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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/12/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1015/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti CAMERO Parte_1 C.F._1
VE e PE UL
e
DE BI UE (c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti CAMERO C.F._2
VE e PE UL
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo congiunto, lette le note di udienza 20 10 25, con cui vengono confermate le domande e viene prestata acquiescenza alla sentenza, ritenuto che le condizioni concordate meritano accoglimento in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. Affidare la figlia minore (c.f. ), nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._3
pagina 1 di 2 in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2. avrà residenza formale e collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna, sita in Berbenno di Valtellina (SO) in via dei Rubini n. 3; 3. Quanto al mutuo fondiario cointestato, contratto per la ristrutturazione dell'ex casa familiare sita in Berbenno di
Valtellina (SO), via dei Rubini n. 3 (ivi catastalmente F. 30, part. 475 sub 8) di esclusiva proprietà della sig.ra , le parti convengono che quest'ultima si farà carico, in via esclusiva, del pagamento delle Pt_1
rate del mutuo sino alla naturale scadenza;
4. Il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì alle 17,30 circa sino alla domenica, alle 18.00 / 20.00, circa incluso il pernotto. Egli potrà inoltre incontrare la figlia ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo di propria spettanza entro e non oltre fine aprile di ogni anno. Durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il giorno del compleanno (29 giugno) ciascun genitore starà con la figlia a pranzo o a cena seguendo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
5. Il sig. DE BI verserà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 Pt_1
(trecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal primo mese successivo a quello del deposito del seguente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
6. Le spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Foro di Sondrio verranno sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno. Il genitore anticipatario avrà diritto alla rifusione o al conguaglio alla fine del mese. Le spese straordinarie, se superiori a € 100,00 (cento/00) cadauna, dovranno essere preventivamente concordate;
In tutti i casi il genitore che non ha anticipato le spese avrà diritto di ricevere copia dei documenti fiscali giustificativi delle spese. In difetto potrà negare la rifusione delle spese;
7. I genitori si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio di documenti necessari per l'espatrio della minore;
8. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre;
9. Spese legali compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: recepisce l'accordo intervenuto e decide in conformità.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR IT
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1015/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti CAMERO Parte_1 C.F._1
VE e PE UL
e
DE BI UE (c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti CAMERO C.F._2
VE e PE UL
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo congiunto, lette le note di udienza 20 10 25, con cui vengono confermate le domande e viene prestata acquiescenza alla sentenza, ritenuto che le condizioni concordate meritano accoglimento in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. Affidare la figlia minore (c.f. ), nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._3
pagina 1 di 2 in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2. avrà residenza formale e collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna, sita in Berbenno di Valtellina (SO) in via dei Rubini n. 3; 3. Quanto al mutuo fondiario cointestato, contratto per la ristrutturazione dell'ex casa familiare sita in Berbenno di
Valtellina (SO), via dei Rubini n. 3 (ivi catastalmente F. 30, part. 475 sub 8) di esclusiva proprietà della sig.ra , le parti convengono che quest'ultima si farà carico, in via esclusiva, del pagamento delle Pt_1
rate del mutuo sino alla naturale scadenza;
4. Il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì alle 17,30 circa sino alla domenica, alle 18.00 / 20.00, circa incluso il pernotto. Egli potrà inoltre incontrare la figlia ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo di propria spettanza entro e non oltre fine aprile di ogni anno. Durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il giorno del compleanno (29 giugno) ciascun genitore starà con la figlia a pranzo o a cena seguendo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
5. Il sig. DE BI verserà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 Pt_1
(trecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal primo mese successivo a quello del deposito del seguente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
6. Le spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Foro di Sondrio verranno sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno. Il genitore anticipatario avrà diritto alla rifusione o al conguaglio alla fine del mese. Le spese straordinarie, se superiori a € 100,00 (cento/00) cadauna, dovranno essere preventivamente concordate;
In tutti i casi il genitore che non ha anticipato le spese avrà diritto di ricevere copia dei documenti fiscali giustificativi delle spese. In difetto potrà negare la rifusione delle spese;
7. I genitori si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio di documenti necessari per l'espatrio della minore;
8. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre;
9. Spese legali compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: recepisce l'accordo intervenuto e decide in conformità.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR IT
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