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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 04.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2535 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giovanni Di Bernardo e Carla Di Bernardo, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Ianniello e Mario Controparte_1
Faramondi, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 355/2022 del Tribunale di Cassino, sez. lavoro, pubblicata in data 06.07.2022.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver lavorato alle dipendenze Controparte_1 dell' con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_1 dall'8.11.2016 al 18 aprile 2019, con qualifica di “impiegato” ed inquadramento al III livello CCNL applicato al rapporto di lavoro;
di aver osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; di essere stato regolarmente retribuito sino al mese di giugno
2017, non ricevendo successivamente più alcuna retribuzione nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
di aver pertanto rassegnato, in data 18 aprile 2019, le proprie dimissioni per giusta causa, ha agito in giudizio nei confronti della formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che tra le parti in lite è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal mese di novembre 2016 al mese di aprile 2019 e che il dipendente è stato inquadrato al III livello del CCLN con la qualifica di impiegato;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per omesso pagamento della Parte_1 retribuzione relativa alle mensilità ricomprese tra il mese di luglio 2017 ed il mese di aprile 2019 e per l'effetto condannare controparte al pagamento in favore del Sig. dell'importo Controparte_1 di € 50.087,04 o alla veriore somma accertanda in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge ex art. 429, comma 3, c.p.c;
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per omesso pagamento del TFR e per l'effetto condannare Parte_1 controparte al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € 4. 416,41 o alla Controparte_1 veriore somma accertanda in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge ex art. 429, comma 3, c.p.c 4. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' Parte_1 per omesso pagamento della contribuzione previdenziale afferente al periodo ricompreso tra il mese di febbraio 2018 ed il mese di aprile 2019 e per l'effetto condannare controparte al pagamento in favore dell' dell'importo di € 9.936,74 o alla veriore somma accertanda in corso di causa oltre CP_2 rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
5. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per omessa consegna al dipendente delle buste paga dal mese di Parte_1 marzo 2018 al mese di aprile 2019 e, per l'effetto, condannarla all'emissione delle buste paga, qualora non le abbia già emesse, e alla consegna in favore del Sig. nel rispetto Controparte_1 della qualifica, delle mansioni e dell'orario di lavoro da quest'ultimo osservato” con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che aderiva alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi la corretta quantificazione della somma indicata in ricorso.
Si costituiva tardivamente l' eccependo il difetto di legittimazione passiva Parte_1 CP_ dell' e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Cassino, all'esito dell'espletata istruttoria, ha così disposto: “accoglie il ricorso e, per
l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1
, della complessiva somma lorda pari ad € 56.215,86 per i titoli retributivi chiesi in Controparte_1 ricorso, di cui euro 4.416,41 per TFR, oltre accessori come per legge;
- condanna altresì la
in persona del l.r.p.t. alla regolarizzazione previdenziale della posizione Parte_1 di , mediante versamento all' competente per territorio della somma pari ad Controparte_1 CP_2 euro 9.936,74, oltre accessori come per legge;
- condanna, inoltre, la Parte_1 in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 5.103,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna, infine, la in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi euro 1.350,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per CP_2 legge;
- spese di CTU poste a carico della società resistente, liquidate come da separato decreto”.
Il primo giudice, respinta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_3
CP_ rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, assumendo l' la veste di litisconsorte necessario in merito alla richiesta di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva del ricorrente, ha ritenuto fondato, alla luce della documentazione in atti, il diritto del ricorrente alla percezione dei titoli retributivi richiesti e alla relativa regolarizzazione contributiva. Ha argomentato che non potevano attivarsi i poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro < di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n.
11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012; 154/2006)>> e che nel caso in giudizio non si ravvisavano, < documentazione prodotta dall' costituita a riprova della contestazione della perdurante Parte_1 attività lavorativa svolta in suo favore dal ricorrente, utili elementi, neppure di natura indiziaria, per esercitare tale potere: è infatti allegato in atti, ai fini che qui interessano, solo la copia di un accordo di distaccamento del ricorrente, tra la convenuta ed altra società, privo di data e firma, che certo non può costituire elemento indiziario nel senso anzidetto. Né può farlo la successiva ricevuta di prestazione occasionale emessa dal ricorrente in data 6.02.2019, peraltro prodotta solo all'udienza di discussione della causa, poiché la descritta attività libero professionale è pienamente compatibile con l'impegno lavorativo assunto con la convenuta, come altra sporadica documentazione prodotta “alla spicciolata”, in allegato alle note scritte per l'udienza cartolare e quindi in assenza di formale richiesta giudiziale ed esame nel contraddittorio>>. Ha, quindi, disposto Ctu di natura contabile per la quantificazione delle somme spettanti al lavoratore a titolo di differenze retributive e TFR, indicate in dispositivo.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l' censurando la sentenza Parte_1 impugnata per: a) omesso esame/omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia- assenza e/o carenza di motivazione, vizi di motivazione, motivazione apparente;
b) inesistenza dell'istruttoria sull' “an” - violazione dell'art. 416 cpc- contraddittorietà- omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione della prova- lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande avversarie.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 25 settembre 2025 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, rilevata la mancata notifica del ricorso in appello nei confronti dell' litisconsorte necessario, ha disposto CP_2
l'integrazione del contraddittorio rinviando all'udienza del 13 novembre 2025 concedendo alla parte appellante termine per l'adempimento sino al 10.10.2025.
In data 10.11.2025, la difesa dell'appellante ha presentato istanza di rimessione in termini deducendo di non aver potuto ottemperare a quanto richiesto per essere venuta a conoscenza del provvedimento giudiziale tardivamente, segnatamente, in seguito alla notifica del provvedimento di rinvio d'ufficio della causa all'udienza del 4 dicembre 2025, comunicato il 7.11.2025.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è inammissibile non avendo la parte appellante ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario nella presente fase di gravame, CP_2 disposto da questa Corte con provvedimento adottato, ai sensi dell'art.331c.p.c, all'udienza del
25.09.2025.
Parte appellante, in relazione all'inadempimento contestato, si è limitata ad eccepire l'impossibilità di adempiere in ragione della mancata conoscenza del provvedimento giudiziale con cui era stata onerata del suddetto incombente, per difetto di comunicazione da parte della cancelleria, formulando per tale ragione, istanza di rimessione in termini.
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che l'invocata richiesta di concessione di un ulteriore termine per procedere all'adempimento dell'incombente non è meritevole di accoglimento atteso che il provvedimento con cui la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non può ritenersi soggetto ad CP_2 alcun obbligo di comunicazione da parte della cancelleria, trattandosi di decisione assunta all'udienza di discussione del 25.09.2025, all'esito della relativa camera di consiglio.
L'assenza di un obbligo comunicativo per i provvedimenti resi in udienza, è stato del resto ribadito recentemente anche dalla Suprema Corte la quale ha precisato che “Il provvedimento letto da un collegio di Corte d'appello in udienza dopo essersi ritirato, sentite le parti, in camera di consiglio, ove la causa non sia stata prima espressamente rinviata o assunta in riserva, è da considerare comunicato nel corso della detta udienza e, quindi, non deve essere reso noto, a cura della cancelleria, ai difensori non presenti” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28186/ 2025).
Alla luce di tali principi, dunque, non sussisteva nel caso di specie, alcun obbligo della cancelleria di provvedere alla comunicazione dell'ordinanza, reputandosi il suddetto provvedimento conosciuto dai legali delle parti costituite in giudizio in quanto reso all'esito della camera di consiglio e regolarmente depositato nel fascicolo telematico, come tale certamente consultabile dalla difesa dell'appellante.
In tale ottica, del tutto priva di rilievo è la circostanza, invocata a sostegno della istanza di rimessione in termini, che l'ordinanza riportasse in calce l'onere di comunicazione della stessa alle parti costituite ad opera della cancelleria, integrando l'apposizione della suddetta formula, con tutta evidenza, un mero refuso.
Alla luce di tali considerazioni, ricorrendo pacificamente - nella fattispecie - una ipotesi di litisconsorzio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 331 c.p.c. (ed esclusi i presupposti per la configurabilità di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini), in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per effetto del mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice all'udienza del 25.09.2025 per procedere all'integrazione del contraddittorio. (cfr. sul punto Cass. sez. II, 27.3.2007, n. 7528: " il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddicono in cause inscindibili, fissato ex art. 331, c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua violazione determina, per ragioni
d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione”. Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di , liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie Controparte_1 nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 04.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2535 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giovanni Di Bernardo e Carla Di Bernardo, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Ianniello e Mario Controparte_1
Faramondi, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 355/2022 del Tribunale di Cassino, sez. lavoro, pubblicata in data 06.07.2022.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver lavorato alle dipendenze Controparte_1 dell' con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_1 dall'8.11.2016 al 18 aprile 2019, con qualifica di “impiegato” ed inquadramento al III livello CCNL applicato al rapporto di lavoro;
di aver osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; di essere stato regolarmente retribuito sino al mese di giugno
2017, non ricevendo successivamente più alcuna retribuzione nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
di aver pertanto rassegnato, in data 18 aprile 2019, le proprie dimissioni per giusta causa, ha agito in giudizio nei confronti della formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che tra le parti in lite è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal mese di novembre 2016 al mese di aprile 2019 e che il dipendente è stato inquadrato al III livello del CCLN con la qualifica di impiegato;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per omesso pagamento della Parte_1 retribuzione relativa alle mensilità ricomprese tra il mese di luglio 2017 ed il mese di aprile 2019 e per l'effetto condannare controparte al pagamento in favore del Sig. dell'importo Controparte_1 di € 50.087,04 o alla veriore somma accertanda in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge ex art. 429, comma 3, c.p.c;
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per omesso pagamento del TFR e per l'effetto condannare Parte_1 controparte al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € 4. 416,41 o alla Controparte_1 veriore somma accertanda in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge ex art. 429, comma 3, c.p.c 4. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' Parte_1 per omesso pagamento della contribuzione previdenziale afferente al periodo ricompreso tra il mese di febbraio 2018 ed il mese di aprile 2019 e per l'effetto condannare controparte al pagamento in favore dell' dell'importo di € 9.936,74 o alla veriore somma accertanda in corso di causa oltre CP_2 rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
5. Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' per omessa consegna al dipendente delle buste paga dal mese di Parte_1 marzo 2018 al mese di aprile 2019 e, per l'effetto, condannarla all'emissione delle buste paga, qualora non le abbia già emesse, e alla consegna in favore del Sig. nel rispetto Controparte_1 della qualifica, delle mansioni e dell'orario di lavoro da quest'ultimo osservato” con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che aderiva alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi la corretta quantificazione della somma indicata in ricorso.
Si costituiva tardivamente l' eccependo il difetto di legittimazione passiva Parte_1 CP_ dell' e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Cassino, all'esito dell'espletata istruttoria, ha così disposto: “accoglie il ricorso e, per
l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1
, della complessiva somma lorda pari ad € 56.215,86 per i titoli retributivi chiesi in Controparte_1 ricorso, di cui euro 4.416,41 per TFR, oltre accessori come per legge;
- condanna altresì la
in persona del l.r.p.t. alla regolarizzazione previdenziale della posizione Parte_1 di , mediante versamento all' competente per territorio della somma pari ad Controparte_1 CP_2 euro 9.936,74, oltre accessori come per legge;
- condanna, inoltre, la Parte_1 in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 5.103,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna, infine, la in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi euro 1.350,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per CP_2 legge;
- spese di CTU poste a carico della società resistente, liquidate come da separato decreto”.
Il primo giudice, respinta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_3
CP_ rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, assumendo l' la veste di litisconsorte necessario in merito alla richiesta di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva del ricorrente, ha ritenuto fondato, alla luce della documentazione in atti, il diritto del ricorrente alla percezione dei titoli retributivi richiesti e alla relativa regolarizzazione contributiva. Ha argomentato che non potevano attivarsi i poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro < di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n.
11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012; 154/2006)>> e che nel caso in giudizio non si ravvisavano, < documentazione prodotta dall' costituita a riprova della contestazione della perdurante Parte_1 attività lavorativa svolta in suo favore dal ricorrente, utili elementi, neppure di natura indiziaria, per esercitare tale potere: è infatti allegato in atti, ai fini che qui interessano, solo la copia di un accordo di distaccamento del ricorrente, tra la convenuta ed altra società, privo di data e firma, che certo non può costituire elemento indiziario nel senso anzidetto. Né può farlo la successiva ricevuta di prestazione occasionale emessa dal ricorrente in data 6.02.2019, peraltro prodotta solo all'udienza di discussione della causa, poiché la descritta attività libero professionale è pienamente compatibile con l'impegno lavorativo assunto con la convenuta, come altra sporadica documentazione prodotta “alla spicciolata”, in allegato alle note scritte per l'udienza cartolare e quindi in assenza di formale richiesta giudiziale ed esame nel contraddittorio>>. Ha, quindi, disposto Ctu di natura contabile per la quantificazione delle somme spettanti al lavoratore a titolo di differenze retributive e TFR, indicate in dispositivo.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l' censurando la sentenza Parte_1 impugnata per: a) omesso esame/omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia- assenza e/o carenza di motivazione, vizi di motivazione, motivazione apparente;
b) inesistenza dell'istruttoria sull' “an” - violazione dell'art. 416 cpc- contraddittorietà- omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione della prova- lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande avversarie.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 25 settembre 2025 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, rilevata la mancata notifica del ricorso in appello nei confronti dell' litisconsorte necessario, ha disposto CP_2
l'integrazione del contraddittorio rinviando all'udienza del 13 novembre 2025 concedendo alla parte appellante termine per l'adempimento sino al 10.10.2025.
In data 10.11.2025, la difesa dell'appellante ha presentato istanza di rimessione in termini deducendo di non aver potuto ottemperare a quanto richiesto per essere venuta a conoscenza del provvedimento giudiziale tardivamente, segnatamente, in seguito alla notifica del provvedimento di rinvio d'ufficio della causa all'udienza del 4 dicembre 2025, comunicato il 7.11.2025.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è inammissibile non avendo la parte appellante ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario nella presente fase di gravame, CP_2 disposto da questa Corte con provvedimento adottato, ai sensi dell'art.331c.p.c, all'udienza del
25.09.2025.
Parte appellante, in relazione all'inadempimento contestato, si è limitata ad eccepire l'impossibilità di adempiere in ragione della mancata conoscenza del provvedimento giudiziale con cui era stata onerata del suddetto incombente, per difetto di comunicazione da parte della cancelleria, formulando per tale ragione, istanza di rimessione in termini.
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che l'invocata richiesta di concessione di un ulteriore termine per procedere all'adempimento dell'incombente non è meritevole di accoglimento atteso che il provvedimento con cui la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non può ritenersi soggetto ad CP_2 alcun obbligo di comunicazione da parte della cancelleria, trattandosi di decisione assunta all'udienza di discussione del 25.09.2025, all'esito della relativa camera di consiglio.
L'assenza di un obbligo comunicativo per i provvedimenti resi in udienza, è stato del resto ribadito recentemente anche dalla Suprema Corte la quale ha precisato che “Il provvedimento letto da un collegio di Corte d'appello in udienza dopo essersi ritirato, sentite le parti, in camera di consiglio, ove la causa non sia stata prima espressamente rinviata o assunta in riserva, è da considerare comunicato nel corso della detta udienza e, quindi, non deve essere reso noto, a cura della cancelleria, ai difensori non presenti” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28186/ 2025).
Alla luce di tali principi, dunque, non sussisteva nel caso di specie, alcun obbligo della cancelleria di provvedere alla comunicazione dell'ordinanza, reputandosi il suddetto provvedimento conosciuto dai legali delle parti costituite in giudizio in quanto reso all'esito della camera di consiglio e regolarmente depositato nel fascicolo telematico, come tale certamente consultabile dalla difesa dell'appellante.
In tale ottica, del tutto priva di rilievo è la circostanza, invocata a sostegno della istanza di rimessione in termini, che l'ordinanza riportasse in calce l'onere di comunicazione della stessa alle parti costituite ad opera della cancelleria, integrando l'apposizione della suddetta formula, con tutta evidenza, un mero refuso.
Alla luce di tali considerazioni, ricorrendo pacificamente - nella fattispecie - una ipotesi di litisconsorzio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 331 c.p.c. (ed esclusi i presupposti per la configurabilità di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini), in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per effetto del mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice all'udienza del 25.09.2025 per procedere all'integrazione del contraddittorio. (cfr. sul punto Cass. sez. II, 27.3.2007, n. 7528: " il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddicono in cause inscindibili, fissato ex art. 331, c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua violazione determina, per ragioni
d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione”. Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di , liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie Controparte_1 nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.