TAR Torino, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 749
TAR
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea qualificazione delle opere

    Il Tribunale ha ritenuto che i manufatti, per la loro destinazione abitativa e ingombro, rientrino nella nozione di 'interventi di nuova costruzione' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, richiedendo permesso di costruire. Ha inoltre affermato che la sanzione ripristinatoria si applica indipendentemente dalla preesistenza delle opere all'acquisto del fondo, essendo il ricorrente il proprietario al momento dell'emanazione del provvedimento.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e motivazione sulla quantificazione dell'area di acquisizione e lesività della creazione di un lotto intercluso

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 31, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina l'acquisizione al patrimonio comunale, specificando che l'area non può superare dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. Ha affermato che la superficie dei singoli abusi è indicata nel provvedimento e la planimetria allegata rende comprensibile l'entità delle aree oggetto di potenziale acquisizione. Ha inoltre escluso che la creazione di un fondo intercluso infici la legittimità dell'atto.

  • Rigettato
    Assenza di bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati e violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha escluso la prospettabilità della violazione del principio di proporzionalità, affermando che la sanzione demolitoria è rigidamente vincolata e non ammette adattamenti basati sulla situazione dell'interessato. Ha chiarito che la verifica di proporzionalità può avvenire solo nella fase esecutiva e che l'ordine di demolizione non contrasta l'art. 8 CEDU, in quanto non esiste un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo.

  • Rigettato
    Carenza dell'avviso di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto infondata tale doglianza, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando l'adozione dell'atto finale è doverosa e vincolata, i presupposti fattuali sono incontestati e l'eventuale annullamento non impedirebbe l'adozione di un nuovo provvedimento di identico contenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 749
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 749
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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