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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/10/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2494/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato, in Via Parte_1 C.F._1
Cjavecis 7 a Udine, presso lo studio dell'avv. GIORDANO CARMELA (pec:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata, in Via San Parte_2 C.F._2
Nicolò 33 a Trieste, presso lo studio dell'avv. TODONE FRANCESCA (pec:
che la rappresenta e difende in virtù di procura in Email_2 atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “
1. I coniugi si prestano consenso a vivere separati, obbligandosi al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro.
1 2. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, dandosi atto che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, anche non dedotto o deducibile, comprese restituzioni o risarcimenti, tranne che, per quanto qui espressamente previsto nelle clausole che seguono, nonché alla consegna dei beni mobili richiesti. Per_ Per_
3. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica di entrambe le minori presso la madre, la quale si trasferirà al termine dell'anno scolastico
2024/2025 presso i propri genitori nel Comune di Ercolano. Il sig. si impegna sin d'ora Parte_1
a concedere il nulla osta al trasferimento, anche scolastico, delle minori, senza attendere i termini dell'omologa. I genitori eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale;
le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione.
4. I coniugi si impegnano a vendere a soggetti terzi la casa coniugale sita in NS d'ON, alla via de'
Claricini n. 14, di proprietà di entrambi, identificata all'U.T. di Gradisca d'ON in C.C. di Versa,
P.T. WEB 130 (derivante da P.T. 192), C.T. primo p.c. 169/7 casa e corte, avendo già conferito mandato all'agenzia immobiliare Desiderio casa srl di Turriaco, al prezzo compreso nel range tra €
200.000,00 / € 170.000,00 per le offerte ricevute fino al 30.09.2025, al prezzo compreso nel range tra € 170.000,00/€ 150.000,00 per le offerte ricevute fino al 31.12.2025 e al prezzo compreso nel range € 150.000,00 / € 140.000,00 per le offerte ricevute fino al 31.05.2026. Dopo tale data nel caso di assenza di offerte pari o superiori a €140.000,00, i coniugi si impegnano ad effettuare una rivalutazione immobiliare e a prendere in considerazione offerte inferiori. Le parti convengono che nel prezzo di vendita della casa coniugale è compreso altresì il valore della cucina. Il sig. si impegna Pt_1
a consentire la visita dell'immobile ai soggetti interessati all'acquisto, a collaborare in ogni modo per facilitare gli accessi ed i contatti anche con l'agenzia ed a mantenere all'esterno il cartello indicante che la casa è in vendita. Si precisa inoltre che per evitare condizioni di stallo da parte di entrambi i coniugi, questi ultimi concordano una penale mensile di € 400,00 a carico del coniuge per colpa del quale non si addivenga alla vendita nei termini e nei modi sopra indicati;
tale penale si applicherà mensilmente fino a quando non verrà venduto l'immobile e verrà corrisposta all'altro coniuge mediante bonifico sul suo c/c personale entro il giorno 15 del mese successivo. Le parti convengono che con il ricavato della vendita della casa coniugale, si estinguano il mutuo ipotecario n. 08-12380425 di gravante sulla Controparte_1 stessa, nonché i finanziamenti n.08/59448676 e n.08/17547691 entrambi erogati da Controparte_1
e il finanziamento Findomestic per l'acquisto della cucina di data 30.08.2022 con scadenza 30.08.2027,
2 ed il conto corrente cointestato n. 45656/1000/00002754. L'eventuale somma residua del ricavato verrà suddivisa al 50 % tra i due coniugi.
5. Le parti convengono che, fino alla vendita della casa sita in NS d'ON, alla via de' Claricini n.
14, in comproprietà tra i coniugi, il sig. continuerà a vivere e risiedere nel predetto immobile, Parte_1 con il conseguente impegno di pagare integralmente il rateo del mutuo, accollandosi quindi la quota di spettanza della sig.ra e ciò dal momento in cui quest'ultima lascerà la casa di NS d'ON Pt_2 con le figlie, per il trasferimento in altra Regione, e la conseguente consegna delle chiavi dell'abitazione al coniuge. Nei rapporti interni tra coniugi, il sig. rinuncia all'azione di regresso nei confronti Parte_1 della sig.ra per la quota parte dei ratei di mutuo ipotecario n. 08-12380425, di Parte_2 competenza di quest'ultima, che lo stesso verserà dal rilascio dell'immobile da parte della coniuge e la consegna delle relative chiavi dell'abitazione, sino alla vendita della casa coniugale e la permanenza nel predetto immobile. Le parti precisano che la possibilità di permanere nella casa coniugale, concessa al sig.
è a mero titolo transitorio, poiché finalizzata alla successiva vendita dell'immobile, e non Pt_1 pregiudica il diritto della sig.ra e delle minori di abitare la stessa in occasione dei futuri rientri in Pt_2 regione, per ferie o per sbrigare incombenze anche burocratiche, previo preavviso al sig. che, se Pt_1 richiesto, metterà a disposizione della sig.ra le chiavi. La sig.ra si impegna a prelevare i Pt_2 Pt_2 beni personali dalla casa coniugale entro e non oltre 30 gg. dal deposito del presente ricorso, previo accordo con il sig. per l'accesso all'immobile di NS d'ON. Le parti convengono altresì che i Pt_1 mobili presenti nell'abitazione, se non di interesse di alcuno dei coniugi, che li dovrà prelevare a proprie spese entro e non oltre 30 gg. dal deposito del ricorso, vengano tutti smaltiti in discarica al momento della cessione dell'immobile, dovendo lo stesso essere venduto libero da persone e/o cose, ad eccezione della cucina, con eventuali costi di smaltimento a carico di entrambi i coniugi.
6. Il diritto di visita ordinario del padre è così garantito: compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e vista la distanza NS d'ON / Ercolano e conseguente viaggio, il sig. si recherà almeno Pt_1 un week-end al mese nel Comune di Ercolano, tenendo le figlie con sé e presso l'abitazione della propria madre. Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni tra genitori, salvo migliori accordi diretti tra questi ultimi da assumere entro l'8 dicembre di ogni anno, e con garanzia di metà delle vacanze con ciascun genitore, il periodo che va dal 22.12 al 30.12 o il periodo che va dal 31.12 al 06.01.
Le minori trascorreranno, in alternanza tra i genitori, i ponti scolastici, che verranno individuati e ripartiti tra i genitori all'inizio dell'anno scolastico ed entro il 30 settembre di ogni anno sulla base del calendario messo a disposizione dalla scuola, di modo che ogni genitore, in particolare il sig. possa Pt_1 organizzare le proprie ferie, per trascorrere con le figlie il periodo di propria pertinenza. Seguiranno la regola dell'alternanza di anno in anno tra genitori: la giornata del compleanno delle minori;
le vacanze scolastiche di carnevale per intero;
le vacanze pasquali per intero, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno di Ferragosto, il 1° novembre, l'8 dicembre. Durante le vacanze estive, i genitori concordano di
3 trascorrere con le figlie un periodo di almeno 15 gg ciascuno consecutivi, alternandolo di anno in anno, tra i mesi di luglio e agosto, comunicandosi vicendevolmente entro il 15 aprile di ogni anno i periodi di vacanze e ferie, da stabilirsi nel rispetto reciproco. Si precisa, che per l'anno 2025, le minori trascorreranno il periodo feriale con il padre nel mese di agosto dal 12 agosto al 21 agosto 2025. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte quando si trovano con le figlie.
7. Viene posto a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori pari ad Pt_1 euro € 150,00 mensili ciascuna, ossia € 300,00 complessivi, rivalutabile ISTAT da giugno 2026, da versarsi mensilmente alla sig.ra in forma tracciabile – bonifico sul conto personale di quest'ultima Pt_2
- entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo all'uscita dalla casa coniugale e al trasferimento della sig.ra con le figlie e tale quantificazione permarrà fino alla vendita della casa Pt_2 coniugale e all'estinzione dei vari finanziamenti o fino al 31.12.2025. Le parti, infatti, convengono che da gennaio 2026 o, se antecedente, dal mese successivo alla vendita dell'immobile e all'estinzione dei finanziamenti, il contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori a carico del sig. viene Pt_1 determinato in € 200,00 mensili ciascuna, ossia € 400,00 complessivi, somma da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT.
8. I genitori corrisponderanno al 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie, così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia n.720/2016, da intendersi integralmente richiamato e trascritto e che le parti dichiarano espressamente di conoscere. Per ragioni di speditezza e semplicità l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della documentazione comprovante gli esborsi dovrà avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria e/ o
WhatsApp.
9. L'assegno unico universale per entrambe le figlie verrà interamente percepito dalla madre sig.ra
[...]
, quale genitore collocatario in via prevalente. Si precisa che, far data dal mese di luglio 2025, in Pt_2 attesa delle necessarie variazioni, la somma continuerà a essere accreditata sul conto corrente comune e andrà a scomputo delle quote di finanziamento n.08/17547691 e finanziamento auto a carico della sig.ra che provvederà ad integrare la differenza. Pt_2
10. Per la detrazione e le deduzioni delle spese straordinarie per le figlie si rinvia al protocollo di cui sopra.
11. Nulla per il mantenimento dei coniugi, posto che la sig.ra avendo capacità lavorativa, reperirà Pt_2 una nuova occupazione lavorativa, a seguito del trasferimento.
12. I coniugi si impegnano altresì al pagamento dei rispettivi finanziamenti, fino al momento dell'estinzione degli stessi, eccezion fatta per la quota parte del mutuo della sig.ra che verrà sostenuta, come detto Pt_2 sopra, dal sig. dal momento del trasferimento della stessa. In ragione di ciò il conto corrente Pt_1 cointestato n. 45656/1000/00002754 di filiale di Gradisca d'ON, resterà in essere Controparte_1
e sarà visibile ad entrambi i coniugi, poiché sia il rateo di mutuo, sia i ratei dei finanziamenti, ivi sono
4 addebitati. I coniugi quindi si impegnano a versare sullo stesso gli importi di spettanza di ciascuno, fatto salvo quanto precisato al punto 9).
13. Le parti concordano di ripartire, al 50% ciascuno, il credito d'imposta annuale per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione coniugale sostenuti dalla coppia, e ciò sino al termine del beneficio previsto per ogni tipo di detrazione. Con riferimento all'anno 2024, modello 730/2025, il credito d'imposta dovrebbe ammontare ad € 1.892,00 (ossia detrazione per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e lavori antisismici pari a € 1.132,00, detrazione per arredo mobili, pari a € 500,00, detrazione per lavori di efficientamento energetico pari a € 260,00) e pertanto la quota di spettanza della signora sarà pari ad € 946,00.=, importo che verrà rimborsato dal sig. alla moglie, mediante Pt_2 Pt_1 accredito diretto sul conto corrente personale della stessa, entro il mese successivo dell'accredito in busta paga. Per gli anni seguenti, ciascun coniuge provvederà a detrarre la relativa percentuale al 50 % con impegno di entrambi a procedere alle relative variazioni. Qualora tale variazione non fosse possibile, la signora avvisare entro il mese di marzo 2026 il sig. di un tanto, di modo che quest'ultimo Pt_2 Pt_1 provvederà a richiedere l'intera detrazione (100%), e poi rimborsare la quota parte del 50% alla sig,ra il mese successivo dell'accredito in busta paga. Parte_3
14. Il motociclo, targato DS62893, già in uso al sig. ed al medesimo intestato, rimarrà di esclusiva Pt_1 proprietà di quest'ultimo; l'autovettura Fiat Panda, targata GH268KZ già in uso alla sig.ra ed Pt_2 alla medesima intestata, rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultima. Le parti si impegnano altresì ad effettuare personalmente, ciascuno per il proprio mezzo di trasporto ed a proprie spese, le trascrizioni di legge presso il Pubblico Registro Automobilistico entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza.
15. I genitori – consapevoli dell'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
- si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
16. I genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione delle due figlie, nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti delle minori in altre località.
17. Ciascun genitore, nell'ottica di contribuire alla cura e alla crescita affettiva delle figlie, si impegna a gestire i rapporti delle minori con la propria famiglia di origine.
18. I genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti validi all'espatrio nell'interesse delle figlie minori.
19. Le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e si danno atto quindi di null'altro aver reciprocamente da
5 pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il presente atto, rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta;
20. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e spese di giudizio compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/06/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio, con rito concordatario e in regime di comunione dei beni, in data 20.9.2011 a San OR a Cremano (NA), (con atto trascritto Comune di San
OR a Cremano (NA) all'anno 2011, numero 64, parte II serie A, volume 1), nel corso del quale sono nate le figlie , a Massa di Somma (NA) il 05.02.2016, e Persona_3
, a Massa di Somma (NA) il 04.10.2018, hanno chiesto pronunciarsi Persona_4 la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 12/09/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San OR
a Cremano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2494/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato, in Via Parte_1 C.F._1
Cjavecis 7 a Udine, presso lo studio dell'avv. GIORDANO CARMELA (pec:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata, in Via San Parte_2 C.F._2
Nicolò 33 a Trieste, presso lo studio dell'avv. TODONE FRANCESCA (pec:
che la rappresenta e difende in virtù di procura in Email_2 atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “
1. I coniugi si prestano consenso a vivere separati, obbligandosi al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro.
1 2. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, dandosi atto che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, anche non dedotto o deducibile, comprese restituzioni o risarcimenti, tranne che, per quanto qui espressamente previsto nelle clausole che seguono, nonché alla consegna dei beni mobili richiesti. Per_ Per_
3. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica di entrambe le minori presso la madre, la quale si trasferirà al termine dell'anno scolastico
2024/2025 presso i propri genitori nel Comune di Ercolano. Il sig. si impegna sin d'ora Parte_1
a concedere il nulla osta al trasferimento, anche scolastico, delle minori, senza attendere i termini dell'omologa. I genitori eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale;
le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione.
4. I coniugi si impegnano a vendere a soggetti terzi la casa coniugale sita in NS d'ON, alla via de'
Claricini n. 14, di proprietà di entrambi, identificata all'U.T. di Gradisca d'ON in C.C. di Versa,
P.T. WEB 130 (derivante da P.T. 192), C.T. primo p.c. 169/7 casa e corte, avendo già conferito mandato all'agenzia immobiliare Desiderio casa srl di Turriaco, al prezzo compreso nel range tra €
200.000,00 / € 170.000,00 per le offerte ricevute fino al 30.09.2025, al prezzo compreso nel range tra € 170.000,00/€ 150.000,00 per le offerte ricevute fino al 31.12.2025 e al prezzo compreso nel range € 150.000,00 / € 140.000,00 per le offerte ricevute fino al 31.05.2026. Dopo tale data nel caso di assenza di offerte pari o superiori a €140.000,00, i coniugi si impegnano ad effettuare una rivalutazione immobiliare e a prendere in considerazione offerte inferiori. Le parti convengono che nel prezzo di vendita della casa coniugale è compreso altresì il valore della cucina. Il sig. si impegna Pt_1
a consentire la visita dell'immobile ai soggetti interessati all'acquisto, a collaborare in ogni modo per facilitare gli accessi ed i contatti anche con l'agenzia ed a mantenere all'esterno il cartello indicante che la casa è in vendita. Si precisa inoltre che per evitare condizioni di stallo da parte di entrambi i coniugi, questi ultimi concordano una penale mensile di € 400,00 a carico del coniuge per colpa del quale non si addivenga alla vendita nei termini e nei modi sopra indicati;
tale penale si applicherà mensilmente fino a quando non verrà venduto l'immobile e verrà corrisposta all'altro coniuge mediante bonifico sul suo c/c personale entro il giorno 15 del mese successivo. Le parti convengono che con il ricavato della vendita della casa coniugale, si estinguano il mutuo ipotecario n. 08-12380425 di gravante sulla Controparte_1 stessa, nonché i finanziamenti n.08/59448676 e n.08/17547691 entrambi erogati da Controparte_1
e il finanziamento Findomestic per l'acquisto della cucina di data 30.08.2022 con scadenza 30.08.2027,
2 ed il conto corrente cointestato n. 45656/1000/00002754. L'eventuale somma residua del ricavato verrà suddivisa al 50 % tra i due coniugi.
5. Le parti convengono che, fino alla vendita della casa sita in NS d'ON, alla via de' Claricini n.
14, in comproprietà tra i coniugi, il sig. continuerà a vivere e risiedere nel predetto immobile, Parte_1 con il conseguente impegno di pagare integralmente il rateo del mutuo, accollandosi quindi la quota di spettanza della sig.ra e ciò dal momento in cui quest'ultima lascerà la casa di NS d'ON Pt_2 con le figlie, per il trasferimento in altra Regione, e la conseguente consegna delle chiavi dell'abitazione al coniuge. Nei rapporti interni tra coniugi, il sig. rinuncia all'azione di regresso nei confronti Parte_1 della sig.ra per la quota parte dei ratei di mutuo ipotecario n. 08-12380425, di Parte_2 competenza di quest'ultima, che lo stesso verserà dal rilascio dell'immobile da parte della coniuge e la consegna delle relative chiavi dell'abitazione, sino alla vendita della casa coniugale e la permanenza nel predetto immobile. Le parti precisano che la possibilità di permanere nella casa coniugale, concessa al sig.
è a mero titolo transitorio, poiché finalizzata alla successiva vendita dell'immobile, e non Pt_1 pregiudica il diritto della sig.ra e delle minori di abitare la stessa in occasione dei futuri rientri in Pt_2 regione, per ferie o per sbrigare incombenze anche burocratiche, previo preavviso al sig. che, se Pt_1 richiesto, metterà a disposizione della sig.ra le chiavi. La sig.ra si impegna a prelevare i Pt_2 Pt_2 beni personali dalla casa coniugale entro e non oltre 30 gg. dal deposito del presente ricorso, previo accordo con il sig. per l'accesso all'immobile di NS d'ON. Le parti convengono altresì che i Pt_1 mobili presenti nell'abitazione, se non di interesse di alcuno dei coniugi, che li dovrà prelevare a proprie spese entro e non oltre 30 gg. dal deposito del ricorso, vengano tutti smaltiti in discarica al momento della cessione dell'immobile, dovendo lo stesso essere venduto libero da persone e/o cose, ad eccezione della cucina, con eventuali costi di smaltimento a carico di entrambi i coniugi.
6. Il diritto di visita ordinario del padre è così garantito: compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e vista la distanza NS d'ON / Ercolano e conseguente viaggio, il sig. si recherà almeno Pt_1 un week-end al mese nel Comune di Ercolano, tenendo le figlie con sé e presso l'abitazione della propria madre. Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni tra genitori, salvo migliori accordi diretti tra questi ultimi da assumere entro l'8 dicembre di ogni anno, e con garanzia di metà delle vacanze con ciascun genitore, il periodo che va dal 22.12 al 30.12 o il periodo che va dal 31.12 al 06.01.
Le minori trascorreranno, in alternanza tra i genitori, i ponti scolastici, che verranno individuati e ripartiti tra i genitori all'inizio dell'anno scolastico ed entro il 30 settembre di ogni anno sulla base del calendario messo a disposizione dalla scuola, di modo che ogni genitore, in particolare il sig. possa Pt_1 organizzare le proprie ferie, per trascorrere con le figlie il periodo di propria pertinenza. Seguiranno la regola dell'alternanza di anno in anno tra genitori: la giornata del compleanno delle minori;
le vacanze scolastiche di carnevale per intero;
le vacanze pasquali per intero, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno di Ferragosto, il 1° novembre, l'8 dicembre. Durante le vacanze estive, i genitori concordano di
3 trascorrere con le figlie un periodo di almeno 15 gg ciascuno consecutivi, alternandolo di anno in anno, tra i mesi di luglio e agosto, comunicandosi vicendevolmente entro il 15 aprile di ogni anno i periodi di vacanze e ferie, da stabilirsi nel rispetto reciproco. Si precisa, che per l'anno 2025, le minori trascorreranno il periodo feriale con il padre nel mese di agosto dal 12 agosto al 21 agosto 2025. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte quando si trovano con le figlie.
7. Viene posto a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori pari ad Pt_1 euro € 150,00 mensili ciascuna, ossia € 300,00 complessivi, rivalutabile ISTAT da giugno 2026, da versarsi mensilmente alla sig.ra in forma tracciabile – bonifico sul conto personale di quest'ultima Pt_2
- entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo all'uscita dalla casa coniugale e al trasferimento della sig.ra con le figlie e tale quantificazione permarrà fino alla vendita della casa Pt_2 coniugale e all'estinzione dei vari finanziamenti o fino al 31.12.2025. Le parti, infatti, convengono che da gennaio 2026 o, se antecedente, dal mese successivo alla vendita dell'immobile e all'estinzione dei finanziamenti, il contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori a carico del sig. viene Pt_1 determinato in € 200,00 mensili ciascuna, ossia € 400,00 complessivi, somma da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT.
8. I genitori corrisponderanno al 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie, così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia n.720/2016, da intendersi integralmente richiamato e trascritto e che le parti dichiarano espressamente di conoscere. Per ragioni di speditezza e semplicità l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della documentazione comprovante gli esborsi dovrà avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria e/ o
WhatsApp.
9. L'assegno unico universale per entrambe le figlie verrà interamente percepito dalla madre sig.ra
[...]
, quale genitore collocatario in via prevalente. Si precisa che, far data dal mese di luglio 2025, in Pt_2 attesa delle necessarie variazioni, la somma continuerà a essere accreditata sul conto corrente comune e andrà a scomputo delle quote di finanziamento n.08/17547691 e finanziamento auto a carico della sig.ra che provvederà ad integrare la differenza. Pt_2
10. Per la detrazione e le deduzioni delle spese straordinarie per le figlie si rinvia al protocollo di cui sopra.
11. Nulla per il mantenimento dei coniugi, posto che la sig.ra avendo capacità lavorativa, reperirà Pt_2 una nuova occupazione lavorativa, a seguito del trasferimento.
12. I coniugi si impegnano altresì al pagamento dei rispettivi finanziamenti, fino al momento dell'estinzione degli stessi, eccezion fatta per la quota parte del mutuo della sig.ra che verrà sostenuta, come detto Pt_2 sopra, dal sig. dal momento del trasferimento della stessa. In ragione di ciò il conto corrente Pt_1 cointestato n. 45656/1000/00002754 di filiale di Gradisca d'ON, resterà in essere Controparte_1
e sarà visibile ad entrambi i coniugi, poiché sia il rateo di mutuo, sia i ratei dei finanziamenti, ivi sono
4 addebitati. I coniugi quindi si impegnano a versare sullo stesso gli importi di spettanza di ciascuno, fatto salvo quanto precisato al punto 9).
13. Le parti concordano di ripartire, al 50% ciascuno, il credito d'imposta annuale per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione coniugale sostenuti dalla coppia, e ciò sino al termine del beneficio previsto per ogni tipo di detrazione. Con riferimento all'anno 2024, modello 730/2025, il credito d'imposta dovrebbe ammontare ad € 1.892,00 (ossia detrazione per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e lavori antisismici pari a € 1.132,00, detrazione per arredo mobili, pari a € 500,00, detrazione per lavori di efficientamento energetico pari a € 260,00) e pertanto la quota di spettanza della signora sarà pari ad € 946,00.=, importo che verrà rimborsato dal sig. alla moglie, mediante Pt_2 Pt_1 accredito diretto sul conto corrente personale della stessa, entro il mese successivo dell'accredito in busta paga. Per gli anni seguenti, ciascun coniuge provvederà a detrarre la relativa percentuale al 50 % con impegno di entrambi a procedere alle relative variazioni. Qualora tale variazione non fosse possibile, la signora avvisare entro il mese di marzo 2026 il sig. di un tanto, di modo che quest'ultimo Pt_2 Pt_1 provvederà a richiedere l'intera detrazione (100%), e poi rimborsare la quota parte del 50% alla sig,ra il mese successivo dell'accredito in busta paga. Parte_3
14. Il motociclo, targato DS62893, già in uso al sig. ed al medesimo intestato, rimarrà di esclusiva Pt_1 proprietà di quest'ultimo; l'autovettura Fiat Panda, targata GH268KZ già in uso alla sig.ra ed Pt_2 alla medesima intestata, rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultima. Le parti si impegnano altresì ad effettuare personalmente, ciascuno per il proprio mezzo di trasporto ed a proprie spese, le trascrizioni di legge presso il Pubblico Registro Automobilistico entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza.
15. I genitori – consapevoli dell'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
- si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
16. I genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione delle due figlie, nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti delle minori in altre località.
17. Ciascun genitore, nell'ottica di contribuire alla cura e alla crescita affettiva delle figlie, si impegna a gestire i rapporti delle minori con la propria famiglia di origine.
18. I genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti validi all'espatrio nell'interesse delle figlie minori.
19. Le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e si danno atto quindi di null'altro aver reciprocamente da
5 pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il presente atto, rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta;
20. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e spese di giudizio compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/06/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio, con rito concordatario e in regime di comunione dei beni, in data 20.9.2011 a San OR a Cremano (NA), (con atto trascritto Comune di San
OR a Cremano (NA) all'anno 2011, numero 64, parte II serie A, volume 1), nel corso del quale sono nate le figlie , a Massa di Somma (NA) il 05.02.2016, e Persona_3
, a Massa di Somma (NA) il 04.10.2018, hanno chiesto pronunciarsi Persona_4 la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 12/09/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San OR
a Cremano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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