, giustificano una compensazione parziale delle spese di lite tra le attrici, gli interventori volontari e le convenute, nella misura del
50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dalle attrici e dagli interventori volontari deve essere posta a carico, per 2/3, della convenuta e, per 1/3, della Controparte_1 convenuta . Controparte_6
Per quanto detto, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese tra la convenuta e la terza chiamata in causa Controparte_1 [...]
. OP Infine, quanto alle spese di CTU, le stesse, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
tutti nella qualità di eredi della de cuius condanna Parte_4 Persona_1 [...] al pagamento, in loro favore, della somma di € 5.391,66 a titolo di danno CP_1 iure hereditatis; il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
tutti nella qualità di eredi della de cuius condanna la Parte_4 Persona_1 CP_17
al pagamento, in loro favore, della somma di € 2.695,83 a titolo di danno iure
[...] hereditatis; il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
condanna al pagamento, in loro favore, della somma Parte_4 Controparte_1 complessiva di € 267.251,66 a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato,
pagina 18 di 19 devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
4) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici e Parte_1 [...]
nonché dagli interventori volontari Pt_2 CP_8 Parte_3 [...]
condanna la al pagamento, in loro favore, della somma Parte_4 CP_17 complessiva di € 133.625,83 a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (novembre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
5) rigetta, nel resto, le domande avanzate dalle attrici e dagli interventori volontari;
6) condanna al pagamento, in favore delle attrici e degli interventori Controparte_1 volontari, dei 2/3 del 50% delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 200,00 per esborsi, nonché € 16.468,46 per compensi professionali, già maggiorati per il numero delle parti, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
7) condanna la al pagamento, in favore delle attrici e degli interventori CP_17 volontari, di 1/3 del 50% delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 100,00 per esborsi, nonché € 8.234,23 per compensi professionali, già maggiorati per il numero delle parti, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
8) dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra le attrici e gli interventori volontari e le convenute strutture sanitarie;
9) accoglie la domanda di garanzia avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la a OP tenere indenne di tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare alle Controparte_1 attrici e agli interventori volontari per effetto della predetta sentenza, detratta la franchigia contrattuale;
10) dichiara interamente compensate le spese di lite tra la convenuta e Controparte_1 la chiamata in causa OP
;
[...]
11) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Napoli, 12.4.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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