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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 311/2025 R.G. promossa da:
' rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO NASO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 in persona del
[...]
p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro legale rappr. tempore [...]
ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; CP_2 '
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE ricorso depositato il 05.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe Con
premesso di aver sottoscritto una serie di contratti a termine indicata con il ministero convenuto come personale docente nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025; di non beneficiato in tali annualità aver dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali;
lamentando la disparità di trattamento con di docenti di
ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza della CGUE, di merito e di legittimità richiamata adiva l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente,
quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui
all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Per l'effetto Condannare il Controparte_3
a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente resistente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di €
1.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Si costituiva la parte resistente, la quale contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente, sollevando eccezione di prescrizione quinquennale, e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e e va accolto per quanto di ragione. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica о a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni cinematografiche, per l'ingresso а musei, mostre ed eventi teatrali e culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le
attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il ha ribadito, all'art. 3, che i soli precedente D.P.C.M. del 23.09.2015
-
della disciplina della Carta del docente sono i docenti di destinatari ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con 1'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il
divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i
lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai
docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione clausola 4, "La del docente:
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ..., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del al personale docente a e non Controparte_1 il beneficio di un vantaggio tempo determinato di tale CP_1 '
finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di docenti e di valorizzarne le sostenere la formazione continua dei competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e comunque utili all'aggiornamento di riviste professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea master universitari inerenti al profilo professionale, per о a rappresentazioni teatrali cinematografiche, per l'ingresso a musei, e mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza." La Corte ha
aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro,
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) istruzione
è unsancisce, che "L'aggiornamento diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che "la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate О promosse
О dall'Amministrazione nelle sue diverse dalle singole scuole
articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche
all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali".
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato "Formazione in Servizio", sancisce che
"1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle
risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione,
mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio
scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal "ruolo", inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della
mera temporaneità del rapporto contrattuale. n.In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
"collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la
differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la
qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre
parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti".
Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di
"1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 diritto: del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n. 124 del 1999, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al CP_1 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza О transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo о per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, О quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 C.C., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico."
Passando ora alla disamina nel merito, occorre precisare che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal è fondata con riferimento CP_1
all'anno scolastico 2019/2020. L'importo in esame, infatti, viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. (che prevede tale termine per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Tale termine di prescrizione quinquennale decorre, in applicazione dell'orientamento di legittimità richiamato (cfr. punto 20.1 sentenza
29961/2023 Cassazione civile) "dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o,
se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio".
"1. I E secondo quanto disposto dall'art. del D.P.C.M. 28.11.2016
beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione soggetti web
3. 2. Per dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari
è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A sull'applicazione web dedicata
partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno. E per gli anni successivi, dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno".
Ebbene, atteso che la presa in servizio della ricorrente nell'a.s.
2019/2020 è stata il 18.10.2019, la prescrizione deve ritenersi decorrente dal 30.10.2019.
Considerato che la scadenza quinquennale era al 30.10.2024, il termine di prescrizione risultava già decorso al momento del deposito del ricorso
(05.01.2025), atteso peraltro che le diffide in atti non possono ritenersi idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione, in quanto in alcun modo riconducibili alla parte ricorrente, non risultando ivi
indicati i docenti ai quali si riferiscono, né allegato l'elenco nelle stesse citato.
Ciò premesso, Occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato nell' anno scolastico 2024/2025, con incarico fino al termine delle attività didattiche, come documentato dal
contratto di lavoro allegato e altresì dallo stato matricolare versato in atti dal senza aver fruito della Carta elettronica del docente.CP_1 ' Inoltre, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
"interna" о "esterna" al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma
specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo
caso) - la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al
sistema scolastico, in quanto iscritta nelle graduatorie GPS (cfr. verbale di udienza del 26.09.2025).
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va accolta per quanto di ragione e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 per l'anno scolastico a.s. 2024/2025 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del CP_1 convenuto ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato. presente giudizio Le spese del
- liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattese, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
"Carta al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d.
[...] nella misura di € 500,00 annui per l'anno scolastico a.s. docente"
CP_1 convenuto a garantire la2024/2025, e, per l'effetto, condanna il fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Condanna il Controparte_3 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 258,00 oltre accessori con distrazione
in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 311/2025 R.G. promossa da:
' rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO NASO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 in persona del
[...]
p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro legale rappr. tempore [...]
ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; CP_2 '
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE ricorso depositato il 05.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe Con
premesso di aver sottoscritto una serie di contratti a termine indicata con il ministero convenuto come personale docente nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025; di non beneficiato in tali annualità aver dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali;
lamentando la disparità di trattamento con di docenti di
ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza della CGUE, di merito e di legittimità richiamata adiva l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente,
quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui
all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Per l'effetto Condannare il Controparte_3
a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente resistente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di €
1.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Si costituiva la parte resistente, la quale contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente, sollevando eccezione di prescrizione quinquennale, e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e e va accolto per quanto di ragione. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica о a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni cinematografiche, per l'ingresso а musei, mostre ed eventi teatrali e culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le
attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il ha ribadito, all'art. 3, che i soli precedente D.P.C.M. del 23.09.2015
-
della disciplina della Carta del docente sono i docenti di destinatari ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con 1'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il
divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i
lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai
docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione clausola 4, "La del docente:
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ..., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del al personale docente a e non Controparte_1 il beneficio di un vantaggio tempo determinato di tale CP_1 '
finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di docenti e di valorizzarne le sostenere la formazione continua dei competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e comunque utili all'aggiornamento di riviste professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea master universitari inerenti al profilo professionale, per о a rappresentazioni teatrali cinematografiche, per l'ingresso a musei, e mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza." La Corte ha
aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro,
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) istruzione
è unsancisce, che "L'aggiornamento diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che "la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate О promosse
О dall'Amministrazione nelle sue diverse dalle singole scuole
articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche
all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali".
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato "Formazione in Servizio", sancisce che
"1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle
risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione,
mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio
scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal "ruolo", inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della
mera temporaneità del rapporto contrattuale. n.In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
"collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la
differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la
qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre
parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti".
Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di
"1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 diritto: del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n. 124 del 1999, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al CP_1 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza О transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo о per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, О quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 C.C., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico."
Passando ora alla disamina nel merito, occorre precisare che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal è fondata con riferimento CP_1
all'anno scolastico 2019/2020. L'importo in esame, infatti, viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. (che prevede tale termine per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Tale termine di prescrizione quinquennale decorre, in applicazione dell'orientamento di legittimità richiamato (cfr. punto 20.1 sentenza
29961/2023 Cassazione civile) "dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o,
se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio".
"1. I E secondo quanto disposto dall'art. del D.P.C.M. 28.11.2016
beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione soggetti web
3. 2. Per dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari
è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A sull'applicazione web dedicata
partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno. E per gli anni successivi, dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno".
Ebbene, atteso che la presa in servizio della ricorrente nell'a.s.
2019/2020 è stata il 18.10.2019, la prescrizione deve ritenersi decorrente dal 30.10.2019.
Considerato che la scadenza quinquennale era al 30.10.2024, il termine di prescrizione risultava già decorso al momento del deposito del ricorso
(05.01.2025), atteso peraltro che le diffide in atti non possono ritenersi idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione, in quanto in alcun modo riconducibili alla parte ricorrente, non risultando ivi
indicati i docenti ai quali si riferiscono, né allegato l'elenco nelle stesse citato.
Ciò premesso, Occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato nell' anno scolastico 2024/2025, con incarico fino al termine delle attività didattiche, come documentato dal
contratto di lavoro allegato e altresì dallo stato matricolare versato in atti dal senza aver fruito della Carta elettronica del docente.CP_1 ' Inoltre, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
"interna" о "esterna" al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma
specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo
caso) - la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al
sistema scolastico, in quanto iscritta nelle graduatorie GPS (cfr. verbale di udienza del 26.09.2025).
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va accolta per quanto di ragione e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 per l'anno scolastico a.s. 2024/2025 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del CP_1 convenuto ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato. presente giudizio Le spese del
- liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattese, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
"Carta al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d.
[...] nella misura di € 500,00 annui per l'anno scolastico a.s. docente"
CP_1 convenuto a garantire la2024/2025, e, per l'effetto, condanna il fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Condanna il Controparte_3 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 258,00 oltre accessori con distrazione
in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un