Articolo 5 della Legge 18 luglio 1956, n. 759
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 agosto 1956
Art. 5.
E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non piu' produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956