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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA TA LO, EL
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. DI RECUPER n. TY9CR20236L00025 REC.CREDITO.IMP 2017
- AVV. DI RECUPER n. TY9CR20236L00026 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2023, RGR n. 1318/23, la società “Ricorrente_1 SNC.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava gli avvisi di recupero n. TY9CR20236L00025, per IRPEF anno d'imposta 2016 e n.
TY9CR20236L00026 per IRPEF anno d'imposta 2016 e 2017, notificati in data 16.05.2023., ritenendoli illegittimi.
Relativamente alla compensazione avvenuta nell'anno 2017 e di cui all'atto di recupero n.
TY9CR20236L00025, parte ricorrente assume la decadenza per l'Ufficio dal potere di procedere al recupero, in quanto l'atto di recupero non può essere emesso oltre il quinquennio in cui è nata l'obbligazione tributaria riferita al momento del pagamento, nonché l'infondatezza del recupero medesimo.
Ne chiede, pertanto, l'annullamento.
Nulla eccepisce in ordine all'atto di recupero n. TY9CR20236L00026 per IRPEF anno d'imposta 2016 e 2017.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 19.12.2023, premettendo che gli atti di recupero traevano origine da un'attività di controllo dell'Ufficio Controlli della DP di Trapani circa l'indebita compensazione tramite modelli F24, precisava che tali crediti erano inesistenti, poiché per tali periodi d'imposta non è stato riscontrato dalle dichiarazioni presentate Unico PF-Unico - Società di
Persone, l'importo del credito utilizzato in compensazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 09.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Non fondato è il primo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non è intervenuta alcuna decadenza.
Con l'atto di recupero contestato, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, l'Ufficio ha recuperato, ex art. 27, commi da 16 a 20 del D.L. n. 185/2008, crediti d'imposta inesistenti.
L'art. 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, al fine di contrastare i fenomeni di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ha previsto specifiche disposizioni riguardanti: i termini per il controllo e l'attività di recupero e le sanzioni irrogabili.
In base alla nuova disciplina, qualora i crediti utilizzati in compensazione tramite i modelli di pagamento F24 risultino inesistenti, l'Agenzia delle Entrate può emettere l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 16 dell'articolo 27 citato stabilisce che l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.
Con la presentazione del modello di pagamento unificato (mod. F24) si perfeziona la compensazione tra debiti e crediti d'imposta e, quindi, l'utilizzo degli stessi, conseguentemente il termine di decadenza del “31 dicembre dell'ottavo anno successivo” per l'azione di recupero decorre dalla data di presentazione del modello F24 nel quale è stato utilizzato il credito.
Principio ribadito dalla Corte di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 5243 del 20 febbraio 2023, in riferimento all'applicazione del termine decadenziale di otto anni in base al quale lo specifico atto di recupero per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti deve essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
Nel caso di specie i modelli F24 indebitamente compensati soni riferiti agli anni 2017 e 2018 e quindi il termine decadenziale risultava essere rispettivamente il 31.12.2025 e il 31.12.2026, per cui gli atti notificati in data 16.05.2023 sono da considerare pienamente legittimi.
Priva di pregio è anche l'eccezione di infondatezza del recupero del credito, basata sulla circostanza che
“per mero errore contabile commesso nel riporto del credito, questo non è stato indicato in dichiarazione per cui la compensazione è stata correttamente eseguita sebbene il credito non emerga dagli atti compulsati dall'amministrazione finanziaria.”
Trattasi di affermazioni prive di riscontro documentale e quindi l'operato dell'Ufficio, in coerenza con il dettato normativo, non poteva essere diverso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026
Il Presidente Il EL
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA TA LO, EL
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. DI RECUPER n. TY9CR20236L00025 REC.CREDITO.IMP 2017
- AVV. DI RECUPER n. TY9CR20236L00026 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2023, RGR n. 1318/23, la società “Ricorrente_1 SNC.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava gli avvisi di recupero n. TY9CR20236L00025, per IRPEF anno d'imposta 2016 e n.
TY9CR20236L00026 per IRPEF anno d'imposta 2016 e 2017, notificati in data 16.05.2023., ritenendoli illegittimi.
Relativamente alla compensazione avvenuta nell'anno 2017 e di cui all'atto di recupero n.
TY9CR20236L00025, parte ricorrente assume la decadenza per l'Ufficio dal potere di procedere al recupero, in quanto l'atto di recupero non può essere emesso oltre il quinquennio in cui è nata l'obbligazione tributaria riferita al momento del pagamento, nonché l'infondatezza del recupero medesimo.
Ne chiede, pertanto, l'annullamento.
Nulla eccepisce in ordine all'atto di recupero n. TY9CR20236L00026 per IRPEF anno d'imposta 2016 e 2017.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 19.12.2023, premettendo che gli atti di recupero traevano origine da un'attività di controllo dell'Ufficio Controlli della DP di Trapani circa l'indebita compensazione tramite modelli F24, precisava che tali crediti erano inesistenti, poiché per tali periodi d'imposta non è stato riscontrato dalle dichiarazioni presentate Unico PF-Unico - Società di
Persone, l'importo del credito utilizzato in compensazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 09.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Non fondato è il primo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non è intervenuta alcuna decadenza.
Con l'atto di recupero contestato, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, l'Ufficio ha recuperato, ex art. 27, commi da 16 a 20 del D.L. n. 185/2008, crediti d'imposta inesistenti.
L'art. 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, al fine di contrastare i fenomeni di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ha previsto specifiche disposizioni riguardanti: i termini per il controllo e l'attività di recupero e le sanzioni irrogabili.
In base alla nuova disciplina, qualora i crediti utilizzati in compensazione tramite i modelli di pagamento F24 risultino inesistenti, l'Agenzia delle Entrate può emettere l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 16 dell'articolo 27 citato stabilisce che l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.
Con la presentazione del modello di pagamento unificato (mod. F24) si perfeziona la compensazione tra debiti e crediti d'imposta e, quindi, l'utilizzo degli stessi, conseguentemente il termine di decadenza del “31 dicembre dell'ottavo anno successivo” per l'azione di recupero decorre dalla data di presentazione del modello F24 nel quale è stato utilizzato il credito.
Principio ribadito dalla Corte di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 5243 del 20 febbraio 2023, in riferimento all'applicazione del termine decadenziale di otto anni in base al quale lo specifico atto di recupero per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti deve essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
Nel caso di specie i modelli F24 indebitamente compensati soni riferiti agli anni 2017 e 2018 e quindi il termine decadenziale risultava essere rispettivamente il 31.12.2025 e il 31.12.2026, per cui gli atti notificati in data 16.05.2023 sono da considerare pienamente legittimi.
Priva di pregio è anche l'eccezione di infondatezza del recupero del credito, basata sulla circostanza che
“per mero errore contabile commesso nel riporto del credito, questo non è stato indicato in dichiarazione per cui la compensazione è stata correttamente eseguita sebbene il credito non emerga dagli atti compulsati dall'amministrazione finanziaria.”
Trattasi di affermazioni prive di riscontro documentale e quindi l'operato dell'Ufficio, in coerenza con il dettato normativo, non poteva essere diverso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026
Il Presidente Il EL