Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2025, proposto da
Società Althea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bellona, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della ordinanza dirigenziale n.5/2024 del 06.12.2024, notificata il successivo 10.12.2024, con cui il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bellona ingiungeva alla ricorrente la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell’art.31 D.P.R.380/2001 smi;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi e per quanto di ragione, i sopralluoghi dell’UTC ove esistenti e la comunicazione di avvio del procedimento prot.n.6145 del 15.07.2024, richiamata anche nel provvedimento di cui alla lett.a) che precede nonché, ove diversamente interpretato, il Regolamento per l’occupazione con dehors approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 26.07.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Bellone le ha ingiunto di rimuovere la struttura (dehors) autorizzata con provvedimento n. 27/2019 del 5 agosto 2019 in quanto <<l’istanza prot. n. 5803 del 4 luglio 2024 per il rinnovo dell’autorizzazione n. 27/2019 del 5 agosto 2019….[è] pervenuta oltre i termini previsti dall’art. 4, comma 2 del regolamento per l’occupazione con dehors approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26 luglio 2013, ovvero “…30gg prima della scadenza…” dell’autorizzazione>>.
Premette la ricorrente che:
- dal 2005 gestisce una struttura ricettiva extra – alberghiera (licenza agro-turistica di Country house) regolarmente autorizzata anche per la somministrazione di cibi e bevande;
- in data 5 agosto 2019 il Comune, vista l’istanza avanzata in data 11 giugno 2019, la autorizzava (autorizzazione n. 27/2019) “alla installazione di DEHORS come risultante dai grafici a firma dell’arch. Caputo, per una superficie totale di mq. 610,49, adiacente il pubblico esercizio sito alla via Volturno 11/A - fraz. Triflisco, con decorrenza 01.08.2019 e scadenza 31.07.2024”;
- in particolare, detta autorizzazione veniva rilasciata ai sensi del regolamento per l’occupazione con dehors n. 20/2013;
- conformemente a tale regolamento alla scadenza dei 5 anni chiedeva in data 4 luglio 2024 il rinnovo dell’autorizzazione;
- ciò, nondimeno, il Comune dopo aver comunicato l’avvio del procedimento adottava l’ordinanza di ripristino impugnata.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Non si è costituito il Comune intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 479 del 6 marzo 2025.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Oggetto della presente controversia è l’ordinanza con la quale il Comune di Bellona ha ingiunto alla ricorrente di rimuovere la struttura tipo dehors, autorizzata per 5 anni con provvedimento n. 27 del 5 agosto 2019, in quanto la richiesta di rinnovo sarebbe pervenuta in ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del regolamento comunale; in particolare, in base a detta disposizione la richiesta di rinnovo deve pervenire all’amministrazione 30 giorni prima della scadenza (nella fattispecie l’autorizzazione scadeva in data 31 luglio 2024 e la richiesta è stata presentata in data 4 luglio 2024).
Al riguardo risulta fondato e assorbente il primo motivo con il quale parte ricorrente lamenta che il Comune di Bellona non ha tenuto conto delle proroghe che sono intervenute ex lege per tali tipi di strutture, proroghe, rispetto alle quali, nonostante le osservazioni presentate dall’interessata in sede procedimentale, il Comune non ha preso posizione (con conseguente violazione, come dedotto, anche dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990).
Nemmeno nella presente sede contenziosa l’amministrazione ha fornito elementi di segno contrario rispetto a quanto affermato dalla ricorrente.
Da tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Bellona al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato qualora dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA LO, Presidente
AO MA, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO MA | PA LO |
IL SEGRETARIO