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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.427/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2024 RG promossa da:
( , nato a [...] il [...], residente in [...] domicilio eletto presso lo studio del difensore fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Gaia LI CAUSI parte ricorrente contro
( nata ad [...] il [...], domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Novara, via Monte san GA n. 30, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo SARASSI parte resistente e con
( ) nata a [...] il [...], residente in Galliate (NO9, Controparte_2 C.F._3 via della Casa Comunale n. 3, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia LI CAUSI terza intervenuta generalizzati in atti, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rappresentati dalla curatrice speciale, Avv. Claudia TRABUCCO e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: in via principale, affidare i minori al servizio sociale, con collocazione degli stessi presso la residenza della famiglia, sita in Galliate (NO), via Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di ed Parte_1 elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni e gli incontri. In via CP_ subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione dei tre minori , GA e Pt_1
nonché successivamente del minore con modalità e tempistiche ritenute opportune dalle competenti Autorità, CP_5 CP_6 presso la residenza della famiglia in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di Pt_1 ed elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni Parte_1
e gli incontri. In via ulteriormente subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione Pt_1 CP_ dei tre minori , GA e nonché successivamente del minore presso la residenza della famiglia CP_5 CP_6 Pt_1 in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, in maniera graduale nei fine settimana e durante tutte le festività e vacanze, sino a giungere ad una collocazione piena, sempre previo allontanamento di ed elaborazione di un programma Parte_1 da parte del predetto Servizio Sociale di reinserimento graduale dei minori.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo: nel merito: • assumere ogni provvedimento ritenuto più opportuno in punto CP_ a collocazione, affidamento e visite dei minori , GA e ferma restando la necessità di uno strettissimo Controparte_5 monitoraggio da parte dei Servizi Sociali (CISA Ovest Ticino) e NPI, con massiccio intervento educativo;
• collocare il minore presso la madre, IG.ra , secondo le tempistiche e modalità ritenute di giustizia e opportune, Controparte_6 Controparte_1
e con previsione di uno strettissimo monitoraggio da parte dei Servizi Sociali (Servizio Sociale di Novara) e NPI, con massiccio intervento educativo domiciliare.
Parte intervenuta: in via principale, affidare i minori al servizio sociale, con collocazione degli stessi presso la residenza della famiglia, sita in Galliate (NO), via Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di ed Parte_1 elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni e gli incontri. In via CP_ subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione dei tre minori , GA e Pt_1
nonché successivamente del minore con modalità e tempistiche ritenute opportune dalle competenti Autorità, CP_5 CP_6 presso la residenza della famiglia in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di Pt_1 ed elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni Parte_1
e gli incontri. In via ulteriormente subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione Pt_1 CP_ dei tre minori , GA e nonché successivamente del minore presso la residenza della famiglia CP_5 CP_6 Pt_1 in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, in maniera graduale nei fine settimana e durante tutte le festività e vacanze, sino a giungere ad una collocazione piena, sempre previo allontanamento di ed elaborazione di un programma Parte_1 da parte del predetto Servizio Sociale di reinserimento graduale dei minori.
Curatore speciale: Con riferimento ai diritti dei minori ad una bigenitorialità consapevole e tutelante, e respinta la domanda di affidamento esclusivo formulata dal ricorrente Voglia:
1. Confermare l'affidamento / affidare Parte_1 CP_ i minori , e ai servizi sociali territorialmente competenti del CISA OVEST Ticino Persona_1 Controparte_6 con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine alle decisioni rilevanti per la vita dei minori relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, con specifica indicazione agli stessi dei relativi poteri e dei compiti di natura ordinaria e straordinaria che andranno a svolgere ( decisioni in materia sanitaria, scolastica , sostegno psicologico presso NPI e incontri in luoghi neutri) senza che sia necessario il consenso o l'assenso dei genitori i quali dovranno, entrambi, essere preventivamente informati delle decisioni assunte;
2. Disporre l'apertura di una pratica di vigilanza da parte del Giudice Tutelare di Novara al quale i Servizi sociali affidatari del Cisa Ovest Ticino dovranno relazionare sull'attività agli stessi demandata nonché sugli interventi in essere da parte del NPI, dei servizi sociali di Novara, del CUAV e del CAV con cadenza trimestrale, o altra scadenza ritenuta utile dal Tribunale Ill.mo.
3. In ordine alla collocazione dei minori, previa verifica che la collocazione abitativa paterna non sia presso la casa familiare., disporre ove ritenuto il rientro graduale dei minori presso la casa familiare nei fine settimana o durante il periodo festivo quantomeno fino alla fine dell'anno scolastico o formativo in corso, ovvero, in subordine, ove ritenuto disporre CP_ il rientro dei minori , GA e presso la casa familiare con collocazione presso la nonna paterna ma con obbligo CP_5 di proseguimento nella frequentazione della scuola cui sono attualmente iscritti e GA e con contestuale obbligo CP_5 CP_ di frequentazione di corso formativo affine all'attuale frequentato per .
4. Confermare la collocazione di in CP_6 comunità fino alla acquisizione di margini di sicurezza e stabilità da valutarsi sulla scorta dell'osservazione e del monitoraggio svolto e delle osservazioni dell'NPI sui progressi dei genitori nell'acquisizione delle corrette competenze genitoriali;
5. Confermare / disporre la presa in carico in carico dei minori e dell'intero nucleo da parte dei servizi sociali del CISA Ovest Ticino programmando un intenso intervento di educativa domiciliare e familiare coordinata con i servizi coinvolti delle comunità e dell'NPI con invito a relazionare con periodicità il Tribunale /Giudice Tutelare nei termini indicati. 6. - Confermare / CP_ disporre la presa in carico del nucleo familiare e dei minori , e da parte del servizio Persona_1 Controparte_6 di NPI invitando il Servizio a relazionare il Tribunale / Giudice Tutelare sulle condizioni e sulla evoluzione anche della crescita dei minori e sulla acquisizione di adeguate e reciproche competenze genitoriali da parte dei signori e Controparte_4
, fermo il dovere di immediata segnalazione al Tribunale di eventuali situazioni di pregiudizio .
7. Controparte_1
Confermare / disporre la prosecuzione della presa in carico individuale dei due genitori da parte del CAV per la signora e da parte del CUAV per il signor . - Prescrivere a tutti gli operatori coinvolti (Ente Controparte_1 Parte_1 affidatario, NPI, servizi Sociali di riferimento, CAV e CUAV) di collaborare ai fini della predisposizione di un intervento strutturato e coordinato a sostegno del nucleo familiare allargato - materno e paterno -, dei minori e dei signori Parte_1
e fermo il dovere di immediata segnalazione al Tribunale di eventuali situazioni di pregiudizio.
9. Disporre Controparte_1 che i servizi sociali affidatari in coordinamento con l'NPI e gli operatori coinvolti valutino, gradualmente, la possibilità di consentire gli incontri dei minori con il padre, in luogo neutro alla presenza di operatore, fino alla liberalizzazione quando ritenuto opportuno sulla scorta dell'osservazione e del monitoraggio svolto;
10. Disporre che i servizi sociali affidatari in coordinamento con l'NPI e gli operatori coinvolti valutino, la possibilità di liberalizzazione graduale ma progressiva degli incontri tra la madre ed il minore predisponendo un calendario di visite e pernotti quando ritenuto opportuno e con CP_6 modalità e cautele adatte sulla scorta dell'osservazione e del monitoraggio svolto;
11. Con attribuzione agli operatori della facoltà di eventualmente aumentare o diminuire la cadenza ovvero sospendere gli incontri, con il padre o con la madre ovvero con i rispettivi nuclei familiari allargati se necessario a tutela dei minori, fermo il dovere di immediata segnalazione di siffatta necessità al Tribunale / Giudice Tutelare 12. Disporre, ove ritenuto, ogni accertamento utile alla tutela dei minori, con contestuale indicazione di interventi di sostegno alla genitorialità. 13. Disporre a carico dei genitori l'obbligo di corrispondere attraverso il servizio Sociale affidatario quale concorso nel mantenimento dei figli una somma mensile ritenuta equa e di giustizia e da determinarsi avuta conoscenza dei redditi delle parti, oltre al 50 % delle spese di natura straordinaria - Protocollo di Torino. 14. Adottare in ogni caso tutti gli interventi e le cautele che saranno da Tribunale ritenute più opportune alla tutela dei minori. Con vittoria di competenze di giudizio
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
***
In via del tutto preliminare, si segnala che -per ragioni meramente espositive- verrà prima effettuata una ricostruzione 'processuale' della causa e che, dunque, si andrà nel merito della decisione. Preme evidenziare al Collegio che, nel corso della causa, si è registrata un'evoluzione nell'atteggiamento delle parti, e in particolare del nucleo che, all'inizio del procedimento era completamente egoriferito e Pt_1 autocentrato sulle proprie esigenze e sull'impellente necessità di prevalere sulla controparte e che, solo in CP_ un momento successivo, ha concentrato le energie sul benessere di , GA, e , CP_6 CP_5 centrandosi sugli effettivi bisogni dei ragazzi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/3/2024, ha rappresentato di aver avuto una relazione Parte_1 con la resistente a partire dall'anno 2004 e che, nel 2007, avevano deciso di vivere insieme. Dalla loro CP_ unione sono nati quattro figli: (nata a [...] il [...]), GA (nato a [...] il [...]),
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). La loro relazione CP_5 CP_6 giungeva al termine, nel dicembre del 2023, quando la aveva deciso di interrompere la loro CP_1 relazione quando abandonava la casa familiare e i figli.
Ha rappresentato, quindi, che la donna lo sminuiva continuamente, aveva delle condotte destabilizzanti per i figli, aveva intrapreso un'altra relazione sentimentale e che, nonostante tutto, si era sforzato di tenere in piedi la relazione nell'interesse dei minori, senza riuscirvi. Per quanto concerne i minori, ha rappresentato che questi avevano sofferto (in particolar modo ) l'allontanamento della mamma, tanto che non CP_6 volevano più sentirla.
Quindi, ha concluso chiedendo “1- affidare i figli in regime di affido esclusivo all'odierno ricorrente sig. Parte_1 con collocamento e residenza anagrafica presso il .
2- assegnare la casa familiare, sita in Galliate (NO) Via XXV Pt_2
Aprile n. di proprietà esclusiva del signor a quest'ultimo in virtù del collocamento dei figli presso il padre.
3- disporre Pt_1 che la signora possa tenere con sé tutti e quattro i figli insieme, sempre uniti , secondo il seguente calendario di CP_1 massima: a weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola, sino al venerdì sera con riaccompagnamento presso il domicilio paterno alle ore 20.00, e così il sabato mattina dalle ore 10.00 con riaccompagnamento presso il domicilio paterno alle ore 20.00 dopo cena;
per un giorno infrasettimanale, dall'uscita da asilo/scuola, sino alla sera con riaccompagnamento presso il domicilio paterno dopo cena mentre, nelle settimane con weekend di competenza paterna , per un giorno infrasettimanale, dall'uscita da asilo/scuola, sino alla sera alle ore 19.00 con riaccompagnamento presso il domicilio paterno, previo accordo con il IGnor e conformemente alle necessità ed ai desideri dei figli. Questo sino a quando la madre non Pt_1 avrà individuato un'idonea abitazione che le consenta di ospitare anche per il pernotto i figli. Durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le festività natalizie, per una settimana, dal 23/12 al 31/12 o dal 31/12 alla fine delle vacanze scolastiche, in via alternata di anno in anno con la madre. La Pasqua, i ponti e le altre festività seguiranno invece il criterio dell'alternanza nel corso dell'anno; - disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei quattro figli minori , un assegno pari CP_1
a € 400,00 per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente del ricorrente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli;
5- disporre a carico della signora l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 relative ai figli minori, come meglio individuati in narrativa, sulla base del protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6- In ogni caso con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Con decreto del 15/3/2024, il Giudice, su delega del Presidente F.F. ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti per la data del 5/6/2024.
Nelle more, il Pubblico Ministero in sede ha depositato ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari in sede, nell'ambito del procedimento n. 1205/2024 RG G.I.P., iscritto a carico di per il delitto di cui all'art. 56, 575 c.p., commesso in danno della Parte_1
. Quindi, con decreto del 29/5/2024, è stata nominata l'Avv. Claudia TRABUCCO CP_1 CP_ curatrice speciale di , GA, e , figli delle parti e temporaneamente collocati presso CP_5 CP_6 la nonna paterna, a seguito dell'arresto in flagranza di reato di Co lo stesso Controparte_2 Pt_1 provvedimento, è stata disposta la presa in carico dei minori da parte del servizio sociale C.I.S.A. Ovest Ticino. L'udienza del 5/6/2024, quindi, è stata rinviata per difetto di notifica dell'atto introduttivo alla resistente, con concessione dei termini ex art. 473 bis.40 c.p.c., alla successiva udienza del 26/7/2025.
Si è, quindi, costituita nei termini di legge la quale ha rappresentato le difficoltà patite, Controparte_1
a causa della differente cultura dell'ex compagno (di origine sinti), che le impedivano di lavorare, di uscire e frequentare la madre senza consenso di Ha raccontato che, il 4/12/2023, 'aveva Pt_1 Pt_1 praticamente cacciata di casa, accusandola di avere una relazione adulterina;
poco dopo Per_2 Pt_1 le aveva comunicato la volontà di non lasciarle più i figli e che non glieli avrebbe fatti più vedere. La
, quindi, sporgeva plurime querele che poi rimetteva ai fini della sottoscrizione di un Parte_3 ricorso congiunto per regolamentare i profili relativi alla prole. Ha, quindi, concluso in questi termini: “✓ respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
✓ affidare i minori CP_3 CP_4
e al Servizio Sociale competente per territorio CISA Ovest Ticino,
[...] Controparte_5 Controparte_6 con facoltà per lo stesso di assumere ogni più opportuna decisione nell'interesse dei minori, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
✓ assumere ogni più opportuno provvedimento circa la collocazione dei minori stessi;
✓ consentire il più ampio diritto di visita tra la madre ed il minore previa individuazione, da parte del CISA Ovest Ticino, Controparte_6 di tempi e modalità con cui detti incontri, visite, oggiorni, pernotti possano avere luogo;
✓ disporre che i minori
[...]
e siano sottoposti a un percorso psicologico CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 di riavvicinamento tra la madre ed i figli, percorso da enuclearsi d'intesa tra Servizio Sociale e NPI, e volto a instaurare un calendario di visite tra gli stessi e la madre da elaborarsi a cura del CISA Ovest Ticino, da svolgersi comunque in struttura protetta ed in condizione di oggettiva sicurezza per l'incolumità fisica della resistente;
✓ porre a carico dell'esponente il contributo al mantenimento in favore dei figli ritenuto di giustizia, alla luce dei redditi dalla stessa dichiarandi nel presente giudizio”.
Quindi, all'udienza del 26/7/2024, svoltasi anche alla presenza del Pubblico Ministero, le parti si sono riportate agli atti introduttivi;
la curatrice speciale dei minori ha riportato la collaborazione dei nonni collocatari con il servizio sociale. Quindi, è stata sentita la : “Io abito a Gambolò, vivo con mio CP_1 padre e la moglie di mio padre. Mi sono trasferita dopo la dimissione dall'ospedale, il 23 maggio. Lavoro a Novara, faccio le pulizie. Lavoro dalle 5.30 del mattino sino alle 14. Non so quanto sarà lo stipendio, ancora non l'ho preso. Tra fidanzamento e convivenza siamo stati insieme 18 anni. Il 3 dicembre me ne sono andata ma non spontaneamente, mi ha depositato da nonna all'una e mezzo di notte perché il grande gli aveva comunicato che ogni tanto ci fermavano in un bar e chiacchieravamo con dei ragazzi lì ed il padre si era già fatto il film che erano i miei amanti. Io gli ho detto chiaramente che non provavo più sentimenti per lui, che restavamo genitori, ma lui non l'ha mai accettato. Non ho mai lavorato perché lui non voleva, facevo tra virgolette la mantenuta. Abitavo a Galliate. Sempre in un terreno unico con mia suocera. Durante la convivenza il rapporto con i miei figli era bello. Da un anno a questa parte avevo preso la patente e ci eravamo un po' più uniti, eravaNo più autosufficienti, li accompagnavo a scuola tutti i giorni. Andavo d'accordo con tutti i suoi figli, GA era un po' più testardo, ma si andava d'accordo. Con la sorella di mio marito eravamo come sorelle, ma dopo dicembre difendevano il fratello e il figlio. Io avevo anche riaccennato qualcosa, qualche rapporto con la ex cognata per vedere il piccolino;
infatti, era lei che me lo faceva vedere. L'ultima volta è stato l'11 maggio. Io non potevo fare più di mezza giornata, per quieto vivere facevo quello che dicevano loro. L'11 maggio aspettavo che uscisse la mai cognata invece, è arrivato lui ed è successo quello che è successo. ADR: sì, mi ha picchiato. Sotto la separazione era diventato, forse anche sotto stress del lavoro, mi ha messo le CP_ CP_ mani addosso. Le ultime sberle le ho sentite per tre giorni. ha assistito a questi episodi. Lei mi difendeva, io con CP_ avevo un bellissimo rapporto, adesso non so cosa avranno sentito. è una ragazza che dice sì, ma ha voglia di vedermi, evidentemente non può fare quello che vorrebbe. All'ospedale ho visto tutti e tre i miei figli. GA p venuto sempre aggressivo, CP_ diceva “cosa mi ha i combinato hai messo pio padre in galera”. è scoppiata a piangere e mi ha detto sono con te. CP_5 mi ha abbracciato e si è messo a piangere ma non ha espresso quello che voleva esprimere. Il piccolo è dall'11 di maggio che non lo vedo. Non sono seguita da una psicologa e non ne ho necessità, anche perché lavorando con il pubblico parlo, mi sfogo, se avessi avuto problemi mi sarei rivolta. Anche dell'incidente ne parlo di più, anche se non lo vedo meglio. Io mi ero rivolta al Centro Antiviolenza, ma il mio obiettivo era mantenermi da sola. Io il mio obiettivo era lavorare e vedere i bambini. ADR: Verbalmente tutti i giorni, ogni tanto, non so per scherzare, mi strappava i capelli. Mi diceva non sai fare niente, guarda come sei messa, sei fatta male, insulti sul peso, che non sono curata. Anche alla presenza die miei figli. Infatti, GA stava prendendo già l'andata del padre nei miei confronti, era aggressivo, mi diceva parolacce. Lui guarda i caratteri di tutti e se ne fa uno ma un vero carattere suo non ce l'ha, vuole sempre assomigliare a qualcuno. Certo vorrei vederli, è quello che desidero. Sicuramente non dove sono, ma in un ambiente sicuro, oppure prenderli e stare un po' con loro. L'importante è che non mi facciano andare a prenderli perché è come andare in mezzo ai lupi. ADR: Sì, sarei disponibile ad un sostegno se fosse necessario per vedere i miei figli, per vedere i miei figli accetto tutti.” ADR: Io andarci a vivere…io con papà sto bene, a fare gli incontri con i miei figli…ma andarci a vivere non so a cosa vado incontro, non capisco”.
All'esito della discussione delle parti, quindi, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio dal CP_ Giudice in allora procedente: “a) affida i minori , e ai Servizi Sociali del CISA Persona_1 Controparte_6
Ovest Ticino, con il compito di assumere, sentite le parti ed il Servizio di NPI, ogni decisione relativa agli stessi, ivi comprese CP_ quella attinenti alla sfera sanitaria e scolastica che si rendessero necessarie;
b) dispone che i minori , e Persona_1 CP_ vengano collocati presso la nonna c) dispone l'urgente presa in carico dei minori , Controparte_6 Controparte_2
e da parte del Servizio di NPI presso ASL Novara, con il compito di valutare il loro Persona_1 Controparte_6 benessere psicofisico ed offrire il necessario supporto psicologico;
d) dispone che il Servizio di NPI, sentite le parti ed i minori ed eventuali altre figure di riferimento, approfondisca le criticità ed i punti di forza di ciascuna parte nell'esercizio della responsabilità genitoriale, valutando se la stessa risulti adeguata;
approfondisca le cause delle difficoltà di accesso dei minori CP_ alla madre, indicando le modalità di ripresa dei rapporti ritenute più idonee al benessere di GA, e , CP_5 collaborando alla redazione di un calendario di visite tra madre e figli con il Servizio affidatario ed indicando le modalità di visita ritenute necessarie;
e) dispone che i Servizi Sociali del CISA Ovest Ticino predispongano ogni intervento ritenuto necessario a supporto dei minori e che, di concerto con il servizio di NPI e ciascuno per la propria area di competenza, CP_ predispongano un calendario di visite tra la resistente ed i figli GA, e , secondo le modalità ritenute necessarie CP_5 dal servizio di NPI;
gli stessi, avranno cura di stabilire un calendario di visite con cadenza almeno settimanale tra il minore e la madre, curando il passaggio del minore dalla casa della nonna alla madre (se necessario con l'ausilio dei Servizi CP_6
Sociali competenti per il Comune di Gambolò); f) dispone la presa in carico di da parte dei Servizi Sociali Controparte_1 territorialmente competenti per il Comune di Gambolò, con l'incarico di predisporre ogni intervento ritenuto necessario a tutela della stessa;
g) invita a seguire un percorso di sostegno psicologico al fine di superare le proprie fragilità e Controparte_1 recuperare una piena responsabilità genitoriale;
h) assegna a ciascuno degli enti incaricati termine sino al 13/12/2024 per il deposito di relazioni sullo stato degli incarichi affidati;
i) dispone procedersi all'ascolto dei minori GA, e CP_5 [...]
. CP_3
Alla successiva udienza del 17/12/2024, dato atto della riunione della presente causa con la causa n. 1257/2024, la difesa e la curatrice speciale hanno rilevato come CP_1 Parte_1 frequentasse liberamente i figli;
la difesa ha lamentato il mancato inizio degli incontri CP_1 protetti e la difesa in allora rappresentata da altro difensore) ha evidenziato il disagio di Pt_1 CP_6 nell'incontrare la mamma visto che “aveva abbandonato i figli per quattro mesi quando ha intrapreso un'altra CP_ relazione”. Quindi, sono stati sentiti , GA e . CP_5
GA ha riferito che non vedeva la madre da qualche tempo, che non aveva particolare interesse nell'incontrarla, che non andava più a scuola dopo l'infortunio al ginocchio. Anche ha riferito di CP_5 non vedere la madre da almeno un anno, che non voleva vederla;
anch'egli ha dichiarato che non frequentava la scuola. CP_ Infine, anche ha dichiarato che non vedeva la madre dal giorno dell''incidente', che non voleva vederla CP_ perché era arrabbiata con lei visto che era andava via. Anche ha riferito che non frequentava la scuola. Alla stessa udienza è stata anche sentita nonna dei minori, la quale ha testualmente Controparte_2 dichiarato “Le cose a casa vanno bene, non ci sono problemi particolari”; ha riferito che GA non frequentava la scuola perché aveva male alla gamba e perché non c'era posto nella scuola che voleva frequentare. Su CP_
non sapeva dare alcuna spiegazione e ha concluso dicendo “quando è successa la cosa lì, (la
) non li ha più visti né sentiti. Io li lascio liberi di fare quello che volevano. Sono rimasti traumatizzati per CP_1 quello che è successo, perché lei se ne è andata, di punto in bianco, una sera”.
All'esito della indicata udienza, con ordinanza del 24/1/2025 (eseguita in data 30/1/2025), il Giudice in allora procedente ha deciso di modificare il collocamento dei minori: “Visti gli artt. 473 bis.22, 473 bis.23, 473 bis.38 co. 1 e 6 c.p.c. A modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 10.8.2024: a) conferma CP_ l'affidamento minori , e ai Servizi Sociali del CISA Ovest Ticino;
b) dispone il Persona_1 Controparte_6 CP_ collocamento temporaneo di , e in contesto comunitario, la cui attuazione ad opera Persona_1 Controparte_6 dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, con esecuzione con l'ausilio della Forze Pubblica (Stazione C.C. di Galliate, con facoltà di subdelega); c) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese ritenute necessarie o comunque utili dall'ente affidatario per il periodo di collocamento dei minori presso il contesto CP_ comunitario;
d) conferma la presa in carico dei minori , e da parte del Servizio di Persona_1 Controparte_6
NPI presso ASL Novara;
e) conferma che i Servizi Sociali del CISA Ovest Ticino predispongano ogni intervento ritenuto necessario a supporto dei minori e che, di concerto con il servizio di NPI e ciascuno per la propria area di competenza, CP_ predispongano un calendario di visite tra la resistente ed i figli GA, e , secondo le modalità ritenute necessarie CP_5 dal servizio di NPI;
gli stessi, avranno cura di stabilire un calendario di visite con cadenza almeno settimanale tra il minore e la madre, curando il passaggio del minore dalla casa della nonna alla madre (se necessario con l'ausilio dei Servizi CP_6
Sociali competenti per il Comune di Gambolò); f) conferma la presa in carico di da parte dei Servizi Sociali Controparte_1 territorialmente competenti;
g) conferma gli ulteriori statuizioni di cui all'ordinanza del 10.8.2024; h) fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del giorno 7 marzo 2025 ore 10.00; i) invita i Servizi Sociali e il Servizio NPI a far pervenire relazione di aggiornamento entro il 5 marzo 2025; j) dispone che i Servizi Sociali e la Stazione C.C. delegati trasmettano tempestivamente a questa A.G. il verbale di esecuzione avvenuta”.
Il provvedimento si era reso estremamente necessario considerato che era in regime di arresti Pt_1 domiciliari, la madre presentava ancora notevoli criticità e, soprattutto, che il contesto in cui i minori erano CP_ inseriti era del tutto inadeguato: , GA e non frequentavano la scuola, aveva fatto CP_5 CP_6 numerose assenze;
la nonna non seguiva la loro istruzione, aveva minimizzato le condotte del padre, declassandole a semplice 'incidente' e aveva stigmatizzato -anche in aula di fronte al Giudice- il comportamento della , sostenendo fermamente che avesse abbandonato i figli. CP_1
Alla successiva udienza del 7/3/2025, è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio sui minori e sul CP_ nucleo, con precisazione ai servizi sociali dei compiti derivanti dal loro ruolo di affidatario di , GA,
e . Peraltro, con provvedimento adottato fuori udienza su richiesta di CP_5 CP_6 Controparte_2
i minori sono stati autorizzati ed eseguire incontri in spazio neutro anche con il nonno . Per_3
All'udienza del 4/7/2025, le parti hanno rappresentato eventuale profili di incompetenza del Giudice relatore rispetto alla trattazione della causa visto che aveva pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico di nel procedimento n. 4148/24 RG.N.R.; all'esito del provvedimento del Presidente del Pt_1
Tribunale che non ha autorizzato l'astensione, la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione di udienza alla data del 18/9/2025.
Nelle more, plurime istanze delle difese volte ad ottenere la modifica del CP_7 collocamento dei minori, hanno imposto l'anticipazione urgente dell'udienza alla data dell'11/8/2025. A tale udienza, quindi, è stata sentita amica della famiglia e aspirante Testimone_1 Pt_1 CP_ collocataria di , GA, e . CP_5 CP_6 All'esito, con ordinanza emessa in pari data, rilevando l'atteggiamento di adesione meramente formale della famiglia rispetto al programma educativo, di supporto e sostegno predisposto non solo per i Pt_1 ragazzi ma per l'intero nucleo, è stato adottato il seguente provvedimento, anche di carattere sanzionatorio:
“Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., rigetta la richiesta di modifica del collocamento dei minori presso come Testimone_1 avanzata dall'Avv. Gaia LI CAUSI nell'interesse dei suoi assistiti;
Letto l'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonisce Pt_1 per la sua condotta;
condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di
[...] Parte_1
€ 2.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende;
a parziale modifica dei provvedimenti adottati nel corso della causa dispone che e possano avere contatti telefonici con i membri della famiglia paterna CP_3 Controparte_4 già autorizzati alle visite una volta alla settimana e possano avere visite alla presenza di un educatore, con i membri della famiglia paterna già autorizzati alle visite, una volta al mese, secondo le modalità attualmente in essere;
dispone che i minori utilizzino il cellulare secondo il regolamento, i tempi e le modalità delle comunità in cui sono collocati;
rigetta la richiesta di sostituzione dei servizi sociali avanzata da parte resistente;
invita e i suoi familiari a rispettare le Parte_1 prescrizioni dell'A.G. e le indicazioni dei sevizi sociali e del servizio NPI;
conferma tutti gli altri provvedimenti emessi in corso di causa;
dispone la trasmissione del verbale di udienza dell'11/8/2025 e del presente procedimento all'ATC Piemonte per le valutazioni e i provvedimenti di competenza in merito a dispone la trasmissione degli atti presso Testimone_1 la Procura in sede per le valutazioni di competenza in merito a quanto segnalato in motivazione sull'Avv. Giuseppe Ruffier;
dispone la trasmissione degli atti presso la Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla eventuale sussistenza del reato di cui all'art. 650 c.p. in capo a dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per le eventuali valutazioni di competenza;
in via istruttoria rigetta la richiesta di audizione dei minori;
conferma la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali incaricati e della neuropsichiatria, invitandoli a relazionare sul prosieguo degli interventi, con trasmissione della relativa relazione entro il 15 settembre 2025; fissa, per il prosieguo, l'udienza del 18 settembre 2025 h. 10.00, disponendo altresì la convocazione della dr.ssa Valentina PORTELLI del CISA e della dr.ssa della neuropsichiatria infantile dispone Persona_4
l'acquisizione, presso la cancelleria dell'ufficio G.I.P. di questo Tribunale, della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa a carico di e la sentenza emessa a carico di nel procedimento RGNR n. 4181/2024; Parte_1 Controparte_8 manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza (Pubblico Ministero, Avv. LI CAUSI Gaia, Avv. SARASSO Vincenzo, AVV. TRABUCCO Claudia, NPI, CISA); manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”. CP_ Quindi, poiché in corso di causa, e GA avevano iniziato a adottare comportamenti irrequieti e a non rispettare il regolamento delle comunità tanto da essere stati dimessi, è stato autorizzato il cambio di struttura ove collocarli ed è stata disposta la loro audizione per il 18/9/2025.
In particolare, entrambi i ragazzi hanno rappresentato la loro difficoltà in comunità, hanno fermamente dichiarato di voler rientrare a casa dal padre e che non volevano avere alcun tipo di rapporto con la madre. Ilary, inoltre, ha consegnato alla Giudice relatrice scrivente una lettera con cui ha chiesto spiegazioni in merito al suo collocamento comunitario. Quando la scrivente ha spiegato i motivi del loro inserimento in comunità lontano dalla famiglia paterna, evidenziando l'inadeguatezza educativa dei loro membri, è apparso chiaramente come i ragazzi non fossero al corrente di quello che era accaduto alla madre o, quantomeno, che fossero convinti fosse stato un semplice incidente.
Nel corso della indicata udienza, inoltre, sono stati convocati i responsabili del servizio sociale i quali hanno evidenziato un mutamento nel comportamento della famiglia rispetto al servizio e rispetto ai Pt_1 ragazzi: il nucleo, secondo quanto riferito, ha registrato e finalmente compreso che il loro atteggiamento di chiara sfiducia rispetto alle attività messe in campo e la loro convinzione di essere gli unici in grado di comprendere i bisogni dei minori, aveva in realtà danneggiato tutti. Parimenti, la dr.ssa el servizio Per_4
NPI ha rappresentato la sofferenza dei ragazzi rispetto al loro inserimento comunitario e ha descritto l'incontro con la madre, che non vedevano da oltre un anno. CP_ Alla successiva udienza del 12/11/2025, la responsabile della comunità in cui sono inseriti e GA CP_ ha riferito quanto segue: “per quanto attiene a , lei ascolta tutte le indicazioni che le vengono date anche con riferimento agli orari che le vengono date per le uscite e rispetta i turni per riordinare gli spazi comuni. Il rapporto con noi è stato difficoltoso all'inizio, tuttavia, oggi è molto aperta con noi educatori sebbene in maniera graduale. Per quanto riguarda la scuola, invece, sta andando molto bene e non ha fatto nessun giorno di assenza;
è molto contenta dell'indirizzo scelto. GA, invece, è molto faticoso. Soprattutto all'inizio ha avuto difficoltà con il rispetto delle regole e abbiamo capito che con lui non funziona un atteggiamento autoritario. Tuttavia, anche lui ha avuto un miglioramento rispetto all'inizio; a differenza della sorella non rispetta gli orari di rientro dalle uscite. Il rapporto con gli educatori è migliorato e cerca il nostro supporto rispetto alle sue problematiche personali. GA è rispettoso degli spazi ed è disponibile ad aiutare. ADR: è capitato in alcune occasioni che non è rientrato all'orario stabilito, solamente in un episodio non è rientrato in Comunità perché ha ammesso di essere stato dalla fidanzata. Abbiamo parlato con la madre della fidanzata che ci ha inviato il suo documento di identità. Per quanto attiene alla frequenza scolastica, invece, nonostante le difficoltà negli spostamenti continua a voler andare. Lo scorso mese però ha avuto una sospensione da scuola a causa di un litigio con un compagno di classe che lo aveva filmato mentre cercava di sedare una rissa. GA gli ha chiesto più volte di non filmarlo e poi ha reagito”. Ancora, la dott.ssa el servizio NOI ha riferito: “dal mio punto di vista le cose proseguono come previsto. Gli incontri sono andati Per_4 come era prevedibile che andassero, i ragazzi erano imbarazzati e a disagio e la madre è stata molto rispettosa perché ha compreso la distanza da parte dei ragazzi. Gli incontri con il papà e con l'intera famiglia paterna proseguono, secondo la nostra percezione, la famiglia ha subito un cambio di atteggiamento che evidenzia un disagio dovuto alla condizione “sospesa” che si trovano a vivere. Confermo che tutti hanno maggiore consapevolezza di quanto è accaduto. È necessario, a nostro avviso, ricostruire un'alleanza genitoriale perché servirà ai ragazzi con tutte le difficoltà che ci saranno. Dal punto di vista delle competenze genitoriali, entrambi i genitori hanno buone competenze genitoriali sulle quali è possibile lavorare. Entrambi i genitori riconoscono che per continuare ad aiutare i ragazzi serve la loro collaborazione. L'ultimo incontro che i ragazzi hanno avuto con il padre non è stato idilliaco, nonostante ciò, il padre ha gestito la situazione molto bene e ha riconosciuto il cambiamento dei figli. Gli incontri con la mamma per adesso sono fermi, tranne per che la vede tutte la settimana, CP_6 perché non riteniamo sia giusto forzare i ragazzi ad incontrarla. La madre ha fatto un primo accompagnamento a scuola, stiamo cercando di diversificare il luogo neutro la presenza dell'educatore sta diventando molto discreta. si è evoluto CP_6 sul suo piano personale, va a scuola volentieri, per quanto attiene agli incontri con il padre è stato un incontro bello”.
La dott.ssa PORTELLI Valentina, del C.I.S.A. ha dichiarato: “sento i parenti dei ragazzi una volta alla settimana. Durante i colloqui sono sempre presenti il padre, la zia e i nonni, ho messo in luce l'atteggiamento di GA e il CP_8 padre ha preso atto della situazione e ha manifestato l'intenzione di rimproverare GA per quanto accaduto. Pensavamo di fare degli incontri online. ha difeso in classe una professoressa e ha ricevuto un pugno sul naso che gli ha causato CP_5 una frattura del setto nasale, va specificato che non ha assolutamente reagito al pugno ricevuto”. CP_5
La dott.ssa del servizio sociale del comune di Novara, ha dichiarato: “ho conosciuto la mamma Persona_5 all'inizio di quest'anno, lei ha avuto un percorso di consapevolezza rispetto alla situazione. Fin dai primi incontri in cui non era mai da sola ma sempre accompagnata dalla madre, questo aspetto è finalmente cambiato, ieri mi ha manifestato l'intenzione di intraprendere un percorso presso un CAV. Ritengo che sia maturata e sia più sicura di sé stessa, nonostante ciò, ha capito di aver bisogno di essere sostenuta. Mi ha detto che GA da quest'estate ha iniziato a scrivere dei messaggi manipolatori per poter uscire dalla Comunità. Ieri mi ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi con delle minacce di morte senza dirmi da chi provenissero. Ritengo che sia necessario leggere questo messaggio di GA alla mamma: “non pensare minimamente di prenderti perché noi fratelli dobbiamo restare tutti uniti”. La sig.ra mi è sembrata Per_6 CP_1 sospesa rispetto alla fine di questo percorso” La dott.ssa quindi, ha precisato: “questa aggressività di GA Per_4
è quella parte disfunzionale che io temo possa sviluppare delle problematiche che lo portano ad avere degli agiti di un certo tipo. Devo dire che anche rispetto al padre GA ha avuto degli atteggiamenti di arroganza e ha provato ad avere un contatto fisico alzandosi in piedi di fronte al padre. Crediamo che siano maturi i tempi affinché i ragazzi riprendano a vedere il padre con cadenza più regolare”. CP_ Quindi, su richiesta dei ragazzi pervenuta tramite il servizio sociale, sono stati sentiti nuovamente e GA che hanno raccontato il loro andamento in comunità, il loro percorso scolastico e hanno chiesto nuovamente di tornare a casa.
La trattazione, quindi, è stata aggiornata al 20/11/2025 durante cui, preso atto delle ultime relazioni dei servizi incaricati, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 3/12/2025, durante cui è stata disposta la comparizione di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_8
Controparte_1
Infine, alla indicata udienza, ha dichiara: “non ho ancora iniziato con l'affidamento in prova Parte_1 presso il Servizio Sociale. Sono il titolare di una Società che si occupa di luminarie;
guadagno circa 40,000 euro all'anno, dipende dall'anno. Attualmente vivo a Galliate in via del Purtico n. 999. Sono disponibile a cambiare abitazione. Sono CP_ favorevole al fatto che i miei figli abbiano un rapporto con la madre. Non sono contrario al fatto che continui a studiare anzi, mi rende orgoglioso. Sono disposto a qualunque cosa in qualunque modo per il benessere dei ragazzi. Attualmente io non sento i miei figli. Sono assolutamente favorevole che la venga informata rispetto a qualsiasi situazione dei miei CP_1 CP_ figli. Io e la dobbiamo lavorare insieme per loro. Se c'è la possibilità io vorrei vedere i ragazzi. Ad daremo CP_1 tutte le possibilità di studiare. Chiedo anche che rientri a casa. Vorrei chiedere scusa”. CP_6 ha dichiarato: “ho fatto una videochiamata con ma dopo questa chiamata non c'è stato Controparte_1 CP_5 modo da parte sua di continuare. Con va tutto bene, lo porto a scuola e mangiamo insieme a pranzo”. CP_6 ha dichiarato: “si, siamo disponibili a far continuare a studiare i ragazzi. Siamo disponibili a far Controparte_2 capire ai ragazzi che entrambi i genitori sono presenti e che possono avere un rapporto con la madre. Non c'è problema a far continuare la scuola. GA può anche frequentare la scuola a Novara”. , sul punto, ha ribadito: Parte_1
“se GA vuole continuare scuola a Torino andrà a Torino”. ha dichiarato: “vorrei che i Controparte_8 fratelli stiano tutte e quattro insieme”.
Quindi, dopo la discussione orale delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1. L'affido di , GA, e . Ritiene il Collegio di dover confermare l'affido di CP_5 CP_6 CP_
, GA, e ai servizi sociali competenti. CP_5 CP_6
Ebbene, in primo luogo va evidenziato il chiaro miglioramento di tutte le parti del giudizio rispetto all'avvio della causa.
, che non è mai comparso se non su espressa convocazione del Tribunale, all'epoca Parte_1 della prima udienza era detenuto in carcere per il delitto commesso in danno della e, una CP_1 volta ottenuta la gradazione del trattamento cautelare con applicazione degli arresti domiciliari, non ha esitato a violare le disposizioni del Tribunale: sentiva i ragazzi sebbene fosse stato espressamente vietato dal Giudice;
ha avanzato plurime istanze per mutare il collocamento dei minori, allegando fatti completamente infondati e smentiti dai Carabinieri, confermando il suo disprezzo verso l'autorità. Egli, e questo appare in modo lampante, non aveva mai compreso che le sue condotte -oltre ad avere rilevanza penale- hanno avuto delle conseguenze gravi, verosimilmente permanenti, sui figli che prima sono stati CP_ collocati in comunità ( e GA, quando sentiti, hanno sempre sottolineato di non avere colpe) e poi hanno dovuto subire la brusca riduzione degli incontri con la famiglia paterna, il senso di sfiducia della comunità in cui erano stati collocati con ulteriore, non necessario ma assolutamente dovuto, cambio di collocazione, azzeramento del percorso che avevano intrapreso e che, con fatica, iniziava a dare i primi frutti. Solo l'adozione di provvedimenti che hanno chiaramente messo in luce la totale lesività e nocività del suo comportamento e, dunque, solo all'esito di un forte ed esplicito input, che, ancora una volta, si è ripercosso sui ragazzi, (e i suoi familiari) ha compreso la funzione degli interventi del Tribunale Parte_1
e ha iniziato a aderire, con convinzione, agli stessi. Prova di questo sono, prime tra tutte, le dichiarazioni CP_ di e GA rese all'udienza di novembre 2025, quando hanno riferito che non sentivano il padre da un po' di tempo.
Quindi, anche il servizio NPI e i servizi sociali hanno evidenziato la maggiore convinzione e predisposizione del ricorrente rispetto al percorso intrapreso.
Non da ultimo va evidenziato che il miglioramento del ricorrente, peraltro, è stato registrato anche dalla curatrice speciale dei minori, che nelle sue conclusioni, non ha riproposto la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale per ma ha anche rimarcato la necessità che il ricorrente (e Parte_1 tutte le altre parti) segua pedissequamente quanto disposto dagli enti in campo.
Il Collegio, peraltro, prende atto che lo stesso, in udienza, alla presenza della ex compagna, ha dichiarato
“vorrei chiedere scusa”, affermando di essere pronto a seguire tutte le indicazioni che gli saranno impartite, nell'interesse dei figli.
In tale contesto, preso atto degli sviluppi positivi nelle sue condotte, allo stato si ritiene che egli non sia ancora in grado di esercitare i poteri, i doveri e le facoltà derivanti dal suo ruolo genitoriale, essendo lo stesso ancora imbrigliato nelle sue convinzioni: quando la scrivente ha rilevato che, da quanto emerso in corso di causa, l'allontanamento della non era proprio un abbandono dei minori ma CP_1 conseguenza di quanto sofferto nel corso della loro relazione, non è parso particolarmente Pt_1 convinto.
Soprattutto, egli non è in grado di esercitare i doveri, le facoltà e i poteri derivanti dal ruolo di genitore congiuntamente alla . CP_1
Quanto alla resistente, anche per la stessa vi è stato un chiaro miglioramento nelle condizioni, sia fisiche che psicologiche: se alla prima audizione si è mostrata comprensibilmente in stato quasi confusionale, all'udienza del 3/12/2025, ha dichiarato di non volersi arrendere per i figli e ha riferito di sentirsi pronta ad intraprendere un percorso psicologico. Allo stato, per il grosso carico emotivo e di sofferenza che la stessa porta, non solo per il tentato omicidio commesso in suo danno a carico del padre dei suoi figli, ma anche per le difficoltà che sta affrontando nel cercare di risanare i rapporti con i figli maggiori, anch'ella non si ritiene in grado di esercitare correttamente la sua responsabilità genitoriale. Peraltro, il suo ruolo sarebbe materialmente quasi impossibile da esercitare visto che, allo stato, ha rapporti solo il minore dei figli.
Fatta tale premessa, in tale quadro (e il Collegio evidenzia che nessuna delle parti ha reso conclusioni di CP_ segno diverso), l'unica configurazione che consente di tutelare il benessere di , GA, e CP_5
è l'affido al servizio sociale. Al C.I.S.A., quindi, è demandato il compito di adottare tutte le CP_6 decisioni di maggiore interesse per i minori, previa interlocuzione con entrambi i genitori che, quindi, dovranno essere informati di tutte le decisioni adottate nell'interesse dei figli e di tutti i loro accadimenti.
L'affido ai servizi sociali, peraltro, consente alla madre di mantenere un legame con la vita dei figli e sapere cosa stia accadendo: invero, l'affido ad uno solo della famiglia aprirebbe ad un rischio di Pt_1 alienazione assoluta dell'altra figura genitoriale (anche considerato il rifiuto dei minori di vedere la madre). CP_ 2. Il collocamento di , GA, e e il diritto di frequentazione con i genitori. CP_5 CP_6 CP_ Quanto al collocamento dei minori, ritiene il Collegio di dover disporre il collocamento di , GA e presso l'abitazione di sita in Galliate (NO), via della Casa Comunale n.
3. CP_5 Controparte_2
Al contrario, per va confermato il collocamento comunitario. CP_6
Il Collegio non ignora il rapporto stretto e sincero che hanno i quattro fratelli, ma l'osservazione svolta dai servizi sociali e dal servizio NPI impone tale differenziazione per diverse ragioni. CP_
, GA e sono, secondo quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali, quelli che hanno CP_5 patito maggiormente il contesto comunitario: tutti hanno ripreso la scuola, tutti hanno -più o meno- rispettato le regole ma tutti continuano a manifestare disagio, sofferenza e il costante desiderio di rientrare in casa e di poter vedere il padre.
Il monitoraggio dei servizi e delle comunità, in particolare, lascia emerge che le maggiori difficoltà e la maggiore sofferenza è stata registrata da GA.
Il ragazzo che, nonostante sia stato educato da una famiglia con una visione e una impostazione chiaramente patriarcale (questo, secondo chi scrive, si evince anche dal ricorso introduttivo, che indica CP_ sempre GA prima di , sebbene la ragazza sia la primogenita), ha subito più di tutti l'allontanamento da casa sentendo, verosimilmente, delle responsabilità di gestione della famiglia e, in particolare, della sorella e dei fratelli (a causa della detenzione del padre) che, in ragione della sua età, non dovevano assolutamente essere poste a suo carico. GA ha cercato sempre di mostrarsi forte e distaccato ma, nei momenti di maggiore sofferenza, non ha rispettato le regole, non ha seguito le indicazioni della comunità e, da ultimo, è stato segnalato all'A.G. competente per furto tentato, commesso con alcuni amici.
La protrazione dell'inserimento in comunità, quindi, non si ritiene più utile nel suo interesse, visto che egli non è in grado di controllare e sfogare correttamente le sue emozioni: il rientro nel contesto familiare (di cui invece segue le regole), infatti, consente allo stesso di sfogare in modo differente le sue sofferenze e di placare i propri agiti. CP_ Quanto ad e , il collocamento presso l'abitazione della nonna si impone a tutela dello stretto CP_5 rapporto di fratellanza che li lega e perché, valutati sia il loro percorso che il percorso della famiglia, si ritiene che il rientro dalla nonna, non faccia perdere quanto di buono è stato fatto nel corso di questi mesi. CP_ D'altra parte, la stessa , nel corso delle due audizioni svolte, ha sempre manifestato il suo disagio con il collocamento comunitario ma, allo stesso tempo, ha mostrato grande forza nel cercare di costruire il suo percorso di vita autonoma, in un contesto di profonda sofferenza.
In ogni caso, la nonna collocataria dovrà collaborare convintamente con i servizi sociali e dovrà consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico di tutti i ragazzi. Soprattutto, la nonna -facendo proprio quanto è stato appurato anche in corso di causa- deve garantire ai ragazzi estrema trasparenza, non addossare loro responsabilità eccessive, deve coltivare i loro desideri;
deve dare un futuro ai ragazzi, che consenta loro di essere liberi e di seguire le loro ambizioni. È essenziale che la nonna collocataria faccia loro comprendere che hanno la loro individualità e la loro personalità, che non pregiudica né li allontana dal contesto familiare. CP_ Sul punto, il Collegio sottolinea la positiva evoluzione di (la quale peraltro ha mostrato, nel corso dell'audizione, entusiasta e con orgoglio le sue foto che la ritraevano intenta a lavorare in sala, in divisa) e di GA (che frequenta volentieri la scuola, nonostante il viaggio gravoso che effettua ogni giorno per recarsi a Torino) per sottolineare come sia fondamentale, per una ripresa di vita normale, che i ragazzi proseguano il percorso che hanno intrapreso La nonna, inoltre, è chiamata altresì ad assolvere un compito estremamente complesso: far comprendere ai nipoti che l'eventuale futura ripresa del rapporto con la madre non mette in discussione, in alcun modo, il loro affetto verso i nipoti. E, invero, il conflitto di lealtà dei ragazzi verso la famiglia paterna è stato palpabile sin dalle prime battute ed è emerso chiaramente nel corso delle loro audizioni. CP_ Tuttavia, soprattutto con riguardo ad , preme al Collegio evidenziare che, nel corso della sua audizione (in particolare, nel corso della terza audizione), la ragazza è stata spesso sul punto di piangere e sembrava volesse dire qualcosa che non riusciva ad esprimere o che aveva il timore di esprimere.
Ritiene il Collegio che la ragazza nutra il desiderio di vedere la madre (considerata la sua età e le varie esperienze che ha vissuto) ma che abbia timore di sentirsi rifiutata dalla famiglia.
Ecco, sebbene sia emersa ancora una lieve rigidità della erso la , verosimilmente CP_2 CP_1 mai perdonata per la scelta di interrompere la relazione con il figlio, si auspica che la famiglia collocataria aiuti i ragazzi verso questa maturazione, non lasciando che le loro convinzioni e i loro pensieri verso la resistente influenzino la relazione con i nipoti.
Quanto, invece, al piccolo , il collocamento in comunità è quello che maggiormente tutela i suoi
CP_6 interessi: dopo il suo ingresso in comunità ha ripreso la scuola, è sempre stato in salute, gioca e
CP_6 scherza con i bambini della sua età. Soprattutto, ha ripreso i contatti con la madre. Il rientro in
CP_6 casa per lui, sotto questo aspetto, sarebbe deleterio e troppo sconvolgente, andando a minare il precario equilibrio che ha faticosamente raggiunto. Il collocamento comunitario di , dunque, è funzionale
CP_6 alla sua crescita e al futuro progressivo rientro presso l'abitazione di uno dei due genitori. CP_ Venendo al diritto di frequentazione con i genitori, premesso che e GA allo stato rifiutano di vedere la madre, così come dopo lo shock del primo incontro e che, invece, attualmente CP_5 CP_6 vede la in spazio neutro, va confermato l'attuale assetto di incontri madre-figli. Le cautele CP_1 del luogo neutro potranno essere gradualmente attenuate e poi rimosse, sulla scorta della valutazione effettuata dal servizio sociale affidatario e tenuto conto principalmente del benessere del minore.
Quanto a , invece, tutti i ragazzi hanno espresso, da sempre, il loro desiderio di tornare Parte_1
a vedere il padre. L'avvenuta presa di coscienza del ricorrente rispetto alla assoluta gravità delle sue condotte e la sua dichiarazione di disponibilità a spostare la sua residenza (chiaramente non solo in modo formale) presso la compagna, consente l'autorizzazione degli incontri in spazio neutro e alla presenza dell'educatore con i suoi figli. Anche in questo caso, gli incontri dovranno svolgersi secondo il calendario redatto del servizio, con la facoltà di valutare, in modo decisamente graduale, la loro liberalizzazione. Tale cautela, allo stato, si reputa necessaria a tutela dei ragazzi che non vedono il padre da mesi e per verificare il corretto funzionamento della loro relazione e delle capacità genitoriali di . Parte_1
Vanno, inoltre, autorizzati gli incontri di con la nonna materna e con i nonni e gli zii paterni, CP_6 ancora in spazio neutro e alla presenza di un educatore;
nonché gli incontri di con gli altri fratelli, CP_6 con le modalità e i tempi ritenuti opportuni dai servizi sociali. CP_ 3. L'apertura della procedura di vigilanza per , GA, e . Il curatore speciale CP_5 CP_6 ha chiesto l'apertura di procedura di vigilanza per i minori ex art. 337 c.c. Ritiene il Collegio che tale strumento sia essenziale per verificare il corretto assolvimento degli obblighi da parte di tutti i protagonisti della vicenda e per tutelare gli interessi dei minori. CP_ In particolare, tale procedura è essenziale per verificare che i ragazzi, soprattutto , GA e , CP_5 frequentino la scuola, siano ben curati, accuditi e soprattutto seguiti. La vigilanza è essenziale anche per verificare che vengano rispettate le cautele imposte dal Tribunale: pertanto, i servizi sociali dovranno relazionare con cadenza trimestrale sulla situazione dei minori e segnalare immediatamente eventuali condizioni di pregiudizio e disagio.
4. Le statuizioni economiche. Entrambi i genitori sono chiamati a mantenere i figli proporzionalmente alle proprie condizioni economiche. Nella fattispecie, a dichiarato di essere titolare di una ditta Pt_1 che si occupa di installazione di luminarie e che guadagna circa € 40.000,00 all'anno; andrà a vivere con la compagna con cui, quindi, dividerà le spese. La ha trovato uno stabile impiego e guadagna CP_1 circa € 900,00 al mese e versa € 600,00 per il canone di locazione. CP_ Fatta tale premessa, per quanto riguarda , GA e , il cui mantenimento va versato alla CP_5 nonna paterna in qualità di collocataria, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_5 loro mantenimento versando la somma di € 300 al mese per ciascun figlio e, quindi, complessivamente € 900,00 al mese, mentre la dovrà versare la somma complessiva di € 150,00 al mese. CP_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi i genitori.
Quanto a , ancora collocato in comunità, vengono poste a carico di entrambi nella misura del 50% CP_6 tutte le spese necessarie o comunque ritenute utili dall'Ente affidatario.
L'assegno unico universale deve essere percepito dall'ente affidatario che lo metterà a disposizione dei minori.
5. Gli ulteriori provvedimenti. Va mantenuta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali competenti, il C.I.S.A. e il servizio sociale del Comune di Novara, al fine di supportare la famiglia lungo le tappe di tale percorso e, soprattutto per vigiliare sui minori. Parimenti, va mantenuta la presa in carico del servizio NPI per i minori, per supportarli in questo nuovo stravolgimento di vita.
Ai servizi sociali e al servizio NPI è demandato il compito più complesso e, cioè, supportare i ragazzi, sostenerli, vigilare sul loro benessere e aiutarli a comprendere che intraprendere un percorso di emancipazione personale non significa abbandonare la famiglia ma significa arricchirla.
A va suggerito di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, un percorso Parte_1 di supporto psicologico e un percorso antiviolenza (che risulta già aver iniziato agli atti). Parimenti, si consiglia alla di intraprendere un percorso psicologico e un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità.
***
La natura della decisione e la natura della causa impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: CP_
1) affida , GA, e ai servizi sociali territorialmente competenti, CP_5 Controparte_6 attribuendo agli stessi il potere di assumere, sentiti entrambi genitori, le decisioni relative alla sfera sanitaria, scolastica e ludico-ricreativa; resta in capo ai genitori la gestione dell'ordinaria amministrazione, con onere di riferire circa profili problematici di potenziale pregiudizio per la prole, anche relativi ai rapporti tra le parti;
CP_
2) colloca , GA e presso l'abitazione di sita in Galliate (NO), Controparte_5 Controparte_2 via della Casa Comunale n. 3;
3) conferma il collocamento di nel contesto comunitario ove risulta attualmente inserito;
Controparte_6 CP_
4) dispone che , GA, (ove questi lo richiedano) e possano vedere la madre in CP_5 CP_6 spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dal servizio sociale, con facoltà di graduale liberalizzazione, valutato il benessere dei minori;
CP_
5) dispone che , GA, e possano vedere il padre in spazio neutro, alla presenza CP_5 CP_6 di un educatore, secondo il calendario stilato dal servizio sociale, con facoltà di graduale liberalizzazione, valutato il benessere dei minori;
6) autorizza gli incontri tra e la nonna paterna e i nonni e gli zii materni, in spazio neutro e alla CP_6 presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dal servizio sociale, con facoltà di graduale liberalizzazione;
CP_
7) autorizza gli incontri tra e i fratelli , GA e , con le modalità ritenute opportune CP_6 CP_5 dai servizi sociali;
CP_
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di , GA e Controparte_1
versando, alla nonna collocataria, la somma mensile di € 150,00 (e, quindi, € 50,00 per ciascun CP_5 minore), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
CP_ 9) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di , GA e Parte_1
versando, alla nonna collocataria, la somma mensile di € 900,00 (e, quindi, € 300,00 per ciascun CP_5 minore), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
10) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
11) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese ritenute necessarie o comunque utili dall'ente affidatario per il periodo di collocamento di CP_6 presso il contesto comunitario;
12) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (C.I.S.A. e Comune di Novara) per le finalità di cui in motivazione;
13) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte del servizio neuropsichiatria infantile competente per le finalità di cui in motivazione;
14) suggerisce a di intraprendere un percorso psicologico e un percorso di sostegno Controparte_1 alla genitorialità;
15) suggerisce a di intraprendere un percorso psicologico, un percorso di sostegno Parte_1 alla genitorialità e un percorso per gli uomini autori di violenza;
16) invita le parti, i servizi sociali, il servizio NPI a segnalare, senza ritardo, eventuali condizioni di disagio per i minori;
17) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di una pratica di vigilanza, disponendo quindi la comunicazione della presente sentenza anche ai servizi sociali C.I.S.A e del comune di Novara e al Pubblico Ministero;
18) compensa integralmente le spese di lite;
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice relatore
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2024 RG promossa da:
( , nato a [...] il [...], residente in [...] domicilio eletto presso lo studio del difensore fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Gaia LI CAUSI parte ricorrente contro
( nata ad [...] il [...], domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Novara, via Monte san GA n. 30, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo SARASSI parte resistente e con
( ) nata a [...] il [...], residente in Galliate (NO9, Controparte_2 C.F._3 via della Casa Comunale n. 3, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia LI CAUSI terza intervenuta generalizzati in atti, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rappresentati dalla curatrice speciale, Avv. Claudia TRABUCCO e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: in via principale, affidare i minori al servizio sociale, con collocazione degli stessi presso la residenza della famiglia, sita in Galliate (NO), via Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di ed Parte_1 elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni e gli incontri. In via CP_ subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione dei tre minori , GA e Pt_1
nonché successivamente del minore con modalità e tempistiche ritenute opportune dalle competenti Autorità, CP_5 CP_6 presso la residenza della famiglia in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di Pt_1 ed elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni Parte_1
e gli incontri. In via ulteriormente subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione Pt_1 CP_ dei tre minori , GA e nonché successivamente del minore presso la residenza della famiglia CP_5 CP_6 Pt_1 in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, in maniera graduale nei fine settimana e durante tutte le festività e vacanze, sino a giungere ad una collocazione piena, sempre previo allontanamento di ed elaborazione di un programma Parte_1 da parte del predetto Servizio Sociale di reinserimento graduale dei minori.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo: nel merito: • assumere ogni provvedimento ritenuto più opportuno in punto CP_ a collocazione, affidamento e visite dei minori , GA e ferma restando la necessità di uno strettissimo Controparte_5 monitoraggio da parte dei Servizi Sociali (CISA Ovest Ticino) e NPI, con massiccio intervento educativo;
• collocare il minore presso la madre, IG.ra , secondo le tempistiche e modalità ritenute di giustizia e opportune, Controparte_6 Controparte_1
e con previsione di uno strettissimo monitoraggio da parte dei Servizi Sociali (Servizio Sociale di Novara) e NPI, con massiccio intervento educativo domiciliare.
Parte intervenuta: in via principale, affidare i minori al servizio sociale, con collocazione degli stessi presso la residenza della famiglia, sita in Galliate (NO), via Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di ed Parte_1 elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni e gli incontri. In via CP_ subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione dei tre minori , GA e Pt_1
nonché successivamente del minore con modalità e tempistiche ritenute opportune dalle competenti Autorità, CP_5 CP_6 presso la residenza della famiglia in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, previo allontanamento di Pt_1 ed elaborazione di un programma da parte del predetto servizio sociale che pianificherà le frequentazioni Parte_1
e gli incontri. In via ulteriormente subordinata;
affidare i quattro minori al competente servizio sociale, con collocazione Pt_1 CP_ dei tre minori , GA e nonché successivamente del minore presso la residenza della famiglia CP_5 CP_6 Pt_1 in Galliate (NO), via della Casa Comunale n. 3, in maniera graduale nei fine settimana e durante tutte le festività e vacanze, sino a giungere ad una collocazione piena, sempre previo allontanamento di ed elaborazione di un programma Parte_1 da parte del predetto Servizio Sociale di reinserimento graduale dei minori.
Curatore speciale: Con riferimento ai diritti dei minori ad una bigenitorialità consapevole e tutelante, e respinta la domanda di affidamento esclusivo formulata dal ricorrente Voglia:
1. Confermare l'affidamento / affidare Parte_1 CP_ i minori , e ai servizi sociali territorialmente competenti del CISA OVEST Ticino Persona_1 Controparte_6 con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine alle decisioni rilevanti per la vita dei minori relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, con specifica indicazione agli stessi dei relativi poteri e dei compiti di natura ordinaria e straordinaria che andranno a svolgere ( decisioni in materia sanitaria, scolastica , sostegno psicologico presso NPI e incontri in luoghi neutri) senza che sia necessario il consenso o l'assenso dei genitori i quali dovranno, entrambi, essere preventivamente informati delle decisioni assunte;
2. Disporre l'apertura di una pratica di vigilanza da parte del Giudice Tutelare di Novara al quale i Servizi sociali affidatari del Cisa Ovest Ticino dovranno relazionare sull'attività agli stessi demandata nonché sugli interventi in essere da parte del NPI, dei servizi sociali di Novara, del CUAV e del CAV con cadenza trimestrale, o altra scadenza ritenuta utile dal Tribunale Ill.mo.
3. In ordine alla collocazione dei minori, previa verifica che la collocazione abitativa paterna non sia presso la casa familiare., disporre ove ritenuto il rientro graduale dei minori presso la casa familiare nei fine settimana o durante il periodo festivo quantomeno fino alla fine dell'anno scolastico o formativo in corso, ovvero, in subordine, ove ritenuto disporre CP_ il rientro dei minori , GA e presso la casa familiare con collocazione presso la nonna paterna ma con obbligo CP_5 di proseguimento nella frequentazione della scuola cui sono attualmente iscritti e GA e con contestuale obbligo CP_5 CP_ di frequentazione di corso formativo affine all'attuale frequentato per .
4. Confermare la collocazione di in CP_6 comunità fino alla acquisizione di margini di sicurezza e stabilità da valutarsi sulla scorta dell'osservazione e del monitoraggio svolto e delle osservazioni dell'NPI sui progressi dei genitori nell'acquisizione delle corrette competenze genitoriali;
5. Confermare / disporre la presa in carico in carico dei minori e dell'intero nucleo da parte dei servizi sociali del CISA Ovest Ticino programmando un intenso intervento di educativa domiciliare e familiare coordinata con i servizi coinvolti delle comunità e dell'NPI con invito a relazionare con periodicità il Tribunale /Giudice Tutelare nei termini indicati. 6. - Confermare / CP_ disporre la presa in carico del nucleo familiare e dei minori , e da parte del servizio Persona_1 Controparte_6 di NPI invitando il Servizio a relazionare il Tribunale / Giudice Tutelare sulle condizioni e sulla evoluzione anche della crescita dei minori e sulla acquisizione di adeguate e reciproche competenze genitoriali da parte dei signori e Controparte_4
, fermo il dovere di immediata segnalazione al Tribunale di eventuali situazioni di pregiudizio .
7. Controparte_1
Confermare / disporre la prosecuzione della presa in carico individuale dei due genitori da parte del CAV per la signora e da parte del CUAV per il signor . - Prescrivere a tutti gli operatori coinvolti (Ente Controparte_1 Parte_1 affidatario, NPI, servizi Sociali di riferimento, CAV e CUAV) di collaborare ai fini della predisposizione di un intervento strutturato e coordinato a sostegno del nucleo familiare allargato - materno e paterno -, dei minori e dei signori Parte_1
e fermo il dovere di immediata segnalazione al Tribunale di eventuali situazioni di pregiudizio.
9. Disporre Controparte_1 che i servizi sociali affidatari in coordinamento con l'NPI e gli operatori coinvolti valutino, gradualmente, la possibilità di consentire gli incontri dei minori con il padre, in luogo neutro alla presenza di operatore, fino alla liberalizzazione quando ritenuto opportuno sulla scorta dell'osservazione e del monitoraggio svolto;
10. Disporre che i servizi sociali affidatari in coordinamento con l'NPI e gli operatori coinvolti valutino, la possibilità di liberalizzazione graduale ma progressiva degli incontri tra la madre ed il minore predisponendo un calendario di visite e pernotti quando ritenuto opportuno e con CP_6 modalità e cautele adatte sulla scorta dell'osservazione e del monitoraggio svolto;
11. Con attribuzione agli operatori della facoltà di eventualmente aumentare o diminuire la cadenza ovvero sospendere gli incontri, con il padre o con la madre ovvero con i rispettivi nuclei familiari allargati se necessario a tutela dei minori, fermo il dovere di immediata segnalazione di siffatta necessità al Tribunale / Giudice Tutelare 12. Disporre, ove ritenuto, ogni accertamento utile alla tutela dei minori, con contestuale indicazione di interventi di sostegno alla genitorialità. 13. Disporre a carico dei genitori l'obbligo di corrispondere attraverso il servizio Sociale affidatario quale concorso nel mantenimento dei figli una somma mensile ritenuta equa e di giustizia e da determinarsi avuta conoscenza dei redditi delle parti, oltre al 50 % delle spese di natura straordinaria - Protocollo di Torino. 14. Adottare in ogni caso tutti gli interventi e le cautele che saranno da Tribunale ritenute più opportune alla tutela dei minori. Con vittoria di competenze di giudizio
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
***
In via del tutto preliminare, si segnala che -per ragioni meramente espositive- verrà prima effettuata una ricostruzione 'processuale' della causa e che, dunque, si andrà nel merito della decisione. Preme evidenziare al Collegio che, nel corso della causa, si è registrata un'evoluzione nell'atteggiamento delle parti, e in particolare del nucleo che, all'inizio del procedimento era completamente egoriferito e Pt_1 autocentrato sulle proprie esigenze e sull'impellente necessità di prevalere sulla controparte e che, solo in CP_ un momento successivo, ha concentrato le energie sul benessere di , GA, e , CP_6 CP_5 centrandosi sugli effettivi bisogni dei ragazzi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/3/2024, ha rappresentato di aver avuto una relazione Parte_1 con la resistente a partire dall'anno 2004 e che, nel 2007, avevano deciso di vivere insieme. Dalla loro CP_ unione sono nati quattro figli: (nata a [...] il [...]), GA (nato a [...] il [...]),
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). La loro relazione CP_5 CP_6 giungeva al termine, nel dicembre del 2023, quando la aveva deciso di interrompere la loro CP_1 relazione quando abandonava la casa familiare e i figli.
Ha rappresentato, quindi, che la donna lo sminuiva continuamente, aveva delle condotte destabilizzanti per i figli, aveva intrapreso un'altra relazione sentimentale e che, nonostante tutto, si era sforzato di tenere in piedi la relazione nell'interesse dei minori, senza riuscirvi. Per quanto concerne i minori, ha rappresentato che questi avevano sofferto (in particolar modo ) l'allontanamento della mamma, tanto che non CP_6 volevano più sentirla.
Quindi, ha concluso chiedendo “1- affidare i figli in regime di affido esclusivo all'odierno ricorrente sig. Parte_1 con collocamento e residenza anagrafica presso il .
2- assegnare la casa familiare, sita in Galliate (NO) Via XXV Pt_2
Aprile n. di proprietà esclusiva del signor a quest'ultimo in virtù del collocamento dei figli presso il padre.
3- disporre Pt_1 che la signora possa tenere con sé tutti e quattro i figli insieme, sempre uniti , secondo il seguente calendario di CP_1 massima: a weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola, sino al venerdì sera con riaccompagnamento presso il domicilio paterno alle ore 20.00, e così il sabato mattina dalle ore 10.00 con riaccompagnamento presso il domicilio paterno alle ore 20.00 dopo cena;
per un giorno infrasettimanale, dall'uscita da asilo/scuola, sino alla sera con riaccompagnamento presso il domicilio paterno dopo cena mentre, nelle settimane con weekend di competenza paterna , per un giorno infrasettimanale, dall'uscita da asilo/scuola, sino alla sera alle ore 19.00 con riaccompagnamento presso il domicilio paterno, previo accordo con il IGnor e conformemente alle necessità ed ai desideri dei figli. Questo sino a quando la madre non Pt_1 avrà individuato un'idonea abitazione che le consenta di ospitare anche per il pernotto i figli. Durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le festività natalizie, per una settimana, dal 23/12 al 31/12 o dal 31/12 alla fine delle vacanze scolastiche, in via alternata di anno in anno con la madre. La Pasqua, i ponti e le altre festività seguiranno invece il criterio dell'alternanza nel corso dell'anno; - disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei quattro figli minori , un assegno pari CP_1
a € 400,00 per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente del ricorrente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli;
5- disporre a carico della signora l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 relative ai figli minori, come meglio individuati in narrativa, sulla base del protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6- In ogni caso con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Con decreto del 15/3/2024, il Giudice, su delega del Presidente F.F. ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti per la data del 5/6/2024.
Nelle more, il Pubblico Ministero in sede ha depositato ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari in sede, nell'ambito del procedimento n. 1205/2024 RG G.I.P., iscritto a carico di per il delitto di cui all'art. 56, 575 c.p., commesso in danno della Parte_1
. Quindi, con decreto del 29/5/2024, è stata nominata l'Avv. Claudia TRABUCCO CP_1 CP_ curatrice speciale di , GA, e , figli delle parti e temporaneamente collocati presso CP_5 CP_6 la nonna paterna, a seguito dell'arresto in flagranza di reato di Co lo stesso Controparte_2 Pt_1 provvedimento, è stata disposta la presa in carico dei minori da parte del servizio sociale C.I.S.A. Ovest Ticino. L'udienza del 5/6/2024, quindi, è stata rinviata per difetto di notifica dell'atto introduttivo alla resistente, con concessione dei termini ex art. 473 bis.40 c.p.c., alla successiva udienza del 26/7/2025.
Si è, quindi, costituita nei termini di legge la quale ha rappresentato le difficoltà patite, Controparte_1
a causa della differente cultura dell'ex compagno (di origine sinti), che le impedivano di lavorare, di uscire e frequentare la madre senza consenso di Ha raccontato che, il 4/12/2023, 'aveva Pt_1 Pt_1 praticamente cacciata di casa, accusandola di avere una relazione adulterina;
poco dopo Per_2 Pt_1 le aveva comunicato la volontà di non lasciarle più i figli e che non glieli avrebbe fatti più vedere. La
, quindi, sporgeva plurime querele che poi rimetteva ai fini della sottoscrizione di un Parte_3 ricorso congiunto per regolamentare i profili relativi alla prole. Ha, quindi, concluso in questi termini: “✓ respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
✓ affidare i minori CP_3 CP_4
e al Servizio Sociale competente per territorio CISA Ovest Ticino,
[...] Controparte_5 Controparte_6 con facoltà per lo stesso di assumere ogni più opportuna decisione nell'interesse dei minori, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
✓ assumere ogni più opportuno provvedimento circa la collocazione dei minori stessi;
✓ consentire il più ampio diritto di visita tra la madre ed il minore previa individuazione, da parte del CISA Ovest Ticino, Controparte_6 di tempi e modalità con cui detti incontri, visite, oggiorni, pernotti possano avere luogo;
✓ disporre che i minori
[...]
e siano sottoposti a un percorso psicologico CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 di riavvicinamento tra la madre ed i figli, percorso da enuclearsi d'intesa tra Servizio Sociale e NPI, e volto a instaurare un calendario di visite tra gli stessi e la madre da elaborarsi a cura del CISA Ovest Ticino, da svolgersi comunque in struttura protetta ed in condizione di oggettiva sicurezza per l'incolumità fisica della resistente;
✓ porre a carico dell'esponente il contributo al mantenimento in favore dei figli ritenuto di giustizia, alla luce dei redditi dalla stessa dichiarandi nel presente giudizio”.
Quindi, all'udienza del 26/7/2024, svoltasi anche alla presenza del Pubblico Ministero, le parti si sono riportate agli atti introduttivi;
la curatrice speciale dei minori ha riportato la collaborazione dei nonni collocatari con il servizio sociale. Quindi, è stata sentita la : “Io abito a Gambolò, vivo con mio CP_1 padre e la moglie di mio padre. Mi sono trasferita dopo la dimissione dall'ospedale, il 23 maggio. Lavoro a Novara, faccio le pulizie. Lavoro dalle 5.30 del mattino sino alle 14. Non so quanto sarà lo stipendio, ancora non l'ho preso. Tra fidanzamento e convivenza siamo stati insieme 18 anni. Il 3 dicembre me ne sono andata ma non spontaneamente, mi ha depositato da nonna all'una e mezzo di notte perché il grande gli aveva comunicato che ogni tanto ci fermavano in un bar e chiacchieravamo con dei ragazzi lì ed il padre si era già fatto il film che erano i miei amanti. Io gli ho detto chiaramente che non provavo più sentimenti per lui, che restavamo genitori, ma lui non l'ha mai accettato. Non ho mai lavorato perché lui non voleva, facevo tra virgolette la mantenuta. Abitavo a Galliate. Sempre in un terreno unico con mia suocera. Durante la convivenza il rapporto con i miei figli era bello. Da un anno a questa parte avevo preso la patente e ci eravamo un po' più uniti, eravaNo più autosufficienti, li accompagnavo a scuola tutti i giorni. Andavo d'accordo con tutti i suoi figli, GA era un po' più testardo, ma si andava d'accordo. Con la sorella di mio marito eravamo come sorelle, ma dopo dicembre difendevano il fratello e il figlio. Io avevo anche riaccennato qualcosa, qualche rapporto con la ex cognata per vedere il piccolino;
infatti, era lei che me lo faceva vedere. L'ultima volta è stato l'11 maggio. Io non potevo fare più di mezza giornata, per quieto vivere facevo quello che dicevano loro. L'11 maggio aspettavo che uscisse la mai cognata invece, è arrivato lui ed è successo quello che è successo. ADR: sì, mi ha picchiato. Sotto la separazione era diventato, forse anche sotto stress del lavoro, mi ha messo le CP_ CP_ mani addosso. Le ultime sberle le ho sentite per tre giorni. ha assistito a questi episodi. Lei mi difendeva, io con CP_ avevo un bellissimo rapporto, adesso non so cosa avranno sentito. è una ragazza che dice sì, ma ha voglia di vedermi, evidentemente non può fare quello che vorrebbe. All'ospedale ho visto tutti e tre i miei figli. GA p venuto sempre aggressivo, CP_ diceva “cosa mi ha i combinato hai messo pio padre in galera”. è scoppiata a piangere e mi ha detto sono con te. CP_5 mi ha abbracciato e si è messo a piangere ma non ha espresso quello che voleva esprimere. Il piccolo è dall'11 di maggio che non lo vedo. Non sono seguita da una psicologa e non ne ho necessità, anche perché lavorando con il pubblico parlo, mi sfogo, se avessi avuto problemi mi sarei rivolta. Anche dell'incidente ne parlo di più, anche se non lo vedo meglio. Io mi ero rivolta al Centro Antiviolenza, ma il mio obiettivo era mantenermi da sola. Io il mio obiettivo era lavorare e vedere i bambini. ADR: Verbalmente tutti i giorni, ogni tanto, non so per scherzare, mi strappava i capelli. Mi diceva non sai fare niente, guarda come sei messa, sei fatta male, insulti sul peso, che non sono curata. Anche alla presenza die miei figli. Infatti, GA stava prendendo già l'andata del padre nei miei confronti, era aggressivo, mi diceva parolacce. Lui guarda i caratteri di tutti e se ne fa uno ma un vero carattere suo non ce l'ha, vuole sempre assomigliare a qualcuno. Certo vorrei vederli, è quello che desidero. Sicuramente non dove sono, ma in un ambiente sicuro, oppure prenderli e stare un po' con loro. L'importante è che non mi facciano andare a prenderli perché è come andare in mezzo ai lupi. ADR: Sì, sarei disponibile ad un sostegno se fosse necessario per vedere i miei figli, per vedere i miei figli accetto tutti.” ADR: Io andarci a vivere…io con papà sto bene, a fare gli incontri con i miei figli…ma andarci a vivere non so a cosa vado incontro, non capisco”.
All'esito della discussione delle parti, quindi, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio dal CP_ Giudice in allora procedente: “a) affida i minori , e ai Servizi Sociali del CISA Persona_1 Controparte_6
Ovest Ticino, con il compito di assumere, sentite le parti ed il Servizio di NPI, ogni decisione relativa agli stessi, ivi comprese CP_ quella attinenti alla sfera sanitaria e scolastica che si rendessero necessarie;
b) dispone che i minori , e Persona_1 CP_ vengano collocati presso la nonna c) dispone l'urgente presa in carico dei minori , Controparte_6 Controparte_2
e da parte del Servizio di NPI presso ASL Novara, con il compito di valutare il loro Persona_1 Controparte_6 benessere psicofisico ed offrire il necessario supporto psicologico;
d) dispone che il Servizio di NPI, sentite le parti ed i minori ed eventuali altre figure di riferimento, approfondisca le criticità ed i punti di forza di ciascuna parte nell'esercizio della responsabilità genitoriale, valutando se la stessa risulti adeguata;
approfondisca le cause delle difficoltà di accesso dei minori CP_ alla madre, indicando le modalità di ripresa dei rapporti ritenute più idonee al benessere di GA, e , CP_5 collaborando alla redazione di un calendario di visite tra madre e figli con il Servizio affidatario ed indicando le modalità di visita ritenute necessarie;
e) dispone che i Servizi Sociali del CISA Ovest Ticino predispongano ogni intervento ritenuto necessario a supporto dei minori e che, di concerto con il servizio di NPI e ciascuno per la propria area di competenza, CP_ predispongano un calendario di visite tra la resistente ed i figli GA, e , secondo le modalità ritenute necessarie CP_5 dal servizio di NPI;
gli stessi, avranno cura di stabilire un calendario di visite con cadenza almeno settimanale tra il minore e la madre, curando il passaggio del minore dalla casa della nonna alla madre (se necessario con l'ausilio dei Servizi CP_6
Sociali competenti per il Comune di Gambolò); f) dispone la presa in carico di da parte dei Servizi Sociali Controparte_1 territorialmente competenti per il Comune di Gambolò, con l'incarico di predisporre ogni intervento ritenuto necessario a tutela della stessa;
g) invita a seguire un percorso di sostegno psicologico al fine di superare le proprie fragilità e Controparte_1 recuperare una piena responsabilità genitoriale;
h) assegna a ciascuno degli enti incaricati termine sino al 13/12/2024 per il deposito di relazioni sullo stato degli incarichi affidati;
i) dispone procedersi all'ascolto dei minori GA, e CP_5 [...]
. CP_3
Alla successiva udienza del 17/12/2024, dato atto della riunione della presente causa con la causa n. 1257/2024, la difesa e la curatrice speciale hanno rilevato come CP_1 Parte_1 frequentasse liberamente i figli;
la difesa ha lamentato il mancato inizio degli incontri CP_1 protetti e la difesa in allora rappresentata da altro difensore) ha evidenziato il disagio di Pt_1 CP_6 nell'incontrare la mamma visto che “aveva abbandonato i figli per quattro mesi quando ha intrapreso un'altra CP_ relazione”. Quindi, sono stati sentiti , GA e . CP_5
GA ha riferito che non vedeva la madre da qualche tempo, che non aveva particolare interesse nell'incontrarla, che non andava più a scuola dopo l'infortunio al ginocchio. Anche ha riferito di CP_5 non vedere la madre da almeno un anno, che non voleva vederla;
anch'egli ha dichiarato che non frequentava la scuola. CP_ Infine, anche ha dichiarato che non vedeva la madre dal giorno dell''incidente', che non voleva vederla CP_ perché era arrabbiata con lei visto che era andava via. Anche ha riferito che non frequentava la scuola. Alla stessa udienza è stata anche sentita nonna dei minori, la quale ha testualmente Controparte_2 dichiarato “Le cose a casa vanno bene, non ci sono problemi particolari”; ha riferito che GA non frequentava la scuola perché aveva male alla gamba e perché non c'era posto nella scuola che voleva frequentare. Su CP_
non sapeva dare alcuna spiegazione e ha concluso dicendo “quando è successa la cosa lì, (la
) non li ha più visti né sentiti. Io li lascio liberi di fare quello che volevano. Sono rimasti traumatizzati per CP_1 quello che è successo, perché lei se ne è andata, di punto in bianco, una sera”.
All'esito della indicata udienza, con ordinanza del 24/1/2025 (eseguita in data 30/1/2025), il Giudice in allora procedente ha deciso di modificare il collocamento dei minori: “Visti gli artt. 473 bis.22, 473 bis.23, 473 bis.38 co. 1 e 6 c.p.c. A modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 10.8.2024: a) conferma CP_ l'affidamento minori , e ai Servizi Sociali del CISA Ovest Ticino;
b) dispone il Persona_1 Controparte_6 CP_ collocamento temporaneo di , e in contesto comunitario, la cui attuazione ad opera Persona_1 Controparte_6 dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, con esecuzione con l'ausilio della Forze Pubblica (Stazione C.C. di Galliate, con facoltà di subdelega); c) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese ritenute necessarie o comunque utili dall'ente affidatario per il periodo di collocamento dei minori presso il contesto CP_ comunitario;
d) conferma la presa in carico dei minori , e da parte del Servizio di Persona_1 Controparte_6
NPI presso ASL Novara;
e) conferma che i Servizi Sociali del CISA Ovest Ticino predispongano ogni intervento ritenuto necessario a supporto dei minori e che, di concerto con il servizio di NPI e ciascuno per la propria area di competenza, CP_ predispongano un calendario di visite tra la resistente ed i figli GA, e , secondo le modalità ritenute necessarie CP_5 dal servizio di NPI;
gli stessi, avranno cura di stabilire un calendario di visite con cadenza almeno settimanale tra il minore e la madre, curando il passaggio del minore dalla casa della nonna alla madre (se necessario con l'ausilio dei Servizi CP_6
Sociali competenti per il Comune di Gambolò); f) conferma la presa in carico di da parte dei Servizi Sociali Controparte_1 territorialmente competenti;
g) conferma gli ulteriori statuizioni di cui all'ordinanza del 10.8.2024; h) fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del giorno 7 marzo 2025 ore 10.00; i) invita i Servizi Sociali e il Servizio NPI a far pervenire relazione di aggiornamento entro il 5 marzo 2025; j) dispone che i Servizi Sociali e la Stazione C.C. delegati trasmettano tempestivamente a questa A.G. il verbale di esecuzione avvenuta”.
Il provvedimento si era reso estremamente necessario considerato che era in regime di arresti Pt_1 domiciliari, la madre presentava ancora notevoli criticità e, soprattutto, che il contesto in cui i minori erano CP_ inseriti era del tutto inadeguato: , GA e non frequentavano la scuola, aveva fatto CP_5 CP_6 numerose assenze;
la nonna non seguiva la loro istruzione, aveva minimizzato le condotte del padre, declassandole a semplice 'incidente' e aveva stigmatizzato -anche in aula di fronte al Giudice- il comportamento della , sostenendo fermamente che avesse abbandonato i figli. CP_1
Alla successiva udienza del 7/3/2025, è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio sui minori e sul CP_ nucleo, con precisazione ai servizi sociali dei compiti derivanti dal loro ruolo di affidatario di , GA,
e . Peraltro, con provvedimento adottato fuori udienza su richiesta di CP_5 CP_6 Controparte_2
i minori sono stati autorizzati ed eseguire incontri in spazio neutro anche con il nonno . Per_3
All'udienza del 4/7/2025, le parti hanno rappresentato eventuale profili di incompetenza del Giudice relatore rispetto alla trattazione della causa visto che aveva pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico di nel procedimento n. 4148/24 RG.N.R.; all'esito del provvedimento del Presidente del Pt_1
Tribunale che non ha autorizzato l'astensione, la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione di udienza alla data del 18/9/2025.
Nelle more, plurime istanze delle difese volte ad ottenere la modifica del CP_7 collocamento dei minori, hanno imposto l'anticipazione urgente dell'udienza alla data dell'11/8/2025. A tale udienza, quindi, è stata sentita amica della famiglia e aspirante Testimone_1 Pt_1 CP_ collocataria di , GA, e . CP_5 CP_6 All'esito, con ordinanza emessa in pari data, rilevando l'atteggiamento di adesione meramente formale della famiglia rispetto al programma educativo, di supporto e sostegno predisposto non solo per i Pt_1 ragazzi ma per l'intero nucleo, è stato adottato il seguente provvedimento, anche di carattere sanzionatorio:
“Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., rigetta la richiesta di modifica del collocamento dei minori presso come Testimone_1 avanzata dall'Avv. Gaia LI CAUSI nell'interesse dei suoi assistiti;
Letto l'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonisce Pt_1 per la sua condotta;
condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di
[...] Parte_1
€ 2.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende;
a parziale modifica dei provvedimenti adottati nel corso della causa dispone che e possano avere contatti telefonici con i membri della famiglia paterna CP_3 Controparte_4 già autorizzati alle visite una volta alla settimana e possano avere visite alla presenza di un educatore, con i membri della famiglia paterna già autorizzati alle visite, una volta al mese, secondo le modalità attualmente in essere;
dispone che i minori utilizzino il cellulare secondo il regolamento, i tempi e le modalità delle comunità in cui sono collocati;
rigetta la richiesta di sostituzione dei servizi sociali avanzata da parte resistente;
invita e i suoi familiari a rispettare le Parte_1 prescrizioni dell'A.G. e le indicazioni dei sevizi sociali e del servizio NPI;
conferma tutti gli altri provvedimenti emessi in corso di causa;
dispone la trasmissione del verbale di udienza dell'11/8/2025 e del presente procedimento all'ATC Piemonte per le valutazioni e i provvedimenti di competenza in merito a dispone la trasmissione degli atti presso Testimone_1 la Procura in sede per le valutazioni di competenza in merito a quanto segnalato in motivazione sull'Avv. Giuseppe Ruffier;
dispone la trasmissione degli atti presso la Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla eventuale sussistenza del reato di cui all'art. 650 c.p. in capo a dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per le eventuali valutazioni di competenza;
in via istruttoria rigetta la richiesta di audizione dei minori;
conferma la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali incaricati e della neuropsichiatria, invitandoli a relazionare sul prosieguo degli interventi, con trasmissione della relativa relazione entro il 15 settembre 2025; fissa, per il prosieguo, l'udienza del 18 settembre 2025 h. 10.00, disponendo altresì la convocazione della dr.ssa Valentina PORTELLI del CISA e della dr.ssa della neuropsichiatria infantile dispone Persona_4
l'acquisizione, presso la cancelleria dell'ufficio G.I.P. di questo Tribunale, della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa a carico di e la sentenza emessa a carico di nel procedimento RGNR n. 4181/2024; Parte_1 Controparte_8 manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza (Pubblico Ministero, Avv. LI CAUSI Gaia, Avv. SARASSO Vincenzo, AVV. TRABUCCO Claudia, NPI, CISA); manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”. CP_ Quindi, poiché in corso di causa, e GA avevano iniziato a adottare comportamenti irrequieti e a non rispettare il regolamento delle comunità tanto da essere stati dimessi, è stato autorizzato il cambio di struttura ove collocarli ed è stata disposta la loro audizione per il 18/9/2025.
In particolare, entrambi i ragazzi hanno rappresentato la loro difficoltà in comunità, hanno fermamente dichiarato di voler rientrare a casa dal padre e che non volevano avere alcun tipo di rapporto con la madre. Ilary, inoltre, ha consegnato alla Giudice relatrice scrivente una lettera con cui ha chiesto spiegazioni in merito al suo collocamento comunitario. Quando la scrivente ha spiegato i motivi del loro inserimento in comunità lontano dalla famiglia paterna, evidenziando l'inadeguatezza educativa dei loro membri, è apparso chiaramente come i ragazzi non fossero al corrente di quello che era accaduto alla madre o, quantomeno, che fossero convinti fosse stato un semplice incidente.
Nel corso della indicata udienza, inoltre, sono stati convocati i responsabili del servizio sociale i quali hanno evidenziato un mutamento nel comportamento della famiglia rispetto al servizio e rispetto ai Pt_1 ragazzi: il nucleo, secondo quanto riferito, ha registrato e finalmente compreso che il loro atteggiamento di chiara sfiducia rispetto alle attività messe in campo e la loro convinzione di essere gli unici in grado di comprendere i bisogni dei minori, aveva in realtà danneggiato tutti. Parimenti, la dr.ssa el servizio Per_4
NPI ha rappresentato la sofferenza dei ragazzi rispetto al loro inserimento comunitario e ha descritto l'incontro con la madre, che non vedevano da oltre un anno. CP_ Alla successiva udienza del 12/11/2025, la responsabile della comunità in cui sono inseriti e GA CP_ ha riferito quanto segue: “per quanto attiene a , lei ascolta tutte le indicazioni che le vengono date anche con riferimento agli orari che le vengono date per le uscite e rispetta i turni per riordinare gli spazi comuni. Il rapporto con noi è stato difficoltoso all'inizio, tuttavia, oggi è molto aperta con noi educatori sebbene in maniera graduale. Per quanto riguarda la scuola, invece, sta andando molto bene e non ha fatto nessun giorno di assenza;
è molto contenta dell'indirizzo scelto. GA, invece, è molto faticoso. Soprattutto all'inizio ha avuto difficoltà con il rispetto delle regole e abbiamo capito che con lui non funziona un atteggiamento autoritario. Tuttavia, anche lui ha avuto un miglioramento rispetto all'inizio; a differenza della sorella non rispetta gli orari di rientro dalle uscite. Il rapporto con gli educatori è migliorato e cerca il nostro supporto rispetto alle sue problematiche personali. GA è rispettoso degli spazi ed è disponibile ad aiutare. ADR: è capitato in alcune occasioni che non è rientrato all'orario stabilito, solamente in un episodio non è rientrato in Comunità perché ha ammesso di essere stato dalla fidanzata. Abbiamo parlato con la madre della fidanzata che ci ha inviato il suo documento di identità. Per quanto attiene alla frequenza scolastica, invece, nonostante le difficoltà negli spostamenti continua a voler andare. Lo scorso mese però ha avuto una sospensione da scuola a causa di un litigio con un compagno di classe che lo aveva filmato mentre cercava di sedare una rissa. GA gli ha chiesto più volte di non filmarlo e poi ha reagito”. Ancora, la dott.ssa el servizio NOI ha riferito: “dal mio punto di vista le cose proseguono come previsto. Gli incontri sono andati Per_4 come era prevedibile che andassero, i ragazzi erano imbarazzati e a disagio e la madre è stata molto rispettosa perché ha compreso la distanza da parte dei ragazzi. Gli incontri con il papà e con l'intera famiglia paterna proseguono, secondo la nostra percezione, la famiglia ha subito un cambio di atteggiamento che evidenzia un disagio dovuto alla condizione “sospesa” che si trovano a vivere. Confermo che tutti hanno maggiore consapevolezza di quanto è accaduto. È necessario, a nostro avviso, ricostruire un'alleanza genitoriale perché servirà ai ragazzi con tutte le difficoltà che ci saranno. Dal punto di vista delle competenze genitoriali, entrambi i genitori hanno buone competenze genitoriali sulle quali è possibile lavorare. Entrambi i genitori riconoscono che per continuare ad aiutare i ragazzi serve la loro collaborazione. L'ultimo incontro che i ragazzi hanno avuto con il padre non è stato idilliaco, nonostante ciò, il padre ha gestito la situazione molto bene e ha riconosciuto il cambiamento dei figli. Gli incontri con la mamma per adesso sono fermi, tranne per che la vede tutte la settimana, CP_6 perché non riteniamo sia giusto forzare i ragazzi ad incontrarla. La madre ha fatto un primo accompagnamento a scuola, stiamo cercando di diversificare il luogo neutro la presenza dell'educatore sta diventando molto discreta. si è evoluto CP_6 sul suo piano personale, va a scuola volentieri, per quanto attiene agli incontri con il padre è stato un incontro bello”.
La dott.ssa PORTELLI Valentina, del C.I.S.A. ha dichiarato: “sento i parenti dei ragazzi una volta alla settimana. Durante i colloqui sono sempre presenti il padre, la zia e i nonni, ho messo in luce l'atteggiamento di GA e il CP_8 padre ha preso atto della situazione e ha manifestato l'intenzione di rimproverare GA per quanto accaduto. Pensavamo di fare degli incontri online. ha difeso in classe una professoressa e ha ricevuto un pugno sul naso che gli ha causato CP_5 una frattura del setto nasale, va specificato che non ha assolutamente reagito al pugno ricevuto”. CP_5
La dott.ssa del servizio sociale del comune di Novara, ha dichiarato: “ho conosciuto la mamma Persona_5 all'inizio di quest'anno, lei ha avuto un percorso di consapevolezza rispetto alla situazione. Fin dai primi incontri in cui non era mai da sola ma sempre accompagnata dalla madre, questo aspetto è finalmente cambiato, ieri mi ha manifestato l'intenzione di intraprendere un percorso presso un CAV. Ritengo che sia maturata e sia più sicura di sé stessa, nonostante ciò, ha capito di aver bisogno di essere sostenuta. Mi ha detto che GA da quest'estate ha iniziato a scrivere dei messaggi manipolatori per poter uscire dalla Comunità. Ieri mi ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi con delle minacce di morte senza dirmi da chi provenissero. Ritengo che sia necessario leggere questo messaggio di GA alla mamma: “non pensare minimamente di prenderti perché noi fratelli dobbiamo restare tutti uniti”. La sig.ra mi è sembrata Per_6 CP_1 sospesa rispetto alla fine di questo percorso” La dott.ssa quindi, ha precisato: “questa aggressività di GA Per_4
è quella parte disfunzionale che io temo possa sviluppare delle problematiche che lo portano ad avere degli agiti di un certo tipo. Devo dire che anche rispetto al padre GA ha avuto degli atteggiamenti di arroganza e ha provato ad avere un contatto fisico alzandosi in piedi di fronte al padre. Crediamo che siano maturi i tempi affinché i ragazzi riprendano a vedere il padre con cadenza più regolare”. CP_ Quindi, su richiesta dei ragazzi pervenuta tramite il servizio sociale, sono stati sentiti nuovamente e GA che hanno raccontato il loro andamento in comunità, il loro percorso scolastico e hanno chiesto nuovamente di tornare a casa.
La trattazione, quindi, è stata aggiornata al 20/11/2025 durante cui, preso atto delle ultime relazioni dei servizi incaricati, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 3/12/2025, durante cui è stata disposta la comparizione di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_8
Controparte_1
Infine, alla indicata udienza, ha dichiara: “non ho ancora iniziato con l'affidamento in prova Parte_1 presso il Servizio Sociale. Sono il titolare di una Società che si occupa di luminarie;
guadagno circa 40,000 euro all'anno, dipende dall'anno. Attualmente vivo a Galliate in via del Purtico n. 999. Sono disponibile a cambiare abitazione. Sono CP_ favorevole al fatto che i miei figli abbiano un rapporto con la madre. Non sono contrario al fatto che continui a studiare anzi, mi rende orgoglioso. Sono disposto a qualunque cosa in qualunque modo per il benessere dei ragazzi. Attualmente io non sento i miei figli. Sono assolutamente favorevole che la venga informata rispetto a qualsiasi situazione dei miei CP_1 CP_ figli. Io e la dobbiamo lavorare insieme per loro. Se c'è la possibilità io vorrei vedere i ragazzi. Ad daremo CP_1 tutte le possibilità di studiare. Chiedo anche che rientri a casa. Vorrei chiedere scusa”. CP_6 ha dichiarato: “ho fatto una videochiamata con ma dopo questa chiamata non c'è stato Controparte_1 CP_5 modo da parte sua di continuare. Con va tutto bene, lo porto a scuola e mangiamo insieme a pranzo”. CP_6 ha dichiarato: “si, siamo disponibili a far continuare a studiare i ragazzi. Siamo disponibili a far Controparte_2 capire ai ragazzi che entrambi i genitori sono presenti e che possono avere un rapporto con la madre. Non c'è problema a far continuare la scuola. GA può anche frequentare la scuola a Novara”. , sul punto, ha ribadito: Parte_1
“se GA vuole continuare scuola a Torino andrà a Torino”. ha dichiarato: “vorrei che i Controparte_8 fratelli stiano tutte e quattro insieme”.
Quindi, dopo la discussione orale delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1. L'affido di , GA, e . Ritiene il Collegio di dover confermare l'affido di CP_5 CP_6 CP_
, GA, e ai servizi sociali competenti. CP_5 CP_6
Ebbene, in primo luogo va evidenziato il chiaro miglioramento di tutte le parti del giudizio rispetto all'avvio della causa.
, che non è mai comparso se non su espressa convocazione del Tribunale, all'epoca Parte_1 della prima udienza era detenuto in carcere per il delitto commesso in danno della e, una CP_1 volta ottenuta la gradazione del trattamento cautelare con applicazione degli arresti domiciliari, non ha esitato a violare le disposizioni del Tribunale: sentiva i ragazzi sebbene fosse stato espressamente vietato dal Giudice;
ha avanzato plurime istanze per mutare il collocamento dei minori, allegando fatti completamente infondati e smentiti dai Carabinieri, confermando il suo disprezzo verso l'autorità. Egli, e questo appare in modo lampante, non aveva mai compreso che le sue condotte -oltre ad avere rilevanza penale- hanno avuto delle conseguenze gravi, verosimilmente permanenti, sui figli che prima sono stati CP_ collocati in comunità ( e GA, quando sentiti, hanno sempre sottolineato di non avere colpe) e poi hanno dovuto subire la brusca riduzione degli incontri con la famiglia paterna, il senso di sfiducia della comunità in cui erano stati collocati con ulteriore, non necessario ma assolutamente dovuto, cambio di collocazione, azzeramento del percorso che avevano intrapreso e che, con fatica, iniziava a dare i primi frutti. Solo l'adozione di provvedimenti che hanno chiaramente messo in luce la totale lesività e nocività del suo comportamento e, dunque, solo all'esito di un forte ed esplicito input, che, ancora una volta, si è ripercosso sui ragazzi, (e i suoi familiari) ha compreso la funzione degli interventi del Tribunale Parte_1
e ha iniziato a aderire, con convinzione, agli stessi. Prova di questo sono, prime tra tutte, le dichiarazioni CP_ di e GA rese all'udienza di novembre 2025, quando hanno riferito che non sentivano il padre da un po' di tempo.
Quindi, anche il servizio NPI e i servizi sociali hanno evidenziato la maggiore convinzione e predisposizione del ricorrente rispetto al percorso intrapreso.
Non da ultimo va evidenziato che il miglioramento del ricorrente, peraltro, è stato registrato anche dalla curatrice speciale dei minori, che nelle sue conclusioni, non ha riproposto la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale per ma ha anche rimarcato la necessità che il ricorrente (e Parte_1 tutte le altre parti) segua pedissequamente quanto disposto dagli enti in campo.
Il Collegio, peraltro, prende atto che lo stesso, in udienza, alla presenza della ex compagna, ha dichiarato
“vorrei chiedere scusa”, affermando di essere pronto a seguire tutte le indicazioni che gli saranno impartite, nell'interesse dei figli.
In tale contesto, preso atto degli sviluppi positivi nelle sue condotte, allo stato si ritiene che egli non sia ancora in grado di esercitare i poteri, i doveri e le facoltà derivanti dal suo ruolo genitoriale, essendo lo stesso ancora imbrigliato nelle sue convinzioni: quando la scrivente ha rilevato che, da quanto emerso in corso di causa, l'allontanamento della non era proprio un abbandono dei minori ma CP_1 conseguenza di quanto sofferto nel corso della loro relazione, non è parso particolarmente Pt_1 convinto.
Soprattutto, egli non è in grado di esercitare i doveri, le facoltà e i poteri derivanti dal ruolo di genitore congiuntamente alla . CP_1
Quanto alla resistente, anche per la stessa vi è stato un chiaro miglioramento nelle condizioni, sia fisiche che psicologiche: se alla prima audizione si è mostrata comprensibilmente in stato quasi confusionale, all'udienza del 3/12/2025, ha dichiarato di non volersi arrendere per i figli e ha riferito di sentirsi pronta ad intraprendere un percorso psicologico. Allo stato, per il grosso carico emotivo e di sofferenza che la stessa porta, non solo per il tentato omicidio commesso in suo danno a carico del padre dei suoi figli, ma anche per le difficoltà che sta affrontando nel cercare di risanare i rapporti con i figli maggiori, anch'ella non si ritiene in grado di esercitare correttamente la sua responsabilità genitoriale. Peraltro, il suo ruolo sarebbe materialmente quasi impossibile da esercitare visto che, allo stato, ha rapporti solo il minore dei figli.
Fatta tale premessa, in tale quadro (e il Collegio evidenzia che nessuna delle parti ha reso conclusioni di CP_ segno diverso), l'unica configurazione che consente di tutelare il benessere di , GA, e CP_5
è l'affido al servizio sociale. Al C.I.S.A., quindi, è demandato il compito di adottare tutte le CP_6 decisioni di maggiore interesse per i minori, previa interlocuzione con entrambi i genitori che, quindi, dovranno essere informati di tutte le decisioni adottate nell'interesse dei figli e di tutti i loro accadimenti.
L'affido ai servizi sociali, peraltro, consente alla madre di mantenere un legame con la vita dei figli e sapere cosa stia accadendo: invero, l'affido ad uno solo della famiglia aprirebbe ad un rischio di Pt_1 alienazione assoluta dell'altra figura genitoriale (anche considerato il rifiuto dei minori di vedere la madre). CP_ 2. Il collocamento di , GA, e e il diritto di frequentazione con i genitori. CP_5 CP_6 CP_ Quanto al collocamento dei minori, ritiene il Collegio di dover disporre il collocamento di , GA e presso l'abitazione di sita in Galliate (NO), via della Casa Comunale n.
3. CP_5 Controparte_2
Al contrario, per va confermato il collocamento comunitario. CP_6
Il Collegio non ignora il rapporto stretto e sincero che hanno i quattro fratelli, ma l'osservazione svolta dai servizi sociali e dal servizio NPI impone tale differenziazione per diverse ragioni. CP_
, GA e sono, secondo quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali, quelli che hanno CP_5 patito maggiormente il contesto comunitario: tutti hanno ripreso la scuola, tutti hanno -più o meno- rispettato le regole ma tutti continuano a manifestare disagio, sofferenza e il costante desiderio di rientrare in casa e di poter vedere il padre.
Il monitoraggio dei servizi e delle comunità, in particolare, lascia emerge che le maggiori difficoltà e la maggiore sofferenza è stata registrata da GA.
Il ragazzo che, nonostante sia stato educato da una famiglia con una visione e una impostazione chiaramente patriarcale (questo, secondo chi scrive, si evince anche dal ricorso introduttivo, che indica CP_ sempre GA prima di , sebbene la ragazza sia la primogenita), ha subito più di tutti l'allontanamento da casa sentendo, verosimilmente, delle responsabilità di gestione della famiglia e, in particolare, della sorella e dei fratelli (a causa della detenzione del padre) che, in ragione della sua età, non dovevano assolutamente essere poste a suo carico. GA ha cercato sempre di mostrarsi forte e distaccato ma, nei momenti di maggiore sofferenza, non ha rispettato le regole, non ha seguito le indicazioni della comunità e, da ultimo, è stato segnalato all'A.G. competente per furto tentato, commesso con alcuni amici.
La protrazione dell'inserimento in comunità, quindi, non si ritiene più utile nel suo interesse, visto che egli non è in grado di controllare e sfogare correttamente le sue emozioni: il rientro nel contesto familiare (di cui invece segue le regole), infatti, consente allo stesso di sfogare in modo differente le sue sofferenze e di placare i propri agiti. CP_ Quanto ad e , il collocamento presso l'abitazione della nonna si impone a tutela dello stretto CP_5 rapporto di fratellanza che li lega e perché, valutati sia il loro percorso che il percorso della famiglia, si ritiene che il rientro dalla nonna, non faccia perdere quanto di buono è stato fatto nel corso di questi mesi. CP_ D'altra parte, la stessa , nel corso delle due audizioni svolte, ha sempre manifestato il suo disagio con il collocamento comunitario ma, allo stesso tempo, ha mostrato grande forza nel cercare di costruire il suo percorso di vita autonoma, in un contesto di profonda sofferenza.
In ogni caso, la nonna collocataria dovrà collaborare convintamente con i servizi sociali e dovrà consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico di tutti i ragazzi. Soprattutto, la nonna -facendo proprio quanto è stato appurato anche in corso di causa- deve garantire ai ragazzi estrema trasparenza, non addossare loro responsabilità eccessive, deve coltivare i loro desideri;
deve dare un futuro ai ragazzi, che consenta loro di essere liberi e di seguire le loro ambizioni. È essenziale che la nonna collocataria faccia loro comprendere che hanno la loro individualità e la loro personalità, che non pregiudica né li allontana dal contesto familiare. CP_ Sul punto, il Collegio sottolinea la positiva evoluzione di (la quale peraltro ha mostrato, nel corso dell'audizione, entusiasta e con orgoglio le sue foto che la ritraevano intenta a lavorare in sala, in divisa) e di GA (che frequenta volentieri la scuola, nonostante il viaggio gravoso che effettua ogni giorno per recarsi a Torino) per sottolineare come sia fondamentale, per una ripresa di vita normale, che i ragazzi proseguano il percorso che hanno intrapreso La nonna, inoltre, è chiamata altresì ad assolvere un compito estremamente complesso: far comprendere ai nipoti che l'eventuale futura ripresa del rapporto con la madre non mette in discussione, in alcun modo, il loro affetto verso i nipoti. E, invero, il conflitto di lealtà dei ragazzi verso la famiglia paterna è stato palpabile sin dalle prime battute ed è emerso chiaramente nel corso delle loro audizioni. CP_ Tuttavia, soprattutto con riguardo ad , preme al Collegio evidenziare che, nel corso della sua audizione (in particolare, nel corso della terza audizione), la ragazza è stata spesso sul punto di piangere e sembrava volesse dire qualcosa che non riusciva ad esprimere o che aveva il timore di esprimere.
Ritiene il Collegio che la ragazza nutra il desiderio di vedere la madre (considerata la sua età e le varie esperienze che ha vissuto) ma che abbia timore di sentirsi rifiutata dalla famiglia.
Ecco, sebbene sia emersa ancora una lieve rigidità della erso la , verosimilmente CP_2 CP_1 mai perdonata per la scelta di interrompere la relazione con il figlio, si auspica che la famiglia collocataria aiuti i ragazzi verso questa maturazione, non lasciando che le loro convinzioni e i loro pensieri verso la resistente influenzino la relazione con i nipoti.
Quanto, invece, al piccolo , il collocamento in comunità è quello che maggiormente tutela i suoi
CP_6 interessi: dopo il suo ingresso in comunità ha ripreso la scuola, è sempre stato in salute, gioca e
CP_6 scherza con i bambini della sua età. Soprattutto, ha ripreso i contatti con la madre. Il rientro in
CP_6 casa per lui, sotto questo aspetto, sarebbe deleterio e troppo sconvolgente, andando a minare il precario equilibrio che ha faticosamente raggiunto. Il collocamento comunitario di , dunque, è funzionale
CP_6 alla sua crescita e al futuro progressivo rientro presso l'abitazione di uno dei due genitori. CP_ Venendo al diritto di frequentazione con i genitori, premesso che e GA allo stato rifiutano di vedere la madre, così come dopo lo shock del primo incontro e che, invece, attualmente CP_5 CP_6 vede la in spazio neutro, va confermato l'attuale assetto di incontri madre-figli. Le cautele CP_1 del luogo neutro potranno essere gradualmente attenuate e poi rimosse, sulla scorta della valutazione effettuata dal servizio sociale affidatario e tenuto conto principalmente del benessere del minore.
Quanto a , invece, tutti i ragazzi hanno espresso, da sempre, il loro desiderio di tornare Parte_1
a vedere il padre. L'avvenuta presa di coscienza del ricorrente rispetto alla assoluta gravità delle sue condotte e la sua dichiarazione di disponibilità a spostare la sua residenza (chiaramente non solo in modo formale) presso la compagna, consente l'autorizzazione degli incontri in spazio neutro e alla presenza dell'educatore con i suoi figli. Anche in questo caso, gli incontri dovranno svolgersi secondo il calendario redatto del servizio, con la facoltà di valutare, in modo decisamente graduale, la loro liberalizzazione. Tale cautela, allo stato, si reputa necessaria a tutela dei ragazzi che non vedono il padre da mesi e per verificare il corretto funzionamento della loro relazione e delle capacità genitoriali di . Parte_1
Vanno, inoltre, autorizzati gli incontri di con la nonna materna e con i nonni e gli zii paterni, CP_6 ancora in spazio neutro e alla presenza di un educatore;
nonché gli incontri di con gli altri fratelli, CP_6 con le modalità e i tempi ritenuti opportuni dai servizi sociali. CP_ 3. L'apertura della procedura di vigilanza per , GA, e . Il curatore speciale CP_5 CP_6 ha chiesto l'apertura di procedura di vigilanza per i minori ex art. 337 c.c. Ritiene il Collegio che tale strumento sia essenziale per verificare il corretto assolvimento degli obblighi da parte di tutti i protagonisti della vicenda e per tutelare gli interessi dei minori. CP_ In particolare, tale procedura è essenziale per verificare che i ragazzi, soprattutto , GA e , CP_5 frequentino la scuola, siano ben curati, accuditi e soprattutto seguiti. La vigilanza è essenziale anche per verificare che vengano rispettate le cautele imposte dal Tribunale: pertanto, i servizi sociali dovranno relazionare con cadenza trimestrale sulla situazione dei minori e segnalare immediatamente eventuali condizioni di pregiudizio e disagio.
4. Le statuizioni economiche. Entrambi i genitori sono chiamati a mantenere i figli proporzionalmente alle proprie condizioni economiche. Nella fattispecie, a dichiarato di essere titolare di una ditta Pt_1 che si occupa di installazione di luminarie e che guadagna circa € 40.000,00 all'anno; andrà a vivere con la compagna con cui, quindi, dividerà le spese. La ha trovato uno stabile impiego e guadagna CP_1 circa € 900,00 al mese e versa € 600,00 per il canone di locazione. CP_ Fatta tale premessa, per quanto riguarda , GA e , il cui mantenimento va versato alla CP_5 nonna paterna in qualità di collocataria, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_5 loro mantenimento versando la somma di € 300 al mese per ciascun figlio e, quindi, complessivamente € 900,00 al mese, mentre la dovrà versare la somma complessiva di € 150,00 al mese. CP_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi i genitori.
Quanto a , ancora collocato in comunità, vengono poste a carico di entrambi nella misura del 50% CP_6 tutte le spese necessarie o comunque ritenute utili dall'Ente affidatario.
L'assegno unico universale deve essere percepito dall'ente affidatario che lo metterà a disposizione dei minori.
5. Gli ulteriori provvedimenti. Va mantenuta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali competenti, il C.I.S.A. e il servizio sociale del Comune di Novara, al fine di supportare la famiglia lungo le tappe di tale percorso e, soprattutto per vigiliare sui minori. Parimenti, va mantenuta la presa in carico del servizio NPI per i minori, per supportarli in questo nuovo stravolgimento di vita.
Ai servizi sociali e al servizio NPI è demandato il compito più complesso e, cioè, supportare i ragazzi, sostenerli, vigilare sul loro benessere e aiutarli a comprendere che intraprendere un percorso di emancipazione personale non significa abbandonare la famiglia ma significa arricchirla.
A va suggerito di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, un percorso Parte_1 di supporto psicologico e un percorso antiviolenza (che risulta già aver iniziato agli atti). Parimenti, si consiglia alla di intraprendere un percorso psicologico e un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità.
***
La natura della decisione e la natura della causa impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: CP_
1) affida , GA, e ai servizi sociali territorialmente competenti, CP_5 Controparte_6 attribuendo agli stessi il potere di assumere, sentiti entrambi genitori, le decisioni relative alla sfera sanitaria, scolastica e ludico-ricreativa; resta in capo ai genitori la gestione dell'ordinaria amministrazione, con onere di riferire circa profili problematici di potenziale pregiudizio per la prole, anche relativi ai rapporti tra le parti;
CP_
2) colloca , GA e presso l'abitazione di sita in Galliate (NO), Controparte_5 Controparte_2 via della Casa Comunale n. 3;
3) conferma il collocamento di nel contesto comunitario ove risulta attualmente inserito;
Controparte_6 CP_
4) dispone che , GA, (ove questi lo richiedano) e possano vedere la madre in CP_5 CP_6 spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dal servizio sociale, con facoltà di graduale liberalizzazione, valutato il benessere dei minori;
CP_
5) dispone che , GA, e possano vedere il padre in spazio neutro, alla presenza CP_5 CP_6 di un educatore, secondo il calendario stilato dal servizio sociale, con facoltà di graduale liberalizzazione, valutato il benessere dei minori;
6) autorizza gli incontri tra e la nonna paterna e i nonni e gli zii materni, in spazio neutro e alla CP_6 presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dal servizio sociale, con facoltà di graduale liberalizzazione;
CP_
7) autorizza gli incontri tra e i fratelli , GA e , con le modalità ritenute opportune CP_6 CP_5 dai servizi sociali;
CP_
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di , GA e Controparte_1
versando, alla nonna collocataria, la somma mensile di € 150,00 (e, quindi, € 50,00 per ciascun CP_5 minore), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
CP_ 9) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di , GA e Parte_1
versando, alla nonna collocataria, la somma mensile di € 900,00 (e, quindi, € 300,00 per ciascun CP_5 minore), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
10) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
11) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese ritenute necessarie o comunque utili dall'ente affidatario per il periodo di collocamento di CP_6 presso il contesto comunitario;
12) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (C.I.S.A. e Comune di Novara) per le finalità di cui in motivazione;
13) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte del servizio neuropsichiatria infantile competente per le finalità di cui in motivazione;
14) suggerisce a di intraprendere un percorso psicologico e un percorso di sostegno Controparte_1 alla genitorialità;
15) suggerisce a di intraprendere un percorso psicologico, un percorso di sostegno Parte_1 alla genitorialità e un percorso per gli uomini autori di violenza;
16) invita le parti, i servizi sociali, il servizio NPI a segnalare, senza ritardo, eventuali condizioni di disagio per i minori;
17) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di una pratica di vigilanza, disponendo quindi la comunicazione della presente sentenza anche ai servizi sociali C.I.S.A e del comune di Novara e al Pubblico Ministero;
18) compensa integralmente le spese di lite;
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice relatore
Dr.ssa Maria AMORUSO