Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
per l''annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 06.12.2024, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali ha rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art 33, comma 5, L. 104/92 di assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa VI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- – sergente maggiore aiutante effettivo presso il 1° Reggimento Trasmissioni/seconda Compagnia a -OMISSIS-, con incarico di “sistemista servizi informatici” - ha domandato l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero della difesa ha rigettato l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/92, di assegnazione temporanea presso un ente dislocato nella sede di -OMISSIS-, al fine di prestare assistenza al padre, portatore di handicap in connotazione di gravità.
Queste le censure dedotte:
I. eccesso di potere per difetto di motivazione, con conseguente mancanza del presupposto, nonché’ violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali e dello specifico precetto di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/92, nonché dell’art. 981 d.lgs. 66/2010. violazione art. 24 Cost. e 24 l. 241/90;
II. eccesso di potere per incongruità’, illogicità, irragionevolezza. violazione art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per omessa valutazione comparativa delle esigenze contrapposte; eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rilevata la nullità della procura alle liti e ordinata la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., incombente a cui il ricorrente ha tempestivamente adempiuto.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare presentata dal ricorrente è stata rigettata. Con ordinanza n. 2773/2025 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
5. All’udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Con il provvedimento impugnato l’istanza presentata dal ricorrente è rigettata con le seguenti motivazioni:
- non è possibile collocare utilmente il sig. -OMISSIS- presso le strutture dislocate nella sede di -OMISSIS- ove è prevista la specifica posizione organica di “Sistemista Servizi Informatici” posseduta dall’interessato, in quanto: l’11° Reggimento Genio Guastatori si trova in uno stato di alimentazione pari al 100% della forza prevista per quanto attiene alla posizione organica di “Sistemista Servizi Informatici” e al 104% per quanto concerne il computo totale della categoria Sottufficiali; il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “-OMISSIS-” si trova in uno stato di alimentazione pari al 200% della forza prevista per quanto attiene alla posizione organica di “Sistemista Servizi Informatici” e al 108% per quanto concerne il computo totale della categoria Sottufficiali;
- non è possibile sostituire il sig. -OMISSIS- con personale parimenti specializzato nella seconda Compagnia Trasmissioni, ente di appartenenza del militare, in cui sono effettivi unicamente sette Sottufficiali, compreso l’interessato, a fronte di undici posizioni da “Sistemista Servizi Informatici” previste dalle relative Tabelle Ordinative del Reparto e con uno stato di alimentazione pari al 67% della forza prevista nella categoria Sottufficiali. Non è realizzabile nemmeno una perequazione tra il personale effettivo negli E/D/R/C dislocati nella Regione Lombardia atteso che non vi sono Sottufficiali in esubero che ricoprono la specifica professionalità dell’interessato, essendo il relativo stato di alimentazione inferiore al 100% della forza. La situazione organica in cui versa la Lombardia è critica mentre la Puglia versa in una situazione ottimale: nella prima sono effettivi unicamente 30 Sottufficiali a fronte di 41 posizioni organiche da “Sistemista Servizi Informatici” previste dalle Tabelle Ordinative Organiche degli E/D/R/C ivi stanziati, con uno stato di alimentazione pari al 73% della forza prevista; nella seconda sono effettivi 29 Sottufficiali a fronte di 22 posizioni organiche da “Addetto alle Infrastrutture” previste dalle Tabelle Ordinative Organiche degli E/D/R/C ivi stanziati, con uno stato di alimentazione pari al 132% della forza prevista;
- l’incarico di “sistemista servizi informatici è caratterizzato da alta specificità e non è fungibile con altre professionalità; l’accoglimento dell’istanza comprometterebbe lo svolgimento delle attività operative e addestrative in essere o che dovranno essere espletate dalla seconda compagnia trasmissioni, alle dipendenze del primo reggimento trasmissioni, ente di supporto al corpo d'armata di reazione rapida NATO, -OMISSIS--ITA.
7. Nel ricorso viene dapprima contestata la parte di motivazione del provvedimento in cui viene fatto riferimento alla possibilità a prestare assistenza al disabile da parte di un altro figlio dello stesso, affermandone l’incongruità ed illogicità in quanto: l’amministrazione non avrebbe considerato che il fratello del sig. -OMISSIS- presta servizio in un’azienda locale - senza possibilità di essere trasferito - con sede ad -OMISSIS- e che il d.lgs. n. 105/2022 ha modificato l’art. 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, consentendo a più soggetti di prestare assistenza al medesimo disabile.
8. Il ricorrente ha poi contestato la parte di motivazione avente ad oggetto le esigenze organizzative delle due sedi, quella in cui ha chiesto di essere trasferito e quella in cui presta servizio, affermando che:
- l’amministrazione avrebbe negato l’accesso ai dati inerenti all'alimentazione di posizioni organiche diverse da quella posseduta dal Sottufficiale sostenendo la carenza di interesse a conoscere tali dati in quanto non figurano tra le motivazioni ostative alla concessione del beneficio per poi, contraddittoriamente, richiamare, a fondamento del diniego, il dato complessivo della categoria sottoufficiali dell’ente di appartenenza e degli enti di -OMISSIS-; la mancata ostensione di tutti i dati richiesti in sede di accesso, determinerebbe una compressione del diritto di difesa in violazione degli artt. 24 Cost. e 24 L. 241/90;
- utilizzare ai fini del rigetto il dato afferente all’intera categoria Sottufficiali paleserebbe i vizi di difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 981 C.O.M. in quanto nel dato riportato sarebbero ricomprese anche le posizioni da Maresciallo che rientrano nella categoria Sottufficiali, ma che non dovrebbero essere considerate; invece, l’istruttoria avrebbe dovuto essere orientata alla verifica delle posizioni organiche vacanti nelle sedi di elezione da Sergente Maggiore Aiutante (ruolo e grado) e non genericamente comprendere un altro ruolo (Maresciallo) e gradi corrispondenti;
- l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, quanto all’ente di appartenenza, tutte le possibilità di sostituire il militare con altri dotati della medesima professionalità e, quanto alla sede di destinazione, le eventuali carenze anche in incarichi affini a quello ricoperto dall’istante;
- il provvedimento non motiverebbe la situazione di incongruità in cui verserebbero i due reparti di possibile destinazione, uno che versa al 100% di alimentazione nell’incarico del ricorrente, il secondo al 200% di alimentazione; inoltre, avere determinato questa situazione imporrebbe l’assegnazione in sovrannumero anche del ricorrente, in quanto richiesta ai sensi della l. n. 104/1992 per prestare assistenza a un parente portatore di handicap, pena in caso contrario una disparità di trattamento con il Sergente, Sistemista dei Servizi Informatici che presta servizio in sovrannumero a -OMISSIS-;
- le motivazioni addotte sarebbero generiche, terrebbero conto unicamente delle esigenze di funzionamento delle sedi, senza prendere in considerazione le esigenze di tutela e assistenza che la legge ha riconosciuto al padre dell’istante e senza considerare le altre mansioni che il Sottufficiale ben potrebbe rivestire, essendo stato impiegato dal 2003 al 2013 come “Analista Programmatore” e che la concessione dei permessi ex L. 104/92, ai sensi dell’art. 981 COM, escluderebbe il ricorrente dal novero dei soggetti impiegabili all’estero ed in attività addestrative propedeutiche all’impiego fuori dai confini nazionali;
- nel comparare le situazioni di alimentazione delle Regioni Lombardia e Puglia l’amministrazione avrebbe erroneamente riportato, per la Puglia, i dati afferenti ad altro incarico (Addetto alle infrastrutture e non Sistemista Servizi Informatici), con conseguente difetto di istruttoria.
9. Le censure sono infondate.
9.1 L'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 stabilisce che il lavoratore coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto o parente o affine entro il secondo grado di persona con disabilità in situazione di gravità che non sia ricoverata a tempo pieno " ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ".
Per quanto riguarda il personale militare, viene poi in rilievo l’art. 981, comma 1, lett. b), cod. ord. mil. ai sensi del quale “ Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: […] b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse ”.
9.2 La giurisprudenza ha applicato queste norme affermando i seguenti principi:
- il trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, pertanto, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3.01.2018 n. 29);
- la misura è prevista a vantaggio e nell'interesse esclusivo del disabile, non dell'Amministrazione o del richiedente; il movimento, dunque, ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell'assistito, consentendo al familiare lavoratore la scelta di una sede di lavoro compatibile con le esigenze di costante assistenza di una persona disabile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9.10.2017, n. 4671);
- l'inciso “ove possibile”, contenuto nel menzionato art. 33, comma 5, comporta un necessario bilanciamento degli interessi in conflitto - ovvero quello al trasferimento del lavoratore e quello economico-organizzativo del datore di lavoro - per cui, avuto riguardo alla qualifica del pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente (Cons. Stato, sez. II, n. 11191/2023, n. 10870/2022; sez. III, n. 2819/2018) nel senso, cioè che presso la sede richiesta vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare e che l'assegnazione possa dunque avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado del militare istante (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 987);
- “qualora a seguito di una specifica attività istruttoria, volta a contestualmente considerare in modo adeguato e nel rispetto della legge, unitamente all'istanza dell'interessato, le esigenze di servizio, sia stata puntualmente verificata l'oggettiva insussistenza, presso le sedi ubicate nell'area di interesse del ricorrente, di utili posizioni organiche vacanti riferite al ruolo e al grado posseduto del militare istante, il provvedimento impugnato risulta motivato in modo congruo e pienamente legittimo. In definitiva, il provvedimento impugnato non è neanche carente sotto il profilo dell'interesse pubblico ad esso sotteso, dovendosi questo rinvenire, come detto, nell'interesse all'ottimale e funzionale allocazione del personale” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1368/2024);
- “il militare deve trovare utile collocazione organica, nell'ambito della sede chiesta, in ragione dell'incarico posseduto; in sostanza, se il militare è stato formato per svolgere un determinato incarico . . . l'istanza potrà essere accolta solo [se] nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell'esperienza posseduta. In definitiva, la "possibilità" - alla quale l'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, subordina il "diritto" del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere - nell'ambito delle Forze Armate si concretizza nella verifica che, presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo "stato" del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite "delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado". Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la valutazione complessiva dello stato del militare comporta che, presso il reparto di destinazione richiesto, vi sia una posizione corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità ed incarico conseguentemente assegnato e svolto, tale da rendere possibile la richiesta assegnazione.
In altre parole, non può sostenersi, come invece affermato dalla sentenza impugnata, che "nell'ambito di ciascun ruolo e grado, allorquando sia rispettato il principio di equivalenza delle mansioni, è possibile adibire il lavoratore a compiti diversi", poiché occorre, invece - in tal modo rendendo possibile l'incontro tra "stato" del militare ed esigenze di complessiva funzionalità delle Forze Armate - che nella sede richiesta vi sia una posizione "identica" a quella ricoperta in atto” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.2.2018, n. 987).
9.3 Dando applicazione a questi principi alla fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene che non sussistano i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere lamentati dalla parte ricorrente.
La decisione assunta dall’amministrazione è sufficientemente motivata con il richiamo alla impossibilità di impiegare utilmente il ricorrente nelle strutture di -OMISSIS-, caratterizzate da una piena copertura degli organici e, per una sede, da un esubero di copertura, quanto alla posizione organica posseduta di “sistemista servizi informatici”, a fronte delle esigenze della sede in cui lo stesso presta servizio e dello stato di carenza di organico in cui essa versa.
Il bilanciamento tra i contrapposti interessi effettuato dall’amministrazione non può ritenersi viziato, non essendo stati dedotti elementi che palesino l’illogicità della valutazione effettuata dall’amministrazione circa l’infungibilità dell’incarico di sistemista servizi informatici con altre professionalità. Il ricorrente si è limitato, genericamente, a invocare la possibilità di una sua sostituzione, nella sede di servizio, con “altre professionalità” e ad affermare la doverosità per l’amministrazione di valutare eventuali carenze, nelle sedi richieste, anche in “incarichi affini” a quello ricoperto, senza però precisare a quali professionalità e incarichi fa riferimento; a questo riguardo ha sottolineato di essere stato impiegato come analista programmatore dall’anno 2003 all’anno 2013, una circostanza che depone piuttosto per la logicità della valutazione effettuata dall’amministrazione a fronte della obiezione sollevata dalla difesa erariale – che non è stata oggetto di contestazione - della coincidenza di tale posizione organica con quella di “sistemista servizi informatici”.
Non può poi attribuirsi rilievo alla presenza di personale in eccesso rispetto alla dotazione prevista dalle tabelle organiche di una delle sedi di -OMISSIS- la quale, a prescindere dalle ragioni che possano averla determinata, non può comunque, di per sé, essere addotta per giustificare un ulteriore esubero, con un’assegnazione del ricorrente in violazione dell’art. 981, c. 1, lett. b), cod. ord. mil.
L’impossibilità di impiegare il ricorrente nelle sedi richieste in una posizione organica corrispondente a quella dallo stesso posseduta e le esigenze della sede in cui presta servizio sono sufficienti a sostenere il diniego.
Le ulteriori doglianze si appuntano su parti della motivazione del provvedimento che non hanno assunto rilievo decisivo ai fini del rigetto dell’istanza – come l’erroneo richiamo nel provvedimento, alle posizioni organiche da “Addetto alle Infrastrutture” anziché “sistemista sistemi informatici” nella Regione Puglia, il dato afferente a posizioni organiche diverse da quella posseduta dal Sottufficiale e quello relativo all’intera categoria Sottufficiali, e la presenza di un altro familiare che potrebbe prestare assistenza, espressamente non considerata tra le ragioni poste a fondamento del diniego – e non possono, pertanto, portare alla caducazione del provvedimento impugnato.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA US, Presidente
VI NE, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NE | MA DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.