Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6533 del 2025, proposto da
AR AD CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 2157/2017 del Tribunale di Roma - Sezione lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 30981/2016, pubblicata in data 07/03/2017, notificata in data 12/04/2017 e passata in giudicato;
con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’integrale esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza è causa risulta essere avvenuta, come comprovato dai documenti prodotti dall’Amministrazione resistente e dalla Ragioneria territoriale dello Stato, già nel corso dell’anno 2020, difettando, conseguentemente, l’interesse a ricorrere al momento dell’instaurazione del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d’interesse;
Ritenuto di porre le spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, a carico della parte ricorrente in ragione della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge, da corrispondere a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA SA, Presidente
RA Elefante, Consigliere
RA BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BA | CA SA |
IL SEGRETARIO