Art. 26. Integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali 1. Al fine di garantire la realizzazione integrata dei LEPS e LEA per le attivita' sociosanitarie e sociali, anche in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettere b) e c), gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti sanitari, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, sulla base della programmazione regionale integrata e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all' articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15, provvedono a regolare, attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando l'effettiva integrazione operativa dei processi, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , in coerenza con i principi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e alla legge 8 novembre 2000, n. 328 .
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19 marzo 2024
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