Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabrizio Pasquale Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANZIVINO GRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALISTRERI MAURIZIO, CP_1 C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
Oggetto: filiazione naturale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo sottoscritto dalle parti il 18.3.2025.
Parere del P.M.: il PM in sede, con nota del 10.4.2025, ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, anche per l'affidamento della minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato da in data 9.1.2025 la ricorrente, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il resistente una relazione affettiva dalla quale è nata la figlia il 22.12.2018, Persona_1 relazione poi deterioratasi a causa del disinteresse del resistente verso la figlia e di numerosi atti di violenza verbale e fisica ai danni della donna, ha instaurato il presente procedimento rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affidamento esclusivo della minore (C.F. nata a [...]_3
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i genitori, ma autorizzare la madre Sig.ra a prendere esclusivamente ed in modo autonomo tutte le Parte_1 decisioni relative all'educazione, istruzione, salute, attività ludiche, ricreative e sportive della minore le autorizzazione Per_1 inerenti il rilascio dei documenti, nonché ogni decisione di carattere straordinario da assumere nell'interesse della medesima, per tutti i motivi esposti in precedenza;
3) Per ciò che concerne il diritto di visita paterno, ci si rimette alle decisioni dell'Ill.mo
Giudice per la valutazione degli orari, dei giorni e delle modalità di svolgimento degli incontri. 4) Stabilire a carico del Sig.
la somma di € 350,00 ( trecentocinquanta,00) a titolo di mantenimento per la figlia minore da CP_1 Per_1 corrispondere in favore della Sig.ra entro il giorno 3 di ogni mese;
Le spese straordinarie da Parte_1 sostenere per la figlia (spese mediche, sportive, ricreative, scolastiche, ecc.) saranno divise tra gli stessi, in ragione del 50% ciascuno, secondo quanto recepito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Vasto;
5) la madre si impegna a comunicare all'altro genitore l'eventuale allontanamento del minore, dalla città di residenza della stessa;
6) Consentire l'inserimento della minore sul passaporto della madre.”. Persona_1
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse allegazioni e domande e chiedendo CP_1
“disporre l'affidamento della minore con le modalità di visita e di mantenimento del padre alle condizioni di Persona_1 seguito prudenzialmente indicate e/o a quelle che saranno ritenute più rispondenti all'esclusivo interesse morale e materiale della minore, compensando le spese ed onorari della presente procedura: I. La minore continuerà a vivere con la Persona_1 madre nella casa adibita a propria residenza sita in San Salvo alla via Ferdinando Magellano n. 32; e verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di tenerla con se alternativamente 2 week end al mese dalle ore 9.00 alle 20.30 del Sabato e II. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
dalle ore
9.00 alle 17.00 della senza pernottamento in considerazione dell'attuale tenera età della stessa;
III. Le decisioni Pt_2 di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
IV. I genitori dovranno mantenere durante le occasioni d'incontro un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale: V. Il Sig.
[...]
provvederà direttamente alle spese ordinarie della minore durante i periodi di visita, e verserà altresì per il CP_1 Per_1 mantenimento della stessa alla Sig.ra in aggiunta alla propria quota dell'assegno unico Parte_1 universale di circa €. 80,00 un importo mensile di €. 250,00; con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle sole spese sanitarie straordinarie e non erogate dal e delle altre spese CP_2 scolastiche, sportive, ricreative della figlia preventivamente concordate tra i genitori, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese. Ai fini dell'indicazione e specificazione delle spese i genitori si atterranno a quanto statuito dal protocollo del
Tribunale di Vasto da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
VI. I genitori dovranno fornire il loro reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della minore;
VII. Eventuali viaggi all'estero della figlia minore dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori dovendosi escludere in ogni caso il tacito consenso di ciascun genitore derivante dall'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
VIII. Il padre visiterà la minore alternativamente nel periodo
Pag. 2 a 4 pasquale e natalizio dalle ore 9.00 alle 20.30, salvo diverso accordo dei genitori conseguente a difficoltà e/o impossibilità del Sig. di rispettare il proprio periodo di permanenza con la figlia;
IX. Durante il periodo estivo e fino al CP_1 aggiungimento dall'età di 10 anni il padre trascorrerà con la minore nella città di residenza della stessa 15 giorni consecutivi dalle ore 9.00 alle 20.30. A partire dal decimo anno di età la minore trascorrerà con il padre l'intero periodo di vacanza con pernottamento presso l'abitazione dello stesso e/o altra struttura vacanziera. Il Sig. s'impegna a comunicare CP_1 entro il mese di Maggio la data prevista per tale periodo di vacanza.”.
Venivano acquisite informazioni dal PM in sede circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate e per la trasmissione dei relativi atti non coperti da segreto.
Il PM in sede trasmetteva gli atti del procedimento n. 1770/24 mod.21 per cui è stato emesso avviso ex art.415 bis c.p.p. per il reato p. e p. dall'art.612 bis c.1 e c. 2 c.p.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila trasmetteva gli atti del procedimento n.9/2025, tra cui la relazione del Servizio Sociale di San Salvo in merito alla minore Per_1 alle condizioni di vita ed economiche delle parti, all'abitazione della madre e della minore, ai rapporti tra le parti e con la bambina, con richiesta di archiviazione del procedimento, non avendo il Servizio ravvisato una situazione di pregiudizio a carico della minore. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con provvedimento del 18.2.2025, disponeva l'archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all'intestato Tribunale.
All'udienza del 19.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. come da provvedimento del giudice relatore, le parti rappresentavano che, nelle more del procedimento e nell'interesse della figlia, avevano raggiunto un accordo bonario riguardo la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della minore alle condizioni di cui al relativo accordo, sottoscritto dalle parti e autenticato dai rispettivi Persona_1 difensori, chiedendone l'omologazione da parte del Tribunale, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, mandava gli atti al PM per le conclusioni e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Con atto del 10.4.2025 il PM in sede formulava parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento e collocamento della figlia minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, segnatamente dell'attuale stato di disoccupazione della ricorrente e del reddito derivante dalle misure di sostegno attualmente percepite dalla stessa, a fronte della condizione lavorativa del resistente, nonché delle concrete esigenze della minore, attualmente di anni sei.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non
Pag. 3 a 4 ravvisandosi profili di possibile pregiudizio per la stessa, alla luce della documentazione pervenuta dal PM in sede e dal Tribunale per i minorenni, né ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione, anche in considerazione della tenera età della bambina.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con accordo sottoscritto il 18.3.2025 e depositato il 19.3.2025.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
- PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore come concordate dalle parti con accordo sottoscritto il 18.3.2025 e depositato il Persona_1
19.3.2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisa Ciabattoni dott. Fabrizio Pasquale
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