Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri OV IL e ZI GR, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante e Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IU AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Avino e Lucia Carillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Angri (SA) alla Sig.ra IU AR n. 4055 del 20.6.2025 per la "realizzazione di tetto termico e sanatoria di alcuni pilastri" esistenti ai sensi dell'art. 39 DPR n. 380/2001 nonché del parere di conformità dell'UTC di Angri del 18.6.2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l'annullamento degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, meglio e più precisamente in parte conosciuti mediante il loro completo deposito in atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Angri e di Regione Campania e di IU AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. OB RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è stato impugnato il permesso di costruire ottenuto per la realizzazione di un sottotetto termico da parte della controinteressata sig.ra IU AR. L’opera è consistita nella realizzazione di una volumetria complessiva di 310 m.c. con un'altezza utile media di 2,675 m. qualificata come tetto termico dalla richiedente con una ricostruzione non smentita dal Comune.
Sulla vicenda già si è sviluppato un precedente contenzioso definito dalla sentenza n. 4136/2023 del Consiglio di Stato. Quest’ultima, in particolare, riformando la sentenza di primo grado, aveva annullato il precedente permesso di costruire rilasciato per la medesima opera oggetto dell’odierna controversia, sul presupposto che per la sua realizzazione sarebbe stata necessaria l’autorizzazione sismica, in quel procedimento nemmeno richiesta.
2. Sennonchè, all’esito di un ulteriore procedimento, il Comune ha nuovamente rilasciato il permesso di costruire, qualificando anche in tal caso l’opera come tetto termico, ma ritenendo superate le criticità rilevate nel precedente giudizio poiché nel frattempo l’interessata si era munita di autorizzazione sismica.
3. Il ricorrente ha allora nuovamente adito il Tribunale chiedendo l’annullamento del nuovo permesso di costruire e affidando le proprie rimostranze all’odierno ricorso così articolato: “ I - Violazione e falsa applicazione dell'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, L.R. Campania n. 9 del 7 gennaio 1983 - Violazione dell'art. 1127 del codice civile - Eccesso di potere per manifesta carenza istruttoria - Violazione del giudicato amministrativo; II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 90 del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione della normativa regionale campana in materia sismica; III - Violazione del principio del giudicato amministrativo - erronea rappresentazione dei principi stabiliti dal consiglio di stato - censura della nota comunale; IV. Violazione dell'art. 1127 del codice civile - presunzione di pericolosità della sopraelevazione in zona sismica; V. Violazione e falsa applicazione dell'autorizzazione sismica - vizi dell'autorizzazione sismica richiamata nel permesso di costruire; VI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del regolamento urbanistico edilizio comunale - contrasto con normativa sovraordinata; VII. Violazione dell'art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 - violazione degli obblighi di vigilanza - eccesso di potere per difetto assoluto d'istruttoria; VII. Violazione del principio del giudicato amministrativo - elusione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato”.
3.1 In estrema sintesi il fulcro delle argomentazioni attoree è consistito nell’affermazione per la quale, attesa la tipologia di opera eseguita, sarebbe stato necessario munirsi dell’autorizzazione sismica richiesta per interventi di maggiore rilevanza, tra cui le sopraelevazioni. Di qui la violazione degli artt. 93 e 94 bis TUED, quest’ultimo, in particolare, nella parte in cui prevede che “ sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità: [...] le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001”.
Inoltre tutto il procedimento sarebbe stato inficiato dalla violazione, conseguente, dell’art. 90 TUED in quanto, a fronte di una sopraelevazione sarebbe stata in ogni caso necessaria una valutazione dell’impatto dell’opera sulla complessiva statica dell’edificio.
4. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso e difendendo la legittimità del gravato provvedimento. La difesa comunale, pur rivendicando la correttezza istruttoria del procedimento formativo del permesso, ha insistito nell’affermare la natura di soprelevazione e non di “tetto termico” dell’opera de qua. La controinteressata, dal canto suo, ha richiamato le conclusioni tecniche accolte in sede procedimentale per affermare la legittimità del titolo ottenuto.
Si è altresì costituita la Regione Campania che ha difeso la qualificazione dell’attività quale “intervento isolato” rilevando come la definizione di soprelevazione derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4163/2023 non avesse trovato specifico riscontro nell’attività tecnico-istruttoria compiuta successivamente dal Genio Civile in sede di esame dell’istanza di autorizzazione sismica.
5. Prima dell’udienza cautelare i ricorrenti hanno chiesto la cancellazione della causa dal relativo ruolo al fine di poter presentare atto di motivi aggiunti a seguito della documentazione depositata in atti dalla controinteressata oltre che trasmessa dal Comune. Il gravame additivo, nel ripercorrere sostanzialmente, pur implementandole, le medesime argomentazioni poste nel ricorso originario ha, tra l’altro, contestato: “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 90, 93, 94 del d.p.r. n. 380/2001 - violazione delle norme tecniche per le costruzioni (d.m. 17 gennaio 2018) - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione; II. Violazione delle norme tecniche per le costruzioni - utilizzo di fondazioni superficiali isolate in violazione del divieto normativo; III. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione - violazione dell'art. 3 della costituzione; IV. Violazione dell'art. 19 della l. 241/1990 - errate dichiarazioni nelle attestazioni tecniche; V - Violazione del principio di precauzione e tutela dell'incolumità pubblica; VI. Interesse pubblico in re ipsa all'annullamento”
Nei motivi aggiunti, a fronte delle perizie tecniche medio tempore ottenute e della valutazione dell’istanza riproposta, la parte ricorrente ha innanzitutto contestato la classificazione dell’attività contestata quale “ intervento isolato ”, ribadendone la natura di soprelevazione e, inoltre, rilevato che, di conseguenza, la tipologia di opere realizzate non avrebbe garantito gli standard di sicurezza necessari per le soprelevazioni in “ zona sismica” o, comunque, sul punto, sarebbe mancata un’adeguata valutazione.
5.1 In vista della discussione le parti hanno presentato ulteriori memorie difensive: nella memoria di replica i ricorrenti hanno in particolare dedotto la tardività della memoria e soprattutto dei documenti (relazione tecnica) depositati dalla ricorrente in data 16.2.2026.
Da ultimo, chiamata la causa all’odierna udienza pubblica, il ricorso è stato posto in decisione.
6. Preliminarmente va dichiarata la tardività e quindi l’inammissibilità della memoria e del deposito documentale (perizia di parte) eseguiti dalla controinteressata in data 16.2.2026, in accoglimento della specifica eccezione di violazione degli artt. 73 comma 1. cod. proc. amm. e 4 disp. att., sollevata dalla difesa ricorrente.
Partendo dal termine da calcolare a ritroso rispetto alla data dell’odierna udienza, non sorgono dubbi circa la tardività del deposito consistente in una consulenza tecnica, visto che i documenti devono essere presentati quaranta giorni prima dell’udienza. Quanto invece alla eccepita tardività della memoria, la stessa è stata sì depositata il trentesimo giorno precedente l’udienza pubblica, considerando il calcolo dei giorni liberi a ritroso, ma ben dopo l’orario ultimo disponibile. In argomento, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza e dal quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi “… il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile” .
7. Nel merito il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.
7.1 Alla base argomentativa del gravame impugnato si pone il decisivo tema della qualificazione dell’opera erigenda: secondo l’impostazione attorea, dovendo qualificarla come sopraelevazione si sarebbero dovuti correttamente applicare l’art. 2 della L.R. Campania n. 9/1983 e gli artt. 90, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001:
- l’art. 2, comma 2, l. r. Campania n. 9 del 7 gennaio 1983 prevede che “ il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all’art. 1 presso l’Ufficio provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma competente per territorio [...].
- l’art. 4, comma 1, lett. d), l.r. citata n. 9 del 7 gennaio 1983 prevede che “ i Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità: [...] le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001”.
In forza della prima delle citate disposizioni regionali l’autorizzazione sismica è indefettibile per i lavori di cui all’articolo 1 e cioè per quelli da eseguire nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, nonché nelle zone a bassa sismicità per alcuni casi. Nel caso in esame il Comune di Angri è classificato come a “media sismicità” e in particolare come Zona sismica di 2° categoria e quindi “ con pericolosità media dove possono verificarsi forti terremoti ”;
- l’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede “ è consentita [...] la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura [...] in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico ”.
-l’art. 93 TUED rubricato “ Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche ” prevede che “Nelle zone sismiche di cui all’art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori” .
- il successivo art. 94, rubricato, “ Autorizzazione per l’inizio dei lavori ”, stabilisce inoltre “ Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio” che “ nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione ”.
- il capo 8.4 delle NTC 2018 correlate al D.M. 17 gennaio 2018, contenente la definizione di “ opera isolata ” (“intervento isolato”), stabilisce che è possibile l’autorizzazione sismica semplificata oggetto delle critiche dei ricorrenti, ma che la stessa possa riguardare interventi che “- non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: -ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; -migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; impedire meccanismi di collasso locale; - modificare un elemento o una porzione limitata della struttura” .
7.3 Con l’autonomo quarto mezzo di censura dell’atto introduttivo i ricorrenti hanno altresì dedotto la violazione dell’art. 1127 c.c. in quanto, a loro avviso, la classificazione fortemente sismica del territorio in cui ricade l’edificio (zona 2) e la natura di sopraelevazione dell’attività in costruzione, avrebbero dovuto impedire il rilascio del titolo - almeno nelle condizioni progettuali date - in base al comma 2 della citata disposizione secondo cuoi “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono ”.
7.3.1 Infine, quale corollario delle precedenti censure, ad avviso dei ricorrenti il Comune non avrebbe nemmeno fatto buon governo degli obblighi di vigilanza e controllo sull’attività edilizia imposti dall’art. 27 TUED.
8. Vista la sua portata potenzialmente dirimente, ai fini della definizione del giudizio va affrontata e respinta da subito la censura di nullità che ad avviso dei ricorrenti deriverebbe dall’elusione del giudicato formatosi sulla già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4136/2023.
In quella sede il Consesso, nell’accogliere l’appello, aveva premesso che “…il discrimine tra “tetto termico” e “sopraelevazione” non può essere ricondotto alla mera altezza media del manufatto (nel caso in esame di poco inferiore alla categoria dell’abitabilità e dal computo a fini urbanistici) ma deve essere presa in considerazione anche la volumetria dell’abitacolo, che nel caso in esame è significativa poiché è di circa 310 mc. (116 mq. di superficie coperta per h. 2,675)” , sottolineando che per struttura e dimensioni “ La struttura erigenda ha quindi, almeno potenzialmente, le caratteristiche dell’abitabilità per cui non può essere considerata un mero “volume tecnico”, concetto nel quale ricadono esclusivamente quei volumi che sono unicamente diretti a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono essere ubicati all’interno delle parti abitabili dell’edificio, sebbene sia consentito l’accesso al loro interno finalizzato alla manutenzione degli impianti ivi contenuti ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2467 del 2014, Sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2565)”.
Di qui, per quanto più rileva per la definizione dell’odierna censura aveva affermato che “ Conseguentemente, il motivo va accolto poiché nel caso in esame sarebbe stata necessaria la previa acquisizione dell’autorizzazione del Genio civile, che ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico” (ex multis. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2019 n. 7151).
8.1 In esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato il Comune ha svolto un nuovo procedimento nel quale, ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire, ha chiesto all’interessata l’autorizzazione sismica. Del resto, a monte della sentenza da ottemperare, vi era stata proprio la carenza del procedimento antisismico, ma in quel giudizio non si era discusso della specifica tipologia di procedimento da seguire, pur se la stessa sentenza aveva qualificato come sopraelevazione e non come tetto termico l’opera da autorizzare.
Quest’ultimo segmento della vicenda costituisce, invece, oggetto precipuo del giudizio odierno poiché i ricorrenti hanno contestato non l’assenza del procedimento autorizzatorio, bensì l’utilizzo di una procedura da essi ritenuta inadeguata, in quanto derivante sostanzialmente dall’utilizzo del procedimento previsto per la realizzazione di “ opera isolata ” (intervento locale) (sopra definita), non necessariamente incompatibile con la natura di soprelevazione dell’erigenda opera in contestazione.
Detto procedimento, tuttavia, alla luce delle considerazioni che seguono, seppure additivo rispetto a quello seguito in vista dell’ottenimento recta via del permesso che aveva determinato il precedente annullamento giurisdizionale, è risultato anch’esso insufficiente e carente sotto il profilo istruttorio, in ragione dell’effettiva caratura e dunque delle dimensioni e tipologia caratterizzanti la edificanda soprelevazione.
8.2 Le statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, nella loro parte precettiva, non risultano dunque disattese, in disparte il giudizio sulla legittimità del procedimento e del provvedimento impugnati nel giudizio odierno e oggetto di disamina nei successivi capi dell’odierna decisione.
L’esclusione della sussistenza della contestata violazione e/o elusione del giudicato discende dall’applicazione dei principi espressi in proposito dalla giurisprudenza secondo cui dette fattispecie si determinano allorquando “ l'Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (violazione del giudicato), ovvero che l'attività asseritamente esecutiva dell'Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato (elusione del giudicato). Perché l'atto emanato dall'Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti, è imprescindibile che il “vincolo conformativo” discendente da quest'ultimo sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza. I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono, infatti, configurabili quando la pronuncia del giudice comporti 'margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile” (Consiglio di Stato sez. VII, 16/10/2024, n. 8307).
9. Come anticipato non di meno il ricorso è fondato nel merito con riferimento agli ulteriori mezzi di doglianza ivi proposti. Ai fini della decisione della causa, val la pena principiare richiamando il pur già citato brano della sentenza del Consiglio di Stato n.4163/2023, lì dove aveva sottolineato che “nel caso in esame sarebbe stata necessaria la previa acquisizione dell’autorizzazione del Genio civile, che ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2019 n. 7151) ”.
9.1 Ciò posto va innanzitutto verificato se a seguito della suddetta sentenza, nella riformulazione del proprio giudizio, il Comune e la Regione (Genio Civile) abbiano effettivamente svolto il corretto procedimento previsto dalla disciplina di settore, in parte già richiamata, a fronte della realizzazione di un’opera di sopraelevazione con date caratteristiche dimensionali e strutturali in area ad elevato rischio sismico.
9.2 Per venire a capo di detta indagine risulta allora necessario valutare se l’istruttoria svolta per il rilascio dell’autorizzazione sismica - che questa volta ha correttamente preceduto il permesso di costruire - abbia seguito le prescrizioni imposte dalla legge applicabile e, sostanzialmente, se nella fattispecie odierna si dovesse ritenere sufficiente la considerazione del manufatto quale “intervento isolato” o fosse invece necessaria l’autorizzazione sismica ordinaria (cfr. capo VI.1 del ricorso).
Inoltre, di qui la censurata violazione dell’art. 90 TUED, i ricorrenti hanno sostenuto che ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica le Amministrazioni coinvolte, ciascuna per quanto di competenza, avrebbero dovuto svolgere accertamenti specifici in ordine alla tenuta statica dell’edificio.
9.4 Secondo la prospettazione attorea questa valutazione non è stata correttamente eseguita, in particolare, dalla Regione. Difatti, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, il Genio Civile avrebbe dovuto stimare se effettivamente la “ sopraelevazione ” realizzata fosse potenzialmente idonea a determinare il pregiudizio della statica dell’edificio.
9.5 Quanto alle considerazioni delle Amministrazioni osserva il Collegio come, già nelle premesse, le stesse si presentino non del tutto omogenee. Difatti, mentre nel permesso di costruire e nell’autorizzazione sismica le Amministrazioni hanno considerato l’attività come tetto termico e comunque come “opera isolata ”, la difesa comunale, pur sostenendo la legittimità del procedimento utilizzato, ha quantomeno qualificato come soprelevazione l’erigenda costruzione. Al contrario la difesa regionale ha sottolineato come gli elementi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato non corrispondessero alle normative tecniche, con la conseguenza che “ il genio Civile ha dovuto operare le sue valutazioni esclusivamente facendo riferimento alla normativa tecnica tenendo evidenziando che non vi è alcun aumento di carico urbanistico e/o di destinazione d’uso, della volumetria oggetto di contenzioso” . Di conseguenza la Regione ha concluso che la classificazione quale soprelevazione seguita dal Consiglio di Stato fosse ascrivibile, invece, alle dimensioni in pianta, all’altezza e, dunque, alla volumetria.
10. Il Collegio reputa fondate le critiche mosse, in particolare, al punto II.6 del ricorso e, per conseguenza, alle correlate lettere a) e c) del punto V del ricorso.
Segnatamente, nell’indicato punto II.6, parte ricorrente ha contestato che l’autorizzazione sismica avrebbe dovuto essere preceduta dal necessario adeguamento tecnico strutturale previsto dall’art. 8.3.4 del DM 17 gennaio 2018. La norma stabilisce, tra l’altro, la necessità di interventi di adeguamento “… quando s’intenda: sopraelevare la costruzione”.
11. Sul punto la ricorrente ha fondatamente contestato la violazione dell’art. 90 DPR n. 380/2001 rilevando che, contrariamente a quanto disposto dalla norma, l’autorizzazione sarebbe stata concessa in assenza della pur necessaria “ certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. altresì rilevato che l’Amministrazione ...non aveva acquisito la relazione circa lo stato di staticità” .
11.1. L’errore istruttorio trova riscontro già nella permanente qualificazione quale “tetto termico” dell’erigenda opera. Il che, di per sé, come già anticipato, non ha prodotto l’elusione del giudicato in quanto, comunque, ai fini del rilascio del permesso, è stato seguito il procedimento di autorizzazione sismica. Soltanto che, proprio per la qualificazione dell’opera come “isolata” e, quindi, sostanzialmente, non impattante sul livello statico dell’intero edificio, il Comune e il Genio civile hanno consentito alla controinteressata di seguire il procedimento autorizzatorio “semplificato” di autorizzazione sismica correlato alla edificazione di un intervento “isolato”.
Parte ricorrente ha invece contestato fondatamente proprio l’erroneità del procedimento autorizzatorio seguito, lamentando che l’Amministrazione regionale preposta (Genio Civile) avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti per richiedere, ai fini dell’autorizzazione, un adeguamento strutturale dell’immobile.
11.2 Dal canto suo la Regione, alla quale pertiene la relativa competenza mediante l’Ufficio del Genio Civile, in violazione dell’art. 90 DPR 380/2001, non ha verificato se fossero necessarie attività di adeguamento, nonostante fosse stato accertato dal Consiglio di Stato che l’opera andava qualificata come “ sopraelevazione ” tenendo conto che “ La struttura erigenda ha quindi, almeno potenzialmente, le caratteristiche dell’abitabilità per cui non può essere considerata un mero “volume tecnico”, e che quindi dovesse intendersi quale sopraelevazione “... significativa poiché è di circa 310 mc. (116 mq. di superficie coperta per h. 2,675)”.
12. Il Collegio condivide con i ricorrenti l’affermazione della sussistenza di un dirimente vulnus istruttorio che ha inficiato le valutazioni delle amministrazioni coinvolte, cosicchè gli atti impugnati vanno corrispondentemente annullati. Segnatamente l’autorizzazione sismica va annullata sotto i profili di difetto d’istruttoria e violazione di legge testé richiamati dedotti al capo di ricorso II.6.
12.1 La fondatezza delle censure attoree trova un ulteriore riferimento nella erronea riconduzione dell’attività in contestazione di sopraelevazione alla suindicata nozione di “ intervento isolato ” ascrittole dal Genio civile.
Difatti l’opera - ai sensi del capo 8.4.3 dello stesso e già indicato DM 17 gennaio 2018 - andava correttamente considerata quale sopraelevazione, necessitante, pertanto - a fortiori trattandosi di edificio precedente all’introduzione delle norme regionali antisismiche - dell’adeguamento sismico o comunque, di una specifica verifica tecnico-procedimentale circa le condizioni statiche dell’edificio.
Al contrario il Genio civile ha considerato applicabile alla fattispecie la diversa disciplina di cui all’indicato capo 8.4.1 riguardante, per l’appunto, le opere di minore entità (isolate) e segnatamente “di adeguamento”; ciò che peraltro emerge senza particolari sforzi ermeneutici dalla relazione prot.n.344106 del 23.6.2023 (cfr.all.to n.1 al deposito della Regione Campania del 5.9.2025) trasmessa alla Procura della Repubblica nell’ambito del procedimento penale connesso all’attuale vicenda e nel quale si relazionava “ Il citato procedimento, in ottemperanza alle procedure semplificate in zona sismica di cui all'art. 94 bis c. 1 lett. b) del DPR 380/01 sm.i. prevede, per interventi di minore rilevanza, in luogo della autorizzazione sismica, il deposito finalizzato all'ottenimento dell'Attestazione di presentazione progetto. La fattispecie di "tetto termico" è stata qualificata dai tecnici incaricati, nonché a seguito di istruttoria dello scrivente ufficio, quale intervento rientrante in quelli previsti nel punto 8.4.1 delle NTC 2018 e nella modifica del DPR 380/01. …”
Tanto, peraltro, vieppiù in ragione della già indicata previsione del comma 2 dell’art. 90 TUED in forza del quale, tra l’altro, risulta necessario ottenere “ certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. altresì rilevato che l’Amministrazione ...non aveva acquisito la relazione circa lo stato di staticità ”.
12.2 Di conseguenza, va altresì accolto, il correlato motivo V e segnatamente le lettere a) e c) nelle quali, sostanzialmente, i ricorrenti hanno richiamato gli argomenti di censura fin qui scrutinati. Allo stesso modo va accolto il motivo VII, nella parte in cui i ricorrenti hanno censurato, tenuto conto della specificità della vicenda, la sostanziale carenza della vigilanza edilizia che il Comune è tenuto a svolgere ai sensi dell’art. 27 DPR n. 380 /2001.
12.3 Non guasta soggiungere, seppure solo ai fini della rinnovazione istruttoria successiva alla presente decisione, che non risultano specificamente contraddette dal Comune e dalla Regione le considerazioni tecniche svolte dalla consulenza depositata in atti dai ricorrenti (cfr. all.to n. 2 al deposito del 30.1.2026 dei ricorrenti) secondo la quale, tra l’altro, “La struttura di fondazione è di fatto costituita da plinti isolati con la presenza, nella sola direzione nord/sud, di una trave di collegamento ” in violazione delle regole tecniche correlate alle costruzioni in zona sismica. La fondatezza di detta considerazione andrà dunque valutata in sede di rinnovazione procedimentale.
13. Nell’accogliere il ricorso per i suesposti motivi il Collegio ritiene di aderire, altresì, al consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale “ nelle aree a rischio sismico la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza può interessare la pubblica incolumità ” (TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 6423/2023 che richiama Corte di Cassazione, sentenza n. 9126/2017).
14. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti fin qui indicati. Vista la matrice prevalentemente istruttoria dell’accoglimento, gli ulteriori motivi possono essere assorbiti. Nella riedizione del potere l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 90 e ss. DPR 380/2001 dovrà innanzitutto ricondurre tutta l’attività istruttoria alla già individuata natura di “sopraelevazione” dell’erigenda edificazione. In ogni caso nel procedimento andrà verificato e certificato “ il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico ”. Nel contempo, stante la natura dell’opera, ai sensi dell’art. 8.3.4 del D.M. 17 gennaio 2018 le Amministrazioni coinvolte dovranno altresì rivalutare e - se del caso - richiedere il progetto di adeguamento strutturale dell’edificio.
15. Le spese di causa, in ragione della specificità della controversia e della sua oggettiva complessità istruttoria, possono essere complessivamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il permesso di costruire impugnato e gli atti ad esso presupposti, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO