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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 237 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Matilde Mura ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Cagliari nello studio del difensore, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Simonetta Garbati, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
1 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente appello
ed in riforma della sentenza appellata: 1) accertare e dichiarare che il è Controparte_1
receduto dal contratto rep. n°87851 del 23 giugno 2010; 2) per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del Sindaco, al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, dell'indennità di cui all'art. 134 Parte_2
del d.lgs. n°163/2006 nella misura del 10% del valore delle opere non eseguite, pari, nella
fattispecie, ad € 780.387,82, oltre iva, accessori di legge ed interessi sino al saldo, ovvero alla
maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
3) con ogni
conseguenziale pronunzia come per legge anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di
giudizio.”;
nell'interesse dell'appellata: “L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare, per i motivi di
cui sopra, l'appello proposto avverso la sentenza n. 2461/20 del 17.11.20 emessa dal Tribunale
Civile di Cagliari, che aveva respinto la domanda del odierno appellante, Parte_1
confermando integralmente il contenuto della sentenza stessa;
in via subordinata, nella
denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversariamente proposto quantificare
l'indennità di cui all'art. 134 D.Lgs. n. 163/06 nella misura massima di € 383.734,15 come
quantificato in corso di primo grado del giudizio. Con vittoria di lite ed il rimborso delle spese
generali (15% sui compensi), oltre accessori di legge che nel caso del non Controparte_1
soggetto a I.V.A., sono peraltro rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80% sui
compensi e I.N.A.I.L. allo 0,525% (T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, n. 151/16) spese ed
onorari”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 10.4.2018 il Parte_3
[...
[...] quale appaltatore riunito in con la società
[...] CP_2 Parte_4
per il contratto di appalto stipulato in data 23.6.2010, rep. 87851, convenne in giudizio il
[...]
in qualità di ente appaltante, al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
dell'intervenuto recesso dal contratto di appalto esercitato dal e la conseguente CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 134 del d.lgs. n.
163/2006, quantificata in euro 780.387,82, oltre interessi, accessori ed i.v.a., nonché la condanna al pagamento dell'ulteriore importo di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento di ulteriori danni patrimoniali conseguenti al recesso.
Si costituì tempestivamente in giudizio il eccepì l'infondatezza delle domande attoree, CP_1
evidenziando la non riconducibilità delle dichiarazioni espresse dalla stazione appaltante all'esercizio del diritto di recesso dal contratto d'appalto, attesa la natura formale e ricettizia dell'atto unilaterale di recesso, con la conseguente inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo, peraltro quantificato in modo errato, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria. L'ente territoriale contestò, quindi, la sussistenza del recesso ed invocò
l'integrale rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, fu decisa dal Tribunale di Cagliari
con sentenza n. 2461/2020 depositata il 17.11.2020, che così dispose: “1) rigetta tutte le domande
attrici; 2) condanna il Parte_5
a pagare al a titolo di rifusione delle spese
[...] CP_1 CP_1
processuali, la somma di euro 15.000,00 per compenso di avvocato (di cui euro 5.000,00 per la
fase di studio, euro 3.000,00 per quella introduttiva ed euro 7.000,00 per quella decisoria), oltre
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per
legge”.
Il Tribunale motivò il rigetto della domanda ritenendo che, nel caso di specie, non si era verificato un valido esercizio del diritto di recesso da parte del non risultando alcun Controparte_1
3 atto formale e scritto proveniente dall'organo competente – individuato nel dirigente del Parte_6
– idoneo a integrare gli estremi del recesso previsto dall'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006.
[...]
Il giudice di primo grado escluse che le deliberazioni della Giunta comunale nn. 165/2011 e
115/2012, nonché la nota del 23.10.2013, potessero assumere valore equipollente all'atto unilaterale di recesso, trattandosi di manifestazioni non formali, prive del carattere ricettizio e della volontà inequivoca richiesti dalla norma, ed anzi indicative dell'intento di attendere un'eventuale iniziativa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 129, comma 8, del d.p.r. n. 554/1999.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il sulla Parte_1
base di un unico motivo, volto a censurare le valutazioni del Tribunale sull'asserita insussistenza del recesso dal contratto di appalto da parte del e sul mancato riconoscimento del CP_1
conseguente indennizzo riconosciuto dalla legge e dei danni.
Il ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto per le Controparte_1
ragioni già esposte nel giudizio di primo grado, in subordine, nel solo caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto di procedere alla quantificazione dell'indennità da recesso secondo i criteri di calcolo previsti dall'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, come specificati dal già CP_1
nel giudizio davanti al Tribunale.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con un unico e articolato motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'errata valutazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto posti alla base della decisione e la conseguente violazione delle norme di legge rilevanti nel caso di specie, con particolare riferimento all'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.
L'appellante ha censurato il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui – dopo aver dato atto delle determinazioni raggiunte dal con una serie di delibere CP_1
4 comunicate alle società appaltatrici, dalle quali emergeva la volontà dell'ente di non voler più
realizzare l'opera appaltata – escluse che tale contegno potesse essere qualificato come esercizio del diritto di recesso dal contrato, motivando sul punto che, a seguito dell'inerzia dell'ente,
sarebbe stato onere dell'appaltatore recedere dal contratto una volta preso atto della volontà del di sciogliere l'accordo concluso, richiamando in tal senso l'art. 129 del d.p.r. 554/1999. CP_1
Il motivo è fondato.
2. Preliminarmente è opportuno dare conto degli elementi di fatto emersi nel giudizio di primo grado e valutati dalla sentenza impugnata:
- il contratto di appalto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva a favore dell'associazione temporanea di imprese formata dal Parte_1
e dalla era stato concluso dal con
[...] Parte_4 Controparte_1
atto pubblico sottoscritto in data 23.6.2010 (docc. 8 e 9 - appellante);
Contr
- con la stipula del contratto l' i era impegnata a predisporre la progettazione esecutiva e successivamente a realizzare un parcheggio interrato nell'area portuale di via Roma, a Cagliari;
nei termini previsti dal contratto, a seguito del rilascio dei pareri favorevoli degli uffici
Contr competenti e delle autorizzazioni amministrative, l' veva consegnato il progetto dei lavori,
avvalendosi dell'opera in subappalto della società di ingegneria CP_3
il progetto esecutivo era stato approvato dal mediante delibera della Giunta n. 118 del CP_1
5.5.2011 (doc. 10 - appellante);
- con atto di diffida formale del 15.7.2011, l'associazione temporanea di imprese aveva intimato al la consegna dei lavori, evidenziando che, per espressa previsione contrattuale, CP_1
l'approvazione del progetto esecutivo comportava l'obbligo per il di procedere alla CP_1
stipula dell'atto aggiuntivo, relativo alle modalità operative del cantiere ed alla conseguente consegna dei lavori, assegnando, contestualmente, all'ente appaltante il termine di dieci giorni per l'adempimento (doc. 25 - appellante);
5 - in data 2.8.2011 il aveva dato riscontro interlocutorio alla diffida esponendo la CP_1
necessità di tempi tecnici per la predisposizione del verbale di cantierabilità della zona interessata dai lavori, con riferimento specifico “allo studio del nuovo assetto del traffico ed alle conseguenti variazioni durante il corso dei lavori”, con conseguente rilascio di un nuovo parere, assicurando che “una volta definito tale aspetto” sarebbe stato “possibile emettere il certificato di cantierabilità propedeutico alla firma del contratto aggiuntivo” (doc. 26 - appellante);
- successivamente, con delibera n. 165 del 25.8.2011, il aveva deciso di non procedere CP_1
nell'immediato all'esecuzione dei lavori di costruzione del parcheggio evidenziando il rischio
“di congestione ed in generale di disagi per il traffico pubblico e privato”, dando contestualmente atto del possibile contenzioso con l'associazione appaltatrice e della necessità di avvalersi di assistenza legale specifica per il futuro anche in vista di possibili trattative (doc. 27 - appellante);
- dopo aver ottenuto un parere legale sulla vicenda, il con delibera n. 115 del 23.5.2012, CP_1
aveva deciso di non procedere alla stipula dell'atto aggiuntivo previsto dall'art. 6 del contratto di appalto e di non realizzare l'opera “sia per problematiche relative al traffico veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori, sia soprattutto per il mutato indirizzo sulla mobilità
dell'amministrazione”, precisando che “qualora l'appaltatore presentasse istanza di recesso ai sensi dell'art. 129 comma 8 del d.p.r. 554/1999, l'amministrazione procederà alla quantificazione degli oneri secondo la disciplina prevista dall'art. 9 del capitolato generale, in contraddittorio con lo stesso appaltatore, così come indicato anche nel parere acquisito dall'amministrazione in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 165 del
25.8.2011”;
tale determinazione dell'ente appaltante era stata comunicata formalmente dal responsabile unico per il procedimento alla incaricata con nota del 3.8.2011 dal Parte_4 [...]
di gestire le trattative per la definizione delle controversie sorte con il Parte_1
inerenti al contratto di appalto (doc. 51 - appellante). CP_1
6 3. Così brevemente riepilogati i fatti di causa rilevanti si può procedere al loro esame ai fini della decisione, in relazione al motivo di appello proposto.
È pacifico che nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione la stipula del contratto costituisca lo iato che separa la fase della procedura ad evidenza pubblica, definita fase pubblicistica, regolata dai principi e dalle regole proprie del diritto amministrativo orientata alla scelta del miglior contraente, dalla successiva fase esecutiva del contratto, definita privatistica,
regolata dai principi e dalle norme di diritto privato.
La pubblica amministrazione che stipula un contratto, all'esito della procedura ad evidenza pubblica, soggiace nella fase esecutiva del contratto ai principi generali del diritto privato tra i quali vi è quello della vincolatività del contratto, in ragione del quale il contratto ha forza di legge tra le parti.
Espressione di tali principi è la regola dettata dall'art. 1372 c.c., a norma del quale: “Il contratto
ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge”.
Così, l'ordinamento prevede che possano essere le stesse parti a trovare un accordo per sciogliere il vincolo che le lega (mutuo consenso), in alternativa, a norma dell'art. 1373 c.c., il diritto di recesso può essere previsto in modo espresso dal regolamento contrattuale predisposto dalle parti
(recesso unilaterale convenzionale), ovvero, in ultima istanza, può essere la stessa legge a individuare ipotesi di recesso, come si evince dalla locuzione “o per cause ammesse dalla legge”
(recesso unilaterale legale).
Il recesso unilaterale è, quindi, un diritto potestativo riconosciuto dal contratto o dalla legge grazie al quale una delle parti può sciogliersi dal vincolo contrattuale, manifestando una volontà
contraria a quella con la quale ella ha consentito al perfezionamento dell'accordo.
Sotto il profilo formale, il recesso unilaterale è atto negoziale ricettizio che richiede, sulla base del principio di simmetria delle forme, la stessa forma del contratto disciolto. Ne consegue che
7 il contratto che richiede ai fini della sua validità la forma scritta, necessita, perché possa essere sciolto, di un atto formale scritto. A completamento, si deve però evidenziare che per un risalente e consolidato orientamento, gli atti – anche unilaterali – dismissivi, abdicativi e risolutori dei negozi formali possono constare di requisiti minori rispetto a quelli richiesti per la validità
dell'atto o negozio a contenuto positivo. Così, questi atti possono essere assistiti da un requisito minimo, e attenuato, di forma secondo il principio per cui: “i contratti conclusi dalla P.A. "iure
privatorum" sono assoggettati alla ordinaria disciplina civilistica - sebbene, per la loro validità,
sia sempre richiesta la forma scritta - con la conseguenza che il recesso può essere validamente
espresso dall'ente pubblico in qualsiasi forma, purché pervenga nella sfera di conoscenza del
destinatario, ed è sottratto al sindacato di legittimità, riservato agli atti amministrativi, anche
per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, essendo necessario e sufficiente che risulti
effettuato in presenza dei presupposti previsti per il suo esercizio” (cfr. Cass. civ. ord. n.
21574/2022; Cass. civ. n. 262/2005).
Di norma, il diritto di recesso deve essere esercitato prima dell'esecuzione del contratto e solo in via di eccezione è ammesso l'esercizio del diritto di recesso quando le prestazioni sono già state,
in parte, eseguite. In materia di appalto, contratto che si caratterizza per la natura prolungata delle prestazioni oggetto del rapporto, la legge prevede espressamente il recesso unilaterale del committente “anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera”, salvo l'onere di tenere indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dal valore dell'opera già eseguita e dagli eventuali ulteriori danni (cfr. art. 1671 c.c.).
Nell'ambito degli appalti di opere pubbliche il diritto di recesso è espressamente previsto dal codice degli appalti, ed in particolare, avuto riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile al caso concreto, dall'art. 134 del d.lgs. 163/2006, il quale prevede, per ciò che qui interessa, che
“
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
8 dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di
recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo definitivo…”.
La norma specifica quanto previsto in via generale dall'art. 1671 del c.c. ed assume il rango di norma speciale da applicare ai contratti conclusi dalla pubblica amministrazione.
L'ente appaltante può, quindi, liberarsi in qualsiasi momento dal contratto purché, nell'ipotesi di recesso nel corso dello svolgimento del rapporto, corrisponda all'appaltatore il valore delle opere eseguite e quello dei materiali già oggetto di accettazione da parte del direttore dei lavori. Sono
comunque dovute, ossia anche in caso di recesso esercitato prima che il contratto abbia avuto esecuzione, le somme previste dall'ultimo inciso del primo comma e calcolate secondo quanto affermato dal secondo comma, disposizione che, sotto il profilo sostanziale, deve essere intesa come espressione di un criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore in caso di recesso;
vale a dire, una sorta di forfetizzazione legale del danno subito a seguito di un fatto lecito (il recesso appunto) posto in essere dall'ente appaltante.
Sotto il profilo della modalità di recesso, invece, la disposizione chiarisce che l'esercizio del diritto di recesso, quale diritto potestativo da esprimere come atto unilaterale recettizio sottoposto a vincolo di forma, «è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo». Essa deve essere interpretata nel senso che l'amministrazione deve dare preavviso all'appaltatore che intende procedere all'esercizio del diritto di recesso almeno venti giorni prima che questo sia esercitato in modo da consentire, come chiarito dall'ultimo inciso del terzo comma, la presa in consegna del “cantiere” da parte della
9 stazione appaltante. Quello della comunicazione di un preavviso, pertanto, è adempimento la cui mancata attuazione non inficia, nell'ipotesi in cui il cantiere non sia nemmeno stato consegnato e quindi i lavori non siano mai iniziati, la legittimità del recesso, perché preordinata a consentire all'appaltatore il completamento di lavorazioni già in atto affinché l'amministrazione possa prendere in consegna la parte di opera realizzata ed effettuarne il collaudo.
Infine, l'art. 11 comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, anch'esso applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, prevede che «il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile,
o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante», individuando, in questo senso, la forma legale ai fini della validità del contratto e del recesso. Quest'ultimo, in applicazione dei principi sopra declinati potrà essere esercitato in una delle forme previste dalla norma ed in quelle forme minori,
ammesse dai principi generali in tema di atti dismissivi.
4. Così ricostruito in via generale il quadro normativo di riferimento si devono svolgere le seguenti considerazioni sulla fattispecie per cui è causa.
Il con la stipulazione del contratto di appalto e con la delibera della Giunta Controparte_1
n. 118 del 5.5.2011 che ha approvato il progetto esecutivo, si è obbligata nei confronti dell'ATI
appaltatrice a compiere tutti gli atti necessari per la consegna del cantiere e per l'inizio dei lavori volti alla realizzazione dei parcheggi al di sotto della via Roma.
Il contratto di appalto all'art. 6 prevedeva, infatti, che: “le parti si impegnano, una volta
intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo, a stipulare apposito atto aggiuntivo al
presente contratto disciplinante gli obblighi concernenti la fase esecutiva dei lavori”.
L'ente appaltante, tuttavia, con due successive deliberazioni ha dapprima sospeso senza termine l'inizio dell'esecuzione dell'opera (delibera della giunta n. 165 del 25.8.2011), per poi dichiarare
10 di non avere più interesse all'esecuzione del contratto di appalto invocando il mutamento dell'indirizzo politico amministrativo (delibera della giunta n. 115 del 23.5.2012).
Si tratta, quindi, di qualificare il comportamento positivo tenuto dall'ente appaltante ai fini della sua sussumibilità nell'ambito dell'esercizio del recesso.
Avuto riguardo ai principi e alla disciplina sopra esposta, questa Corte ritiene che il CP_1
abbia esercitato il diritto di recesso.
[...]
La questione deve essere trattata avuto riguardo al rapporto tra esercizio dell'autotutela e diritto di recesso all'esito della stipula del contratto, con particolare riferimento alla possibilità per pubblica amministrazione di veicolare sopravvenuti interessi pubblici nell'ambito della disciplina privatistica. Sul punto, il Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione ha chiarito che i motivi di interesse pubblico, che consentono l'intervento in autotutela, esauriscono il loro rilievo con la stipula del contratto all'esito dell'aggiudicazione definitiva, momento dal quale trova applicazione il principio generale di irrilevanza dei motivi. Il consenso contrattuale,
formatosi ai sensi dell'art. 1325, n. 1) c.c. con la parte privata aggiudicataria, può pertanto essere oggetto di ripensamento unicamente mediante il mutuo consenso, ovvero attraverso l'esercizio
Co del recesso, che infatti incide a sua volta non già sull'atto, ma sul rapporto (cfr. Cons. A.P.,
n. 14/2014).
Ebbene, nel caso di specie, il ha modificato il proprio indirizzo politico – amministrativo CP_1
e ha espresso e formalizzato, con la delibera della Giunta n. 115/2012, la volontà di non voler dare seguito agli accordi contrattuali attraverso la consegna dei lavori e successivamente, con nota del dirigente responsabile unico per il procedimento (R.U.P.), ha comunicato tale volontà
all'impresa appaltatrice, che da tempo sollecitava l'amministrazione a dare corso all'inizio dei lavori.
Tale condotta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, costituisce espressione ed esercizio del diritto di recesso ai sensi del richiamato art. 134 d.lgs. n. 163/2006: esso non
11 richiede, infatti, formule sacramentali ma solo che sia comunicata, per iscritto, alla controparte la volontà di non dare più seguito al vincolo contrattuale.
Peraltro, gli atti di causa consentono di evidenziare il tentativo della stazione appaltante di sciogliersi dal vincolo contrattuale evitando l'applicazione della disciplina sul recesso del committente, ciò all'evidente fine di limitare le conseguenze economiche previste dalla legge,
ad essa sfavorevoli rispetto alle ipotesi in cui il recesso fosse richiesto dall'appaltatore: la delibera n. 115/2012 della Giunta riporta il contenuto di un parere legale che suggeriva al di manifestare la volontà di non proseguire il contratto, rassicurando al contempo che CP_1
non sarebbe stato possibile per l'appaltatore agire per l'inadempimento, e, contestualmente,
invitava il a sollecitare l'ATI a presentare un'istanza di recesso;
ciò al solo fine di CP_1
limitare gli oneri da corrispondere all'appaltatore a quanto previsto dall'art. 9 del capitolato generale degli appalti pubblici, che prevede una quantificazione degli stessi in misura ben più
favorevole per l'amministrazione rispetto all'indennizzo previsto in caso di recesso della stazione appaltante.
La condotta tenuta dal – il quale da un lato comunica di non avere più interesse CP_1
all'esecuzione del contratto e dall'altro lato sostiene che dovrebbe essere l'appaltatore a recedere
- distorce, pertanto, in modo radicale l'assetto normativo che prevede, invece, che la stazione appaltante, qualora all'esito di valutazioni dell'interesse pubblico postume alla stipula ritenga non più conveniente o gradito il contratto, possa scioglierlo unilateralmente mediante l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 134 d.lgs. 163/2006.
Del tutto diversa è, invece, la fattispecie contemplata dall'art. 129, comma 8, d.p.r. n. 554/1999,
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis, secondo il quale: “Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
12 effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal
capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale”.
Tale disposizione, infatti, disciplina la diversa ipotesi in cui sia l'appaltatore a perdere interesse nel contratto a seguito di una condotta imputabile alla stazione appaltante, qual è il ritardo nella consegna lavori. Si tratta, anch'esso, di un diritto di recesso unilaterale di carattere convenzionale che tuttavia deve essere esercitato mediante una manifestazione di volontà dell'appaltatore.
Nel caso di specie, il richiamo operato a questa disciplina da parte del giudice di primo grado è
da ritenersi inconferente in quanto: a) fin dal 2012 l' ha reiterato sia in via stragiudiziale CP_2
che in via giudiziale (con una precedente controversia riguardante l'accertamento di un asserito inadempimento del con richiesta di condanna dell'ente pubblico all'adempimento, CP_1
consistente nella consegna del cantiere, cfr. la sentenza di questo Tribunale n. 3690/2016, in atti),
la consegna dei lavori, a testimonianza del suo perdurante interesse all'esecuzione del contratto;
b) è stato il dopo varie interlocuzioni con le quali si è cercato di procrastinare Controparte_1
il momento della consegna dei lavori, a manifestare la volontà definitiva di non dare corso al contratto di appalto ormai stipulato.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, infatti,
l'amministrazione non è affatto rimasta inerte, ella ha optato per il recesso salvo non liquidare l'indennizzo prescritto dalla legge.
Infatti, l'ordinamento non offre alla stazione l'opzione di scelta tra “l'esercizio del recesso e il
comportamento inerte, in attesa che sia l'appaltatore a presentare istanza di recesso” (cfr.
sentenza impugnata), ma riconosce due distinti diritti, controbilanciati da rispettivi interessi.
L'ente appaltante ha, pertanto, il dovere, qualora non ritenga più opportuno proseguire il rapporto contrattuale, esercitare il diritto attribuito dall'art. 134 del codice degli appalti, riconoscendo
13 all'appaltatore le somme calcolate sulla base del parametro offerto dalla legge (cfr. Cons. St., A.
P., n. 14/2014).
In definitiva, ciò che emerge è che il abbia manifestato la volontà di sciogliere il CP_1
contratto, comunicando tale determinazione con la missiva trasmessa dal R.U.P. in data
23.10.2013. Il contenuto di tale comunicazione è inequivocabile e non può che essere ricondotta all'esercizio del diritto di recesso. Si legge, infatti, in tale nota: “con la presente si comunica che
la decisione di non dare corso alla realizzazione dell'opera è scaturita dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 115, adottata in data 23.5.2012, nella quale sono esplicitate le ragioni che
hanno orientato la scelta dell'Amministrazione”.
Non è quindi conferente nemmeno la giurisprudenza richiamata nella sentenza di primo grado,
la quale si occupa della diversa ipotesi della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento spiegata dall'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per ritardata consegna dei lavori. In particolare tale giurisprudenza chiarisce che “Negli appalti pubblici la
consegna dei lavori all'appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della realizzazione
dell'opera, si configura come un obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché
diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è fonte di responsabilità
contrattuale, in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura
contrattuale solo perché derivante dalla legge, la quale, al contrario, è una delle fonti di
integrazione del contratto (art.1374 c.c.). Tale inadempimento, tuttavia, non conferisce
all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto a norma degli art. 1453 e 1454 c.c., né di
avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la sola "facoltà" di presentare istanza di recesso
dal contratto, per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine
originariamente convenuto (v. artt. 10, co. 8, d.P.R. n. 1963 del 1962; 129, co. 8, d.P.R. n. 554
del 1999 e, attualmente, 153, co. 8, e 157, co. l, d.P.R. n. 207 del 2010). Il riconoscimento di un
14 diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se l'appaltatore abbia
preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia
considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione
appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato il recesso, la costituzione in mora del
committente e l'iscrizione di riserva a verbale (v. Cass. n. 4780/2012, n. 7069 e 21484/2004, n.
11329/1997).” (Cass. civ., sez. I, n. 22112/2015).
Nel caso di specie, invece, l'amministrazione ha comunicato con una delibera della Giunta
comunale “la decisione di non dare corso alla realizzazione dell'opera”, mentre l'appaltatore ha costantemente manifestato la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.
Nemmeno è rilevante il fatto che si tratti di un appalto integrato, atteso che la soggezione alla disciplina privatistica sorge per l'amministrazione con la stipula del contratto di appalto e con l'approvazione del progetto esecutivo, essendo pacifico che l'ulteriore atto integrativo attiene unicamente alle modalità esecutive del “cantiere” e non incide sull'efficacia del contratto.
Sul punto è stato infatti chiarito che “l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizzazione
delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione
dell'opera, ponendo a carico dell'ente committente l'obbligo di redigere il progetto definitivo,
che deve raggiungere un livello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta
individuazione dei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo
del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la predisposizione, secondo le
indicazioni vincolanti del predetto progetto definitivo e senza poter introdurre variazioni
qualitative o quantitative, di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di
ulteriori specificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioni necessarie
e del relativo costo” (Cass. civ., sez. I, n. 11904/2024).
5. Così riconosciuto l'esercizio del diritto di recesso da parte del e quindi Controparte_1
l'an debeatur della domanda proposta dall'appellante, deve procedersi alla quantificazione
15 dell'indennizzo.
Il quantum è limitato, infatti, al solo calcolo dell'indennizzo previsto dall'art. 134 d. lgs.
163/2006, atteso che è pacifico in causa che la parte di contratto eseguita, quella relativa alla progettazione, sia stata anche pagata e che non vi siano ulteriori e diversi lavori eseguiti e non pagati (d'altronde il cantiere non è mai stato consegnato).
L'indennizzo deve essere, quindi, calcolato tenendo conto del criterio dettato dall'art. 134 cit.
per il quale “Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
l'ammontare netto dei lavori eseguiti”.
A tal proposito il prezzo base d'asta, depurato del ribasso del 34,40%, offerto dall'ATI
aggiudicataria è pari a euro 11.520.152,97.
Il valore di quattro quinti del prezzo base d'asta, epurato del ribasso offerto, è pari a euro
9.216.122,38.
Si deve quindi procedere alla quantificazione dei lavori effettuati per poi sottrarli al valore precedentemente individuato.
Tra i lavori eseguiti, trattandosi di “appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla
esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio interrato”, questa Corte ritiene che debba rientrare la progettazione dell'opera e ritiene, altresì, che ai fini del calcolo dell'indennizzo tale somma debba essere conteggiata in questo passaggio, trattandosi indiscutibilmente di uno dei lavori oggetto dell'appalto.
A tal proposito è documentale che il comune abbia pagato per la progettazione la complessiva somma di € 250.969,56 (cfr. doc. 49 - appellante).
L'importo su cui calcolare il valore del 10% ai fini dell'indennizzo è quindi pari a euro
8.965.152,82, di conseguenza l'indennizzo complessivo è quantificato deve essere quantificato in euro 896.515,28.
16 Tuttavia, il ha Parte_1
agito in giudizio in proprio e non quale soggetto mandatario dell'ATI, di modo che l'indennizzo deve essere limitato alla sua quota di partecipazione all'associazione, fissata dall'atto di costituzione della stessa (doc.
1 - appellante). Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il contratto con il quale si costituisce l'associazione temporanea di imprese non dà luogo ad una nuova entità giuridica e le obbligazioni da esso contratte mantengono i loro effetti in capo ai soggetti giuridici di cui si compone l'associazione.
Rispetto alla difesa in giudizio questo modello non deroga ai principi generali, infatti a mente dell'art. 75, terzo comma, c.p.c. «Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le
rappresenta a norma della legge o dello statuto», e nel rispetto di tali principi possono conferire mandato di farsi rappresentare in giudizio a proprio nome e conto. Come chiarito da un consolidato dalla giurisprudenza di legittimità “Il potere di stare in giudizio in nome e per conto
di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra)
presuppone un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con
riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere
in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita
in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio” (Cass. civ., sez. I, n. 9893/2004). Nel
caso di specie la è fallita di modo che l'autorizzazione a stare in giudizio per Parte_4
questa causa sarebbe dovuta necessariamente passare per un provvedimento di autorizzazione del Tribunale.
L'odierna appellante era titolare di una quota di partecipazione lavori pari al 65% ed in tale quota deve essere limitato l'indennizzo sopra calcolato. Di conseguenza, deve essere riconosciuto in favore del ai Parte_1
sensi dell'art. 134 cit., il diritto ad un indennizzo pari a euro 582.734,93, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale (10.4.2018) al saldo effettivo. Il saggio degli interessi è quello di cui
17 all'art. 1284, comma 4, c.c., in quanto tale disposizione, a norma dell'art. 17, comma 2, d.l.
132/2014 si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e dovendosi dare seguito al principio per cui: “il saggio d'interessi
previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte
contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle
e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di
salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il
carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 7677/2025; Cass. civ. ord. 61/2023).
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata come da dispositivo.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione delle cause di valore da euro
520.000,00 a 1.000.000,00, calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto, sulla somma riconosciuta all'esito del giudizio in favore del Parte_1
e, per il giudizio di primo grado, vengono liquidate secondo i
[...]
parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria;
mentre per il grado d'appello sono liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accoglie l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2461/2020 del 17.11.2020 e, in
[...]
totale riforma della sentenza impugnata:
- accerta l'intervenuto recesso del dal contratto di appalto rep. n. 87851 del Controparte_1
18 23 giugno 2010 e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 582.734,93, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.4.2018 al saldo effettivo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di parte appellante che si liquidano, per il primo grado in complessivi euro
18.420,00, per compensi, euro 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge e per il grado d'appello in complessivi euro 13.768,00, per compensi, euro 5.085,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento il dott. Carlo Augusto Durante,
magistrato ordinario in tirocinio.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 237 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Matilde Mura ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Cagliari nello studio del difensore, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Simonetta Garbati, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
1 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente appello
ed in riforma della sentenza appellata: 1) accertare e dichiarare che il è Controparte_1
receduto dal contratto rep. n°87851 del 23 giugno 2010; 2) per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del Sindaco, al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, dell'indennità di cui all'art. 134 Parte_2
del d.lgs. n°163/2006 nella misura del 10% del valore delle opere non eseguite, pari, nella
fattispecie, ad € 780.387,82, oltre iva, accessori di legge ed interessi sino al saldo, ovvero alla
maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
3) con ogni
conseguenziale pronunzia come per legge anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di
giudizio.”;
nell'interesse dell'appellata: “L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare, per i motivi di
cui sopra, l'appello proposto avverso la sentenza n. 2461/20 del 17.11.20 emessa dal Tribunale
Civile di Cagliari, che aveva respinto la domanda del odierno appellante, Parte_1
confermando integralmente il contenuto della sentenza stessa;
in via subordinata, nella
denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversariamente proposto quantificare
l'indennità di cui all'art. 134 D.Lgs. n. 163/06 nella misura massima di € 383.734,15 come
quantificato in corso di primo grado del giudizio. Con vittoria di lite ed il rimborso delle spese
generali (15% sui compensi), oltre accessori di legge che nel caso del non Controparte_1
soggetto a I.V.A., sono peraltro rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80% sui
compensi e I.N.A.I.L. allo 0,525% (T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, n. 151/16) spese ed
onorari”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 10.4.2018 il Parte_3
[...
[...] quale appaltatore riunito in con la società
[...] CP_2 Parte_4
per il contratto di appalto stipulato in data 23.6.2010, rep. 87851, convenne in giudizio il
[...]
in qualità di ente appaltante, al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
dell'intervenuto recesso dal contratto di appalto esercitato dal e la conseguente CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 134 del d.lgs. n.
163/2006, quantificata in euro 780.387,82, oltre interessi, accessori ed i.v.a., nonché la condanna al pagamento dell'ulteriore importo di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento di ulteriori danni patrimoniali conseguenti al recesso.
Si costituì tempestivamente in giudizio il eccepì l'infondatezza delle domande attoree, CP_1
evidenziando la non riconducibilità delle dichiarazioni espresse dalla stazione appaltante all'esercizio del diritto di recesso dal contratto d'appalto, attesa la natura formale e ricettizia dell'atto unilaterale di recesso, con la conseguente inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo, peraltro quantificato in modo errato, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria. L'ente territoriale contestò, quindi, la sussistenza del recesso ed invocò
l'integrale rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, fu decisa dal Tribunale di Cagliari
con sentenza n. 2461/2020 depositata il 17.11.2020, che così dispose: “1) rigetta tutte le domande
attrici; 2) condanna il Parte_5
a pagare al a titolo di rifusione delle spese
[...] CP_1 CP_1
processuali, la somma di euro 15.000,00 per compenso di avvocato (di cui euro 5.000,00 per la
fase di studio, euro 3.000,00 per quella introduttiva ed euro 7.000,00 per quella decisoria), oltre
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per
legge”.
Il Tribunale motivò il rigetto della domanda ritenendo che, nel caso di specie, non si era verificato un valido esercizio del diritto di recesso da parte del non risultando alcun Controparte_1
3 atto formale e scritto proveniente dall'organo competente – individuato nel dirigente del Parte_6
– idoneo a integrare gli estremi del recesso previsto dall'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006.
[...]
Il giudice di primo grado escluse che le deliberazioni della Giunta comunale nn. 165/2011 e
115/2012, nonché la nota del 23.10.2013, potessero assumere valore equipollente all'atto unilaterale di recesso, trattandosi di manifestazioni non formali, prive del carattere ricettizio e della volontà inequivoca richiesti dalla norma, ed anzi indicative dell'intento di attendere un'eventuale iniziativa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 129, comma 8, del d.p.r. n. 554/1999.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il sulla Parte_1
base di un unico motivo, volto a censurare le valutazioni del Tribunale sull'asserita insussistenza del recesso dal contratto di appalto da parte del e sul mancato riconoscimento del CP_1
conseguente indennizzo riconosciuto dalla legge e dei danni.
Il ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto per le Controparte_1
ragioni già esposte nel giudizio di primo grado, in subordine, nel solo caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto di procedere alla quantificazione dell'indennità da recesso secondo i criteri di calcolo previsti dall'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, come specificati dal già CP_1
nel giudizio davanti al Tribunale.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con un unico e articolato motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'errata valutazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto posti alla base della decisione e la conseguente violazione delle norme di legge rilevanti nel caso di specie, con particolare riferimento all'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.
L'appellante ha censurato il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui – dopo aver dato atto delle determinazioni raggiunte dal con una serie di delibere CP_1
4 comunicate alle società appaltatrici, dalle quali emergeva la volontà dell'ente di non voler più
realizzare l'opera appaltata – escluse che tale contegno potesse essere qualificato come esercizio del diritto di recesso dal contrato, motivando sul punto che, a seguito dell'inerzia dell'ente,
sarebbe stato onere dell'appaltatore recedere dal contratto una volta preso atto della volontà del di sciogliere l'accordo concluso, richiamando in tal senso l'art. 129 del d.p.r. 554/1999. CP_1
Il motivo è fondato.
2. Preliminarmente è opportuno dare conto degli elementi di fatto emersi nel giudizio di primo grado e valutati dalla sentenza impugnata:
- il contratto di appalto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva a favore dell'associazione temporanea di imprese formata dal Parte_1
e dalla era stato concluso dal con
[...] Parte_4 Controparte_1
atto pubblico sottoscritto in data 23.6.2010 (docc. 8 e 9 - appellante);
Contr
- con la stipula del contratto l' i era impegnata a predisporre la progettazione esecutiva e successivamente a realizzare un parcheggio interrato nell'area portuale di via Roma, a Cagliari;
nei termini previsti dal contratto, a seguito del rilascio dei pareri favorevoli degli uffici
Contr competenti e delle autorizzazioni amministrative, l' veva consegnato il progetto dei lavori,
avvalendosi dell'opera in subappalto della società di ingegneria CP_3
il progetto esecutivo era stato approvato dal mediante delibera della Giunta n. 118 del CP_1
5.5.2011 (doc. 10 - appellante);
- con atto di diffida formale del 15.7.2011, l'associazione temporanea di imprese aveva intimato al la consegna dei lavori, evidenziando che, per espressa previsione contrattuale, CP_1
l'approvazione del progetto esecutivo comportava l'obbligo per il di procedere alla CP_1
stipula dell'atto aggiuntivo, relativo alle modalità operative del cantiere ed alla conseguente consegna dei lavori, assegnando, contestualmente, all'ente appaltante il termine di dieci giorni per l'adempimento (doc. 25 - appellante);
5 - in data 2.8.2011 il aveva dato riscontro interlocutorio alla diffida esponendo la CP_1
necessità di tempi tecnici per la predisposizione del verbale di cantierabilità della zona interessata dai lavori, con riferimento specifico “allo studio del nuovo assetto del traffico ed alle conseguenti variazioni durante il corso dei lavori”, con conseguente rilascio di un nuovo parere, assicurando che “una volta definito tale aspetto” sarebbe stato “possibile emettere il certificato di cantierabilità propedeutico alla firma del contratto aggiuntivo” (doc. 26 - appellante);
- successivamente, con delibera n. 165 del 25.8.2011, il aveva deciso di non procedere CP_1
nell'immediato all'esecuzione dei lavori di costruzione del parcheggio evidenziando il rischio
“di congestione ed in generale di disagi per il traffico pubblico e privato”, dando contestualmente atto del possibile contenzioso con l'associazione appaltatrice e della necessità di avvalersi di assistenza legale specifica per il futuro anche in vista di possibili trattative (doc. 27 - appellante);
- dopo aver ottenuto un parere legale sulla vicenda, il con delibera n. 115 del 23.5.2012, CP_1
aveva deciso di non procedere alla stipula dell'atto aggiuntivo previsto dall'art. 6 del contratto di appalto e di non realizzare l'opera “sia per problematiche relative al traffico veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori, sia soprattutto per il mutato indirizzo sulla mobilità
dell'amministrazione”, precisando che “qualora l'appaltatore presentasse istanza di recesso ai sensi dell'art. 129 comma 8 del d.p.r. 554/1999, l'amministrazione procederà alla quantificazione degli oneri secondo la disciplina prevista dall'art. 9 del capitolato generale, in contraddittorio con lo stesso appaltatore, così come indicato anche nel parere acquisito dall'amministrazione in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 165 del
25.8.2011”;
tale determinazione dell'ente appaltante era stata comunicata formalmente dal responsabile unico per il procedimento alla incaricata con nota del 3.8.2011 dal Parte_4 [...]
di gestire le trattative per la definizione delle controversie sorte con il Parte_1
inerenti al contratto di appalto (doc. 51 - appellante). CP_1
6 3. Così brevemente riepilogati i fatti di causa rilevanti si può procedere al loro esame ai fini della decisione, in relazione al motivo di appello proposto.
È pacifico che nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione la stipula del contratto costituisca lo iato che separa la fase della procedura ad evidenza pubblica, definita fase pubblicistica, regolata dai principi e dalle regole proprie del diritto amministrativo orientata alla scelta del miglior contraente, dalla successiva fase esecutiva del contratto, definita privatistica,
regolata dai principi e dalle norme di diritto privato.
La pubblica amministrazione che stipula un contratto, all'esito della procedura ad evidenza pubblica, soggiace nella fase esecutiva del contratto ai principi generali del diritto privato tra i quali vi è quello della vincolatività del contratto, in ragione del quale il contratto ha forza di legge tra le parti.
Espressione di tali principi è la regola dettata dall'art. 1372 c.c., a norma del quale: “Il contratto
ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge”.
Così, l'ordinamento prevede che possano essere le stesse parti a trovare un accordo per sciogliere il vincolo che le lega (mutuo consenso), in alternativa, a norma dell'art. 1373 c.c., il diritto di recesso può essere previsto in modo espresso dal regolamento contrattuale predisposto dalle parti
(recesso unilaterale convenzionale), ovvero, in ultima istanza, può essere la stessa legge a individuare ipotesi di recesso, come si evince dalla locuzione “o per cause ammesse dalla legge”
(recesso unilaterale legale).
Il recesso unilaterale è, quindi, un diritto potestativo riconosciuto dal contratto o dalla legge grazie al quale una delle parti può sciogliersi dal vincolo contrattuale, manifestando una volontà
contraria a quella con la quale ella ha consentito al perfezionamento dell'accordo.
Sotto il profilo formale, il recesso unilaterale è atto negoziale ricettizio che richiede, sulla base del principio di simmetria delle forme, la stessa forma del contratto disciolto. Ne consegue che
7 il contratto che richiede ai fini della sua validità la forma scritta, necessita, perché possa essere sciolto, di un atto formale scritto. A completamento, si deve però evidenziare che per un risalente e consolidato orientamento, gli atti – anche unilaterali – dismissivi, abdicativi e risolutori dei negozi formali possono constare di requisiti minori rispetto a quelli richiesti per la validità
dell'atto o negozio a contenuto positivo. Così, questi atti possono essere assistiti da un requisito minimo, e attenuato, di forma secondo il principio per cui: “i contratti conclusi dalla P.A. "iure
privatorum" sono assoggettati alla ordinaria disciplina civilistica - sebbene, per la loro validità,
sia sempre richiesta la forma scritta - con la conseguenza che il recesso può essere validamente
espresso dall'ente pubblico in qualsiasi forma, purché pervenga nella sfera di conoscenza del
destinatario, ed è sottratto al sindacato di legittimità, riservato agli atti amministrativi, anche
per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, essendo necessario e sufficiente che risulti
effettuato in presenza dei presupposti previsti per il suo esercizio” (cfr. Cass. civ. ord. n.
21574/2022; Cass. civ. n. 262/2005).
Di norma, il diritto di recesso deve essere esercitato prima dell'esecuzione del contratto e solo in via di eccezione è ammesso l'esercizio del diritto di recesso quando le prestazioni sono già state,
in parte, eseguite. In materia di appalto, contratto che si caratterizza per la natura prolungata delle prestazioni oggetto del rapporto, la legge prevede espressamente il recesso unilaterale del committente “anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera”, salvo l'onere di tenere indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dal valore dell'opera già eseguita e dagli eventuali ulteriori danni (cfr. art. 1671 c.c.).
Nell'ambito degli appalti di opere pubbliche il diritto di recesso è espressamente previsto dal codice degli appalti, ed in particolare, avuto riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile al caso concreto, dall'art. 134 del d.lgs. 163/2006, il quale prevede, per ciò che qui interessa, che
“
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
8 dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di
recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo definitivo…”.
La norma specifica quanto previsto in via generale dall'art. 1671 del c.c. ed assume il rango di norma speciale da applicare ai contratti conclusi dalla pubblica amministrazione.
L'ente appaltante può, quindi, liberarsi in qualsiasi momento dal contratto purché, nell'ipotesi di recesso nel corso dello svolgimento del rapporto, corrisponda all'appaltatore il valore delle opere eseguite e quello dei materiali già oggetto di accettazione da parte del direttore dei lavori. Sono
comunque dovute, ossia anche in caso di recesso esercitato prima che il contratto abbia avuto esecuzione, le somme previste dall'ultimo inciso del primo comma e calcolate secondo quanto affermato dal secondo comma, disposizione che, sotto il profilo sostanziale, deve essere intesa come espressione di un criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore in caso di recesso;
vale a dire, una sorta di forfetizzazione legale del danno subito a seguito di un fatto lecito (il recesso appunto) posto in essere dall'ente appaltante.
Sotto il profilo della modalità di recesso, invece, la disposizione chiarisce che l'esercizio del diritto di recesso, quale diritto potestativo da esprimere come atto unilaterale recettizio sottoposto a vincolo di forma, «è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo». Essa deve essere interpretata nel senso che l'amministrazione deve dare preavviso all'appaltatore che intende procedere all'esercizio del diritto di recesso almeno venti giorni prima che questo sia esercitato in modo da consentire, come chiarito dall'ultimo inciso del terzo comma, la presa in consegna del “cantiere” da parte della
9 stazione appaltante. Quello della comunicazione di un preavviso, pertanto, è adempimento la cui mancata attuazione non inficia, nell'ipotesi in cui il cantiere non sia nemmeno stato consegnato e quindi i lavori non siano mai iniziati, la legittimità del recesso, perché preordinata a consentire all'appaltatore il completamento di lavorazioni già in atto affinché l'amministrazione possa prendere in consegna la parte di opera realizzata ed effettuarne il collaudo.
Infine, l'art. 11 comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, anch'esso applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa, prevede che «il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile,
o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante», individuando, in questo senso, la forma legale ai fini della validità del contratto e del recesso. Quest'ultimo, in applicazione dei principi sopra declinati potrà essere esercitato in una delle forme previste dalla norma ed in quelle forme minori,
ammesse dai principi generali in tema di atti dismissivi.
4. Così ricostruito in via generale il quadro normativo di riferimento si devono svolgere le seguenti considerazioni sulla fattispecie per cui è causa.
Il con la stipulazione del contratto di appalto e con la delibera della Giunta Controparte_1
n. 118 del 5.5.2011 che ha approvato il progetto esecutivo, si è obbligata nei confronti dell'ATI
appaltatrice a compiere tutti gli atti necessari per la consegna del cantiere e per l'inizio dei lavori volti alla realizzazione dei parcheggi al di sotto della via Roma.
Il contratto di appalto all'art. 6 prevedeva, infatti, che: “le parti si impegnano, una volta
intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo, a stipulare apposito atto aggiuntivo al
presente contratto disciplinante gli obblighi concernenti la fase esecutiva dei lavori”.
L'ente appaltante, tuttavia, con due successive deliberazioni ha dapprima sospeso senza termine l'inizio dell'esecuzione dell'opera (delibera della giunta n. 165 del 25.8.2011), per poi dichiarare
10 di non avere più interesse all'esecuzione del contratto di appalto invocando il mutamento dell'indirizzo politico amministrativo (delibera della giunta n. 115 del 23.5.2012).
Si tratta, quindi, di qualificare il comportamento positivo tenuto dall'ente appaltante ai fini della sua sussumibilità nell'ambito dell'esercizio del recesso.
Avuto riguardo ai principi e alla disciplina sopra esposta, questa Corte ritiene che il CP_1
abbia esercitato il diritto di recesso.
[...]
La questione deve essere trattata avuto riguardo al rapporto tra esercizio dell'autotutela e diritto di recesso all'esito della stipula del contratto, con particolare riferimento alla possibilità per pubblica amministrazione di veicolare sopravvenuti interessi pubblici nell'ambito della disciplina privatistica. Sul punto, il Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione ha chiarito che i motivi di interesse pubblico, che consentono l'intervento in autotutela, esauriscono il loro rilievo con la stipula del contratto all'esito dell'aggiudicazione definitiva, momento dal quale trova applicazione il principio generale di irrilevanza dei motivi. Il consenso contrattuale,
formatosi ai sensi dell'art. 1325, n. 1) c.c. con la parte privata aggiudicataria, può pertanto essere oggetto di ripensamento unicamente mediante il mutuo consenso, ovvero attraverso l'esercizio
Co del recesso, che infatti incide a sua volta non già sull'atto, ma sul rapporto (cfr. Cons. A.P.,
n. 14/2014).
Ebbene, nel caso di specie, il ha modificato il proprio indirizzo politico – amministrativo CP_1
e ha espresso e formalizzato, con la delibera della Giunta n. 115/2012, la volontà di non voler dare seguito agli accordi contrattuali attraverso la consegna dei lavori e successivamente, con nota del dirigente responsabile unico per il procedimento (R.U.P.), ha comunicato tale volontà
all'impresa appaltatrice, che da tempo sollecitava l'amministrazione a dare corso all'inizio dei lavori.
Tale condotta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, costituisce espressione ed esercizio del diritto di recesso ai sensi del richiamato art. 134 d.lgs. n. 163/2006: esso non
11 richiede, infatti, formule sacramentali ma solo che sia comunicata, per iscritto, alla controparte la volontà di non dare più seguito al vincolo contrattuale.
Peraltro, gli atti di causa consentono di evidenziare il tentativo della stazione appaltante di sciogliersi dal vincolo contrattuale evitando l'applicazione della disciplina sul recesso del committente, ciò all'evidente fine di limitare le conseguenze economiche previste dalla legge,
ad essa sfavorevoli rispetto alle ipotesi in cui il recesso fosse richiesto dall'appaltatore: la delibera n. 115/2012 della Giunta riporta il contenuto di un parere legale che suggeriva al di manifestare la volontà di non proseguire il contratto, rassicurando al contempo che CP_1
non sarebbe stato possibile per l'appaltatore agire per l'inadempimento, e, contestualmente,
invitava il a sollecitare l'ATI a presentare un'istanza di recesso;
ciò al solo fine di CP_1
limitare gli oneri da corrispondere all'appaltatore a quanto previsto dall'art. 9 del capitolato generale degli appalti pubblici, che prevede una quantificazione degli stessi in misura ben più
favorevole per l'amministrazione rispetto all'indennizzo previsto in caso di recesso della stazione appaltante.
La condotta tenuta dal – il quale da un lato comunica di non avere più interesse CP_1
all'esecuzione del contratto e dall'altro lato sostiene che dovrebbe essere l'appaltatore a recedere
- distorce, pertanto, in modo radicale l'assetto normativo che prevede, invece, che la stazione appaltante, qualora all'esito di valutazioni dell'interesse pubblico postume alla stipula ritenga non più conveniente o gradito il contratto, possa scioglierlo unilateralmente mediante l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 134 d.lgs. 163/2006.
Del tutto diversa è, invece, la fattispecie contemplata dall'art. 129, comma 8, d.p.r. n. 554/1999,
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis, secondo il quale: “Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
12 effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal
capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale”.
Tale disposizione, infatti, disciplina la diversa ipotesi in cui sia l'appaltatore a perdere interesse nel contratto a seguito di una condotta imputabile alla stazione appaltante, qual è il ritardo nella consegna lavori. Si tratta, anch'esso, di un diritto di recesso unilaterale di carattere convenzionale che tuttavia deve essere esercitato mediante una manifestazione di volontà dell'appaltatore.
Nel caso di specie, il richiamo operato a questa disciplina da parte del giudice di primo grado è
da ritenersi inconferente in quanto: a) fin dal 2012 l' ha reiterato sia in via stragiudiziale CP_2
che in via giudiziale (con una precedente controversia riguardante l'accertamento di un asserito inadempimento del con richiesta di condanna dell'ente pubblico all'adempimento, CP_1
consistente nella consegna del cantiere, cfr. la sentenza di questo Tribunale n. 3690/2016, in atti),
la consegna dei lavori, a testimonianza del suo perdurante interesse all'esecuzione del contratto;
b) è stato il dopo varie interlocuzioni con le quali si è cercato di procrastinare Controparte_1
il momento della consegna dei lavori, a manifestare la volontà definitiva di non dare corso al contratto di appalto ormai stipulato.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, infatti,
l'amministrazione non è affatto rimasta inerte, ella ha optato per il recesso salvo non liquidare l'indennizzo prescritto dalla legge.
Infatti, l'ordinamento non offre alla stazione l'opzione di scelta tra “l'esercizio del recesso e il
comportamento inerte, in attesa che sia l'appaltatore a presentare istanza di recesso” (cfr.
sentenza impugnata), ma riconosce due distinti diritti, controbilanciati da rispettivi interessi.
L'ente appaltante ha, pertanto, il dovere, qualora non ritenga più opportuno proseguire il rapporto contrattuale, esercitare il diritto attribuito dall'art. 134 del codice degli appalti, riconoscendo
13 all'appaltatore le somme calcolate sulla base del parametro offerto dalla legge (cfr. Cons. St., A.
P., n. 14/2014).
In definitiva, ciò che emerge è che il abbia manifestato la volontà di sciogliere il CP_1
contratto, comunicando tale determinazione con la missiva trasmessa dal R.U.P. in data
23.10.2013. Il contenuto di tale comunicazione è inequivocabile e non può che essere ricondotta all'esercizio del diritto di recesso. Si legge, infatti, in tale nota: “con la presente si comunica che
la decisione di non dare corso alla realizzazione dell'opera è scaturita dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 115, adottata in data 23.5.2012, nella quale sono esplicitate le ragioni che
hanno orientato la scelta dell'Amministrazione”.
Non è quindi conferente nemmeno la giurisprudenza richiamata nella sentenza di primo grado,
la quale si occupa della diversa ipotesi della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento spiegata dall'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per ritardata consegna dei lavori. In particolare tale giurisprudenza chiarisce che “Negli appalti pubblici la
consegna dei lavori all'appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della realizzazione
dell'opera, si configura come un obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché
diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è fonte di responsabilità
contrattuale, in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura
contrattuale solo perché derivante dalla legge, la quale, al contrario, è una delle fonti di
integrazione del contratto (art.1374 c.c.). Tale inadempimento, tuttavia, non conferisce
all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto a norma degli art. 1453 e 1454 c.c., né di
avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la sola "facoltà" di presentare istanza di recesso
dal contratto, per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine
originariamente convenuto (v. artt. 10, co. 8, d.P.R. n. 1963 del 1962; 129, co. 8, d.P.R. n. 554
del 1999 e, attualmente, 153, co. 8, e 157, co. l, d.P.R. n. 207 del 2010). Il riconoscimento di un
14 diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se l'appaltatore abbia
preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia
considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione
appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato il recesso, la costituzione in mora del
committente e l'iscrizione di riserva a verbale (v. Cass. n. 4780/2012, n. 7069 e 21484/2004, n.
11329/1997).” (Cass. civ., sez. I, n. 22112/2015).
Nel caso di specie, invece, l'amministrazione ha comunicato con una delibera della Giunta
comunale “la decisione di non dare corso alla realizzazione dell'opera”, mentre l'appaltatore ha costantemente manifestato la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.
Nemmeno è rilevante il fatto che si tratti di un appalto integrato, atteso che la soggezione alla disciplina privatistica sorge per l'amministrazione con la stipula del contratto di appalto e con l'approvazione del progetto esecutivo, essendo pacifico che l'ulteriore atto integrativo attiene unicamente alle modalità esecutive del “cantiere” e non incide sull'efficacia del contratto.
Sul punto è stato infatti chiarito che “l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizzazione
delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione
dell'opera, ponendo a carico dell'ente committente l'obbligo di redigere il progetto definitivo,
che deve raggiungere un livello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta
individuazione dei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo
del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la predisposizione, secondo le
indicazioni vincolanti del predetto progetto definitivo e senza poter introdurre variazioni
qualitative o quantitative, di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di
ulteriori specificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioni necessarie
e del relativo costo” (Cass. civ., sez. I, n. 11904/2024).
5. Così riconosciuto l'esercizio del diritto di recesso da parte del e quindi Controparte_1
l'an debeatur della domanda proposta dall'appellante, deve procedersi alla quantificazione
15 dell'indennizzo.
Il quantum è limitato, infatti, al solo calcolo dell'indennizzo previsto dall'art. 134 d. lgs.
163/2006, atteso che è pacifico in causa che la parte di contratto eseguita, quella relativa alla progettazione, sia stata anche pagata e che non vi siano ulteriori e diversi lavori eseguiti e non pagati (d'altronde il cantiere non è mai stato consegnato).
L'indennizzo deve essere, quindi, calcolato tenendo conto del criterio dettato dall'art. 134 cit.
per il quale “Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
l'ammontare netto dei lavori eseguiti”.
A tal proposito il prezzo base d'asta, depurato del ribasso del 34,40%, offerto dall'ATI
aggiudicataria è pari a euro 11.520.152,97.
Il valore di quattro quinti del prezzo base d'asta, epurato del ribasso offerto, è pari a euro
9.216.122,38.
Si deve quindi procedere alla quantificazione dei lavori effettuati per poi sottrarli al valore precedentemente individuato.
Tra i lavori eseguiti, trattandosi di “appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla
esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio interrato”, questa Corte ritiene che debba rientrare la progettazione dell'opera e ritiene, altresì, che ai fini del calcolo dell'indennizzo tale somma debba essere conteggiata in questo passaggio, trattandosi indiscutibilmente di uno dei lavori oggetto dell'appalto.
A tal proposito è documentale che il comune abbia pagato per la progettazione la complessiva somma di € 250.969,56 (cfr. doc. 49 - appellante).
L'importo su cui calcolare il valore del 10% ai fini dell'indennizzo è quindi pari a euro
8.965.152,82, di conseguenza l'indennizzo complessivo è quantificato deve essere quantificato in euro 896.515,28.
16 Tuttavia, il ha Parte_1
agito in giudizio in proprio e non quale soggetto mandatario dell'ATI, di modo che l'indennizzo deve essere limitato alla sua quota di partecipazione all'associazione, fissata dall'atto di costituzione della stessa (doc.
1 - appellante). Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il contratto con il quale si costituisce l'associazione temporanea di imprese non dà luogo ad una nuova entità giuridica e le obbligazioni da esso contratte mantengono i loro effetti in capo ai soggetti giuridici di cui si compone l'associazione.
Rispetto alla difesa in giudizio questo modello non deroga ai principi generali, infatti a mente dell'art. 75, terzo comma, c.p.c. «Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le
rappresenta a norma della legge o dello statuto», e nel rispetto di tali principi possono conferire mandato di farsi rappresentare in giudizio a proprio nome e conto. Come chiarito da un consolidato dalla giurisprudenza di legittimità “Il potere di stare in giudizio in nome e per conto
di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra)
presuppone un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con
riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere
in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita
in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio” (Cass. civ., sez. I, n. 9893/2004). Nel
caso di specie la è fallita di modo che l'autorizzazione a stare in giudizio per Parte_4
questa causa sarebbe dovuta necessariamente passare per un provvedimento di autorizzazione del Tribunale.
L'odierna appellante era titolare di una quota di partecipazione lavori pari al 65% ed in tale quota deve essere limitato l'indennizzo sopra calcolato. Di conseguenza, deve essere riconosciuto in favore del ai Parte_1
sensi dell'art. 134 cit., il diritto ad un indennizzo pari a euro 582.734,93, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale (10.4.2018) al saldo effettivo. Il saggio degli interessi è quello di cui
17 all'art. 1284, comma 4, c.c., in quanto tale disposizione, a norma dell'art. 17, comma 2, d.l.
132/2014 si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e dovendosi dare seguito al principio per cui: “il saggio d'interessi
previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte
contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle
e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di
salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il
carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 7677/2025; Cass. civ. ord. 61/2023).
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata come da dispositivo.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione delle cause di valore da euro
520.000,00 a 1.000.000,00, calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto, sulla somma riconosciuta all'esito del giudizio in favore del Parte_1
e, per il giudizio di primo grado, vengono liquidate secondo i
[...]
parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria;
mentre per il grado d'appello sono liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accoglie l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2461/2020 del 17.11.2020 e, in
[...]
totale riforma della sentenza impugnata:
- accerta l'intervenuto recesso del dal contratto di appalto rep. n. 87851 del Controparte_1
18 23 giugno 2010 e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 582.734,93, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.4.2018 al saldo effettivo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di parte appellante che si liquidano, per il primo grado in complessivi euro
18.420,00, per compensi, euro 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge e per il grado d'appello in complessivi euro 13.768,00, per compensi, euro 5.085,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento il dott. Carlo Augusto Durante,
magistrato ordinario in tirocinio.
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