Articolo 9 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 dicembre 1974
Art. 9.
Il primo e l'ultimo comma dell' articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si e' aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.
Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredita' e di legato le disposizioni dell' articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974