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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO MASTROLIA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 08.09.2023; ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. ACCONCIA PASQUALE e presso il suo studio CP_2 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2024; resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/01/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in SIANO, SA, il 09/03/2008 (come da CP_2 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2008 parte II, serie A, n. 2), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_2 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale, modificando l'assegno di mantenimento per il figlio, quantificato in euro 400,00 mensili e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Resa, peraltro, la sentenza parziale di divorzio, il procedimento è pervenuto alla successiva udienza del 09.07.2025, ove le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 05.06.2025 come effettuata dal Giudice Istruttore, il quale ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata e resa con il decisum n. 424/2025.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha, a tal fine, formulato una proposta conciliativa, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della pagina 2 di 3 presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, come concordemente accettata, è la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 25.09.2023 e, a monte, della separazione consensuale e, per l'effetto, sotto il profilo economico, l'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre il 100% dell'Assegno Unico in favore della ricorrente, con divisione al 50% delle spese straordinarie;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto del punto n. 1 e della rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO MASTROLIA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 08.09.2023; ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. ACCONCIA PASQUALE e presso il suo studio CP_2 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2024; resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/01/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in SIANO, SA, il 09/03/2008 (come da CP_2 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2008 parte II, serie A, n. 2), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_2 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale, modificando l'assegno di mantenimento per il figlio, quantificato in euro 400,00 mensili e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Resa, peraltro, la sentenza parziale di divorzio, il procedimento è pervenuto alla successiva udienza del 09.07.2025, ove le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 05.06.2025 come effettuata dal Giudice Istruttore, il quale ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata e resa con il decisum n. 424/2025.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha, a tal fine, formulato una proposta conciliativa, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della pagina 2 di 3 presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, come concordemente accettata, è la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 25.09.2023 e, a monte, della separazione consensuale e, per l'effetto, sotto il profilo economico, l'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre il 100% dell'Assegno Unico in favore della ricorrente, con divisione al 50% delle spese straordinarie;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto del punto n. 1 e della rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 3 di 3