Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2608 del 2025, proposto da
AS ND NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, non costituito in giudizio;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n°493/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LA AN ZZ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 493/2025 il Tribunale di Catania - Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell’assunzione, nonché a percepire le relative differenze retributive, conseguentemente condannando il Ministero intimato a corrisponderle a tale titolo la somma pari ad €. 2.771,29 per il periodo dall’1.9.2007 al 30.7.2018, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, nonché a versare i conseguenti contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, seppure ritualmente evocato.
L’INPS, a cui pure il ricorso è stato notificato, si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
All’udienza camerale del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma essa non si è costituita in giudizio.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN ON, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
LA AN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN ZZ | NE AN ON |
IL SEGRETARIO