Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2023, proposto da
-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Francesco Rotella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cumiana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- (notificata in data -OMISSIS-) emessa dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio tecnico del Comune di Cumiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la gravata ordinanza n. -OMISSIS- l’intimato Comune di Cumiana ha contestato all’odierno ricorrente, in qualità di proprietario responsabile, la realizzazione di plurime opere edilizie prive di titolo edilizio, ordinandone ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi, preannunciando altresì che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale l’area indicata nell’ivi allegata planimetria; gli abusi sono descritti come segue: “- Posizionamento di una casa mobile ad uso residenziale composta da due corpi delle dimensioni di mt. 8,00x3,00 (h. var. = 2,90/3,20 mt.) e mt. 5,50x2,50 (h. = 2,95 mt.) comprensiva di una cucina e un bagno (…); - Posizionamento di una casa mobile ad uso residenziale delle dimensioni di mt. 8,00x3,00 (h variabile = 2,80/3,10 mt.) – (…); - Posizionamento di n. 2 container in metallo ciascuno delle dimensioni di mt. 6,00x2,50 (h=2,70 mt.) per deposito materiali vari – (…); - Realizzazione di una tettoia con struttura portante in metallo e tamponamenti/copertura in lamiere ondulate delle dimensioni di mt. 3,70x6,20 (h. var. 2,30/2,80) – (…)” .
2. Avverso il provvedimento in questione è insorto il destinatario, chiedendone l’annullamento sulla base di un’unica, composita censura, rubricata “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e ss. Legge 241/90 nonché 3, 31 e 36 DPR 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti 4 ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ” e appuntata, sotto un primo profilo, sulla erronea qualificazione delle opere, le quali, asseritamente in parte preesistenti, avrebbero natura precaria e trascurabile impatto sul territorio, cosicché non potrebbero essere ricondotte alla nozione di “nuova costruzione”, ostandovi la mancata incorporazione al suolo e la funzionale destinazione ad abitazione temporanea del proprietario; sotto altro profilo, la parte lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione a dimostrazione della quantificazione dell’area oggetto di eventuale apprensione in caso di inottemperanza e la lesività insita nella creazione, per effetto di tale operazione, di un lotto intercluso; l’interessato stigmatizza, poi, l’assenza di un bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati in relazione alla situazione concreta, tenuto conto delle dimensioni, delle qualità e delle caratteristiche dei beni oggetto dell’ordinanza, ricordando che, in tema di reati edilizi, l'autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale Cedu; infine, il deducente lamenta la carenza dell’avviso dell’avvio del procedimento.
3. L’Amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 16.12.2025 con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha disposto l’acquisizione in giudizio del provvedimento gravato a cura della parte più diligente; sia il deducente sia l’Amministrazione non costituita vi hanno tempestivamente ottemperato.
5. All’udienza pubblica del 11.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La composita censura dedotta in giudizio non merita accoglimento, sulla base delle considerazioni di seguito espresse.
6.1. Quanto al nucleo censorio appuntato sulla erronea qualificazione giuridica degli abusi, va rilevato che i manufatti in questione, dettagliatamente descritti nell’ordinanza gravata e complessivamente portanti un non trascurabile ingombro, sono direttamente destinati ovvero serventi allo stabile utilizzo abitativo delle aree, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, il quale allega nel ricorso di aver ivi stabilito la propria residenza e ottenuto i necessari allacci, nonché di aver pagato il pertinente contributo di smaltimento rifiuti; la realizzazione di siffatte opere, pertanto, richiede il permesso di costruire, come di seguito meglio chiarito.
6.2. I volumi de quibus ricadono nella nozione di “interventi di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, la quale ricomprende al punto “ e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti” .
6.3. Alla luce del disposto normativo testé richiamato e dei principi giurisprudenziali più volte affermati dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. Stato, VI, 14.3.2023 n. 2627), quindi, la relativa edificazione richiedeva il preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 co.1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, cosicché il Comune, in assenza del medesimo, ne ha legittimamente disposto la rimozione.
6.4. Quanto alla asserita preesistenza di parte dei manufatti all’acquisto del fondo da parte del ricorrente, l’infondatezza del rilievo discende dal disposto dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, a mente del quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali “ ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione” . La sanzione prevista dall’articolo testé trascritto è una sanzione ripristinatoria che si riferisce, indifferentemente, al proprietario e al responsabile dell’abuso (quando diverso dal proprietario), perseguendo la funzione dell’eliminazione delle conseguenze dell’abuso con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nell’interesse a pervenire a un ordinato assetto del territorio. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente avesse al momento dell’emanazione del provvedimento la piena disponibilità delle aree, mentre risulta totalmente priva di riscontro probatorio l’agitata maggior risalenza di parte delle opere.
6.5. Sul piano motivazionale, poi, l'unanime giurisprudenza amministrativa esclude che, nel caso di manufatti abusivi, esistano particolari oneri motivazionali in capo alla Pubblica amministrazione. Infatti, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se, come nel caso di specie, contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività ( ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 7.6.2021, n. 4319). Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico - diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata - idoneo a giustificare l'ordine di demolizione. Tali principi valgono anche nel caso in cui quest’ultimo venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che, a fronte della realizzazione di un immobile abusivo, non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela; l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (Cons. Stato, ad. plen., 17.10.2017, n. 9; Cons. Stato, IV, 19.11.2025, n. 9040).
6.6. Nemmeno è prospettabile la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione demolitoria è puntualmente identificata nei presupposti e nei contenuti dal legislatore, con la conseguenza che il potere di repressione ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 è rigidamente vincolato e non si presta ad adattamenti dettati dalla situazione specifica dell’interessato. La legittimità dell'ordine demolitorio non è mai subordinata alla effettuazione di un giudizio di proporzionalità tra il diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, e dunque tra il diritto all'abitazione, e l'interesse pubblico alla tutela del territorio, posto che tale verifica deve svolgersi soltanto rispetto agli atti con cui viene data concreta esecuzione ad eventuali sentenze e/o provvedimenti amministrativi recanti l'ordine demolitorio (condizione non ricorrente nel caso di specie), e comunque il giudizio medesimo non può che far prevalere l'interesse pubblico alla tutela del territorio ogni volta che l'interessato abbia avuto da un lato piena consapevolezza dell'illecito edilizio e, dall'altro lato, un ampio margine di tempo per rimediare all'abuso (TAR Lazio, Roma, II, 13.2.2023, n. 2465). Come più volte affermato dal Consiglio di Stato, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta l'art. 8 CEDU. E il Consesso ha precisato che, peraltro, una tale collisione non è neppure stata mai affermata in via di principio dalla Corte EDU, posto che plurime sue pronunce hanno invece osservato che dalla richiamata norma non sia in alcun modo desumibile la sussistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare (Cons. Stato, VI, 6.2.2023 n. 1253). Men che meno, come ribadito più volte in giurisprudenza, l'ingiunzione demolitoria viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, poiché, al contrario, afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., III, 17.1.2020 n. 844; Cons. Stato, VI, 11.5.2022 n. 3704; TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312). Il rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'immobile costituente l'unica abitazione del destinatario dell’ordine di demolizione potrebbe astrattamente assumere rilievo in una fase successiva a quella attuale, in quanto il principio di proporzionalità non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l'amministrazione deve esercitare in materia ai sensi dell'art. 27, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma semmai può valere nella fase esecutiva, della demolizione d’ufficio: altro è che, in executivis, l'Amministrazione possa mettere in campo adeguati strumenti idonei a mitigare l'impatto pregiudizievole nel caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse (TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312).
6.7. Non fondato si palesa anche il nucleo censorio incentrato sulla carenza di istruttoria e di motivazione in merito alla superficie dell’area destinata all’acquisizione in caso di inottemperanza all’ordine ripristinatorio. L’art. 31 co. 3 del D.P.R. n. 380/2001 dispone, infatti, che “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita” . Nel caso di specie l’interessato, per un verso, fonda le proprie critiche sulla asserita, mancata e analitica considerazione dei singoli manufatti attinti dal provvedimento, per altro verso denuncia l’omesso scorporo di quelli che, a suo dire, già insistevano sul fondo al momento dell’acquisto. Entrambi i profili sono smentiti per tabulas , poiché la superficie dei singoli abusi è chiaramente indicata nel corpo del provvedimento ripristinatorio (la cui somma supera i 114 mq), mentre l’allegata piantina in scala, pur priva di un calcolo specifico, rende comprendibile l’entità delle aree oggetto di eventuale, futura acquisizione. La critica di non intellegibilità del provvedimento, pertanto, non può essere condivisa. Sotto altro profilo, la parte non contesta che le aree de quibus - disegnate in rosso nella citata piantina - non siano interessate dagli abusi né oppone alcun computo alternativo, insistendo invece nel denunciare l’indimostrata circostanza che parte dei manufatti contestati fossero stati realizzati prima dell’acquisto del fondo, cosicché non avrebbero dovuto essere conteggiate in sede di acquisizione a danno del proprietario incolpevole. Orbene, tale prospettazione, proprio perché non supportata da alcun elemento probatorio, depone, invece, per la correttezza dell’operato amministrativo laddove ha considerato la totalità degli abusi. Il deducente, inoltre, lamenta la creazione di un fondo intercluso che, al più, può riguardare la sola porzione acquisenda, cosicché non risulta inficiata la legittimità dell’atto gravato.
6.8. Infondato è anche l’ultimo profilo di doglianza, atteso che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, per consolidato orientamento giurisprudenziale non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per la prevalenza del principio sostanzialistico su quello formalistico, ai sensi dell’art. 21-octies, 2° comma, della medesima legge sul procedimento amministrativo; ciò qualora la comunicazione di avvio del procedimento si riveli superflua allorché “l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici)” (in questi termini Consiglio Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003, richiamato da Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4925, ma anche Consiglio di Stato, sez. VII, 18 ottobre 2023, n. 9086).
7. In conclusione il ricorso va respinto.
8. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | UC EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.