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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Annamaria Laneri Consigliere Cron. N.
Dott. Michele Stagno Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
R. Gen. N. 787/2022 S E N T E N Z A Camp. Civ. N.
nella causa civile n. 787/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/09/2024, promossa d a
TI CE, IO PA, RR CO, NF
FE, con il patrocinio degli Avv.ti Virginio Vilardi e Paola Vilardi,
APPELLANTI
c o n t r o OGGETTO:
Fideiussione – Polizza BPER BANCA S.P.A. e quale sua mandataria BPER CREDIT fideiussoria MANAGEMENT S.C.P.A., con il patrocinio degli Avv.ti Aldo Bissi e Monica
Giacometti, APPELLATI
INTESA SAN PA, con il patrocinio degli Avv.ti Aldo Bissi e Monica
Giacometti,
PARTE CHIAMATA IN GIUDIZIO
In punto: appello a sentenza n. 1234/2022, pubblicata il 10.05.2022, del Tribunale di
Brescia.
CONCLUSIONI:
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma integrale della sentenza n° 1234/2022 del Tribunale di Brescia sopra impugnata SOSPENDERE ex art. 283 e
351 c.p.c. l'esecuzione e/o la provvisoria efficacia esecutiva di tutti i capi dell'appellata sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c. ed, in particolare, del capo con cui il
Giudice di prima istanza ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite come da dispositivo e così GIUDICARE nel merito ed in diritto, in via principale:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare l'apocrifia della sottoscrizione apposta apparentemente dal Sig. SA ET alla scrittura privata del 24/05/2012;
- sempre per l'effetto, accogliere la domanda di risarcimento danni formulata dal pagina 1 di 8 Sig. ET e, pertanto, condannare l'appellata a corrispondere al medesimo quella somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.;
- sempre per l'effetto, dichiarare la verosimile fondatezza della domanda di inefficacia/nullità della predetta scrittura e di estinzione della relativa fideiussione rilasciata dagli appellanti in data 24/06/2009, come svolte dai Sigg.ri SA
ET, OL ZZ, Felice CA e CO ER nei rispettivi atti introduttivi delle cause R.G. 5704/2017 e 10844/2017, con ogni conseguente statuizione in punto di spese di lite per soccombenza virtuale e sostanziale a carico di parte appellata;
in via istruttoria: rinnovarsi la CT grafologica svolta nel primo grado di giudizio, al fine di accertare la non autenticità della sottoscrizione apparentemente riconducibile al Sig. SA ET, come apposta alla scrittura privata del 24/05/2012 di estensione dell'efficacia temporale della fideiussione rilasciata dagli appellanti in data 24/06/2009; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari nei due gradi di giudizio”.
Di parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, PRELIMINARMENTE 1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.
2. Dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello, per sopravvenuta
(nel corso del giudizio di primo grado) carenza di interesse ad agire.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA 3. Qualora la Corte d'Appello ritenga ammissibile la produzione delle osservazioni effettuata dagli odierni appellanti solamente nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, si formula istanza affinché la Corte d'Appello riconvochi la CT Dott.ssa Cristina Carzeri consentendole di replicare alle osservazioni e critiche tecniche a firma della Dott.ssa Cinzia Altieri
NEL MERITO 4. Respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata, mandando conseguentemente assolta BPER BANCA S.P.A. -e per essa la sua mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A.- da ogni e qualsiasi domanda contro la stessa proposta.
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.
6. Con condanna degli appellanti ex art. 96 III comma c.p.c., da determinarsi in via equitativa, ma non puramente simbolica, attesa la natura afflittivo/sanzionatoria dell'istituto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.06.2009, SA ET, OL LL, Felice CA e CO ER sottoscrivevano una fideiussione sino alla concorrenza di € 2.800.000,00 in favore della società Stella Diurna S.r.l. a garanzia del mutuo ipotecario a quest'ultima concesso da Ubi Banco di Brescia S.p.a. con scadenza al 24.06.2016. pagina 2 di 8 Ciò premesso, ET conveniva in giudizio Ubi Banco di Brescia s.p.a. al fine di accertare la non autenticità della sottoscrizione, apparentemente a lui riconducibile, apposta in calce alla dichiarazione, sottoscritta da tutti i fideiussori, datata
24.05.2012, con la quale era stata prorogata la validità della garanzia sino al 24.06.2019 e chiedeva altresì, in caso di accertamento positivo, la condanna della banca al risarcimento del danno da lui subito.
Anche gli altri fideiussori convenivano in giudizio Ubi Banco di Brescia s.p.a. deducendo la falsità della sottoscrizione anzidetta e chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità e/o inefficacia della fideiussione per il periodo coperto dalla proroga invalida.
***
Con sentenza n. 1234/2022, pubblicata il 10.05.2022, il Tribunale di Brescia ha respinto tutte le domande formulate a vario titolo dai fideiussori e li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Bper Credit Management
s.c.p.a., intervenuta nel giudizio quale mandataria di BPER Banca s.p.a. nonché cessionaria del rapporto dedotto in giudizio. Più nel dettaglio, il giudice ha innanzitutto dichiarato l'inammissibilità del documento riportante le osservazioni tecniche alla relazione del CT depositate dagli attori unitamente alle note dell'udienza, perché tardive. Ha poi ritenuto inammissibile l'istanza di ricusazione del consulente tecnico formulata dagli attori successivamente al deposito della relazione peritale sull'assunto che l'ausiliario intrattenesse rapporti con la banca convenuta, rilevando, da un lato, che gli attori, una volta venuti a conoscenza di questa circostanza, avevano omesso di formulare specifica istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. e, dall'altro, che l'eventuale rapporto di conto corrente del CT con l'istituto di credito non costituiva motivo di astensione ex art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c. Venendo al merito, il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori volte ad accertare la nullità/inefficacia della fideiussione per il periodo successivo a quello originariamente stabilito (dal
24.06.2016 in poi), e fondate sul presupposto della falsità della sottoscrizione riconducibile al ET, per carenza di interesse dal momento che la fideiussione, anche prorogata al 24.06.2019, doveva ritenersi scaduta, non ulteriormente prorogata e, in ogni caso, mai escussa. Per quanto riguarda la questione dell'apocrifia della sottoscrizione, il giudice, espletata la consulenza tecnica, ha ritenuto che le osservazioni formulate dall'ausiliario in merito alla piena autenticità della stessa potessero essere integralmente condivise e che non fosse necessario rinnovare l'indagine richiesta dagli attori.
Ha infine rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca e dalla terza intervenuta ritenendo insussistenti i relativi presupposti.
***
ET SA, LL OL, CA Felice e ER CO hanno proposto appello censurando la pronuncia di primo grado sotto due profili e chiedendone la sospensione della provvisoria esecutorietà. Hanno, inoltre, insistito affinché fosse rinnovata la consulenza tecnica. La Bper Credit Management si è costituita tempestivamente in giudizio al fine di pagina 3 di 8 resistere all'impugnazione, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e/o comunque il rigetto con vittoria delle spese del grado e condanna degli appellanti ex art. 96 co. 3 c.p.c. All'udienza del 23.11.2022 la Corte, rilevata la complessità delle questioni dedotte, ha respinto la domanda di definizione della causa proposta dall'istituto convenuto ex art. 348 bis c.p.c. ed ha altresì respinto l'istanza di sospensione formulata dagli attori ex art. 283 c.p.c.
In data 23.12.2022 si è costituita anche Intesa Sanpaolo S.p.a. quale incorporante e, dunque, successore a titolo universale delle situazioni giuridiche facenti capo ad Ubi Banca S.p.a., contestando ed impugnando tutte le deduzioni e domande di parte appellante.
Ritenutane la necessità, il Collegio ha disposto la convocazione del CT all'udienza del 18.10.2023 affinché quest'ultima provveda ad integrare l'elaborato peritale già depositato in primo grado. Nello specifico, con ordinanza del 20.09.2023 la Corte ha formulato al CT il seguente quesito: ““prendendo analiticamente posizione sulle singole osservazioni scritte depositate dalla difesa di ET SA in prime cure a doc. 15 (dr.ssa
Altieri), ivi non prese in considerazione perché tardive, ed infine perché la stessa precisi, all'esito di tale ulteriore indagine, se ritenga oppure no di confermare la valutazione già espressa innanzi al tribunale secondo cui la 2 sottoscrizione disconosciuta da SA ET fosse invece autentica, perché attribuibile alla mano di quest'ultimo”. In data 7.02.2024 il CT incaricato ha depositato l'elaborato. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024 la causa è stata posta in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le osservazioni formulate dai propri ctp (dott. Rossetti, il quale aveva partecipato alle operazioni peritali e dott.ssa Altieri, la quale aveva formulato delle osservazioni sebbene non avesse preso parte alle operazioni peritali) e, di conseguenza, rigettato la domanda di risarcimento promossa dal signor ET per il ristoro dei danni patiti a causa dell'utilizzo abusivo da parte della banca della scrittura contenente una firma fraudolenta.
In ogni caso, insiste a che venga disposta la rinnovazione della CT espletata in primo grado, affinché si indaghi sull'autenticità (o meno) della sottoscrizione apparentemente riconducibile a SA ET apposta alla scrittura privata del
24/05/2012.
Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono.
Come ut supra anticipato, la Corte ha ritenuto necessario convocare il ctu nominato in primo grado affinché integrasse il proprio elaborato peritale, prendendo posizione sulle singole osservazioni scritte e depositate dalla difesa dell'appellante in primo grado (doc. n. 15), ivi non prese in considerazione perché ritenute tardive dal
Tribunale.
Ciò precisato, il consulente ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni formulate dalla parte attrice che possono essere così riassunte: pagina 4 di 8 1. Critica alla procedura d'indagine: la CT si sarebbe limitata al confronto diretto tra la firma contestata e le firme autografe, omettendo un'analisi autonoma delle scritture comparative, violando così i principi metodologici dichiarati;
2. Errore metodologico nel confronto: la CT avrebbe confrontato le firme in una fase in cui si sarebbe dovuta concentrare solo sull'analisi della firma contestata, inficiando la validità della procedura;
3. Disaccordo sulla valutazione delle incertezze e inflessioni: la CT avrebbe erroneamente affermato che nelle firme autografe non esistono incertezze simili a quelle della firma contestata, mentre nella firma sulla carta d'identità di ET sarebbero presenti analoghe caratteristiche;
4. Critica alla valenza delle differenze riscontrate: la CT avrebbe attribuito valore meramente indiziario alle differenze tra la firma contestata e quelle autografe, mentre per la TP, dott.ssa Altieri, esse sarebbero decisive;
5. Contestazione sulla naturalezza della firma: La CT avrebbe dichiarato la firma contestata naturale e spontanea, mentre la TP sostiene che essa non è caratterizzata da naturalezza grafomotoria;
6. Critica al termine "nervosismo": l'uso del termine "nervosismo" impiegato dalla CT per descrivere il ritmo della firma sarebbe errato e manipolatorio;
7. Errore nella classificazione dei collegamenti: la CT avrebbe erroneamente definito alcuni collegamenti come "a festone" mentre sarebbero stati "ad arcata"
(errore ammesso dalla CT);
8. Disaccordo sull'interpretazione della velocità e del controllo: la firma contestata presenterebbe elementi di rallentamento incompatibili con un gesto spontaneo;
9. Critica ai criteri metodologici seguiti: la TP mette in dubbio l'applicazione corretta del protocollo ENFI da parte della CT, affermando che le minime divergenze non sono state correttamente valutate;
10. Contestazione sul concetto di ritmo grafico: la CT avrebbe attribuito erroneamente il giudizio di autografia basandosi su elementi di ritmo grafico non sufficienti a supportare tale conclusione.
11. Accusa di focalizzazione sugli aspetti formali: la CT si sarebbe concentrata solo sugli aspetti formali delle firme, senza considerare adeguatamente quelli dinamici e funzionali.
12. Critica alla valutazione della pressione grafica: la CT avrebbe trascurato le differenze nella pressione della firma contestata rispetto alle autografe.
13. Obiezione sull'alternanza ipertonia/ipotonia: La TP ritiene infondata l'affermazione della CT secondo cui l'alternanza tra ipertonia e ipotonia nella firma contestata sia in linea con quelle autografe.
14. Confusione tra capacità coordinativa e livello grafomotorio: la CT avrebbe confuso due concetti distinti, portando a valutazioni errate sull'autenticità della firma.
15. Critica alla mancata dimostrazione della falsificazione: La CT avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente provata la tesi della falsificazione per imitazione.
16. Accusa di omissione nella valutazione delle differenze: la CT avrebbe trascurato di valutare le differenze tra la firma contestata e le firme autografe, limitandosi a considerarle aspetti formali.
17. Accusa di manipolazione delle informazioni: la CT di avrebbe omesso e manipolato alcuni elementi estrapolati dalla propria consulenza per sostenere la tesi pagina 5 di 8 dell'autenticità della firma. Tuttavia, la CT ha superato le osservazioni critiche della TP, rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Altieri, basandosi su diverse motivazioni tecniche e metodologiche. In particolare, ha contestato l'affermazione della TP secondo cui l'analisi sarebbe stata condotta in modo errato, sostenendo invece di aver rispettato le procedure metodologiche corrette, inclusa l'analisi comparativa tra la firma contestata e le firme autografe.
Ha ribattuto alla tesi della TP sulla presunta "non normalità" della firma, dimostrando invece che il tracciato esprime caratteristiche di naturalezza, con movimenti coordinati e privi di anomalie artificiali ed ha confutato l'osservazione sull'impiego del termine "nervosismo" nella firma, chiarendo che il termine non indica una perdita di controllo ma un'alternanza naturale tra spinte e rallentamenti. La CT ha, inoltre, dichiarato di essersi attenuta ai criteri metodologici riconosciuti, pur adattandoli al caso specifico, contestando l'idea che l'analisi fosse limitata a meri aspetti formali. Ha poi ribadito che le divergenze evidenziate dalla TP erano di carattere meramente formale e non compromettevano il valore delle somiglianze sostanziali riscontrate nel ritmo grafico e nei parametri dinamici della firma e che la TP non aveva fornito dimostrazioni tecniche adeguate per sostenere l'ipotesi di falsificazione della firma contestata, rendendo quindi infondata tale conclusione. In definitiva, la CT ha ribadito la validità della propria analisi, confermando che la firma contestata è autentica ed attribuibile alla mano scrivente del signor SA
ET.
Stando così le cose, alla luce dei chiarimenti resi dalla CT gli esiti risultano condivisibili perché fondati sul ragionamento tecnico-scientifico, ampiamente argomentato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'erronea applicazione del principio della soccombenza, sia sostanziale che virtuale, da parte del giudice di primo grado. A suo dire l'accertamento della falsità della firma di SA ET avrebbe dovuto comportare la condanna della BPER alla refusione delle spese di lite per soccombenza sostanziale.
Per quanto riguarda la soccombenza virtuale, il giudice avrebbe dovuto valutare la fondatezza delle domande degli appellanti divenute inammissibili o improcedibili per cessazione della materia del contendere. Tali domande miravano a ottenere l'accertamento della nullità o inefficacia della fideiussione oltre il termine originariamente previsto (24/06/2016), fondandosi sul presupposto della falsità della firma. Il sopraggiunto termine di scadenza della fideiussione aveva già determinato il risultato sperato dagli appellanti, rendendo la domanda priva di interesse attuale. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese, il giudice avrebbe dovuto verificare se tali domande avessero avuto una ragionevole probabilità di accoglimento. L'accertamento della falsità della firma di ET rappresentava un presupposto logico per le ulteriori domande avanzate sia da lui che dagli altri fideiussori
(LL, CA e ER).
La falsità della sottoscrizione rendeva manifestamente fondate le richieste di nullità della scrittura del 24/05/2012 e di estinzione della fideiussione originaria del 2009, il pagina 6 di 8 cui termine era comunque scaduto al momento dell'introduzione del giudizio. Per gli altri fideiussori, la nullità della comunicazione di estensione della garanzia del
2012 nei confronti di ET avrebbe dovuto determinare gli stessi effetti nei loro confronti. Il vincolo di con-fideiussione imponeva che tutti i garanti fossero consapevoli e concordi nel prestare garanzia comune. Venuto meno l'elemento essenziale della reciproca volontà, la fideiussione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla anche per gli altri coobbligati. Riferisce sul punto che la giurisprudenza ha chiarito che, laddove esista un vincolo di con-fideiussione, la sua nullità per un fideiussore può estendersi agli altri per mancanza di causa. Inoltre, gli appellanti avevano dedotto anche l'errore essenziale come motivo di annullabilità della fideiussione, poiché avevano prestato il consenso in base all'errata convinzione che anche ET fosse parte della garanzia. La giurisprudenza riconosce l'annullabilità in presenza di un errore essenziale che abbia determinato il consenso dei fideiussori. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare la controparte al pagamento delle spese sia per soccombenza sostanziale che virtuale. Per le ragioni sopra esposte, riguardanti l'autografia della firma disconosciuta da SA ET apposta sul contratto di fideiussione oggetto di causa, il motivo risulta assorbito.
***
Va infine respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata, posto che la necessità di ricorrere ad un'integrazione dell'elaborato peritale svolto in primo grado implica di per sé il rigetto della richiesta di condanna per temerarietà della lite.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod., scaglione da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00, parametri medi. Va conteggiata anche una somma per fase di trattazione, ritenuta ineludibile nel giudizio d'appello (Cass. n. 30219 del 31 ottobre 2023), la quale può comunque essere liquidata nei minimi.
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 6.459,00
Fase decisionale, valore medio: €16.033,00 Compenso tabellare: € 37.742,00 Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 nei confronti degli appellanti
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 nella causa introdotta da TI CE, IO PA, RR
CO, NF FE
contro
BPER BANCA S.P.A. e quale sua mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.a.), avverso la sentenza n. 1234/2022, pubblicata il 10.05.2022, del Tribunale di Brescia:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante TI CE, IO PA, RR
CO, NF FE, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di BPER BANCA S.P.A. e quale sua mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.a.) che liquida in € 37.742,00 oltre spese generali 15% e accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Annamaria Laneri Consigliere Cron. N.
Dott. Michele Stagno Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
R. Gen. N. 787/2022 S E N T E N Z A Camp. Civ. N.
nella causa civile n. 787/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/09/2024, promossa d a
TI CE, IO PA, RR CO, NF
FE, con il patrocinio degli Avv.ti Virginio Vilardi e Paola Vilardi,
APPELLANTI
c o n t r o OGGETTO:
Fideiussione – Polizza BPER BANCA S.P.A. e quale sua mandataria BPER CREDIT fideiussoria MANAGEMENT S.C.P.A., con il patrocinio degli Avv.ti Aldo Bissi e Monica
Giacometti, APPELLATI
INTESA SAN PA, con il patrocinio degli Avv.ti Aldo Bissi e Monica
Giacometti,
PARTE CHIAMATA IN GIUDIZIO
In punto: appello a sentenza n. 1234/2022, pubblicata il 10.05.2022, del Tribunale di
Brescia.
CONCLUSIONI:
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma integrale della sentenza n° 1234/2022 del Tribunale di Brescia sopra impugnata SOSPENDERE ex art. 283 e
351 c.p.c. l'esecuzione e/o la provvisoria efficacia esecutiva di tutti i capi dell'appellata sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c. ed, in particolare, del capo con cui il
Giudice di prima istanza ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite come da dispositivo e così GIUDICARE nel merito ed in diritto, in via principale:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare l'apocrifia della sottoscrizione apposta apparentemente dal Sig. SA ET alla scrittura privata del 24/05/2012;
- sempre per l'effetto, accogliere la domanda di risarcimento danni formulata dal pagina 1 di 8 Sig. ET e, pertanto, condannare l'appellata a corrispondere al medesimo quella somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.;
- sempre per l'effetto, dichiarare la verosimile fondatezza della domanda di inefficacia/nullità della predetta scrittura e di estinzione della relativa fideiussione rilasciata dagli appellanti in data 24/06/2009, come svolte dai Sigg.ri SA
ET, OL ZZ, Felice CA e CO ER nei rispettivi atti introduttivi delle cause R.G. 5704/2017 e 10844/2017, con ogni conseguente statuizione in punto di spese di lite per soccombenza virtuale e sostanziale a carico di parte appellata;
in via istruttoria: rinnovarsi la CT grafologica svolta nel primo grado di giudizio, al fine di accertare la non autenticità della sottoscrizione apparentemente riconducibile al Sig. SA ET, come apposta alla scrittura privata del 24/05/2012 di estensione dell'efficacia temporale della fideiussione rilasciata dagli appellanti in data 24/06/2009; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari nei due gradi di giudizio”.
Di parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, PRELIMINARMENTE 1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.
2. Dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello, per sopravvenuta
(nel corso del giudizio di primo grado) carenza di interesse ad agire.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA 3. Qualora la Corte d'Appello ritenga ammissibile la produzione delle osservazioni effettuata dagli odierni appellanti solamente nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, si formula istanza affinché la Corte d'Appello riconvochi la CT Dott.ssa Cristina Carzeri consentendole di replicare alle osservazioni e critiche tecniche a firma della Dott.ssa Cinzia Altieri
NEL MERITO 4. Respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata, mandando conseguentemente assolta BPER BANCA S.P.A. -e per essa la sua mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A.- da ogni e qualsiasi domanda contro la stessa proposta.
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.
6. Con condanna degli appellanti ex art. 96 III comma c.p.c., da determinarsi in via equitativa, ma non puramente simbolica, attesa la natura afflittivo/sanzionatoria dell'istituto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.06.2009, SA ET, OL LL, Felice CA e CO ER sottoscrivevano una fideiussione sino alla concorrenza di € 2.800.000,00 in favore della società Stella Diurna S.r.l. a garanzia del mutuo ipotecario a quest'ultima concesso da Ubi Banco di Brescia S.p.a. con scadenza al 24.06.2016. pagina 2 di 8 Ciò premesso, ET conveniva in giudizio Ubi Banco di Brescia s.p.a. al fine di accertare la non autenticità della sottoscrizione, apparentemente a lui riconducibile, apposta in calce alla dichiarazione, sottoscritta da tutti i fideiussori, datata
24.05.2012, con la quale era stata prorogata la validità della garanzia sino al 24.06.2019 e chiedeva altresì, in caso di accertamento positivo, la condanna della banca al risarcimento del danno da lui subito.
Anche gli altri fideiussori convenivano in giudizio Ubi Banco di Brescia s.p.a. deducendo la falsità della sottoscrizione anzidetta e chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità e/o inefficacia della fideiussione per il periodo coperto dalla proroga invalida.
***
Con sentenza n. 1234/2022, pubblicata il 10.05.2022, il Tribunale di Brescia ha respinto tutte le domande formulate a vario titolo dai fideiussori e li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Bper Credit Management
s.c.p.a., intervenuta nel giudizio quale mandataria di BPER Banca s.p.a. nonché cessionaria del rapporto dedotto in giudizio. Più nel dettaglio, il giudice ha innanzitutto dichiarato l'inammissibilità del documento riportante le osservazioni tecniche alla relazione del CT depositate dagli attori unitamente alle note dell'udienza, perché tardive. Ha poi ritenuto inammissibile l'istanza di ricusazione del consulente tecnico formulata dagli attori successivamente al deposito della relazione peritale sull'assunto che l'ausiliario intrattenesse rapporti con la banca convenuta, rilevando, da un lato, che gli attori, una volta venuti a conoscenza di questa circostanza, avevano omesso di formulare specifica istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. e, dall'altro, che l'eventuale rapporto di conto corrente del CT con l'istituto di credito non costituiva motivo di astensione ex art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c. Venendo al merito, il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori volte ad accertare la nullità/inefficacia della fideiussione per il periodo successivo a quello originariamente stabilito (dal
24.06.2016 in poi), e fondate sul presupposto della falsità della sottoscrizione riconducibile al ET, per carenza di interesse dal momento che la fideiussione, anche prorogata al 24.06.2019, doveva ritenersi scaduta, non ulteriormente prorogata e, in ogni caso, mai escussa. Per quanto riguarda la questione dell'apocrifia della sottoscrizione, il giudice, espletata la consulenza tecnica, ha ritenuto che le osservazioni formulate dall'ausiliario in merito alla piena autenticità della stessa potessero essere integralmente condivise e che non fosse necessario rinnovare l'indagine richiesta dagli attori.
Ha infine rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca e dalla terza intervenuta ritenendo insussistenti i relativi presupposti.
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ET SA, LL OL, CA Felice e ER CO hanno proposto appello censurando la pronuncia di primo grado sotto due profili e chiedendone la sospensione della provvisoria esecutorietà. Hanno, inoltre, insistito affinché fosse rinnovata la consulenza tecnica. La Bper Credit Management si è costituita tempestivamente in giudizio al fine di pagina 3 di 8 resistere all'impugnazione, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e/o comunque il rigetto con vittoria delle spese del grado e condanna degli appellanti ex art. 96 co. 3 c.p.c. All'udienza del 23.11.2022 la Corte, rilevata la complessità delle questioni dedotte, ha respinto la domanda di definizione della causa proposta dall'istituto convenuto ex art. 348 bis c.p.c. ed ha altresì respinto l'istanza di sospensione formulata dagli attori ex art. 283 c.p.c.
In data 23.12.2022 si è costituita anche Intesa Sanpaolo S.p.a. quale incorporante e, dunque, successore a titolo universale delle situazioni giuridiche facenti capo ad Ubi Banca S.p.a., contestando ed impugnando tutte le deduzioni e domande di parte appellante.
Ritenutane la necessità, il Collegio ha disposto la convocazione del CT all'udienza del 18.10.2023 affinché quest'ultima provveda ad integrare l'elaborato peritale già depositato in primo grado. Nello specifico, con ordinanza del 20.09.2023 la Corte ha formulato al CT il seguente quesito: ““prendendo analiticamente posizione sulle singole osservazioni scritte depositate dalla difesa di ET SA in prime cure a doc. 15 (dr.ssa
Altieri), ivi non prese in considerazione perché tardive, ed infine perché la stessa precisi, all'esito di tale ulteriore indagine, se ritenga oppure no di confermare la valutazione già espressa innanzi al tribunale secondo cui la 2 sottoscrizione disconosciuta da SA ET fosse invece autentica, perché attribuibile alla mano di quest'ultimo”. In data 7.02.2024 il CT incaricato ha depositato l'elaborato. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024 la causa è stata posta in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le osservazioni formulate dai propri ctp (dott. Rossetti, il quale aveva partecipato alle operazioni peritali e dott.ssa Altieri, la quale aveva formulato delle osservazioni sebbene non avesse preso parte alle operazioni peritali) e, di conseguenza, rigettato la domanda di risarcimento promossa dal signor ET per il ristoro dei danni patiti a causa dell'utilizzo abusivo da parte della banca della scrittura contenente una firma fraudolenta.
In ogni caso, insiste a che venga disposta la rinnovazione della CT espletata in primo grado, affinché si indaghi sull'autenticità (o meno) della sottoscrizione apparentemente riconducibile a SA ET apposta alla scrittura privata del
24/05/2012.
Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono.
Come ut supra anticipato, la Corte ha ritenuto necessario convocare il ctu nominato in primo grado affinché integrasse il proprio elaborato peritale, prendendo posizione sulle singole osservazioni scritte e depositate dalla difesa dell'appellante in primo grado (doc. n. 15), ivi non prese in considerazione perché ritenute tardive dal
Tribunale.
Ciò precisato, il consulente ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni formulate dalla parte attrice che possono essere così riassunte: pagina 4 di 8 1. Critica alla procedura d'indagine: la CT si sarebbe limitata al confronto diretto tra la firma contestata e le firme autografe, omettendo un'analisi autonoma delle scritture comparative, violando così i principi metodologici dichiarati;
2. Errore metodologico nel confronto: la CT avrebbe confrontato le firme in una fase in cui si sarebbe dovuta concentrare solo sull'analisi della firma contestata, inficiando la validità della procedura;
3. Disaccordo sulla valutazione delle incertezze e inflessioni: la CT avrebbe erroneamente affermato che nelle firme autografe non esistono incertezze simili a quelle della firma contestata, mentre nella firma sulla carta d'identità di ET sarebbero presenti analoghe caratteristiche;
4. Critica alla valenza delle differenze riscontrate: la CT avrebbe attribuito valore meramente indiziario alle differenze tra la firma contestata e quelle autografe, mentre per la TP, dott.ssa Altieri, esse sarebbero decisive;
5. Contestazione sulla naturalezza della firma: La CT avrebbe dichiarato la firma contestata naturale e spontanea, mentre la TP sostiene che essa non è caratterizzata da naturalezza grafomotoria;
6. Critica al termine "nervosismo": l'uso del termine "nervosismo" impiegato dalla CT per descrivere il ritmo della firma sarebbe errato e manipolatorio;
7. Errore nella classificazione dei collegamenti: la CT avrebbe erroneamente definito alcuni collegamenti come "a festone" mentre sarebbero stati "ad arcata"
(errore ammesso dalla CT);
8. Disaccordo sull'interpretazione della velocità e del controllo: la firma contestata presenterebbe elementi di rallentamento incompatibili con un gesto spontaneo;
9. Critica ai criteri metodologici seguiti: la TP mette in dubbio l'applicazione corretta del protocollo ENFI da parte della CT, affermando che le minime divergenze non sono state correttamente valutate;
10. Contestazione sul concetto di ritmo grafico: la CT avrebbe attribuito erroneamente il giudizio di autografia basandosi su elementi di ritmo grafico non sufficienti a supportare tale conclusione.
11. Accusa di focalizzazione sugli aspetti formali: la CT si sarebbe concentrata solo sugli aspetti formali delle firme, senza considerare adeguatamente quelli dinamici e funzionali.
12. Critica alla valutazione della pressione grafica: la CT avrebbe trascurato le differenze nella pressione della firma contestata rispetto alle autografe.
13. Obiezione sull'alternanza ipertonia/ipotonia: La TP ritiene infondata l'affermazione della CT secondo cui l'alternanza tra ipertonia e ipotonia nella firma contestata sia in linea con quelle autografe.
14. Confusione tra capacità coordinativa e livello grafomotorio: la CT avrebbe confuso due concetti distinti, portando a valutazioni errate sull'autenticità della firma.
15. Critica alla mancata dimostrazione della falsificazione: La CT avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente provata la tesi della falsificazione per imitazione.
16. Accusa di omissione nella valutazione delle differenze: la CT avrebbe trascurato di valutare le differenze tra la firma contestata e le firme autografe, limitandosi a considerarle aspetti formali.
17. Accusa di manipolazione delle informazioni: la CT di avrebbe omesso e manipolato alcuni elementi estrapolati dalla propria consulenza per sostenere la tesi pagina 5 di 8 dell'autenticità della firma. Tuttavia, la CT ha superato le osservazioni critiche della TP, rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Altieri, basandosi su diverse motivazioni tecniche e metodologiche. In particolare, ha contestato l'affermazione della TP secondo cui l'analisi sarebbe stata condotta in modo errato, sostenendo invece di aver rispettato le procedure metodologiche corrette, inclusa l'analisi comparativa tra la firma contestata e le firme autografe.
Ha ribattuto alla tesi della TP sulla presunta "non normalità" della firma, dimostrando invece che il tracciato esprime caratteristiche di naturalezza, con movimenti coordinati e privi di anomalie artificiali ed ha confutato l'osservazione sull'impiego del termine "nervosismo" nella firma, chiarendo che il termine non indica una perdita di controllo ma un'alternanza naturale tra spinte e rallentamenti. La CT ha, inoltre, dichiarato di essersi attenuta ai criteri metodologici riconosciuti, pur adattandoli al caso specifico, contestando l'idea che l'analisi fosse limitata a meri aspetti formali. Ha poi ribadito che le divergenze evidenziate dalla TP erano di carattere meramente formale e non compromettevano il valore delle somiglianze sostanziali riscontrate nel ritmo grafico e nei parametri dinamici della firma e che la TP non aveva fornito dimostrazioni tecniche adeguate per sostenere l'ipotesi di falsificazione della firma contestata, rendendo quindi infondata tale conclusione. In definitiva, la CT ha ribadito la validità della propria analisi, confermando che la firma contestata è autentica ed attribuibile alla mano scrivente del signor SA
ET.
Stando così le cose, alla luce dei chiarimenti resi dalla CT gli esiti risultano condivisibili perché fondati sul ragionamento tecnico-scientifico, ampiamente argomentato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'erronea applicazione del principio della soccombenza, sia sostanziale che virtuale, da parte del giudice di primo grado. A suo dire l'accertamento della falsità della firma di SA ET avrebbe dovuto comportare la condanna della BPER alla refusione delle spese di lite per soccombenza sostanziale.
Per quanto riguarda la soccombenza virtuale, il giudice avrebbe dovuto valutare la fondatezza delle domande degli appellanti divenute inammissibili o improcedibili per cessazione della materia del contendere. Tali domande miravano a ottenere l'accertamento della nullità o inefficacia della fideiussione oltre il termine originariamente previsto (24/06/2016), fondandosi sul presupposto della falsità della firma. Il sopraggiunto termine di scadenza della fideiussione aveva già determinato il risultato sperato dagli appellanti, rendendo la domanda priva di interesse attuale. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese, il giudice avrebbe dovuto verificare se tali domande avessero avuto una ragionevole probabilità di accoglimento. L'accertamento della falsità della firma di ET rappresentava un presupposto logico per le ulteriori domande avanzate sia da lui che dagli altri fideiussori
(LL, CA e ER).
La falsità della sottoscrizione rendeva manifestamente fondate le richieste di nullità della scrittura del 24/05/2012 e di estinzione della fideiussione originaria del 2009, il pagina 6 di 8 cui termine era comunque scaduto al momento dell'introduzione del giudizio. Per gli altri fideiussori, la nullità della comunicazione di estensione della garanzia del
2012 nei confronti di ET avrebbe dovuto determinare gli stessi effetti nei loro confronti. Il vincolo di con-fideiussione imponeva che tutti i garanti fossero consapevoli e concordi nel prestare garanzia comune. Venuto meno l'elemento essenziale della reciproca volontà, la fideiussione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla anche per gli altri coobbligati. Riferisce sul punto che la giurisprudenza ha chiarito che, laddove esista un vincolo di con-fideiussione, la sua nullità per un fideiussore può estendersi agli altri per mancanza di causa. Inoltre, gli appellanti avevano dedotto anche l'errore essenziale come motivo di annullabilità della fideiussione, poiché avevano prestato il consenso in base all'errata convinzione che anche ET fosse parte della garanzia. La giurisprudenza riconosce l'annullabilità in presenza di un errore essenziale che abbia determinato il consenso dei fideiussori. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare la controparte al pagamento delle spese sia per soccombenza sostanziale che virtuale. Per le ragioni sopra esposte, riguardanti l'autografia della firma disconosciuta da SA ET apposta sul contratto di fideiussione oggetto di causa, il motivo risulta assorbito.
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Va infine respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata, posto che la necessità di ricorrere ad un'integrazione dell'elaborato peritale svolto in primo grado implica di per sé il rigetto della richiesta di condanna per temerarietà della lite.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod., scaglione da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00, parametri medi. Va conteggiata anche una somma per fase di trattazione, ritenuta ineludibile nel giudizio d'appello (Cass. n. 30219 del 31 ottobre 2023), la quale può comunque essere liquidata nei minimi.
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 6.459,00
Fase decisionale, valore medio: €16.033,00 Compenso tabellare: € 37.742,00 Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 nei confronti degli appellanti
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 nella causa introdotta da TI CE, IO PA, RR
CO, NF FE
contro
BPER BANCA S.P.A. e quale sua mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.a.), avverso la sentenza n. 1234/2022, pubblicata il 10.05.2022, del Tribunale di Brescia:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante TI CE, IO PA, RR
CO, NF FE, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di BPER BANCA S.P.A. e quale sua mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.a.) che liquida in € 37.742,00 oltre spese generali 15% e accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
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