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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11559 /2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 11559 /2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARTIN PATRIZIA, in virtù di procura Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro on il patrocinio dell'avv. CALIGARIS ZAHIRA e dell'avv. SEGALIN ERICA CP_1
MARZIA, in virtù di procura in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da comparsa conclusionale del 18/12/2024:
Voglia il Tribunale Ill.mo affidare il figlio minore in via esclusiva o rafforzata al padre stabilendo modalità di visita con la madre tutelanti per il bambino;
confermare il contributo al mantenimento del figlio come da decreto 2022.
Per parte resistente
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 12/11/2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Per_ respingere il ricorso presentato dal sig. in punto affido del figlio minore Parte_1 in via esclusiva e rafforzata al padre, non ricorrendone i presupposti,
e per l'effetto: − confermare il Decreto n. 473/2022 del Tribunale di Torino in punto affidamento del figlio minore Per_ Per_
ad entrambi i genitori, con paritaria responsabilità genitoriale e collocazione prevalente di presso il padre;
Per_
− confermare il contributo al mantenimento del figlio come disposto nel decreto 473/2022 del
Tribunale di Torino e suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio nella misura ivi indicata;
Per_
− confermare la presa in carico dei due genitori e del figlio minore da parte dei Servizi coinvolti, affinché si prosegua con le iniziative già attivate volte al miglioramento del rapporto madre/figlio e si attivi il progetto di sostegno alla genitorialità finalizzato a promuovere la collaborazione delle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale, come indicato dal Tribunale nell'ordinanza del
30 novembre 2023;
− respingere l'istanza di CTU psicodiagnostica formulata dal ricorrente perché non necessaria attesa la presa in carico da parte dei Servizi competenti;
− in punto modalità di visita madre/figlio e tempi di permanenza del minore presso la madre: confermare, allo stato, le attuali modalità e tempi di visita madre/figlio nell'ambito del progetto di affido diurno o comunque alla presenza di un terzo soggetto adulto (attualmente: almeno due pomeriggi infrasettimanali ed un sabato/domenica ogni quindici giorni), salva più ampia liberalizzazione che verrà indicata dai Servizi competenti nel corso del progetto attivato, altresì Per_ finalizzato al rientro di anche presso l'abitazione materna e all'adozione di un ordinario calendario di tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre accessori di legge.
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/05/2023, parte ricorrente, , ha Parte_1 adito il Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento previste dal decreto del
Tribunale di Torino n. 473/2022 limitatamente al regime di affidamento del figlio con richiesta di affidamento esclusivo o rafforzato a sé medesimo, previa acquisizione delle relazioni da parte dei
Servizi incaricati e, ove ritenuto necessario, l'espletamento di una CTU psicodiagnostica.
Parte attrice domandava, infine, la conferma del contributo al mantenimento del figlio come stabilito da decreto del 2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/10/2023 si costituiva in giudizio parte resistente domandando il rigetto della domanda ex adverso dedotta in punto affidamento del minore e, per l'effetto, chiedendo la conferma di quanto disposto da Decreto 473/2022 sia in ordine all'affidamento del minore sia in ordine al contributo al mantenimento. Parte convenuta chiedeva, altresì, in punto calendario di visita, di prevedere l'introduzione di modalità ritenute più tutelanti per il minore opponendosi in relazione all'istanza di CTU psicodiagnostica richiesta da controparte.
All'udienza del 23/11/2023 il Giudice, sentite ambedue le parti ed esperito il rituale tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava in ordine alla decisione da assumere in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Il Giudice, con ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. del 30/11/2023, a scioglimento della riserva assunta, provvedeva in via provvisoria ed urgente disponendo sia la conferma delle condizioni stabilite con Decreto del Tribunale di Torino del 28/02/2022, sia disponendo modalità di visita madre- figlio sulla base delle valutazioni dei Servizi incaricati già aventi in carico il nucleo familiare. Il
Giudice richiedeva, altresì, ai Servizi Sociali ed alla N.P.I./Psicologia dell'Età Evolutiva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, nonché l'attivazione di un sostegno personale psicologico per il minore e di un progetto di sostegno alla genitorialità.
All'udienza del 06/06/2024 il Giudice, preso atto delle richieste di entrambe le difese, richiedeva ai Servizi incaricati la prosecuzione di tutte le prese in carico disposte con ordinanza del
30/11/2023, assegnando contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
In data 24/09/2024 parte ricorrente presentava istanza ex art. 473bis. 38 c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale, anche in difetto dell'assenso materno, di somministrazione della terapia ormonale della crescita in favore del minore. In data 25/09/2024 il
Giudice, vista l'istanza ex art. 473bis. 38 c.p.c. depositata da parte attrice e ritenuta opportuna l'instaurazione del contradditorio, fissava udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé.
All'udienza del 28/10/2024 il Giudice, sentite ambedue le parti e le rispettive difese, si riservava di provvedere.
Con ordinanza ex art. 473bis 38 c.p.c. del 28/10/2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, autorizzava il ricorrente a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie con riferimento alla somministrazione della terapia dell'ormone della crescita in favore del minore, anche in assenza del consenso materno.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle memorie conclusionali ed il Giudice, in data 18/02/2025, visto il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la Causa al Collegio per la decisione. ***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si ritengono sussistenti i Per_ presupposti per un affido esclusivo del figlio al padre in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere allo stato disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di indicatori di inadeguatezza della madre, la quale, come anche evidenziato dalla relazione psicologica agli atti, presenta una fragilità che la porta a non sentirsi in grado, almeno allo stato di incrementare i tempi di frequentazione con il figlio minore, proprio in ragione della sua condizione personale attuale.
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super- esclusivo”, fatta eccezione per le decisioni che afferiscono all'ambito medico – sanitario relative al Per_ minore , per le quali si dispone che il padre assumerà e adotterà le decisioni di maggior interesse per il figlio. A tal proposito il Collegio ritiene meritevole di attenzione quanto rilevato dal servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, laddove evidenzia che la madre “riferisce di essersi pentita nell'aver dato il suo consenso alle prime analisi mediche. Oggi non se la sente di assumersi la responsabilità di dare ancora il consenso per proseguire gli accertamenti e l'avvio delle cure per la crescita di Per_
”, evidenziando sul punto che, in corso di causa, il ricorrente è dovuto ricorrere al Tribunale per Per_ ottenere l'autorizzazione alla somministrazione dell'ormone della crescita al minore , in ragione proprio del diniego alla terapia manifestato dalla madre.
Il Collegio ritiene di confermare nel resto il Decreto n. 473/2022 del 15.3.2022 in punto mantenimento del minore e di confermare quanto previsto dall'ordinanza resa dal Giudice Delegato in data 30.11.2023 in via provvisoria ed urgente ex art 473 bis 22 c.p.c. in punto visite tra la madre e il minore, secondo le modalità elaborate dai Servizi Sociali, condividendo le ragioni ivi espresse dal giudicante.
Deve essere confermato altresì l'incarico ai Servizi Sociali e Servizio NPI/Psicologia età evolutiva già disposto nell'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., sopra citata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza in punto regime di affidamento del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Per_ Affida il figlio minore in via esclusiva al padre, , disponendo che le Parte_1 decisioni di maggior interesse per il minore devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., ad eccezione delle decisioni in materia medico- sanitaria relative al minore, che saranno adottate dal padre.
Conferma il Decreto del n. 473/2022 del 15.3.2022 in punto regime di mantenimento del minore.
Per_ Dispone che la madre possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità attualmente elaborate dai Servizi aventi in carico il nucleo nell'ambito del progetto di affido diurno in essere (e comunque sempre alla presenza di un terzo soggetto adulto), autorizzando il Servizio sociale, in raccordo con il Servizio di NPI ed il CSM, a introdurre modifiche e ampliamenti dei tempi di visita, tenuto conto del benessere psicoaffettivo del minore e delle condizioni materne;
Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva di proseguire nell'approfondimento e valutazione della situazione del minore e dei loro genitori, di dare corso a tutti gli interventi già in essere a favore del nucleo e di mettere in atto tutti gli opportuni interventi a sostegno del minore e finalizzati al superamento della conflittualità tra le parti e al miglioramento del rapporto madre-figlio, tra cui, in particolare, l'attivazione di un sostegno personale psicologico per il minore presso il Servizio di N.P.I. e di un progetto di sostegno alla genitorialità finalizzato a promuovere la collaborazione delle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 11559 /2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARTIN PATRIZIA, in virtù di procura Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro on il patrocinio dell'avv. CALIGARIS ZAHIRA e dell'avv. SEGALIN ERICA CP_1
MARZIA, in virtù di procura in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da comparsa conclusionale del 18/12/2024:
Voglia il Tribunale Ill.mo affidare il figlio minore in via esclusiva o rafforzata al padre stabilendo modalità di visita con la madre tutelanti per il bambino;
confermare il contributo al mantenimento del figlio come da decreto 2022.
Per parte resistente
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 12/11/2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Per_ respingere il ricorso presentato dal sig. in punto affido del figlio minore Parte_1 in via esclusiva e rafforzata al padre, non ricorrendone i presupposti,
e per l'effetto: − confermare il Decreto n. 473/2022 del Tribunale di Torino in punto affidamento del figlio minore Per_ Per_
ad entrambi i genitori, con paritaria responsabilità genitoriale e collocazione prevalente di presso il padre;
Per_
− confermare il contributo al mantenimento del figlio come disposto nel decreto 473/2022 del
Tribunale di Torino e suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio nella misura ivi indicata;
Per_
− confermare la presa in carico dei due genitori e del figlio minore da parte dei Servizi coinvolti, affinché si prosegua con le iniziative già attivate volte al miglioramento del rapporto madre/figlio e si attivi il progetto di sostegno alla genitorialità finalizzato a promuovere la collaborazione delle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale, come indicato dal Tribunale nell'ordinanza del
30 novembre 2023;
− respingere l'istanza di CTU psicodiagnostica formulata dal ricorrente perché non necessaria attesa la presa in carico da parte dei Servizi competenti;
− in punto modalità di visita madre/figlio e tempi di permanenza del minore presso la madre: confermare, allo stato, le attuali modalità e tempi di visita madre/figlio nell'ambito del progetto di affido diurno o comunque alla presenza di un terzo soggetto adulto (attualmente: almeno due pomeriggi infrasettimanali ed un sabato/domenica ogni quindici giorni), salva più ampia liberalizzazione che verrà indicata dai Servizi competenti nel corso del progetto attivato, altresì Per_ finalizzato al rientro di anche presso l'abitazione materna e all'adozione di un ordinario calendario di tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre accessori di legge.
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/05/2023, parte ricorrente, , ha Parte_1 adito il Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento previste dal decreto del
Tribunale di Torino n. 473/2022 limitatamente al regime di affidamento del figlio con richiesta di affidamento esclusivo o rafforzato a sé medesimo, previa acquisizione delle relazioni da parte dei
Servizi incaricati e, ove ritenuto necessario, l'espletamento di una CTU psicodiagnostica.
Parte attrice domandava, infine, la conferma del contributo al mantenimento del figlio come stabilito da decreto del 2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/10/2023 si costituiva in giudizio parte resistente domandando il rigetto della domanda ex adverso dedotta in punto affidamento del minore e, per l'effetto, chiedendo la conferma di quanto disposto da Decreto 473/2022 sia in ordine all'affidamento del minore sia in ordine al contributo al mantenimento. Parte convenuta chiedeva, altresì, in punto calendario di visita, di prevedere l'introduzione di modalità ritenute più tutelanti per il minore opponendosi in relazione all'istanza di CTU psicodiagnostica richiesta da controparte.
All'udienza del 23/11/2023 il Giudice, sentite ambedue le parti ed esperito il rituale tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava in ordine alla decisione da assumere in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Il Giudice, con ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. del 30/11/2023, a scioglimento della riserva assunta, provvedeva in via provvisoria ed urgente disponendo sia la conferma delle condizioni stabilite con Decreto del Tribunale di Torino del 28/02/2022, sia disponendo modalità di visita madre- figlio sulla base delle valutazioni dei Servizi incaricati già aventi in carico il nucleo familiare. Il
Giudice richiedeva, altresì, ai Servizi Sociali ed alla N.P.I./Psicologia dell'Età Evolutiva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, nonché l'attivazione di un sostegno personale psicologico per il minore e di un progetto di sostegno alla genitorialità.
All'udienza del 06/06/2024 il Giudice, preso atto delle richieste di entrambe le difese, richiedeva ai Servizi incaricati la prosecuzione di tutte le prese in carico disposte con ordinanza del
30/11/2023, assegnando contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
In data 24/09/2024 parte ricorrente presentava istanza ex art. 473bis. 38 c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale, anche in difetto dell'assenso materno, di somministrazione della terapia ormonale della crescita in favore del minore. In data 25/09/2024 il
Giudice, vista l'istanza ex art. 473bis. 38 c.p.c. depositata da parte attrice e ritenuta opportuna l'instaurazione del contradditorio, fissava udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé.
All'udienza del 28/10/2024 il Giudice, sentite ambedue le parti e le rispettive difese, si riservava di provvedere.
Con ordinanza ex art. 473bis 38 c.p.c. del 28/10/2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, autorizzava il ricorrente a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie con riferimento alla somministrazione della terapia dell'ormone della crescita in favore del minore, anche in assenza del consenso materno.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle memorie conclusionali ed il Giudice, in data 18/02/2025, visto il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la Causa al Collegio per la decisione. ***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si ritengono sussistenti i Per_ presupposti per un affido esclusivo del figlio al padre in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere allo stato disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di indicatori di inadeguatezza della madre, la quale, come anche evidenziato dalla relazione psicologica agli atti, presenta una fragilità che la porta a non sentirsi in grado, almeno allo stato di incrementare i tempi di frequentazione con il figlio minore, proprio in ragione della sua condizione personale attuale.
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super- esclusivo”, fatta eccezione per le decisioni che afferiscono all'ambito medico – sanitario relative al Per_ minore , per le quali si dispone che il padre assumerà e adotterà le decisioni di maggior interesse per il figlio. A tal proposito il Collegio ritiene meritevole di attenzione quanto rilevato dal servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, laddove evidenzia che la madre “riferisce di essersi pentita nell'aver dato il suo consenso alle prime analisi mediche. Oggi non se la sente di assumersi la responsabilità di dare ancora il consenso per proseguire gli accertamenti e l'avvio delle cure per la crescita di Per_
”, evidenziando sul punto che, in corso di causa, il ricorrente è dovuto ricorrere al Tribunale per Per_ ottenere l'autorizzazione alla somministrazione dell'ormone della crescita al minore , in ragione proprio del diniego alla terapia manifestato dalla madre.
Il Collegio ritiene di confermare nel resto il Decreto n. 473/2022 del 15.3.2022 in punto mantenimento del minore e di confermare quanto previsto dall'ordinanza resa dal Giudice Delegato in data 30.11.2023 in via provvisoria ed urgente ex art 473 bis 22 c.p.c. in punto visite tra la madre e il minore, secondo le modalità elaborate dai Servizi Sociali, condividendo le ragioni ivi espresse dal giudicante.
Deve essere confermato altresì l'incarico ai Servizi Sociali e Servizio NPI/Psicologia età evolutiva già disposto nell'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., sopra citata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza in punto regime di affidamento del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Per_ Affida il figlio minore in via esclusiva al padre, , disponendo che le Parte_1 decisioni di maggior interesse per il minore devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., ad eccezione delle decisioni in materia medico- sanitaria relative al minore, che saranno adottate dal padre.
Conferma il Decreto del n. 473/2022 del 15.3.2022 in punto regime di mantenimento del minore.
Per_ Dispone che la madre possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità attualmente elaborate dai Servizi aventi in carico il nucleo nell'ambito del progetto di affido diurno in essere (e comunque sempre alla presenza di un terzo soggetto adulto), autorizzando il Servizio sociale, in raccordo con il Servizio di NPI ed il CSM, a introdurre modifiche e ampliamenti dei tempi di visita, tenuto conto del benessere psicoaffettivo del minore e delle condizioni materne;
Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva di proseguire nell'approfondimento e valutazione della situazione del minore e dei loro genitori, di dare corso a tutti gli interventi già in essere a favore del nucleo e di mettere in atto tutti gli opportuni interventi a sostegno del minore e finalizzati al superamento della conflittualità tra le parti e al miglioramento del rapporto madre-figlio, tra cui, in particolare, l'attivazione di un sostegno personale psicologico per il minore presso il Servizio di N.P.I. e di un progetto di sostegno alla genitorialità finalizzato a promuovere la collaborazione delle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento