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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3717/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
IA NE, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3717/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Argento ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Pescara, via Cesare Battisti n. 31, presso il difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Piermichele De Matteis, elettivamente domiciliata in Teramo, via
Pannella n.3, presso l'avv. Simonetta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario etc.)
CONCLUSIONI: per parte attrice: “La difesa di parte attrice, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed alle produzioni documentali in atti, precisa le conclusioni ivi rassegnate, chiedendone
l'integrale accoglimento, con rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e
pagina 1 di 20 richiesto, in quanto infondato in fatto e diritto.Stante la già menzionata chiusura/estinzione del c/c di cui è causa, avvenuta in data 5.07.2010, circostanza non contestata/confermata dalla Banca convenuta (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione), si chiede la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore delle somme di cui lo stesso è creditore, come indicate in atti da questa difesa, ovvero come risultanti all'esito dell'espletata CTU contabile redatta dal Dott. con un saldo a credito dell'attore di Euro Persona_1
54.545,81, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, rivalutazione monetaria e danni per inadempimento contrattuale e/o per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con vittoria integrale di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario. Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
per parte convenuta: “Con il presente atto la Controparte_1 come sopra rappresentata e difesa, precisa le conclusioni come segue: “Piaccia al
Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, RIGETTARE, nel MERITO, le domande tutte formulate dal sig. siccome INAMMISSIBILI ed INFONDATE in fatto e Parte_1 diritto, con la condanna dello stesso al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre le dovute percentuali di legge. Con ogni ulteriore riserva e salvezza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2017, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, per ivi sentire Controparte_1 accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti,
l'illegittimità/inefficacia delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e di interessi usurari;
chiedeva, quindi, di condannare l'istituto di credito convenuto, previa determinazione all'attualità del saldo del rapporto di conto corrente ed eventualmente operata la compensazione legale, al pagamento delle somme di cui l'attore sarebbe risultato creditore pagina 2 di 20 all'esito dell'istruttoria, oltre che al risarcimento del danno derivato dall'impossibilità di disporre di maggiori risorse finanziarie, da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che aveva intrattenuto con l'istituto di credito convenuto rapporto di conto corrente n.
166, stipulato in data in data 26.08.1996 ed estinto successivamente al 30.09.2009;
- che l'originario contratto di apertura del conto corrente n. 166 non era stato mai fornito dalla banca convenuta, nonostante le reiterate richieste avanzate in tal senso;
- che parte attrice aveva sottoposto detto rapporto a verifica da parte di esperto del settore e dall'esame erano emerse criticità in tema di interessi anatocistici, usurari, ultralegali, commissioni di massimo scoperto, il tutto come indicato in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;
- che parte attrice risultava creditrice nei confronti della banca in ragione delle dedotte illegittimità e aveva diritto al risarcimento del danno subito a causa delle ridotte disponibilità economiche derivanti dai predetti addebiti illegittimi.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale, nel contestare la violazione degli oneri probatori gravanti sull'attore ed ogni avverso assunto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal Pt_1
La causa, istruita mediante c.t.u. contabile, giungeva all'udienza del 15.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Delimitazione del thema decidendum
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la parte attrice, titolare del rapporto di conto corrente ordinario, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, di interessi e altre commissioni illegittimi ed al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'indebito, previo ricalcolo dell'esatto dare/avere, oltre che al ristoro del pregiudizio patito.
pagina 3 di 20 In particolare, l'attore ha dedotto che la Banca convenuta non aveva mai fornito l'originario contratto di apertura del conto corrente n. 166, nonostante le reiterate richieste avanzate ai sensi dell'art. 119 t.u.b. ed in sede di mediazione, con la conseguenza che tale contegno omissivo induceva a ritenere che non era stato mai sottoscritto tra le parti un regolare contratto, con indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, con conseguente nullità dello stesso.
Per contro, parte convenuta ha contestato ogni avverso assunto, eccependo la genericità, infondatezza e l'assenza di prova delle avverse doglianze.
2. Ripartizione dell'onere della prova
È opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., in caso di ripetizione di indebito, incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta). Ne consegue che il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso di specie, pertanto, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle.
pagina 4 di 20 Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sostenuto che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo” (cfr. Cass. civ. sez.
I, 7 maggio 2015, n. 9201).
In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
in tal caso, però, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass.
23229/04; Cass. 9099/12).
Tali essendo le conclusioni sul tema, nel caso di specie, deve allora rilevarsi che, a fronte di una domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista in relazione al conto corrente per cui è causa, basata sulla deduzione della illegittimità delle condizioni economiche applicate, non risulta depositata la documentazione contrattuale né la serie completa degli estratti conto relativa al rapporto intercorrente tra la parte attrice e la banca convenuta.
Risulta, tuttavia, ex actis la prova che il correntista si è attivato, formulando richiesta ex art. 119 t.u.b. (doc. 3 allegato all'atto di citazione relativo alla raccomandata a.r. del 23.11.2009), rimasta inevasa.
pagina 5 di 20 In primo luogo, il contegno omissivo dell'istituto di credito, all'esito della regolare richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b., non può fungere da presupposto per il rigetto delle domande attoree, spettando alla Banca, a fronte della suddetta richiesta e in un'ottica di replica alla puntuale eccezione del correntista, l'onere di provare la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali. Si osserva, infatti, che la banca non ha specificamente contestato l'esistenza del dedotto rapporto di conto corrente, giustificando l'omesso adempimento della richiesta ex art. 119 t.u.b. con la circostanza di non essere più in possesso della documentazione, in quanto la stessa, a seguito della estinzione del rapporto, non risultava più conservata dal convenuto.
In secondo luogo, si rileva che a fronte della domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista, basata sulla deduzione della mancata pattuizione in radice delle condizioni economiche, la convenuta ha del tutto omesso di produrre CP_1 alcuna valida pattuizione scritta riportante la concreta determinazione del tasso debitore e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto per cui è causa.
Da quanto sopra consegue l'impossibilità di accertamento di valide pattuizioni economiche in relazione al contratto n. 166.
A questo punto, per verificare se effettivamente sussiste un diritto del correntista alla ripetizione, non può prescindersi dall'accertamento reale del saldo, la cui ricostruzione
è certamente possibile, avendo parte attrice prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
3. Esame delle allegazioni attoree e della documentazione in atti
Passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una c.t.u. contabile.
Osserva il Tribunale come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Del resto, le stesse parti non hanno sollevato specifiche critiche all'elaborato, limitandosi ciascuna ad aderire ad una delle ricostruzioni prospettate dall'ausiliario.
pagina 6 di 20 Dall'analisi della documentazione in atti, che trova conforto anche nelle premesse della c.t.u., è possibile rilevare che, con riferimento al conto corrente n. 166, sono stati depositati gli estratti conto dall'apertura del 26.08.1996 fino al IV Trim. 1997, gli estratti conto I , con saldo iniziale di riporto al 31.12.1999 pari a lire 380.443.737 a Parte_2 debito del cliente correntista, fino al III Trim. 2009; sono mancanti gli estratti conto degli anni 1998 e 1999.
Ai fini della ricostruzione del rapporto, in ossequio al quesito conferito dal
Tribunale, il c.t.u. ha considerato quale saldo iniziale di riporto quello di cui al 31.12.1999, pari a lire 380.443.737 a debito del correntista, essendo tale saldo peggiorativo rispetto a quello indicato al 31.12.1997, pari a lire 51.473.891 a debito del cliente correntista, atteso che, in virtù dei sopra richiamati principi in tema di onere della prova, il correntista non può giovarsi dell'effetto migliorativo del saldo in relazione ad un periodo non documentato.
Entrando nel merito delle contestazioni svolte dalla parte attrice, si rileva quanto segue.
4. Illegittima applicazione di interessi anatocistici
Con tale motivo di doglianza, parte attrice ha eccepito l'illegittimità dell'anatocismo applicato dalla CP_1
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass.
SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
La Corte di legittimità, nell'arresto a sezioni unite 24418/2010, ha poi affermato che l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi a debito prevista su base trimestrale, non può comportare, in sostituzione, l'applicazione del criterio annuale, poiché ciò sarebbe in rinnovato contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.
pagina 7 di 20 Occorre sottolineare che, per il periodo successivo all'1.7.2000, il secondo comma dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 prevede che la modifica delle condizioni contrattuali deve non solo essere pubblicata sulla G.U., ma comunicata al singolo cliente.
Per completezza, deve osservarsi che il secondo comma dell'art. 7, benché non espressamente abrogato, deve ritenersi privo di effetti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 D.Lgs. 342/99 (sent. Corte cost. n. 425/00), norma primaria cui il detto articolo dava concreta attuazione.
Tale norma diretta a modificare i commi 2 e 3 dell'art. 120 t.u.b., infatti, ha ricevuto attuazione con la delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare la previsione di cui al comma 3, nella parte relativa all'adeguamento delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR, è stata ripresa dall'art. 7 della delibera richiamata, la quale ha disposto che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. La delibera, dunque, prevede un iter procedimentale che gli Istituti di credito devono seguire per adeguare le “vecchie” clausole anatocistiche ai principi espressi dalla medesima delibera e prima ancora dall'art. 120 t.u.b.
e che prescinde, in ipotesi di condizioni non meno favorevoli per la clientela, dalla stipulazione di un nuovo accordo corrispondente ai principi di cui al comma 2 dell'art. 120
t.u.b..
La dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 120 t.u.b. ha comportato, da un lato, che le clausole anatocistiche antecedenti al venire in esistenza della pagina 8 di 20 delibera CICR conservassero il loro carattere illecito per contrasto con l'art. 1283 c.c., dall'altro, il venir meno della norma di legge che legittimava il CICR a stabilire le modalità con cui tali clausole dovevano adeguarsi ai principi sanciti dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera medesima. Con la sentenza della Consulta è stato stravolto il disegno del legislatore secondo il quale le vecchie clausole anatocistiche avrebbero dovuto essere salvate e produrre la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR
e dopo tale data, avrebbero dovuto essere adeguate secondo il meccanismo sopra descritto.
Sulla base di tali premesse, la sopravvivenza solo formale dell'art. 7 della delibera
CICR 9 febbraio 2000 non può giustificare l'applicazione dello stesso atteso che: in primo luogo, non è possibile l'adeguamento di clausole invalide in quanto viziate da nullità per contrasto con norme imperative di legge;
in secondo luogo, è venuta meno la norma di legge che attribuiva al CICR la facoltà di disciplinare le modalità di adeguamento delle clausole anatocistiche ai principi espressi dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera;
infine, si tratta di normativa secondaria che derogava ad una fonte primaria, per cui era necessario che il nell'adottarla fosse legittimato da una norma di legge. Per_2
È stato sostenuto, infatti (cfr: Tribunale di Nola del 20.12.2011, conforme anche
Trib. Torino sent. 5.10.2007) che “demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il decreto legislativo
342/99 [che ha modificato l'art. 120 T.U.B.] assumeva la natura di norma delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria;
solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significava anche che la delibera CICR poteva derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo nei limiti in cui fosse stata emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, meglio, la doppia delega da esso previsto: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U. bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi;
dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero
pagina 9 di 20 mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento. Mentre Per_2 la delega "sostanziale", per il riordino della disciplina dell'anatocismo(comma due dell'art. 25) ha mantenuto vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell'art. 25, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità; ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR, di disciplinare l'ultrattività delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilità di introdurre modalità e tempi per l'adeguamento (previsto nella norma dichiarata incostituzionale)”.
Immediata conseguenza di quanto sopra è la disapplicazione dell'art. 7 della delibera CICR.
Ebbene, tale orientamento è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779; Cass., 19 maggio 2020,
n. 9140) che, pur ribadendo che la pronunzia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione, con la conseguenza che la disciplina di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore;
alla luce di tali considerazioni,
l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.
Va, inoltre, considerato che, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, secondo quanto stabilito dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000, può trovare applicazione a condizione che essa sia reciproca
(tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto. Con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR, è richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell'intermediario.
A conforto di tale conclusione l'orientamento richiamato evidenzia che il passaggio dalla disciplina previgente a quella introdotta con la novella del 1999, ha determinato per il correntista una modifica in senso peggiorativo delle condizioni del pagina 10 di 20 rapporto, in quanto la riforma dell'art. 120 t.u.b. ha comportato il transito da un sistema in cui la capitalizzazione degli interessi era vietata (con la conseguente nullità delle relative clausole), ad un sistema in cui l'anatocismo, a determinate condizioni, è legittimo.
Tale peggioramento, dunque, comporta l'applicabilità del citato art. 7 della delibera C.I.C.R., ai sensi del quale è necessario un nuovo accordo tra le parti.
È stato osservato che, “invero, tenuto conto che per le ragioni esposte la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fino alla citata modifica legislativa doveva ritenersi in radice nulla, con esclusione pertanto di qualsiasi capitalizzazione degli interessi, va da sé che, nel momento in cui la banca, senza concludere un nuovo contratto, ma intervenendo unilateralmente sulle originarie previsioni negoziali, modifica la periodicità di capitalizzazione dei frutti creditori al fine (nella sua intenzione) di “sanare”
e salvare l'originaria clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che altrimenti - come detto - sarebbe nulla, introduce una variazione del tasso di interesse sfavorevole al cliente: ebbene, detta condotta, non risultando alcuna previsione per iscritto rilasciata in tal senso dal cliente medesimo, non è legittima e la relativa nuova clausola risulta nulla ai sensi dell'art. 117 del TUB” (cfr. Tribunale di Venezia, 22.1.2007;
Tribunale di Benevento, del 18.2.2008 n. 252; Tribunale di Padova, sentenza del
27.4.2008).
Nel caso in esame, il c.t.u. ha rilevato che la “ha applicato la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità e quindi secondo reciprocità tra le parti a partire dal 30.06.2000”. Ai fini del ricalcolo del saldo, tuttavia,
l'ausiliario ha escluso la capitalizzazione trimestrale per l'intero periodo, in mancanza della specifica pattuizione per iscritto tra le parti dell'adeguamento alla delibera CICR e non risultando in atti né la pubblicazione in G.U. né la comunicazione al correntista.
5. Illegittima applicazione di interessi usurari e ultralegali
Il c.t.u. ha escluso, sulla base del quesito per la verifica dell'applicazione di interessi usurari, il superamento del tasso soglia.
A riguardo, l'esperto ha precisato che la verifica del rispetto dei tassi soglia usura ex
L. 108/96 è stata eseguita con le modalità di seguito indicate: “il tasso effettivo, da
pagina 11 di 20 confrontare con il tasso soglia, è stato determinato utilizzando come criterio di calcolo il
T.E.G.M. e quindi la seguente formula, propria della Banca d'Italia: TEG= interessi x
36.500/ numeri debitori + oneri x 100 / accordato”; quando al fido accordato, “fino al III
Trimestre 1997, in assenza del contratto di apertura di credito e di altri elementi da cui evincere con certezza il limite dell'affidamento concesso, l'accordato è stato considerato pari al massimo scoperto contabile del trimestre come previsto dalle stesse istruzioni della
Banca d'Italia; dal IV Trimestre 1997, l'accordato è stato considerato pari a quello desumibile dagli estratti conto”; “il tasso soglia di confronto è stato utilizzato quello riferito alle operazioni di “apertura di credito in conto corrente” - categoria C.1 della classificazione Banca D'Italia”; “gli oneri utilizzati per il calcolo (collegati all'erogazione del credito) e i numeri debitori sono quelli riportati negli estratti conto trimestrali”; “per tutto il periodo la commissione di massimo scoperto è stata valutata separatamente, così come previsto nell'ordinanza n.16303/2018 della Corte di Cassazione - criterio c.d. del margine”.
All'esito dell'applicazione dei criteri indicati, il c.t.u. ha concluso nel senso che “I calcoli eseguiti non hanno fatto rilevare superamenti dei tassi soglia”.
Quanto agli interessi in misura ultralegale, è noto che, in caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, deve essere applicato il tasso di interesse nella misura legale, procedendo alla automatica sostituzione del tasso invalido (compreso il caso in cui non sia stato concordato per iscritto) con il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 t.u.b.
Nel caso di specie, il c.t.u., facendo corretto governo dei principi di diritto enunciati e ribadendo l'assenza della documentazione contrattuale, ha ricalcolato gli interessi sostituendo il tasso applicato dalla banca con quello c.d. “sostitutivo” ex art. 117 comma 7
t.u.b. e quindi ha utilizzato i tassi dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la chiusura di ciascun trimestre.
6. Commissione di massimo scoperto
Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità dell'applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale pagina 12 di 20 voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del t.u.b. successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre 2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis Tribunale Mondovì 17 febbraio
2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove pagina 13 di 20 calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze
16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido) sia se calcolata sull'accordato (cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre
2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tale intervento normativo, tuttavia, non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva
Italia), convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel t.u.b. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis t.u.b. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del t.u.b.) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pagina 14 di 20 pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti
(utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato, non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del
D.L. 24.1.2012 n. 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3 t.u.b., in quanto l'art. 27 bis, nella sua attuale formulazione, è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto
CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del t.u.b., il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto, escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
pagina 15 di 20 La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 t.u.b. se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”
(in tal senso Cass. 18.1.2006 n. 870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al c.t.u. il quesito nel senso di escludere quanto addebitato a titolo di c.m.s., per il periodo anteriore alla data di entrata in pagina 16 di 20 vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione non contenente criteri di determinazione dell'entità, delle modalità di calcolo e di capitalizzazione, mentre, per i periodi successivi, in caso di non conformità delle clausole alla legge.
Il c.t.u., quindi, rilevando l'applicazione della c.m.s. fino al 30.9.2009, ha espunto tale addebito dal ricalcolo, vista la mancanza in atti della relativa pattuizione.
7. Illegittima applicazione delle valute
In merito alla contestazione avanzata dalla parte attrice in ordine alla pratica per cui le operazioni, nel corso del rapporto, non venivano contabilizzate il giorno stesso in cui erano state effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), il c.t.u., nella ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, ha applicato la “data operazione”, in ragione dell'assenza di specifica pattuizione.
8. Rielaborazione del saldo
Devesi evidenziare che l'esperto nominato dal Tribunale, applicando tutti i sopra esposti criteri, ha elaborato plurimi conteggi per il calcolo del saldo finale, proponendo un'ipotesi di riconteggio considerando tutte le rimesse di natura solutoria, in ragione dell'assenza del contratto, e due ipotesi di calcolo per l'identificazione delle rimesse aventi natura solutoria, l'una sul cd. “saldo Banca”, quindi sul saldo risultante dagli estratti conto bancari, l'altra sul cd. “saldo rielaborato o ricalcolato”; tali prospettazioni implicano la valutazione della prescrizione maturata in epoca antecedente al 20.10.2007, essendo stato l'atto di citazione notificato in data 20.10.2017.
Nel caso in esame, la banca convenuta non ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione, pertanto, ai fini del calcolo del saldo finale, deve farsi riferimento all'originario conteggio elaborato dal c.t.u., con espunzione dell'importo calcolato a titolo di “riduzione delle rimesse aventi natura solutoria per la parte destinata al pagamento degli interessi e delle commissioni”.
pagina 17 di 20 Sulla base di tali considerazioni, posto che la rideterminazione della situazione dare/avere fra le parti e la correlativa condanna vanno limitate alle richieste del correntista, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 55.600,89 nei confronti di parte attrice, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
9. Risarcimento del danno
Passando alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione del danno asseritamente subìto.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca – asseritamente inadempiente o illecita - ed il pregiudizio lamentato.
Quanto alla richiesta di liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che è destinata a soccorrere quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità.
pagina 18 di 20 L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere sempre provata da chi la allega (cfr.
Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass.
20889/2016; Cass. 4534/2017).
10. Condanna ex art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta la richiesta avanzata dall'attore diretta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (cfr. Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (cfr. Cass.,
21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989,
I, 2535), che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno derivante dal comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente (cfr. Cass., 15.4.2013, n.
9080), se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza
(cfr. Cass. 26.3.2013, n. 7620; Cass., 12.10.2011, n. 20995; Cass., 23.8,22011, n. 17485;
Cass., 8.6.2007, n 13395; Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n.
4651; Cass., 2.6.84, n. 334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti, perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie il correntista non ha dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quindi una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
11. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto secondo lo scaglione del valore della domanda determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice.
pagina 19 di 20 Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese afferenti all'espletata c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
Quanto alle richieste spese di c.t.p., le stesse non risultano documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3717/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 166, l'illegittima applicazione degli interessi debitori, della capitalizzazione dei medesimi interessi debitori, della c.m.s. e delle valute;
- condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di
€ 55.600,89 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte conventa a corrispondere a parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre €
545 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovuti come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.
Teramo, 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa IA NE
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
IA NE, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3717/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Argento ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Pescara, via Cesare Battisti n. 31, presso il difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Piermichele De Matteis, elettivamente domiciliata in Teramo, via
Pannella n.3, presso l'avv. Simonetta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario etc.)
CONCLUSIONI: per parte attrice: “La difesa di parte attrice, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed alle produzioni documentali in atti, precisa le conclusioni ivi rassegnate, chiedendone
l'integrale accoglimento, con rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e
pagina 1 di 20 richiesto, in quanto infondato in fatto e diritto.Stante la già menzionata chiusura/estinzione del c/c di cui è causa, avvenuta in data 5.07.2010, circostanza non contestata/confermata dalla Banca convenuta (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione), si chiede la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore delle somme di cui lo stesso è creditore, come indicate in atti da questa difesa, ovvero come risultanti all'esito dell'espletata CTU contabile redatta dal Dott. con un saldo a credito dell'attore di Euro Persona_1
54.545,81, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, rivalutazione monetaria e danni per inadempimento contrattuale e/o per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con vittoria integrale di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario. Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
per parte convenuta: “Con il presente atto la Controparte_1 come sopra rappresentata e difesa, precisa le conclusioni come segue: “Piaccia al
Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, RIGETTARE, nel MERITO, le domande tutte formulate dal sig. siccome INAMMISSIBILI ed INFONDATE in fatto e Parte_1 diritto, con la condanna dello stesso al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre le dovute percentuali di legge. Con ogni ulteriore riserva e salvezza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2017, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, per ivi sentire Controparte_1 accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti,
l'illegittimità/inefficacia delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e di interessi usurari;
chiedeva, quindi, di condannare l'istituto di credito convenuto, previa determinazione all'attualità del saldo del rapporto di conto corrente ed eventualmente operata la compensazione legale, al pagamento delle somme di cui l'attore sarebbe risultato creditore pagina 2 di 20 all'esito dell'istruttoria, oltre che al risarcimento del danno derivato dall'impossibilità di disporre di maggiori risorse finanziarie, da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che aveva intrattenuto con l'istituto di credito convenuto rapporto di conto corrente n.
166, stipulato in data in data 26.08.1996 ed estinto successivamente al 30.09.2009;
- che l'originario contratto di apertura del conto corrente n. 166 non era stato mai fornito dalla banca convenuta, nonostante le reiterate richieste avanzate in tal senso;
- che parte attrice aveva sottoposto detto rapporto a verifica da parte di esperto del settore e dall'esame erano emerse criticità in tema di interessi anatocistici, usurari, ultralegali, commissioni di massimo scoperto, il tutto come indicato in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;
- che parte attrice risultava creditrice nei confronti della banca in ragione delle dedotte illegittimità e aveva diritto al risarcimento del danno subito a causa delle ridotte disponibilità economiche derivanti dai predetti addebiti illegittimi.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale, nel contestare la violazione degli oneri probatori gravanti sull'attore ed ogni avverso assunto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal Pt_1
La causa, istruita mediante c.t.u. contabile, giungeva all'udienza del 15.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Delimitazione del thema decidendum
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la parte attrice, titolare del rapporto di conto corrente ordinario, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, di interessi e altre commissioni illegittimi ed al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'indebito, previo ricalcolo dell'esatto dare/avere, oltre che al ristoro del pregiudizio patito.
pagina 3 di 20 In particolare, l'attore ha dedotto che la Banca convenuta non aveva mai fornito l'originario contratto di apertura del conto corrente n. 166, nonostante le reiterate richieste avanzate ai sensi dell'art. 119 t.u.b. ed in sede di mediazione, con la conseguenza che tale contegno omissivo induceva a ritenere che non era stato mai sottoscritto tra le parti un regolare contratto, con indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, con conseguente nullità dello stesso.
Per contro, parte convenuta ha contestato ogni avverso assunto, eccependo la genericità, infondatezza e l'assenza di prova delle avverse doglianze.
2. Ripartizione dell'onere della prova
È opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., in caso di ripetizione di indebito, incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta). Ne consegue che il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso di specie, pertanto, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle.
pagina 4 di 20 Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sostenuto che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo” (cfr. Cass. civ. sez.
I, 7 maggio 2015, n. 9201).
In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
in tal caso, però, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass.
23229/04; Cass. 9099/12).
Tali essendo le conclusioni sul tema, nel caso di specie, deve allora rilevarsi che, a fronte di una domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista in relazione al conto corrente per cui è causa, basata sulla deduzione della illegittimità delle condizioni economiche applicate, non risulta depositata la documentazione contrattuale né la serie completa degli estratti conto relativa al rapporto intercorrente tra la parte attrice e la banca convenuta.
Risulta, tuttavia, ex actis la prova che il correntista si è attivato, formulando richiesta ex art. 119 t.u.b. (doc. 3 allegato all'atto di citazione relativo alla raccomandata a.r. del 23.11.2009), rimasta inevasa.
pagina 5 di 20 In primo luogo, il contegno omissivo dell'istituto di credito, all'esito della regolare richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b., non può fungere da presupposto per il rigetto delle domande attoree, spettando alla Banca, a fronte della suddetta richiesta e in un'ottica di replica alla puntuale eccezione del correntista, l'onere di provare la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali. Si osserva, infatti, che la banca non ha specificamente contestato l'esistenza del dedotto rapporto di conto corrente, giustificando l'omesso adempimento della richiesta ex art. 119 t.u.b. con la circostanza di non essere più in possesso della documentazione, in quanto la stessa, a seguito della estinzione del rapporto, non risultava più conservata dal convenuto.
In secondo luogo, si rileva che a fronte della domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista, basata sulla deduzione della mancata pattuizione in radice delle condizioni economiche, la convenuta ha del tutto omesso di produrre CP_1 alcuna valida pattuizione scritta riportante la concreta determinazione del tasso debitore e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto per cui è causa.
Da quanto sopra consegue l'impossibilità di accertamento di valide pattuizioni economiche in relazione al contratto n. 166.
A questo punto, per verificare se effettivamente sussiste un diritto del correntista alla ripetizione, non può prescindersi dall'accertamento reale del saldo, la cui ricostruzione
è certamente possibile, avendo parte attrice prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
3. Esame delle allegazioni attoree e della documentazione in atti
Passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una c.t.u. contabile.
Osserva il Tribunale come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Del resto, le stesse parti non hanno sollevato specifiche critiche all'elaborato, limitandosi ciascuna ad aderire ad una delle ricostruzioni prospettate dall'ausiliario.
pagina 6 di 20 Dall'analisi della documentazione in atti, che trova conforto anche nelle premesse della c.t.u., è possibile rilevare che, con riferimento al conto corrente n. 166, sono stati depositati gli estratti conto dall'apertura del 26.08.1996 fino al IV Trim. 1997, gli estratti conto I , con saldo iniziale di riporto al 31.12.1999 pari a lire 380.443.737 a Parte_2 debito del cliente correntista, fino al III Trim. 2009; sono mancanti gli estratti conto degli anni 1998 e 1999.
Ai fini della ricostruzione del rapporto, in ossequio al quesito conferito dal
Tribunale, il c.t.u. ha considerato quale saldo iniziale di riporto quello di cui al 31.12.1999, pari a lire 380.443.737 a debito del correntista, essendo tale saldo peggiorativo rispetto a quello indicato al 31.12.1997, pari a lire 51.473.891 a debito del cliente correntista, atteso che, in virtù dei sopra richiamati principi in tema di onere della prova, il correntista non può giovarsi dell'effetto migliorativo del saldo in relazione ad un periodo non documentato.
Entrando nel merito delle contestazioni svolte dalla parte attrice, si rileva quanto segue.
4. Illegittima applicazione di interessi anatocistici
Con tale motivo di doglianza, parte attrice ha eccepito l'illegittimità dell'anatocismo applicato dalla CP_1
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass.
SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
La Corte di legittimità, nell'arresto a sezioni unite 24418/2010, ha poi affermato che l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi a debito prevista su base trimestrale, non può comportare, in sostituzione, l'applicazione del criterio annuale, poiché ciò sarebbe in rinnovato contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.
pagina 7 di 20 Occorre sottolineare che, per il periodo successivo all'1.7.2000, il secondo comma dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 prevede che la modifica delle condizioni contrattuali deve non solo essere pubblicata sulla G.U., ma comunicata al singolo cliente.
Per completezza, deve osservarsi che il secondo comma dell'art. 7, benché non espressamente abrogato, deve ritenersi privo di effetti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 D.Lgs. 342/99 (sent. Corte cost. n. 425/00), norma primaria cui il detto articolo dava concreta attuazione.
Tale norma diretta a modificare i commi 2 e 3 dell'art. 120 t.u.b., infatti, ha ricevuto attuazione con la delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare la previsione di cui al comma 3, nella parte relativa all'adeguamento delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR, è stata ripresa dall'art. 7 della delibera richiamata, la quale ha disposto che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. La delibera, dunque, prevede un iter procedimentale che gli Istituti di credito devono seguire per adeguare le “vecchie” clausole anatocistiche ai principi espressi dalla medesima delibera e prima ancora dall'art. 120 t.u.b.
e che prescinde, in ipotesi di condizioni non meno favorevoli per la clientela, dalla stipulazione di un nuovo accordo corrispondente ai principi di cui al comma 2 dell'art. 120
t.u.b..
La dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 120 t.u.b. ha comportato, da un lato, che le clausole anatocistiche antecedenti al venire in esistenza della pagina 8 di 20 delibera CICR conservassero il loro carattere illecito per contrasto con l'art. 1283 c.c., dall'altro, il venir meno della norma di legge che legittimava il CICR a stabilire le modalità con cui tali clausole dovevano adeguarsi ai principi sanciti dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera medesima. Con la sentenza della Consulta è stato stravolto il disegno del legislatore secondo il quale le vecchie clausole anatocistiche avrebbero dovuto essere salvate e produrre la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR
e dopo tale data, avrebbero dovuto essere adeguate secondo il meccanismo sopra descritto.
Sulla base di tali premesse, la sopravvivenza solo formale dell'art. 7 della delibera
CICR 9 febbraio 2000 non può giustificare l'applicazione dello stesso atteso che: in primo luogo, non è possibile l'adeguamento di clausole invalide in quanto viziate da nullità per contrasto con norme imperative di legge;
in secondo luogo, è venuta meno la norma di legge che attribuiva al CICR la facoltà di disciplinare le modalità di adeguamento delle clausole anatocistiche ai principi espressi dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera;
infine, si tratta di normativa secondaria che derogava ad una fonte primaria, per cui era necessario che il nell'adottarla fosse legittimato da una norma di legge. Per_2
È stato sostenuto, infatti (cfr: Tribunale di Nola del 20.12.2011, conforme anche
Trib. Torino sent. 5.10.2007) che “demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il decreto legislativo
342/99 [che ha modificato l'art. 120 T.U.B.] assumeva la natura di norma delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria;
solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significava anche che la delibera CICR poteva derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo nei limiti in cui fosse stata emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, meglio, la doppia delega da esso previsto: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U. bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi;
dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero
pagina 9 di 20 mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento. Mentre Per_2 la delega "sostanziale", per il riordino della disciplina dell'anatocismo(comma due dell'art. 25) ha mantenuto vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell'art. 25, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità; ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR, di disciplinare l'ultrattività delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilità di introdurre modalità e tempi per l'adeguamento (previsto nella norma dichiarata incostituzionale)”.
Immediata conseguenza di quanto sopra è la disapplicazione dell'art. 7 della delibera CICR.
Ebbene, tale orientamento è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779; Cass., 19 maggio 2020,
n. 9140) che, pur ribadendo che la pronunzia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione, con la conseguenza che la disciplina di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore;
alla luce di tali considerazioni,
l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.
Va, inoltre, considerato che, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, secondo quanto stabilito dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000, può trovare applicazione a condizione che essa sia reciproca
(tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto. Con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR, è richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell'intermediario.
A conforto di tale conclusione l'orientamento richiamato evidenzia che il passaggio dalla disciplina previgente a quella introdotta con la novella del 1999, ha determinato per il correntista una modifica in senso peggiorativo delle condizioni del pagina 10 di 20 rapporto, in quanto la riforma dell'art. 120 t.u.b. ha comportato il transito da un sistema in cui la capitalizzazione degli interessi era vietata (con la conseguente nullità delle relative clausole), ad un sistema in cui l'anatocismo, a determinate condizioni, è legittimo.
Tale peggioramento, dunque, comporta l'applicabilità del citato art. 7 della delibera C.I.C.R., ai sensi del quale è necessario un nuovo accordo tra le parti.
È stato osservato che, “invero, tenuto conto che per le ragioni esposte la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fino alla citata modifica legislativa doveva ritenersi in radice nulla, con esclusione pertanto di qualsiasi capitalizzazione degli interessi, va da sé che, nel momento in cui la banca, senza concludere un nuovo contratto, ma intervenendo unilateralmente sulle originarie previsioni negoziali, modifica la periodicità di capitalizzazione dei frutti creditori al fine (nella sua intenzione) di “sanare”
e salvare l'originaria clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che altrimenti - come detto - sarebbe nulla, introduce una variazione del tasso di interesse sfavorevole al cliente: ebbene, detta condotta, non risultando alcuna previsione per iscritto rilasciata in tal senso dal cliente medesimo, non è legittima e la relativa nuova clausola risulta nulla ai sensi dell'art. 117 del TUB” (cfr. Tribunale di Venezia, 22.1.2007;
Tribunale di Benevento, del 18.2.2008 n. 252; Tribunale di Padova, sentenza del
27.4.2008).
Nel caso in esame, il c.t.u. ha rilevato che la “ha applicato la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità e quindi secondo reciprocità tra le parti a partire dal 30.06.2000”. Ai fini del ricalcolo del saldo, tuttavia,
l'ausiliario ha escluso la capitalizzazione trimestrale per l'intero periodo, in mancanza della specifica pattuizione per iscritto tra le parti dell'adeguamento alla delibera CICR e non risultando in atti né la pubblicazione in G.U. né la comunicazione al correntista.
5. Illegittima applicazione di interessi usurari e ultralegali
Il c.t.u. ha escluso, sulla base del quesito per la verifica dell'applicazione di interessi usurari, il superamento del tasso soglia.
A riguardo, l'esperto ha precisato che la verifica del rispetto dei tassi soglia usura ex
L. 108/96 è stata eseguita con le modalità di seguito indicate: “il tasso effettivo, da
pagina 11 di 20 confrontare con il tasso soglia, è stato determinato utilizzando come criterio di calcolo il
T.E.G.M. e quindi la seguente formula, propria della Banca d'Italia: TEG= interessi x
36.500/ numeri debitori + oneri x 100 / accordato”; quando al fido accordato, “fino al III
Trimestre 1997, in assenza del contratto di apertura di credito e di altri elementi da cui evincere con certezza il limite dell'affidamento concesso, l'accordato è stato considerato pari al massimo scoperto contabile del trimestre come previsto dalle stesse istruzioni della
Banca d'Italia; dal IV Trimestre 1997, l'accordato è stato considerato pari a quello desumibile dagli estratti conto”; “il tasso soglia di confronto è stato utilizzato quello riferito alle operazioni di “apertura di credito in conto corrente” - categoria C.1 della classificazione Banca D'Italia”; “gli oneri utilizzati per il calcolo (collegati all'erogazione del credito) e i numeri debitori sono quelli riportati negli estratti conto trimestrali”; “per tutto il periodo la commissione di massimo scoperto è stata valutata separatamente, così come previsto nell'ordinanza n.16303/2018 della Corte di Cassazione - criterio c.d. del margine”.
All'esito dell'applicazione dei criteri indicati, il c.t.u. ha concluso nel senso che “I calcoli eseguiti non hanno fatto rilevare superamenti dei tassi soglia”.
Quanto agli interessi in misura ultralegale, è noto che, in caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, deve essere applicato il tasso di interesse nella misura legale, procedendo alla automatica sostituzione del tasso invalido (compreso il caso in cui non sia stato concordato per iscritto) con il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 t.u.b.
Nel caso di specie, il c.t.u., facendo corretto governo dei principi di diritto enunciati e ribadendo l'assenza della documentazione contrattuale, ha ricalcolato gli interessi sostituendo il tasso applicato dalla banca con quello c.d. “sostitutivo” ex art. 117 comma 7
t.u.b. e quindi ha utilizzato i tassi dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la chiusura di ciascun trimestre.
6. Commissione di massimo scoperto
Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità dell'applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale pagina 12 di 20 voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del t.u.b. successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre 2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis Tribunale Mondovì 17 febbraio
2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove pagina 13 di 20 calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze
16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido) sia se calcolata sull'accordato (cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre
2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tale intervento normativo, tuttavia, non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva
Italia), convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel t.u.b. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis t.u.b. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del t.u.b.) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pagina 14 di 20 pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti
(utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato, non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del
D.L. 24.1.2012 n. 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3 t.u.b., in quanto l'art. 27 bis, nella sua attuale formulazione, è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto
CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del t.u.b., il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto, escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
pagina 15 di 20 La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 t.u.b. se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”
(in tal senso Cass. 18.1.2006 n. 870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al c.t.u. il quesito nel senso di escludere quanto addebitato a titolo di c.m.s., per il periodo anteriore alla data di entrata in pagina 16 di 20 vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione non contenente criteri di determinazione dell'entità, delle modalità di calcolo e di capitalizzazione, mentre, per i periodi successivi, in caso di non conformità delle clausole alla legge.
Il c.t.u., quindi, rilevando l'applicazione della c.m.s. fino al 30.9.2009, ha espunto tale addebito dal ricalcolo, vista la mancanza in atti della relativa pattuizione.
7. Illegittima applicazione delle valute
In merito alla contestazione avanzata dalla parte attrice in ordine alla pratica per cui le operazioni, nel corso del rapporto, non venivano contabilizzate il giorno stesso in cui erano state effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), il c.t.u., nella ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, ha applicato la “data operazione”, in ragione dell'assenza di specifica pattuizione.
8. Rielaborazione del saldo
Devesi evidenziare che l'esperto nominato dal Tribunale, applicando tutti i sopra esposti criteri, ha elaborato plurimi conteggi per il calcolo del saldo finale, proponendo un'ipotesi di riconteggio considerando tutte le rimesse di natura solutoria, in ragione dell'assenza del contratto, e due ipotesi di calcolo per l'identificazione delle rimesse aventi natura solutoria, l'una sul cd. “saldo Banca”, quindi sul saldo risultante dagli estratti conto bancari, l'altra sul cd. “saldo rielaborato o ricalcolato”; tali prospettazioni implicano la valutazione della prescrizione maturata in epoca antecedente al 20.10.2007, essendo stato l'atto di citazione notificato in data 20.10.2017.
Nel caso in esame, la banca convenuta non ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione, pertanto, ai fini del calcolo del saldo finale, deve farsi riferimento all'originario conteggio elaborato dal c.t.u., con espunzione dell'importo calcolato a titolo di “riduzione delle rimesse aventi natura solutoria per la parte destinata al pagamento degli interessi e delle commissioni”.
pagina 17 di 20 Sulla base di tali considerazioni, posto che la rideterminazione della situazione dare/avere fra le parti e la correlativa condanna vanno limitate alle richieste del correntista, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 55.600,89 nei confronti di parte attrice, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
9. Risarcimento del danno
Passando alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione del danno asseritamente subìto.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca – asseritamente inadempiente o illecita - ed il pregiudizio lamentato.
Quanto alla richiesta di liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che è destinata a soccorrere quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità.
pagina 18 di 20 L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere sempre provata da chi la allega (cfr.
Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass.
20889/2016; Cass. 4534/2017).
10. Condanna ex art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta la richiesta avanzata dall'attore diretta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (cfr. Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (cfr. Cass.,
21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989,
I, 2535), che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno derivante dal comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente (cfr. Cass., 15.4.2013, n.
9080), se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza
(cfr. Cass. 26.3.2013, n. 7620; Cass., 12.10.2011, n. 20995; Cass., 23.8,22011, n. 17485;
Cass., 8.6.2007, n 13395; Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n.
4651; Cass., 2.6.84, n. 334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti, perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie il correntista non ha dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quindi una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
11. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto secondo lo scaglione del valore della domanda determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice.
pagina 19 di 20 Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese afferenti all'espletata c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
Quanto alle richieste spese di c.t.p., le stesse non risultano documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3717/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 166, l'illegittima applicazione degli interessi debitori, della capitalizzazione dei medesimi interessi debitori, della c.m.s. e delle valute;
- condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di
€ 55.600,89 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte conventa a corrispondere a parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre €
545 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovuti come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.
Teramo, 21.10.2025
Il Giudice dott.ssa IA NE
(atto sottoscritto digitalmente)
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