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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2024
Tribunale Ordinario di Prato
Unica
Oggi 22 maggio 2025, ore 9:40, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO MORI l'avv. CIASULLO Parte_1
LUCA per l'avv. Controparte_1
NANNUCCI ELISA
Le parti concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, a fronte del pagamento nel frattempo intervenuto.
Il giudice, previa camera di consiglio pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1045/2024 promossa da:
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO (C.F. Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo, elettivamente P.IVA_1 domiciliato a Prato, viale della Repubblica 235, presso lo studio del difensore Parte ricorrente contro (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/B, presso il difensore
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Studio legale e tributario ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'avviso di addebito n. 43620240001318349000, notificato dall' il 4 Controparte_2 novembre 2024 e avente a oggetto la pretesa di 1.018,98 euro per i contributi dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti “per il periodo da marzo 2024 ad aprile 2024.
Nel merito contesta la nullità della pretesa contributiva dell' per difetto Controparte_2 della motivazione, con conseguente richiesta di annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione, avendo parte ricorrente adempiuto in maniera regolare agli obblighi previdenziali. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per indeterminatezza della CP_1 causa petendi e il rigetto dell'istanza di sospensione per difetto del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Rigettata l'istanza di sospensione, con note di trattazione scritta del 12 maggio 2025 ha CP_1 dato atto del pagamento dell'ava opposto ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Tale richiesta è stata ribadita in sede di udienza da entrambe le parti.
*** Alla luce della documentazione versata in atti (e, segnatamente, alla quietanza depositata dall' ) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che CP_2 costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte), ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro
Pag. 2 di 3 interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
In punto di spese di lite, le parti chiedono la compensazione: si provvede, pertanto, in conformità.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Prato, 22 maggio 2025
Il Giudice Mariella Galano
Pag. 3 di 3
Tribunale Ordinario di Prato
Unica
Oggi 22 maggio 2025, ore 9:40, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO MORI l'avv. CIASULLO Parte_1
LUCA per l'avv. Controparte_1
NANNUCCI ELISA
Le parti concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, a fronte del pagamento nel frattempo intervenuto.
Il giudice, previa camera di consiglio pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1045/2024 promossa da:
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO (C.F. Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo, elettivamente P.IVA_1 domiciliato a Prato, viale della Repubblica 235, presso lo studio del difensore Parte ricorrente contro (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/B, presso il difensore
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Studio legale e tributario ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'avviso di addebito n. 43620240001318349000, notificato dall' il 4 Controparte_2 novembre 2024 e avente a oggetto la pretesa di 1.018,98 euro per i contributi dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti “per il periodo da marzo 2024 ad aprile 2024.
Nel merito contesta la nullità della pretesa contributiva dell' per difetto Controparte_2 della motivazione, con conseguente richiesta di annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione, avendo parte ricorrente adempiuto in maniera regolare agli obblighi previdenziali. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per indeterminatezza della CP_1 causa petendi e il rigetto dell'istanza di sospensione per difetto del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Rigettata l'istanza di sospensione, con note di trattazione scritta del 12 maggio 2025 ha CP_1 dato atto del pagamento dell'ava opposto ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Tale richiesta è stata ribadita in sede di udienza da entrambe le parti.
*** Alla luce della documentazione versata in atti (e, segnatamente, alla quietanza depositata dall' ) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che CP_2 costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte), ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro
Pag. 2 di 3 interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
In punto di spese di lite, le parti chiedono la compensazione: si provvede, pertanto, in conformità.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Prato, 22 maggio 2025
Il Giudice Mariella Galano
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