Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13294 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati CLAUDIA LANDI e CLAUDIA GRASSI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 18/03/2025): il ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale tra i coniugi con addebito alla convenuta, con la conferma dei provvedimenti provvisori di
1
immediatamente la figlia nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
), nel luogo di residenza in Italia, Firenze, via Francesco C.F._3
Morlacchi n. 26; pone a carico di , per ogni giorno di ritardo Controparte_1 nell'esecuzione dell'ordine di rientro, l'obbligo di versare a la somma Parte_1 di € 100,00; affida in via super-esclusiva al padre, il quale potrà Persona_1
adottare autonomamente tutte le decisioni relative alla minore in materia sanitaria, scolastica, di residenza;
colloca presso il padre;
dispone che la frequentazione Per_1
tra la madre e la figlia avvenga alla presenza degli operatori del servizio sociale, che dovrà monitorare il nucleo familiare;
incarica UFSMIA di fornire supporto psicologico
a in caso di necessità; incarica il servizio sociale e UFSMIA di Persona_1
relazionare a questo Tribunale entro il 22/1/2025; pone a carico di CP_1
, con effetto a decorrere dal momento in cui sarà rientrata a vivere
[...] Per_1 con il padre, l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € Parte_1
200,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente da dispone che le spese straordinarie mediche, Parte_1
scolastiche e sportive necessarie per siano ripartite tra i genitori nella misura Per_1
del 50% ciascuno;
dispone che la cancelleria trasmetta il presente provvedimento provvisorio all'Autorità Centrale Italiana presso il Ministero della Giustizia, affinché essa lo trasmetta senza indugio, per il tramite dell'Autorità Centrale Rumena, all'autorità incaricata di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali in
Romania”), e si è rimesso a giustizia in merito alla richiesta di dichiarare la convenuta decaduta dalla responsabilità genitoriale, formulata all'udienza del 4/12/2024. Ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito della sentenza di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , la quale è rimasta contumace. Controparte_1
2 1. Occorre preliminarmente rilevare che è già stata accertata la giurisdizione di questo
Tribunale ex art. 20 Reg. 1111/2019, atteso che il Tribunale di Brasov, adito preventivamente dalla , con sentenza 5097/2024 ha dichiarato il difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale rumeno in favore del Tribunale italiano.
2. Nel merito, si osserva che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente comparso, infatti, ha dato atto che la convivenza si è interrotta a seguito dell'allontanamento della moglie a luglio 2023, momento dal quale i coniugi risultano separati di fatto senza essersi riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto dal ricorrente.
3. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata da è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della Parte_1
separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito, il ricorrente ha dedotto che la moglie a luglio 2023 si è recata in Romania con la figlia minore per una Per_1
vacanza estiva, e ha unilateralmente deciso di non fare più rientro nella casa coniugale in Firenze, oltre a trattenere illecitamente la figlia lontano dal paese di origine e dal padre.
3 Le circostanze allegate dal trovano riscontro nella sentenza n. 158/2024 del Pt_1
Tribunale di AR (adito dal ricorrente per ottenere il rimpatrio della figlia minore), atteso che dalla citata pronuncia emerge che la – residente con il marito e la CP_1
figlia a Firenze, via Francesco Morlacchi n. 26, come da certificato in atti – attualmente vive in Romania con enza alcun accordo con il marito al riguardo. Per_1
Il definitivo allontanamento dalla casa coniugale ha certamente provocato la rottura del rapporto con il coniuge, tanto più che nel caso di specie il comportamento della moglie ha provocato anche l'interruzione del rapporto tra padre e figlia.
Pertanto, posto che la convenuta, rimasta contumace, non ha svolto alcuna deduzione in merito ad una eventuale crisi precedente al suo allontanamento, la separazione deve essere addebitata alla . CP_1
3. Dall'unione coniugale è nata la figlia l 14/12/2019, la quale ha sempre vissuto Per_1
con entrambi i genitori a Firenze (v. certificato di residenza in atti), luogo in cui si è anche svolta in modo concreto e continuativo la vita personale della bambina (v. attestazioni dei pediatri di base della bambina e della scuola dell'infanzia, prodotte con il ricorso). Tuttavia, a partire da luglio 2023 la minore si trova in Romania con la madre a seguito di decisione unilaterale di quest'ultima, e ha mantenuto con il padre un contatto telefonico, oltre ad averlo visto quando il si è recato in Romania. Pt_1
Prima di statuire in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di vale la pena riportare la motivazione della citata sentenza n. 158/2024 del Per_1
16/02/2024 del Tribunale di AR (confermata in appello), che, dopo avere espletato istruttoria, ha affermato:
“Per quanto riguarda le possibili ragioni del mancato ritorno della figlia minore
la Corte osserva che dal procedimento dinanzi a questo tribunale non Persona_1
sono emersi indizi ragionevoli che giustifichino il rifiuto di rimpatriare la bambina e che permettano di concludere che l'interesse superiore della bambina sarebbe stato meglio tutelato dalla madre in Romania piuttosto che dal padre ricorrente nel Paese di residenza della bambina, ossia l'Italia, dove il padre continuava a vivere.
In questo contesto, la Corte osserva che le prove del caso hanno dimostrato che, fino alla data del trasferimento della minore in Romania, la bambina, di circa tre anni e mezzo, aveva vissuto costantemente in Italia fin dalla nascita (ciò è stato confermato dalle autorità dall'iscrizione nel registro dello stato civile della minore nata in [...] -
4 f.14, vol.
1 - che menziona la sua residenza in Italia) dove è stata iscritta a una scuola, che ha frequentato fino alle vacanze estive, quando la madre ha deciso unilateralmente di trasferirsi in Romania (f.16-19, vol.1), è stata registrata presso i medici del suo
Paese d'origine e ha beneficiato di prestazioni mediche continue e costanti specifiche per la sua età (f.20-39, vol.I), essendo coinvolta con la sua famiglia nella vita sociale e familiare del Paese in cui è nata.
Il Tribunale osserva in questo contesto che la convenuta ha cercato di sostenere nel corso del presente procedimento che la decisione di trasferirsi dall'Italia alla Romania
è stata motivata dalla difficoltà di integrazione in Italia (“Domanda: E perché ha preso la decisione di andarsene definitivamente? Risposta. L'integrazione di una giovane donna rumena in quell'ambiente è molto difficile.”). Senza in alcun modo negare o minimizzare la realtà delle affermazioni della convenuta, il tribunale ricorda che, in presenza di un figlio minore, la decisione della madre di trasferirsi non può essere legata esclusivamente alla sua condizione sociale o al suo status nel Paese in cui il figlio risiede abitualmente, ma deve tenere conto anche della visione condivisa da entrambi i genitori del futuro del figlio, tanto più che l'esercizio della potestà genitoriale sul figlio (che include certamente le questioni relative al luogo in cui il figlio vivrà e sarà educato) è esercitato congiuntamente.
Il tribunale osserva inoltre che le argomentazioni utilizzate dalla convenuta per giustificare il viaggio della minore in Romania senza il consenso del padre denunciante si sono concentrate anche sulla relazione di coppia, che la convenuta considerava di abuso nei suoi confronti. Nel corroborare le prove prodotte nel corso di tale procedimento, la Corte osserva che la convenuta non è stata in grado di dimostrare alcun atto specifico esercitato dal ricorrente su di lei che rientrasse nel concetto di abuso in una qualsiasi delle sue forme (verbale, fisico o psicologico), essendo i disaccordi delle parti essenzialmente legati a una diversa visione delle questioni relative al metodo di educazione e crescita della figlia minorenne, e questo, unito alla scarsa attività sociale della convenuta, ha portato alla creazione e all'intensificazione di uno stato di conflitto che si è spinto fino alla decisione unilaterale della convenuta di abbandonare la vita in Italia per trasferirsi definitivamente con la figlia in Romania.
Sebbene la convenuta avesse rimproverato all'attore la sua intransigenza nei confronti di alcuni aspetti della vita della minore, come la necessità di sottoporsi a trattamenti
5 medico-psicologici per il ritardo nello sviluppo del linguaggio e per il sospetto di autismo o la necessità di spostare la minore da un asilo all'altro, il tribunale osserva che dalla valutazione psicologica e dalla relazione psico-diagnostica effettuate sulla minore (f.130-132 ), non sono emersi processi o caratteristiche mentali Persona_1 non in linea con l'età e il livello di sviluppo della bambina, e si è notato che la minore
“aveva difficoltà a comunicare con la famiglia e gli amici o che rispondeva spesso in italiano” (f.131), il che solleva sospetti sull'integrazione della minore nella società rumena. Sempre in questo contesto, la Corte osserva che le raccomandazioni dello psicologo che ha redatto la relazione di valutazione della minore sono state quelle di sottoporla a una terapia logopedica e a una terapia cognitivo-comportamentale individuale, concludendo che aveva un disturbo d'ansia infantile specifico e un disturbo del linguaggio espressivo, nonostante le aspettative della convenuta, che aveva sottoposto la minore a tale valutazione, per l'improvviso e ingiustificato cambiamento dell'umore emotivo della bambina, soprattutto in presenza del padre e dei nonni paterni
(f.130). ).
Il tribunale afferma inoltre che queste conclusioni/raccomandazioni sono coerenti con le affermazioni del ricorrente secondo cui la bambina necessitava di terapia logopedica/trattamento al momento del trasferimento della madre in Romania, e che le affermazioni della convenuta nella dichiarazione di rivendicazione in merito ai presunti rischi che la bambina, una volta rientrata in Italia, sarebbe stata considerata dal ricorrente-padre e dalla sua famiglia come una bambina affetta da autismo/disabilità mentale, sono rimaste non provate nel corso del presente procedimento.
Pertanto, il tribunale conclude che nel corso del presente procedimento la convenuta non ha provato alcuna delle ragioni che potrebbero giustificare né la decisione unilaterale di trasferire la minore né la decisione di non rimpatriarla in Persona_1
Italia, come previsto dall'articolo 6 della direttiva 13 della Convenzione dell'Aja del
1980 (che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile), essendo le uniche argomentazioni addotte in udienza essenzialmente legate alla volontà di non tornare in Italia, a seguito del fallimento della propria integrazione nella società italiana, dove aveva deciso di formare una famiglia.
6 Tuttavia, poiché il mancato ritorno della minore alla sua residenza abituale in Italia non presenta alcuna giustificazione sufficientemente ragionevole ai sensi della
Convenzione dell'Aia del 1980, il tribunale ritiene che la minore debba essere immediatamente riportata nel Paese in cui risiedeva abitualmente, come avevano deciso i genitori, in attesa del suo ritorno in Romania” (v. sentenza con traduzione prodotta il 10/3/2025).
4. Da quanto appena riportato risulta che la madre non è stata in grado di adottare scelte nell'interesse della figlia, giacché, come emerge chiaramente dalla sentenza in esame, per motivazioni del tutto personali (quali la difficoltà di integrazione in Italia e i disaccordi con il marito), non legate all'interesse della bambina, ella ha sottratto la minore al proprio ambiente di vita e le ha impedito di mantenere un rapporto continuativo e significativo con il padre.
La condotta materna è suscettibile di provocare gravissimi pregiudizi per sia dal Per_1
punto di vista affettivo ed emotivo, essendo stato interrotto il rapporto tra la figlia e il padre (senza che sia stata dimostrata alcuna carenza genitoriale in capo al ) in Pt_1
violazione del principio di bigenitorialità, sia sotto il profilo medico, giacché Per_1
necessita di un trattamento logopedico, trascurato dalla madre, sia dal punto di vista della socializzazione, dal momento che la bambina, quando è stata condotta in Romania, non era integrata nel tessuto sociale rumeno.
Oltretutto, la continua a trattenere illecitamente la minore in Romania, in CP_1
violazione della sentenza del Tribunale di AR, confermata in appello, che le ha ordinato di riportare la bambina in Italia.
Il padre, al contrario, sta utilizzando gli strumenti che l'ordinamento gli mette a disposizione per ottenere il rientro della minore nel paese di residenza, senza creare turbamenti alla bambina, e si è occupato in modo adeguato della salute della figlia, come accertato dal Tribunale di AR (che ha tra l'altro valutato che le indicazioni della psicologa che ha visitato n Romania “sono coerenti con le affermazioni del Per_1
ricorrente secondo cui la bambina necessitava di terapia logopedica/trattamento al momento del trasferimento della madre in Romania”). Egli, peraltro, ha cercato di mantenere un contatto telefonico con la minore, e si è recato in Romania per incontrarla.
Sulla base di quanto osservato, in considerazione dei gravissimi pregiudizi che la condotta materna ha provocato e continua a provocare sulla minore, il Tribunale ritiene
7 che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 330 c.c. per pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di . Controparte_1
eve quindi essere affidata in via super-esclusiva al padre, il quale potrà adottare Per_1
in autonomia tutte le decisioni relative alla figlia ai sensi dell'art. 337 quater comma 3
c.c., ivi comprese quelle in tema di salute, istruzione, residenza.
4. deve altresì essere collocata presso il padre, al quale la minore deve essere Per_1
immediatamente restituita.
Occorre anche in questa sede ordinare l'immediato rientro in Italia della convenuta con la figlia, e, considerato che la madre non sta adempiendo ai provvedimenti giurisdizionali emessi nei suoi confronti (decreto emesso nel presente procedimento in data 28/12/2023, sentenza del Tribunale di AR n. 158/2024 del 16/02/2024, ordinanza pronunciata ancora in questo procedimento in data 8/12/2024), risulta necessario, ai sensi dell'art. 473bis 39 c.p.c. e dell'art. 614bis c.p.c., confermare la misura di coercizione indiretta stabilita dal giudice relatore con l'ordinanza depositata in data 8/12/2024, e dunque porre a carico della , per ogni giorno di ritardo CP_1 nell'esecuzione dell'ordine di rientro, l'obbligo di versare al la somma di € Pt_1
100,00, ritenuta congrua in ragione della gravità del comportamento tenuto dalla convenuta.
5. La frequentazione tra la madre e la figlia dovrà avvenire alla presenza degli operatori del servizio sociale, per evitare che la adotti di nuovo comportamenti CP_1 contrari all'interesse della minore;
il servizio sociale dovrà anche monitorare il nucleo familiare. Inoltre, deve essere conferito a UFSMIA l'incarico di fornire supporto psicologico a in caso di necessità. Persona_1
6. Occorre da ultimo prevedere un contributo a carico della madre per il mantenimento ordinario della figlia, a decorrere da quando arà tornata ad abitare con il padre. Per_1
Considerato che il abita nella casa coniugale di sua proprietà e percepisce un Pt_1
reddito da lavoro (circa € 30.000,00 netti nell'anno 2022), con il quale egli deve tuttavia pagare anche la rata del mutuo gravante sulla casa familiare, valutata la generica capacità lavorativa della , il contributo deve allo stato essere quantificato CP_1 nella misura minima di € 200,00 mensili.
L'assegno unico per la figlia deve essere percepito integralmente dal con il Pt_1
quale la bambina coabiterà.
8 Le spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche e sportive necessarie per evono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per_1
7. Da ultimo, per accelerare l'esecuzione della presente pronuncia, è opportuno disporne la trasmissione all'Autorità Centrale Italiana presso il Ministero della Giustizia, affinché essa lo trasmetta senza indugio, per il tramite dell'Autorità Centrale Rumena, all'autorità incaricata di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali in Romania.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, valore minimo per la fase decisionale, non essendo stati depositati atti conclusivi), devono essere poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
9. Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dal ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel procedimento di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
CATANZARO (CZ), il 25/04/1986, e , n. a PLOIESTI Controparte_1
(ROMANIA), l'11/08/1987 (matrimonio contratto in BOLOGNA in data 11/06/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 66, parte 2, serie A, anno 2016);
- addebita la separazione a;
Controparte_1
- dichiara decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_1
della figlia minore Persona_1
- affida in via super-esclusiva al padre, il quale potrà adottare Persona_1
autonomamente tutte le decisioni relative alla minore, ivi comprese quelle in materia sanitaria, scolastica, di residenza;
9 - colloca resso il padre;
Per_1
- ordina ad , nata a [...], l'[...], (c.f. Controparte_1
), di trasferire immediatamente la figlia nata a C.F._2 Persona_1
Firenze il 14/12/2019 (c.f. ), nel luogo di residenza in Italia, C.F._3
Firenze, via Francesco Morlacchi n. 26;
- pone a carico di , per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Controparte_1 dell'ordine di rientro, l'obbligo di versare a la somma di € 100,00; Parte_1
- dispone che la frequentazione tra la madre e la figlia avvenga alla presenza degli operatori del servizio sociale;
il servizio dovrà anche monitorare il nucleo familiare;
- incarica UFSMIA di fornire supporto psicologico a in caso di Persona_1
necessità;
- pone a carico di , con effetto a decorrere dal momento in cui Controparte_1
sarà rientrata a vivere con il padre, l'obbligo di corrispondere a Per_1 Parte_1
l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente da
[...]
Pt_1
- dispone che le spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche e sportive necessarie per siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente grado del giudizio di separazione, che liquida nell'importo di € 6.164,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- dispone che la cancelleria trasmetta la presente pronuncia (immediatamente esecutiva) all'Autorità Centrale Italiana presso il Ministero della Giustizia, affinché essa lo trasmetta senza indugio, per il tramite dell'Autorità Centrale Rumena, all'autorità incaricata di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali in Romania.
10 Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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