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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1075/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano D'Ercole e Fabrizio Pellegrino appellante e
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Vittorio Domenichelli, Andrea Di Porto e
AV TE appellata
C ( E Controparte_2 P.IVA_3
( ) in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale, n. 63
appellati
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2402/2023 del
12.12.2023, pubblicata il 12.12.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, per i fatti e i titoli dedotti in atto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o argomentazione, alla luce di tutto quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi e nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza: annullare e/o riformare integralmente
Sentenza n. 2402/2023 del Tribunale di Verona, Sez. I, in persona del Giudice Dott.
IM CC, resa in data 12.12.2023, a definizione del giudizio recante R.G. n.
6946/2017, pubblicata in pari data, e, per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado da , rigettando l'avversa opposizione e confermando in toto il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto;
ii) rigettare gli avversi appelli incidentali in quanto inammissibili e, comunque, infondati in fatto ed in diritto;
iii) in ogni caso, condannare
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del credito Parte_1 portato dal decreto ingiuntivo opposto di cui alla fattura n. 1281/2013 di € 2.267.382,66 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria a far data dal
8.7.2013 e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio, nonché rimborso del contributo unificato versato”. per parte appellata e Controparte_5 [...]
“Le Amministrazioni dello Stato in epigrafe, si Controparte_6 costituiscono nel presente giudizio contestando quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto, e con riserva di più ampiamente dedurre, e fatta salva ogni eccezione concludono perché le avversarie domande e pretese contro le Amministrazioni in epigrafe siano rigettate per effetto dell' accoglimento delle difese, deduzioni in fatto, diritto ed istruttorie ed eccezioni tutte, formulate e/o formulande con ogni mezzo processuale dall' Amministrazione convenuta, pretese e domande che si ribadiscono inammissibili, improponibili, improcedibili, irricevibili, infondate nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. In via di appello incidentale si chiede che la sentenza 2402/2023 del Tribunale di Verona, Sez. I, in persona del
Giudice Dott. IM CC, resa in data 12.12.2023, a definizione del giudizio recante R.G. n. 6946/2017, pubblicata in pari data, appellata da , sia annullata e/o Pt_1
pag. 2/20 totalmente riformata per non aver pronunciato sull' eccezione e non aver accolto l' eccezione di incompetenza per territorio proposta dalle Amministrazioni dello Stato in epigrafe, che è oltretutto una competenza inderogabile in favore del Tribunale di
Venezia”.
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis
[...]
1. In via principale nel merito: - rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato, confermando che nulla è dovuto dalla società Controparte_1
a per i titoli di cui è causa e/o in relazione alla fattura n.
[...] Parte_1
1281/2017, e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 2402/2023 che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 emesso dallo stesso Tribunale;
- dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012, la nuova produzione documentale in appello, ed in particolare i documenti da D a L dell'appellante
[...] per i motivi di cui al p. 2 in diritto della comparsa di costituzione del 20.1.2025; Pt_1
- rigettarsi l'appello incidentale formulato dal Controparte_6
e dal con comparsa di costituzione e
[...] Controparte_5 risposta del 28.11.2024 nonché tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, nonché
l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata in quanto inammissibili e infondate.
2. In via istruttoria: rigettarsi l'istanza di consulenza tecnico-contabile per i motivi di cui al par. 2.7., in quanto di carattere esplorativo come riconosciuto dal Tribunale di
Verona che l'ha rigettata con ordinanza 5.12.2022 e comunque perché rinunciata da n primo grado per effetto della sua mancata riproposizione all'udienza di Parte_1
p.c. del 27.4.2023.
3. In accoglimento dell'appello incidentale: riformarsi la sentenza impugnata e, accertato il credito di nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 relazione ai costi sostenuti dall'1.1.2013 al 31.7.2015, ed in particolare per € 225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi ILS e per €
1.273.537,50 versati a condannarsi in persona del Controparte_7 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad in Controparte_1
pag. 3/20 persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €
1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione.
4. In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale:
4.1. revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 per le ragioni considerate assorbite dal Tribunale, ed in particolare: previo accertamento dell'abrogazione dell'art. 2 comma 2 del D.M.
3.8.2007 per effetto dell'art. 4 comma 41 della L. n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012) a decorrere dal 1° luglio 2012, accertarsi che nulla è dovuto a n relazione ai servizi resi nel periodo a far Parte_1 data dall'1.7.2012 al 31.12.2012, e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo in parte qua il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 sotto questo ulteriore profilo;
4.2. accertare e disporre la compensazione con il credito di di Controparte_1 cui al p. 3 della comparsa di costituzione del 20.01.2025 e per l'effetto accertarsi il diritto di al pagamento della sola differenza. Parte_1
5. In ogni caso, in via subordinata nel merito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e in accoglimento delle questioni ritenute assorbite dal Tribunale di Verona:
5.1. previo accertamento che la società Controparte_1
è priva di legittimazione passiva in quanto non identificabile quale “società concessionaria” a cui il D.M.
3.8.2007 assegna l'anticipazione provvisoria dei costi asseritamente sostenuti da per la fornitura dei servizi di assistenza per la Pt_1 navigazione aerea, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 sotto questo ulteriore profilo;
5.2. previa disapplicazione dell'art. 2 comma 2 del D.M. 3.8.2007, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 2248/1865, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dei Regolamenti
CE n. 1794/2006 e n. 550/2004 e dei Regolamenti UE n. 691/2010 e n. 1191/2010 nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dichiararsi che nulla è dovuto dalla società a per i titoli di Controparte_1 Parte_1 cui è causa e/o in relazione alla fattura 1281/2017 e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 sotto questo ulteriore profilo;
pag. 4/20 5.3. in ogni caso, determinarsi il corrispettivo effettivamente dovuto ai sensi dell'art. 1657 c.c., limitandolo all'importo corrispondente alle cd. “tariffe di terminale” o calcolato in base agli usi e/o sulla base dei principi e normative comunitarie vigenti e/o sulla base del cd. Piano Italiano di Performance vincolante per i provider e redatto da
E.N.A.C., annullando e/o revocando in parte qua il decreto ingiuntivo opposto;
5.4. nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse dichiarare che la
[...]
è tenuta al pagamento ad ell'asserito corrispettivo per Controparte_8 Parte_1
i servizi di navigazione aerea di cui alla fattura 1281/2017 o della minor somma stabilita in corso di causa, previo rigetto delle domande ed eccezioni formulate dal
[...]
e dal con la Controparte_6 Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 28.11.2024, per inammissibilità e infondatezza, accertarsi l'obbligo dello Stato, e quindi del
[...]
e/o del a Controparte_6 Controparte_5 restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e per l'effetto, condannarsi il e/o il Controparte_6
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Controparte_5
a versare a i costi dei servizi di navigazione aerea Controparte_1 eventualmente anticipati e/o corrisposti ad in forza del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto o in forza della sentenza conclusiva del presente giudizio, se del caso fissando di un termine, ai sensi dell'art. 1183 c.c., per il suddetto adempimento;
5.5. nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere che la
[...]
sia tenuta al pagamento ad dell'asserito corrispettivo Controparte_8 Parte_1 per i servizi di navigazione aerea di cui alla fattura 1281/2017 o della minor somma stabilita in corso di causa, in quanto “società concessionaria” ai sensi dell'art. 2 comma
2 del D.M. 3.8.2007, previo rigetto delle domande ed eccezioni formulate dal
[...]
e dal con la Controparte_6 Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 28.11.2024, per inammissibilità e infondatezza, accertarsi la responsabilità del
[...]
e del in relazione Controparte_6 Controparte_5 al ritardato inserimento dello scalo di BR TI tra gli aeroporti “gestiti da
” e quindi inclusi nell'allegato D al Contratto di Programma, e per l'effetto Pt_1
pag. 5/20 condannarsi il e il Controparte_6 Controparte_5
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al risarcimento del
[...] danno, e quindi al pagamento, a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle maggiori somme eventualmente pagate ad Parte_1
in base al decreto ingiuntivo qui opposto, rispetto alle tariffe di cui al Contratto
[...] di Programma, nonché agli ulteriori danni subiti, da determinarsi in corso di causa se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Giudizio di primo grado.
1.1. La società (d'ora in poi per brevità Controparte_1
) radicava in data 13.7.2017 presso il Tribunale di Verona giudizio di Controparte_1 opposizione n. 6946/2017 r.g. avverso il decreto ingiuntivo n. 2143 emesso in data
19.5.2017, notificato in data 22.5.2017, con il quale (d'ora in poi per brevità Parte_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 2.267.382,66, per la fornitura dei Pt_1 servizi di navigazione aerea svolti nell'aeroporto di BR TI, giusta fattura n. 1281 del 7.6.2013.
1.2. Deduceva che nulla era dovuto ad poiché il credito doveva ritenersi già Pt_1 oggetto di domanda riconvenzionale svolta da quest'ultima dinnanzi il Tribunale di
Roma nel giudizio n. r.g. 428/2012, promosso da – ed avente ad Controparte_1 oggetto l'accertamento negativo del credito per servizi di navigazione aerea svolti da dal 2002 al 2012 - con conseguente inammissibilità e/o infondatezza della Pt_1 domanda, non supportata da alcun giustificativo (né in termini di criteri di calcolo né in termini di rendicontazione costi) riferita a corrispettivi dovuti per servizi resi senza l'indicazione di un preciso arco temporale.
1.3. Rilevava che dal 1.7.2012, per effetto della L. n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità
2012), era stato l'abrogato l'art. 2 comma 2 del D.M.
3.8.2007 ed i contributi dello Stato sugli aeroporti c.d. “minori” (tra i quali rientra l'Aeroporto di BR TI), pertanto i servizi di navigazione aerea erano remunerati a favore di Pt_1
pag. 6/20 esclusivamente dalle tariffe di terminale (cioè da quello che i vettori pagavano quando atterravano o decollavano da un aeroporto).
1.4. Eccepiva il mancato assolvimento, da parte di degli obblighi di Pt_1 rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti servizi, come prescritto dapprima dalla Convenzione del 7.4.2000 e poi dalla Convenzione del 29.7.2002 e dell'art. 2 comma 2 del D.M. 3 agosto 2007 di cd. “cambio di status” dell'aeroporto di
BR, nella parte in cui precisava che gli oneri dei servizi di navigazione aerea
“altrimenti gravanti sul bilancio dello Stato, sono provvisoriamente posti a carico della società concessionaria fino all'individuazione di idonei mezzi di copertura finanziaria”.
1.5. Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del
Tribunale di Roma per effetto della clausola contrattuale di cui all'art.10 della convenzione del 27.9.2002 e la litispendenza del giudizio ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; in subordine chiedeva sospendersi il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per pregiudizialità logica e giuridica, rispetto al presente giudizio, dell'accertamento oggetto del contenzioso deciso tra le stesse parti dal Tribunale di Roma con sentenza n.
6581/2017 resa nel giudizio R.G. n. 428/2012, oggetto di appello.
1.6. Chiedeva nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo per mancata prova del credito ed in via riconvenzionale la condanna di al pagamento in proprio favore della Pt_1 somma di € 1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione, anche in via di compensazione per la minor somma, a titolo di servizi ulteriori resi dal 1.1.2013 al 31.7.2015, di cui
€225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi
ILS e per € 1.273.537,50 versati a Controparte_7
1.7. In via riconvenzionale subordinata chiedeva accertarsi l'obbligo dei CP_9 convenuti di restituire le somme accertate come dovute dall'opponente ad anche Pt_1 mediante fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1183 c.c. ed in ulteriore subordine di accertare la responsabilità dei per il ritardato inserimento dell'aeroporto di CP_9
BR TI tra gli aeroporti “gestiti da e quindi inclusi nell'allegato D al Pt_1
Contratto di Programma, e per l'effetto condannarsi il Controparte_6
il , al risarcimento del danno
[...] Controparte_5 quantificato nelle maggiori somme eventualmente pagate ad in base al Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, rispetto alle tariffe di cui al Contratto di Programma, pag. 7/20 nonché agli ulteriori danni subiti, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
2.Si costituiva instando per il rigetto delle eccezioni in rito e, nel merito, per il Pt_1 rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
.
[...]
2.1. Precisava che il giudizio aveva ad oggetto i costi della fornitura dei servizi del traffico aereo erogati da presso l'Aeroporto di BR – TI in favore Pt_1 della società dal 1.1.2012 fino al 31.12.2012 ai sensi del D.M. Controparte_1
3.8.2007, mentre il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma aveva ad oggetto i corrispettivi maturati per i servizi resi dal 2002 al 31.12.2011.
2.1. Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano l'incompetenza per CP_9 territorio del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Venezia quale foro erariale ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 D.p.r. n. 1611/33 relativamente alle domande proposte nei loro confronti.
3.1.2. Nel merito ribadivano l'infondatezza dell'opposizione spiegata.
3.2. Precisavano che aveva svolto un servizio di navigazione aerea a favore di Pt_1
sulla base di un accordo di natura privatistica. Pertanto, sulla scorta Controparte_1 del quadro normativo sopra delineato, ne derivava la totale l'estraneità dello Stato rispetto alle domande riconvenzionali proposte dall'opponente . Controparte_1
3.2.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6581 del 31.3.2017, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da accertava come fosse la società Pt_1 CP_1
e non il soggetto concessionario tenuto ex art. 2, c. 2, DM 3.8.2007, a
[...] Pt_1 sopportare provvisoriamente i costi dei servizi della navigazione aerea fino all'individuazione di idonei mezzi di copertura finanziaria, costi quantificati, previo espletamento di CTU, in €18.729.563,84, oltre accessori e spese di lite.
Il Tribunale di Roma rigettava infine la domanda di manleva e di fissazione di termine formulate dall'attrice , in assenza di alcun obbligo di rimborso Controparte_1
Contr previsto normativamente a carico dei soggetti convenuti ( ed ENAC). Respingeva altresì la domanda risarcitoria in assenza di condotta in violazione di legge.
3.3. Il giudizio di primo grado è stato sospeso con ordinanza del G.I. del 16 gennaio
2019, sul presupposto che rispetto ad esso avesse carattere pregiudiziale quello allora pag. 8/20 pendente davanti alla Corte di Appello di Roma a seguito della impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6581/2017; tale ordinanza è stata cassata dalla
Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza proposto avverso di essa da la quale ha poi riassunto il giudizio con ricorso depositato il 9.11.2020. Pt_1
3.3.1. Con sentenza della Corte D'Appello di Roma n. 6678/2022, depositata in data
25.10.2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6581 del
31.3.2017, veniva accertata la debenza in favore di della minor somma di Parte_1
€15.330.895,80, oltre accessori, previa decurtazione delle somme dovute a conguaglio per il periodo dal 2002 al 2007.
3.3.2. La pronuncia della Corte D'appello capitolina è stata oggetto di ricorso in
Cassazione, di cui si sconosce l'esito.
3.4. Il Tribunale di Verona, previo rigetto delle eccezioni preliminari di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 10 della convenzione del 27.9.2022 e litispendenza, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto;
ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente , per espressa previsione Controparte_1 dell'art.
2.3. della convenzione del 10.11.2015, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Il Giudizio di secondo grado.
2.1. ha proposto appello avverso la decisione in rubrica indicata, proponendo quale Pt_1 unico motivo di censura, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la pretesa creditoria di in violazione e/o falsa applicazione Pt_1 degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2710 c.c., nonché dell'art. 5, comma 7-bis, d.l. 4 marzo 1989, n. 77, conv. con mod. dalla l. 5 maggio 1989, n. 160.
2.1.2. L'appellante deduce che il credito oggetto di ingiunzione era determinato in quanto riferito alla fattura n. 1281/2013, la cui causale è stata correttamente Pt_1 individuata nel «Riaddebito competenze ex art. 2, comma 2, Decreto 3 agosto 2007
(Ripianamento Oneri Apt Basso Traffico – Anno 2012)»: tale causale, infatti, consentiva chiaramente di determinare tanto la base giuridica del credito vantato, quanto il suo oggetto, consistente negli oneri, le «competenze», relativi ai servizi di assistenza per la navigazione aerea resi da con riguardo all'aeroporto di BR – TI, Pt_1 espressamente citati nell'art. 2, comma 2, D.M. 3 agosto 2007 così come dalla lettura pag. 9/20 del ricorso monitorio, ove il credito vantato concerneva la prestazione, in relazione all'aeroporto di BR – TI e in favore del gestore controparte, dei servizi di assistenza per la navigazione aerea, c.d. ATS (cfr. pagg. 2 e 5 del ricorso per decreto ingiuntivo, sub all. C),
2.1.3.Deduce di aver compiutamente dimostrato il proprio credito mediante il deposito della contabilità analitica (doc. n. 19 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) e dell'estratto del libro giornale (allegato 7 ricorso monitorio); contesta la valutazione operata dal giudice di primo grado di non utilizzabilità della documentazione ex art. 2710 c.c.
(poiché le parti in causa sono imprenditori), il quale, dispone che «I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa» essendo ed Pt_1
(Cass. n. 28217/2023). Controparte_11
2.1.4. Ribadisce che non vi era un obbligo di rendicontazione dei compensi maturati ai sensi dell'art. 2, c.2, DM 3.8.2007, ma solo di fatturazione ed indicazione dei predetti in forma di contabilità analitica, regolarmente tenuta e certificata da una società di revisione, per così come indicato nei contratti di Programma per il periodo dal 2007 al
2009, dal 2010 al 2012 e dal 2013 2015 in applicazione dell'art. 5, comma 7 bis DL n.
77/89, convertito in Legge 5 maggio 1989, n. 160, che prevede un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.
2.1.5. Evidenzia l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale, mediante valutazione della voce “Ricavi ed esenzioni di terminale”, pari ad € 529.929,51, come un costo a carico di controparte, anziché di una somma effettivamente sottratta ai costi imputati a quest'ultima. Richiama, quanto alle singole voci di costo (personale, manutenzioni, contributi in conto esercizio legge 248/2005, costi di funzionamento, ammortamenti, svalutazioni crediti verso clienti, eurocontrol e ceats, irap, costo del capitale) le risultanze della contabilità analitica già citata (doc. n. 19) e dell'estratto dal sistema Gesper di cui al doc. n. 21 dimesso in primo grado, confermato dal teste
Tes_1
pag. 10/20 2.1.6. Insiste nell'istanza di espletamento di CTU contabile per la quantificazione del dovuto.
2.Ribadisce la correttezza del dato dei costi (diretti ed indiretti) indicato da alla Pt_1 luce della documentazione prodotta, sia con riferimento al costo del personale (doc. n.
21), sia con riferimento agli altri costi indicati nel doc. n. 19 e negli allegati in appello,
J, K ed L.
2.1.7. Ribadisce l'inapplicabilità al caso di specie delle tariffe a terminale ex art. 1657
c.c. a fronte di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2012, dal Contratto di
Programma e di Servizio 2013-2015 (cfr. già doc. 18 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di sub pag. 5) il quale ha espressamente stabilito che la Pt_1 tariffa di terminale costituisce l'idoneo mezzo di copertura finanziaria per il recupero integrale dei costi sostenuti da per il servizio della navigazione aerea prestato Pt_1 presso l'aeroporto di BR – TI unicamente a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Conclude come in epigrafe.
3.Si è costituita , la quale ha instato per il rigetto del gravame Controparte_1 principale avversario e, in via incidentale, ha riproposto la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, di condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione, anche in via di compensazione, a titolo di servizi ulteriori resi dal 1.1.2013 al 31.7.2015, di cui €225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi ILS e per € 1.273.537,50 versati a Controparte_12
[...
. Quanto all'appello principale, ne evidenzia l'infondatezza e contesta la tardività ex art. 345 c.p.c. della produzione prodotta dall'appellante solo in questa fase.
3.1.2. Deduce altresì l'irrilevanza, ai fini della prova del credito ingiunto, della produzione dimessa in primo grado, in particolare, dell'estratto di contabilità analitica e del libro giornale, in assenza di tempestiva produzione del contratto di programma per il triennio 2010-2012, avvenuta solo in fase di appello.
3.1.3. Deduce la tardività ed inammissibilità dell'istanza di espletamento di CTU contabile non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
3.1.4.In via incidentale ribadisce l'intervenuta abrogazione con decorrenza 1.7.2012 del
DM 3.8.2007 per effetto della legge di stabilità per il 2012 n. 183/2011, il cui art. 41 pag. 11/20 comma 41, prevede espressamente che “A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale”.
3.1.4. Secondo la suddetta previsione sostituirebbe, a decorrere dal 1° Controparte_1 luglio 2012 appunto, l'articolo 5 comma 4 del D.L. n. 77/1989, modificando le modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT), e cioè della tariffa di assistenza in terminale dei voli, modifica consistita in particolare nell'aggiungere, ai fini del calcolo del costo complessivo per i servizi di terminale, i costi previsti negli aeroporti cd. “minori” (nei quali si sviluppa un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale nazionale); costi che quindi – in applicazione del principio comunitario “chi usa paga” (Regolamento CE 1794/2006) – non verrebbero sostenuti dallo Stato, ma dagli utenti attraverso la tariffa di terminale (pagata dai vettori quando atterrano o decollano da un aeroporto).
3.1.5. Pertanto, a decorrere dal 1.7.2012, i costi dei servizi aereoportuali sarebbero coperti dalla tariffa di terminale ed doveva disapplicare il DM 3.8.2007, senza Pt_1 chiedere alcunché ad . Controparte_1
3.1.6. Inoltre, ribadisce il diritto di di ottenere da il rimborso Controparte_1 Pt_1 degli oneri di manutenzione versati da 1.1.2013 al 2015 in quanto ai sensi dell'art.
2.3. della Convenzione del 10.11.2015 era in grado di recuperarli ai sensi di legge, in Pt_1 base all'art. 4, c.2, del Contratto di Programma 2013-2015 (doc. 30 fascicolo opponente di primo grado) che prevede testualmente che assicuri anche la “manutenzione dei Pt_1 sistemi e degli impianti per i servizi della navigazione aerea”, con possibilità quindi di rivalersi sulle tariffe aeroportuali per vedersi rimborsato il relativo costo, anche se relativo ad oneri manutentivi su impianti di terzi.
Ripropone tutte le domande spiegate anche in via subordinata in primo grado.
4.Si sono costituiti in convenuti, i quali hanno ribadito l'eccezione di CP_9 incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore del foro erariale di
Venezia ai sensi dell'art. 6 e 9 del R.D. 1611/33 e 25 c.p.c.
pag. 12/20 4.1.Nel merito hanno concluso per il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
4.2. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 13.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere accolta l'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dai appellati ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. 1611 del CP_9
1933 con riferimento alle domande restitutorie, di fissazione di termine e risarcitorie spiegate da nei loro confronti. Controparte_1
1.1. Invero tale eccezione è stata tempestivamente dedotta dai con la comparsa CP_9 di costituzione e risposta di primo grado depositata in data 14.11.2017 in vista della prima udienza di comparizione del 14.12.2017 e ribadita nelle note di precisazione delle conclusioni.
1.2. A fronte di tale tempestiva eccezione il giudice aveva l'obbligo di pronunciarsi sulla predetta, non potendo il mancato rilevo d'ufficio oltre la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. farla ritenere superata.
1.2.1. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20493/2018) ha affermato che la “vis attractiva" alla disciplina del codice di rito, esercitata dall'art. 25 c.p.c. rispetto alle "leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti", ricondotte anch'esse, unitamente agli altri criteri individuatori del luogo in cui deve radicarsi il giudizio, sotto la Sezione 3 "della competenza per territorio" (del Libri 1, Titolo 1, Capo 1) del Codice di procedura civile, non consente di interpretare tali "leggi speciali" come avulse dal sistema delle altre norme codicistiche preordinate al perseguimento dei fini indicati, dovendo concludersi pertanto per l'assoggettamento, anche del "foro erariale", al regime ordinario dei modi e dei tempi previsti dall'art. 38 c.p.c. per la proposizione della eccezione e per il rilievo di ufficio della questione di competenza, nonchè al regime ordinario previsto per la impugnazione dei provvedimenti affermativi o negativi della competenza speciale del foro dello Stato.
La disposizione dell'art. 9 R.D. 1611/33 nella parte in cui consente senza limiti di tempo la formulazione della eccezione di parte ed il rilievo di ufficio della questione di competenza relativamente all'art. 6, comma 1, art. 7, comma 2 e art. 8 medesimo R.D., pag. 13/20 deve ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata dall'art. 38 c.p.c. intervenuto, a seguito delle modifiche legislative introdotte dalle L. n. 353 del 1990 e L. n. 69 del 2009, a disciplinare ex novo la materia dei poteri processuali esercitabili dalle parti e dal
Giudice in ordine alla questione di competenza del foro erariale.
1.2.3. Pertanto, nella disciplina ratione temporis anteriore al rito Cartabia,
l'incompetenza per territorio anche per ragioni di foro erariale, deve essere tempestivamente eccepita dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c.: in presenza di uno di questi requisiti alternativi il giudice deve pronunciarsi sulla questione.
1.2.4. Nel caso di specie, a fronte della tempestiva eccezione di incompetenza per territorio spiegata dai si impone pertanto la sua delibazione ed accoglimento CP_9 previa separazione delle domande formulate da contro i Controparte_1 CP_9 dalla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Controparte_1 Pt_1
1.2.5. Invero nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza a decidere sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. è funzionalmente ed inderogabilmente propria del giudice che ha emesso il titolo monitorio, nel caso di specie il Tribunale di Verona.
Analogamente funzionalmente competente sulle domande restitutorie e risarcitorie spiegate contro i è funzionalmente competente il Tribunale di Venezia quale CP_9 ufficio ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie ex art. 25 c.p.c. (cfr. Cass. n.
15052/2011)
1.2.6. L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva pag. 14/20 la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi. (Cass. 15528/00; Cass. 1652/01; Cass. n. 9263/1992; v anche Cass. n. 9582/87).
1.2.7. Deve pertanto dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Venezia quale foro erariale ex art. 25 c.p.c. in ordine alle domande restitutorie, di fissazione di termine ex art. 1183 c.c. e di risarcimento danno formulate da nei Controparte_1 confronti dei convenuti, con statuizione anche in punto spese di lite di CP_9 entrambi i gradi di giudizio, secondo la soccombenza, come da quantificazione di cui in parte dispositiva secondo i parametri del relativo scaglione di riferimento di cui al DM
n. 55 /2014 e succ. modificazioni.
2.Nel merito l'appello principale spiegato da è infondato. Pt_1
2.1. Il credito appare sufficientemente qualificato quale riaddebito competenze anno
2012 ex art. 2, c.2, D.M. 3.8.2007 (ripianamento competente Oneri ATP Basso traffico anno 2012) così come indicati nella causale nella fattura n. 1281 del 2013, posta alla base della domanda monitoria e precisati in prima memoria ex art. 183 c.p.c. quali oneri per servizi aereoportuali ATS per l'aeroporto di BR maturati per il periodo dal
1.1.2012 al 31.12.2012.
2.1. Fatta questa premessa, ad avviso della Corte parte appellante non ha provato, mediante idonea documentazione, sia l'an che il quantum del credito azionato.
2.1.2. Invero i rapporti tra le parti nel tempo sono stati regolamentati da varie convenzioni privatistiche, stipulate rispettivamente in data 12.3.1999, 7.4.2000 e
29.7.2002, nelle quali era espressamente previsto in favore di un importo Pt_1 forfettario mensile dovuto per il servizio ATS reso, salvo conguaglio delle ulteriori somme, previa rendicontazione.
2.1.3. Con l'entrata in vigore del D.M.
3.8.2007 e la trasformazione dell'aeroporto di
BR da miliare ad aeroporto civile appartenente allo Stato, con destinazione al traffico civile, è stato previsto dall'art. 2, c. 2, che i servizi di assistenza per la navigazione aerea sarebbero stati garantiti dall' e che i relativi oneri, Parte_1
“altrimenti gravanti sul bilancio dello Stato, sono provvisoriamente posti a carico della società concessionaria, fino all'individuazione di idonei mezzi di copertura finanziaria”. pag. 15/20 2.1.4. Con la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011), l'art. 4, comma 41, con decorrenza dal 1.7.2012 ha introdotto un nuovo metodo di calcolo degli oneri a mezzo tariffazione a terminale (CTT coefficiente di tariffazione di terminale), imputando i costi degli ATS agli utenti.
2.1.5.Di fatto tale tariffazione a terminale ha avuto inizio dal 1.1.2013 per espressa previsione del Contratto di Programma per 2013-2015. Conseguentemente per tutto il
2012 è stata fatta erronea applicazione del D.M.
3.8.2007 anche per il secondo semestre
2012.
2.1.6. Fatte queste premesse, deve osservarsi che, per come correttamente osservato dal
Tribunale, nel periodo di cui è causa (dal 1.1.2012 al 31.12.2012) non erano efficaci le convenzioni sopra citate, in particolare quella del 29.7.2002, in assenza di prova di una disposta proroga o di una applicazione per mutuo consenso per facta concludentia del regime convenzionale, con conseguente obbligo in capo ad di dimostrazione di Pt_1 tutti i costi sostenuti (in via preventiva ed a conguaglio) per gli ATS secondo gli ordinari mezzi di prova, cioè mediante specifica rendicontazione e giustificazione, onere non assolto.
Inoltre, dal 1.7.2012 gli oneri dovevano essere calcolati secondo gli indicatori CTT di cui all'art. 4, c.41, della legge 183/2011, calcolo che non è stato fatto nel caso di specie.
2.1.7. Né può dirsi applicabile il contratto di programma per il periodo dal 2010 al 2012, prodotto dall'appellante tardivamente (allegato D) solo in secondo grado. Pt_1
2.1.8. Rileva altresì la Corte come l'obbligo di contabilità analitica e di certificazione previsto dall'art. 16 dello Schema di contratto di programma 2010 2012, schema richiamato nel doc. n.19, non solo non risulti essere stato assolto, ma anche non sia di per sé idoneo a dimostrare gli asseriti costi sostenuti da trattandosi di Pt_1 documentazione unilaterale, priva di data certa, contenente molti omissis.
2.1.9. Dalla lettura del doc. n. 19 (costituito dalla nota di trasmissione prot. n.
2013/0135400 del 5.6.2013 e da un prospetto di conto economico per il 2012, entrambi a firma del dott. Amministratore Unico di nonché di alcuni Persona_1 Pt_1 tabulati estrapolati con omissis dalla asserita contabilità analitica) non risulta alcuna certificazione - ad opera della società di revisione Ernst & Young asseritamente scelta pag. 16/20 da dei costi e dei ricavi, con attestazione di congruità dell'imputazione dei costi Pt_1 rispetto alle tipologie di servizi erogati.
2.1.10 Ritiene la Corte che l'osservanza del regime di contabilità analitica cui era Pt_1 tenuta - quale regime necessario nei rapporti con il Controparte_5
con il e con l'ENAC, in vista dell'elaborazione del
[...] Controparte_6 contratto di programma ai sensi dell'art. 5, comma 7 bis, della legge 5 maggio 1989, n.
160 - non esimeva comunque dalla dimostrazione per tabulas degli specifici costi Pt_1 sostenuti, non essendo sul punto sufficiente l'unica fattura azionata, l'estratto del libro giornale (doc. 7), l'estratto di contabilità analitica (doc. n. 19) e, per quanto concerne i costi del personale, un mero estratto dal sistema Gesper aziendale (doc. n. 21), potendo tale documentazione semmai essere idonea ai soli fini dell'emissione del titolo monitorio ed essendo tardiva quella versata in secondo grado (allegati sub. D e da Pt_1
H ad L).
2.1.11. Anche la deposizione del teste responsabile del costo del lavoro, Tes_2 servizi applicativi delle risorse umane di escusso in primo grado in ordine al doc. Pt_1
n. 21 (rubricato ore di servizio svolte dal personale ), non è comunque idonea a Pt_1 confermare il dato del personale assegnato ai servizi ATS, non avendo riscontrato con certezza l'aeroporto di BR, avendo il teste riferito il codice Enapp 145, Tes_1 indicato nel doc. n. 21, a quello dell'Aeroporto di CP_1
2.1.12. Rileva infine il Collegio come in ogni caso questo elenco non potrebbe di per sé solo costituire prova della quantificazione dei costi del personale, non essendo vidimato, sottoscritto e datato, così come il doc. n. 20 (riepilogo costi e ricavi aeroporto BR
TI) anch'esso costituito da un file grafico privo di valore fidefacente.
Pertanto, non appare accoglibile l'istanza di espletamento di CTU contabile in quanto esplorativa.
3. Analogamente deve essere rigettato l'appello incidentale spiegato da CP_1
in ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €
[...]
1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione, anche in via di compensazione, a titolo di servizi ulteriori resi dal 1.1.2013 al 31.7.2015, di cui €225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi ILS e per € 1.273.537,50 versati a Controparte_7
pag. 17/20 3.1.Rileva il Collegio come la domanda restitutoria non sia fondata, trattandosi di costi di manutenzione di apparati non rientranti nella disponibilità o uso di né afferenti Pt_1 la sua attività di fornitore certificato e che solamente a partire dalla data di consegna dei beni da ad (agosto 2015 vedi doc. 31), quest'ultima – come Controparte_1 Pt_1 espressamente indicato già in data 5.8.2015 (doc. 29) – ha iniziato a farsi carico direttamente dei costi manutentivi in questione e li ha potuti ricaricare nella tariffa aeroportuale.
3.2.Ciò in quanto le norme di settore in materia tariffaria impongono ad di caricare Pt_1
i soli costi dalla stessa generati e relativi al medesimo anno contabile di riferimento.
3.2.1. Sul punto si evidenzia che il gestore, nonostante la nota prot. 0133857/DG del
18.12.2014 con cui l'ENAC, ha evidenziato che fosse “auspicabile” anticipare il processo di transito dei servizi CNS dalla ad l'opponente in Controparte_1 Pt_1 primo grado si è determinata a consegnarli soltanto nell'estate 2015.
3.3.Per come correttamente sostenuto dall'appellante a questo punto, quest'ultima Pt_1 avrebbe potuto imputare i costi di manutenzione degli apparati CNS nella tariffa di terminale, soltanto dopo che avesse provveduto alla loro consegna;
in Controparte_1 alternativa, fintanto che tali apparati fossero rimasti nella disponibilità e nella gestione di , i relativi oneri di gestione sarebbero stati integralmente a carico di Controparte_1 quest'ultimo in quanto unico fornitore certificato ai sensi del Regolamento UE
1035/2011.
3.4. Tale dato è confermato dalla convenzione del 10.11.2015 nella quale le parti prevedevano un'apposita clausola (cfr. art.
2.3 della convenzione, all. 31 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) con la quale si Controparte_1 impegna a non richiedere ad il pagamento di ogni e qualsivoglia costo o onere Pt_1 comunque denominato, sostenuto dalla società per la gestione e Controparte_1 manutenzione degli apparati CNS oggetto della presente convenzione antecedentemente alla relativa consegna e, comunque, a decorrer dal 1.1.2013, che non abbia ai Pt_1 sensi di legge la possibilità di recuperare”
3.5.Si veda al riguardo anche quanto espressamente indicato al punto l) delle premesse della Convenzione di concessione ad degli apparati CNS di proprietà di parte Pt_1 attrice ove si legge “ a sua volta, preso atto che l'assetto normativo di Pt_1
pag. 18/20 riferimento consente di ricaricare nella tariffa di terminale i costi afferenti l' CP_1 di BR a decorrere dalla loro consegna e salvo diverso parere delle competenti
Autorità in materia, è disponibile a ricevere in subconcessione i suddetti apparati”.
3.6. Essendo sub concessionaria a titolo gratuito degli apparati CNS concessi in Pt_1 uso da , risulta sfornita di titolo idoneo per il recupero dei costi Controparte_1 Pt_1 sostenuti da dal 1.1.2013 alla data della consegna, con conseguente Controparte_1 piena operatività della clausola di cui all'art. 2.3.
4.Ogni altra questione è assorbita.
4.1. Le spese di lite ai sensi della reciproca soccombenza vengono integralmente compensate tra le parti ed , mentre vanno poste a carico di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dei CP_9 convenuti in ragione della fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 2402/2023 del 12.12.2023, pubblicata il 12.12.2023, così provvede:
1. dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Venezia quale foro erariale in relazione alle domande di restituzione somme, fissazione di termine ex art. 1183 c.c. e risarcitorie proposte da Controparte_1 nei confronti del e del
[...] Controparte_5 [...]
Controparte_6
2. rigetta l'appello principale spiegato da Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale spiegato da Controparte_1
[...]
4. compensa le spese di lite del presente grado tra le parti ed Parte_1 [...]
Controparte_1
5. condanna al pagamento in Controparte_1 favore del e del Controparte_5 [...] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese Controparte_6 liquidate per il primo grado in €18.977,00 oltre rimborso spese generali (15%),
pag. 19/20 IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in €17.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
1/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1075/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano D'Ercole e Fabrizio Pellegrino appellante e
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Vittorio Domenichelli, Andrea Di Porto e
AV TE appellata
C ( E Controparte_2 P.IVA_3
( ) in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale, n. 63
appellati
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2402/2023 del
12.12.2023, pubblicata il 12.12.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, per i fatti e i titoli dedotti in atto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o argomentazione, alla luce di tutto quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi e nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza: annullare e/o riformare integralmente
Sentenza n. 2402/2023 del Tribunale di Verona, Sez. I, in persona del Giudice Dott.
IM CC, resa in data 12.12.2023, a definizione del giudizio recante R.G. n.
6946/2017, pubblicata in pari data, e, per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado da , rigettando l'avversa opposizione e confermando in toto il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto;
ii) rigettare gli avversi appelli incidentali in quanto inammissibili e, comunque, infondati in fatto ed in diritto;
iii) in ogni caso, condannare
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del credito Parte_1 portato dal decreto ingiuntivo opposto di cui alla fattura n. 1281/2013 di € 2.267.382,66 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria a far data dal
8.7.2013 e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio, nonché rimborso del contributo unificato versato”. per parte appellata e Controparte_5 [...]
“Le Amministrazioni dello Stato in epigrafe, si Controparte_6 costituiscono nel presente giudizio contestando quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto, e con riserva di più ampiamente dedurre, e fatta salva ogni eccezione concludono perché le avversarie domande e pretese contro le Amministrazioni in epigrafe siano rigettate per effetto dell' accoglimento delle difese, deduzioni in fatto, diritto ed istruttorie ed eccezioni tutte, formulate e/o formulande con ogni mezzo processuale dall' Amministrazione convenuta, pretese e domande che si ribadiscono inammissibili, improponibili, improcedibili, irricevibili, infondate nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. In via di appello incidentale si chiede che la sentenza 2402/2023 del Tribunale di Verona, Sez. I, in persona del
Giudice Dott. IM CC, resa in data 12.12.2023, a definizione del giudizio recante R.G. n. 6946/2017, pubblicata in pari data, appellata da , sia annullata e/o Pt_1
pag. 2/20 totalmente riformata per non aver pronunciato sull' eccezione e non aver accolto l' eccezione di incompetenza per territorio proposta dalle Amministrazioni dello Stato in epigrafe, che è oltretutto una competenza inderogabile in favore del Tribunale di
Venezia”.
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis
[...]
1. In via principale nel merito: - rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato, confermando che nulla è dovuto dalla società Controparte_1
a per i titoli di cui è causa e/o in relazione alla fattura n.
[...] Parte_1
1281/2017, e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 2402/2023 che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 emesso dallo stesso Tribunale;
- dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012, la nuova produzione documentale in appello, ed in particolare i documenti da D a L dell'appellante
[...] per i motivi di cui al p. 2 in diritto della comparsa di costituzione del 20.1.2025; Pt_1
- rigettarsi l'appello incidentale formulato dal Controparte_6
e dal con comparsa di costituzione e
[...] Controparte_5 risposta del 28.11.2024 nonché tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, nonché
l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata in quanto inammissibili e infondate.
2. In via istruttoria: rigettarsi l'istanza di consulenza tecnico-contabile per i motivi di cui al par. 2.7., in quanto di carattere esplorativo come riconosciuto dal Tribunale di
Verona che l'ha rigettata con ordinanza 5.12.2022 e comunque perché rinunciata da n primo grado per effetto della sua mancata riproposizione all'udienza di Parte_1
p.c. del 27.4.2023.
3. In accoglimento dell'appello incidentale: riformarsi la sentenza impugnata e, accertato il credito di nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 relazione ai costi sostenuti dall'1.1.2013 al 31.7.2015, ed in particolare per € 225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi ILS e per €
1.273.537,50 versati a condannarsi in persona del Controparte_7 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad in Controparte_1
pag. 3/20 persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €
1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione.
4. In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale:
4.1. revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 per le ragioni considerate assorbite dal Tribunale, ed in particolare: previo accertamento dell'abrogazione dell'art. 2 comma 2 del D.M.
3.8.2007 per effetto dell'art. 4 comma 41 della L. n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012) a decorrere dal 1° luglio 2012, accertarsi che nulla è dovuto a n relazione ai servizi resi nel periodo a far Parte_1 data dall'1.7.2012 al 31.12.2012, e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo in parte qua il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 sotto questo ulteriore profilo;
4.2. accertare e disporre la compensazione con il credito di di Controparte_1 cui al p. 3 della comparsa di costituzione del 20.01.2025 e per l'effetto accertarsi il diritto di al pagamento della sola differenza. Parte_1
5. In ogni caso, in via subordinata nel merito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e in accoglimento delle questioni ritenute assorbite dal Tribunale di Verona:
5.1. previo accertamento che la società Controparte_1
è priva di legittimazione passiva in quanto non identificabile quale “società concessionaria” a cui il D.M.
3.8.2007 assegna l'anticipazione provvisoria dei costi asseritamente sostenuti da per la fornitura dei servizi di assistenza per la Pt_1 navigazione aerea, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 sotto questo ulteriore profilo;
5.2. previa disapplicazione dell'art. 2 comma 2 del D.M. 3.8.2007, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 2248/1865, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dei Regolamenti
CE n. 1794/2006 e n. 550/2004 e dei Regolamenti UE n. 691/2010 e n. 1191/2010 nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dichiararsi che nulla è dovuto dalla società a per i titoli di Controparte_1 Parte_1 cui è causa e/o in relazione alla fattura 1281/2017 e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 2143/2017 sotto questo ulteriore profilo;
pag. 4/20 5.3. in ogni caso, determinarsi il corrispettivo effettivamente dovuto ai sensi dell'art. 1657 c.c., limitandolo all'importo corrispondente alle cd. “tariffe di terminale” o calcolato in base agli usi e/o sulla base dei principi e normative comunitarie vigenti e/o sulla base del cd. Piano Italiano di Performance vincolante per i provider e redatto da
E.N.A.C., annullando e/o revocando in parte qua il decreto ingiuntivo opposto;
5.4. nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse dichiarare che la
[...]
è tenuta al pagamento ad ell'asserito corrispettivo per Controparte_8 Parte_1
i servizi di navigazione aerea di cui alla fattura 1281/2017 o della minor somma stabilita in corso di causa, previo rigetto delle domande ed eccezioni formulate dal
[...]
e dal con la Controparte_6 Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 28.11.2024, per inammissibilità e infondatezza, accertarsi l'obbligo dello Stato, e quindi del
[...]
e/o del a Controparte_6 Controparte_5 restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e per l'effetto, condannarsi il e/o il Controparte_6
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Controparte_5
a versare a i costi dei servizi di navigazione aerea Controparte_1 eventualmente anticipati e/o corrisposti ad in forza del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto o in forza della sentenza conclusiva del presente giudizio, se del caso fissando di un termine, ai sensi dell'art. 1183 c.c., per il suddetto adempimento;
5.5. nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere che la
[...]
sia tenuta al pagamento ad dell'asserito corrispettivo Controparte_8 Parte_1 per i servizi di navigazione aerea di cui alla fattura 1281/2017 o della minor somma stabilita in corso di causa, in quanto “società concessionaria” ai sensi dell'art. 2 comma
2 del D.M. 3.8.2007, previo rigetto delle domande ed eccezioni formulate dal
[...]
e dal con la Controparte_6 Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 28.11.2024, per inammissibilità e infondatezza, accertarsi la responsabilità del
[...]
e del in relazione Controparte_6 Controparte_5 al ritardato inserimento dello scalo di BR TI tra gli aeroporti “gestiti da
” e quindi inclusi nell'allegato D al Contratto di Programma, e per l'effetto Pt_1
pag. 5/20 condannarsi il e il Controparte_6 Controparte_5
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al risarcimento del
[...] danno, e quindi al pagamento, a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle maggiori somme eventualmente pagate ad Parte_1
in base al decreto ingiuntivo qui opposto, rispetto alle tariffe di cui al Contratto
[...] di Programma, nonché agli ulteriori danni subiti, da determinarsi in corso di causa se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Giudizio di primo grado.
1.1. La società (d'ora in poi per brevità Controparte_1
) radicava in data 13.7.2017 presso il Tribunale di Verona giudizio di Controparte_1 opposizione n. 6946/2017 r.g. avverso il decreto ingiuntivo n. 2143 emesso in data
19.5.2017, notificato in data 22.5.2017, con il quale (d'ora in poi per brevità Parte_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 2.267.382,66, per la fornitura dei Pt_1 servizi di navigazione aerea svolti nell'aeroporto di BR TI, giusta fattura n. 1281 del 7.6.2013.
1.2. Deduceva che nulla era dovuto ad poiché il credito doveva ritenersi già Pt_1 oggetto di domanda riconvenzionale svolta da quest'ultima dinnanzi il Tribunale di
Roma nel giudizio n. r.g. 428/2012, promosso da – ed avente ad Controparte_1 oggetto l'accertamento negativo del credito per servizi di navigazione aerea svolti da dal 2002 al 2012 - con conseguente inammissibilità e/o infondatezza della Pt_1 domanda, non supportata da alcun giustificativo (né in termini di criteri di calcolo né in termini di rendicontazione costi) riferita a corrispettivi dovuti per servizi resi senza l'indicazione di un preciso arco temporale.
1.3. Rilevava che dal 1.7.2012, per effetto della L. n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità
2012), era stato l'abrogato l'art. 2 comma 2 del D.M.
3.8.2007 ed i contributi dello Stato sugli aeroporti c.d. “minori” (tra i quali rientra l'Aeroporto di BR TI), pertanto i servizi di navigazione aerea erano remunerati a favore di Pt_1
pag. 6/20 esclusivamente dalle tariffe di terminale (cioè da quello che i vettori pagavano quando atterravano o decollavano da un aeroporto).
1.4. Eccepiva il mancato assolvimento, da parte di degli obblighi di Pt_1 rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti servizi, come prescritto dapprima dalla Convenzione del 7.4.2000 e poi dalla Convenzione del 29.7.2002 e dell'art. 2 comma 2 del D.M. 3 agosto 2007 di cd. “cambio di status” dell'aeroporto di
BR, nella parte in cui precisava che gli oneri dei servizi di navigazione aerea
“altrimenti gravanti sul bilancio dello Stato, sono provvisoriamente posti a carico della società concessionaria fino all'individuazione di idonei mezzi di copertura finanziaria”.
1.5. Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del
Tribunale di Roma per effetto della clausola contrattuale di cui all'art.10 della convenzione del 27.9.2002 e la litispendenza del giudizio ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; in subordine chiedeva sospendersi il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per pregiudizialità logica e giuridica, rispetto al presente giudizio, dell'accertamento oggetto del contenzioso deciso tra le stesse parti dal Tribunale di Roma con sentenza n.
6581/2017 resa nel giudizio R.G. n. 428/2012, oggetto di appello.
1.6. Chiedeva nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo per mancata prova del credito ed in via riconvenzionale la condanna di al pagamento in proprio favore della Pt_1 somma di € 1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione, anche in via di compensazione per la minor somma, a titolo di servizi ulteriori resi dal 1.1.2013 al 31.7.2015, di cui
€225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi
ILS e per € 1.273.537,50 versati a Controparte_7
1.7. In via riconvenzionale subordinata chiedeva accertarsi l'obbligo dei CP_9 convenuti di restituire le somme accertate come dovute dall'opponente ad anche Pt_1 mediante fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1183 c.c. ed in ulteriore subordine di accertare la responsabilità dei per il ritardato inserimento dell'aeroporto di CP_9
BR TI tra gli aeroporti “gestiti da e quindi inclusi nell'allegato D al Pt_1
Contratto di Programma, e per l'effetto condannarsi il Controparte_6
il , al risarcimento del danno
[...] Controparte_5 quantificato nelle maggiori somme eventualmente pagate ad in base al Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, rispetto alle tariffe di cui al Contratto di Programma, pag. 7/20 nonché agli ulteriori danni subiti, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
2.Si costituiva instando per il rigetto delle eccezioni in rito e, nel merito, per il Pt_1 rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
.
[...]
2.1. Precisava che il giudizio aveva ad oggetto i costi della fornitura dei servizi del traffico aereo erogati da presso l'Aeroporto di BR – TI in favore Pt_1 della società dal 1.1.2012 fino al 31.12.2012 ai sensi del D.M. Controparte_1
3.8.2007, mentre il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma aveva ad oggetto i corrispettivi maturati per i servizi resi dal 2002 al 31.12.2011.
2.1. Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano l'incompetenza per CP_9 territorio del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Venezia quale foro erariale ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 D.p.r. n. 1611/33 relativamente alle domande proposte nei loro confronti.
3.1.2. Nel merito ribadivano l'infondatezza dell'opposizione spiegata.
3.2. Precisavano che aveva svolto un servizio di navigazione aerea a favore di Pt_1
sulla base di un accordo di natura privatistica. Pertanto, sulla scorta Controparte_1 del quadro normativo sopra delineato, ne derivava la totale l'estraneità dello Stato rispetto alle domande riconvenzionali proposte dall'opponente . Controparte_1
3.2.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6581 del 31.3.2017, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da accertava come fosse la società Pt_1 CP_1
e non il soggetto concessionario tenuto ex art. 2, c. 2, DM 3.8.2007, a
[...] Pt_1 sopportare provvisoriamente i costi dei servizi della navigazione aerea fino all'individuazione di idonei mezzi di copertura finanziaria, costi quantificati, previo espletamento di CTU, in €18.729.563,84, oltre accessori e spese di lite.
Il Tribunale di Roma rigettava infine la domanda di manleva e di fissazione di termine formulate dall'attrice , in assenza di alcun obbligo di rimborso Controparte_1
Contr previsto normativamente a carico dei soggetti convenuti ( ed ENAC). Respingeva altresì la domanda risarcitoria in assenza di condotta in violazione di legge.
3.3. Il giudizio di primo grado è stato sospeso con ordinanza del G.I. del 16 gennaio
2019, sul presupposto che rispetto ad esso avesse carattere pregiudiziale quello allora pag. 8/20 pendente davanti alla Corte di Appello di Roma a seguito della impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6581/2017; tale ordinanza è stata cassata dalla
Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza proposto avverso di essa da la quale ha poi riassunto il giudizio con ricorso depositato il 9.11.2020. Pt_1
3.3.1. Con sentenza della Corte D'Appello di Roma n. 6678/2022, depositata in data
25.10.2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6581 del
31.3.2017, veniva accertata la debenza in favore di della minor somma di Parte_1
€15.330.895,80, oltre accessori, previa decurtazione delle somme dovute a conguaglio per il periodo dal 2002 al 2007.
3.3.2. La pronuncia della Corte D'appello capitolina è stata oggetto di ricorso in
Cassazione, di cui si sconosce l'esito.
3.4. Il Tribunale di Verona, previo rigetto delle eccezioni preliminari di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 10 della convenzione del 27.9.2022 e litispendenza, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto;
ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente , per espressa previsione Controparte_1 dell'art.
2.3. della convenzione del 10.11.2015, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Il Giudizio di secondo grado.
2.1. ha proposto appello avverso la decisione in rubrica indicata, proponendo quale Pt_1 unico motivo di censura, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la pretesa creditoria di in violazione e/o falsa applicazione Pt_1 degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2710 c.c., nonché dell'art. 5, comma 7-bis, d.l. 4 marzo 1989, n. 77, conv. con mod. dalla l. 5 maggio 1989, n. 160.
2.1.2. L'appellante deduce che il credito oggetto di ingiunzione era determinato in quanto riferito alla fattura n. 1281/2013, la cui causale è stata correttamente Pt_1 individuata nel «Riaddebito competenze ex art. 2, comma 2, Decreto 3 agosto 2007
(Ripianamento Oneri Apt Basso Traffico – Anno 2012)»: tale causale, infatti, consentiva chiaramente di determinare tanto la base giuridica del credito vantato, quanto il suo oggetto, consistente negli oneri, le «competenze», relativi ai servizi di assistenza per la navigazione aerea resi da con riguardo all'aeroporto di BR – TI, Pt_1 espressamente citati nell'art. 2, comma 2, D.M. 3 agosto 2007 così come dalla lettura pag. 9/20 del ricorso monitorio, ove il credito vantato concerneva la prestazione, in relazione all'aeroporto di BR – TI e in favore del gestore controparte, dei servizi di assistenza per la navigazione aerea, c.d. ATS (cfr. pagg. 2 e 5 del ricorso per decreto ingiuntivo, sub all. C),
2.1.3.Deduce di aver compiutamente dimostrato il proprio credito mediante il deposito della contabilità analitica (doc. n. 19 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) e dell'estratto del libro giornale (allegato 7 ricorso monitorio); contesta la valutazione operata dal giudice di primo grado di non utilizzabilità della documentazione ex art. 2710 c.c.
(poiché le parti in causa sono imprenditori), il quale, dispone che «I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa» essendo ed Pt_1
(Cass. n. 28217/2023). Controparte_11
2.1.4. Ribadisce che non vi era un obbligo di rendicontazione dei compensi maturati ai sensi dell'art. 2, c.2, DM 3.8.2007, ma solo di fatturazione ed indicazione dei predetti in forma di contabilità analitica, regolarmente tenuta e certificata da una società di revisione, per così come indicato nei contratti di Programma per il periodo dal 2007 al
2009, dal 2010 al 2012 e dal 2013 2015 in applicazione dell'art. 5, comma 7 bis DL n.
77/89, convertito in Legge 5 maggio 1989, n. 160, che prevede un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.
2.1.5. Evidenzia l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale, mediante valutazione della voce “Ricavi ed esenzioni di terminale”, pari ad € 529.929,51, come un costo a carico di controparte, anziché di una somma effettivamente sottratta ai costi imputati a quest'ultima. Richiama, quanto alle singole voci di costo (personale, manutenzioni, contributi in conto esercizio legge 248/2005, costi di funzionamento, ammortamenti, svalutazioni crediti verso clienti, eurocontrol e ceats, irap, costo del capitale) le risultanze della contabilità analitica già citata (doc. n. 19) e dell'estratto dal sistema Gesper di cui al doc. n. 21 dimesso in primo grado, confermato dal teste
Tes_1
pag. 10/20 2.1.6. Insiste nell'istanza di espletamento di CTU contabile per la quantificazione del dovuto.
2.Ribadisce la correttezza del dato dei costi (diretti ed indiretti) indicato da alla Pt_1 luce della documentazione prodotta, sia con riferimento al costo del personale (doc. n.
21), sia con riferimento agli altri costi indicati nel doc. n. 19 e negli allegati in appello,
J, K ed L.
2.1.7. Ribadisce l'inapplicabilità al caso di specie delle tariffe a terminale ex art. 1657
c.c. a fronte di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2012, dal Contratto di
Programma e di Servizio 2013-2015 (cfr. già doc. 18 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di sub pag. 5) il quale ha espressamente stabilito che la Pt_1 tariffa di terminale costituisce l'idoneo mezzo di copertura finanziaria per il recupero integrale dei costi sostenuti da per il servizio della navigazione aerea prestato Pt_1 presso l'aeroporto di BR – TI unicamente a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Conclude come in epigrafe.
3.Si è costituita , la quale ha instato per il rigetto del gravame Controparte_1 principale avversario e, in via incidentale, ha riproposto la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, di condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione, anche in via di compensazione, a titolo di servizi ulteriori resi dal 1.1.2013 al 31.7.2015, di cui €225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi ILS e per € 1.273.537,50 versati a Controparte_12
[...
. Quanto all'appello principale, ne evidenzia l'infondatezza e contesta la tardività ex art. 345 c.p.c. della produzione prodotta dall'appellante solo in questa fase.
3.1.2. Deduce altresì l'irrilevanza, ai fini della prova del credito ingiunto, della produzione dimessa in primo grado, in particolare, dell'estratto di contabilità analitica e del libro giornale, in assenza di tempestiva produzione del contratto di programma per il triennio 2010-2012, avvenuta solo in fase di appello.
3.1.3. Deduce la tardività ed inammissibilità dell'istanza di espletamento di CTU contabile non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
3.1.4.In via incidentale ribadisce l'intervenuta abrogazione con decorrenza 1.7.2012 del
DM 3.8.2007 per effetto della legge di stabilità per il 2012 n. 183/2011, il cui art. 41 pag. 11/20 comma 41, prevede espressamente che “A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale”.
3.1.4. Secondo la suddetta previsione sostituirebbe, a decorrere dal 1° Controparte_1 luglio 2012 appunto, l'articolo 5 comma 4 del D.L. n. 77/1989, modificando le modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT), e cioè della tariffa di assistenza in terminale dei voli, modifica consistita in particolare nell'aggiungere, ai fini del calcolo del costo complessivo per i servizi di terminale, i costi previsti negli aeroporti cd. “minori” (nei quali si sviluppa un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale nazionale); costi che quindi – in applicazione del principio comunitario “chi usa paga” (Regolamento CE 1794/2006) – non verrebbero sostenuti dallo Stato, ma dagli utenti attraverso la tariffa di terminale (pagata dai vettori quando atterrano o decollano da un aeroporto).
3.1.5. Pertanto, a decorrere dal 1.7.2012, i costi dei servizi aereoportuali sarebbero coperti dalla tariffa di terminale ed doveva disapplicare il DM 3.8.2007, senza Pt_1 chiedere alcunché ad . Controparte_1
3.1.6. Inoltre, ribadisce il diritto di di ottenere da il rimborso Controparte_1 Pt_1 degli oneri di manutenzione versati da 1.1.2013 al 2015 in quanto ai sensi dell'art.
2.3. della Convenzione del 10.11.2015 era in grado di recuperarli ai sensi di legge, in Pt_1 base all'art. 4, c.2, del Contratto di Programma 2013-2015 (doc. 30 fascicolo opponente di primo grado) che prevede testualmente che assicuri anche la “manutenzione dei Pt_1 sistemi e degli impianti per i servizi della navigazione aerea”, con possibilità quindi di rivalersi sulle tariffe aeroportuali per vedersi rimborsato il relativo costo, anche se relativo ad oneri manutentivi su impianti di terzi.
Ripropone tutte le domande spiegate anche in via subordinata in primo grado.
4.Si sono costituiti in convenuti, i quali hanno ribadito l'eccezione di CP_9 incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore del foro erariale di
Venezia ai sensi dell'art. 6 e 9 del R.D. 1611/33 e 25 c.p.c.
pag. 12/20 4.1.Nel merito hanno concluso per il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
4.2. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 13.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere accolta l'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dai appellati ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. 1611 del CP_9
1933 con riferimento alle domande restitutorie, di fissazione di termine e risarcitorie spiegate da nei loro confronti. Controparte_1
1.1. Invero tale eccezione è stata tempestivamente dedotta dai con la comparsa CP_9 di costituzione e risposta di primo grado depositata in data 14.11.2017 in vista della prima udienza di comparizione del 14.12.2017 e ribadita nelle note di precisazione delle conclusioni.
1.2. A fronte di tale tempestiva eccezione il giudice aveva l'obbligo di pronunciarsi sulla predetta, non potendo il mancato rilevo d'ufficio oltre la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. farla ritenere superata.
1.2.1. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20493/2018) ha affermato che la “vis attractiva" alla disciplina del codice di rito, esercitata dall'art. 25 c.p.c. rispetto alle "leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti", ricondotte anch'esse, unitamente agli altri criteri individuatori del luogo in cui deve radicarsi il giudizio, sotto la Sezione 3 "della competenza per territorio" (del Libri 1, Titolo 1, Capo 1) del Codice di procedura civile, non consente di interpretare tali "leggi speciali" come avulse dal sistema delle altre norme codicistiche preordinate al perseguimento dei fini indicati, dovendo concludersi pertanto per l'assoggettamento, anche del "foro erariale", al regime ordinario dei modi e dei tempi previsti dall'art. 38 c.p.c. per la proposizione della eccezione e per il rilievo di ufficio della questione di competenza, nonchè al regime ordinario previsto per la impugnazione dei provvedimenti affermativi o negativi della competenza speciale del foro dello Stato.
La disposizione dell'art. 9 R.D. 1611/33 nella parte in cui consente senza limiti di tempo la formulazione della eccezione di parte ed il rilievo di ufficio della questione di competenza relativamente all'art. 6, comma 1, art. 7, comma 2 e art. 8 medesimo R.D., pag. 13/20 deve ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata dall'art. 38 c.p.c. intervenuto, a seguito delle modifiche legislative introdotte dalle L. n. 353 del 1990 e L. n. 69 del 2009, a disciplinare ex novo la materia dei poteri processuali esercitabili dalle parti e dal
Giudice in ordine alla questione di competenza del foro erariale.
1.2.3. Pertanto, nella disciplina ratione temporis anteriore al rito Cartabia,
l'incompetenza per territorio anche per ragioni di foro erariale, deve essere tempestivamente eccepita dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c.: in presenza di uno di questi requisiti alternativi il giudice deve pronunciarsi sulla questione.
1.2.4. Nel caso di specie, a fronte della tempestiva eccezione di incompetenza per territorio spiegata dai si impone pertanto la sua delibazione ed accoglimento CP_9 previa separazione delle domande formulate da contro i Controparte_1 CP_9 dalla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Controparte_1 Pt_1
1.2.5. Invero nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza a decidere sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. è funzionalmente ed inderogabilmente propria del giudice che ha emesso il titolo monitorio, nel caso di specie il Tribunale di Verona.
Analogamente funzionalmente competente sulle domande restitutorie e risarcitorie spiegate contro i è funzionalmente competente il Tribunale di Venezia quale CP_9 ufficio ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie ex art. 25 c.p.c. (cfr. Cass. n.
15052/2011)
1.2.6. L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva pag. 14/20 la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi. (Cass. 15528/00; Cass. 1652/01; Cass. n. 9263/1992; v anche Cass. n. 9582/87).
1.2.7. Deve pertanto dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Venezia quale foro erariale ex art. 25 c.p.c. in ordine alle domande restitutorie, di fissazione di termine ex art. 1183 c.c. e di risarcimento danno formulate da nei Controparte_1 confronti dei convenuti, con statuizione anche in punto spese di lite di CP_9 entrambi i gradi di giudizio, secondo la soccombenza, come da quantificazione di cui in parte dispositiva secondo i parametri del relativo scaglione di riferimento di cui al DM
n. 55 /2014 e succ. modificazioni.
2.Nel merito l'appello principale spiegato da è infondato. Pt_1
2.1. Il credito appare sufficientemente qualificato quale riaddebito competenze anno
2012 ex art. 2, c.2, D.M. 3.8.2007 (ripianamento competente Oneri ATP Basso traffico anno 2012) così come indicati nella causale nella fattura n. 1281 del 2013, posta alla base della domanda monitoria e precisati in prima memoria ex art. 183 c.p.c. quali oneri per servizi aereoportuali ATS per l'aeroporto di BR maturati per il periodo dal
1.1.2012 al 31.12.2012.
2.1. Fatta questa premessa, ad avviso della Corte parte appellante non ha provato, mediante idonea documentazione, sia l'an che il quantum del credito azionato.
2.1.2. Invero i rapporti tra le parti nel tempo sono stati regolamentati da varie convenzioni privatistiche, stipulate rispettivamente in data 12.3.1999, 7.4.2000 e
29.7.2002, nelle quali era espressamente previsto in favore di un importo Pt_1 forfettario mensile dovuto per il servizio ATS reso, salvo conguaglio delle ulteriori somme, previa rendicontazione.
2.1.3. Con l'entrata in vigore del D.M.
3.8.2007 e la trasformazione dell'aeroporto di
BR da miliare ad aeroporto civile appartenente allo Stato, con destinazione al traffico civile, è stato previsto dall'art. 2, c. 2, che i servizi di assistenza per la navigazione aerea sarebbero stati garantiti dall' e che i relativi oneri, Parte_1
“altrimenti gravanti sul bilancio dello Stato, sono provvisoriamente posti a carico della società concessionaria, fino all'individuazione di idonei mezzi di copertura finanziaria”. pag. 15/20 2.1.4. Con la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011), l'art. 4, comma 41, con decorrenza dal 1.7.2012 ha introdotto un nuovo metodo di calcolo degli oneri a mezzo tariffazione a terminale (CTT coefficiente di tariffazione di terminale), imputando i costi degli ATS agli utenti.
2.1.5.Di fatto tale tariffazione a terminale ha avuto inizio dal 1.1.2013 per espressa previsione del Contratto di Programma per 2013-2015. Conseguentemente per tutto il
2012 è stata fatta erronea applicazione del D.M.
3.8.2007 anche per il secondo semestre
2012.
2.1.6. Fatte queste premesse, deve osservarsi che, per come correttamente osservato dal
Tribunale, nel periodo di cui è causa (dal 1.1.2012 al 31.12.2012) non erano efficaci le convenzioni sopra citate, in particolare quella del 29.7.2002, in assenza di prova di una disposta proroga o di una applicazione per mutuo consenso per facta concludentia del regime convenzionale, con conseguente obbligo in capo ad di dimostrazione di Pt_1 tutti i costi sostenuti (in via preventiva ed a conguaglio) per gli ATS secondo gli ordinari mezzi di prova, cioè mediante specifica rendicontazione e giustificazione, onere non assolto.
Inoltre, dal 1.7.2012 gli oneri dovevano essere calcolati secondo gli indicatori CTT di cui all'art. 4, c.41, della legge 183/2011, calcolo che non è stato fatto nel caso di specie.
2.1.7. Né può dirsi applicabile il contratto di programma per il periodo dal 2010 al 2012, prodotto dall'appellante tardivamente (allegato D) solo in secondo grado. Pt_1
2.1.8. Rileva altresì la Corte come l'obbligo di contabilità analitica e di certificazione previsto dall'art. 16 dello Schema di contratto di programma 2010 2012, schema richiamato nel doc. n.19, non solo non risulti essere stato assolto, ma anche non sia di per sé idoneo a dimostrare gli asseriti costi sostenuti da trattandosi di Pt_1 documentazione unilaterale, priva di data certa, contenente molti omissis.
2.1.9. Dalla lettura del doc. n. 19 (costituito dalla nota di trasmissione prot. n.
2013/0135400 del 5.6.2013 e da un prospetto di conto economico per il 2012, entrambi a firma del dott. Amministratore Unico di nonché di alcuni Persona_1 Pt_1 tabulati estrapolati con omissis dalla asserita contabilità analitica) non risulta alcuna certificazione - ad opera della società di revisione Ernst & Young asseritamente scelta pag. 16/20 da dei costi e dei ricavi, con attestazione di congruità dell'imputazione dei costi Pt_1 rispetto alle tipologie di servizi erogati.
2.1.10 Ritiene la Corte che l'osservanza del regime di contabilità analitica cui era Pt_1 tenuta - quale regime necessario nei rapporti con il Controparte_5
con il e con l'ENAC, in vista dell'elaborazione del
[...] Controparte_6 contratto di programma ai sensi dell'art. 5, comma 7 bis, della legge 5 maggio 1989, n.
160 - non esimeva comunque dalla dimostrazione per tabulas degli specifici costi Pt_1 sostenuti, non essendo sul punto sufficiente l'unica fattura azionata, l'estratto del libro giornale (doc. 7), l'estratto di contabilità analitica (doc. n. 19) e, per quanto concerne i costi del personale, un mero estratto dal sistema Gesper aziendale (doc. n. 21), potendo tale documentazione semmai essere idonea ai soli fini dell'emissione del titolo monitorio ed essendo tardiva quella versata in secondo grado (allegati sub. D e da Pt_1
H ad L).
2.1.11. Anche la deposizione del teste responsabile del costo del lavoro, Tes_2 servizi applicativi delle risorse umane di escusso in primo grado in ordine al doc. Pt_1
n. 21 (rubricato ore di servizio svolte dal personale ), non è comunque idonea a Pt_1 confermare il dato del personale assegnato ai servizi ATS, non avendo riscontrato con certezza l'aeroporto di BR, avendo il teste riferito il codice Enapp 145, Tes_1 indicato nel doc. n. 21, a quello dell'Aeroporto di CP_1
2.1.12. Rileva infine il Collegio come in ogni caso questo elenco non potrebbe di per sé solo costituire prova della quantificazione dei costi del personale, non essendo vidimato, sottoscritto e datato, così come il doc. n. 20 (riepilogo costi e ricavi aeroporto BR
TI) anch'esso costituito da un file grafico privo di valore fidefacente.
Pertanto, non appare accoglibile l'istanza di espletamento di CTU contabile in quanto esplorativa.
3. Analogamente deve essere rigettato l'appello incidentale spiegato da CP_1
in ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €
[...]
1.498.817,50 oltre interessi e rivalutazione, anche in via di compensazione, a titolo di servizi ulteriori resi dal 1.1.2013 al 31.7.2015, di cui €225.280,00 in relazione ai controlli in volo periodici, ordinari e straordinari dei sistemi ILS e per € 1.273.537,50 versati a Controparte_7
pag. 17/20 3.1.Rileva il Collegio come la domanda restitutoria non sia fondata, trattandosi di costi di manutenzione di apparati non rientranti nella disponibilità o uso di né afferenti Pt_1 la sua attività di fornitore certificato e che solamente a partire dalla data di consegna dei beni da ad (agosto 2015 vedi doc. 31), quest'ultima – come Controparte_1 Pt_1 espressamente indicato già in data 5.8.2015 (doc. 29) – ha iniziato a farsi carico direttamente dei costi manutentivi in questione e li ha potuti ricaricare nella tariffa aeroportuale.
3.2.Ciò in quanto le norme di settore in materia tariffaria impongono ad di caricare Pt_1
i soli costi dalla stessa generati e relativi al medesimo anno contabile di riferimento.
3.2.1. Sul punto si evidenzia che il gestore, nonostante la nota prot. 0133857/DG del
18.12.2014 con cui l'ENAC, ha evidenziato che fosse “auspicabile” anticipare il processo di transito dei servizi CNS dalla ad l'opponente in Controparte_1 Pt_1 primo grado si è determinata a consegnarli soltanto nell'estate 2015.
3.3.Per come correttamente sostenuto dall'appellante a questo punto, quest'ultima Pt_1 avrebbe potuto imputare i costi di manutenzione degli apparati CNS nella tariffa di terminale, soltanto dopo che avesse provveduto alla loro consegna;
in Controparte_1 alternativa, fintanto che tali apparati fossero rimasti nella disponibilità e nella gestione di , i relativi oneri di gestione sarebbero stati integralmente a carico di Controparte_1 quest'ultimo in quanto unico fornitore certificato ai sensi del Regolamento UE
1035/2011.
3.4. Tale dato è confermato dalla convenzione del 10.11.2015 nella quale le parti prevedevano un'apposita clausola (cfr. art.
2.3 della convenzione, all. 31 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) con la quale si Controparte_1 impegna a non richiedere ad il pagamento di ogni e qualsivoglia costo o onere Pt_1 comunque denominato, sostenuto dalla società per la gestione e Controparte_1 manutenzione degli apparati CNS oggetto della presente convenzione antecedentemente alla relativa consegna e, comunque, a decorrer dal 1.1.2013, che non abbia ai Pt_1 sensi di legge la possibilità di recuperare”
3.5.Si veda al riguardo anche quanto espressamente indicato al punto l) delle premesse della Convenzione di concessione ad degli apparati CNS di proprietà di parte Pt_1 attrice ove si legge “ a sua volta, preso atto che l'assetto normativo di Pt_1
pag. 18/20 riferimento consente di ricaricare nella tariffa di terminale i costi afferenti l' CP_1 di BR a decorrere dalla loro consegna e salvo diverso parere delle competenti
Autorità in materia, è disponibile a ricevere in subconcessione i suddetti apparati”.
3.6. Essendo sub concessionaria a titolo gratuito degli apparati CNS concessi in Pt_1 uso da , risulta sfornita di titolo idoneo per il recupero dei costi Controparte_1 Pt_1 sostenuti da dal 1.1.2013 alla data della consegna, con conseguente Controparte_1 piena operatività della clausola di cui all'art. 2.3.
4.Ogni altra questione è assorbita.
4.1. Le spese di lite ai sensi della reciproca soccombenza vengono integralmente compensate tra le parti ed , mentre vanno poste a carico di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dei CP_9 convenuti in ragione della fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 2402/2023 del 12.12.2023, pubblicata il 12.12.2023, così provvede:
1. dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Venezia quale foro erariale in relazione alle domande di restituzione somme, fissazione di termine ex art. 1183 c.c. e risarcitorie proposte da Controparte_1 nei confronti del e del
[...] Controparte_5 [...]
Controparte_6
2. rigetta l'appello principale spiegato da Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale spiegato da Controparte_1
[...]
4. compensa le spese di lite del presente grado tra le parti ed Parte_1 [...]
Controparte_1
5. condanna al pagamento in Controparte_1 favore del e del Controparte_5 [...] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese Controparte_6 liquidate per il primo grado in €18.977,00 oltre rimborso spese generali (15%),
pag. 19/20 IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in €17.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
1/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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