Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Il reclamo avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è una particolare forma di impugnazione, che resta soggetta alla generale disciplina processuale di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e deve quindi essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi, nel termine perentorio previsto dalla legge per l'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 46904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46904 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2907
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 14636/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM ON, N. IL 17/06/1967;
avverso l'ordinanza n. 1015/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 19/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 19.02.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile il reclamo proposto da AM NT avverso il provvedimento di applicazione a suo carico del regime di sorveglianza speciale di cui all'art. 41-bis O.P.. A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che il decreto reclamato, emesso il 17.10.2008, era stato notificato al detenuto il 18.10 successivo ed impugnato dal medesimo con dichiarazione resa il 28.10.2008 con riserva di presentazione dei motivi da parte del difensore di fiducia, che vi provvedeva il giorno 8.11.2008, in violazione pertanto, ad avviso del tribunale, del termine perentorio di giorni dieci fissato dalla legge (art. 581 c.p.p.).
2. Si duole della decisione il detenuto, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità, perché tempestivamente adottato, a suo avviso, il reclamo. Deduce al riguardo la difesa ricorrente che il termine di dieci giorni conteggiato perentoriamente dal giudice territoriale, decorrerebbe per il difensore di fiducia non già dalla notifica del provvedimento reclamato all'interessato, bensì dal momento in cui il provvedimento stesso è stato trasmesso e comunicato al difensore di fiducia, nella fattispecie il 29.10.2008 a mezzo fax, di guisa che il deposito del reclamo da parte del difensore il successivo 8.11.2008 deve ritenersi tempestivo.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice a quo, il reclamo disciplinato dall'art. 41-bis co.
2-quinquies O.P. è una forma particolare di impugnazione, al quale (reclamo) trova applicazione la disciplina processuale di natura generale di cui all'art. 581 c.p.p., in forza del quale, attesa la unicità dell'atto di impugnazione, lo stesso può ritenersi ritualmente proposto allorché la relativa dichiarazione sia accompagnata dalla illustrazione dei motivi, illustrazione quest'ultima la quale può, comunque, essere considerata ammissibile, soltanto allorché intervenga, ancorché separata dalla dichiarazione di impugnazione, nel termine perentorio posto dalla legge per il gravame. D'altra parte i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario, atteso il rinvio operato dall'art. 678 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 6, alla disciplina generale contenuta nell'art. 568 c.p.p. (in quanto applicabile) e la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura da ritenere ormai totalmente giurisdizionalizzata (Corte Cost., sent. n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993) debbono rispettare i principi generali che regolano le impugnazioni, compresi, come detto, quelli relativi alla presentazione dei motivi ed al tempo della loro presentazione (Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2000, n. 648, rv. 215388; Cass., Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37332, rv. 237505 in tema di permessi e, da ultimo Cass., Sez. 1, 18.11.2008, n. 48152).
3.2 Nel caso in esame poi la tesi illustrata dalla difesa si atteggia in termini del tutto contrastanti con la disciplina positiva portata dalla normativa di riferimento, la quale, come è noto, dispone che il tribunale adito col reclamo ivi previsto, decide su di esso nei dieci giorni successivi, termine questo di natura ordinatoria, ma che descrive una situazione processuale in forza della quale, nei dieci giorni successivi al ricevimento del reclamo il Tribunale può assumere le decisioni alle quali è stato chiamato, decisione possibile nel merito soltanto se illustrati specificamente i motivi di doglianza. Di qui l'impossibilità logica e processuale, ad un tempo, di ritenere considerati dalla legge di riferimento due termini a qua, l'uno per la dichiarazione dell'interessato e l'altro per il deposito dei motivi da parte dell'imputato, il quale dovrà comunque rispettare, anche per il deposito dei motivi di reclamo eventualmente successivi alla dichiarazione di esso, il termine ad impugnare dalla legge assegnato al detenuto al quale l'ordinanza da reclamare venga notificata.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni, si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009